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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 18/11/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 977/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rieti
Sezione civile in persona della giudice dott.ssa Roberta Della Fina e in composizione monocratica;
all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al r.g. n. 977/2023 vertente tra
Parte_1
c.f. C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. GIANFELICE MATTIA
RICORRENTE
e
Controparte_1
c.f. P.IVA_1
RESISTENTE – CONTUMACE
OGGETTO: contratto d'appalto – risoluzione per inadempimento e risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate entro il termine del 14.10.2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato ha adito l'intestato Tribunale al fine Parte_1 di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
1 a) accertare e dichiarare l'inadempimento grave posto in essere da in Controparte_1 merito alla mancata realizzazione dell'impianto fotovoltaico connesso alla rete elettrica di distribuzione per scambio di energia elettrica con batterie per mezzo di beneficio fiscale di bonus detrazione 50% presso l'abitazione residenziale della Sig.ra Parte_1
b) per l'effetto dichiarare la risoluzione del contratto stipulato in data 18.01.2022 dalle parti;
c) per l'effetto condannare al risarcimento del danno patrimoniale, Controparte_1 quantificabile in €. 7.000,00 per danno emergente ed €. 14.000,00 a titolo di lucro cessante, come specificato in atti, o nella somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia, con rivalutazione monetaria e interessi dal giorno della domanda al saldo.
d) condannare come in atti, al pagamento ex D.M. Giustizia n. Controparte_1
55/2014 delle anticipazioni esenti iva, delle spese generali al 15%, delle competenze ed onorari del presente giudizio, maggiorati di cpa e iva di legge.”
Ha dedotto, a sostegno delle proprie domande:
- di avere contattato all'inizio dell'anno 2022 la società resistente al fine di valutare l'opportunità di realizzare con beneficio di sconto in fattura un impianto fotovoltaico per la propria abitazione sita in Fiano Romano alla Via di Monte
Bove n. 28;
- che la suddetta società si rendeva immediatamente disponibile ed effettuava un sopralluogo al fine di valutare la fattibilità dell'operazione; a seguito del suddetto controllo, controparte relazionava positivamente sulla possibilità di effettuare l'opera in regime di sconto in fattura;
- che, di conseguenza, in data 18.01.2022 la ricorrente stipulava con la resistente un contratto di appalto per la realizzazione di un “impianto fotovoltaico connesso alla rete elettrica di distribuzione per scambio di energia elettrica con batterie”;
- che il costo complessivo dell'impianto risultava essere pari ad €. 14.000,00, con beneficio per la ricorrente dello sconto in fattura al 50% a cura della società appaltatrice;
- che subito dopo la sottoscrizione del contratto, precisamente in data 07.02.2022, la ricorrente versava nelle casse della convenuta la somma pari ad €. 7.000,00, dovuta a titolo di “pagamento da fare con Bonifico Parlante con Codice Fiscale finalizzato alla cessione del credito in sconto in fattura”;
2 - che, nonostante l'impegno contrattualmente assunto e la tempestiva ricezione delle somme sopra indicate, la società resistente non ha mai dato principio all'appalto in esame, neppure a seguito dei solleciti della ricorrente;
- di aver espletato il tentativo di mediazione, al quale la parte resistente non ha partecipato senza comunicare alcunché;
- che sussistono i requisiti per richiedere ed ottenere la risoluzione del contratto per grave inadempimento della resistente, nonché per ottenere dalla stessa il risarcimento dei danni da perdita economica (corrispondenti all'importo di €
7.000,00 versato dalla ricorrente alla resistente in esecuzione del contratto) e mancato guadagno, anche sotto il profilo della perdita di chance (danni questi ultimi complessivamente quantificati in un importo corrispondente al prezzo dell'appalto, e dunque ad € 14.000,00).
Disposta la rinnovazione della notificazione alla resistente del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, e verificata la regolarità di tale notifica, all'udienza del 4.4.2025 è stata dichiarata la contumacia della resistente, non essendosi la stessa costituita in giudizio.
La causa, istruita con produzioni documentali, è stata trattenuta in decisione all'esito della scadenza, in data 14.10.2025, del termine ex art. 127 ter c.p.c. assegnato alle parti per il deposito di note scritte, sulle conclusioni rassegnate dalla parte ricorrente.
La domanda di risoluzione del contratto formulata da parte ricorrente è fondata e deve essere accolta, per quanto di seguito esposto.
Parte ricorrente ha provato il titolo dell'obbligazione gravante sulla controparte, mediante la produzione (cfr. allegato 1 al ricorso) del contratto di appalto sottoscritto in data 18.1.2022 dalla ricorrente quale committente e dalla resistente quale appaltatrice, e ha allegato l'inadempimento di quest'ultima, consistito nella mancata realizzazione delle opere oggetto del contratto di appalto.
La parte resistente, dal canto suo, non costituendosi non ha assolto l'onere della prova sulla stessa incombente di aver esattamente adempiuto l'obbligazione su di essa gravante o che l'inadempimento sia derivato da causa a lei non imputabile.
Conseguentemente, e tenuto conto del fatto che l'inadempimento lamentato da parte ricorrente ha carattere di gravità, ai sensi dell'art. 1455 c.c., avendo ad oggetto la mancata esecuzione dell'obbligazione principale dell'appaltatore (ossia l'esecuzione delle opere
3 oggetto dell'appalto), devono ritenersi sussistenti i presupposti per pronunciarsi la domandata risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c.
Alla risoluzione del contratto consegue, in considerazione della perdita di efficacia ex tunc dello stesso ai sensi dell'art. 1458 c.c., la restituzione di quanto pagato dalla committente in esecuzione del contratto medesimo e pari ad € 7.000,00 (cfr. allegato 2 al ricorso). La condanna della resistente alla restituzione di tale somma non si configura dunque quale risarcimento del danno emergente patito dalla ricorrente, ma quale ripetizione di indebito in conseguenza del venir meno, con efficacia retroattiva, del titolo che ha giustificato il trasferimento del denaro dalla committente all'appaltatrice.
Trattandosi di somma liquida di denaro, su tale importo sono ulteriormente dovuti gli interessi legali, come richiesti, dalla data di deposito del ricorso al saldo effettivo (non risulta invece dovuta la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta).
Deve invece essere rigettata la domanda di parte ricorrente volta ad ottenere la condanna della resistente al risarcimento del danno da lucro cessante e/o da perdita di chance.
Ciò in quanto, da un lato, per quanto riguarda la dedotta perdita di vantaggi di natura economica che sarebbero conseguiti al possesso da parte della ricorrente di un immobile energeticamente efficientato, e specificamente indicati in “risparmio in termini di consumo di energia elettrica ed azzeramento dei costi di distribuzione del gas ed incremento di valore dell'abitazione in riferimento al prezzo sul mercato immobiliare”, parte ricorrente non ha offerto alcun elemento di prova che consentisse di verificare la sussistenza e l'entità del dedotto potenziale risparmio (che avrebbe potuto fornire, ad esempio, allegando e provando l'entità dei costi all'attualità sostenuti dalla ricorrente per i propri consumi di energia elettrica e di gas al fine di confrontarli con quelli che sarebbero derivati dalla riduzione dei consumi all'esito dell'installazione dell'impianto oggetto dell'appalto) e incremento di valore dell'abitazione rispetto ai prezzi di mercato (che avrebbe potuto fornire allegando e provando, in primo luogo, la proprietà dell'immobile oggetto delle pattuite lavorazioni e, in secondo luogo, il valore dello stesso, al fine di fornire il parametro di riferimento per calcolare il dedotto incremento).
Dall'altro, con riguardo al dedotto danno cd. da perdita di chance “in merito alla effettiva realizzazione futura dell'opera”, parte ricorrente non ha neppure dedotto il motivo per cui sarebbe per lei, quantomeno, difficoltoso affidare ad altra impresa l'incarico di realizzare l'impianto fotovoltaico oggetto del contratto di appalto a seguito della
4 risoluzione dello stesso, di talché non sussistono elementi per valutare l'effettiva sussistenza della dedotta perdita di chance.
Quanto, infine, al danno relativo alla “decorrenza fiscale delle detrazioni”, posto che all'attualità non risulta che sia precluso alla ricorrente accedere alle medesime detrazioni previste all'epoca della stipula del contratto di appalto, la non ha neppure Parte_1 dedotto quale concreto pregiudizio le deriverebbe dall'applicazione successiva (rispetto al
2023) delle indicate detrazioni.
Dalle superiori considerazioni deriva il rigetto della domanda di parte ricorrente di condanna della resistente al risarcimento del danno a titolo di lucro cessante.
In applicazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c., e tenuto conto dell'accoglimento parziale delle domande di parte ricorrente, le spese del presente giudizio, liquidate in base ai parametri minimi del D.M. 55/2014 stante la ridotta complessità della controversia, devono essere poste a carico di parte resistente nella misura del 60%.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e deduzione:
- pronuncia la risoluzione del contratto di appalto stipulato tra la parte ricorrente e la parte resistente in data 18.1.2022;
- per l'effetto, condanna parte resistente a restituire alla parte ricorrente l'importo da quest'ultima versato alla prima in esecuzione del contratto e pari ad €
7.000,00, oltre interessi legali dalla data di deposito del ricorso al saldo effettivo;
- rigetta la domanda di parte ricorrente di condanna della resistente al risarcimento del danno da lucro cessante;
- condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente il 60% delle spese del presente giudizio, che liquida in € 1.524,00 (60% di € 2.540,00) per compensi e in
€ 158,40 (60% di € 264,00) per esborsi, oltre spese generali e oneri di legge.
Rieti, 17 novembre 2025
La Giudice
dott.ssa Roberta Della Fina
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rieti
Sezione civile in persona della giudice dott.ssa Roberta Della Fina e in composizione monocratica;
all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al r.g. n. 977/2023 vertente tra
Parte_1
c.f. C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. GIANFELICE MATTIA
RICORRENTE
e
Controparte_1
c.f. P.IVA_1
RESISTENTE – CONTUMACE
OGGETTO: contratto d'appalto – risoluzione per inadempimento e risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate entro il termine del 14.10.2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato ha adito l'intestato Tribunale al fine Parte_1 di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
1 a) accertare e dichiarare l'inadempimento grave posto in essere da in Controparte_1 merito alla mancata realizzazione dell'impianto fotovoltaico connesso alla rete elettrica di distribuzione per scambio di energia elettrica con batterie per mezzo di beneficio fiscale di bonus detrazione 50% presso l'abitazione residenziale della Sig.ra Parte_1
b) per l'effetto dichiarare la risoluzione del contratto stipulato in data 18.01.2022 dalle parti;
c) per l'effetto condannare al risarcimento del danno patrimoniale, Controparte_1 quantificabile in €. 7.000,00 per danno emergente ed €. 14.000,00 a titolo di lucro cessante, come specificato in atti, o nella somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia, con rivalutazione monetaria e interessi dal giorno della domanda al saldo.
d) condannare come in atti, al pagamento ex D.M. Giustizia n. Controparte_1
55/2014 delle anticipazioni esenti iva, delle spese generali al 15%, delle competenze ed onorari del presente giudizio, maggiorati di cpa e iva di legge.”
Ha dedotto, a sostegno delle proprie domande:
- di avere contattato all'inizio dell'anno 2022 la società resistente al fine di valutare l'opportunità di realizzare con beneficio di sconto in fattura un impianto fotovoltaico per la propria abitazione sita in Fiano Romano alla Via di Monte
Bove n. 28;
- che la suddetta società si rendeva immediatamente disponibile ed effettuava un sopralluogo al fine di valutare la fattibilità dell'operazione; a seguito del suddetto controllo, controparte relazionava positivamente sulla possibilità di effettuare l'opera in regime di sconto in fattura;
- che, di conseguenza, in data 18.01.2022 la ricorrente stipulava con la resistente un contratto di appalto per la realizzazione di un “impianto fotovoltaico connesso alla rete elettrica di distribuzione per scambio di energia elettrica con batterie”;
- che il costo complessivo dell'impianto risultava essere pari ad €. 14.000,00, con beneficio per la ricorrente dello sconto in fattura al 50% a cura della società appaltatrice;
- che subito dopo la sottoscrizione del contratto, precisamente in data 07.02.2022, la ricorrente versava nelle casse della convenuta la somma pari ad €. 7.000,00, dovuta a titolo di “pagamento da fare con Bonifico Parlante con Codice Fiscale finalizzato alla cessione del credito in sconto in fattura”;
2 - che, nonostante l'impegno contrattualmente assunto e la tempestiva ricezione delle somme sopra indicate, la società resistente non ha mai dato principio all'appalto in esame, neppure a seguito dei solleciti della ricorrente;
- di aver espletato il tentativo di mediazione, al quale la parte resistente non ha partecipato senza comunicare alcunché;
- che sussistono i requisiti per richiedere ed ottenere la risoluzione del contratto per grave inadempimento della resistente, nonché per ottenere dalla stessa il risarcimento dei danni da perdita economica (corrispondenti all'importo di €
7.000,00 versato dalla ricorrente alla resistente in esecuzione del contratto) e mancato guadagno, anche sotto il profilo della perdita di chance (danni questi ultimi complessivamente quantificati in un importo corrispondente al prezzo dell'appalto, e dunque ad € 14.000,00).
Disposta la rinnovazione della notificazione alla resistente del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, e verificata la regolarità di tale notifica, all'udienza del 4.4.2025 è stata dichiarata la contumacia della resistente, non essendosi la stessa costituita in giudizio.
La causa, istruita con produzioni documentali, è stata trattenuta in decisione all'esito della scadenza, in data 14.10.2025, del termine ex art. 127 ter c.p.c. assegnato alle parti per il deposito di note scritte, sulle conclusioni rassegnate dalla parte ricorrente.
La domanda di risoluzione del contratto formulata da parte ricorrente è fondata e deve essere accolta, per quanto di seguito esposto.
Parte ricorrente ha provato il titolo dell'obbligazione gravante sulla controparte, mediante la produzione (cfr. allegato 1 al ricorso) del contratto di appalto sottoscritto in data 18.1.2022 dalla ricorrente quale committente e dalla resistente quale appaltatrice, e ha allegato l'inadempimento di quest'ultima, consistito nella mancata realizzazione delle opere oggetto del contratto di appalto.
La parte resistente, dal canto suo, non costituendosi non ha assolto l'onere della prova sulla stessa incombente di aver esattamente adempiuto l'obbligazione su di essa gravante o che l'inadempimento sia derivato da causa a lei non imputabile.
Conseguentemente, e tenuto conto del fatto che l'inadempimento lamentato da parte ricorrente ha carattere di gravità, ai sensi dell'art. 1455 c.c., avendo ad oggetto la mancata esecuzione dell'obbligazione principale dell'appaltatore (ossia l'esecuzione delle opere
3 oggetto dell'appalto), devono ritenersi sussistenti i presupposti per pronunciarsi la domandata risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c.
Alla risoluzione del contratto consegue, in considerazione della perdita di efficacia ex tunc dello stesso ai sensi dell'art. 1458 c.c., la restituzione di quanto pagato dalla committente in esecuzione del contratto medesimo e pari ad € 7.000,00 (cfr. allegato 2 al ricorso). La condanna della resistente alla restituzione di tale somma non si configura dunque quale risarcimento del danno emergente patito dalla ricorrente, ma quale ripetizione di indebito in conseguenza del venir meno, con efficacia retroattiva, del titolo che ha giustificato il trasferimento del denaro dalla committente all'appaltatrice.
Trattandosi di somma liquida di denaro, su tale importo sono ulteriormente dovuti gli interessi legali, come richiesti, dalla data di deposito del ricorso al saldo effettivo (non risulta invece dovuta la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta).
Deve invece essere rigettata la domanda di parte ricorrente volta ad ottenere la condanna della resistente al risarcimento del danno da lucro cessante e/o da perdita di chance.
Ciò in quanto, da un lato, per quanto riguarda la dedotta perdita di vantaggi di natura economica che sarebbero conseguiti al possesso da parte della ricorrente di un immobile energeticamente efficientato, e specificamente indicati in “risparmio in termini di consumo di energia elettrica ed azzeramento dei costi di distribuzione del gas ed incremento di valore dell'abitazione in riferimento al prezzo sul mercato immobiliare”, parte ricorrente non ha offerto alcun elemento di prova che consentisse di verificare la sussistenza e l'entità del dedotto potenziale risparmio (che avrebbe potuto fornire, ad esempio, allegando e provando l'entità dei costi all'attualità sostenuti dalla ricorrente per i propri consumi di energia elettrica e di gas al fine di confrontarli con quelli che sarebbero derivati dalla riduzione dei consumi all'esito dell'installazione dell'impianto oggetto dell'appalto) e incremento di valore dell'abitazione rispetto ai prezzi di mercato (che avrebbe potuto fornire allegando e provando, in primo luogo, la proprietà dell'immobile oggetto delle pattuite lavorazioni e, in secondo luogo, il valore dello stesso, al fine di fornire il parametro di riferimento per calcolare il dedotto incremento).
Dall'altro, con riguardo al dedotto danno cd. da perdita di chance “in merito alla effettiva realizzazione futura dell'opera”, parte ricorrente non ha neppure dedotto il motivo per cui sarebbe per lei, quantomeno, difficoltoso affidare ad altra impresa l'incarico di realizzare l'impianto fotovoltaico oggetto del contratto di appalto a seguito della
4 risoluzione dello stesso, di talché non sussistono elementi per valutare l'effettiva sussistenza della dedotta perdita di chance.
Quanto, infine, al danno relativo alla “decorrenza fiscale delle detrazioni”, posto che all'attualità non risulta che sia precluso alla ricorrente accedere alle medesime detrazioni previste all'epoca della stipula del contratto di appalto, la non ha neppure Parte_1 dedotto quale concreto pregiudizio le deriverebbe dall'applicazione successiva (rispetto al
2023) delle indicate detrazioni.
Dalle superiori considerazioni deriva il rigetto della domanda di parte ricorrente di condanna della resistente al risarcimento del danno a titolo di lucro cessante.
In applicazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c., e tenuto conto dell'accoglimento parziale delle domande di parte ricorrente, le spese del presente giudizio, liquidate in base ai parametri minimi del D.M. 55/2014 stante la ridotta complessità della controversia, devono essere poste a carico di parte resistente nella misura del 60%.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e deduzione:
- pronuncia la risoluzione del contratto di appalto stipulato tra la parte ricorrente e la parte resistente in data 18.1.2022;
- per l'effetto, condanna parte resistente a restituire alla parte ricorrente l'importo da quest'ultima versato alla prima in esecuzione del contratto e pari ad €
7.000,00, oltre interessi legali dalla data di deposito del ricorso al saldo effettivo;
- rigetta la domanda di parte ricorrente di condanna della resistente al risarcimento del danno da lucro cessante;
- condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente il 60% delle spese del presente giudizio, che liquida in € 1.524,00 (60% di € 2.540,00) per compensi e in
€ 158,40 (60% di € 264,00) per esborsi, oltre spese generali e oneri di legge.
Rieti, 17 novembre 2025
La Giudice
dott.ssa Roberta Della Fina
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