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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/11/2025, n. 3460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3460 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9328/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 4/8/2025 da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Simona Bonalumi presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...]ù) il 28.4.1984 cittadino: Parte_3
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Marcella Garavaglia presso il quale ha eletto domicilio telematico con un figlio: (C.F.: nato a [...] il [...] cittadino Parte_4 C.F._3 italiano pagina 1 di 7
FATTO Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 4/8/2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1) Il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori e collocato presso la madre. Pt_4
2) I genitori si impegnano a crescere il figlio secondo l'indirizzo educativo condiviso da entrambi, consultandosi sulle decisioni relative alla sua crescita e educazione ed impegnandosi alla massima collaborazione al fine di garantire al figlio una crescita armonica e serena.
3) Il padre ha il diritto ed il dovere di tenere con sé il figlio secondo le seguenti Pt_4
modalità:
a) il martedì andando a prendere a casa della madre alle ore Pt_4
17.30 ed ivi lo riaccompagnerà dopo cena (non oltre le ore 21).
b) Il sabato andando a prendere a casa della madre alle ore Pt_4
16.00 ed ivi lo riaccompagnerà dopo cena (non oltre le ore 21).
Quando il padre avrà reperito l'abitazione idonea ad ospitare il figlio, egli terrà il figlio a fine settimana alternati dal sabato andando a prendere il figlio a casa della madre alle ore 11.00 e lo riaccompagnerà la domenica dopo cena (non oltre le ore 21).
Dal compimento degli anni 5, starà nei weekend di competenza Pt_4 paterna dal venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola, con accompagnamento a casa della madre domenica dopo cena (non oltre le ore 21),
4) Per quanto riguarda le principali festività, i sig.ri e stabiliscono Pt_1 Parte_2
quanto segue:
a) vacanze natalizie: trascorrerà ad anni alterni il 24 dicembre e il 25 dicembre fino Pt_4
alle 16.00 con un genitore e dalle ore 16.00 del 25 dicembre e il 26 dicembre con l'altro.
trascorrerà altresì con un genitore i giorni del 31 dicembre e 1° gennaio e Pt_4 con l'altro genitore la giornata del 6 gennaio ad anni alterni.
b) vacanze pasquali: trascorrerà la Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo Pt_4
con l'altro ad anni alterni c) ponti e altre festività: se il ponte cade nel weekend di competenza della madre, il figlio pagina 2 di 7 starà con la madre;
se, invece, il ponte cade nel weekend di competenza del padre, il figlio starà con il padre. Qualora la pausa scolastica cadesse in un giorno infrasettimanale, i genitori si accorderanno per l'alternanza.
d) vacanze estive: i sig.ri e porteranno in vacanza il figlio nel periodo Pt_1 Parte_2
compreso fra giugno (dalla fine della scuola) e settembre (prima dell'inizio della scuola) per un periodo complessivo di due settimane (anche non consecutive) ciascuno.
Le parti stabiliscono che trascorrerà le vacanze estive con il papà al Pt_4 compimento del quarto anno d'età.
Con congruo anticipo e, in ogni caso, non oltre il 30 maggio di ciascun anno, le parti si daranno reciprocamente comunicazione del periodo dagli stessi desiderato per trascorrere le vacanze con il figlio. Quando il minore si trova in vacanza con uno dei genitori, questi dovrà sempre comunicare all'altro dove si trova e dovrà, altresì, essere reperibile tramite telefono cellulare.
5) trascorrerà la festa del papà (19 marzo e 15 giugno festa del papà in Perù) con il Pt_4
papà e la festa della mamma con la mamma.
6) Il compleanno di (se quest'ultimo non si trova in vacanza) verrà festeggiato alla Pt_4
presenza di entrambi i genitori in luogo neutro
7) Sono comunque salvi i migliori e diversi accordi presi direttamente dai genitori tenendo presente l'interesse preminente del minore.
8) Il padre verserà alla madre a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma mensile di € 250,00 (Euro duecentocinquanta/00) entro il giorno 5 di ogni mese, per dodici mensilità, in via anticipata, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat
(prima rivalutazione maggio 2026). Le parti danno atto che l'importo della somma dovuta dal padre a titolo di mantenimento del figlio è stata così determinata in considerazione del futuro onere abitativo paterno (canone di locazione o mutuo).
Qualora, pertanto, entro il mese di settembre 2025, il sig. non dovesse aver Pt_2
acquistato un immobile (con mutuo a suo carico) o affittato un immobile (con contratto di locazione a sé intestato e regolarmente registrato), le parti fin da ora stabiliscono che il sig. verserà alla sig.ra a titolo di mantenimento del figlio la Pt_2 Pt_1 Pt_4 somma di € 300,00 (Euro trecento/00) mensili entro il giorno 5 di ogni mese, per dodici mensilità, in via anticipata, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat (prima rivalutazione maggio 2026).
pagina 3 di 7 Nel caso in cui l'acquisto dell'immobile in Parabiago, Via Vittorio Veneto n.5, non dovesse andare a buon fine, resta comunque inteso che il contributo per sarà da Pt_4
settembre 2025 di € 300,00 al mese fino a nuovo reperimento di un immobile da acquistare (con mutuo a suo carico) o in locazione (con contratto di locazione a sé intestato e regolarmente registrato). In tale evenienza l' importo di contribuzione al mantenimento di tornerà ad essere di € 250,00 dal mese successivo all'acquisto Pt_4
dell'immobile con mutuo a carico del sig. o alla stipula di un contratto di Pt_2
locazione intestato al sig. e regolarmente registrato. Pt_2
9) L'assegno unico per i figli a carico verrà percepito per intero dalla sig.ra . Pt_1
10) Il padre verserà altresì il 50% delle spese extra per il figlio secondo il protocollo previsto e adottato dal Tribunale di Milano e nello specifico: - Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablets calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasposto pubblico ( bus/treno ) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in
Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati e) alloggio presso la sede universitaria;
Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo ( oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali) c) il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori;
Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue, b) corsi di musica e strumenti musicali, c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature ( comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei nonché le relative spese per le trasferte) ,
d ) spese per attività ludiche e ricreative, ( a titolo esemplificativo ma non esaustivo pagina 4 di 7 pittura, teatro, scoutismo, etc. e) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanza senza i genitori, f) spese per conseguimento della patente di guida ( corso e lezioni ed esame ), g) acquisto e manutenzione ( comprensivo di bollo e assicurazione ) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet) Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base /specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante /pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal servizio sanitario nazionale;
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale ovvero previsti dal servizio sanitario nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, di fronte ad una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto e nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni), in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entra 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata.
11) I sig.ri e danno atto di aver definito tutti i propri rapporti e Pt_1 Parte_2 dichiarano di non avere più nulla a che pretendere per questioni di carattere economico e patrimoniale e per qualsivoglia ragione e titolo salvo per quanto disposto nel presente ricorso.
12) I sig.ri e si impegnano a dare esecuzione al presente Pt_1 Parte_2 accordo a partire dal mese di maggio 2025.
pagina 5 di 7 13) I sig.ri e convengono che ciascuno sopporterà le spese Pt_1 Parte_2 legali dei propri difensori relative al presente procedimento con rinuncia dei rispettivi difensori al beneficio della solidarietà
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
Così deciso in Milano, il 22.10.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
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