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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 11933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11933 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE R.G. 13957/2023 Verbale dell'udienza del 16/12/2025 Per l'appellante è presente l'avv. Raffaele Serafini per delega dell'avv. Simone. Il giudice, letto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa. L'avv. Serafini si riporta agli atti e alle conclusioni ivi rassegnate. Il giudice, dichiarata preliminarmente la contumacia degli appellati, ritualmente citati e non comparsi (con precisazione che la notifica alla e al Ministero era stata eseguita CP_1 già ritualmente con la p.e.c. del 4/05/2024 al corretto indirizzo dell'Avvocatura di Stato), all'esito della camera di consiglio, assenti i procuratori, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE In persona del giudice unico dott. Gabriele Montefusco ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa d'appello iscritta al n. 13957 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2023 avente ad oggetto azione di accertamento negativo TRA
, c.f.: in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Simone, presso il cui studio elett.te domicilia in Ariano Irpino (AV) al C.so Vittorio Emanuele n. 194 APPELLANTE E
, Controparte_2 Controparte_3 [...]
CP_4
APPELLATI CONTUMACI CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da verbale dell'odierna udienza RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Il sig. convenne in giudizio l' e l'ente impositore, CP_2 CP_5 Controparte_3 impugnando la cartella di pagamento n. 07120120113663716001, relativa a sanzioni per pagina 1 di 5 violazioni del c.d.s., premettendo di essere venuto a conoscenza dei carichi a seguito di estratto di ruolo. Eccependo l'omessa notifica della cartella di pagamento impugnata e la prescrizione del credito per decorso del termine quinquennale, in relazione alla natura del carico, anche successivamente alla eventuale notifica della cartella di pagamento, chiese dichiararsi l'insussistenza del diritto dell' a procedere esecutivamente nei suoi confronti, nonché CP_5 la nullità e l'illegittimità del ruolo esattoriale e della cartella di pagamento impugnata, con condanna dei convenuti in solido al pagamento delle spese di lite con attribuzione ai difensori costituiti dichiaratisi antistatari. Si costituì l' , resistendo alla domanda e chiedendone il Parte_1 rigetto, mentre la e il , nonostante la regolare Controparte_3 Controparte_4 notifica dell'atto introduttivo, rimasero contumaci. Il Giudice di Pace di Barra, con sent. n. 116/2023, accolse la domanda;
a fronte della eccezione dell' di carenza di interesse ad agire avverso l'estratto di ruolo, ritenuta CP_5 ammissibile la emendatio libelli dell'attore - che aveva dato atto della regolare notifica della cartella, chiedendo ugualmente accertarsi la prescrizione sul presupposto che la novella ex art. 12 co.
4-bis del dpr 602/1973 riguardasse unicamente i casi di assunta invalidità della notifica -, ravvisata l'omessa prova della notifica di ulteriori atti interruttivi successivi alla cartella di pagamento, nonché degli atti presupposti, stante la contumacia della CP_3
dichiarò la prescrizione del credito per decorso del termine quinquennale e la
[...] conseguente inefficacia della cartella opposta, con condanna dell' Parte_1
al pagamento delle spese di lite, con attribuzione ai difensori costituiti per
[...] parte opponente dichiaratisi antistatari. L'appellante ha tempestivamente impugnato la decisione, deducendo che il giudice a quo ha erroneamente ritenuto ammissibile la modifica della domanda e dichiarato ammissibile l'opposizione, stante la non autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo ai sensi dell'art. 12 co.
4-bis del dpr 602/1973, la regolare notifica della cartella di pagamento nonché la tardività dell'istanza di sgravio proposta dall'opponente oltre il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto di riscossione, ai sensi dell'art. art.1, comma 538, L.228/2012. Il sig. , la e il , benché regolarmente CP_2 Controparte_3 Controparte_4 evocati, sono rimasti contumaci. L'appello è fondato. La domanda trae origine dalla conoscenza degli atti esattoriali per il tramite di estratto di ruolo, per cui va rilevata, in via assorbente, la carenza di interesse ad agire in capo al sig.
. CP_2
Invero, premesso che la questione sull'interesse ad agire è stata a lungo dibattuta facendo registrare posizioni contrastanti in giurisprudenza, si osserva che è intervenuto sul tema il pagina 2 di 5 legislatore che, con l'art. 3 bis del d.l. 21 ottobre 2021 n. 146, convertito dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, ha introdotto il comma 4 bis all'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. La norma in questione è così formulata: L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. Di recente, è intervenuto nuovamente il legislatore sul tema, con il d.lgs. n. 110/2024, che con l'art. 12 co. 1, ha introdotto una modifica all'art. 12 d.P.R. n. 602 del 1973, sostituendo il 4-bis ed integrando la casistica dell'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo, ritenuta ammissibile anche laddove il debitore dimostri che dall'iscrizione a ruolo di crediti a suo carico possa derivargli un pregiudizio nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 1, oppure in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati, e ancora nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. La disposizione, come detto, è stata inserita quale nuovo capoverso dell'articolo 12, rubricato "Formazione e contenuto dei ruoli", del d.P.R. n. 602 del 1973, il quale a sua volta riguarda specificamente le “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”. Potrebbe, dunque, ritenersi che le nuove regole valgano solo quando esso abbia ad oggetto tale tipologia di crediti. Sul punto, tuttavia, sono recentemente intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. Cass. S.U., n. 26283/2022, in particolare al par. 13.1) precisando che la norma riguarda in realtà la riscossione di tutte le entrate pubbliche, anche extratributarie. Ciò discende dal combinato disposto degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n. 46/1999 per i crediti contributivi e previdenziali, dall'art. 27 della L. n. 689/1981 e dall'art. 206 del D.Lgs. n. 285/1992 per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione dei quali è espressamente disciplinata con richiamo alle norme dettate per l'esazione delle imposte dirette. Pertanto, il comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 deve essere ritenuto una disposizione di carattere generale, riguardante tutti i crediti pubblici recuperabili attraverso pagina 3 di 5 la procedura di riscossione esattoriale, ivi compresi quelli relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del C.d.S. La medesima pronuncia si è altresì soffermata sull'applicabilità della nuova norma ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore. Ebbene, le Sezioni Unite (escludendo la fondatezza dei dubbi di costituzionalità sollevati) hanno espressamente affermato che “si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”. Detta disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione "diretta" del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi tassative nella quali è ravvisata. Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione (v. Cass. S.U., n. 26283 cit., par. 17) e può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso. L'accertamento va svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e ben può l'inesistenza di un interesse ad agire essere rilevata in sede di appello (v. Cass., Sez. II, n. 11284/10; 14177/11). Sebbene la disposizione faccia riferimento all'impugnazione “diretta” del ruolo e della cartella di pagamento “invalidamente notificata”, le SS.UU. hanno chiarito che è pacifica l'inammissibilità dell'impugnazione di un estratto che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento precedentemente non impugnata (punto 14.1). Dunque, la novella non legittima affatto una “impugnazione” (che potremmo definire
“indiretta”) mediante cui si intende contestare la prescrizione del credito, anche solo per il decorso del termine di prescrizione tra la data di presunta notifica della cartella e la data di proposizione della domanda (azione che viene introdotta solitamente quale opposizione ex art. 615 c.p.c. od accertamento negativo). Tale intervento normativo “asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevate dall'emissione delle cartelle .. ma anche quella di prevenire a una riduzione del contenzioso”. Le SS.UU. hanno, quindi, conclusivamente ricordato (par. 24.1) che nei giudizi non tributari il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per accertare l'insussistenza della pretesa;
può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione; può proporre opposizione agli atti esecutivi quando intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo.
pagina 4 di 5 Tali rilievi, che ancorano la reazione del contribuente ad una attività “qualificata” da parte dell'esattore (iscrizione ipotecaria, fermo, atto prodromico all'esecuzione), lasciano concludere nel senso che l'accertamento dell'insussistenza della pretesa può essere richiesto soltanto quando vi sia una concreta ragione di pregiudizio. Nella specie, l'odierno appellato, sig. , non ha dedotto, e tantomeno provato, che CP_2 sia stato posto in essere un atto di riscossione del credito o che vi sia altro concreto ed attuale interesse ad agire, essendosi limitato ad allegare un asserito diniego ricevuto da due istituti bancari alle richieste di prestito formulate in data 24.06.2019, senza però dimostrare alcunché al riguardo, tantomeno l'attualità del pregiudizio, al momento della proposizione della domanda (24.05.2021), che quel diniego gli avrebbe eventualmente provocato. Pertanto, l'opposizione risulta inammissibile e la sentenza deve essere riformata. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano ex D.M. 147/2022 nella misura minima prevista dallo scaglione di riferimento, stante la non particolare complessità della controversia e la limitata attività espletata, esclusa fase istruttoria nel presente grado (Cass. 10206 del 16/04/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede:
- in riforma della sentenza n. 116/2023 del giudice di pace di Barra, dichiara inammissibile la domanda proposta dal sig. ; Controparte_2
- condanna lo stesso al pagamento, in favore dell' , delle Parte_1 spese e competenze di lite, che liquida in € 633,00 per il primo grado ed € 852,00, per il presente, oltre spese generali al 15%, iva e cpa. Così deciso in Napoli, il 16/12/2025
Il giudice dott. Gabriele Montefusco
pagina 5 di 5
, c.f.: in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Simone, presso il cui studio elett.te domicilia in Ariano Irpino (AV) al C.so Vittorio Emanuele n. 194 APPELLANTE E
, Controparte_2 Controparte_3 [...]
CP_4
APPELLATI CONTUMACI CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da verbale dell'odierna udienza RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Il sig. convenne in giudizio l' e l'ente impositore, CP_2 CP_5 Controparte_3 impugnando la cartella di pagamento n. 07120120113663716001, relativa a sanzioni per pagina 1 di 5 violazioni del c.d.s., premettendo di essere venuto a conoscenza dei carichi a seguito di estratto di ruolo. Eccependo l'omessa notifica della cartella di pagamento impugnata e la prescrizione del credito per decorso del termine quinquennale, in relazione alla natura del carico, anche successivamente alla eventuale notifica della cartella di pagamento, chiese dichiararsi l'insussistenza del diritto dell' a procedere esecutivamente nei suoi confronti, nonché CP_5 la nullità e l'illegittimità del ruolo esattoriale e della cartella di pagamento impugnata, con condanna dei convenuti in solido al pagamento delle spese di lite con attribuzione ai difensori costituiti dichiaratisi antistatari. Si costituì l' , resistendo alla domanda e chiedendone il Parte_1 rigetto, mentre la e il , nonostante la regolare Controparte_3 Controparte_4 notifica dell'atto introduttivo, rimasero contumaci. Il Giudice di Pace di Barra, con sent. n. 116/2023, accolse la domanda;
a fronte della eccezione dell' di carenza di interesse ad agire avverso l'estratto di ruolo, ritenuta CP_5 ammissibile la emendatio libelli dell'attore - che aveva dato atto della regolare notifica della cartella, chiedendo ugualmente accertarsi la prescrizione sul presupposto che la novella ex art. 12 co.
4-bis del dpr 602/1973 riguardasse unicamente i casi di assunta invalidità della notifica -, ravvisata l'omessa prova della notifica di ulteriori atti interruttivi successivi alla cartella di pagamento, nonché degli atti presupposti, stante la contumacia della CP_3
dichiarò la prescrizione del credito per decorso del termine quinquennale e la
[...] conseguente inefficacia della cartella opposta, con condanna dell' Parte_1
al pagamento delle spese di lite, con attribuzione ai difensori costituiti per
[...] parte opponente dichiaratisi antistatari. L'appellante ha tempestivamente impugnato la decisione, deducendo che il giudice a quo ha erroneamente ritenuto ammissibile la modifica della domanda e dichiarato ammissibile l'opposizione, stante la non autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo ai sensi dell'art. 12 co.
4-bis del dpr 602/1973, la regolare notifica della cartella di pagamento nonché la tardività dell'istanza di sgravio proposta dall'opponente oltre il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto di riscossione, ai sensi dell'art. art.1, comma 538, L.228/2012. Il sig. , la e il , benché regolarmente CP_2 Controparte_3 Controparte_4 evocati, sono rimasti contumaci. L'appello è fondato. La domanda trae origine dalla conoscenza degli atti esattoriali per il tramite di estratto di ruolo, per cui va rilevata, in via assorbente, la carenza di interesse ad agire in capo al sig.
. CP_2
Invero, premesso che la questione sull'interesse ad agire è stata a lungo dibattuta facendo registrare posizioni contrastanti in giurisprudenza, si osserva che è intervenuto sul tema il pagina 2 di 5 legislatore che, con l'art. 3 bis del d.l. 21 ottobre 2021 n. 146, convertito dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, ha introdotto il comma 4 bis all'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. La norma in questione è così formulata: L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. Di recente, è intervenuto nuovamente il legislatore sul tema, con il d.lgs. n. 110/2024, che con l'art. 12 co. 1, ha introdotto una modifica all'art. 12 d.P.R. n. 602 del 1973, sostituendo il 4-bis ed integrando la casistica dell'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo, ritenuta ammissibile anche laddove il debitore dimostri che dall'iscrizione a ruolo di crediti a suo carico possa derivargli un pregiudizio nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 1, oppure in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati, e ancora nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. La disposizione, come detto, è stata inserita quale nuovo capoverso dell'articolo 12, rubricato "Formazione e contenuto dei ruoli", del d.P.R. n. 602 del 1973, il quale a sua volta riguarda specificamente le “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”. Potrebbe, dunque, ritenersi che le nuove regole valgano solo quando esso abbia ad oggetto tale tipologia di crediti. Sul punto, tuttavia, sono recentemente intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. Cass. S.U., n. 26283/2022, in particolare al par. 13.1) precisando che la norma riguarda in realtà la riscossione di tutte le entrate pubbliche, anche extratributarie. Ciò discende dal combinato disposto degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n. 46/1999 per i crediti contributivi e previdenziali, dall'art. 27 della L. n. 689/1981 e dall'art. 206 del D.Lgs. n. 285/1992 per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione dei quali è espressamente disciplinata con richiamo alle norme dettate per l'esazione delle imposte dirette. Pertanto, il comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 deve essere ritenuto una disposizione di carattere generale, riguardante tutti i crediti pubblici recuperabili attraverso pagina 3 di 5 la procedura di riscossione esattoriale, ivi compresi quelli relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del C.d.S. La medesima pronuncia si è altresì soffermata sull'applicabilità della nuova norma ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore. Ebbene, le Sezioni Unite (escludendo la fondatezza dei dubbi di costituzionalità sollevati) hanno espressamente affermato che “si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”. Detta disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione "diretta" del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi tassative nella quali è ravvisata. Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione (v. Cass. S.U., n. 26283 cit., par. 17) e può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso. L'accertamento va svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e ben può l'inesistenza di un interesse ad agire essere rilevata in sede di appello (v. Cass., Sez. II, n. 11284/10; 14177/11). Sebbene la disposizione faccia riferimento all'impugnazione “diretta” del ruolo e della cartella di pagamento “invalidamente notificata”, le SS.UU. hanno chiarito che è pacifica l'inammissibilità dell'impugnazione di un estratto che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento precedentemente non impugnata (punto 14.1). Dunque, la novella non legittima affatto una “impugnazione” (che potremmo definire
“indiretta”) mediante cui si intende contestare la prescrizione del credito, anche solo per il decorso del termine di prescrizione tra la data di presunta notifica della cartella e la data di proposizione della domanda (azione che viene introdotta solitamente quale opposizione ex art. 615 c.p.c. od accertamento negativo). Tale intervento normativo “asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevate dall'emissione delle cartelle .. ma anche quella di prevenire a una riduzione del contenzioso”. Le SS.UU. hanno, quindi, conclusivamente ricordato (par. 24.1) che nei giudizi non tributari il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per accertare l'insussistenza della pretesa;
può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione; può proporre opposizione agli atti esecutivi quando intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo.
pagina 4 di 5 Tali rilievi, che ancorano la reazione del contribuente ad una attività “qualificata” da parte dell'esattore (iscrizione ipotecaria, fermo, atto prodromico all'esecuzione), lasciano concludere nel senso che l'accertamento dell'insussistenza della pretesa può essere richiesto soltanto quando vi sia una concreta ragione di pregiudizio. Nella specie, l'odierno appellato, sig. , non ha dedotto, e tantomeno provato, che CP_2 sia stato posto in essere un atto di riscossione del credito o che vi sia altro concreto ed attuale interesse ad agire, essendosi limitato ad allegare un asserito diniego ricevuto da due istituti bancari alle richieste di prestito formulate in data 24.06.2019, senza però dimostrare alcunché al riguardo, tantomeno l'attualità del pregiudizio, al momento della proposizione della domanda (24.05.2021), che quel diniego gli avrebbe eventualmente provocato. Pertanto, l'opposizione risulta inammissibile e la sentenza deve essere riformata. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano ex D.M. 147/2022 nella misura minima prevista dallo scaglione di riferimento, stante la non particolare complessità della controversia e la limitata attività espletata, esclusa fase istruttoria nel presente grado (Cass. 10206 del 16/04/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede:
- in riforma della sentenza n. 116/2023 del giudice di pace di Barra, dichiara inammissibile la domanda proposta dal sig. ; Controparte_2
- condanna lo stesso al pagamento, in favore dell' , delle Parte_1 spese e competenze di lite, che liquida in € 633,00 per il primo grado ed € 852,00, per il presente, oltre spese generali al 15%, iva e cpa. Così deciso in Napoli, il 16/12/2025
Il giudice dott. Gabriele Montefusco
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