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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/07/2025, n. 3541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3541 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
- sezione persone e famiglia -
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott. Antonio Di Marco Presidente dott.ssa Marina Tafuri Consigliere dott. Stefano Risolo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo in grado di appello n. 776/2024, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio (appello contro Tribunale di Napoli Nord, 11.07.2023, n. 3279), vertente
FRA
nato a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Miriam Marino (c.f.: ), presso il cui C.F._2 studio è domiciliato come da procura in atti in Giugliano in Campania (NA), alla via
Cacciapuoti n. 57 (p.e.c.: ; Email_1 appellante
E
nata a [...] il [...] (c.f.: ), rappresentata CP_1 C.F._3
e difesa dall'avv. Rosa Cecere (c.f.: ), presso il cui studio è elettivamente C.F._4 domiciliata in Giugliano in Campania (NA), al corso Campano n. 299, come da procura depositata in atti (p.e.c.: ; Email_2 appellata
PROCURA GENERALE presso la Corte d'Appello;
interventore necessario
CONCLUSIONI
Per l'appellante: si è riportato all'atto di appello.
Per l'appellata: ha chiesto rigettarsi l'appello.
Per il P.G.: ha chiesto rigettarsi il gravame.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Napoli Nord il 02.5.2019, Parte_1 domandava pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1 il 26.03.1998, dal quale erano nati i figli (maggiorenne ed oggi
[...] Per_1 economicamente autosufficiente) e (maggiorenne ma economicamente non Persona_2 autosufficiente perché portatore di handicap ed invalido al 100%), chiedendo (per quanto interessa nella presente procedura) ridursi l'importo dell'assegno di contributo al mantenimento della prole (che, con decreto di omologa della separazione consensuale del
10/15.09.2015, era stato fissato in complessivi euro 700,00 al mese, corrispondenti ad euro
350,00 al mese per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie (precedentemente quantificate nel 100%), dichiararsi non dovuto alcun emolumento economico a vantaggio della moglie (la quale, per effetto degli accordi di separazione, godeva di un assegno di mantenimento di euro 300,00 al mese) e revocarsi ogni altra statuizione economica contenuta nel citato decreto di omologa, con particolare riferimento alla totalità delle spese concordate relativamente all'ex casa familiare.
Si costituiva con comparsa del 31.01.2020 la quale, non opponendosi alla CP_1 domanda di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedeva aumentarsi ad euro 1.200,00 al mese l'importo dell'assegno di contributo al mantenimento della prole dovuto dal coniuge e porsi a carico del medesimo l'obbligo di corrisponderle un assegno divorzile dell'importo di euro 600,00 al mese.
Con ordinanza presidenziale del 17.07.2019, sentite le parti, venivano confermate le condizioni economiche della separazione consensuale omologata dal Tribunale di Napoli Nord con il succitato decreto;
a seguito della prima udienza di trattazione, il G.I. revocava l'obbligo del ricorrente di corrispondere alla moglie la quota di assegno di contributo al mantenimento spettantele nell'interesse della figlia (divenuta economicamente autonoma in quanto Per_1 assunta dal padre presso la “M. & M. Business Communication S.r.l.”, società specializzata nel settore della grafica pubblicitaria, di cui l'uomo è socio al 50% co il fratello ed amministratore unico); ammessa la prova testimoniale richiesta dalla parte resistente, emessa in data
02.12.2021 sentenza parziale sullo status, all'esito dell'udienza del 07.03.2023, sulle conclusioni scritte delle parti, la causa veniva assegnata al collegio per la decisione, previa concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali.
Con sentenza n. 3279 dell'11.07.2023 (pubblicata il 20.07.2023), il Tribunale adito, disposto l'affido condiviso del giovane (allora ancora minorenne) ad entrambi Persona_3
i genitori con collocazione prevalente presso la madre (assegnataria della ex casa coniugale), poneva a carico di un assegno di contributo al mantenimento del solo figlio Parte_1
dell'importo di euro 700,00 al mese (oltre all'80% delle spese straordinarie), Persona_2 nonché un assegno divorzile in favore di pari ad euro 500,00 al mese, CP_1 compensando integralmente fra le parti le spese di lite.
In particolare, il Tribunale teneva conto della rilevante sperequazione fra le condizioni economiche delle parti, con particolare riferimento - fra l'altro - alle giacenze relative ai conti correnti del , ai capitali investiti ed alle polizze vita attivate, alla situazione Pt_1 patrimoniale della società di cui è amministratore unico, alla proprietà in capo al ricorrente di una barca;
a fronte di ciò, osservava il Tribunale che (di cui rilevava non essere CP_1 stata provata la convivenza con un nuovo compagno) non era percettrice di redditi, avendo lavorato solo nel 2017 come venditrice on line di prodotti dietetici naturali (con un'entrata una tantum di circa 1.700 euro) ed aveva sacrificato qualunque opportunità di crescita professionale per attendere alle esigenze della famiglia, anche in considerazione della continua assistenza di cui ha sempre necessitato il figlio , affetto da autismo ed epilessia. Persona_2
Con ricorso depositato il 20.02.2024 ha proposto appello , il quale, per le Parte_1 ragioni che di seguito saranno sintetizzate, ha chiesto riformarsi la sentenza impugnata attraverso la congrua riduzione dell'importo dell'assegno di contributo al mantenimento del figlio (con rideterminazione al 50% della quota relativa alle spese straordinarie) Persona_2
e la revoca dell'obbligo di corrispondere il disposto assegno divorzile in favore della ex coniuge.
A seguito della notifica del ricorso e del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di trattazione scritta, si costituiva con comparsa di risposta resistendo nel merito. CP_1
All'esito della camera di consiglio del 04.06.2025, sul deposito delle note scritte delle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'atto di gravame e le note scritte depositate, sostiene innanzitutto Parte_1 che il Tribunale avrebbe trascurato di valutare la gravosità degli oneri economici da lui sostenuti, evidenziando che egli, nonostante l'intervenuta revoca dell'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia (assunta presso l'impresa di cui è amministratore unico), Per_1 continua a beneficiarla dell'importo della quota originariamente corrisposta alla moglie per le esigenze economiche della ragazza (pari a 350 euro al mese), laddove - si rappresenta - la fruisce della pensione di invalidità percepita in considerazione della disabilità del figlio CP_1
, ciò che dovrebbe essere considerato anche ai fini della riduzione nella misura Persona_2 del 50% della quota da porsi a suo carico per le spese straordinarie (specie quelle mediche e relative all'assistenza del giovane); al riguardo, il sottolinea - altresì - che la Pt_1 condizione del figlio impedirebbe di configurare una crescita delle sue esigenze di vita sotto il profilo delle relazioni sociali e che la propria condizione economica sarebbe sostanzialmente inalterata rispetto al tempo della separazione consensuale, allorquando si era sobbarcato la totalità delle spese per la prole e - fra l'altro - tutte quelle relative alla gestione della ex casa familiare, ivi compreso il mutuo (ormai estinto). A tale stregua - si sostiene - ingiustificato sarebbe il raddoppio - disposto in sentenza - della quota dell'assegno di mantenimento disposto in sede di separazione nell'interesse del figlio e l'esigua riduzione della Persona_2 quota delle spese straordinarie dal 100% - originariamente pattuito - all'80%.
Riguardo, poi, alla statuizione con cui è stato riconosciuto in favore della l'assegno CP_1 divorzile, sostiene l'appellante come il medesimo non sarebbe da lui dovuto, atteso che la donna avrebbe instaurato (come asseritamente provato dalla relazione investigativa e dagli screenshot estrapolati dall'applicazione “Whatsapp”) una stabile relazione di convivenza con altro uomo residente alla via Salvator Rosa in Napoli;
in ogni caso - si sottolinea - la ex coniuge sarebbe dotata della capacità di sostentarsi attraverso un'autonoma attività di lavoro, che peraltro ella già svolgerebbe (da circa dieci anni ed ancora all'attualità) per la “The Juice Plus
Company S.r.l.”.
1.1. Con la comparsa di costituzione e risposta depositata, resiste nel merito CP_1 la quale, nel chiedere il rigetto del gravame, rappresenta la mancata prova di controparte in ordine all'assenza delle condizioni per l'assegno di divorzio e l'esattezza delle valutazioni contenute in sentenza in ordine ai presupposti del disposto aumento dell'assegno di contributo al mantenimento del figlio (delle cui esigenze ella - si rappresenta - si è sempre Persona_2 costantemente occupata in via esclusiva, stante l'esiguità dei tempi di permanenza presso il padre, costantemente assorbito dai suoi assidui impegni di lavoro).
2. Il gravame è infondato e deve essere rigettato.
Va innanzitutto rilevato come la circostanza che il continui a corrispondere Pt_1 direttamente nelle mani della figlia l'importo della quota precedentemente pagata alla moglie a titolo di contributo al mantenimento della giovane (pur essendo medio tempore divenuta economicamente autosufficiente dopo l'assunzione alle dipendenze della società di cui il padre
è amministratore unico) sia piuttosto indice dimostrativo delle considerevoli disponibilità economiche dell'uomo, laddove anche plurimi ed ulteriori elementi presuntivi concorrono a dimostrare l'inattendibilità delle dichiarazioni reddituali del , il quale ha Pt_1 rappresentato di percepire - quale sua unica entrata - la retribuzione di circa 2.300 euro al mese, quale come amministratore unico della “M. & M. Business Communication S.r.l.”.
Ed invero, deve considerarsi che - a fronte di una condizione economica personale ad oggi sostanzialmente immutata, come rappresentato dallo stesso appellante - in sede di separazione consensuale il si sobbarcava (oltre agli assegni per la prole e la moglie, dell'importo Pt_1 complessivo di euro 1.000,00 al mese) una serie di gravosi oneri inerenti alla totalità delle più eterogenee esigenze personali dei figli, al pagamento del mutuo (ad oggi estinto) e di ogni altra spesa relativa alla casa coniugale (compresi dei lavori di ristrutturazione edile), fino al pagamento del premio assicurativo dell'automobile ceduta gratuitamente alla . CP_1
Del resto, intrinsecamente inverosimile appare il modesto importo della busta paga mensile dichiarata dal , a fronte della consistenza dei suoi conti personali (di cui uno che, al Pt_1
2020, presentava una giacenza di 200.000 euro), dell'esistenza di capitali da lui investiti come da nota informativa in atti e di sette polizze (di cui cinque “vita”), oltre alla titolarità di un'imbarcazione da diporto a motore acquistata il 03.06.2018 con finanziamento ad otto anni e rata mensile dell'importo di circa 700 euro al mese;
inoltre, l'appellante vive con l'attuale compagna ed i figli di quest'ultima in un'ampia villa sita a Villaricca (NA) intestata alla “M. &
M. Business Communication S.r.l.”, società specializzata nel settore della grafica pubblicitaria di cui l'uomo è amministratore unico e socio al 50% con il fratello Controparte_2
(immobile del quale egli è pacificamente gratuito comodatario).
Peraltro, assai floride risultano le condizioni patrimoniali della detta compagine imprenditoriale, la quale - oltre alla villa abitata dall'appellante - è intestataria di altro immobile e di terreni (come da visure in atti) e - all'atto dell'instaurazione del giudizio di divorzio - presentava nei bilanci riserve disponibili per oltre due milioni di euro.
Dunque, è evidente che il gode di una condizione reddituale e di una capacità di Pt_1 accumulo patrimoniale assai rilevanti;
è noto, del resto, che la documentazione fiscale utilizzata in controversie relative a rapporti estranei al sistema tributario - come sono i rapporti di famiglia - non rivestono valore vincolante per il giudice il quale, nella sua valutazione discrezionale, ben può disattenderle, fondando il suo convincimento su altri risultanze probatorie, dovendosi avere riguardo a tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzia di benessere e di fondate aspettative per il futuro (Cass., n. 9876 del 28.04.2006; Cass., 3905/2011).
Alla stregua di quanto evidenziato, indubbia è la possibilità per l'appellante di sostenere l'importo dell'assegno di contributo al mantenimento del figlio come stabilito Persona_2 nella sentenza impugnata, congruo rispetto alle esigenze del giovane ed agli impegni di cura ed assistenza che - come risulta dalle emergenze processuali, non contestate dal - Pt_1 gravano pressochè esclusivamente sulla , avendo lo stesso appellante evidenziato, nei CP_1 suoi scritti difensivi, di essere costantemente assorbito dai suoi impegni di lavoro, pur intrattenendo un buon rapporto con il ragazzo. Né rileva la circostanza che l'appellata percepisca l'assegno di invalidità dovutole per la particolare condizione del figlio, atteso che - come statuito dalla Suprema Corte - la circostanza che un minore (ma è evidente che stesso ragionamento debba seguirsi in relazione al figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, ad ogni effetto parificato al primo) benefici, in ragione della patologia da cui è affetto, di pensione di invalidità ovvero di indennità di accompagnamento non comporta il venire meno del diritto del genitore convivente a percepire il mantenimento dell'altro genitore, in proporzione ai redditi di quest'ultimo, al fine di fare fronte alle esigenze di organizzazione domestica e di cura, educazione ed istruzione del medesimo, tenuto conto della finalità meramente assistenziale delle suddette provvidenze, le quali non escludono l'obbligo di mantenimento da parte del genitore, direttamente derivante dagli artt. 147 e 337 ter c.c.; infatti, attraverso le sopracitate provvidenze in favore di invalidi, lo Stato si fa carico non già dei doveri genitoriali ma della condizione di specifico svantaggio che riguarda la persona (e, di conseguenza, il caregiver), in attuazione dei doveri di solidarietà propri del nostro sistema costituzionale (Cass. Civ. Sez. I, ordinanza n. 10423 del 19.04.2023).
A fronte di quanto evidenziato, evidente è che l'astratta capacità lavorativa di CP_1 risulti significativamente compressa dalle esigenze di cura ed assistenza del figlio con lei convivente, alle quali ha sempre provveduto sin dalla sua nascita, ciò che le ha evidentemente impedito di acquisire e sviluppare significative competenze professionali, non avendo peraltro dimostrato il che la donna lavori ancora all'attualità nella vendita on line di prodotti Pt_1 dietetici naturali, attività che - invece - ella ha rappresentato di avere svolto solo nel 2017, con un'entrata una tantum di circa 1.700 euro
Alla luce di quanto considerato, congrua deve ritenersi la determinazione dell'assegno di contributo al mantenimento di operata dal giudice di prime cure (e Persona_3 della quota di ripartizione delle spese straordinarie, peraltro equamente ridotta nella misura dell'80%, a fronte di quella del 100% stabilita in sede di separazione consensuale), conforme al principio secondo cui, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento della prole, deve osservarsi il criterio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali dei figli, del pregresso tenore di vita da essi goduto in costanza di convivenza, dei tempi di permanenza dei figli presso ciascuno dei genitori e della valenza dei compiti domestici e di cura da costoro assunti (Cass., 4811/2018; Cass., 19299/2020); riguardo agli oneri economici relativi alla prole, poi, per determinare correttamente il concorso dei genitori nel mantenimento dei figli si deve avere riguardo non solo alle rispettive sostanze ma anche alle capacità di lavoro professionale o casalingo di ciascuno, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. art. 316 bis c.c.; Cass., 05/6197).
Per ciò che concerne la debenza in capo all'appellante dell'assegno divorzile in favore della ex coniuge (della quale l'appellante ha addotto la stabile convivenza con l'attuale compagno), deve innanzitutto rilevarsi in via generale che, secondo consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, solo l'instaurazione da parte del coniuge divorziato o separato di una nuova famiglia - ancorchè di fatto -, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno i presupposti per la riconoscibilità dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge, sicchè il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso, in quanto la formazione di una famiglia di fatto - costituzionalmente tutelata ai sensi dell'art. 2 della Carta Fondamentale come formazione sociale stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell'individuo - è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l'assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà post-matrimoniale con l'altro coniuge, il quale non può che confidare nell'esonero definitivo da ogni obbligo (Cass.,
n. 6855/2015).
Si è, al riguardo, ribadito che “il diritto all'assegno di mantenimento può essere negato od eliminato se il coniuge debitore (convenuto nel giudizio per l'attribuzione dell'assegno ovvero attore in quello per l'eliminazione o la revisione dello stesso) dimostra che l'altro coniuge ha instaurato una convivenza more uxorio con altra persona che assuma i caratteri della stabilità, continuatività ed effettiva progettualità di vita, presumendosi in tal caso che le disponibilità economiche di ciascun convivente siano messe in comune nell'interesse del nuovo nucleo familiare. La convivenza stabile e continuativa con altra persona deve ragionevolmente assumersi come fattore la cui prova è a carico del coniuge che si oppone all'attribuzione dell'assegno, trattandosi di un fatto potenzialmente impeditivo od estintivo del diritto azionato, che fa presumere la cessazione o l'interruzione dell'obbligo di mantenimento” (Cass.,
Sez. 1, 27.06.2018, n. 16982).
Inoltre, ai fini dell'accertamento dell'esistenza della convivenza more uxorio - intesa quale legame affettivo stabile e duraturo in virtù del quale siano spontaneamente e volontariamente assunti reciproci impegni di assistenza morale e materiale - i requisiti della gravità, precisione e concordanza degli elementi presuntivi devono essere ricavati dal complesso degli indizi da valutarsi non automaticamente, ma nel loro insieme e l'uno per mezzo degli altri, nel senso che ognuno, quand'anche singolarmente sfornito di valenza indiziaria, potrebbe rafforzare e trarre vigore dall'altro, in un rapporto di vicendevole completamento. Ed invero, nell'attuale contesto sociale, il dato della coabitazione, all'interno dell'elemento oggettivo della convivenza, è un dato recessivo, la cui eventuale mancanza, di per sé sola, non può legittimamente portare ad escludere l'esistenza di una convivenza ogni qual volta il rapporto di fatto si caratterizzi, oltre che per l'esistenza di una relazione affettiva consolidata, per la spontanea assunzione di diritti ed obblighi (cfr. Cass., n. 9178/2018, che richiama, a supporto della nozione di convivenza, il dato normativo della legge n. 76 del 2016, la quale, all'art. 1, definisce come conviventi di fatto ”due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile”).
Ciò posto, nel caso in esame deve rilevarsi come - da un lato - la abbia negato di CP_1 intrattenere rapporti di convivenza con CC (rappresentando di avere avuto una semplice relazione sentimentale con un altro uomo) e come - dall'altro - il non abbia Pt_1 dimostrato che la relazione sentimentale della ex moglie - ove esistente all'attualità - sia connotata da tutti quei caratteri di intimità, stabilità, continuatività e finanche esteriore riconoscibilità suscettibili di far ritenere la formazione di una famiglia, ancorchè di fatto, sì da imporre l'esclusione - solo per tale motivo - in favore della donna dell'assegno di divorzio a carico del marito. Ed invero (al di là della mancata escussione dell'investigatore privato di cui si è avvalso l'appellante), alcun principio di prova in tal senso può desumersi dalla relazione investigativa depositata in atti (peraltro risalente al 2019 ed afferente ad appostamenti limitati a sole tre giornate a cavallo dei mesi di gennaio e febbraio di tale anno), risultando dalla stessa una mera frequentazione fra la ed altro uomo, nemmeno caratterizzata dalla costante CP_1 condivisione dei tempi notturni;
ancor meno significative, poi, sono le foto relative al profilo
“Whatsapp” di tale riferite ad epoca ancora anteriore. Persona_4
Ciò premesso, va evidenziato che la più recente ed autorevole giurisprudenza della S.C. (Cass.,
Sez. Un., 11 luglio 2018 n. 18287) ha chiarito, con riferimento ai dati normativi già esistenti, che: 1) il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della L. 898/'70, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto;
2) all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate;
3) la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
Quindi, come sopra ampiamente precisato in punto di diritto, la funzione dell'assegno di divorzio non è più meramente assistenziale, poiché tesa a ricostituire il tenore di vita coniugale, né fondata solo sulle condizioni soggettive del richiedente - c.d. criterio dell'autosufficienza economica -, bensì è quella di assistere il coniuge incolpevolmente privo di mezzi adeguati e riequilibrare le condizioni economiche nei casi in cui vi sia la prova, il cui onere ricade sul richiedente l'assegno, che la sperequazione reddituale esistente al momento del divorzio sia stata causata dalle comuni scelte di vita delle parti, per effetto delle quali uno dei due abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi alla cura della famiglia, così contribuendo alla conduzione del nucleo ed alla formazione del patrimonio comune o di quello dell'altro coniuge.
In definitiva, al fine di accertare se il coniuge richiedente abbia diritto all'assegno è, pertanto, necessario in primo luogo verificare se vi sia una rilevante disparità fra le rispettive situazioni economico - patrimoniali degli ex coniugi;
una volta raggiunta la prova di tale circostanza, occorre accertare - ed in entrambi i casi l'onere probatorio ricade sul coniuge richiedente l'assegno, il quale peraltro ben potrà assolverlo anche mediante presunzioni - se questa disparità sia stata determinata da scelte condivise in ordine alla gestione del ménage familiare ed ai rispettivi ruoli all'interno della famiglia, e se il coniuge economicamente più debole non abbia la possibilità di superare, o quanto meno ridurre, il divario esistente, sotto il profilo delle concrete, effettive ed attuali possibilità di trovare un lavoro o di ottenere una più remunerativa occupazione, in considerazione della sua età, delle pregresse esperienze professionali, delle condizioni del mercato del lavoro e così via.
Tanto evidenziato, deve rilevarsi nel caso in esame che - pacifico essendo il profondo divario esistente fra le condizioni patrimoniali delle parti - possa ritenersi provata (quantomeno sul piano presuntivo) l'ascrivibilità di tale sperequazione nonchè dell'assenza di stabile occupazione lavorativa della e dell'inadeguatezza dei mezzi dell'appellata a comuni CP_1 scelte concordate nel corso della vita matrimoniale, generatrici del sacrificio di ogni eventuale aspettativa professionale e di lavoro per consentire al marito di sviluppare la sua brillante carriera imprenditoriale, contribuendo così a formare il patrimonio del coniuge e della famiglia attraverso la cura della prole e della casa;
al riguardo, va qui richiamato quanto sopra evidenziato in ordine alla diretta ed esclusiva assunzione da parte della degli oneri di CP_1 cura ed assistenza del figlio (non autonomo perché affetto da autismo ed Persona_2 epilessia) ed alla limitatezza dei periodi di permanenza del giovane presso il padre, da sempre intensamente assorbito dai suoi impegni professionali di grafico pubblicitario e quale amministratore delegato della “M. & M. Business Communication S.r.l.”.
Deve, pertanto, confermarsi l'obbligo dell'appellante di corrispondere alla ex coniuge l'assegno divorzile determinato dal Tribunale di Napoli Nord nella individuata misura, che risulta equa e proporzionata in relazione alle condizioni economiche delle parti ed a tutti gli ulteriori criteri di quantificazione stabiliti dalla legge.
3. Le spese del presente grado del giudizio, liquidate come in dispositivo secondo i criteri tabellari vigenti, seguono la soccombenza.
Infine, trattandosi di gravame introdotto in epoca successiva al 31.01.2013, trova applicazione nella fattispecie l'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma
17, della legge n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza n. 3279/2023, emessa dal Tribunale di Napoli CP_1
Nord l'11.07.2023, pubblicata il 20.07.2023, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna al pagamento delle spese del presente giudizio in favore Parte_1 dell'appellata, che liquida in euro 2.400,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
c) dà atto (ai sensi del comma 1 quater art. 13 L. n. 115 del 2002) della sussistenza dei presupposti di legge per l'insorgenza dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis art. 13 citato.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 4 giugno 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Stefano Risolo dott. Antonio Di Marco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
- sezione persone e famiglia -
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott. Antonio Di Marco Presidente dott.ssa Marina Tafuri Consigliere dott. Stefano Risolo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo in grado di appello n. 776/2024, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio (appello contro Tribunale di Napoli Nord, 11.07.2023, n. 3279), vertente
FRA
nato a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Miriam Marino (c.f.: ), presso il cui C.F._2 studio è domiciliato come da procura in atti in Giugliano in Campania (NA), alla via
Cacciapuoti n. 57 (p.e.c.: ; Email_1 appellante
E
nata a [...] il [...] (c.f.: ), rappresentata CP_1 C.F._3
e difesa dall'avv. Rosa Cecere (c.f.: ), presso il cui studio è elettivamente C.F._4 domiciliata in Giugliano in Campania (NA), al corso Campano n. 299, come da procura depositata in atti (p.e.c.: ; Email_2 appellata
PROCURA GENERALE presso la Corte d'Appello;
interventore necessario
CONCLUSIONI
Per l'appellante: si è riportato all'atto di appello.
Per l'appellata: ha chiesto rigettarsi l'appello.
Per il P.G.: ha chiesto rigettarsi il gravame.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Napoli Nord il 02.5.2019, Parte_1 domandava pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1 il 26.03.1998, dal quale erano nati i figli (maggiorenne ed oggi
[...] Per_1 economicamente autosufficiente) e (maggiorenne ma economicamente non Persona_2 autosufficiente perché portatore di handicap ed invalido al 100%), chiedendo (per quanto interessa nella presente procedura) ridursi l'importo dell'assegno di contributo al mantenimento della prole (che, con decreto di omologa della separazione consensuale del
10/15.09.2015, era stato fissato in complessivi euro 700,00 al mese, corrispondenti ad euro
350,00 al mese per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie (precedentemente quantificate nel 100%), dichiararsi non dovuto alcun emolumento economico a vantaggio della moglie (la quale, per effetto degli accordi di separazione, godeva di un assegno di mantenimento di euro 300,00 al mese) e revocarsi ogni altra statuizione economica contenuta nel citato decreto di omologa, con particolare riferimento alla totalità delle spese concordate relativamente all'ex casa familiare.
Si costituiva con comparsa del 31.01.2020 la quale, non opponendosi alla CP_1 domanda di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedeva aumentarsi ad euro 1.200,00 al mese l'importo dell'assegno di contributo al mantenimento della prole dovuto dal coniuge e porsi a carico del medesimo l'obbligo di corrisponderle un assegno divorzile dell'importo di euro 600,00 al mese.
Con ordinanza presidenziale del 17.07.2019, sentite le parti, venivano confermate le condizioni economiche della separazione consensuale omologata dal Tribunale di Napoli Nord con il succitato decreto;
a seguito della prima udienza di trattazione, il G.I. revocava l'obbligo del ricorrente di corrispondere alla moglie la quota di assegno di contributo al mantenimento spettantele nell'interesse della figlia (divenuta economicamente autonoma in quanto Per_1 assunta dal padre presso la “M. & M. Business Communication S.r.l.”, società specializzata nel settore della grafica pubblicitaria, di cui l'uomo è socio al 50% co il fratello ed amministratore unico); ammessa la prova testimoniale richiesta dalla parte resistente, emessa in data
02.12.2021 sentenza parziale sullo status, all'esito dell'udienza del 07.03.2023, sulle conclusioni scritte delle parti, la causa veniva assegnata al collegio per la decisione, previa concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali.
Con sentenza n. 3279 dell'11.07.2023 (pubblicata il 20.07.2023), il Tribunale adito, disposto l'affido condiviso del giovane (allora ancora minorenne) ad entrambi Persona_3
i genitori con collocazione prevalente presso la madre (assegnataria della ex casa coniugale), poneva a carico di un assegno di contributo al mantenimento del solo figlio Parte_1
dell'importo di euro 700,00 al mese (oltre all'80% delle spese straordinarie), Persona_2 nonché un assegno divorzile in favore di pari ad euro 500,00 al mese, CP_1 compensando integralmente fra le parti le spese di lite.
In particolare, il Tribunale teneva conto della rilevante sperequazione fra le condizioni economiche delle parti, con particolare riferimento - fra l'altro - alle giacenze relative ai conti correnti del , ai capitali investiti ed alle polizze vita attivate, alla situazione Pt_1 patrimoniale della società di cui è amministratore unico, alla proprietà in capo al ricorrente di una barca;
a fronte di ciò, osservava il Tribunale che (di cui rilevava non essere CP_1 stata provata la convivenza con un nuovo compagno) non era percettrice di redditi, avendo lavorato solo nel 2017 come venditrice on line di prodotti dietetici naturali (con un'entrata una tantum di circa 1.700 euro) ed aveva sacrificato qualunque opportunità di crescita professionale per attendere alle esigenze della famiglia, anche in considerazione della continua assistenza di cui ha sempre necessitato il figlio , affetto da autismo ed epilessia. Persona_2
Con ricorso depositato il 20.02.2024 ha proposto appello , il quale, per le Parte_1 ragioni che di seguito saranno sintetizzate, ha chiesto riformarsi la sentenza impugnata attraverso la congrua riduzione dell'importo dell'assegno di contributo al mantenimento del figlio (con rideterminazione al 50% della quota relativa alle spese straordinarie) Persona_2
e la revoca dell'obbligo di corrispondere il disposto assegno divorzile in favore della ex coniuge.
A seguito della notifica del ricorso e del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di trattazione scritta, si costituiva con comparsa di risposta resistendo nel merito. CP_1
All'esito della camera di consiglio del 04.06.2025, sul deposito delle note scritte delle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'atto di gravame e le note scritte depositate, sostiene innanzitutto Parte_1 che il Tribunale avrebbe trascurato di valutare la gravosità degli oneri economici da lui sostenuti, evidenziando che egli, nonostante l'intervenuta revoca dell'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia (assunta presso l'impresa di cui è amministratore unico), Per_1 continua a beneficiarla dell'importo della quota originariamente corrisposta alla moglie per le esigenze economiche della ragazza (pari a 350 euro al mese), laddove - si rappresenta - la fruisce della pensione di invalidità percepita in considerazione della disabilità del figlio CP_1
, ciò che dovrebbe essere considerato anche ai fini della riduzione nella misura Persona_2 del 50% della quota da porsi a suo carico per le spese straordinarie (specie quelle mediche e relative all'assistenza del giovane); al riguardo, il sottolinea - altresì - che la Pt_1 condizione del figlio impedirebbe di configurare una crescita delle sue esigenze di vita sotto il profilo delle relazioni sociali e che la propria condizione economica sarebbe sostanzialmente inalterata rispetto al tempo della separazione consensuale, allorquando si era sobbarcato la totalità delle spese per la prole e - fra l'altro - tutte quelle relative alla gestione della ex casa familiare, ivi compreso il mutuo (ormai estinto). A tale stregua - si sostiene - ingiustificato sarebbe il raddoppio - disposto in sentenza - della quota dell'assegno di mantenimento disposto in sede di separazione nell'interesse del figlio e l'esigua riduzione della Persona_2 quota delle spese straordinarie dal 100% - originariamente pattuito - all'80%.
Riguardo, poi, alla statuizione con cui è stato riconosciuto in favore della l'assegno CP_1 divorzile, sostiene l'appellante come il medesimo non sarebbe da lui dovuto, atteso che la donna avrebbe instaurato (come asseritamente provato dalla relazione investigativa e dagli screenshot estrapolati dall'applicazione “Whatsapp”) una stabile relazione di convivenza con altro uomo residente alla via Salvator Rosa in Napoli;
in ogni caso - si sottolinea - la ex coniuge sarebbe dotata della capacità di sostentarsi attraverso un'autonoma attività di lavoro, che peraltro ella già svolgerebbe (da circa dieci anni ed ancora all'attualità) per la “The Juice Plus
Company S.r.l.”.
1.1. Con la comparsa di costituzione e risposta depositata, resiste nel merito CP_1 la quale, nel chiedere il rigetto del gravame, rappresenta la mancata prova di controparte in ordine all'assenza delle condizioni per l'assegno di divorzio e l'esattezza delle valutazioni contenute in sentenza in ordine ai presupposti del disposto aumento dell'assegno di contributo al mantenimento del figlio (delle cui esigenze ella - si rappresenta - si è sempre Persona_2 costantemente occupata in via esclusiva, stante l'esiguità dei tempi di permanenza presso il padre, costantemente assorbito dai suoi assidui impegni di lavoro).
2. Il gravame è infondato e deve essere rigettato.
Va innanzitutto rilevato come la circostanza che il continui a corrispondere Pt_1 direttamente nelle mani della figlia l'importo della quota precedentemente pagata alla moglie a titolo di contributo al mantenimento della giovane (pur essendo medio tempore divenuta economicamente autosufficiente dopo l'assunzione alle dipendenze della società di cui il padre
è amministratore unico) sia piuttosto indice dimostrativo delle considerevoli disponibilità economiche dell'uomo, laddove anche plurimi ed ulteriori elementi presuntivi concorrono a dimostrare l'inattendibilità delle dichiarazioni reddituali del , il quale ha Pt_1 rappresentato di percepire - quale sua unica entrata - la retribuzione di circa 2.300 euro al mese, quale come amministratore unico della “M. & M. Business Communication S.r.l.”.
Ed invero, deve considerarsi che - a fronte di una condizione economica personale ad oggi sostanzialmente immutata, come rappresentato dallo stesso appellante - in sede di separazione consensuale il si sobbarcava (oltre agli assegni per la prole e la moglie, dell'importo Pt_1 complessivo di euro 1.000,00 al mese) una serie di gravosi oneri inerenti alla totalità delle più eterogenee esigenze personali dei figli, al pagamento del mutuo (ad oggi estinto) e di ogni altra spesa relativa alla casa coniugale (compresi dei lavori di ristrutturazione edile), fino al pagamento del premio assicurativo dell'automobile ceduta gratuitamente alla . CP_1
Del resto, intrinsecamente inverosimile appare il modesto importo della busta paga mensile dichiarata dal , a fronte della consistenza dei suoi conti personali (di cui uno che, al Pt_1
2020, presentava una giacenza di 200.000 euro), dell'esistenza di capitali da lui investiti come da nota informativa in atti e di sette polizze (di cui cinque “vita”), oltre alla titolarità di un'imbarcazione da diporto a motore acquistata il 03.06.2018 con finanziamento ad otto anni e rata mensile dell'importo di circa 700 euro al mese;
inoltre, l'appellante vive con l'attuale compagna ed i figli di quest'ultima in un'ampia villa sita a Villaricca (NA) intestata alla “M. &
M. Business Communication S.r.l.”, società specializzata nel settore della grafica pubblicitaria di cui l'uomo è amministratore unico e socio al 50% con il fratello Controparte_2
(immobile del quale egli è pacificamente gratuito comodatario).
Peraltro, assai floride risultano le condizioni patrimoniali della detta compagine imprenditoriale, la quale - oltre alla villa abitata dall'appellante - è intestataria di altro immobile e di terreni (come da visure in atti) e - all'atto dell'instaurazione del giudizio di divorzio - presentava nei bilanci riserve disponibili per oltre due milioni di euro.
Dunque, è evidente che il gode di una condizione reddituale e di una capacità di Pt_1 accumulo patrimoniale assai rilevanti;
è noto, del resto, che la documentazione fiscale utilizzata in controversie relative a rapporti estranei al sistema tributario - come sono i rapporti di famiglia - non rivestono valore vincolante per il giudice il quale, nella sua valutazione discrezionale, ben può disattenderle, fondando il suo convincimento su altri risultanze probatorie, dovendosi avere riguardo a tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzia di benessere e di fondate aspettative per il futuro (Cass., n. 9876 del 28.04.2006; Cass., 3905/2011).
Alla stregua di quanto evidenziato, indubbia è la possibilità per l'appellante di sostenere l'importo dell'assegno di contributo al mantenimento del figlio come stabilito Persona_2 nella sentenza impugnata, congruo rispetto alle esigenze del giovane ed agli impegni di cura ed assistenza che - come risulta dalle emergenze processuali, non contestate dal - Pt_1 gravano pressochè esclusivamente sulla , avendo lo stesso appellante evidenziato, nei CP_1 suoi scritti difensivi, di essere costantemente assorbito dai suoi impegni di lavoro, pur intrattenendo un buon rapporto con il ragazzo. Né rileva la circostanza che l'appellata percepisca l'assegno di invalidità dovutole per la particolare condizione del figlio, atteso che - come statuito dalla Suprema Corte - la circostanza che un minore (ma è evidente che stesso ragionamento debba seguirsi in relazione al figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, ad ogni effetto parificato al primo) benefici, in ragione della patologia da cui è affetto, di pensione di invalidità ovvero di indennità di accompagnamento non comporta il venire meno del diritto del genitore convivente a percepire il mantenimento dell'altro genitore, in proporzione ai redditi di quest'ultimo, al fine di fare fronte alle esigenze di organizzazione domestica e di cura, educazione ed istruzione del medesimo, tenuto conto della finalità meramente assistenziale delle suddette provvidenze, le quali non escludono l'obbligo di mantenimento da parte del genitore, direttamente derivante dagli artt. 147 e 337 ter c.c.; infatti, attraverso le sopracitate provvidenze in favore di invalidi, lo Stato si fa carico non già dei doveri genitoriali ma della condizione di specifico svantaggio che riguarda la persona (e, di conseguenza, il caregiver), in attuazione dei doveri di solidarietà propri del nostro sistema costituzionale (Cass. Civ. Sez. I, ordinanza n. 10423 del 19.04.2023).
A fronte di quanto evidenziato, evidente è che l'astratta capacità lavorativa di CP_1 risulti significativamente compressa dalle esigenze di cura ed assistenza del figlio con lei convivente, alle quali ha sempre provveduto sin dalla sua nascita, ciò che le ha evidentemente impedito di acquisire e sviluppare significative competenze professionali, non avendo peraltro dimostrato il che la donna lavori ancora all'attualità nella vendita on line di prodotti Pt_1 dietetici naturali, attività che - invece - ella ha rappresentato di avere svolto solo nel 2017, con un'entrata una tantum di circa 1.700 euro
Alla luce di quanto considerato, congrua deve ritenersi la determinazione dell'assegno di contributo al mantenimento di operata dal giudice di prime cure (e Persona_3 della quota di ripartizione delle spese straordinarie, peraltro equamente ridotta nella misura dell'80%, a fronte di quella del 100% stabilita in sede di separazione consensuale), conforme al principio secondo cui, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento della prole, deve osservarsi il criterio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali dei figli, del pregresso tenore di vita da essi goduto in costanza di convivenza, dei tempi di permanenza dei figli presso ciascuno dei genitori e della valenza dei compiti domestici e di cura da costoro assunti (Cass., 4811/2018; Cass., 19299/2020); riguardo agli oneri economici relativi alla prole, poi, per determinare correttamente il concorso dei genitori nel mantenimento dei figli si deve avere riguardo non solo alle rispettive sostanze ma anche alle capacità di lavoro professionale o casalingo di ciascuno, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. art. 316 bis c.c.; Cass., 05/6197).
Per ciò che concerne la debenza in capo all'appellante dell'assegno divorzile in favore della ex coniuge (della quale l'appellante ha addotto la stabile convivenza con l'attuale compagno), deve innanzitutto rilevarsi in via generale che, secondo consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, solo l'instaurazione da parte del coniuge divorziato o separato di una nuova famiglia - ancorchè di fatto -, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno i presupposti per la riconoscibilità dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge, sicchè il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso, in quanto la formazione di una famiglia di fatto - costituzionalmente tutelata ai sensi dell'art. 2 della Carta Fondamentale come formazione sociale stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell'individuo - è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l'assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà post-matrimoniale con l'altro coniuge, il quale non può che confidare nell'esonero definitivo da ogni obbligo (Cass.,
n. 6855/2015).
Si è, al riguardo, ribadito che “il diritto all'assegno di mantenimento può essere negato od eliminato se il coniuge debitore (convenuto nel giudizio per l'attribuzione dell'assegno ovvero attore in quello per l'eliminazione o la revisione dello stesso) dimostra che l'altro coniuge ha instaurato una convivenza more uxorio con altra persona che assuma i caratteri della stabilità, continuatività ed effettiva progettualità di vita, presumendosi in tal caso che le disponibilità economiche di ciascun convivente siano messe in comune nell'interesse del nuovo nucleo familiare. La convivenza stabile e continuativa con altra persona deve ragionevolmente assumersi come fattore la cui prova è a carico del coniuge che si oppone all'attribuzione dell'assegno, trattandosi di un fatto potenzialmente impeditivo od estintivo del diritto azionato, che fa presumere la cessazione o l'interruzione dell'obbligo di mantenimento” (Cass.,
Sez. 1, 27.06.2018, n. 16982).
Inoltre, ai fini dell'accertamento dell'esistenza della convivenza more uxorio - intesa quale legame affettivo stabile e duraturo in virtù del quale siano spontaneamente e volontariamente assunti reciproci impegni di assistenza morale e materiale - i requisiti della gravità, precisione e concordanza degli elementi presuntivi devono essere ricavati dal complesso degli indizi da valutarsi non automaticamente, ma nel loro insieme e l'uno per mezzo degli altri, nel senso che ognuno, quand'anche singolarmente sfornito di valenza indiziaria, potrebbe rafforzare e trarre vigore dall'altro, in un rapporto di vicendevole completamento. Ed invero, nell'attuale contesto sociale, il dato della coabitazione, all'interno dell'elemento oggettivo della convivenza, è un dato recessivo, la cui eventuale mancanza, di per sé sola, non può legittimamente portare ad escludere l'esistenza di una convivenza ogni qual volta il rapporto di fatto si caratterizzi, oltre che per l'esistenza di una relazione affettiva consolidata, per la spontanea assunzione di diritti ed obblighi (cfr. Cass., n. 9178/2018, che richiama, a supporto della nozione di convivenza, il dato normativo della legge n. 76 del 2016, la quale, all'art. 1, definisce come conviventi di fatto ”due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile”).
Ciò posto, nel caso in esame deve rilevarsi come - da un lato - la abbia negato di CP_1 intrattenere rapporti di convivenza con CC (rappresentando di avere avuto una semplice relazione sentimentale con un altro uomo) e come - dall'altro - il non abbia Pt_1 dimostrato che la relazione sentimentale della ex moglie - ove esistente all'attualità - sia connotata da tutti quei caratteri di intimità, stabilità, continuatività e finanche esteriore riconoscibilità suscettibili di far ritenere la formazione di una famiglia, ancorchè di fatto, sì da imporre l'esclusione - solo per tale motivo - in favore della donna dell'assegno di divorzio a carico del marito. Ed invero (al di là della mancata escussione dell'investigatore privato di cui si è avvalso l'appellante), alcun principio di prova in tal senso può desumersi dalla relazione investigativa depositata in atti (peraltro risalente al 2019 ed afferente ad appostamenti limitati a sole tre giornate a cavallo dei mesi di gennaio e febbraio di tale anno), risultando dalla stessa una mera frequentazione fra la ed altro uomo, nemmeno caratterizzata dalla costante CP_1 condivisione dei tempi notturni;
ancor meno significative, poi, sono le foto relative al profilo
“Whatsapp” di tale riferite ad epoca ancora anteriore. Persona_4
Ciò premesso, va evidenziato che la più recente ed autorevole giurisprudenza della S.C. (Cass.,
Sez. Un., 11 luglio 2018 n. 18287) ha chiarito, con riferimento ai dati normativi già esistenti, che: 1) il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della L. 898/'70, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto;
2) all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate;
3) la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
Quindi, come sopra ampiamente precisato in punto di diritto, la funzione dell'assegno di divorzio non è più meramente assistenziale, poiché tesa a ricostituire il tenore di vita coniugale, né fondata solo sulle condizioni soggettive del richiedente - c.d. criterio dell'autosufficienza economica -, bensì è quella di assistere il coniuge incolpevolmente privo di mezzi adeguati e riequilibrare le condizioni economiche nei casi in cui vi sia la prova, il cui onere ricade sul richiedente l'assegno, che la sperequazione reddituale esistente al momento del divorzio sia stata causata dalle comuni scelte di vita delle parti, per effetto delle quali uno dei due abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi alla cura della famiglia, così contribuendo alla conduzione del nucleo ed alla formazione del patrimonio comune o di quello dell'altro coniuge.
In definitiva, al fine di accertare se il coniuge richiedente abbia diritto all'assegno è, pertanto, necessario in primo luogo verificare se vi sia una rilevante disparità fra le rispettive situazioni economico - patrimoniali degli ex coniugi;
una volta raggiunta la prova di tale circostanza, occorre accertare - ed in entrambi i casi l'onere probatorio ricade sul coniuge richiedente l'assegno, il quale peraltro ben potrà assolverlo anche mediante presunzioni - se questa disparità sia stata determinata da scelte condivise in ordine alla gestione del ménage familiare ed ai rispettivi ruoli all'interno della famiglia, e se il coniuge economicamente più debole non abbia la possibilità di superare, o quanto meno ridurre, il divario esistente, sotto il profilo delle concrete, effettive ed attuali possibilità di trovare un lavoro o di ottenere una più remunerativa occupazione, in considerazione della sua età, delle pregresse esperienze professionali, delle condizioni del mercato del lavoro e così via.
Tanto evidenziato, deve rilevarsi nel caso in esame che - pacifico essendo il profondo divario esistente fra le condizioni patrimoniali delle parti - possa ritenersi provata (quantomeno sul piano presuntivo) l'ascrivibilità di tale sperequazione nonchè dell'assenza di stabile occupazione lavorativa della e dell'inadeguatezza dei mezzi dell'appellata a comuni CP_1 scelte concordate nel corso della vita matrimoniale, generatrici del sacrificio di ogni eventuale aspettativa professionale e di lavoro per consentire al marito di sviluppare la sua brillante carriera imprenditoriale, contribuendo così a formare il patrimonio del coniuge e della famiglia attraverso la cura della prole e della casa;
al riguardo, va qui richiamato quanto sopra evidenziato in ordine alla diretta ed esclusiva assunzione da parte della degli oneri di CP_1 cura ed assistenza del figlio (non autonomo perché affetto da autismo ed Persona_2 epilessia) ed alla limitatezza dei periodi di permanenza del giovane presso il padre, da sempre intensamente assorbito dai suoi impegni professionali di grafico pubblicitario e quale amministratore delegato della “M. & M. Business Communication S.r.l.”.
Deve, pertanto, confermarsi l'obbligo dell'appellante di corrispondere alla ex coniuge l'assegno divorzile determinato dal Tribunale di Napoli Nord nella individuata misura, che risulta equa e proporzionata in relazione alle condizioni economiche delle parti ed a tutti gli ulteriori criteri di quantificazione stabiliti dalla legge.
3. Le spese del presente grado del giudizio, liquidate come in dispositivo secondo i criteri tabellari vigenti, seguono la soccombenza.
Infine, trattandosi di gravame introdotto in epoca successiva al 31.01.2013, trova applicazione nella fattispecie l'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma
17, della legge n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza n. 3279/2023, emessa dal Tribunale di Napoli CP_1
Nord l'11.07.2023, pubblicata il 20.07.2023, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna al pagamento delle spese del presente giudizio in favore Parte_1 dell'appellata, che liquida in euro 2.400,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
c) dà atto (ai sensi del comma 1 quater art. 13 L. n. 115 del 2002) della sussistenza dei presupposti di legge per l'insorgenza dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis art. 13 citato.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 4 giugno 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Stefano Risolo dott. Antonio Di Marco