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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 15/04/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
n. 479/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GELA
AFFARI CIVILI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Serena Berenato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 479/2020 R.G., assunta in decisione all'udienza del 25 settembre 2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
Caltanissetta, Via E. De Nicola n. 17, presso lo studio dell'avv. Rosario Didato (C.F.:
), che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione su C.F._2 foglio separato;
PARTE ATTRICE - OPPONENTE contro
(C.F.: ) e (C.F.: Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
), entrambi elettivamente domiciliati in Mazzarino, nella Via Pisano n. 35, C.F._4 presso lo studio dell'avv. Sergio Anzaldi (C.F.: ), che li rappresenta e difende C.F._5 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione su foglio separato;
PARTE CONVENUTA - OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a precetto ex art. 615, co. I c.p.c.;
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 25 settembre 2024, all'esito della quale parte opponente ha precisato le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate nelle note scritte depositate il 28 novembre 2022, chiedendo che la causa fosse posta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.; parte opposta si è riportato alle conclusioni formulate nella memoria difensiva di costituzione.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 1 di 6 Con atto di citazione ritualmente notificato in data 18 marzo 2020, ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto, notificatogli in data 28 febbraio 2020, con il quale CP_1
e gli hanno intimato il rilascio del possesso delle porzioni di terreno di
[...] Controparte_2 proprietà dell'attore - come meglio specificato nell'atto di precetto - in forza della sentenza n. 66/2020 emessa dal Tribunale di Gela in data 7 febbraio 2020 nell'ambito del giudizio civile nr. 1661/2014
R.G., munita di formula esecutiva in data 13 febbraio 2020.
A sostegno dell'opposizione, parte opponente ha dedotto:
1. l'inesistenza e/o l'illegittimità dell'atto di precetto per indeterminatezza ed omessa indicazione delle opere necessarie alla costituzione della servitù coattiva di passaggio (motivo da qualificarsi quale opposizione ex art. 615 c.p.c.);
2.
2.a) l'illegittimità dell'atto di precetto per insussistenza del requisito dell'interclusione dei fondi richiesto dall'art. 1051 c.c. ai fini della costituzione della servitù coattiva di passaggio (motivo da qualificarsi quale opposizione ex art. 615 c.p.c.);
2.b) l'illegittimità dell'atto di precetto in ragione delle gravi carenze metodologiche e valutative della C.T.U. tecnica fatta propria dalla sentenza costitutiva della servitù coattiva (motivo da qualificarsi quale opposizione ex art. 615 c.p.c.);
3. soluzioni alternative alla consulenza d'ufficio proposte dal C.T.P. (motivo da qualificarsi quale opposizione ex art. 615 c.p.c.);
Ha chiesto quindi, in via preliminare, disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e, nel merito, dichiararsi la illegittimità, nullità o inefficacia dell'atto di precetto opposto.
Si sono costituiti in giudizio e contestando integralmente Controparte_1 Controparte_2 quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto della spiegata opposizione in quanto inammissibile, improcedibile o comunque infondata. In particolare, quest'ultimi hanno eccepito l'inammissibilità della opposizione, in quanto vertente su questioni riservate al vaglio del Giudice del merito.
Con ordinanza del 4 novembre 2020, il Giudice ha rigettato l'istanza di sospensione avanzata da parte opponente stante la carenza del requisito del fumus boni iuris.
Concessi i termini di cui all'art. 183, co. VI c.p.c., le parti hanno depositato memorie e la causa veniva istruita mediante assunzione di prove documentali.
La causa, rinviata per le successive udienze, preso atto del mutamento della persona fisica del Giudice,
è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'11 settembre 2024, previa concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 2 di 6 * * *
L'opposizione è in parte inammissibile ed in parte infondata, per le ragioni di seguito esposte.
Sono inammissibili le censure di cui ai punti n.ri 2a e 2b nonché 3.
Parte attrice ha eccepito l'inesistenza del presupposto della interclusione dei fondi richiesto dall'art. 1051 c.c. ai fini della costituzione della servitù coattiva di passaggio nonché denunciato le gravi carenze metodologiche e valutative della C.T.U. tecnica fatta propria dalla sentenza del Tribunale di Gela n.
66/2020 emessa il 7 febbraio 2020, costituente il titolo sul quale si fonda l'odierno atto di precetto;
le doglianze articolate dal riguardano, infatti, l'errore in cui sarebbe incorso il Giudice adito, il Parte_1 quale avrebbe basato il proprio convincimento sulle risultanze di una C.T.U. lacunosa sia sotto il profilo contenutistico che metodologico. L'opponente ha, infine, proposto delle soluzioni alternative a quelle individuate dal C.T.U., dando rilievo alle prescrizioni fornite dal proprio perito di parte.
Orbene, sulla scorta del consolidato orientamento della Suprema Corte (fra le altre, cfr. Cass.
22090/2021; Cass. n. 17903/2012; Cass. n. 12911/2012; Cass. n. 4505/2011), non v'è dubbio che nessun sindacato di merito compete a questo Giudice sulle dedotte doglianze, dovendo il Giudice dell'opposizione all'esecuzione limitarsi a verificare la persistente validità ed efficacia, per an e quantum, del titolo esecutivo, senza poter vagliare i motivi riservati alla cognizione del Giudice del merito.
Va rilevato che l'opposizione a precetto o all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. ha per oggetto il diritto a promuovere l'esecuzione forzata per l'esistenza, l'invalidità o l'inefficacia del titolo esecutivo o, in genere, per la sopravvenienza di fatti impeditivi o estintivi del diritto all'esecuzione. Con tale mezzo l'opponente può dedurre motivi inerenti all'inesistenza del titolo in senso formale, originaria o sopravvenuta, ovvero contestare il diritto del procedente ad agire esecutivamente per fatti sopravvenuti alla formazione del titolo o eccepire un minore credito. Pertanto, con l'opposizione de qua non è consentito alcun esame e/o controllo intrinseco sul titolo esecutivo giudiziale, diretto ad invalidarne l'efficacia in forza di eccezioni deducibili solo ed esclusivamente nel procedimento in cui il titolo si è formato.
La giurisprudenza di legittimità, infatti, sul punto è granitica: “con l'opposizione all'esecuzione forzata fondata su un titolo esecutivo giurisdizionale possono farsi valere soltanto i fatti posteriori alla formazione del provvedimento costituente titolo esecutivo, non essendo ammissibile un controllo a ritroso della legittimità e della fondatezza del provvedimento stesso fuori dell'impugnazione tipica e del procedimento che ad essa consegue” (Cass. n. 21293 del
14/10/2011)
pagina 3 di 6 Ebbene, aderendo al costante orientamento espresso sul punto dalla Suprema Corte, il potere di cognizione del Giudice dell'opposizione all'esecuzione è limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'esecuzione stessa, mentre le eventuali ragioni di merito incidenti sulla formazione del titolo devono essere fatte valere unicamente tramite l'impugnazione del provvedimento che costituisce il titolo medesimo.
Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del secondo e del terzo motivo di opposizione.
Con riferimento al motivo di opposizione di cui al n.ro 1, deve respingersi la doglianza relativa alla genericità dell'ordine contenuto nell'atto di precetto. Premesso che, come correttamente è evidenziato da parte attrice, il contenuto del precetto deve essere idoneo a consentire lo spontaneo adempimento del debitore dell'obbligo a suo carico consacrato nel titolo esecutivo, nel caso in esame, dalla lettura dell'atto di precetto, emerge pacificamente che i creditori abbiano ingiunto il rilascio dei fondi sui quali instaurare la servitù di passaggio.
La sentenza costitutiva di servitù ex art. 1051 c.c., infatti, è soggetta ad esecuzione nelle forme dell'esecuzione forzata per rilascio, osservandosi il disposto di cui all'art. 608, comma II c.p.c., per cui l'Ufficiale Giudiziario deve ingiungere al proprietario del fondo servente di riconoscere l'esecutante come possessore della servitù di passaggio, fermo il possesso di esso convenuto corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà (sul punto, cfr. Cass. n. 1619 del 26/01/2005, secondo cui “La disciplina dell'esecuzione provvisoria di cui all'art. 282 c.p.c. trova legittima attuazione anche con riferimento alle sentenze di condanna implicita, nelle quali l'esigenza di esecuzione della sentenza scaturisce dalla stessa funzione che il titolo è destinato a svolgere. Ne consegue che è suscettibile di provvisoria esecuzione una sentenza costitutiva di una servitù ex art. 1051 (o 1052) c.c., allorché contenga tutti gli elementi identificativi in concreto della servitù, sia pure con rinvio alla consulenza tecnica d'ufficio disposta nel corso del giudizio, atteso che essa ha la funzione di risolvere un'esigenza fattuale dell'attore, assicurandogli il passaggio al fine di raggiungere la via pubblica. (Nella specie la S.C. ha precisato che la sentenza può essere eseguita coattivamente osservando il disposto di cui all'art. 608 c.p.c., mediante ingiunzione da parte dell'ufficiale giudiziario al proprietario del fondo servente di riconoscere l'esecutante come possessore della servitù di passaggio, fermo il possesso di esso convenuto, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà).”). E' legittimo, dunque, e completo il contenuto precettivo rivolto al debitore;
le eventuali difficoltà operative nell'adempimento dell'obbligo possono essere oggetto di pronuncia del Giudice dell'esecuzione, che determina le modalità di esecuzione del titolo e sono precluse alla cognizione del Giudice dell'opposizione all'esecuzione.
pagina 4 di 6 Spetta, infatti, al Giudice dell'Esecuzione dirimere ogni possibile dubbio sulla portata del titolo esecutivo e procedere, occorrendo, alla concreta determinazione delle modalità dell'esecuzione e alla soluzione delle difficoltà che insorgano nel suo corso. In questo senso, depone la giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “In tema di esecuzione per consegna o rilascio, i provvedimenti di cui all'art. 610 cod. proc. civ. sono esplicazione dei poteri del giudice di direzione del processo esecutivo e sono finalizzati a risolvere non solo difficoltà materiali, ma anche dubbi o divergenze di opinioni in relazione allo svolgimento del processo e ciò anche per il tramite dell'interpretazione dello stesso titolo esecutivo, fermo restando che il provvedimento, ove risolva questioni inerenti al diritto di procedere all'esecuzione forzata ha, sebbene adottato con le forme ex art. 610 cod. proc. civ., natura di sentenza ed è appellabile” (Cass. Civ. n. 18257/2014).”
Contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, è proprio l'ordine rivolto al proprietario del fondo servente di riconoscere l'esecutante come possessore della servitù di passaggio, che giustifica e legittima l'azione esecutiva intrapresa dagli opposti: come detto, il diritto alla costituzione della servitù prediale, consacrato nel titolo azionato, presuppone l'implicito rilascio del bene da parte dell'odierno attore e costituisce lo strumento attraverso il quale gli intimanti possono ottenere l'eliminazione dell'accertata interclusione. Pertanto, sotto tale profilo, l'opposizione si appalesa infondata.
Quanto alla domanda di parte opposta volta ad ottenere la condanna ex art. 96 c.p.c. della controparte per lite temeraria, va osservato che essa non appare minimamente argomentata e provata in ordine all'elemento soggettivo, ossia la malafede o la colpa grave di parte opponente, che avrebbe dovuto sussistere per addivenire ad una condanna (in tal senso, cfr. Cass. Civ., S.U. n. 22405/2018). La domanda va perciò respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (scaglione indeterminabile, complessità bassa, parametri minimi per attività di studio pari ad Euro 851,00, per la fase introduttiva pari ad Euro 602,00, per la fase istruttoria pari ad euro 903,00 e per la fase decisionale pari ad Euro 1.453,00 – per un compenso complessivo di
Euro 3.809,00) e dell'attività in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1
e che liquida nella misura di euro 3.809,00 per compensi, oltre spese Controparte_2 generali, IVA e CPA come per legge.
pagina 5 di 6 Gela, lì 14 aprile 2025
Il Giudice
Serena Berenato
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GELA
AFFARI CIVILI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Serena Berenato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 479/2020 R.G., assunta in decisione all'udienza del 25 settembre 2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
Caltanissetta, Via E. De Nicola n. 17, presso lo studio dell'avv. Rosario Didato (C.F.:
), che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione su C.F._2 foglio separato;
PARTE ATTRICE - OPPONENTE contro
(C.F.: ) e (C.F.: Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
), entrambi elettivamente domiciliati in Mazzarino, nella Via Pisano n. 35, C.F._4 presso lo studio dell'avv. Sergio Anzaldi (C.F.: ), che li rappresenta e difende C.F._5 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione su foglio separato;
PARTE CONVENUTA - OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a precetto ex art. 615, co. I c.p.c.;
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 25 settembre 2024, all'esito della quale parte opponente ha precisato le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate nelle note scritte depositate il 28 novembre 2022, chiedendo che la causa fosse posta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.; parte opposta si è riportato alle conclusioni formulate nella memoria difensiva di costituzione.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 1 di 6 Con atto di citazione ritualmente notificato in data 18 marzo 2020, ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto, notificatogli in data 28 febbraio 2020, con il quale CP_1
e gli hanno intimato il rilascio del possesso delle porzioni di terreno di
[...] Controparte_2 proprietà dell'attore - come meglio specificato nell'atto di precetto - in forza della sentenza n. 66/2020 emessa dal Tribunale di Gela in data 7 febbraio 2020 nell'ambito del giudizio civile nr. 1661/2014
R.G., munita di formula esecutiva in data 13 febbraio 2020.
A sostegno dell'opposizione, parte opponente ha dedotto:
1. l'inesistenza e/o l'illegittimità dell'atto di precetto per indeterminatezza ed omessa indicazione delle opere necessarie alla costituzione della servitù coattiva di passaggio (motivo da qualificarsi quale opposizione ex art. 615 c.p.c.);
2.
2.a) l'illegittimità dell'atto di precetto per insussistenza del requisito dell'interclusione dei fondi richiesto dall'art. 1051 c.c. ai fini della costituzione della servitù coattiva di passaggio (motivo da qualificarsi quale opposizione ex art. 615 c.p.c.);
2.b) l'illegittimità dell'atto di precetto in ragione delle gravi carenze metodologiche e valutative della C.T.U. tecnica fatta propria dalla sentenza costitutiva della servitù coattiva (motivo da qualificarsi quale opposizione ex art. 615 c.p.c.);
3. soluzioni alternative alla consulenza d'ufficio proposte dal C.T.P. (motivo da qualificarsi quale opposizione ex art. 615 c.p.c.);
Ha chiesto quindi, in via preliminare, disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e, nel merito, dichiararsi la illegittimità, nullità o inefficacia dell'atto di precetto opposto.
Si sono costituiti in giudizio e contestando integralmente Controparte_1 Controparte_2 quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto della spiegata opposizione in quanto inammissibile, improcedibile o comunque infondata. In particolare, quest'ultimi hanno eccepito l'inammissibilità della opposizione, in quanto vertente su questioni riservate al vaglio del Giudice del merito.
Con ordinanza del 4 novembre 2020, il Giudice ha rigettato l'istanza di sospensione avanzata da parte opponente stante la carenza del requisito del fumus boni iuris.
Concessi i termini di cui all'art. 183, co. VI c.p.c., le parti hanno depositato memorie e la causa veniva istruita mediante assunzione di prove documentali.
La causa, rinviata per le successive udienze, preso atto del mutamento della persona fisica del Giudice,
è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'11 settembre 2024, previa concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 2 di 6 * * *
L'opposizione è in parte inammissibile ed in parte infondata, per le ragioni di seguito esposte.
Sono inammissibili le censure di cui ai punti n.ri 2a e 2b nonché 3.
Parte attrice ha eccepito l'inesistenza del presupposto della interclusione dei fondi richiesto dall'art. 1051 c.c. ai fini della costituzione della servitù coattiva di passaggio nonché denunciato le gravi carenze metodologiche e valutative della C.T.U. tecnica fatta propria dalla sentenza del Tribunale di Gela n.
66/2020 emessa il 7 febbraio 2020, costituente il titolo sul quale si fonda l'odierno atto di precetto;
le doglianze articolate dal riguardano, infatti, l'errore in cui sarebbe incorso il Giudice adito, il Parte_1 quale avrebbe basato il proprio convincimento sulle risultanze di una C.T.U. lacunosa sia sotto il profilo contenutistico che metodologico. L'opponente ha, infine, proposto delle soluzioni alternative a quelle individuate dal C.T.U., dando rilievo alle prescrizioni fornite dal proprio perito di parte.
Orbene, sulla scorta del consolidato orientamento della Suprema Corte (fra le altre, cfr. Cass.
22090/2021; Cass. n. 17903/2012; Cass. n. 12911/2012; Cass. n. 4505/2011), non v'è dubbio che nessun sindacato di merito compete a questo Giudice sulle dedotte doglianze, dovendo il Giudice dell'opposizione all'esecuzione limitarsi a verificare la persistente validità ed efficacia, per an e quantum, del titolo esecutivo, senza poter vagliare i motivi riservati alla cognizione del Giudice del merito.
Va rilevato che l'opposizione a precetto o all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. ha per oggetto il diritto a promuovere l'esecuzione forzata per l'esistenza, l'invalidità o l'inefficacia del titolo esecutivo o, in genere, per la sopravvenienza di fatti impeditivi o estintivi del diritto all'esecuzione. Con tale mezzo l'opponente può dedurre motivi inerenti all'inesistenza del titolo in senso formale, originaria o sopravvenuta, ovvero contestare il diritto del procedente ad agire esecutivamente per fatti sopravvenuti alla formazione del titolo o eccepire un minore credito. Pertanto, con l'opposizione de qua non è consentito alcun esame e/o controllo intrinseco sul titolo esecutivo giudiziale, diretto ad invalidarne l'efficacia in forza di eccezioni deducibili solo ed esclusivamente nel procedimento in cui il titolo si è formato.
La giurisprudenza di legittimità, infatti, sul punto è granitica: “con l'opposizione all'esecuzione forzata fondata su un titolo esecutivo giurisdizionale possono farsi valere soltanto i fatti posteriori alla formazione del provvedimento costituente titolo esecutivo, non essendo ammissibile un controllo a ritroso della legittimità e della fondatezza del provvedimento stesso fuori dell'impugnazione tipica e del procedimento che ad essa consegue” (Cass. n. 21293 del
14/10/2011)
pagina 3 di 6 Ebbene, aderendo al costante orientamento espresso sul punto dalla Suprema Corte, il potere di cognizione del Giudice dell'opposizione all'esecuzione è limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'esecuzione stessa, mentre le eventuali ragioni di merito incidenti sulla formazione del titolo devono essere fatte valere unicamente tramite l'impugnazione del provvedimento che costituisce il titolo medesimo.
Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del secondo e del terzo motivo di opposizione.
Con riferimento al motivo di opposizione di cui al n.ro 1, deve respingersi la doglianza relativa alla genericità dell'ordine contenuto nell'atto di precetto. Premesso che, come correttamente è evidenziato da parte attrice, il contenuto del precetto deve essere idoneo a consentire lo spontaneo adempimento del debitore dell'obbligo a suo carico consacrato nel titolo esecutivo, nel caso in esame, dalla lettura dell'atto di precetto, emerge pacificamente che i creditori abbiano ingiunto il rilascio dei fondi sui quali instaurare la servitù di passaggio.
La sentenza costitutiva di servitù ex art. 1051 c.c., infatti, è soggetta ad esecuzione nelle forme dell'esecuzione forzata per rilascio, osservandosi il disposto di cui all'art. 608, comma II c.p.c., per cui l'Ufficiale Giudiziario deve ingiungere al proprietario del fondo servente di riconoscere l'esecutante come possessore della servitù di passaggio, fermo il possesso di esso convenuto corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà (sul punto, cfr. Cass. n. 1619 del 26/01/2005, secondo cui “La disciplina dell'esecuzione provvisoria di cui all'art. 282 c.p.c. trova legittima attuazione anche con riferimento alle sentenze di condanna implicita, nelle quali l'esigenza di esecuzione della sentenza scaturisce dalla stessa funzione che il titolo è destinato a svolgere. Ne consegue che è suscettibile di provvisoria esecuzione una sentenza costitutiva di una servitù ex art. 1051 (o 1052) c.c., allorché contenga tutti gli elementi identificativi in concreto della servitù, sia pure con rinvio alla consulenza tecnica d'ufficio disposta nel corso del giudizio, atteso che essa ha la funzione di risolvere un'esigenza fattuale dell'attore, assicurandogli il passaggio al fine di raggiungere la via pubblica. (Nella specie la S.C. ha precisato che la sentenza può essere eseguita coattivamente osservando il disposto di cui all'art. 608 c.p.c., mediante ingiunzione da parte dell'ufficiale giudiziario al proprietario del fondo servente di riconoscere l'esecutante come possessore della servitù di passaggio, fermo il possesso di esso convenuto, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà).”). E' legittimo, dunque, e completo il contenuto precettivo rivolto al debitore;
le eventuali difficoltà operative nell'adempimento dell'obbligo possono essere oggetto di pronuncia del Giudice dell'esecuzione, che determina le modalità di esecuzione del titolo e sono precluse alla cognizione del Giudice dell'opposizione all'esecuzione.
pagina 4 di 6 Spetta, infatti, al Giudice dell'Esecuzione dirimere ogni possibile dubbio sulla portata del titolo esecutivo e procedere, occorrendo, alla concreta determinazione delle modalità dell'esecuzione e alla soluzione delle difficoltà che insorgano nel suo corso. In questo senso, depone la giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “In tema di esecuzione per consegna o rilascio, i provvedimenti di cui all'art. 610 cod. proc. civ. sono esplicazione dei poteri del giudice di direzione del processo esecutivo e sono finalizzati a risolvere non solo difficoltà materiali, ma anche dubbi o divergenze di opinioni in relazione allo svolgimento del processo e ciò anche per il tramite dell'interpretazione dello stesso titolo esecutivo, fermo restando che il provvedimento, ove risolva questioni inerenti al diritto di procedere all'esecuzione forzata ha, sebbene adottato con le forme ex art. 610 cod. proc. civ., natura di sentenza ed è appellabile” (Cass. Civ. n. 18257/2014).”
Contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, è proprio l'ordine rivolto al proprietario del fondo servente di riconoscere l'esecutante come possessore della servitù di passaggio, che giustifica e legittima l'azione esecutiva intrapresa dagli opposti: come detto, il diritto alla costituzione della servitù prediale, consacrato nel titolo azionato, presuppone l'implicito rilascio del bene da parte dell'odierno attore e costituisce lo strumento attraverso il quale gli intimanti possono ottenere l'eliminazione dell'accertata interclusione. Pertanto, sotto tale profilo, l'opposizione si appalesa infondata.
Quanto alla domanda di parte opposta volta ad ottenere la condanna ex art. 96 c.p.c. della controparte per lite temeraria, va osservato che essa non appare minimamente argomentata e provata in ordine all'elemento soggettivo, ossia la malafede o la colpa grave di parte opponente, che avrebbe dovuto sussistere per addivenire ad una condanna (in tal senso, cfr. Cass. Civ., S.U. n. 22405/2018). La domanda va perciò respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (scaglione indeterminabile, complessità bassa, parametri minimi per attività di studio pari ad Euro 851,00, per la fase introduttiva pari ad Euro 602,00, per la fase istruttoria pari ad euro 903,00 e per la fase decisionale pari ad Euro 1.453,00 – per un compenso complessivo di
Euro 3.809,00) e dell'attività in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1
e che liquida nella misura di euro 3.809,00 per compensi, oltre spese Controparte_2 generali, IVA e CPA come per legge.
pagina 5 di 6 Gela, lì 14 aprile 2025
Il Giudice
Serena Berenato
pagina 6 di 6