Ordinanza cautelare 5 settembre 2018
Ordinanza cautelare 11 aprile 2019
Sentenza 27 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 27/12/2022, n. 2045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 2045 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/12/2022
N. 02045/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00854/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 854 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriele Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Aeronautica Militare - 65° Deposito Territoriale di -OMISSIS-, Aeronautica Militare - 15° Stormo di -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del foglio n. -OMISSIS- del 16 maggio 2018, notificato il 24 maggio 2018;
- del foglio n. -OMISSIS- dell'8 giugno 2018, notificato il 13 giugno 2018;
- di tutti gli atti e provvedimenti allo stato sconosciuti dal ricorrente, aventi ad oggetto il trasferimento d'autorità dell'interessato presso il 15° STORMO -OMISSIS- con decorrenza 15 giugno 2015;
- di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguenziale.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 13 marzo 2019:
- del foglio n. -OMISSIS- del 31 gennaio 2019, notificato il 20 febbraio 2019;
nonché, ove occorra, quali atti presupposti,
- del foglio n. -OMISSIS- del 19 dicembre 2018, notificato il 10 gennaio 2019;
- del foglio n. -OMISSIS- del 29 ottobre 2018 notificato il 6 novembre 2018;
e comunque di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguenziale e di tutti gli atti e provvedimenti allo stato sconosciuti dal ricorrente, aventi ad oggetto diniego di trasferimento a domanda dell'interessato ex Legge n. 104/1992 dal 15° Stormo -OMISSIS-.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ministero della Difesa, Aeronautica Militare - 65° Deposito Territoriale di -OMISSIS- e Aeronautica Militare - 15° Stormo di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 24 novembre 2022 la Cons. dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Il ricorrente I° Aviere Capo dell’Aeronautica Militare, già in servizio presso il 65° Deposito territoriale di -OMISSIS-, ha impugnato i seguenti provvedimenti: a) il piano di reimpiego del personale, approntato dalla Direzione per l’Impiego del Personale Militare dell’Aeronautica (in breve DIPMA), a seguito della soppressione del 65° Deposito Territoriale A.M. di -OMISSIS- (prot. -OMISSIS- datato 16.05.2018); b) l’ordine d’impiego conseguente (prot. -OMISSIS- datato 08.06.2018) con il quale la DIPMA lo ha trasferito dal 65° Deposito Territoriale A.M. di -OMISSIS- al 15° Stormo di -OMISSIS- – a decorrere dal 15.06.2018 - a causa della citata soppressione del Deposito, nonché ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale.
A sostegno del ricorso deduce: illegittimità per eccesso di potere, difetto di motivazione, violazione delle norme sulla partecipazione al procedimento.
1.1.Con motivi aggiunti, proposti in corso di causa, il ricorrente ha poi impugnato - chiedendone l’annullamento con sospensione cautelare – il provvedimento con cui la resistente Amministrazione Militare non ha accolto la sua domanda di trasferimento di sede dal 15° Stormo di -OMISSIS- (RA) ad Enti della provincia di Brindisi (Allegato 1), proposta ai sensi dell’art. 33, comma 5 della Legge n° 104/92, presentata per prestare assistenza al padre, riconosciuto soggetto portatore di handicap grave, collocandolo in lista di attesa, nelle more del verificarsi di una vacanza organica – che allora non sussisteva e che attualmente non sussiste – presso le sedi di servizio di Lecce.
1.2. Con ordinanza collegiale n.433/2018 questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare proposta dal ricorrente: “ considerato dirimente che, alla stregua delle pronunce condivisibili del Consiglio di Stato in subietca materia, il trasferimento di soggetto militare assume carattere di ordine, cui non si applica in toto la Legge n. 241/1990 e che, inoltre, dalla documentazione in atti risulta che l’Autorità Militare ha correttamente applicato le prescrizioni dettate dall’art. 9 della Direttiva D.I.P.M.A. U.D. – 001, edizione 2018, nel caso, come quello de quo, di riorganizzazione o chiusura di Enti o Reparti, espletando tutte le fasi previste dalla citata normativa interna; Considerato, inoltre, che la prima ipotesi di assegnazione, presso la sede di -OMISSIS- (Ferrara), non si possa considerare definitiva, atteso le successive esigenze di servizio insorte che, comunque, erano già state prospettate all’odierno ricorrente in sede di colloquio (“desk office”), come attestato dalla scheda, sottoscritta dallo stesso, in cui si dava atto del fatto che l’ipotesi di impiego poteva subire variazioni in ragione di imprevedibili esigenze delle Forze Armate, come poi avvenuto; ritenuto, infine, che non rilevi, nel caso de quo, la situazione peculiare di malattia di un prossimo congiunto del ricorrente, che ha condotto solo nel mese di luglio 2018 al riconoscimento, al predetto congiunto, della situazione di handicap grave (tuttora in fase di conferma), legittimante, per l’odierno ricorrente, la richiesta dei benefici della legge 104/1992, che lo stesso potrà in separata sede formulare, ma che in nulla incide sul precedente provvedimento di trasferimento definitivo adottato dall’Autorità Militare resistente, quando la predetta situazione non sussisteva, ed impugnato col ricorso introduttivo del presente giudizio)”.
Con ulteriore ordinanza cautelare n.199/2019, pronunciata ( in esito all’udienza in camera di consiglio del 10 aprile 2019) a seguito della proposizione dei motivi aggiunti il Tribunale ha ritenuto “la insussistenza del fumus boni iuris dei proposti motivi aggiunti, considerato che: il disabile per cui il militare ricorrente intende prestare assistenza risulta risiedere nel Comune di -OMISSIS-in Provincia di Lecce e, nella predetta Provincia, non esiste un posto di organico vacante inerente il ruolo, grado e specifica professionalità ed incarico conseguentemente assegnato e svolto dall’odierno ricorrente, ossia una posizione “identica” a quella ricoperta dallo stesso nella sua attuale sede di servizio, requisito necessario secondo condivisibile giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sezione Quarta, sentenza n. 987/2018) che in tal senso interpreta l’articolo 981 del D. Lgs. n. 66/2010 (Codice dell’Ordinamento Militare) asseritamente violato, invece, secondo la prospettazione dell’odierno ricorrente;- che la richiesta di trasferimento presso Enti/Reparti siti nella Provincia di Brindisi è stata legittimamente disattesa in quanto l’Amministrazione resistente ha fatto corretto riferimento alla chiara enunciazione letterale di cui agli artt. 981 del Decreto Legislativo n° 66/2010 e 33, comma 5, della Legge n. 104/1992 e ss.mm. per la quale “…il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere…” e che tale norma, di stretta interpretazione, non consente, nel caso de quo, il riferimento a sedi presenti in Province, come quella di Brindisi, diverse da quelle del domicilio della persona da assistere, dove, in ogni caso, come da attestazione dirigenziale in atti, non sembra comunque sussistere un posto in organico disponibile identico a quello ricoperto dall’odierno ricorrente ”.
1.3. Il 21 luglio 2018 si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato per l’Amministrazione intimata.
Alla udienza di smaltimento del 24 novembre 2022, svolta mediante collegamento da remoto in videoconferenza tramite applicativo Microsoft Teams, il difensore del ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione della causa avendo il proprio assistito ottenuto, nelle more, il trasferimento richiesto; indi la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. Il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
2.1. A seguito della sopravvenienza descritta in narrativa (rappresentata dalla dichiarazione espressa dal difensore del ricorrente all’udienza odierna)al Tribunale, non resta che dichiarare l’improcedibilità del ricorso, avendo parte ricorrente manifestato inequivocabile e sostanziale dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso.
Invero, è principio generale del processo amministrativo che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e, quindi, può dichiarare di avere perduto ogni interesse alla decisione.
In quest’ultimo caso, il Giudice – non avendo né il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire – non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per carenza sopravvenuta d’interesse.
3. Per le ragioni sopra brevemente illustrate il ricorso, integrato dai motivi aggiunti proposti in corso di causa, deve essere dichiarato improcedibile.
Sussistono giustificati motivi (in ragione della natura della decisione) per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Ettore Manca |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.