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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 11/03/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 1429/2024 promossa da:
(OD LE ) rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dagli avv. Antonio Murano e Vincenzo Paolino ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito a Rionero in Vulture in Via Galliano Pal. ; indirizzi PEC: e Controparte_1 Email_1 avv. iuffre Email_2
RICORRENTE contro
Controparte_2
[...] [...]
; rappresentati Controparte_3
e difesi ex art. 417 bis cpc dalla funzionaria dott.ssa Antonia CASSALIA ed elettivamente domiciliati presso la sede dell' sita a Controparte_3 in Corso d'Augusto n. 231 CP_3
RESISTENTI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso presentato da finalizzato all'accertamento giudiziale Parte_1 del suo diritto all'attribuzione del punteggio integrale di 6 punti per i profili di assistente tecnico, assistente amministrativo e collaboratore scolastico nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia nell'Ambito scolastico della provincia di valide per il triennio scolastico 2024/2027 in ragione del CP_3 servizio di leva obbligatorio espletato nel periodo 07\03\1990-15\02\1991 appare meritevole di integrale accoglimento .
Va affermata in via preliminare la giurisdizione dell'AGO , dovendo essere qui richiamata l'Ordinanza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 9330 del 4/04/2023 (Rv. 667442 - 01) che ha chiarito in tema di personale ATA come nelle controversie concernenti la formazione delle graduatorie di circolo e di istituto, nell'ambito del comparto scolastico, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo allorché oggetto della domanda sia la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo con il quale si pone la disciplina di tali graduatorie - che costituisce esercizio di potestà autoritativa nella individuazione dei criteri di inserimento - e, solo quale effetto della rimozione di tale atto, l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria mentre sussiste, invece, la giurisdizione del giudice ordinario se la domanda rivolta al giudice – come nel caso di specie − è specificamente volta all'accertamento del diritto del personale all'inserimento nella graduatoria di istituto o di circolo, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere. (Nella specie la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla domanda avente ad oggetto il corretto posizionamento della ricorrente nelle graduatorie di circolo e di istituto utilizzate dalle scuole statali per l'assunzione dei supplenti in sostituzione del personale ATA assente).
Nel merito va detto che le ragioni della parte ricorrente sono state già state favorevolmente vagliate sia dal Giudice Amministrativo ( cfr. Consiglio di Stato nn. 0266/2023 , 07383/2022 , 3286/2022, 01720/2022 , n. 5408/2021 , n. 6581/2021 , n. 8234/2019 , n. 8213/2019 , n. 2151/2018 e n. 8213/2019 ) che da quello di legittimità ( cfr. Cass. Sez. L. Ordinanze n. 5679 del 02/03/2020 e stessa sezione n. 33151 del 10/11/2021 ) concordi nell'interpretare l'art. 485/7 del decreto legislativo n. 297/1994 nel senso di ritenere la piena equiparabilità del servizio militare ai fini di carriera senza che si possa discriminare in ragione del periodo temporale di assunzione del ruolo dovendosi disapplicare , essendo illegittima invece la previsione di rango regolamentare dell'art. 2, co. 6, D.M.
44/2001 che dispone diversamente consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento .
In particolare Cass. Sez. L. Ordinanza n. 5679 del 02/03/2020 (Rv. 657513 - 02) ha affermato che il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato dev'essere valutato anche ai fini dell'accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, trattandosi di selezioni "lato sensu" concorsuali, aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050 del d.lgs.
n. 66 del 2010.
Tale norma, recante “Valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici” stabilisce che:
1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. 2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.
Come chiarito da Cass. Sez. L . Ordinanza n. 33151 del 10/11/2021 “ l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, co. 7, cit., sicché il sistema generale ne resta riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici” .
Nella fattispecie esaminata, che riguardava l'art. 6, co. 2 del D.M. 44/2001 di disciplina delle graduatorie ad esaurimento, a mente del quale «il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina», la Cassazione aveva pertanto concluso per la disapplicazione della citato art. 6 comma 2 DM 44/2001, al pari di ogni norma regolamentare che, disponendo diversamente, consenta la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento.
La fattispecie per cui è causa, tuttavia, non è assimilabile a quella esaminata dalla Cassazione in quanto il DM 50 del 03.03.2021, oggetto dell'odierno giudizio, consente la valutazione del servizio militare e affine non solo se reso in costanza di rapporto di lavoro, ma anche se reso precedentemente all'immissione in ruolo e/o all'inserimento nelle graduatorie, pur valutandolo in modo diverso ai fini del punteggio, posto che in tale secondo caso il servizio viene equiparato a quello prestato alle dipendenze di (altre) Amministrazioni statali o Enti locali e nei patronati scolastici.
Occorre pertanto accertare se tale differenziazione sia legittima.
Ebbene, il comma 1 dell'art. 2050, prevede che il servizio militare e quello civile ad esso equiparato sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
Il secondo comma dell'art. 2050 specifica poi che il periodo di tempo trascorso come “militare di leva o richiamato” è da considerarsi come trascorso in pendenza di rapporto di lavoro.
Coerentemente dunque, con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi, la norma primaria stabilisce che tale servizio obbligatorio (“di leva o richiamato”), debba essere valutato nella stessa misura di quello prestato in costanza di rapporto.
Di contro, il servizio militare o civile volontario deve essere valutato quale servizio prestato alle dipendenze di (altre) pubbliche amministrazioni e/o enti pubblici.
Le spese di lite , in dispositivo liquidate , seguono la soccombenza .
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro
Visto l'art. 429 cpc pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da con Parte_1 ricorso depositato in data 09\12\2024, disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede in contraddittorio con il
[...]
e le amministrazioni scolastiche Controparte_2 periferiche convenute :
1) Accoglie il ricorso e , per l'effetto , dichiara il diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio complessivo di 6 punti per i profili di assistente tecnico, assistente amministrativo e collaboratore scolastico nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia nell'Ambito scolastico della provincia di CP_3 valide per il triennio scolastico 2024\2027 in ragione del servizio di leva obbligatorio espletato nel periodo 07\03\1990-15\02\1991 decurtato il punteggio già valutato come servizio prestato in favore di enti pubblici .
2) Condanna le amministrazioni scolastiche convenute alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente liquidate ai sensi del regolamento n.147 del 2022 in € 2.309,00 ( di cui € 301,00 a titolo di rimborso spese forfettarie ) oltre ad € 259,00 per esborsi , rimborso spese generali e IVA e CPA nella misura di legge .
Così deciso in Rimini, all'udienza pubblica del giorno 11\03\2025 .
Il Giudice
Dott. Lucio ARDIGO'