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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 22/10/2025, n. 1113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1113 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 288/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
IG IL Presidente
NE Di LV DI Relatore
UI AN AN DI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 288/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FEDERICA Parte_1 C.F._1
DI BENEDETTO, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
( C.F. ), con il patrocinio degli avvocati Controparte_1 C.F._2
ND ST e DR ST , giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 11 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 24.1.2023 ha agito nei confronti della Parte_1 moglie separata chiedendo che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili Controparte_1 del matrimonio concordatario contratto in data .22.09.1985 in Loreto Aprutino (Pe) tra i coniugi e revocando l'assegno di mantenimento disposto in sede di Parte_1 Controparte_1 separazione consensuale sin dalla data della domanda divorzile.
La resistente si è costituita in giudizio aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma chiedendo il rigetto della avversa richiesta nonchè quanto segue: “ in via riconvenzionale, previo accertamento delle condizioni economiche del ricorrente, nonché della condizione economica e della menomazione fisica della sig.ra , che influisce Controparte_1 negativamente sulla sua capacità lavorativa, ovvero in considerazione della funzione compensativo/perequativa, voglia disporre un assegno divorzile di € 1.500,00 mensili, aggiornato in base alle rivalutazioni Istat dalla data di separazione ad oggi, ovvero di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, a favore della sig.ra , stante l'attuale situazione economica in cui CP_1 versa e non avendo la stessa piena capacità lavorativa “.
All'esito della fase sommaria il Presidente del Tribunale ha pronunciato in data 11.4.2023 la seguente ordinanza:
“ Premesso che nella fase presidenziale, in attesa dell'intervento di una sentenza definitiva sullo status divorzile, occorre da parte dell' unicamente provvedere in merito all'attuale assegno di CP_2 mantenimento, assegno che, in sede di omologa della separazione del 2010, era stato previsto a favore del coniuge debole, ; trattandosi nella specie stabilire se alla resistente è sempre Controparte_1 dovuto e nella stessa misura, il mantenimento posto a carico del per l'importo di Parte_1 euro 1.000,00; che non compete al decidente verificare se è dovuta ed in quale misura la rivalutazione monetaria, essendo questione estranea al presente giudizio, né le problematiche legate alla dedotta pregressa collaborazione lavorativa della resistente nell'attività commerciale svolta dal ricorrente durante il matrimonio anche questa da ritenere estranea al presente giudizio e non oggetto di valutazione in questa sede;
è invece questione di merito la verifica della dedotta patologia altamente invalidante della resistente e più in generale il diritto della stessa al riconoscimento di un assegno divorzile, invero, non altrimenti potendosi trascurare la sua ancor giovane età al momento della separazione (anni 47);
pagina 2 di 11 che, in merito alle non esaustive produzione documentali lamentate da ambo le parti nei confronti dell'altra, è chiaro che entrambe dovranno nella fase di merito provvedere a produrre quanto non prodotto in questa fase presidenziale (in particolare, parte ricorrente fornendo adeguati riscontri in ordine alle effettive condizioni economico/patrimoniali delle altre ditte/società di cui questi è titolare/amministratore/socio e dichiarazioni dei redditi 2019 e 2021; mentre parte resistente produrre gli estratti conto dell'ultimo triennio del proprio/propri conti correnti, tenendo presente che la produzione documentale telematica effettuata è tutt'altro che comprensibile;
entrambe rendendo completo quadro delle disponibilità mobiliari di qualsiasi tipo); premesso ancora che la , dedicatasi alla famiglia ed all'impresa familiare, non risulta dopo la CP_1 separazione aver svolto o svolgere attività lavorative, a suo dire per la riferita patologia del
“Emispasmo facciale sx con evoluzione tipica”, ed è lecito presumere che le sue dichiarazioni dei redditi (telematicamente non leggibili) riportino nella sostanza solo l'assegno di mantenimento corrisposto dal marito;
per cui allo stato ha ancora diritto a detto assegno;
rilevato che il mostra una complessiva condizione economica, allo stato, con aspetti Parte_1 contraddittori, poiché, a fronte di un pregresso tenore di vita sicuramente buono, visto quanto stabilito in sede di separazione consensuale nel 2010 (elevato provento della vendita della casa familiare per euro 480.000,00 prevalentemente destinato alla moglie per euro 400.000,00 onde consentirle
l'acquisto di altra abitazione in Montesilvano, ulteriore dazione al coniuge di euro 20.000,00 ed assegno di mantenimento di euro 1.000,00), vendita pregressa di altri immobili (2008), dedotto acquisto di abitazione per i due figli, ed anche per sé stesso (gravata da mutuo); questi deduce di aver subito in questi ultimi anni un peggioramento delle proprie condizioni reddituali causa Covid;
ma: -
l'attività di cui è titolare, ditta LE di MA AL, è del settore commerciale alimentare che meno ha subito le conseguenze del lookdown, avendo questi di recente inserito quale collaboratrice nell'azienda unipersonale la figlia, e continuando ad avere quattro dipendenti, - presenta due dichiarazioni dei redditi 2018 e 2020 (2019, 2021 ?) con i seguenti valori: - nell'anno
2018, ricavi per euro 419.000,00, ma componenti negativi del bilancio pari a circa euro 393.500,00
(376.308,00 + 17.262,00); di conseguenza utili pari ad euro 25.894,00; ai quali sommando un modesto reddito immobiliare nonché un reddito da partecipazione societaria, il ricorrente conseguiva un reddito complessivo di euro 31.058,00; detratti gli oneri deducibili previdenziali e quello relativo all'abitazione principale, oltre l'imposta netta, ne è scaturito un reddito finale netto di euro 10.650,00 pari ad un reddito netto mensile di euro 887,00; - nell'anno 2020, ricavi per euro 475.223,00, ma componenti negativi del bilancio pari a circa euro 457.400,00 (445.652 + 11.828,00); di conseguenza utili di euro 17.743,00; ai quali sommando sempre un modesto reddito immobiliare nonché un reddito pagina 3 di 11 da partecipazione societaria, ne conseguiva un reddito complessivo di euro 31.058,00; detratti gli oneri deducibili previdenziali e quello relativo all'abitazione principale, oltre l'imposta netta, ne è scaturito un reddito netto finale di euro 9.709,00 pari ad un reddito netto mensile di euro 810,00; - come si può rilevare, per un verso, redditi modesti la ditta li segnava già nel 2018, ben prima dell'arrivo della pandemia come invece dedotto dal ricorrente, per altro verso, evidenti perplessità in entrambe le dichiarazioni emergono dall'ammontare elevato dei componenti negativi di reddito a fronte di ricavi non certo modesti, così da ridurre ai minimi termini gli utili, per cui il reddito prodotto
(sommando le altre redditualità aggiuntive) e, alla fine, ben al di sotto di quella che dovrebbe essere la paga di uno solo dei propri quattro dipendenti;
anzi al di sotto della materiale sopravvivenza, non raggiungendo i mille euro al mese;
tanto da non poter coprire, almeno astrattamente, neppure il mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile da lui abitato (euro 997,00) eppure regolarmente pagato;
- a ciò si aggiunga che il ricorrente risulta: 1) proprietario, oltre alla casa dove abita in Montesilvano acquistata dopo la separazione ed altre unità immobiliari ereditate in Moscufo nella misura di un terzo
(da verificare nel loro reale valore ed utilizzabilità), 2) di un'auto Mini Cooper Countryman di 1.500 di c.c. di recente acquisto e del valore di euro 26.880,00 euro, 3) di un auto Mercedes-Benz in uso alla figlia, 4) una moto Piaggio Beverly, 5) una moto Honda;
ritenuto che, per quanto attiene , invece ai dedotti debiti: - debiti con il fisco rateizzati in due distinte rate mensili attuali da complessivi euro 628,00, - debito condominiale anno 2021 per euro 4.935,00, oltre al saldo del conto corrente negativo per 7.000,00 euro al dicembre 2020 (ma ad oggi?), non appaiono debiti di particolare significatività per sostenere le difficoltà del Parte_1
- neppure in questo senso è da ritenere rilevante il mutuo con rateo mensile di euro 1.649,00 mensili, deducibile solo da estratto conto/corrente del maggio 2021/marzo 2022, chiaramente datato, del quale, del resto, non è dato comprendere quale sia le ragioni della sua assunzione e la relativa scadenza;
- anzi, come con riguardo al già citato mutuo-casa di euro 997,00, rimane incomprensibile, visti i redditi dichiarati da diversi anni a questa parte (2018 e 2020), come faccia il ricorrente a farvi fronte se non ipotizzando incassi non denunciati;
ritenuto, inoltre, che il sarà onerato, nella fase di merito, di fornire delucidazioni in Parte_1 ordine a quanto riferito da parte resistente su amministrazione/partecipazione relative alle società di persone Fruit & Co Sas di EA D'MI e e F.lli MA Snc di AN Parte_1
MA & C, onde verificare l'effettiva rilevanza economico-patrimoniale delle stesse per il ricorrente;
pagina 4 di 11 reputato, pertanto, che, se questi sono i dati di fatto acquisiti e tutti da verificare nel prosieguo, il decidente non può che limitarsi a confermare l'importo dell'assegno di mantenimento stabilito con la separazione;
P.Q.M.
- conferma le condizioni della separazione “; ed ha disposto la prosecuzione del giudizio innanzi al giudice istruttore.
Con sentenza non definitiva del 20.6.2023 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e all'esito dell'istruttoria le parti hanno ribadito le precedenti conclusioni, avendo tuttavia parte resistente indicato la misura dell'invocato assegno divorzile in “ 1.000,00 mensili, ovvero di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia “.
………….
Va preliminarmente considerato che in corso di causa sono state disposte indagini di polizia tributaria solo nei confronti del ricorrente in quanto, per le ragioni indicate nell'ordinanza presidenziale sopra riportata, vi erano serie ragioni per ritenere le dichiarazioni dei redditi del , Persona_1 mentre altrettanto non si poteva, né si può ritenere, per la , atteso che è pacifico che non svolge CP_1 da anni attività lavorativa e percepisce solo l'assegno di separazione pagatole dal ricorrente, nè questi ha allegato fatti verosimili che potessero far dubitare della veridicità delle dichiarazioni dei redditi della resistente.
Ciò premesso, essendo stata emessa pronuncia sullo status, occorre valutare solo la domanda di assegno divorzile, proposta dalla sotto il doppio profilo della funzione assistenziale “ ovvero CP_1 in considerazione della funzione compensativo/perequativa “.
A sostegno di tali domanda la resistente in relazione al primo aspetto nella memoria di costituzione ha dedotto quanto segue:
“ Contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente, la sig.ra non ha piena capacità
CP_1 lavorativa e detta circostanza è ben nota al sig. Oltremodo falsa risulta la circostanza Parte_1 che la sig.ra si sia rifiutata di prestare qualsivoglia attività lavorativa finanche offertagli
CP_1 dallo stesso ricorrente. In verità, dal 2009, la sig.ra soffre di una patologia chiamata
CP_1 emispasmo facciale sn con evoluzione tipica e da anni deve sottoporsi quasi giornalmente a iniezioni di botulino che – peraltro- con il corso del tempo risultano sempre meno efficaci e ciò le comporta dei dolori persistenti, che incidono sullo svolgimento delle sue normali attività. V'è che, in particolare, in data 18/11/2015, la sig.ra veniva sottoposta ad un intervento neurochirurgico di
CP_1 craniectomia retrosigmoidea sx ed ecompressione micro vascolare del VII nervo cranico, come da certificato di dimissioni relativo alla casa di cura Maria Cecilia Hospital spa del 23/11/2015 (DOC.2), pagina 5 di 11 che si esibisce. La resistente, all'esito del richiamato intervento non risolutivo, è tenuta a sottoporsi a cura terapeutica giornaliera costituita da iniezioni di tossina botulinica di tipo A, senza evidenti progressi e miglioramenti. Tali cure, particolarmente costose, risultano essere molto aggressive e lasciano sulla resistente importanti strascichi e dolori, che non le permettono di poter svolgere le sue normali attività e/o lavorare in maniera fissa. La patologia di cui è affetta la sig.ra non è CP_1 suscettibile di guarigione e ha man mano condizionato il funzionamento sociale e lavorativo della resistente. In particolare, come da certificato a firma del Dott. si Persona_2 attesta che la sig.ra è affetta da “Emispasmo facciale sx con evoluzione tipica” e che da tale CP_1 sintomatologia derivano “crisi vertiginose ed emicrania che rendono la paziente non idonea allo svolgimento di lavoro proficuo e continuativo”(DOC.3). La sig.ra , ormai sessantenne, risulta CP_1 disoccupata e non gode di redditi propri, non dispone di mezzi adeguati, né a causa della malattia è in grado di poterseli procurare. D'altro canto, la stessa non ha risparmi personali, né tantomeno
l'attuale assegno di mantenimento di € 1.000,00 è tale da poterle assicurare un tenore di vita del tutto adeguato e congruo a quello precedentemente goduto anche in considerazione delle problematiche di salute sopravvenute rispetto al momento della separazione che diminuiscono – fortemente - la possibilità di trovare un'occupazione lavorativa. Ad ogni buon conto, anche l'ipotetico svolgimento di lavori occasionali a cui la stessa potrebbe al più aspirare, non le permetterebbero in ogni caso un reddito tale da poter provvedere al mantenimento per sé medesima, né di poter accantonare delle somme per il suo futuro. “
Quindi nella memoria integrativa ha dedotto di aver in data 27/03/2023 presentato domanda per ottenere l'invalidità presso la competente ASL e durante l'istruttoria ha depositato il “ Verbale sanitario per il riconoscimento dell'Invalidità Civile alla sig.ra del 16/12/2023 “. Controparte_1
Sotto il secondo aspetto ha dedotto sin dalla memoria di costituzione che “ … prima della nascita dei figli, e prima che iniziasse a soffrire della patologia su indicata, ha lavorato per circa 15 anni nell'impresa familiare, coadiuvando il marito. …. è stato proprio il sig. con la Parte_1 sopravvenuta nascita dei due figli e , a volere che la prestasse lavoro Per_3 Per_4 CP_1 soprattutto per la famiglia come casalinga, in quanto dell'avviso che solo la madre potesse occuparsi e crescere adeguatamente i figli: il tutto, facendole lasciare progressivamente l'occupazione presso la sua azienda e per anni impedendole di trovare un diverso impiego ovvero maturare esperienze e specializzarsi in qualsivoglia altra peculiare attività lavorativa. In realtà, il sacrificio sopportato dalla sig.ra -di dedicarsi alla famiglia- ha consentito, invece, al sig. di crescere nella CP_1 Parte_1 propria attività imprenditoriale. “.
pagina 6 di 11 Quanto dedotto dalla in relazione al suo contributo alla formazione del patrimonio familiare CP_1 può ritenersi pacifico perché non specificamente contestato dal ricorrente, ma si deve ritenere altrettanto non specificamente contestato dalla resistente e dunque pacifico che, come asserito dal a pagina 4 della memoria integrativa, la casa coniugale sia stata acquistata con solo danaro Parte_1 del medesimo ricorrente;
e poiché detta casa è stata intestata alla e prima della separazione del CP_1 gennaio 2010 venduta al prezzo di € 480.000 per consentire alla stessa l'acquisto di altra CP_1 abitazione (per il prezzo di € 320.000), tale intestazione o comunque l'acquisto della nuova abitazione si può ritenere sufficientemente compensativo/perequativo del contributo familiare fornito durante il matrimonio dalla odierna resistente.
Non può, quindi, riconoscersi un assegno divorzile di natura compensativa/perequativa.
Ciò premesso è opportuno rammentare che ai sensi dell'art.5 comma 6 L.898/1970 “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.”.
In proposito va evidenziato che l'interpretazione giurisprudenziale secondo la quale l'assegno divorzile dovrebbe tendenzialmente garantire al coniuge economicamente più debole il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, salvi i temperamenti determinati dai criteri indicati nella prima parte dell'art.5 comma 6 sopra citato (Cass. SS. UU. 11540/1990 e seguenti conformi), è stata superata, essendo intervenute dapprima una serie di pronunce del 2017 e della prima parte del 2018 (Cass.
11504/2017 e seguenti conformi), che hanno individuato quale presupposto essenziale per il riconoscimento dell'assegno divorzile la mancanza di autosufficienza economica e quale criterio per quantificarlo il mero raggiungimento dell'indipendenza economica, e successivamente la sentenza della
Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili n.18287/2018 del 10 aprile – 11 luglio 2018.
Con tale pronuncia dette Sezioni Unite - come efficacemente sintetizzato in una successiva pronuncia della S.C., la 12021/2019 -, nell'ambito di una riconsiderazione dell'intera materia, hanno ritenuto che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi o all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive del coniuge richiedente sia da riconnettere alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli durante lo svolgimento della vita matrimoniale e da ricondurre a determinazioni comuni, in relazione alla durata pagina 7 di 11 del matrimonio ed all'età di detta parte, affermando i seguenti principi di diritto, così riportati nelle massime ufficiali:
a) all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate;
b) la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi;
c) il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno.
Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonchè di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
Per quanto già sopra precisato, qui occorre verificare se comunque è riconoscibile un assegno di natura assistenziale per la . CP_1
Va, a tal fine, anzitutto effettuata la valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti per verificare se sussista l'inadeguatezza dei mezzi della resistente nei termini sopraindicati.
Ebbene, dalla documentazione in atti emerge che alla è stata riconosciuta dalla competente CP_1 commissione medica, con decorrenza dalla domanda del 27.3.2023, un'invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 74%; la medesima è, poi, sessantaduenne, essendo nata l'[...].
pagina 8 di 11 Dunque è evidente la sua incapacità di produrre un reddito lavorativo;
ed infatti secondo le sue dichiarazioni dei redditi non risulta percettrice di entrate diverse al pagamento dell'assegno del coniuge.
Il invece, seppure sessantacinquenne, è, oltre che socio di due società, titolare della ditta Parte_1
LE MA sin dal 12/01/1987, la quale ha 5 dipendenti.
Come già evidenziato nell'ordinanza presidenziale, i dati contabili indicati dal ricorrente in relazione a detta attività imprenditoriale nelle dichiarazioni dei redditi versate in atti ai docc. 20 e 21 sono decisamente inattendibili, in quanto non si riesce a comprendere come sia possibile che l'attività in questione abbia ogni anno un volume d'affari per oltre € 400,000,00, ma che vi sia un reddito d'impresa netto massimo di circa €17.000,00, con dei costi di produzione ed altre indeterminate componenti negative quasi pari alle entrate. Contr E d'altronde gli estratti del conto corrente della intestato a detta LE MA - acquisiti mediante le indagini di polizia tributaria - confermano la probabile falsità di dette dichiarazioni, atteso che nel 2021 risultano sul conto costanti e consistenti versamenti di danaro contante ( ad esempio nell'aprile 2021 di € 12.200, nel maggio 2021 di € 15.250, nel giugno 2021 di € 17.960) ed altrettanto consistenti prelievi, movimenti di danaro contante che consentono di eludere facilmente le verifiche fiscali.
Da dette indagini di polizia, non a caso, è inoltre emerso che il risulta titolare di un dossier Parte_1 titoli, così descritto: “dossier titoli n. 9800/023/I/05/430, costituito da: - n. 297,097 quote di investi-per bilanciato 50PT per un controvalore ad oggi di Euro 2.429, 95; - n. 412,955 quote di investi-per azionario globale per un controvalore ad oggi di Euro 2.419,91; - n. 1001,152 quote di BCC invest partners INVESCO cedola emergente 2024 -SICAV CLAEUR D per un controvalore ad oggi di Euro
84.577,32; - Polizza di vita BCC UNICA SPA valore di mercato Euro 46.179,63 sottoscritta in data
16.06.2021 con scadenza al 24.06.2036”. E' inoltre titolare di una “Cassetta di sicurezza n.
4921/23/406”, il cui contenuto è ovviamente ignoto.
E' evidente che tali disponibilità mobiliari sono incompatibili con i modestissimi guadagni dichiarati al fisco negli ultimi 6 anni.
Come pure è chiaro che la condizione economica del , malgrado le modeste dichiarazioni Parte_1 dei redditi, è da sempre stata agiata, atteso che, come emerge dal documento prodotto dalla resistente sub 10, nel 2008 ha alienato immobili di sua proprietà al prezzo di vendita di € 1.100.000,00, con atto di compravendita a rogito del Notar di Pescara (Reg. Particolare n. 7709 e Registro Generale n. Per_5
12451), e dispone tra l'altro di auto di valore, come una BMW MINI COOPER, del valore all'acquisto pagina 9 di 11 di circa € 27.000, e di una Mercedes Benz classe B 180 CDI targata GG838JM, oltre che diversi immobili.
Dunque sussistono una notevole disparità di condizione economica tra le parti e l'incapacità della resistente di procurarsi un reddito, sicchè, tenuto conto della lunga durata del matrimonio (contratto nel
1985), seppure interrotta da una separazione nel 1998, prima di quella del 2010, intervenuta ovviamente a seguito di ripresa della convivenza matrimoniale, va riconosciuto alla un CP_1 assegno divorzile di € 1.000,00, che le consenta di vivere dignitosamente, con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le spese di lite
Le spese di lite, liquidate in dispositivo quanto ai compensi in misura tra i parametri minimi e i parametri medi di cui al DM 55/2014, come modificati dal DM 147/2022, per causa di valore indeterminabile e media complessità, vanno poste a carico del ricorrente, soccombente, ed in favore dei difensori della resistente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dispone che il ricorrente versi in favore della resistente, a titolo di assegno divorzile, la somma di
€ 1.000,00 entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza n.947/2023 di cessazione degli effetti civili del matrimonio e con successiva rivalutazione annuale secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
2) condanna il ricorrente a pagare in favore degli avvocati Alessandro e EA Mastrodomenico, dichiaratisi antistatari, le spese del presente giudizio, che liquida in € 7.500,00 per compensi, oltre a rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, CAP e IVA come per legge.
Pescara 21 ottobre 2025
Il DI estensore Il Presidente
NE Di LV IG IL
pagina 10 di 11 Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
IG IL Presidente
NE Di LV DI Relatore
UI AN AN DI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 288/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FEDERICA Parte_1 C.F._1
DI BENEDETTO, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
( C.F. ), con il patrocinio degli avvocati Controparte_1 C.F._2
ND ST e DR ST , giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 11 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 24.1.2023 ha agito nei confronti della Parte_1 moglie separata chiedendo che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili Controparte_1 del matrimonio concordatario contratto in data .22.09.1985 in Loreto Aprutino (Pe) tra i coniugi e revocando l'assegno di mantenimento disposto in sede di Parte_1 Controparte_1 separazione consensuale sin dalla data della domanda divorzile.
La resistente si è costituita in giudizio aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma chiedendo il rigetto della avversa richiesta nonchè quanto segue: “ in via riconvenzionale, previo accertamento delle condizioni economiche del ricorrente, nonché della condizione economica e della menomazione fisica della sig.ra , che influisce Controparte_1 negativamente sulla sua capacità lavorativa, ovvero in considerazione della funzione compensativo/perequativa, voglia disporre un assegno divorzile di € 1.500,00 mensili, aggiornato in base alle rivalutazioni Istat dalla data di separazione ad oggi, ovvero di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, a favore della sig.ra , stante l'attuale situazione economica in cui CP_1 versa e non avendo la stessa piena capacità lavorativa “.
All'esito della fase sommaria il Presidente del Tribunale ha pronunciato in data 11.4.2023 la seguente ordinanza:
“ Premesso che nella fase presidenziale, in attesa dell'intervento di una sentenza definitiva sullo status divorzile, occorre da parte dell' unicamente provvedere in merito all'attuale assegno di CP_2 mantenimento, assegno che, in sede di omologa della separazione del 2010, era stato previsto a favore del coniuge debole, ; trattandosi nella specie stabilire se alla resistente è sempre Controparte_1 dovuto e nella stessa misura, il mantenimento posto a carico del per l'importo di Parte_1 euro 1.000,00; che non compete al decidente verificare se è dovuta ed in quale misura la rivalutazione monetaria, essendo questione estranea al presente giudizio, né le problematiche legate alla dedotta pregressa collaborazione lavorativa della resistente nell'attività commerciale svolta dal ricorrente durante il matrimonio anche questa da ritenere estranea al presente giudizio e non oggetto di valutazione in questa sede;
è invece questione di merito la verifica della dedotta patologia altamente invalidante della resistente e più in generale il diritto della stessa al riconoscimento di un assegno divorzile, invero, non altrimenti potendosi trascurare la sua ancor giovane età al momento della separazione (anni 47);
pagina 2 di 11 che, in merito alle non esaustive produzione documentali lamentate da ambo le parti nei confronti dell'altra, è chiaro che entrambe dovranno nella fase di merito provvedere a produrre quanto non prodotto in questa fase presidenziale (in particolare, parte ricorrente fornendo adeguati riscontri in ordine alle effettive condizioni economico/patrimoniali delle altre ditte/società di cui questi è titolare/amministratore/socio e dichiarazioni dei redditi 2019 e 2021; mentre parte resistente produrre gli estratti conto dell'ultimo triennio del proprio/propri conti correnti, tenendo presente che la produzione documentale telematica effettuata è tutt'altro che comprensibile;
entrambe rendendo completo quadro delle disponibilità mobiliari di qualsiasi tipo); premesso ancora che la , dedicatasi alla famiglia ed all'impresa familiare, non risulta dopo la CP_1 separazione aver svolto o svolgere attività lavorative, a suo dire per la riferita patologia del
“Emispasmo facciale sx con evoluzione tipica”, ed è lecito presumere che le sue dichiarazioni dei redditi (telematicamente non leggibili) riportino nella sostanza solo l'assegno di mantenimento corrisposto dal marito;
per cui allo stato ha ancora diritto a detto assegno;
rilevato che il mostra una complessiva condizione economica, allo stato, con aspetti Parte_1 contraddittori, poiché, a fronte di un pregresso tenore di vita sicuramente buono, visto quanto stabilito in sede di separazione consensuale nel 2010 (elevato provento della vendita della casa familiare per euro 480.000,00 prevalentemente destinato alla moglie per euro 400.000,00 onde consentirle
l'acquisto di altra abitazione in Montesilvano, ulteriore dazione al coniuge di euro 20.000,00 ed assegno di mantenimento di euro 1.000,00), vendita pregressa di altri immobili (2008), dedotto acquisto di abitazione per i due figli, ed anche per sé stesso (gravata da mutuo); questi deduce di aver subito in questi ultimi anni un peggioramento delle proprie condizioni reddituali causa Covid;
ma: -
l'attività di cui è titolare, ditta LE di MA AL, è del settore commerciale alimentare che meno ha subito le conseguenze del lookdown, avendo questi di recente inserito quale collaboratrice nell'azienda unipersonale la figlia, e continuando ad avere quattro dipendenti, - presenta due dichiarazioni dei redditi 2018 e 2020 (2019, 2021 ?) con i seguenti valori: - nell'anno
2018, ricavi per euro 419.000,00, ma componenti negativi del bilancio pari a circa euro 393.500,00
(376.308,00 + 17.262,00); di conseguenza utili pari ad euro 25.894,00; ai quali sommando un modesto reddito immobiliare nonché un reddito da partecipazione societaria, il ricorrente conseguiva un reddito complessivo di euro 31.058,00; detratti gli oneri deducibili previdenziali e quello relativo all'abitazione principale, oltre l'imposta netta, ne è scaturito un reddito finale netto di euro 10.650,00 pari ad un reddito netto mensile di euro 887,00; - nell'anno 2020, ricavi per euro 475.223,00, ma componenti negativi del bilancio pari a circa euro 457.400,00 (445.652 + 11.828,00); di conseguenza utili di euro 17.743,00; ai quali sommando sempre un modesto reddito immobiliare nonché un reddito pagina 3 di 11 da partecipazione societaria, ne conseguiva un reddito complessivo di euro 31.058,00; detratti gli oneri deducibili previdenziali e quello relativo all'abitazione principale, oltre l'imposta netta, ne è scaturito un reddito netto finale di euro 9.709,00 pari ad un reddito netto mensile di euro 810,00; - come si può rilevare, per un verso, redditi modesti la ditta li segnava già nel 2018, ben prima dell'arrivo della pandemia come invece dedotto dal ricorrente, per altro verso, evidenti perplessità in entrambe le dichiarazioni emergono dall'ammontare elevato dei componenti negativi di reddito a fronte di ricavi non certo modesti, così da ridurre ai minimi termini gli utili, per cui il reddito prodotto
(sommando le altre redditualità aggiuntive) e, alla fine, ben al di sotto di quella che dovrebbe essere la paga di uno solo dei propri quattro dipendenti;
anzi al di sotto della materiale sopravvivenza, non raggiungendo i mille euro al mese;
tanto da non poter coprire, almeno astrattamente, neppure il mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile da lui abitato (euro 997,00) eppure regolarmente pagato;
- a ciò si aggiunga che il ricorrente risulta: 1) proprietario, oltre alla casa dove abita in Montesilvano acquistata dopo la separazione ed altre unità immobiliari ereditate in Moscufo nella misura di un terzo
(da verificare nel loro reale valore ed utilizzabilità), 2) di un'auto Mini Cooper Countryman di 1.500 di c.c. di recente acquisto e del valore di euro 26.880,00 euro, 3) di un auto Mercedes-Benz in uso alla figlia, 4) una moto Piaggio Beverly, 5) una moto Honda;
ritenuto che, per quanto attiene , invece ai dedotti debiti: - debiti con il fisco rateizzati in due distinte rate mensili attuali da complessivi euro 628,00, - debito condominiale anno 2021 per euro 4.935,00, oltre al saldo del conto corrente negativo per 7.000,00 euro al dicembre 2020 (ma ad oggi?), non appaiono debiti di particolare significatività per sostenere le difficoltà del Parte_1
- neppure in questo senso è da ritenere rilevante il mutuo con rateo mensile di euro 1.649,00 mensili, deducibile solo da estratto conto/corrente del maggio 2021/marzo 2022, chiaramente datato, del quale, del resto, non è dato comprendere quale sia le ragioni della sua assunzione e la relativa scadenza;
- anzi, come con riguardo al già citato mutuo-casa di euro 997,00, rimane incomprensibile, visti i redditi dichiarati da diversi anni a questa parte (2018 e 2020), come faccia il ricorrente a farvi fronte se non ipotizzando incassi non denunciati;
ritenuto, inoltre, che il sarà onerato, nella fase di merito, di fornire delucidazioni in Parte_1 ordine a quanto riferito da parte resistente su amministrazione/partecipazione relative alle società di persone Fruit & Co Sas di EA D'MI e e F.lli MA Snc di AN Parte_1
MA & C, onde verificare l'effettiva rilevanza economico-patrimoniale delle stesse per il ricorrente;
pagina 4 di 11 reputato, pertanto, che, se questi sono i dati di fatto acquisiti e tutti da verificare nel prosieguo, il decidente non può che limitarsi a confermare l'importo dell'assegno di mantenimento stabilito con la separazione;
P.Q.M.
- conferma le condizioni della separazione “; ed ha disposto la prosecuzione del giudizio innanzi al giudice istruttore.
Con sentenza non definitiva del 20.6.2023 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e all'esito dell'istruttoria le parti hanno ribadito le precedenti conclusioni, avendo tuttavia parte resistente indicato la misura dell'invocato assegno divorzile in “ 1.000,00 mensili, ovvero di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia “.
………….
Va preliminarmente considerato che in corso di causa sono state disposte indagini di polizia tributaria solo nei confronti del ricorrente in quanto, per le ragioni indicate nell'ordinanza presidenziale sopra riportata, vi erano serie ragioni per ritenere le dichiarazioni dei redditi del , Persona_1 mentre altrettanto non si poteva, né si può ritenere, per la , atteso che è pacifico che non svolge CP_1 da anni attività lavorativa e percepisce solo l'assegno di separazione pagatole dal ricorrente, nè questi ha allegato fatti verosimili che potessero far dubitare della veridicità delle dichiarazioni dei redditi della resistente.
Ciò premesso, essendo stata emessa pronuncia sullo status, occorre valutare solo la domanda di assegno divorzile, proposta dalla sotto il doppio profilo della funzione assistenziale “ ovvero CP_1 in considerazione della funzione compensativo/perequativa “.
A sostegno di tali domanda la resistente in relazione al primo aspetto nella memoria di costituzione ha dedotto quanto segue:
“ Contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente, la sig.ra non ha piena capacità
CP_1 lavorativa e detta circostanza è ben nota al sig. Oltremodo falsa risulta la circostanza Parte_1 che la sig.ra si sia rifiutata di prestare qualsivoglia attività lavorativa finanche offertagli
CP_1 dallo stesso ricorrente. In verità, dal 2009, la sig.ra soffre di una patologia chiamata
CP_1 emispasmo facciale sn con evoluzione tipica e da anni deve sottoporsi quasi giornalmente a iniezioni di botulino che – peraltro- con il corso del tempo risultano sempre meno efficaci e ciò le comporta dei dolori persistenti, che incidono sullo svolgimento delle sue normali attività. V'è che, in particolare, in data 18/11/2015, la sig.ra veniva sottoposta ad un intervento neurochirurgico di
CP_1 craniectomia retrosigmoidea sx ed ecompressione micro vascolare del VII nervo cranico, come da certificato di dimissioni relativo alla casa di cura Maria Cecilia Hospital spa del 23/11/2015 (DOC.2), pagina 5 di 11 che si esibisce. La resistente, all'esito del richiamato intervento non risolutivo, è tenuta a sottoporsi a cura terapeutica giornaliera costituita da iniezioni di tossina botulinica di tipo A, senza evidenti progressi e miglioramenti. Tali cure, particolarmente costose, risultano essere molto aggressive e lasciano sulla resistente importanti strascichi e dolori, che non le permettono di poter svolgere le sue normali attività e/o lavorare in maniera fissa. La patologia di cui è affetta la sig.ra non è CP_1 suscettibile di guarigione e ha man mano condizionato il funzionamento sociale e lavorativo della resistente. In particolare, come da certificato a firma del Dott. si Persona_2 attesta che la sig.ra è affetta da “Emispasmo facciale sx con evoluzione tipica” e che da tale CP_1 sintomatologia derivano “crisi vertiginose ed emicrania che rendono la paziente non idonea allo svolgimento di lavoro proficuo e continuativo”(DOC.3). La sig.ra , ormai sessantenne, risulta CP_1 disoccupata e non gode di redditi propri, non dispone di mezzi adeguati, né a causa della malattia è in grado di poterseli procurare. D'altro canto, la stessa non ha risparmi personali, né tantomeno
l'attuale assegno di mantenimento di € 1.000,00 è tale da poterle assicurare un tenore di vita del tutto adeguato e congruo a quello precedentemente goduto anche in considerazione delle problematiche di salute sopravvenute rispetto al momento della separazione che diminuiscono – fortemente - la possibilità di trovare un'occupazione lavorativa. Ad ogni buon conto, anche l'ipotetico svolgimento di lavori occasionali a cui la stessa potrebbe al più aspirare, non le permetterebbero in ogni caso un reddito tale da poter provvedere al mantenimento per sé medesima, né di poter accantonare delle somme per il suo futuro. “
Quindi nella memoria integrativa ha dedotto di aver in data 27/03/2023 presentato domanda per ottenere l'invalidità presso la competente ASL e durante l'istruttoria ha depositato il “ Verbale sanitario per il riconoscimento dell'Invalidità Civile alla sig.ra del 16/12/2023 “. Controparte_1
Sotto il secondo aspetto ha dedotto sin dalla memoria di costituzione che “ … prima della nascita dei figli, e prima che iniziasse a soffrire della patologia su indicata, ha lavorato per circa 15 anni nell'impresa familiare, coadiuvando il marito. …. è stato proprio il sig. con la Parte_1 sopravvenuta nascita dei due figli e , a volere che la prestasse lavoro Per_3 Per_4 CP_1 soprattutto per la famiglia come casalinga, in quanto dell'avviso che solo la madre potesse occuparsi e crescere adeguatamente i figli: il tutto, facendole lasciare progressivamente l'occupazione presso la sua azienda e per anni impedendole di trovare un diverso impiego ovvero maturare esperienze e specializzarsi in qualsivoglia altra peculiare attività lavorativa. In realtà, il sacrificio sopportato dalla sig.ra -di dedicarsi alla famiglia- ha consentito, invece, al sig. di crescere nella CP_1 Parte_1 propria attività imprenditoriale. “.
pagina 6 di 11 Quanto dedotto dalla in relazione al suo contributo alla formazione del patrimonio familiare CP_1 può ritenersi pacifico perché non specificamente contestato dal ricorrente, ma si deve ritenere altrettanto non specificamente contestato dalla resistente e dunque pacifico che, come asserito dal a pagina 4 della memoria integrativa, la casa coniugale sia stata acquistata con solo danaro Parte_1 del medesimo ricorrente;
e poiché detta casa è stata intestata alla e prima della separazione del CP_1 gennaio 2010 venduta al prezzo di € 480.000 per consentire alla stessa l'acquisto di altra CP_1 abitazione (per il prezzo di € 320.000), tale intestazione o comunque l'acquisto della nuova abitazione si può ritenere sufficientemente compensativo/perequativo del contributo familiare fornito durante il matrimonio dalla odierna resistente.
Non può, quindi, riconoscersi un assegno divorzile di natura compensativa/perequativa.
Ciò premesso è opportuno rammentare che ai sensi dell'art.5 comma 6 L.898/1970 “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.”.
In proposito va evidenziato che l'interpretazione giurisprudenziale secondo la quale l'assegno divorzile dovrebbe tendenzialmente garantire al coniuge economicamente più debole il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, salvi i temperamenti determinati dai criteri indicati nella prima parte dell'art.5 comma 6 sopra citato (Cass. SS. UU. 11540/1990 e seguenti conformi), è stata superata, essendo intervenute dapprima una serie di pronunce del 2017 e della prima parte del 2018 (Cass.
11504/2017 e seguenti conformi), che hanno individuato quale presupposto essenziale per il riconoscimento dell'assegno divorzile la mancanza di autosufficienza economica e quale criterio per quantificarlo il mero raggiungimento dell'indipendenza economica, e successivamente la sentenza della
Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili n.18287/2018 del 10 aprile – 11 luglio 2018.
Con tale pronuncia dette Sezioni Unite - come efficacemente sintetizzato in una successiva pronuncia della S.C., la 12021/2019 -, nell'ambito di una riconsiderazione dell'intera materia, hanno ritenuto che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi o all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive del coniuge richiedente sia da riconnettere alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli durante lo svolgimento della vita matrimoniale e da ricondurre a determinazioni comuni, in relazione alla durata pagina 7 di 11 del matrimonio ed all'età di detta parte, affermando i seguenti principi di diritto, così riportati nelle massime ufficiali:
a) all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate;
b) la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi;
c) il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno.
Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonchè di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
Per quanto già sopra precisato, qui occorre verificare se comunque è riconoscibile un assegno di natura assistenziale per la . CP_1
Va, a tal fine, anzitutto effettuata la valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti per verificare se sussista l'inadeguatezza dei mezzi della resistente nei termini sopraindicati.
Ebbene, dalla documentazione in atti emerge che alla è stata riconosciuta dalla competente CP_1 commissione medica, con decorrenza dalla domanda del 27.3.2023, un'invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 74%; la medesima è, poi, sessantaduenne, essendo nata l'[...].
pagina 8 di 11 Dunque è evidente la sua incapacità di produrre un reddito lavorativo;
ed infatti secondo le sue dichiarazioni dei redditi non risulta percettrice di entrate diverse al pagamento dell'assegno del coniuge.
Il invece, seppure sessantacinquenne, è, oltre che socio di due società, titolare della ditta Parte_1
LE MA sin dal 12/01/1987, la quale ha 5 dipendenti.
Come già evidenziato nell'ordinanza presidenziale, i dati contabili indicati dal ricorrente in relazione a detta attività imprenditoriale nelle dichiarazioni dei redditi versate in atti ai docc. 20 e 21 sono decisamente inattendibili, in quanto non si riesce a comprendere come sia possibile che l'attività in questione abbia ogni anno un volume d'affari per oltre € 400,000,00, ma che vi sia un reddito d'impresa netto massimo di circa €17.000,00, con dei costi di produzione ed altre indeterminate componenti negative quasi pari alle entrate. Contr E d'altronde gli estratti del conto corrente della intestato a detta LE MA - acquisiti mediante le indagini di polizia tributaria - confermano la probabile falsità di dette dichiarazioni, atteso che nel 2021 risultano sul conto costanti e consistenti versamenti di danaro contante ( ad esempio nell'aprile 2021 di € 12.200, nel maggio 2021 di € 15.250, nel giugno 2021 di € 17.960) ed altrettanto consistenti prelievi, movimenti di danaro contante che consentono di eludere facilmente le verifiche fiscali.
Da dette indagini di polizia, non a caso, è inoltre emerso che il risulta titolare di un dossier Parte_1 titoli, così descritto: “dossier titoli n. 9800/023/I/05/430, costituito da: - n. 297,097 quote di investi-per bilanciato 50PT per un controvalore ad oggi di Euro 2.429, 95; - n. 412,955 quote di investi-per azionario globale per un controvalore ad oggi di Euro 2.419,91; - n. 1001,152 quote di BCC invest partners INVESCO cedola emergente 2024 -SICAV CLAEUR D per un controvalore ad oggi di Euro
84.577,32; - Polizza di vita BCC UNICA SPA valore di mercato Euro 46.179,63 sottoscritta in data
16.06.2021 con scadenza al 24.06.2036”. E' inoltre titolare di una “Cassetta di sicurezza n.
4921/23/406”, il cui contenuto è ovviamente ignoto.
E' evidente che tali disponibilità mobiliari sono incompatibili con i modestissimi guadagni dichiarati al fisco negli ultimi 6 anni.
Come pure è chiaro che la condizione economica del , malgrado le modeste dichiarazioni Parte_1 dei redditi, è da sempre stata agiata, atteso che, come emerge dal documento prodotto dalla resistente sub 10, nel 2008 ha alienato immobili di sua proprietà al prezzo di vendita di € 1.100.000,00, con atto di compravendita a rogito del Notar di Pescara (Reg. Particolare n. 7709 e Registro Generale n. Per_5
12451), e dispone tra l'altro di auto di valore, come una BMW MINI COOPER, del valore all'acquisto pagina 9 di 11 di circa € 27.000, e di una Mercedes Benz classe B 180 CDI targata GG838JM, oltre che diversi immobili.
Dunque sussistono una notevole disparità di condizione economica tra le parti e l'incapacità della resistente di procurarsi un reddito, sicchè, tenuto conto della lunga durata del matrimonio (contratto nel
1985), seppure interrotta da una separazione nel 1998, prima di quella del 2010, intervenuta ovviamente a seguito di ripresa della convivenza matrimoniale, va riconosciuto alla un CP_1 assegno divorzile di € 1.000,00, che le consenta di vivere dignitosamente, con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le spese di lite
Le spese di lite, liquidate in dispositivo quanto ai compensi in misura tra i parametri minimi e i parametri medi di cui al DM 55/2014, come modificati dal DM 147/2022, per causa di valore indeterminabile e media complessità, vanno poste a carico del ricorrente, soccombente, ed in favore dei difensori della resistente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dispone che il ricorrente versi in favore della resistente, a titolo di assegno divorzile, la somma di
€ 1.000,00 entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza n.947/2023 di cessazione degli effetti civili del matrimonio e con successiva rivalutazione annuale secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
2) condanna il ricorrente a pagare in favore degli avvocati Alessandro e EA Mastrodomenico, dichiaratisi antistatari, le spese del presente giudizio, che liquida in € 7.500,00 per compensi, oltre a rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, CAP e IVA come per legge.
Pescara 21 ottobre 2025
Il DI estensore Il Presidente
NE Di LV IG IL
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