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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 08/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1929/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Carla Romana Raineri Presidente dott.ssa Serena Baccolini Consigliere dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1929/2023 promossa ai sensi dell'art. 395 c.p.c.
DA
(C.F. , rappresentato e difeso, come da Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv.to Orazio Salvatore Savia, presso il cui studio, in Milano, Via B. Cellini
n. 3, è elettivamente domiciliato.
ATTORE IN REVOCAZIONE
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv.to Fernando Ferrucci, P.IVA_1
presso il cui studio, in Milano, viale Coni Zugna n. 63, è elettivamente domiciliata.
CONVENUTA IN REVOCAZIONE
E CONTRO
pagina 1 di 20 (C.F. ), rappresentata e Controparte_2 P.IVA_2 difesa, come da procura in atti, dall'avv.to Oreste Carracino e dall'avv.to Massimiliano Lo
Presti, presso il cui studio, in Milano, via Aurelio Saffi n. 29, è elettivamente domiciliata.
CONVENUTA IN REVOCAZIONE
Oggetto: Revocazione della sentenza ex artt. 395 e ss. c.p.c.
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
In totale riforma della sentenza n. 85/23, resa inter partes dalla Corte di Appello di Milano,
Sez. 1^ e della sentenza resa inter partes dal Tribunale di Milano n. 7399/2020, così
G I U D I C A R E
Nel merito:
1) accertare e dichiarare il diritto vantato dal sig. , in qualità di cessionario Parte_1 del credito vantato dalla Cooperativa a.r.l. nei confronti della per € CP_1 Controparte_2
721.261,98 o di quella diversa somma (maggiore o minore) che emergesse in corso di causa, per i titoli e le causali di cui alle fatture prodotte e per l'effetto,
2) condannare in via alternativa e/o solidale in via principale la ed in via Controparte_2 subordinata al pagamento in favore dell'attore della somma di € Controparte_3
721.261,98 oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalla data del dovuto al saldo effettivo, nonché alle spese borsuali, le competenze legali e le spese straordinarie, oltre c.p.a. ed i.v.a. del doppio grado del giudizio, oltre che del presente grado.
Sentenza esecutiva
In via istruttoria: si insiste nelle dedotte richieste istruttorie senza esclusione alcuna di esse formulate, con i medesimi testi qui di seguito ritrascritti:
- si chiede che codesta Corte di Appello ammetta la documentazione allegata nel giudizio di appello RGN. 1057/2021, dopo aver dato atto della impossibilità a produrla nel primo grado di giudizio;
- Si chiede l'ammissione per interrogatorio formale del legale rappresentante della
[...]
e per testi sui seguenti capitoli di prova: Controparte_4
1) vero che al sig. è stata notificato con raccomandata datata 3.12.2020, Parte_2
(all. 1 da rammostrarsi), da parte del TO AN OV, l'avviso di imminente CP_5 sua cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente, posto che alla sua precedente pagina 2 di 20 abitazione in TO AN OV, V.le Edison n. 446//P risultava irreperibile e trasferitosi per destinazione ignota;
2) vero che il sig. vive stabilmente con la moglie in località Parte_2 Testimone_1
Lomagna, Via Magenta n. 8 dal giugno 2017, come da contratto di locazione intestato al coniuge, che si rammostra;
3) vero che, a seguito della ricezione, nel dicembre del 2020, dell'avviso da parte del Comune di TO AN OV, il sig. si è adoperato a rendere libero da persone e Parte_2 cose sue l'unità immobiliare, oltre cantina, sita in V.le T. Edison n. 446/P di TO AN
OV;
4) vero che il sig. nel provvedere tra il dicembre 2020 e il mese di gennaio Parte_2
2021, a liberare le unità immobiliari occupate e di proprietà site in TO AN OV, CP_6
V.le T. Edison n. 446/P, ha rinvenuto una serie di scatoloni contenenti documentazione varia;
5) vero che il Sig. presa visone del materiale contenuto negli scatoloni di Parte_2
cui al precedente capo 4, si è ricordato che i predetti scatoloni contenenti documenti gli erano stati consegnati, intorno al mese di giugno 2013, dal sig. , anni prima presidente Pt_1
della Controparte_4
6) vero che il sig. che non aveva alcun recapito telefonico del sig. , Parte_2 Pt_1 ma del quale ricordava il domicilio, si è recato presso l'abitazione del sig. per Pt_1
informarlo del ritrovamento e chiedere il ritiro degli stessi, dovendo liberare la cantina;
7) vero che il sig. negli anni tra il 2011/2014 aveva collaborato Parte_2
saltuariamente ed occasionalmente con la effettuando qualche trasporto Controparte_4
di materiale unitamente ad altro operatore della cooperativa;
8) vero che il sig. per conto della era incaricato solo Parte_2 Controparte_4 della guida del furgone, mentre l'altro operatore era dedito, a richiesta o su segnalazione, al carico, scarico, montaggio del materiale trasportato;
9) vero che alla fine del mese di gennaio 2021 si sono recati in TO AN OV, V.le T.
Edison n. 446/P, residenza anagrafica del sig. i sigg.ri , Parte_2 Parte_1
Presidente della , Persona_1 Controparte_4 Persona_2
, , presente anche il sig. , al fine di prelevare
[...] Persona_3 Persona_4
dal locale cantinato gli scatoloni contenenti diverse decine di faldoni, nonché altro materiale di proprietà CP_1
pagina 3 di 20 10) vero che tutto il materiale prelevato dal locale cantinato di TO AN OV, V.le T.
Edison n. 446/P è stato riconsegnato ai responsabili della ivi presenti;
11) vero che CP_1
tutto il materiale prelevato è stato trasferito presso la sede legale della cooperativa e riconsegnata al sig. relativamente ai faldoni riguardante i rapporti con a Pt_1 CP_2 seguito dell'avvenuta cessione del credito vantato;
12) vero che nel mese di febbraio 2021 tre scatoloni contenenti 37 faldoni di documenti cartacei e relativi ai rapporti contrattuali con la sono stati recapitati nello Controparte_2 studio dell'avv. Savia, in Milano, Via Cellini n. 3 al fine di produrre quelli concernenti i rapporti contrattuali tra con relativi agli anni 2011/2012/2013; CP_1 Controparte_2
13) vero che il sig. negli anni 2017/2018 si è attivato di rintracciare il sig. Parte_1
recandosi più volte nella di lui residenza a TO AN OV, Via Edison n. Parte_2
446/P senza mai ritrovarlo e senza riuscire a sapere dove si fosse trasferito;
14) vero che il sig. in due occasioni si è recato presso il comune di TO AN Pt_1
OV per apprendere notizie sulla variazione di residenza del sig. ricevendo Parte_2 sempre conferma dall'ufficio anagrafe della residenza del sig. in TO AN Parte_2
OV, V.le Edison n. 446/P;
15) vero che parte dei documenti ritirati dalla cantina del sig. sono quelli Parte_2
rappresentati nella foto degli scatoloni che mi si rammostrano e prodotti con il presente atto
(all. u- u3)
Si chiede l'audizione dei seguenti testi:
a) , Via Magenta n. 8, Lomagna (Lc) sui capitoli nn. 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15; Parte_2
b) Via F.lli Cairoli n. 115, TO AN OV sui capitoli nn. 2/6/9/10/15; Persona_4
c) , Via Renato Simone n. 10, Milano sui capitoli nn. Persona_2 Persona_2
9/10/11/12/13/14/15;
d) , Via Molino n. 58, HI IA (Pv), sui capitoli nn. Persona_3
9/10/11/12/13/14/15;
e) , Via Bramante n. 16, sui capitoli nn. 7/8/13/14; CP_7 Controparte_8
f) , Via Della Silva n.69, AN Al MP (Va) sui capitoli nn. 7/8; Testimone_2
g) , Via Maria Montessori n. 5, AR IA (Mb), sui capitoli nn. 7/8. Testimone_3
- Si chiede, altresì, ammettersi interrogatorio formale del legale rappresentante della sui capitoli già formulati da nella memoria ex art. Controparte_2 Controparte_4
pagina 4 di 20 183, n. 2, c.p.c., datata 3.9.2018 del giudizio di primo grado 14769/2017 qui di seguito riportati:
a) Vero che la su esplicito incarico della , ha eseguito e fatto CP_1 Controparte_2
eseguire, dal mese di novembre 2011 al mese di luglio 2012 e nel mese di maggio 2013, dai suoi incaricati le prestazioni di trasporto di merci indicate nelle fatture-documenti prodotti dall'attore sig. e contrassegnate dal n° 13 al n° 73 compreso (da rammostrarsi). Pt_1
b) Vero che i vari addetti della all'esecuzione dei trasporti per conto della CP_1 [...]
erano tenuti a recarsi presso l'unità locale della , sita in Lainate via CP_2 Controparte_2
Trieste n° 16, ove era presente anche il sig. per prelevare la merce da consegnare Pt_1
ai vari destinatari.
c) Vero che i vari addetti della all'esecuzione dei trasporti erano tenuti a CP_1 qualificarsi come incaricati della presso i preposti all'unità locale della CP_1 [...]
sita in Lainate via Trieste n° 16, non ricevendo mai alcuna contestazione da parte CP_2
dei preposti della in ordine alla loro identità e alla identificazione dei loro Controparte_2
automezzi.
d) Vero che ai vari addetti della all'esecuzione dei trasporti è stato sempre CP_1 consentito, dai preposti all'unità locale della sita in Lainate via Trieste n° 16, Controparte_2
di ricevere dal preposto il documento indicante la quantità di merce da consegnare e il destinatario della stessa.
e) Vero che ai vari addetti della all'esecuzione dei trasporti è stato sempre CP_1 consentito, dai preposti all'unità locale della sita in Lainate via Trieste n° 16, Controparte_2
di prelevare la merce dai magazzini della;
di caricarla sui loro automezzi Controparte_2
posizionati sui piani di ribalta;
di rilasciare ricevuta della merce presa in consegna;
di consegnare la merce al destinatario indicato nel documento;
di provvedere allo scarico della merce dall'automezzo al magazzino del destinatario;
di provvedere alla ricezione di copia del documento firmato dal destinatario;
di consegnare poi la copia del documento firmato dal destinatario alla che doveva poi inoltrarlo alla o ad un suo CP_1 Controparte_2
preposto della filiale.
f) Vero che le fatture emesse dalla alla [dal mese di novembre CP_1 Controparte_2
2011 al mese di luglio 2012 e nel mese di maggio 2013, prodotte dall'attore sig. e Pt_1
contrassegnate dal n° 13 al n° 73 compreso (da rammostrarsi)], sono state consegnate a pagina 5 di 20 mano, alla data di emissione delle stesse, alla o alla sede legale della stessa Controparte_2 in Milano via Espinasse n° 163 o ad un preposto o incaricato dell'unità locale di Lainate via
Trieste n° 16.
g) Vero che, a seguito delle rivendicazioni salariali proposte con lettere del 19/06/2012 nei confronti della e da parte dei sigg.ri O. CP_1 Controparte_2 Controparte_9
A. , , , , , CP_10 CP_11 CP_12 Controparte_13 CP_14 CP_15 [...]
, , , , , tramite gli avv.ti A. CP_16 CP_17 Controparte_18 Controparte_19 Controparte_20
Berri e C. Francioso, la ha negato alla la corresponsione dei Controparte_2 CP_1
compensi richiesti con le fatture emesse dal novembre 2011 al giugno 2012 (dal doc. 13 al doc. 70 compreso, da rammostrarsi) se la non avesse provveduto a sistemare le CP_1
posizioni lavorative dei predetti richiedenti, tacitando le loro pretese.
h) Vero che, sia in occasione della stipulazione dei verbali di conciliazione in data 21/12/2012 che in ogni bimestre successivo la predetta data, la ha sollecitato la CP_1 [...]
al pagamento delle fatture (emesse dal mese di novembre 2011 al mese di luglio CP_2
2012 e nel mese di maggio 2013, prodotte dall'attore sig. e contrassegnate dal n° 13 Pt_1
al n° 73 compreso) ricevendo dalla s. p.a. sempre risposte secondo cui avrebbero CP_2
provveduto non appena le posizioni lavorative dei lavoratori si fossero completamente definite sotto l'aspetto retributivo, contributivo e tributario, nonché in funzione delle necessità di cassa della stessa.
i) Vero che, a fronte dei mancati introiti dei corrispettivi indicate nelle fatture e-messe dalla a favore della (dal mese di novembre 2011 al mese di luglio CP_1 Controparte_2
2012 e nel mese di maggio 2013, prodotte dall'attore sig. e contrassegnate dal n° 13 Pt_1 al n° 73 compreso, da rammostrarsi) la ha dovuto far ricorso, sin dall'anno 2011, CP_1
alle risorse finanziarie del suo presidente protempore sig. per far fronte Parte_1
alle spese di gestione corrente della come pagamento retribuzioni degli Controparte_4
associati, pagamento oneri contributivi, oneri fiscali e tributari, oneri di manutenzione degli automezzi, oneri per l'acquisto di carburante, oneri di locazione della sede socia-le, oneri delle relative utenze, ecc..
l) Vero che, poiché col decorrere dei mesi la non provvedeva al pagamento Controparte_2
delle fatture emesse dalla a favore della (dal mese di novembre CP_1 Controparte_2
2011 al mese di luglio 2012 e nel mese di maggio 2013, prodotte dall'attore sig. e Pt_1
pagina 6 di 20 contrassegnate dal n° 13 al n° 73 compreso, da rammostrarsi), la col Controparte_4
consenso unanime dei suoi soci, ha provveduto a cedere, nel dicembre 2013, al sig.
[...]
il credito dalla stessa vantato nei confronti della , Parte_1 Controparte_2
formalizzandone poi la cessione con lettera del 30/12/2013 (doc. 74 attoreo da rammostrarsi),
a compensazione delle anticipazioni effettuate a favore della dallo stesso CP_1 quantomeno dall'anno 2011 in poi, anche per prestiti infruttiferi dallo stesso erogati in anni precedenti l'anno 2011.
j) Vero che, sia verbalmente che con ricezione 'brevi manu' della lettera datata 30/12/2013
(doc. 74 attoreo, da rammostrarsi), la è stata messa al corrente più volte dal Controparte_2
gennaio 2014 dalla della cessione del credito, a favore del sig. CP_1 Parte_1
, vantato nei confronti della per le prestazioni effettuate (dal mese di
[...] Controparte_2 novembre 2011 al mese di luglio 2012 e nel mese di maggio 2013, prodotte dall'attore sig.
e contrassegnate dal n° 13 al n° 73 compreso, da rammostrarsi). Pt_1
Per Controparte_21
Voglia Codesta Corte d'Appello di Milano adita:
a) ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria) di parte spa CP_2
disattesa e respinta, aderendo invece a quelle richieste dal sig. ; Pt_1
b) senza rinuncia alcuna alla richiesta di ammissione delle prove tutte dedotte dalla esponente nella memoria istruttoria ex art. 183, C. 6, n° 02 e 03, c.p.c., si insiste per CP_1
l'ammissione delle prove istruttorie articolate dalla nei due gradi di giudizio, CP_1 anche per l'ammissione di C.T.U. contabile, da ritenersi qui ritrascritte 'per relationem', prove reiteratamente richieste a cui non si intende rinunciare con i testi ivi indicati;
c) rifiutando il contraddittorio su domande ed eccezioni nuove che possano ritenersi essere state proposte dalla , accogliere le seguenti conclusioni CP_2
IN TOTALE RIFORMA DELLA SENTENZA N° 85/2023 EMESSA INTER PARTES DALLA
SEZ. 1^ CIVILE DELLA CORTE D'APPELLO DI MILANO E DI QUELLA DI PRIMO GRADO
DEL TRIBUNALE DI MILANO N° 7399/2020, COSI' GIUDICARE:
1) Accertare e dichiarare legittima la cessione del credito effettuata dalla a Controparte_1
favore del sig. , dalla stessa vantati nei con-fronti della , in Parte_1 CP_2
relazione agli importi di cui alle fatture prodotte in giudizio dallo stesso.
pagina 7 di 20 2) Accertare e dichiarare che l'importo dovuto dalla è pari all'importo di € CP_2
721.261,98 (come dai documenti dal n° 13 al n° 73 prodotti dal sig. nonché di quelli Pt_1 copiosi prodotti in secondo grado), con detrazione dell'importo di € 24.800,00 (pari al 50% degli importi erogati dalla ai trasportatori, nelle transazioni sottoscritte in sede CP_2 sindacale e prodotti dall'appellante in primo grado) per un totale di € 696.461,98.
3) IN VIA SUBORDINATA E CONDIZIONATA, nella denegata ipotesi di accertata invalidità della cessione del credito operato dalla a favore del sig. Controparte_1 Parte_1
, dichiarare tenuta la a pagare alla l'importo di €
[...] Controparte_2 Controparte_1
696.461,98 (€ 721.261,98 - € 24.800,00) per i titoli e le causali di cui alle fatture prodotte dal sig. (dal n° 13 al n° 73 compreso). Pt_1
4) In ogni caso, accertare e dichiarare la insolvente nei confronti della CP_2 CP_1
per mancato pagamento delle fatture indicate dal n° 13 al n° 73 compreso prodotte da
[...]
parte appellante, con conseguente sua condanna al risarcimento danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti per forzosa inoperatività gestionale della stessa non potendo far fronte ai suoi oneri, nella misura equa e giusta che Codesta Corte d'Appello, riterrà con opportuna valutazione, anche a mezzo di nominanda C.T.U. e con rimessione della causa in istruttoria.
5) Maggiorare gli importi riconosciuti dovuti alla Soc. Coop. G.I.A. di rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.
6) Accertare e dichiarare che la spa ha resistito, sia nei due gradi del giudizio di CP_2
merito nonché nel presente giudizio revocatorio, con dolo e/o colpa grave con conseguente sua condanna ex art. 96, commi 1 e 3, c.p.c. alla somma ritenuta dovuta nella misura equa e giusta.
7) In ogni caso col favore delle competenze legali, spese borsuali, spese straordinarie ed accessori di legge sia del doppio grado di giudizio che del presente giudizio revocatorio.
8) Sentenza esecutiva.
Per Controparte_2
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita rigettate le avverse domande e in accoglimento dei motivi sopra illustrati, in via principale rigettare l'azione di revocazione proposta dal Sig. e Pt_1
la richiesta di revocazione condizionata proposta dalla nel presente giudizio Controparte_1
perché del tutto inammissibili e/o infondate, con vittoria di spese.
pagina 8 di 20 In via istruttoria: dichiarare inammissibile tutta la variegata produzione documentale avversaria nuova depositata telematicamente nel presente giudizio dal Sig. e Pt_1
disporne lo stralcio.
Nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande avverse:
I) In via preliminare: In ogni caso dichiarare inammissibile tutta la variegata produzione documentale avversaria nuova (sia quella depositata telematicamente oggi dal , che Pt_1
quella depositata sia telematicamente che in modalità cartacea in sede di appello, nonché quella dell'EL/appellante incidentale e disporne lo stralcio. CP_1
II) Nel merito: Rigettare integralmente l'appello proposto dal Sig. , nonché Parte_1
l'appello incidentale condizionato proposto dalla in Controparte_1
quanto entrambi infondati in fatto e in diritto, confermando la sentenza di secondo grado, con il rigetto, con qualsiasi statuizione, di ogni domanda formulata nell'atto di citazione e nell'appello del Sig. , nonché nella comparsa di I grado e nella comparsa di Pt_1
costituzione in appello della Controparte_22
siccome infondate sia in fatto che in diritto, nonché, in quanto del tutto prive di prova.
[...]
III) Nel merito in via subordinata incidentale: nell'ipotesi di denegato accoglimento, anche parziale, degli appelli avversari, e di riconoscimento di qualsivoglia diritto di credito, accertare e dichiarare in accoglimento dell'appello incidentale l'intervenuta prescrizione – in riforma dell'impugnata sentenza - per le motivazioni esposte nella comparsa di costituzione nell'appello r.g. 1057/2021 e per quelle formulate nella comparsa di costituzione in primo grado ed in tutti i successivi scritti difensivi, di ogni pretesa creditoria avanzata nel presente giudizio dall'odierno appellante e dalla società per il decorso del termine ai sensi CP_1 dell'art. 2951 c.c.
IV) Sempre in via subordinata incidentale: nell'ipotesi di denegato accoglimento anche parziale degli appelli avversari e di riconoscimento di qualsivoglia diritto di credito, e di non accoglimento dell'appello incidentale circa l'intervenuta prescrizione – in riforma dell'impugnata sentenza - per le motivazioni esposte nella comparsa di costituzione nell'appello r.g. 1057/2021 e per quelle formulate nella comparsa di costituzione in primo grado ed in tutti i successivi scritti difensivi, accertare e dichiarare nullo e/o e/o inefficace e/o annullare la cessione di credito intercorsa tra la Controparte_21 ed il Sig. , datata 30/12/2013, e per l'effetto dichiarare la
[...] Parte_1
pagina 9 di 20 carenza di legittimazione attiva del Sig. nei confronti della Parte_1 [...]
Controparte_23
V) Ancora in via subordinata incidentale: rigettare con qualsiasi statuizione le domande formulata dalla nella memoria 183 comma 6 n. 1, c.p.c. e nella compara di Parte_3
appello siccome inammissibili e/o infondate sia in fatto che in diritto, nonché, in quanto del tutto prive di prova.
Con vittoria di spese e competenze professionali di giudizio.
In via istruttoria ci si riporta integralmente a tutto quanto dedotto nella comparsa di costituzione in appello, opponendosi, altresì, fermamente anche alle “nuove” produzioni documentali effettuate dalla con la propria comparsa di costituzione, rubricate Parte_3
sub docc. dalla lettera a) alla lettera b), disconoscendo espressamente e formalmente (anche ai sensi dell'art. 2712 c.c.) i fatti che tali riproduzioni vorrebbero provare e contestando che tali fatti siano realmente accaduti con le modalità che l'EL/appellante incidentale nel proprio atto giudiziale afferma essere risultanti dalle stesse.
IN FATTO E IN DIRITTO
Il sig. ha proposto impugnazione per revocazione ex art. 395 n. 3 e n. 4 Parte_1
c.p.c. avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 85/2023 pubblicata in data
13/1/2023 con la quale, nell'ambito di una causa introdotta dal sig. (quale Pt_1
cessionario del credito) nei confronti delle parti convenute CP_21 Controparte_1
(cedente) ed (debitrice ceduta), è stato così deciso:
[...] Controparte_2
«respinge l'appello proposto da nei confronti di e di Parte_1 Controparte_1
; CP_2
condanna alla rifusione, in favore di , delle ulteriori spese Parte_1 CP_2
del grado, che liquida in euro 18.511,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva se dovuta e Cpa come per legge;
compensa integralmente le spese di lite fra Parte_4 Controparte_1 dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante al pagamento di un ulteriore importo,
a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione».
pagina 10 di 20 Vicende processuali
1) Il sig. conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Milano, la società Parte_1
e la chiedendo, in via principale, che venisse Controparte_2 Controparte_1
accertato che il medesimo era divenuto cessionario del credito, già vantato da CP_1 nei confronti di per l'importo di euro 721.261,98, con
[...] Controparte_2
conseguente condanna della convenuta al pagamento del predetto importo;
in via CP_2
subordinata, che venisse condannata al pagamento di tale somma di Controparte_1
denaro, oltre accessori.
L'attore, in particolare, esponeva quanto segue:
- che era stata incaricata, da di eseguire trasporti di mobilio e Controparte_2 CP_9
l'annessa attività di carico e scarico;
- che aveva concluso, con un contratto di sub - Controparte_2 Controparte_1 trasporto su strada, nell'anno 2008, rinnovato annualmente per diverso tempo;
- che aveva maturato un credito, portato da undici fatture emesse nei Controparte_1
confronti di fra il 30.11.2011 ed il 31.05.2013 (cfr. doc. nn. 13 - 73 Controparte_2 Pt_1
che era stato oggetto di cessione in data 30.12.2013 in favore del sig. (doc. n. 74 Pt_1
). Pt_1
2) La convenuta si costituiva in giudizio e, contestando gli assunti del sig. Controparte_2
, concludeva per il rigetto delle domande attoree, deducendo: i) la nullità dell'atto di Pt_1
citazione ex art. 164 co 1 c.p.c.; ii) la nullità/annullabilità della cessione e la carenza di legittimazione passiva della;
iii) l'inesistenza del credito nonché la mancata prova CP_2
del credito, e, ciò, anche in ragione del fatto che i rapporti con si erano interrotti già nel CP_1
2012; iv) la prescrizione del credito ex art. 2951 c.c.
3) Si costituiva in giudizio anche la convenuta la quale dichiarava di Controparte_1
aderire alla domanda proposta in via principale dal sig. chiedendo, Parte_1 altresì, che dall'importo complessivamente dovuto da venisse decurtato quanto da CP_2 questa versato in favore dei lavoratori all'esito di una vertenza sindacale.
4) Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 7399/2020 pubblicata in data 19 novembre 2020, respingeva tutte le domande proposte da parte attrice nei confronti di Parte_1
e di CP_2 CP_1
pagina 11 di 20 Quanto alla domanda proposta dall'attore in via principale nei confronti di , veniva CP_2 rilevato, in particolare, che le sole fatture - prodotte in assenza dell'estratto autentico delle scritture contabili, degli ordini di esecuzione dei trasporti e dei D.D.T. – recanti causali generiche, non consentivano di ritenere provata l'esecuzione delle prestazioni,
l'individuazione delle stesse e l'esistenza del credito;
che, inoltre, le prove testimoniali dovevano ritenersi inammissibili in quanto volte alla conferma dei documenti prodotti.
Quanto, poi, alla domanda proposta in via subordinata nei confronti di detta domanda CP_1
veniva ritenuta infondata in quanto la cessione del credito era avvenuta pro soluto.
5) Il sig. , proponendo appello avverso la suddetta sentenza, allegava una Parte_1
cospicua documentazione della reperita presso un deposito in cui la documentazione CP_1
stessa si sarebbe trovata in giacenza e che sarebbe stata rinvenuta solo a seguito della comunicazione telefonica del depositario, sig. Parte_2
L'appellante, chiedendo, in via preliminare, l'ammissione di tale produzione documentale al fine di provare l'esistenza del credito azionato, chiedeva, nel merito, la riforma della sentenza impugnata deducendo quali motivi: a) l'errata ritenuta insussistenza del credito azionato senza ammettere prove orali, interrogatorio formale e per testi oltre che le istanze ex artt. 210
e 213 cpc;
b) l'errata lettura dei documenti prodotti in giudizio;
c) l'errata qualificazione del rapporto intercorrente tra e come contratto di trasporto e non come appalto CP_1 CP_2
di trasporto.
6) Si costituivano in giudizio sia l'EL che proponeva appello incidentale;
sia CP_1
l'EL , la quale, contestato tutto quando ex adverso dedotto, proponeva a sua CP_2
volta appello incidentale condizionato, insistendo per la declaratoria di inammissibilità della nuova produzione documentale e, nel merito, insistendo per il rigetto delle domande del sig.
e di nonché per l'eccezione di prescrizione ex art. 2951 c.c. e per la carenza Pt_1 CP_1
di legittimazione attiva del . Pt_1
7) La Corte d'Appello di Milano, con sentenza n. 85/2023 pubblicata in data 13.01.2023, ha respinto l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale. Pt_1
In particolare, la Corte, con la predetta sentenza, impugnata per revocazione in questa sede, ha, in via preliminare, ritenuto che non fosse meritevole di accoglimento l'istanza di rimessione in istruttoria formulata dall'appellante, con la quale era stato chiesto che venisse ammessa la produzione documentale di diciannove faldoni contenenti documentazione pagina 12 di 20 contabile di avendo rilevato che “ai sensi dell'art. 345, 3° comma, Controparte_1
c.p.c…. “non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non avere potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad esso non imputabile”; che, Nel caso in esame, non ricorreva “il presupposto della “non imputabilità” della produzione dei documenti, nel giudizio di primo grado. È infatti pacifico, oltre che documentato, che sia stato Presidente Parte_1 di dall'anno 2004 sino all'anno 2016 - (cfr. doc. n. 9 ) - e Controparte_1 CP_2
che, per quanto dal medesimo prospettato, detta documentazione sia stata consegnata a tale
“ in “deposito fiduciario”. Orbene, anche a volere accedere alla Parte_2 ricostruzione dei fatti offerta da parte appellante, la Corte evidenzia che l'appellante fosse pienamente a conoscenza sia dell'esistenza di tale documentazione, di formazione antecedente al giudizio di primo grado, sia del suo deposito nella cantina del sig. Parte_2
Non sussiste pertanto la dedotta “impossibilità” della sua produzione in giudizio, in quanto
l'indisponibilità della stessa appare direttamente “imputabile” all'appellante che non ha adeguatamente custodito la documentazione contabile di e che, Controparte_1 comunque, non ha sollecitato, per tempo, la sua riconsegna da parte del depositario”.
Esclusa l'ammissibilità della nuova produzione documentale chiesta dalla parte appellante, la
Corte ha, poi, ritenuto infondati o assorbiti tutti gli altri motivi di appello.
8) Avverso tale sentenza il sig. ha proposto impugnazione per Parte_1 revocazione ex art. 395 n. 3 e n. 4 c.p.c., lamentando l'erroneità della sentenza impugnata, rispettivamente, per “documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre per causa di forza maggiore” nonché per “errore di fatto risultante dai documenti di causa”, e, ciò, in conseguenza della mancata ammissione, da parte del giudice di secondo grado, della nuova documentazione da esso prodotta in grado di appello.
In particolare, secondo l'odierno attore in revocazione sig. , la produzione di nuovi Pt_1 documenti in appello sarebbe ammissibile ai sensi dell'art. 345, comma 3 c.p.c., a condizione che la parte dimostri di non averli potuti produrre prima per causa a sé non imputabile ovvero che gli stessi siano indispensabili per la decisione, sempre che i documenti siano prodotti, a pena di decadenza, con l'atto introduttivo di appello.
La Corte d'Appello avrebbe, quindi, errato per non aver considerato:
pagina 13 di 20 - che il sig. (depositario della documentazione) aveva trasferito il proprio domicilio Parte_2
dal Comune di TO AN OV (Milano) a quello di Lomagna (Lecco) da qualche anno e che il sig. non conosceva detto trasferimento;
Pt_1
- che nel dicembre 2020 il sig. aveva contattato il sig. per riferirgli di aver Parte_2 Pt_1 ricevuto dall' di TO AN OV (proprietaria dell'unità immobiliare concessagli in CP_6 locazione) preavviso di sloggio della detta unità e che il nell'accingersi a svuotare Parte_2 il locale cantina dell'immobile di TO AN OV, si era avveduto della giacenza di diversi scatoloni contenenti diversi faldoni estranei alla sua attività ed interessi, sì che, se il sig. non avesse preso contatti con il sig. , i documenti non sarebbero mai più Parte_2 Pt_1
stati reperiti;
- che il sig. , resosi cessionario del credito già vantato da nei confronti di Pt_1 CP_1
, non era più presidente della cooperativa e, quindi, non era nelle condizioni CP_2 CP_1
di poter accedere alla documentazione contabile e fiscale della se non facendone CP_1
richiesta al Magistrato di merito ex art. 210 c.p.c.
Inoltre, l'impugnante sig. ha censurato la sentenza della Corte d'Appello di Milano: Pt_1
- nella parte era stato ritenuto che le prove testimoniali non sarebbero state ammissibili in quanto le stesse difettavano di un interesse qualificato ai sensi dell'art. 100 c.p.c., atteso che l'appellante non avrebbe dedotto delle prove precise;
- nella parte in cui non aveva esaurientemente statuito sulla natura del rapporto contrattuale intercorso tra la e la avendo ritenuto che tale profilo fosse assorbito CP_1 Controparte_2
dalla mancata acquisizione della documentazione prodotta in grado di appello dal sig.
. Pt_1
Per tali ragioni, il sig. ha chiesto, “in totale riforma della gravata sentenza della Corte Pt_1 di Appello”, l'accoglimento della pretesa creditoria per l'importo di euro 721.261,98 da esso azionata quale cessionario del credito già vantato dalla per prestazioni di CP_1
trasporto rese in favore di Controparte_2
9) Costituendosi in giudizio, la convenuta ha chiesto, in via preliminare, la Controparte_2
declaratoria di inammissibilità della produzione documentale avversaria;
nel merito, il rigetto della domanda di revocazione.
La convenuta , in particolare, dopo aver richiamato che la Corte di Appello aveva CP_2 respinto l'istanza di ammissione della nuova documentazione di parte appellante avendo pagina 14 di 20 ritenuto che non sussistesse il presupposto dell' impossibilità della loro produzione in primo grado per causa non imputabile alla parte, da un lato, ha dedotto che, nel caso, si verterebbe in una fattispecie diversa da quella prevista dall'art. 395 n. 3 c.p.c., per il fatto che i documenti che il sig. aveva depositato con l'atto di citazione per revocazione (senza Pt_1
preventivamente aver chiesto di esservi autorizzato) non erano stati scoperti dopo l'impugnata sentenza della Corte d'Appello n. 85/2023, ma prima di quella;
che, del resto, nella sentenza impugnata era stata data puntuale motivazione delle ragioni alla base del rigetto dell'istanza di ammissione di detta documentazione.
Da un altro lato, la convenuta ha dedotto la carenza dei presupposti per la CP_2 ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 395 n. 4 c.p.c., per il fatto che tutti i profili di contestazione sollevati dal sig. , in ordine all'ammissibilità della produzione in Pt_1
giudizio della nuova documentazione, erano stati punti controversi tra le parti sui quali il
Giudice si era pronunciato.
10) Costituendosi in giudizio la convenuta ha inteso ribadire sia la legittimità della CP_1 cessione di credito avvenuta tra essa ed il sig. sia l'esistenza di un debito in capo ad Pt_1
nei confronti dell'appellante per il complessivo importo di euro 696.461,98. CP_2
La convenuta in particolare, ha lamentato che non avesse esibito le CP_1 Controparte_2 proprie scritture contabili al fine di verificare l'annotazione delle fatture emesse dalla CP_1
ha sostenuto che erroneamente i giudici avevano ritenuto che tra la e la
[...] CP_1
fosse intercorso un “contratto di trasporto” invece che un “appalto di trasporto”; ha CP_2
evidenziato che non rientrava nei compiti specifici di un presidente di un organismo societario
(quale era la di essere a specifica conoscenza della localizzazione di tutte le CP_1
pratiche e degli incartamenti archiviati di ciascun cliente.
11) All'udienza 27 novembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti in epigrafe riportate.
Motivi della decisione
Ad avviso della Corte l'impugnazione per revocazione proposta dal sig. ai sensi Pt_1 dell'art. 395 n. 3 e n. 4 c.p.c., nei confronti della sentenza della Corte d'Appello di Milano n.
85/2023, pubblicata in data 13/1/2023, è infondata e va respinta per i seguenti motivi.
pagina 15 di 20 12) Va, anzitutto, richiamato che il sig. ha proposto impugnazione per Parte_1 revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 3 c.p.c. sostenendo che i giudici del gravame sarebbero incorsi in errore per aver rigettato l'istanza di ammissione delle nuove produzioni documentali che egli aveva chiesto di poter depositare nel giudizio di secondo grado.
Al riguardo, il sig. ha ribadito che egli non aveva potuto produrre la documentazione Pt_1
in questione nel giudizio di primo grado per il fatto che i faldoni, che contenevano la documentazione in questione, erano stati rinvenuti solo nel dicembre 2020 da tale sig. il quale, nell'accingersi a svuotare il locale cantina dell'immobile di TO AN Parte_2
OV, si era “ricordato che i predetti scatoloni contenenti documenti gli erano stati consegnati, intorno al mese di giugno 2013, dal sig. , anni prima presidente della Pt_1
(cfr. il cap. 5 della prova testimoniale dedotta dal sig. ). Controparte_4 Pt_1
La domanda di revocazione, basata su tale profilo di impugnazione, è del tutto infondata.
Va, invero, rilevato che la norma di cui all'art. 395 n. 3 c.p.c. consente la revocazione della sentenza “se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario”; che, pertanto, ai fini della revocazione di una sentenza in conseguenza di documenti
“successivamente trovati” è necessario che i documenti, ritenuti decisivi, siano stati trovati, appunto, dopo la sentenza impugnata per revocazione e non prima di questa.
Diversamente, nel caso in esame, è assolutamente pacifico che i faldoni di documenti, di cui il sig. chiede l'ammissione, vennero trovati ben prima dell'impugnata sentenza della Pt_1
Corte d'Appello, come dimostrato dal fatto che la Corte d'Appello ha diffusamente motivato le ragioni del rigetto della richiesta della loro ammissione, avendo ritenuto che non ricorressero i presupposti di cui all'art. 345 c.p.c., e, ciò, con la seguente motivazione «La Corte ritiene che
l'istanza in esame non sia meritevole di accoglimento, per i seguenti principali motivi.
Anzitutto, si ricorda che, ai sensi dell'art. 345, 3° comma, c.p.c., nella sua formulazione vigente, così come modificata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83 convertito in Legge 7 agosto
2022, n. 134, in appello: “Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non avere potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad esso non imputabile…”.Nel caso in esame, non sussiste il presupposto della “non imputabilità” della produzione dei documenti, nel giudizio di primo grado. E' infatti pacifico, oltre che documentato, che sia stato Parte_1
pagina 16 di 20 Presidente di dall'anno 2004 sino all'anno 2016 - (cfr. doc. n. 9 Controparte_1
) - e che, per quanto dal medesimo prospettato, detta documentazione sia CP_2 stata consegnata a tale “ in “deposito fiduciario”. Parte_2
Orbene, anche a volere accedere alla ricostruzione dei fatti offerta da parte appellante, la
Corte evidenzia che l'appellante fosse pienamente a conoscenza sia dell'esistenza di tale documentazione, di formazione antecedente al giudizio di primo grado, sia del suo deposito nella cantina del sig. Parte_2
Non sussiste pertanto la dedotta “impossibilità” della sua produzione in giudizio, in quanto
l'indisponibilità della stessa appare direttamente “imputabile” all'appellante che non ha adeguatamente custodito la documentazione contabile di e che, Controparte_1
comunque, non ha sollecitato, per tempo, la sua riconsegna da parte del depositario.
Conclusivamente, in carenza dei presupposti normativi sopra indicati, l'istanza in esame deve ritenersi infondata.»
Del resto, l'odierno impugnante sig. pare abbia introdotto il presente giudizio proprio Pt_1 per contestare la correttezza della decisione con cui la Corte d'Appello, con la citata sentenza n. 85/2023, ha ritenuto infondata, nei termini testè esposti, l'istanza di remissione in istruttoria avanzata dallo stesso sig. ai fini della produzione della nuova documentazione che Pt_1 da esso era stata indicata con l'atto di citazione in appello.
Peraltro, tale doglianza della parte impugnante è del tutto estranea rispetto ai limiti della tutela riconosciuta dall'ordinamento con l'impugnazione per revocazione di cui all'art. 395 c.p.c., potendosi, al riguardo, semplicemente segnalare che le eventuali censure sulla correttezza della decisione assunta dalla Corte d'Appello in secondo grado debbono essere fatte valere dalla parte a ciò interessata con ricorso per cassazione e non con un nuovo giudizio dinanzi alla medesima Corte d'Appello diretto al fine di conseguire un inammissibile riesame in una sorta di terzo grado di giudizio di merito.
13) Del pari, anche la domanda di revocazione proposta ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c. è infondata e va respinta, dovendosi escludere che nel caso di specie ricorrano i presupposti dell'errore di fatto revocatorio necessari per far luogo alla revocazione della sentenza impugnata.
Pare, anzitutto, opportuno richiamare i consolidati principi in tema di impugnazione per revocazione ai sensi dell' art. 395 n. 4 c.p.c., norma che consente, in presenza di un errore di pagina 17 di 20 fatto, la revocazione della sentenza quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare.
E' stato, quindi, chiarito che “l'errore di fatto previsto dall'art. 395 n. 4 c.p.c., idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso, oppure l'inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti
o documenti di causa, purchè non cada su un punto controverso e non attenga ad un'errata valutazione delle risultanze processuali” (Cass. 22/10/2019 n. 26890; Cass. 26/1/2022 n.
2236).
L'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza “presuppone l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali;
il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato;
b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive;
c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa” (Cass. 10/6/2021 n. 116439).
Inoltre, secondo l'insegnamento della Suprema Corte “non appare irrazionale la scelta del legislatore di riconoscere ai motivi di revocazione una propria specifica funzione, escludendo gli errori giuridici e quelli di giudizio o valutazione, proponibili solo contro le decisioni di merito nei limiti dell'appello e del ricorso per cassazione” (Cass. SS.UU. 11/4/2018 n. 8984).
Richiamati i rigorosi limiti fissati dalla giurisprudenza per la configurabilità dell'errore di fatto revocatorio, la Corte osserva che, nel caso di specie, siano carenti tutti i profili necessari, e già sopra segnalati, per l'accoglimento della domanda di revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c.
Invero, dalle allegazioni svolte dal sig. non è possibile individuare la parte della Pt_1
sentenza in cui sia stato accertato un fatto la cui verità sarebbe incontrastabilmente esclusa pagina 18 di 20 o, al contrario, in cui è stata esclusa l'esistenza di fatti che, invece, sarebbero positivamente stabiliti, posto che l'attore in revocazione nulla dice sul punto.
È, pertanto, evidente che nel caso in esame non sussiste alcun errore revocatorio, per come delineato dalla giurisprudenza sopra richiamata, non essendo stata lamentata la discrasia tra la motivazione ed i fatti di causa, ma semmai la valutazione degli stessi.
Inoltre, anche a prescindere da ciò, la norma di cui all'art. 395 n. 4 c.p.c. è quanto mai chiara nel prevedere la possibilità di impugnare una sentenza per revocazione «se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare».
Ebbene, i profili di contestazione svolti dal sig. riguardano questioni oggetto di Pt_1
contrasto tra le parti e sottoposte alla decisione della Corte che, con la sentenza impugnata, ha esaminato tutte le questioni dedotte dall'appellante e, in particolare, l'istanza di rimessione in istruttoria, l'istanza di assunzione delle prove orali, la censura relativa all'erronea lettura ed interpretazione dei documenti prodotti e la censura relativa all'erronea qualificazione del contratto tra le parti in termini di “appalto di trasporto''.
Va, pertanto, escluso che le allegazioni svolte da valgano in alcun modo ad Pt_1 integrare i presupposti per la ricorrenza dell'errore di fatto revocatorio.
14) Per le considerazioni svolte va respinta la domanda di revocazione per cui è causa.
Secondo il criterio della soccombenza l'impugnante sig. va condannato a Parte_1
rimborsare alla convenuta le spese di lite, come liquidate in dispositivo in CP_2
applicazione dei criteri di cui al D.M. 10/3/2014 n. 55 (come modificati con il D.M. 13/8/2022
n. 147), con liquidazione dei compensi ai parametri medi di tariffa, e con esclusione dei compensi riferibili alla fase di istruttoria-trattazione, trattandosi di fase non tenutasi in questa sede.
Quanto al rapporto tra il sig. e la convenuta Parte_1 [...]
avuto riguardo alle domande formulate da dette parti nel Controparte_1
presente giudizio e tenuto conto della comunanza di interessi di dette parti rispetto alla vicenda per cui è causa, ricorrono le condizioni per disporre la compensazione delle spese di lite tra dette parti.
Infine, sussistono, per l'impugnante sig. , i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 Pt_1 quater D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis D.P.R. n. 115/02.
pagina 19 di 20
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, pronunciando sulla domanda di revocazione ex art. 395 c.p.c. proposta dall'attore in revocazione Parte_1
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 85/2023 pubblicata in data
[...]
13/01/2023, così provvede:
1) rigetta la domanda di revocazione;
2) condanna l'attore a rimborsare alla convenuta Parte_1 [...]
le spese di lite liquidate in complessivi euro 18.511,00 per compenso, Controparte_2
oltre 15 % per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
3) dichiara integralmente compensate le spese nel rapporto tra l'attore e Parte_1
la convenuta Controparte_1
4) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di Parte_1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 28/11/2024.
Il consigliere est. Il presidente dott. Lorenzo Orsenigo dott.ssa Carla Romana Raineri
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Carla Romana Raineri Presidente dott.ssa Serena Baccolini Consigliere dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1929/2023 promossa ai sensi dell'art. 395 c.p.c.
DA
(C.F. , rappresentato e difeso, come da Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv.to Orazio Salvatore Savia, presso il cui studio, in Milano, Via B. Cellini
n. 3, è elettivamente domiciliato.
ATTORE IN REVOCAZIONE
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv.to Fernando Ferrucci, P.IVA_1
presso il cui studio, in Milano, viale Coni Zugna n. 63, è elettivamente domiciliata.
CONVENUTA IN REVOCAZIONE
E CONTRO
pagina 1 di 20 (C.F. ), rappresentata e Controparte_2 P.IVA_2 difesa, come da procura in atti, dall'avv.to Oreste Carracino e dall'avv.to Massimiliano Lo
Presti, presso il cui studio, in Milano, via Aurelio Saffi n. 29, è elettivamente domiciliata.
CONVENUTA IN REVOCAZIONE
Oggetto: Revocazione della sentenza ex artt. 395 e ss. c.p.c.
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
In totale riforma della sentenza n. 85/23, resa inter partes dalla Corte di Appello di Milano,
Sez. 1^ e della sentenza resa inter partes dal Tribunale di Milano n. 7399/2020, così
G I U D I C A R E
Nel merito:
1) accertare e dichiarare il diritto vantato dal sig. , in qualità di cessionario Parte_1 del credito vantato dalla Cooperativa a.r.l. nei confronti della per € CP_1 Controparte_2
721.261,98 o di quella diversa somma (maggiore o minore) che emergesse in corso di causa, per i titoli e le causali di cui alle fatture prodotte e per l'effetto,
2) condannare in via alternativa e/o solidale in via principale la ed in via Controparte_2 subordinata al pagamento in favore dell'attore della somma di € Controparte_3
721.261,98 oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalla data del dovuto al saldo effettivo, nonché alle spese borsuali, le competenze legali e le spese straordinarie, oltre c.p.a. ed i.v.a. del doppio grado del giudizio, oltre che del presente grado.
Sentenza esecutiva
In via istruttoria: si insiste nelle dedotte richieste istruttorie senza esclusione alcuna di esse formulate, con i medesimi testi qui di seguito ritrascritti:
- si chiede che codesta Corte di Appello ammetta la documentazione allegata nel giudizio di appello RGN. 1057/2021, dopo aver dato atto della impossibilità a produrla nel primo grado di giudizio;
- Si chiede l'ammissione per interrogatorio formale del legale rappresentante della
[...]
e per testi sui seguenti capitoli di prova: Controparte_4
1) vero che al sig. è stata notificato con raccomandata datata 3.12.2020, Parte_2
(all. 1 da rammostrarsi), da parte del TO AN OV, l'avviso di imminente CP_5 sua cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente, posto che alla sua precedente pagina 2 di 20 abitazione in TO AN OV, V.le Edison n. 446//P risultava irreperibile e trasferitosi per destinazione ignota;
2) vero che il sig. vive stabilmente con la moglie in località Parte_2 Testimone_1
Lomagna, Via Magenta n. 8 dal giugno 2017, come da contratto di locazione intestato al coniuge, che si rammostra;
3) vero che, a seguito della ricezione, nel dicembre del 2020, dell'avviso da parte del Comune di TO AN OV, il sig. si è adoperato a rendere libero da persone e Parte_2 cose sue l'unità immobiliare, oltre cantina, sita in V.le T. Edison n. 446/P di TO AN
OV;
4) vero che il sig. nel provvedere tra il dicembre 2020 e il mese di gennaio Parte_2
2021, a liberare le unità immobiliari occupate e di proprietà site in TO AN OV, CP_6
V.le T. Edison n. 446/P, ha rinvenuto una serie di scatoloni contenenti documentazione varia;
5) vero che il Sig. presa visone del materiale contenuto negli scatoloni di Parte_2
cui al precedente capo 4, si è ricordato che i predetti scatoloni contenenti documenti gli erano stati consegnati, intorno al mese di giugno 2013, dal sig. , anni prima presidente Pt_1
della Controparte_4
6) vero che il sig. che non aveva alcun recapito telefonico del sig. , Parte_2 Pt_1 ma del quale ricordava il domicilio, si è recato presso l'abitazione del sig. per Pt_1
informarlo del ritrovamento e chiedere il ritiro degli stessi, dovendo liberare la cantina;
7) vero che il sig. negli anni tra il 2011/2014 aveva collaborato Parte_2
saltuariamente ed occasionalmente con la effettuando qualche trasporto Controparte_4
di materiale unitamente ad altro operatore della cooperativa;
8) vero che il sig. per conto della era incaricato solo Parte_2 Controparte_4 della guida del furgone, mentre l'altro operatore era dedito, a richiesta o su segnalazione, al carico, scarico, montaggio del materiale trasportato;
9) vero che alla fine del mese di gennaio 2021 si sono recati in TO AN OV, V.le T.
Edison n. 446/P, residenza anagrafica del sig. i sigg.ri , Parte_2 Parte_1
Presidente della , Persona_1 Controparte_4 Persona_2
, , presente anche il sig. , al fine di prelevare
[...] Persona_3 Persona_4
dal locale cantinato gli scatoloni contenenti diverse decine di faldoni, nonché altro materiale di proprietà CP_1
pagina 3 di 20 10) vero che tutto il materiale prelevato dal locale cantinato di TO AN OV, V.le T.
Edison n. 446/P è stato riconsegnato ai responsabili della ivi presenti;
11) vero che CP_1
tutto il materiale prelevato è stato trasferito presso la sede legale della cooperativa e riconsegnata al sig. relativamente ai faldoni riguardante i rapporti con a Pt_1 CP_2 seguito dell'avvenuta cessione del credito vantato;
12) vero che nel mese di febbraio 2021 tre scatoloni contenenti 37 faldoni di documenti cartacei e relativi ai rapporti contrattuali con la sono stati recapitati nello Controparte_2 studio dell'avv. Savia, in Milano, Via Cellini n. 3 al fine di produrre quelli concernenti i rapporti contrattuali tra con relativi agli anni 2011/2012/2013; CP_1 Controparte_2
13) vero che il sig. negli anni 2017/2018 si è attivato di rintracciare il sig. Parte_1
recandosi più volte nella di lui residenza a TO AN OV, Via Edison n. Parte_2
446/P senza mai ritrovarlo e senza riuscire a sapere dove si fosse trasferito;
14) vero che il sig. in due occasioni si è recato presso il comune di TO AN Pt_1
OV per apprendere notizie sulla variazione di residenza del sig. ricevendo Parte_2 sempre conferma dall'ufficio anagrafe della residenza del sig. in TO AN Parte_2
OV, V.le Edison n. 446/P;
15) vero che parte dei documenti ritirati dalla cantina del sig. sono quelli Parte_2
rappresentati nella foto degli scatoloni che mi si rammostrano e prodotti con il presente atto
(all. u- u3)
Si chiede l'audizione dei seguenti testi:
a) , Via Magenta n. 8, Lomagna (Lc) sui capitoli nn. 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15; Parte_2
b) Via F.lli Cairoli n. 115, TO AN OV sui capitoli nn. 2/6/9/10/15; Persona_4
c) , Via Renato Simone n. 10, Milano sui capitoli nn. Persona_2 Persona_2
9/10/11/12/13/14/15;
d) , Via Molino n. 58, HI IA (Pv), sui capitoli nn. Persona_3
9/10/11/12/13/14/15;
e) , Via Bramante n. 16, sui capitoli nn. 7/8/13/14; CP_7 Controparte_8
f) , Via Della Silva n.69, AN Al MP (Va) sui capitoli nn. 7/8; Testimone_2
g) , Via Maria Montessori n. 5, AR IA (Mb), sui capitoli nn. 7/8. Testimone_3
- Si chiede, altresì, ammettersi interrogatorio formale del legale rappresentante della sui capitoli già formulati da nella memoria ex art. Controparte_2 Controparte_4
pagina 4 di 20 183, n. 2, c.p.c., datata 3.9.2018 del giudizio di primo grado 14769/2017 qui di seguito riportati:
a) Vero che la su esplicito incarico della , ha eseguito e fatto CP_1 Controparte_2
eseguire, dal mese di novembre 2011 al mese di luglio 2012 e nel mese di maggio 2013, dai suoi incaricati le prestazioni di trasporto di merci indicate nelle fatture-documenti prodotti dall'attore sig. e contrassegnate dal n° 13 al n° 73 compreso (da rammostrarsi). Pt_1
b) Vero che i vari addetti della all'esecuzione dei trasporti per conto della CP_1 [...]
erano tenuti a recarsi presso l'unità locale della , sita in Lainate via CP_2 Controparte_2
Trieste n° 16, ove era presente anche il sig. per prelevare la merce da consegnare Pt_1
ai vari destinatari.
c) Vero che i vari addetti della all'esecuzione dei trasporti erano tenuti a CP_1 qualificarsi come incaricati della presso i preposti all'unità locale della CP_1 [...]
sita in Lainate via Trieste n° 16, non ricevendo mai alcuna contestazione da parte CP_2
dei preposti della in ordine alla loro identità e alla identificazione dei loro Controparte_2
automezzi.
d) Vero che ai vari addetti della all'esecuzione dei trasporti è stato sempre CP_1 consentito, dai preposti all'unità locale della sita in Lainate via Trieste n° 16, Controparte_2
di ricevere dal preposto il documento indicante la quantità di merce da consegnare e il destinatario della stessa.
e) Vero che ai vari addetti della all'esecuzione dei trasporti è stato sempre CP_1 consentito, dai preposti all'unità locale della sita in Lainate via Trieste n° 16, Controparte_2
di prelevare la merce dai magazzini della;
di caricarla sui loro automezzi Controparte_2
posizionati sui piani di ribalta;
di rilasciare ricevuta della merce presa in consegna;
di consegnare la merce al destinatario indicato nel documento;
di provvedere allo scarico della merce dall'automezzo al magazzino del destinatario;
di provvedere alla ricezione di copia del documento firmato dal destinatario;
di consegnare poi la copia del documento firmato dal destinatario alla che doveva poi inoltrarlo alla o ad un suo CP_1 Controparte_2
preposto della filiale.
f) Vero che le fatture emesse dalla alla [dal mese di novembre CP_1 Controparte_2
2011 al mese di luglio 2012 e nel mese di maggio 2013, prodotte dall'attore sig. e Pt_1
contrassegnate dal n° 13 al n° 73 compreso (da rammostrarsi)], sono state consegnate a pagina 5 di 20 mano, alla data di emissione delle stesse, alla o alla sede legale della stessa Controparte_2 in Milano via Espinasse n° 163 o ad un preposto o incaricato dell'unità locale di Lainate via
Trieste n° 16.
g) Vero che, a seguito delle rivendicazioni salariali proposte con lettere del 19/06/2012 nei confronti della e da parte dei sigg.ri O. CP_1 Controparte_2 Controparte_9
A. , , , , , CP_10 CP_11 CP_12 Controparte_13 CP_14 CP_15 [...]
, , , , , tramite gli avv.ti A. CP_16 CP_17 Controparte_18 Controparte_19 Controparte_20
Berri e C. Francioso, la ha negato alla la corresponsione dei Controparte_2 CP_1
compensi richiesti con le fatture emesse dal novembre 2011 al giugno 2012 (dal doc. 13 al doc. 70 compreso, da rammostrarsi) se la non avesse provveduto a sistemare le CP_1
posizioni lavorative dei predetti richiedenti, tacitando le loro pretese.
h) Vero che, sia in occasione della stipulazione dei verbali di conciliazione in data 21/12/2012 che in ogni bimestre successivo la predetta data, la ha sollecitato la CP_1 [...]
al pagamento delle fatture (emesse dal mese di novembre 2011 al mese di luglio CP_2
2012 e nel mese di maggio 2013, prodotte dall'attore sig. e contrassegnate dal n° 13 Pt_1
al n° 73 compreso) ricevendo dalla s. p.a. sempre risposte secondo cui avrebbero CP_2
provveduto non appena le posizioni lavorative dei lavoratori si fossero completamente definite sotto l'aspetto retributivo, contributivo e tributario, nonché in funzione delle necessità di cassa della stessa.
i) Vero che, a fronte dei mancati introiti dei corrispettivi indicate nelle fatture e-messe dalla a favore della (dal mese di novembre 2011 al mese di luglio CP_1 Controparte_2
2012 e nel mese di maggio 2013, prodotte dall'attore sig. e contrassegnate dal n° 13 Pt_1 al n° 73 compreso, da rammostrarsi) la ha dovuto far ricorso, sin dall'anno 2011, CP_1
alle risorse finanziarie del suo presidente protempore sig. per far fronte Parte_1
alle spese di gestione corrente della come pagamento retribuzioni degli Controparte_4
associati, pagamento oneri contributivi, oneri fiscali e tributari, oneri di manutenzione degli automezzi, oneri per l'acquisto di carburante, oneri di locazione della sede socia-le, oneri delle relative utenze, ecc..
l) Vero che, poiché col decorrere dei mesi la non provvedeva al pagamento Controparte_2
delle fatture emesse dalla a favore della (dal mese di novembre CP_1 Controparte_2
2011 al mese di luglio 2012 e nel mese di maggio 2013, prodotte dall'attore sig. e Pt_1
pagina 6 di 20 contrassegnate dal n° 13 al n° 73 compreso, da rammostrarsi), la col Controparte_4
consenso unanime dei suoi soci, ha provveduto a cedere, nel dicembre 2013, al sig.
[...]
il credito dalla stessa vantato nei confronti della , Parte_1 Controparte_2
formalizzandone poi la cessione con lettera del 30/12/2013 (doc. 74 attoreo da rammostrarsi),
a compensazione delle anticipazioni effettuate a favore della dallo stesso CP_1 quantomeno dall'anno 2011 in poi, anche per prestiti infruttiferi dallo stesso erogati in anni precedenti l'anno 2011.
j) Vero che, sia verbalmente che con ricezione 'brevi manu' della lettera datata 30/12/2013
(doc. 74 attoreo, da rammostrarsi), la è stata messa al corrente più volte dal Controparte_2
gennaio 2014 dalla della cessione del credito, a favore del sig. CP_1 Parte_1
, vantato nei confronti della per le prestazioni effettuate (dal mese di
[...] Controparte_2 novembre 2011 al mese di luglio 2012 e nel mese di maggio 2013, prodotte dall'attore sig.
e contrassegnate dal n° 13 al n° 73 compreso, da rammostrarsi). Pt_1
Per Controparte_21
Voglia Codesta Corte d'Appello di Milano adita:
a) ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria) di parte spa CP_2
disattesa e respinta, aderendo invece a quelle richieste dal sig. ; Pt_1
b) senza rinuncia alcuna alla richiesta di ammissione delle prove tutte dedotte dalla esponente nella memoria istruttoria ex art. 183, C. 6, n° 02 e 03, c.p.c., si insiste per CP_1
l'ammissione delle prove istruttorie articolate dalla nei due gradi di giudizio, CP_1 anche per l'ammissione di C.T.U. contabile, da ritenersi qui ritrascritte 'per relationem', prove reiteratamente richieste a cui non si intende rinunciare con i testi ivi indicati;
c) rifiutando il contraddittorio su domande ed eccezioni nuove che possano ritenersi essere state proposte dalla , accogliere le seguenti conclusioni CP_2
IN TOTALE RIFORMA DELLA SENTENZA N° 85/2023 EMESSA INTER PARTES DALLA
SEZ. 1^ CIVILE DELLA CORTE D'APPELLO DI MILANO E DI QUELLA DI PRIMO GRADO
DEL TRIBUNALE DI MILANO N° 7399/2020, COSI' GIUDICARE:
1) Accertare e dichiarare legittima la cessione del credito effettuata dalla a Controparte_1
favore del sig. , dalla stessa vantati nei con-fronti della , in Parte_1 CP_2
relazione agli importi di cui alle fatture prodotte in giudizio dallo stesso.
pagina 7 di 20 2) Accertare e dichiarare che l'importo dovuto dalla è pari all'importo di € CP_2
721.261,98 (come dai documenti dal n° 13 al n° 73 prodotti dal sig. nonché di quelli Pt_1 copiosi prodotti in secondo grado), con detrazione dell'importo di € 24.800,00 (pari al 50% degli importi erogati dalla ai trasportatori, nelle transazioni sottoscritte in sede CP_2 sindacale e prodotti dall'appellante in primo grado) per un totale di € 696.461,98.
3) IN VIA SUBORDINATA E CONDIZIONATA, nella denegata ipotesi di accertata invalidità della cessione del credito operato dalla a favore del sig. Controparte_1 Parte_1
, dichiarare tenuta la a pagare alla l'importo di €
[...] Controparte_2 Controparte_1
696.461,98 (€ 721.261,98 - € 24.800,00) per i titoli e le causali di cui alle fatture prodotte dal sig. (dal n° 13 al n° 73 compreso). Pt_1
4) In ogni caso, accertare e dichiarare la insolvente nei confronti della CP_2 CP_1
per mancato pagamento delle fatture indicate dal n° 13 al n° 73 compreso prodotte da
[...]
parte appellante, con conseguente sua condanna al risarcimento danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti per forzosa inoperatività gestionale della stessa non potendo far fronte ai suoi oneri, nella misura equa e giusta che Codesta Corte d'Appello, riterrà con opportuna valutazione, anche a mezzo di nominanda C.T.U. e con rimessione della causa in istruttoria.
5) Maggiorare gli importi riconosciuti dovuti alla Soc. Coop. G.I.A. di rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.
6) Accertare e dichiarare che la spa ha resistito, sia nei due gradi del giudizio di CP_2
merito nonché nel presente giudizio revocatorio, con dolo e/o colpa grave con conseguente sua condanna ex art. 96, commi 1 e 3, c.p.c. alla somma ritenuta dovuta nella misura equa e giusta.
7) In ogni caso col favore delle competenze legali, spese borsuali, spese straordinarie ed accessori di legge sia del doppio grado di giudizio che del presente giudizio revocatorio.
8) Sentenza esecutiva.
Per Controparte_2
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita rigettate le avverse domande e in accoglimento dei motivi sopra illustrati, in via principale rigettare l'azione di revocazione proposta dal Sig. e Pt_1
la richiesta di revocazione condizionata proposta dalla nel presente giudizio Controparte_1
perché del tutto inammissibili e/o infondate, con vittoria di spese.
pagina 8 di 20 In via istruttoria: dichiarare inammissibile tutta la variegata produzione documentale avversaria nuova depositata telematicamente nel presente giudizio dal Sig. e Pt_1
disporne lo stralcio.
Nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande avverse:
I) In via preliminare: In ogni caso dichiarare inammissibile tutta la variegata produzione documentale avversaria nuova (sia quella depositata telematicamente oggi dal , che Pt_1
quella depositata sia telematicamente che in modalità cartacea in sede di appello, nonché quella dell'EL/appellante incidentale e disporne lo stralcio. CP_1
II) Nel merito: Rigettare integralmente l'appello proposto dal Sig. , nonché Parte_1
l'appello incidentale condizionato proposto dalla in Controparte_1
quanto entrambi infondati in fatto e in diritto, confermando la sentenza di secondo grado, con il rigetto, con qualsiasi statuizione, di ogni domanda formulata nell'atto di citazione e nell'appello del Sig. , nonché nella comparsa di I grado e nella comparsa di Pt_1
costituzione in appello della Controparte_22
siccome infondate sia in fatto che in diritto, nonché, in quanto del tutto prive di prova.
[...]
III) Nel merito in via subordinata incidentale: nell'ipotesi di denegato accoglimento, anche parziale, degli appelli avversari, e di riconoscimento di qualsivoglia diritto di credito, accertare e dichiarare in accoglimento dell'appello incidentale l'intervenuta prescrizione – in riforma dell'impugnata sentenza - per le motivazioni esposte nella comparsa di costituzione nell'appello r.g. 1057/2021 e per quelle formulate nella comparsa di costituzione in primo grado ed in tutti i successivi scritti difensivi, di ogni pretesa creditoria avanzata nel presente giudizio dall'odierno appellante e dalla società per il decorso del termine ai sensi CP_1 dell'art. 2951 c.c.
IV) Sempre in via subordinata incidentale: nell'ipotesi di denegato accoglimento anche parziale degli appelli avversari e di riconoscimento di qualsivoglia diritto di credito, e di non accoglimento dell'appello incidentale circa l'intervenuta prescrizione – in riforma dell'impugnata sentenza - per le motivazioni esposte nella comparsa di costituzione nell'appello r.g. 1057/2021 e per quelle formulate nella comparsa di costituzione in primo grado ed in tutti i successivi scritti difensivi, accertare e dichiarare nullo e/o e/o inefficace e/o annullare la cessione di credito intercorsa tra la Controparte_21 ed il Sig. , datata 30/12/2013, e per l'effetto dichiarare la
[...] Parte_1
pagina 9 di 20 carenza di legittimazione attiva del Sig. nei confronti della Parte_1 [...]
Controparte_23
V) Ancora in via subordinata incidentale: rigettare con qualsiasi statuizione le domande formulata dalla nella memoria 183 comma 6 n. 1, c.p.c. e nella compara di Parte_3
appello siccome inammissibili e/o infondate sia in fatto che in diritto, nonché, in quanto del tutto prive di prova.
Con vittoria di spese e competenze professionali di giudizio.
In via istruttoria ci si riporta integralmente a tutto quanto dedotto nella comparsa di costituzione in appello, opponendosi, altresì, fermamente anche alle “nuove” produzioni documentali effettuate dalla con la propria comparsa di costituzione, rubricate Parte_3
sub docc. dalla lettera a) alla lettera b), disconoscendo espressamente e formalmente (anche ai sensi dell'art. 2712 c.c.) i fatti che tali riproduzioni vorrebbero provare e contestando che tali fatti siano realmente accaduti con le modalità che l'EL/appellante incidentale nel proprio atto giudiziale afferma essere risultanti dalle stesse.
IN FATTO E IN DIRITTO
Il sig. ha proposto impugnazione per revocazione ex art. 395 n. 3 e n. 4 Parte_1
c.p.c. avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 85/2023 pubblicata in data
13/1/2023 con la quale, nell'ambito di una causa introdotta dal sig. (quale Pt_1
cessionario del credito) nei confronti delle parti convenute CP_21 Controparte_1
(cedente) ed (debitrice ceduta), è stato così deciso:
[...] Controparte_2
«respinge l'appello proposto da nei confronti di e di Parte_1 Controparte_1
; CP_2
condanna alla rifusione, in favore di , delle ulteriori spese Parte_1 CP_2
del grado, che liquida in euro 18.511,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva se dovuta e Cpa come per legge;
compensa integralmente le spese di lite fra Parte_4 Controparte_1 dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante al pagamento di un ulteriore importo,
a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione».
pagina 10 di 20 Vicende processuali
1) Il sig. conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Milano, la società Parte_1
e la chiedendo, in via principale, che venisse Controparte_2 Controparte_1
accertato che il medesimo era divenuto cessionario del credito, già vantato da CP_1 nei confronti di per l'importo di euro 721.261,98, con
[...] Controparte_2
conseguente condanna della convenuta al pagamento del predetto importo;
in via CP_2
subordinata, che venisse condannata al pagamento di tale somma di Controparte_1
denaro, oltre accessori.
L'attore, in particolare, esponeva quanto segue:
- che era stata incaricata, da di eseguire trasporti di mobilio e Controparte_2 CP_9
l'annessa attività di carico e scarico;
- che aveva concluso, con un contratto di sub - Controparte_2 Controparte_1 trasporto su strada, nell'anno 2008, rinnovato annualmente per diverso tempo;
- che aveva maturato un credito, portato da undici fatture emesse nei Controparte_1
confronti di fra il 30.11.2011 ed il 31.05.2013 (cfr. doc. nn. 13 - 73 Controparte_2 Pt_1
che era stato oggetto di cessione in data 30.12.2013 in favore del sig. (doc. n. 74 Pt_1
). Pt_1
2) La convenuta si costituiva in giudizio e, contestando gli assunti del sig. Controparte_2
, concludeva per il rigetto delle domande attoree, deducendo: i) la nullità dell'atto di Pt_1
citazione ex art. 164 co 1 c.p.c.; ii) la nullità/annullabilità della cessione e la carenza di legittimazione passiva della;
iii) l'inesistenza del credito nonché la mancata prova CP_2
del credito, e, ciò, anche in ragione del fatto che i rapporti con si erano interrotti già nel CP_1
2012; iv) la prescrizione del credito ex art. 2951 c.c.
3) Si costituiva in giudizio anche la convenuta la quale dichiarava di Controparte_1
aderire alla domanda proposta in via principale dal sig. chiedendo, Parte_1 altresì, che dall'importo complessivamente dovuto da venisse decurtato quanto da CP_2 questa versato in favore dei lavoratori all'esito di una vertenza sindacale.
4) Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 7399/2020 pubblicata in data 19 novembre 2020, respingeva tutte le domande proposte da parte attrice nei confronti di Parte_1
e di CP_2 CP_1
pagina 11 di 20 Quanto alla domanda proposta dall'attore in via principale nei confronti di , veniva CP_2 rilevato, in particolare, che le sole fatture - prodotte in assenza dell'estratto autentico delle scritture contabili, degli ordini di esecuzione dei trasporti e dei D.D.T. – recanti causali generiche, non consentivano di ritenere provata l'esecuzione delle prestazioni,
l'individuazione delle stesse e l'esistenza del credito;
che, inoltre, le prove testimoniali dovevano ritenersi inammissibili in quanto volte alla conferma dei documenti prodotti.
Quanto, poi, alla domanda proposta in via subordinata nei confronti di detta domanda CP_1
veniva ritenuta infondata in quanto la cessione del credito era avvenuta pro soluto.
5) Il sig. , proponendo appello avverso la suddetta sentenza, allegava una Parte_1
cospicua documentazione della reperita presso un deposito in cui la documentazione CP_1
stessa si sarebbe trovata in giacenza e che sarebbe stata rinvenuta solo a seguito della comunicazione telefonica del depositario, sig. Parte_2
L'appellante, chiedendo, in via preliminare, l'ammissione di tale produzione documentale al fine di provare l'esistenza del credito azionato, chiedeva, nel merito, la riforma della sentenza impugnata deducendo quali motivi: a) l'errata ritenuta insussistenza del credito azionato senza ammettere prove orali, interrogatorio formale e per testi oltre che le istanze ex artt. 210
e 213 cpc;
b) l'errata lettura dei documenti prodotti in giudizio;
c) l'errata qualificazione del rapporto intercorrente tra e come contratto di trasporto e non come appalto CP_1 CP_2
di trasporto.
6) Si costituivano in giudizio sia l'EL che proponeva appello incidentale;
sia CP_1
l'EL , la quale, contestato tutto quando ex adverso dedotto, proponeva a sua CP_2
volta appello incidentale condizionato, insistendo per la declaratoria di inammissibilità della nuova produzione documentale e, nel merito, insistendo per il rigetto delle domande del sig.
e di nonché per l'eccezione di prescrizione ex art. 2951 c.c. e per la carenza Pt_1 CP_1
di legittimazione attiva del . Pt_1
7) La Corte d'Appello di Milano, con sentenza n. 85/2023 pubblicata in data 13.01.2023, ha respinto l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale. Pt_1
In particolare, la Corte, con la predetta sentenza, impugnata per revocazione in questa sede, ha, in via preliminare, ritenuto che non fosse meritevole di accoglimento l'istanza di rimessione in istruttoria formulata dall'appellante, con la quale era stato chiesto che venisse ammessa la produzione documentale di diciannove faldoni contenenti documentazione pagina 12 di 20 contabile di avendo rilevato che “ai sensi dell'art. 345, 3° comma, Controparte_1
c.p.c…. “non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non avere potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad esso non imputabile”; che, Nel caso in esame, non ricorreva “il presupposto della “non imputabilità” della produzione dei documenti, nel giudizio di primo grado. È infatti pacifico, oltre che documentato, che sia stato Presidente Parte_1 di dall'anno 2004 sino all'anno 2016 - (cfr. doc. n. 9 ) - e Controparte_1 CP_2
che, per quanto dal medesimo prospettato, detta documentazione sia stata consegnata a tale
“ in “deposito fiduciario”. Orbene, anche a volere accedere alla Parte_2 ricostruzione dei fatti offerta da parte appellante, la Corte evidenzia che l'appellante fosse pienamente a conoscenza sia dell'esistenza di tale documentazione, di formazione antecedente al giudizio di primo grado, sia del suo deposito nella cantina del sig. Parte_2
Non sussiste pertanto la dedotta “impossibilità” della sua produzione in giudizio, in quanto
l'indisponibilità della stessa appare direttamente “imputabile” all'appellante che non ha adeguatamente custodito la documentazione contabile di e che, Controparte_1 comunque, non ha sollecitato, per tempo, la sua riconsegna da parte del depositario”.
Esclusa l'ammissibilità della nuova produzione documentale chiesta dalla parte appellante, la
Corte ha, poi, ritenuto infondati o assorbiti tutti gli altri motivi di appello.
8) Avverso tale sentenza il sig. ha proposto impugnazione per Parte_1 revocazione ex art. 395 n. 3 e n. 4 c.p.c., lamentando l'erroneità della sentenza impugnata, rispettivamente, per “documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre per causa di forza maggiore” nonché per “errore di fatto risultante dai documenti di causa”, e, ciò, in conseguenza della mancata ammissione, da parte del giudice di secondo grado, della nuova documentazione da esso prodotta in grado di appello.
In particolare, secondo l'odierno attore in revocazione sig. , la produzione di nuovi Pt_1 documenti in appello sarebbe ammissibile ai sensi dell'art. 345, comma 3 c.p.c., a condizione che la parte dimostri di non averli potuti produrre prima per causa a sé non imputabile ovvero che gli stessi siano indispensabili per la decisione, sempre che i documenti siano prodotti, a pena di decadenza, con l'atto introduttivo di appello.
La Corte d'Appello avrebbe, quindi, errato per non aver considerato:
pagina 13 di 20 - che il sig. (depositario della documentazione) aveva trasferito il proprio domicilio Parte_2
dal Comune di TO AN OV (Milano) a quello di Lomagna (Lecco) da qualche anno e che il sig. non conosceva detto trasferimento;
Pt_1
- che nel dicembre 2020 il sig. aveva contattato il sig. per riferirgli di aver Parte_2 Pt_1 ricevuto dall' di TO AN OV (proprietaria dell'unità immobiliare concessagli in CP_6 locazione) preavviso di sloggio della detta unità e che il nell'accingersi a svuotare Parte_2 il locale cantina dell'immobile di TO AN OV, si era avveduto della giacenza di diversi scatoloni contenenti diversi faldoni estranei alla sua attività ed interessi, sì che, se il sig. non avesse preso contatti con il sig. , i documenti non sarebbero mai più Parte_2 Pt_1
stati reperiti;
- che il sig. , resosi cessionario del credito già vantato da nei confronti di Pt_1 CP_1
, non era più presidente della cooperativa e, quindi, non era nelle condizioni CP_2 CP_1
di poter accedere alla documentazione contabile e fiscale della se non facendone CP_1
richiesta al Magistrato di merito ex art. 210 c.p.c.
Inoltre, l'impugnante sig. ha censurato la sentenza della Corte d'Appello di Milano: Pt_1
- nella parte era stato ritenuto che le prove testimoniali non sarebbero state ammissibili in quanto le stesse difettavano di un interesse qualificato ai sensi dell'art. 100 c.p.c., atteso che l'appellante non avrebbe dedotto delle prove precise;
- nella parte in cui non aveva esaurientemente statuito sulla natura del rapporto contrattuale intercorso tra la e la avendo ritenuto che tale profilo fosse assorbito CP_1 Controparte_2
dalla mancata acquisizione della documentazione prodotta in grado di appello dal sig.
. Pt_1
Per tali ragioni, il sig. ha chiesto, “in totale riforma della gravata sentenza della Corte Pt_1 di Appello”, l'accoglimento della pretesa creditoria per l'importo di euro 721.261,98 da esso azionata quale cessionario del credito già vantato dalla per prestazioni di CP_1
trasporto rese in favore di Controparte_2
9) Costituendosi in giudizio, la convenuta ha chiesto, in via preliminare, la Controparte_2
declaratoria di inammissibilità della produzione documentale avversaria;
nel merito, il rigetto della domanda di revocazione.
La convenuta , in particolare, dopo aver richiamato che la Corte di Appello aveva CP_2 respinto l'istanza di ammissione della nuova documentazione di parte appellante avendo pagina 14 di 20 ritenuto che non sussistesse il presupposto dell' impossibilità della loro produzione in primo grado per causa non imputabile alla parte, da un lato, ha dedotto che, nel caso, si verterebbe in una fattispecie diversa da quella prevista dall'art. 395 n. 3 c.p.c., per il fatto che i documenti che il sig. aveva depositato con l'atto di citazione per revocazione (senza Pt_1
preventivamente aver chiesto di esservi autorizzato) non erano stati scoperti dopo l'impugnata sentenza della Corte d'Appello n. 85/2023, ma prima di quella;
che, del resto, nella sentenza impugnata era stata data puntuale motivazione delle ragioni alla base del rigetto dell'istanza di ammissione di detta documentazione.
Da un altro lato, la convenuta ha dedotto la carenza dei presupposti per la CP_2 ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 395 n. 4 c.p.c., per il fatto che tutti i profili di contestazione sollevati dal sig. , in ordine all'ammissibilità della produzione in Pt_1
giudizio della nuova documentazione, erano stati punti controversi tra le parti sui quali il
Giudice si era pronunciato.
10) Costituendosi in giudizio la convenuta ha inteso ribadire sia la legittimità della CP_1 cessione di credito avvenuta tra essa ed il sig. sia l'esistenza di un debito in capo ad Pt_1
nei confronti dell'appellante per il complessivo importo di euro 696.461,98. CP_2
La convenuta in particolare, ha lamentato che non avesse esibito le CP_1 Controparte_2 proprie scritture contabili al fine di verificare l'annotazione delle fatture emesse dalla CP_1
ha sostenuto che erroneamente i giudici avevano ritenuto che tra la e la
[...] CP_1
fosse intercorso un “contratto di trasporto” invece che un “appalto di trasporto”; ha CP_2
evidenziato che non rientrava nei compiti specifici di un presidente di un organismo societario
(quale era la di essere a specifica conoscenza della localizzazione di tutte le CP_1
pratiche e degli incartamenti archiviati di ciascun cliente.
11) All'udienza 27 novembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti in epigrafe riportate.
Motivi della decisione
Ad avviso della Corte l'impugnazione per revocazione proposta dal sig. ai sensi Pt_1 dell'art. 395 n. 3 e n. 4 c.p.c., nei confronti della sentenza della Corte d'Appello di Milano n.
85/2023, pubblicata in data 13/1/2023, è infondata e va respinta per i seguenti motivi.
pagina 15 di 20 12) Va, anzitutto, richiamato che il sig. ha proposto impugnazione per Parte_1 revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 3 c.p.c. sostenendo che i giudici del gravame sarebbero incorsi in errore per aver rigettato l'istanza di ammissione delle nuove produzioni documentali che egli aveva chiesto di poter depositare nel giudizio di secondo grado.
Al riguardo, il sig. ha ribadito che egli non aveva potuto produrre la documentazione Pt_1
in questione nel giudizio di primo grado per il fatto che i faldoni, che contenevano la documentazione in questione, erano stati rinvenuti solo nel dicembre 2020 da tale sig. il quale, nell'accingersi a svuotare il locale cantina dell'immobile di TO AN Parte_2
OV, si era “ricordato che i predetti scatoloni contenenti documenti gli erano stati consegnati, intorno al mese di giugno 2013, dal sig. , anni prima presidente della Pt_1
(cfr. il cap. 5 della prova testimoniale dedotta dal sig. ). Controparte_4 Pt_1
La domanda di revocazione, basata su tale profilo di impugnazione, è del tutto infondata.
Va, invero, rilevato che la norma di cui all'art. 395 n. 3 c.p.c. consente la revocazione della sentenza “se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario”; che, pertanto, ai fini della revocazione di una sentenza in conseguenza di documenti
“successivamente trovati” è necessario che i documenti, ritenuti decisivi, siano stati trovati, appunto, dopo la sentenza impugnata per revocazione e non prima di questa.
Diversamente, nel caso in esame, è assolutamente pacifico che i faldoni di documenti, di cui il sig. chiede l'ammissione, vennero trovati ben prima dell'impugnata sentenza della Pt_1
Corte d'Appello, come dimostrato dal fatto che la Corte d'Appello ha diffusamente motivato le ragioni del rigetto della richiesta della loro ammissione, avendo ritenuto che non ricorressero i presupposti di cui all'art. 345 c.p.c., e, ciò, con la seguente motivazione «La Corte ritiene che
l'istanza in esame non sia meritevole di accoglimento, per i seguenti principali motivi.
Anzitutto, si ricorda che, ai sensi dell'art. 345, 3° comma, c.p.c., nella sua formulazione vigente, così come modificata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83 convertito in Legge 7 agosto
2022, n. 134, in appello: “Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non avere potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad esso non imputabile…”.Nel caso in esame, non sussiste il presupposto della “non imputabilità” della produzione dei documenti, nel giudizio di primo grado. E' infatti pacifico, oltre che documentato, che sia stato Parte_1
pagina 16 di 20 Presidente di dall'anno 2004 sino all'anno 2016 - (cfr. doc. n. 9 Controparte_1
) - e che, per quanto dal medesimo prospettato, detta documentazione sia CP_2 stata consegnata a tale “ in “deposito fiduciario”. Parte_2
Orbene, anche a volere accedere alla ricostruzione dei fatti offerta da parte appellante, la
Corte evidenzia che l'appellante fosse pienamente a conoscenza sia dell'esistenza di tale documentazione, di formazione antecedente al giudizio di primo grado, sia del suo deposito nella cantina del sig. Parte_2
Non sussiste pertanto la dedotta “impossibilità” della sua produzione in giudizio, in quanto
l'indisponibilità della stessa appare direttamente “imputabile” all'appellante che non ha adeguatamente custodito la documentazione contabile di e che, Controparte_1
comunque, non ha sollecitato, per tempo, la sua riconsegna da parte del depositario.
Conclusivamente, in carenza dei presupposti normativi sopra indicati, l'istanza in esame deve ritenersi infondata.»
Del resto, l'odierno impugnante sig. pare abbia introdotto il presente giudizio proprio Pt_1 per contestare la correttezza della decisione con cui la Corte d'Appello, con la citata sentenza n. 85/2023, ha ritenuto infondata, nei termini testè esposti, l'istanza di remissione in istruttoria avanzata dallo stesso sig. ai fini della produzione della nuova documentazione che Pt_1 da esso era stata indicata con l'atto di citazione in appello.
Peraltro, tale doglianza della parte impugnante è del tutto estranea rispetto ai limiti della tutela riconosciuta dall'ordinamento con l'impugnazione per revocazione di cui all'art. 395 c.p.c., potendosi, al riguardo, semplicemente segnalare che le eventuali censure sulla correttezza della decisione assunta dalla Corte d'Appello in secondo grado debbono essere fatte valere dalla parte a ciò interessata con ricorso per cassazione e non con un nuovo giudizio dinanzi alla medesima Corte d'Appello diretto al fine di conseguire un inammissibile riesame in una sorta di terzo grado di giudizio di merito.
13) Del pari, anche la domanda di revocazione proposta ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c. è infondata e va respinta, dovendosi escludere che nel caso di specie ricorrano i presupposti dell'errore di fatto revocatorio necessari per far luogo alla revocazione della sentenza impugnata.
Pare, anzitutto, opportuno richiamare i consolidati principi in tema di impugnazione per revocazione ai sensi dell' art. 395 n. 4 c.p.c., norma che consente, in presenza di un errore di pagina 17 di 20 fatto, la revocazione della sentenza quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare.
E' stato, quindi, chiarito che “l'errore di fatto previsto dall'art. 395 n. 4 c.p.c., idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso, oppure l'inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti
o documenti di causa, purchè non cada su un punto controverso e non attenga ad un'errata valutazione delle risultanze processuali” (Cass. 22/10/2019 n. 26890; Cass. 26/1/2022 n.
2236).
L'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza “presuppone l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali;
il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato;
b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive;
c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa” (Cass. 10/6/2021 n. 116439).
Inoltre, secondo l'insegnamento della Suprema Corte “non appare irrazionale la scelta del legislatore di riconoscere ai motivi di revocazione una propria specifica funzione, escludendo gli errori giuridici e quelli di giudizio o valutazione, proponibili solo contro le decisioni di merito nei limiti dell'appello e del ricorso per cassazione” (Cass. SS.UU. 11/4/2018 n. 8984).
Richiamati i rigorosi limiti fissati dalla giurisprudenza per la configurabilità dell'errore di fatto revocatorio, la Corte osserva che, nel caso di specie, siano carenti tutti i profili necessari, e già sopra segnalati, per l'accoglimento della domanda di revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c.
Invero, dalle allegazioni svolte dal sig. non è possibile individuare la parte della Pt_1
sentenza in cui sia stato accertato un fatto la cui verità sarebbe incontrastabilmente esclusa pagina 18 di 20 o, al contrario, in cui è stata esclusa l'esistenza di fatti che, invece, sarebbero positivamente stabiliti, posto che l'attore in revocazione nulla dice sul punto.
È, pertanto, evidente che nel caso in esame non sussiste alcun errore revocatorio, per come delineato dalla giurisprudenza sopra richiamata, non essendo stata lamentata la discrasia tra la motivazione ed i fatti di causa, ma semmai la valutazione degli stessi.
Inoltre, anche a prescindere da ciò, la norma di cui all'art. 395 n. 4 c.p.c. è quanto mai chiara nel prevedere la possibilità di impugnare una sentenza per revocazione «se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare».
Ebbene, i profili di contestazione svolti dal sig. riguardano questioni oggetto di Pt_1
contrasto tra le parti e sottoposte alla decisione della Corte che, con la sentenza impugnata, ha esaminato tutte le questioni dedotte dall'appellante e, in particolare, l'istanza di rimessione in istruttoria, l'istanza di assunzione delle prove orali, la censura relativa all'erronea lettura ed interpretazione dei documenti prodotti e la censura relativa all'erronea qualificazione del contratto tra le parti in termini di “appalto di trasporto''.
Va, pertanto, escluso che le allegazioni svolte da valgano in alcun modo ad Pt_1 integrare i presupposti per la ricorrenza dell'errore di fatto revocatorio.
14) Per le considerazioni svolte va respinta la domanda di revocazione per cui è causa.
Secondo il criterio della soccombenza l'impugnante sig. va condannato a Parte_1
rimborsare alla convenuta le spese di lite, come liquidate in dispositivo in CP_2
applicazione dei criteri di cui al D.M. 10/3/2014 n. 55 (come modificati con il D.M. 13/8/2022
n. 147), con liquidazione dei compensi ai parametri medi di tariffa, e con esclusione dei compensi riferibili alla fase di istruttoria-trattazione, trattandosi di fase non tenutasi in questa sede.
Quanto al rapporto tra il sig. e la convenuta Parte_1 [...]
avuto riguardo alle domande formulate da dette parti nel Controparte_1
presente giudizio e tenuto conto della comunanza di interessi di dette parti rispetto alla vicenda per cui è causa, ricorrono le condizioni per disporre la compensazione delle spese di lite tra dette parti.
Infine, sussistono, per l'impugnante sig. , i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 Pt_1 quater D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis D.P.R. n. 115/02.
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P.Q.M.
la Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, pronunciando sulla domanda di revocazione ex art. 395 c.p.c. proposta dall'attore in revocazione Parte_1
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 85/2023 pubblicata in data
[...]
13/01/2023, così provvede:
1) rigetta la domanda di revocazione;
2) condanna l'attore a rimborsare alla convenuta Parte_1 [...]
le spese di lite liquidate in complessivi euro 18.511,00 per compenso, Controparte_2
oltre 15 % per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
3) dichiara integralmente compensate le spese nel rapporto tra l'attore e Parte_1
la convenuta Controparte_1
4) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di Parte_1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 28/11/2024.
Il consigliere est. Il presidente dott. Lorenzo Orsenigo dott.ssa Carla Romana Raineri
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