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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 31/07/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1957/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di conSIlio in data 23/7/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 2/5/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_1 C.F._1
RICCARDO PASQUINI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Lido di Camaiore (LU), via Enrico De Nicola n. 171, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_2 C.F._2
MARGHERITA CONTI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in La Spezia (SP), viale Italia n. 391, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato MARGHERITA Parte_3 C.F._3
CONTI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in La Spezia (SP), viale Italia n. 391, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«Piaccia all'adito Tribunale Ill.mo: revocare l'assegnazione della casa familiare alla SI.ra ; Parte_2 revocare il contributo al mantenimento a carico del SI. in favore della figlia Parte_1
così come l'obbligo alla corresponsione da parte di entrambi i genitori delle spese Parte_3
1 straordinarie;
imporre al SI. il pagamento in favore della SI.ra la somma Parte_1 Parte_2 di € 2.050,00 (euro duemliacinquanta,00) per mancati pregressi aggiornamenti ISTAT salvo che abbia già corrisposto la somma al momento del deposito del ricorso congiunto, ed in favore della Part figlia la somma di € 3.900,00 (euro tremilanovecento,00) per pagamenti di mensilità di mantenimento, mancati pregressi aggiornamenti ISTAT e spese straordinarie o quanto al momento della Sentenza residuerà dalla data della presentazione del ricorso congiunto;
revocare l'assegno divorzile previsto in favore della SI.ra che sarà Parte_2 definitivamente sostituito, con l'espresso consenso della medesima, con un assegno divorzile una tantum, che consisterà nel trasferimento - senza corresponsione di alcuna somma di denaro - a corpo e non a misura, da parte del SI. che le parti espressamente si obbligano a Parte_1 formalizzare con atto notarile entro e non oltre trenta giorni dall'emissione della Sentenza, della sua quota di proprietà (pari ad 1/2) sulla casa coniugale, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con tutti i diritti, accessioni, accessori e pertinenze, con le servitù attive e passive esistenti per lo stato dei luoghi e giusta i titoli di provenienza, come di seguito descritta: immobile ad uso civile abitazione, posto in Torre del Lago Viareggio (LU) Via Colombo, 11/b censito al Catasto fabbricati del Comune di Viareggio al Foglio 44, particella 1917 e 1191 sub.9 (corrispondenti al Catasto Terreni Particella 1191 e 1917); la quota di 1/2 dell'intera proprietà dell'immobile sopra descritto è pervenuto al SI.
[...]
con atto di compravendita a rogito del Notaio in Viareggio in data 8 Parte_1 Persona_1 settembre 1998, repertorio n. 17540, registrato a Viareggio il 23.09.1998 al numero 1987 ed il medesimo garantisce che la quota suddetta è di sua esclusiva proprietà e disponibilità, libera da pesi, vincoli, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, privilegi, anche fiscali, diritti di terzi, anche di prelazione;
il suddetto programma attributivo integra patto e condizione essenziale per la risoluzione di ogni aspetto della crisi matrimoniale, nonché strumento di parziale sostegno economico-patrimoniale per la SI.ra ; Parte_2
I SInori e dichiarano altresì che il presente accordo Parte_1 Parte_2 patrimoniale è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi dell'unione ed ai fini della compiuta ed integrale definizione di qualsivoglia rapporto fra i ricorrenti, conseguente, connesso o dipendente dal matrimonio. È pertanto attratto nell'ambito impositivo di cui all'art. 19 L.74/87, come interpretato dalla sentenza della Corte Costituzionale n.154 del 10.05.99 e come confermato dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27/E del 21 giugno 2012. Il trasferimento della quota del 50% della proprietà dell'immobile descritto nel presente atto da parte del SI. in favore della SI.ra , verrà effettuato senza Parte_1 Parte_2 corrispettivo in denaro, rientrando nella regolamentazione dei rapporti economici e patrimoniali tra coniugi all'atto della presente domanda congiunta di modifica delle condizioni di divorzio. Per tale ragione, il cedente rinunzia fin d'ora espressamente all'ipoteca legale, esonerando il Conservatore dei Registri Immobiliari competente da ogni sua ingerenza o responsabilità».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, le parti hanno congiuntamente richiesto la modifica delle statuizioni di divorzio - di cui alla sentenza del Tribunale di Lucca n. 1399/2018, pubblicata in data 29/9/2018 - alle condizioni dalle medesime concordate ed in epigrafe trascritte.
2 Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei ricorrenti - sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni congiunte, ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 5, cod. proc. civ. - è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473- bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi Part all'interesse delle medesime sia rispondenti all'obiettivo interesse della figlia maggiorenne ed oggi economicamente autosufficiente, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta delle parti può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la loro volontà. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) DICHIARA interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Lucca, il 23/7/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di conSIlio in data 23/7/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 2/5/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_1 C.F._1
RICCARDO PASQUINI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Lido di Camaiore (LU), via Enrico De Nicola n. 171, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_2 C.F._2
MARGHERITA CONTI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in La Spezia (SP), viale Italia n. 391, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato MARGHERITA Parte_3 C.F._3
CONTI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in La Spezia (SP), viale Italia n. 391, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«Piaccia all'adito Tribunale Ill.mo: revocare l'assegnazione della casa familiare alla SI.ra ; Parte_2 revocare il contributo al mantenimento a carico del SI. in favore della figlia Parte_1
così come l'obbligo alla corresponsione da parte di entrambi i genitori delle spese Parte_3
1 straordinarie;
imporre al SI. il pagamento in favore della SI.ra la somma Parte_1 Parte_2 di € 2.050,00 (euro duemliacinquanta,00) per mancati pregressi aggiornamenti ISTAT salvo che abbia già corrisposto la somma al momento del deposito del ricorso congiunto, ed in favore della Part figlia la somma di € 3.900,00 (euro tremilanovecento,00) per pagamenti di mensilità di mantenimento, mancati pregressi aggiornamenti ISTAT e spese straordinarie o quanto al momento della Sentenza residuerà dalla data della presentazione del ricorso congiunto;
revocare l'assegno divorzile previsto in favore della SI.ra che sarà Parte_2 definitivamente sostituito, con l'espresso consenso della medesima, con un assegno divorzile una tantum, che consisterà nel trasferimento - senza corresponsione di alcuna somma di denaro - a corpo e non a misura, da parte del SI. che le parti espressamente si obbligano a Parte_1 formalizzare con atto notarile entro e non oltre trenta giorni dall'emissione della Sentenza, della sua quota di proprietà (pari ad 1/2) sulla casa coniugale, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con tutti i diritti, accessioni, accessori e pertinenze, con le servitù attive e passive esistenti per lo stato dei luoghi e giusta i titoli di provenienza, come di seguito descritta: immobile ad uso civile abitazione, posto in Torre del Lago Viareggio (LU) Via Colombo, 11/b censito al Catasto fabbricati del Comune di Viareggio al Foglio 44, particella 1917 e 1191 sub.9 (corrispondenti al Catasto Terreni Particella 1191 e 1917); la quota di 1/2 dell'intera proprietà dell'immobile sopra descritto è pervenuto al SI.
[...]
con atto di compravendita a rogito del Notaio in Viareggio in data 8 Parte_1 Persona_1 settembre 1998, repertorio n. 17540, registrato a Viareggio il 23.09.1998 al numero 1987 ed il medesimo garantisce che la quota suddetta è di sua esclusiva proprietà e disponibilità, libera da pesi, vincoli, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, privilegi, anche fiscali, diritti di terzi, anche di prelazione;
il suddetto programma attributivo integra patto e condizione essenziale per la risoluzione di ogni aspetto della crisi matrimoniale, nonché strumento di parziale sostegno economico-patrimoniale per la SI.ra ; Parte_2
I SInori e dichiarano altresì che il presente accordo Parte_1 Parte_2 patrimoniale è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi dell'unione ed ai fini della compiuta ed integrale definizione di qualsivoglia rapporto fra i ricorrenti, conseguente, connesso o dipendente dal matrimonio. È pertanto attratto nell'ambito impositivo di cui all'art. 19 L.74/87, come interpretato dalla sentenza della Corte Costituzionale n.154 del 10.05.99 e come confermato dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27/E del 21 giugno 2012. Il trasferimento della quota del 50% della proprietà dell'immobile descritto nel presente atto da parte del SI. in favore della SI.ra , verrà effettuato senza Parte_1 Parte_2 corrispettivo in denaro, rientrando nella regolamentazione dei rapporti economici e patrimoniali tra coniugi all'atto della presente domanda congiunta di modifica delle condizioni di divorzio. Per tale ragione, il cedente rinunzia fin d'ora espressamente all'ipoteca legale, esonerando il Conservatore dei Registri Immobiliari competente da ogni sua ingerenza o responsabilità».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, le parti hanno congiuntamente richiesto la modifica delle statuizioni di divorzio - di cui alla sentenza del Tribunale di Lucca n. 1399/2018, pubblicata in data 29/9/2018 - alle condizioni dalle medesime concordate ed in epigrafe trascritte.
2 Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei ricorrenti - sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni congiunte, ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 5, cod. proc. civ. - è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473- bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi Part all'interesse delle medesime sia rispondenti all'obiettivo interesse della figlia maggiorenne ed oggi economicamente autosufficiente, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta delle parti può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la loro volontà. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) DICHIARA interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Lucca, il 23/7/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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