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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/11/2025, n. 10924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10924 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
n. 26633/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. Mario Suriano Presidente relatore dott.ssa Grazia Bisogni Giudice dott.ssa Stefania Starace Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 26633 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: impugnazione ex art. 19ter d.lgs. 150\11 in materia di diniego di rilascio di permesso per protezione speciale, e vertente
TRA
nato il [...] in [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
rapp.to e difeso dall'avv.to Susanna Bologna, elettivamente domiciliato presso il suo domicilio digitale all'account pec in virtù di procura in atti;
Email_1
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Napoli, con sede a Napoli, in via A. Diaz n. 11;
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Questore della Provincia di Napoli, con decreto n. 382 del 26/9/2023, notificato il pagina 1 di 9 24/11/2023, rigettava la sua richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi speciali, basandosi sul parere negativo espresso il 15/9/2023 dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di . CP_1
Con ricorso depositato il 27/12/2023, il ricorrente si opponeva tempestivamente a tale decisione, censurandone il merito e affermando la sussistenza dei requisiti per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Chiedeva all'adito Tribunale, dunque, di accertare il diritto alla protezione speciale.
Il si costituiva in giudizio in data 16/1/2024, impugnando le Controparte_1
avverse richieste, compresa quella cautelare.
Il Collegio in data 19/1/2024 sospendeva l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, fissando innanzi al giudice adito l'udienza di trattazione del merito della causa per il giorno 9/1/2025, sostituendo la stessa con il deposito di note scritte di parte e fissando il termine perentorio del 9/1/2025 per il loro deposito.
Successivamente l'udienza veniva rinviata al 5/11/2025, nella quale compariva l'avvocato di parte attrice che si riportava al ricorso.
All'esito della fase di merito, il giudice rimetteva al Collegio la decisione della causa.
La fattispecie all'esame dell'adito giudice rientra nell'ambito applicativo dell'art. 19ter
d.lgs. 150\11, in quanto ha ad oggetto l'impugnazione del diniego della richiesta di permesso di soggiorno per protezione speciale.
All'istanza si applica il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni nella legge 173\2020.
L'articolo 1, comma 1, lettera e) del citato d-l 130 ha modificato nuovamente l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così statuendo « 1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua pagina 2 di 9 vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.».
Si prevede inoltre che “1.2 Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il
Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.”
L'articolo 1, comma 1, lettera a) del d-l 130/20 ha ripristinato il riferimento nell'articolo 5, comma 6, al «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano».
Con le nuove disposizioni, come reso evidente anche dalla lettura dei lavori preparatori del d-l 130, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo
10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini, nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali).
I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta
“umanitaria”, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza di legittimità e di merito, prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto- legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132, e definita dalla
Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le pagina 3 di 9 tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057).
Essi, invero, sono espressivi del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del dovere di solidarietà sociale assicurato dall'art. 2 Cost., affinchè egli non subisca, in caso di rimpatrio nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umano, non potendo la sua condizione giuridica di straniero giustificare trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001, n. 105; 8 luglio 2010, n. 249).
Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come una delle ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ritiene il Collegio che la sostanziale continuità con la disciplina della
(precedente) protezione umanitaria emerga con chiarezza ove si tengano presenti, da un lato, le numerose pronunzie dei giudici nazionali di legittimità e di merito, in cui si evidenzia che la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo, su cui fondare il permesso per motivi umanitari, è rappresentata "dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (cfr., tra le altre, Cass. 4455/18, cass. 11912/20, SU 29454/19); dall'altro, la giurisprudenza della Corte
Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di Giustizia sull'interpretazione dell'art. 3
CEDU e dell'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.
A questo proposito vale la pena ricordare la sentenza della CGUE C 163/17 che, richiamata la giurisprudenza della CEDU sull'art. 3 in tema di unità Dublino, ha ravvisato una violazione del principio del non refoulement, codificato dall'art. 3 CEDU e dall'art. 4 della
Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, qualora una persona sia rinviata in un paese in cui si venga a trovare, indipendentemente dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale che non le consenta di far pagina 4 di 9 fronte ai suoi bisogni più elementari quali, segnatamente, nutrirsi, lavarsi e disporre di un alloggio, e che pregiudichi la sua salute fisica o psichica o che la ponga in uno stato di degrado incompatibile con la dignità umana (v., in tal senso, Corte EDU, 21 gennaio 2011,
M.S.S. c. Belgio e Grecia, § da 252 a 263).
Con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1., il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo
Paese d'origine.
Venendo alla disamina del caso concreto, il ricorrente vanta tale diritto.
Le notizie acquisite d'ufficio riferiscono il peggioramento dell'economia generale, avvertito soprattutto nel settore informale, intensificatosi per via della pandemia di covid, che ha vieppiù depauperato il paese (cfr. , BTI 2022 Country Report Controparte_2
Pakistan, 23.2.2022), le intense, disastrose alluvioni ed inondazioni ed altri eccezionali eventi climatici, che hanno travolto e distrutto estese zone del Pakistan, particolarmente esposto agli effetti devastanti del cambiamento climatico, compreso il Punjab, da cui l'istante proviene (cfr. WFP – World Food Programme, 14.2.2024, WFP Pakistan Country Brief,
January 2024, per il quale, previa traduzione, Il Pakistan si trova ad affrontare notevoli rischi multidimensionali ostacolando il suo progresso verso il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
(SDG) e Vision 2025, che delinea gli obiettivi e le priorità di sviluppo nazionale del paese. Anche il
Pakistan continua a lottare con una situazione economica precaria e di maggiore polarizzazione politica. La convergenza dell'instabilità politica, dell'incertezza economica e delle minacce alla sicurezza potrebbero potenzialmente destabilizzare ulteriormente il Paese in vista delle elezioni generali del 2024. Allo stesso tempo, gli elevati tassi di inflazione stanno aggravando le sfide, spingendo più persone verso la povertà e aumentando la loro vulnerabilità agli shock. Il piano strategico nazionale del WFP 2023-2027 è in linea con le priorità di sviluppo nazionale del Pakistan e con l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, pagina 5 di 9 concentrandosi su Fame Zero (SDG 2). Il WFP fornisce aiuti essenziali e supporto nutrizionale alle persone vulnerabili in tutto il Pakistan. Promuove inoltre gli sforzi del governo per migliorare la sicurezza alimentare e nutrizionale fornendo consulenza politica e sostenendo la formulazione di strategie sostenibili che rafforzino i sistemi alimentari del Pakistan e migliorino la resilienza delle comunità ai ricorrenti eventi meteorologici estremi… Il WFP sostiene 55 mulini di grano su piccola scala, di cui cinque distretti di KP,
Punjab e territorio della capitale Islamabad per produrre farina di grano fortificato che può essere acquistati dai consumatori locali. Il progetto sostiene la fortificazione per il 90% (oltre 696 mt) di produzione commerciale della farina fortificata in distretti pilota. Entro marzo 2024, il WFP triplicherà il numero di stabilimenti supportati a 155 in 22 distretti;
IFRC, Pakistan: Monsoon Floods - Operation
Update #6 (MDRPK023), 2.2.2024, https://reliefweb.int/report/pakistan/pakistan- monsoon-floods-operation-update-6-mdrpk023, secondo cui, previa traduzione, Secondo
l' dopo 16 mesi da quando il governo ha dichiarato l'emergenza nazionale, circa 1,8 milioni di CP_3
individui continuano a risiedere in prossimità di acque alluvionali stagnanti e inquinate, costituendo un grave pericolo per la salute2. Le preoccupazioni principali persistono in settori quali gli alloggi, la sicurezza alimentare, l'acqua, i servizi igienico-sanitari e la salute pubblica. Molti sopravvissuti all'alluvione vivono ancora in rifugi temporanei, senza accesso a beni di prima necessità come cibo, acqua potabile, strutture igienico-sanitarie e assistenza sanitaria di base. Secondo i dati dell'UNOSAT, il numero di persone nelle aree con acque stagnanti è diminuito, ma il problema continua a rappresentare una sfida significativa.
L'acqua stagnante continua a impedire ai residenti di tornare alle loro case danneggiate o distrutte, colpendo in particolare coloro che dipendono dall'agricoltura e dall'allevamento per il proprio sostentamento.
3. Secondo la National Disaster Management Authority (NDMA) le inondazioni hanno danneggiato o distrutto più di 2,3 milioni di case e spazzato via oltre 1,7 milioni di ettari (4,4 milioni di acri) di raccolti, mentre oltre
800.000 capi di bestiame sono morti, spingendo oltre 8 milioni di persone nella povertà4. I prezzi dei prodotti alimentari nelle zone rurali sono aumentati del 45%, lasciando più di un milione di persone dipendenti dagli aiuti umanitari. Il rapporto di valutazione dei danni della divisione finanziaria del governo del Pakistan5 stima i danni e le perdite dovuti alle inondazioni per il 2022 in quanto il danno è stimato a
14,9 miliardi di dollari, la perdita per il PIL a 15,2 miliardi di dollari e le esigenze totali di riabilitazione a 16,3 miliardi di dollari. Il settore che ha subito i maggiori danni è quello immobiliare, con 5,6 miliardi di dollari;
agricoltura, alimentazione, allevamento e pesca per 3,7 miliardi di dollari;
e trasporti e pagina 6 di 9 comunicazioni a 3,3 miliardi di dollari. Circa otto milioni di persone colpite dalle inondazioni necessitano di assistenza sanitaria, con rischi in aumento man mano che le popolazioni sfollate ritornano in comunità con infrastrutture danneggiate, accesso limitato all'acqua pulita e fonti d'acqua stagnanti.6 Le ultime notizie delle Nazioni Unite riportano che ad oggi sono stati segnalati oltre 540.000 casi di malaria Novembre
2023. La mancanza di accesso all'acqua potabile sicura ha aumentato il rischio di malattie trasmesse dall'acqua. Inoltre, si sono verificati ingenti danni a strade, ponti, strutture sanitarie e scuole 7.
L'assistenza immediata è fondamentale, soprattutto con l'inverno in corso e l'intensificarsi della necessità di alloggi, cibo e articoli domestici, in particolare nella provincia del Sindh;
HRW, World Report 2024 –
Pakistan 11.1.2024, secondo cui, previa traduzione, Con povertà, inflazione e disoccupazione in aumento, il Pakistan ha dovuto affrontare una delle peggiori crisi economiche della sua storia, mettendo a repentaglio i diritti di milioni di persone alla salute, al cibo e a un adeguato standard di vita. L'insistenza del Fondo monetario internazionale (FMI) sull'austerità e sulla rimozione dei sussidi senza adeguate misure compensative ha comportato ulteriori difficoltà per i gruppi a basso reddito. Il Pakistan è rimasto estremamente vulnerabile ai cambiamenti climatici e ha dovuto affrontare tassi di riscaldamento notevolmente superiori alla media globale, rendendo gli eventi climatici estremi più frequenti e intensi… Nel 2023, il deprezzamento della valuta locale, l'inflazione alle stelle e la rimozione dei sussidi per l'elettricità e il carburante senza adeguate misure compensative hanno reso difficile per molte persone in Pakistan realizzare i propri diritti economici e sociali. Le riserve valutarie della banca centrale del Pakistan sono scese al minimo storico di 3 miliardi di dollari a gennaio, un importo che copre meno di tre settimane di importazioni. A luglio, il Pakistan ha raggiunto un accordo con il Fondo monetario internazionale per 3 miliardi di dollari che imponeva al governo di rimuovere i sussidi per l'energia e il carburante, passare a un tasso di cambio basato sul mercato e aumentare le tasse. Ciò ha provocato proteste diffuse contro l'aumento delle bollette elettriche, l'inflazione e la carenza di cibo. La crisi economica è arrivata nel contesto del devastante costo economico delle inondazioni del 2022. Nel 2018, quasi il 37% dei 230 milioni di abitanti del Pakistan si trovavano a fronteggiare l'insicurezza alimentare, ma solo 8,9 milioni di famiglie hanno ricevuto assistenza per mitigare l'impatto dell'inflazione dilagante;
OCHA, Revised Pakistan 2022
Floods Response Plan Final Report (Issued 15 Dec 2023), 18.12.2023, https://reliefweb.int/report/pakistan/revised-pakistan-2022-floods-response-plan-final- report-issued-15-dec-2023, previa traduzione, riporta che Tra giugno e agosto 2022, il Pakistan pagina 7 di 9 ha dovuto affrontare forti piogge e inondazioni senza precedenti a seguito di una combinazione di precipitazioni estreme e altri fattori, tra cui lo scioglimento dei ghiacciai urbani e inondazioni improvvise esacerbate dai cambiamenti climatici. Un terzo del paese ha subito l'impatto di diffuse inondazioni e frane che hanno avuto gravi ripercussioni su vite umane, proprietà, agricoltura e infrastrutture. Sono stati colpiti circa 33 milioni di persone e 20,6 milioni avevano bisogno di assistenza salvavita, metà dei quali erano bambini. In totale, gli sfollati sono stati 7,9 milioni, di cui almeno 664.000 si sono spostati nei campi di soccorso e in siti informali. Il governo del Pakistan ha designato 84 distretti come “colpiti dalla calamità”, con l'impatto più significativo avvertito nelle regioni meridionali e centrali del paese. L'impatto economico è stato più evidente nel Sindh, che ha subito il 70% delle perdite e dei danni totali del paese. Le province del
Punjab, del Balochistan e del Khyber Pakhtunkhwa (KP) sono state colpite in misura minore, sebbene comunque significativa. Secondo la National Disaster Management Authority (NDMA) le inondazioni hanno danneggiato o distrutto più di 2,3 milioni di case e spazzato via oltre 1,7 milioni di ettari (4,4 milioni di acri) di raccolti, mentre oltre 800.000 capi di bestiame sono morti, spingendo più di 8 milioni di persone nella povertà. Inoltre, oltre 30.000 scuole e 2.000 strutture sanitarie sono state danneggiate e hanno dovuto essere riparate o interamente ricostruite. La mancanza di accesso ai servizi essenziali, tra cui latrine sicure, acqua potabile pulita e strutture sanitarie, ha rappresentato un fattore di rischio critico per le popolazioni sfollate. A causa della crescente minaccia del cambiamento climatico, le inondazioni in Pakistan sono diventate più frequenti, costringendo alcune comunità a dover affrontare cicli ripetuti di sfollamento. Per queste comunità, la fatica causata dai disastri indotti dal clima ha avuto un grave impatto sul loro benessere.
Tali rischi hanno avuto un impatto negativo sulla vita e sui mezzi di sostentamento di milioni di persone, comportando un costo umano e socioeconomico significativo ed esacerbando la vulnerabilità e l'esposizione ai rischi di protezione, in particolare per gruppi tra cui donne, bambini, anziani e persone con disabilità;
OCHA, 12.7.2023, PAKISTAN: 2022 Monsoon Floods Situation Report No. 18; Islamic
Relief, Climate Crisis in Pakistan: Voices from the Ground, 22.6.2023, https://reliefweb.int/report/pakistan/climate-crisis-pakistan-voices-ground; UNICEF,
Pakistan Humanitarian Situation Report No. 11: March 2023, pubblicato il 17.4.2023, reperibile su https://reliefweb.int/report/pakistan/unicef-pakistan-humanitarian-situation-report-no-
11-march-2023; HRW, World Report 2023 – Pakistan, pubblicato il 12.1.2023, reperibile su ecoi.net, secondo cui, previa traduzione, Il Pakistan è estremamente vulnerabile ai cambiamenti pagina 8 di 9 climatici e affronta tassi di riscaldamento notevolmente superiori alla media globale, rendendo gli eventi climatici estremi più frequenti e intensi. A marzo e aprile, un'ondata di caldo estremo nell'Asia meridionale ha caratterizzato alcune delle temperature più calde registrate nella storia moderna del paese e ha portato a picchi nella mortalità materna e nella morte di persone anziane. Ad agosto, il Pakistan ha subito inondazioni devastanti che hanno coperto oltre un terzo del paese, uccidendo oltre 1.000 persone, sfollando più di 30 milioni e causando danni per miliardi di dollari. Queste crisi sono arrivate quando il Pakistan ha dovuto affrontare crisi politiche ed economiche sempre più profonde e prezzi del cibo e del carburante alle stelle).
Peraltro, seppure con documentazione frammentaria, il ricorrente ha dimostrato di aver avviato anche una certa integrazione lavorativa sul territorio nazionale.
Tale situazione, generalmente considerata, integra l'inespellibilità del richiedente ai sensi dell'art. 19, comma 1.1. cit..
Né dagli atti sono emersi motivi ostativi di sicurezza nazionale o di ordine e di sicurezza pubblica che siano stati dedotti dalla p.a. o dal PM.
In merito alle spese processuali, esse vanno compensate in quanto la decisione è stata adottata tenendo conto in particolare delle condizioni del paese di origine all'attualità.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Accoglie la domanda e, per l'effetto, riconosce al ricorrente il diritto alla protezione speciale ex art. 32, comma 3, d.lgs. 25\2008, come modificato dal d-l 130\2020, e dispone la trasmissione degli atti al Questore per quanto di competenza;
• Compensa le spese del procedimento.
Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 24/11/2025
IL PRESIDENTE
Dott. Mario Suriano
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. Mario Suriano Presidente relatore dott.ssa Grazia Bisogni Giudice dott.ssa Stefania Starace Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 26633 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: impugnazione ex art. 19ter d.lgs. 150\11 in materia di diniego di rilascio di permesso per protezione speciale, e vertente
TRA
nato il [...] in [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
rapp.to e difeso dall'avv.to Susanna Bologna, elettivamente domiciliato presso il suo domicilio digitale all'account pec in virtù di procura in atti;
Email_1
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Napoli, con sede a Napoli, in via A. Diaz n. 11;
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Questore della Provincia di Napoli, con decreto n. 382 del 26/9/2023, notificato il pagina 1 di 9 24/11/2023, rigettava la sua richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi speciali, basandosi sul parere negativo espresso il 15/9/2023 dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di . CP_1
Con ricorso depositato il 27/12/2023, il ricorrente si opponeva tempestivamente a tale decisione, censurandone il merito e affermando la sussistenza dei requisiti per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Chiedeva all'adito Tribunale, dunque, di accertare il diritto alla protezione speciale.
Il si costituiva in giudizio in data 16/1/2024, impugnando le Controparte_1
avverse richieste, compresa quella cautelare.
Il Collegio in data 19/1/2024 sospendeva l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, fissando innanzi al giudice adito l'udienza di trattazione del merito della causa per il giorno 9/1/2025, sostituendo la stessa con il deposito di note scritte di parte e fissando il termine perentorio del 9/1/2025 per il loro deposito.
Successivamente l'udienza veniva rinviata al 5/11/2025, nella quale compariva l'avvocato di parte attrice che si riportava al ricorso.
All'esito della fase di merito, il giudice rimetteva al Collegio la decisione della causa.
La fattispecie all'esame dell'adito giudice rientra nell'ambito applicativo dell'art. 19ter
d.lgs. 150\11, in quanto ha ad oggetto l'impugnazione del diniego della richiesta di permesso di soggiorno per protezione speciale.
All'istanza si applica il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni nella legge 173\2020.
L'articolo 1, comma 1, lettera e) del citato d-l 130 ha modificato nuovamente l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così statuendo « 1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua pagina 2 di 9 vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.».
Si prevede inoltre che “1.2 Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il
Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.”
L'articolo 1, comma 1, lettera a) del d-l 130/20 ha ripristinato il riferimento nell'articolo 5, comma 6, al «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano».
Con le nuove disposizioni, come reso evidente anche dalla lettura dei lavori preparatori del d-l 130, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo
10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini, nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali).
I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta
“umanitaria”, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza di legittimità e di merito, prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto- legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132, e definita dalla
Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le pagina 3 di 9 tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057).
Essi, invero, sono espressivi del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del dovere di solidarietà sociale assicurato dall'art. 2 Cost., affinchè egli non subisca, in caso di rimpatrio nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umano, non potendo la sua condizione giuridica di straniero giustificare trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001, n. 105; 8 luglio 2010, n. 249).
Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come una delle ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ritiene il Collegio che la sostanziale continuità con la disciplina della
(precedente) protezione umanitaria emerga con chiarezza ove si tengano presenti, da un lato, le numerose pronunzie dei giudici nazionali di legittimità e di merito, in cui si evidenzia che la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo, su cui fondare il permesso per motivi umanitari, è rappresentata "dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (cfr., tra le altre, Cass. 4455/18, cass. 11912/20, SU 29454/19); dall'altro, la giurisprudenza della Corte
Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di Giustizia sull'interpretazione dell'art. 3
CEDU e dell'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.
A questo proposito vale la pena ricordare la sentenza della CGUE C 163/17 che, richiamata la giurisprudenza della CEDU sull'art. 3 in tema di unità Dublino, ha ravvisato una violazione del principio del non refoulement, codificato dall'art. 3 CEDU e dall'art. 4 della
Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, qualora una persona sia rinviata in un paese in cui si venga a trovare, indipendentemente dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale che non le consenta di far pagina 4 di 9 fronte ai suoi bisogni più elementari quali, segnatamente, nutrirsi, lavarsi e disporre di un alloggio, e che pregiudichi la sua salute fisica o psichica o che la ponga in uno stato di degrado incompatibile con la dignità umana (v., in tal senso, Corte EDU, 21 gennaio 2011,
M.S.S. c. Belgio e Grecia, § da 252 a 263).
Con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1., il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo
Paese d'origine.
Venendo alla disamina del caso concreto, il ricorrente vanta tale diritto.
Le notizie acquisite d'ufficio riferiscono il peggioramento dell'economia generale, avvertito soprattutto nel settore informale, intensificatosi per via della pandemia di covid, che ha vieppiù depauperato il paese (cfr. , BTI 2022 Country Report Controparte_2
Pakistan, 23.2.2022), le intense, disastrose alluvioni ed inondazioni ed altri eccezionali eventi climatici, che hanno travolto e distrutto estese zone del Pakistan, particolarmente esposto agli effetti devastanti del cambiamento climatico, compreso il Punjab, da cui l'istante proviene (cfr. WFP – World Food Programme, 14.2.2024, WFP Pakistan Country Brief,
January 2024, per il quale, previa traduzione, Il Pakistan si trova ad affrontare notevoli rischi multidimensionali ostacolando il suo progresso verso il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
(SDG) e Vision 2025, che delinea gli obiettivi e le priorità di sviluppo nazionale del paese. Anche il
Pakistan continua a lottare con una situazione economica precaria e di maggiore polarizzazione politica. La convergenza dell'instabilità politica, dell'incertezza economica e delle minacce alla sicurezza potrebbero potenzialmente destabilizzare ulteriormente il Paese in vista delle elezioni generali del 2024. Allo stesso tempo, gli elevati tassi di inflazione stanno aggravando le sfide, spingendo più persone verso la povertà e aumentando la loro vulnerabilità agli shock. Il piano strategico nazionale del WFP 2023-2027 è in linea con le priorità di sviluppo nazionale del Pakistan e con l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, pagina 5 di 9 concentrandosi su Fame Zero (SDG 2). Il WFP fornisce aiuti essenziali e supporto nutrizionale alle persone vulnerabili in tutto il Pakistan. Promuove inoltre gli sforzi del governo per migliorare la sicurezza alimentare e nutrizionale fornendo consulenza politica e sostenendo la formulazione di strategie sostenibili che rafforzino i sistemi alimentari del Pakistan e migliorino la resilienza delle comunità ai ricorrenti eventi meteorologici estremi… Il WFP sostiene 55 mulini di grano su piccola scala, di cui cinque distretti di KP,
Punjab e territorio della capitale Islamabad per produrre farina di grano fortificato che può essere acquistati dai consumatori locali. Il progetto sostiene la fortificazione per il 90% (oltre 696 mt) di produzione commerciale della farina fortificata in distretti pilota. Entro marzo 2024, il WFP triplicherà il numero di stabilimenti supportati a 155 in 22 distretti;
IFRC, Pakistan: Monsoon Floods - Operation
Update #6 (MDRPK023), 2.2.2024, https://reliefweb.int/report/pakistan/pakistan- monsoon-floods-operation-update-6-mdrpk023, secondo cui, previa traduzione, Secondo
l' dopo 16 mesi da quando il governo ha dichiarato l'emergenza nazionale, circa 1,8 milioni di CP_3
individui continuano a risiedere in prossimità di acque alluvionali stagnanti e inquinate, costituendo un grave pericolo per la salute2. Le preoccupazioni principali persistono in settori quali gli alloggi, la sicurezza alimentare, l'acqua, i servizi igienico-sanitari e la salute pubblica. Molti sopravvissuti all'alluvione vivono ancora in rifugi temporanei, senza accesso a beni di prima necessità come cibo, acqua potabile, strutture igienico-sanitarie e assistenza sanitaria di base. Secondo i dati dell'UNOSAT, il numero di persone nelle aree con acque stagnanti è diminuito, ma il problema continua a rappresentare una sfida significativa.
L'acqua stagnante continua a impedire ai residenti di tornare alle loro case danneggiate o distrutte, colpendo in particolare coloro che dipendono dall'agricoltura e dall'allevamento per il proprio sostentamento.
3. Secondo la National Disaster Management Authority (NDMA) le inondazioni hanno danneggiato o distrutto più di 2,3 milioni di case e spazzato via oltre 1,7 milioni di ettari (4,4 milioni di acri) di raccolti, mentre oltre
800.000 capi di bestiame sono morti, spingendo oltre 8 milioni di persone nella povertà4. I prezzi dei prodotti alimentari nelle zone rurali sono aumentati del 45%, lasciando più di un milione di persone dipendenti dagli aiuti umanitari. Il rapporto di valutazione dei danni della divisione finanziaria del governo del Pakistan5 stima i danni e le perdite dovuti alle inondazioni per il 2022 in quanto il danno è stimato a
14,9 miliardi di dollari, la perdita per il PIL a 15,2 miliardi di dollari e le esigenze totali di riabilitazione a 16,3 miliardi di dollari. Il settore che ha subito i maggiori danni è quello immobiliare, con 5,6 miliardi di dollari;
agricoltura, alimentazione, allevamento e pesca per 3,7 miliardi di dollari;
e trasporti e pagina 6 di 9 comunicazioni a 3,3 miliardi di dollari. Circa otto milioni di persone colpite dalle inondazioni necessitano di assistenza sanitaria, con rischi in aumento man mano che le popolazioni sfollate ritornano in comunità con infrastrutture danneggiate, accesso limitato all'acqua pulita e fonti d'acqua stagnanti.6 Le ultime notizie delle Nazioni Unite riportano che ad oggi sono stati segnalati oltre 540.000 casi di malaria Novembre
2023. La mancanza di accesso all'acqua potabile sicura ha aumentato il rischio di malattie trasmesse dall'acqua. Inoltre, si sono verificati ingenti danni a strade, ponti, strutture sanitarie e scuole 7.
L'assistenza immediata è fondamentale, soprattutto con l'inverno in corso e l'intensificarsi della necessità di alloggi, cibo e articoli domestici, in particolare nella provincia del Sindh;
HRW, World Report 2024 –
Pakistan 11.1.2024, secondo cui, previa traduzione, Con povertà, inflazione e disoccupazione in aumento, il Pakistan ha dovuto affrontare una delle peggiori crisi economiche della sua storia, mettendo a repentaglio i diritti di milioni di persone alla salute, al cibo e a un adeguato standard di vita. L'insistenza del Fondo monetario internazionale (FMI) sull'austerità e sulla rimozione dei sussidi senza adeguate misure compensative ha comportato ulteriori difficoltà per i gruppi a basso reddito. Il Pakistan è rimasto estremamente vulnerabile ai cambiamenti climatici e ha dovuto affrontare tassi di riscaldamento notevolmente superiori alla media globale, rendendo gli eventi climatici estremi più frequenti e intensi… Nel 2023, il deprezzamento della valuta locale, l'inflazione alle stelle e la rimozione dei sussidi per l'elettricità e il carburante senza adeguate misure compensative hanno reso difficile per molte persone in Pakistan realizzare i propri diritti economici e sociali. Le riserve valutarie della banca centrale del Pakistan sono scese al minimo storico di 3 miliardi di dollari a gennaio, un importo che copre meno di tre settimane di importazioni. A luglio, il Pakistan ha raggiunto un accordo con il Fondo monetario internazionale per 3 miliardi di dollari che imponeva al governo di rimuovere i sussidi per l'energia e il carburante, passare a un tasso di cambio basato sul mercato e aumentare le tasse. Ciò ha provocato proteste diffuse contro l'aumento delle bollette elettriche, l'inflazione e la carenza di cibo. La crisi economica è arrivata nel contesto del devastante costo economico delle inondazioni del 2022. Nel 2018, quasi il 37% dei 230 milioni di abitanti del Pakistan si trovavano a fronteggiare l'insicurezza alimentare, ma solo 8,9 milioni di famiglie hanno ricevuto assistenza per mitigare l'impatto dell'inflazione dilagante;
OCHA, Revised Pakistan 2022
Floods Response Plan Final Report (Issued 15 Dec 2023), 18.12.2023, https://reliefweb.int/report/pakistan/revised-pakistan-2022-floods-response-plan-final- report-issued-15-dec-2023, previa traduzione, riporta che Tra giugno e agosto 2022, il Pakistan pagina 7 di 9 ha dovuto affrontare forti piogge e inondazioni senza precedenti a seguito di una combinazione di precipitazioni estreme e altri fattori, tra cui lo scioglimento dei ghiacciai urbani e inondazioni improvvise esacerbate dai cambiamenti climatici. Un terzo del paese ha subito l'impatto di diffuse inondazioni e frane che hanno avuto gravi ripercussioni su vite umane, proprietà, agricoltura e infrastrutture. Sono stati colpiti circa 33 milioni di persone e 20,6 milioni avevano bisogno di assistenza salvavita, metà dei quali erano bambini. In totale, gli sfollati sono stati 7,9 milioni, di cui almeno 664.000 si sono spostati nei campi di soccorso e in siti informali. Il governo del Pakistan ha designato 84 distretti come “colpiti dalla calamità”, con l'impatto più significativo avvertito nelle regioni meridionali e centrali del paese. L'impatto economico è stato più evidente nel Sindh, che ha subito il 70% delle perdite e dei danni totali del paese. Le province del
Punjab, del Balochistan e del Khyber Pakhtunkhwa (KP) sono state colpite in misura minore, sebbene comunque significativa. Secondo la National Disaster Management Authority (NDMA) le inondazioni hanno danneggiato o distrutto più di 2,3 milioni di case e spazzato via oltre 1,7 milioni di ettari (4,4 milioni di acri) di raccolti, mentre oltre 800.000 capi di bestiame sono morti, spingendo più di 8 milioni di persone nella povertà. Inoltre, oltre 30.000 scuole e 2.000 strutture sanitarie sono state danneggiate e hanno dovuto essere riparate o interamente ricostruite. La mancanza di accesso ai servizi essenziali, tra cui latrine sicure, acqua potabile pulita e strutture sanitarie, ha rappresentato un fattore di rischio critico per le popolazioni sfollate. A causa della crescente minaccia del cambiamento climatico, le inondazioni in Pakistan sono diventate più frequenti, costringendo alcune comunità a dover affrontare cicli ripetuti di sfollamento. Per queste comunità, la fatica causata dai disastri indotti dal clima ha avuto un grave impatto sul loro benessere.
Tali rischi hanno avuto un impatto negativo sulla vita e sui mezzi di sostentamento di milioni di persone, comportando un costo umano e socioeconomico significativo ed esacerbando la vulnerabilità e l'esposizione ai rischi di protezione, in particolare per gruppi tra cui donne, bambini, anziani e persone con disabilità;
OCHA, 12.7.2023, PAKISTAN: 2022 Monsoon Floods Situation Report No. 18; Islamic
Relief, Climate Crisis in Pakistan: Voices from the Ground, 22.6.2023, https://reliefweb.int/report/pakistan/climate-crisis-pakistan-voices-ground; UNICEF,
Pakistan Humanitarian Situation Report No. 11: March 2023, pubblicato il 17.4.2023, reperibile su https://reliefweb.int/report/pakistan/unicef-pakistan-humanitarian-situation-report-no-
11-march-2023; HRW, World Report 2023 – Pakistan, pubblicato il 12.1.2023, reperibile su ecoi.net, secondo cui, previa traduzione, Il Pakistan è estremamente vulnerabile ai cambiamenti pagina 8 di 9 climatici e affronta tassi di riscaldamento notevolmente superiori alla media globale, rendendo gli eventi climatici estremi più frequenti e intensi. A marzo e aprile, un'ondata di caldo estremo nell'Asia meridionale ha caratterizzato alcune delle temperature più calde registrate nella storia moderna del paese e ha portato a picchi nella mortalità materna e nella morte di persone anziane. Ad agosto, il Pakistan ha subito inondazioni devastanti che hanno coperto oltre un terzo del paese, uccidendo oltre 1.000 persone, sfollando più di 30 milioni e causando danni per miliardi di dollari. Queste crisi sono arrivate quando il Pakistan ha dovuto affrontare crisi politiche ed economiche sempre più profonde e prezzi del cibo e del carburante alle stelle).
Peraltro, seppure con documentazione frammentaria, il ricorrente ha dimostrato di aver avviato anche una certa integrazione lavorativa sul territorio nazionale.
Tale situazione, generalmente considerata, integra l'inespellibilità del richiedente ai sensi dell'art. 19, comma 1.1. cit..
Né dagli atti sono emersi motivi ostativi di sicurezza nazionale o di ordine e di sicurezza pubblica che siano stati dedotti dalla p.a. o dal PM.
In merito alle spese processuali, esse vanno compensate in quanto la decisione è stata adottata tenendo conto in particolare delle condizioni del paese di origine all'attualità.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Accoglie la domanda e, per l'effetto, riconosce al ricorrente il diritto alla protezione speciale ex art. 32, comma 3, d.lgs. 25\2008, come modificato dal d-l 130\2020, e dispone la trasmissione degli atti al Questore per quanto di competenza;
• Compensa le spese del procedimento.
Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 24/11/2025
IL PRESIDENTE
Dott. Mario Suriano
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