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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/07/2025, n. 3711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3711 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15531/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dr.ssa Serafina Aceto Presidente
Dr.ssa Isabella Messina Giudice
Dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15531/2024 avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da con il patrocinio dell'avv. Giustetto Gianluca, in forza di procura speciale in atti;
Parte_1 ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avv. Monteleone Gianluca, in forza di procura speciale in CP_1 atti;
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente (come da note scritte d'udienza depositate rispettivamente il 23.06.2025 e il 16.05.2025):
“PRONUNCIARE la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i sig.ri Parte_1 ed con rito concordatario in Torino in data 22.09.1986; CP_1
ORDINARE all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei registri dell'atto di matrimonio dell'anno corrente e di eseguire le prescritte annotazioni a margine dell'atto di matrimonio e le ulteriori incombenze di cui al R.D.L. 9/7/ 1939 n 1238;
COMPENSARE le spese di causa”.
Per il P.M.: nulla oppone pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 CP_1 concordatario in TORINO il 22/06/1986.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 580, parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1986).
Dal matrimonio sono nate le figlie: il 16.01.1989 e il 30.03.1990. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione consensuale omologato dal Tribunale di Torino in data 14.12.2017.
Con ricorso depositato il 06.09.2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
Con memoria difensiva depositata in data 07.02.2025 si costituiva in giudizio CP_1
, aderendo alla domanda avversaria.
[...]
Con istanza congiunta depositata il 08.05.2025 le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e chiedevano disporsi la sostituzione della già fissata udienza di comparizione delle parti in presenza con il deposito telematico di note scritte di udienza. Il Giudice Relatore revocava l'udienza di comparizione personale delle parti e assegnava termine per il deposito di note scritte di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Con le note scritte depositate entro il termine ex art. 127 ter cpc assegnato le parti precisavano congiuntamente le conclusioni, come in epigrafe indicate, e il Giudice Relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione regolarmente omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Le spese di lite sono compensate tra le parti in ragione dell'accordo intervenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, preso atto ed in conformità all'accordo delle parti, così provvede:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dai signori e , trascrizione i cui estremi sono Parte_1 CP_1 precisati in narrativa;
pagina 2 di 3 ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di provvedere alle incombenze di legge.
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite;
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 25.7.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dr.ssa Serafina Aceto Presidente
Dr.ssa Isabella Messina Giudice
Dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15531/2024 avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da con il patrocinio dell'avv. Giustetto Gianluca, in forza di procura speciale in atti;
Parte_1 ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avv. Monteleone Gianluca, in forza di procura speciale in CP_1 atti;
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente (come da note scritte d'udienza depositate rispettivamente il 23.06.2025 e il 16.05.2025):
“PRONUNCIARE la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i sig.ri Parte_1 ed con rito concordatario in Torino in data 22.09.1986; CP_1
ORDINARE all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei registri dell'atto di matrimonio dell'anno corrente e di eseguire le prescritte annotazioni a margine dell'atto di matrimonio e le ulteriori incombenze di cui al R.D.L. 9/7/ 1939 n 1238;
COMPENSARE le spese di causa”.
Per il P.M.: nulla oppone pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 CP_1 concordatario in TORINO il 22/06/1986.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 580, parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1986).
Dal matrimonio sono nate le figlie: il 16.01.1989 e il 30.03.1990. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione consensuale omologato dal Tribunale di Torino in data 14.12.2017.
Con ricorso depositato il 06.09.2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
Con memoria difensiva depositata in data 07.02.2025 si costituiva in giudizio CP_1
, aderendo alla domanda avversaria.
[...]
Con istanza congiunta depositata il 08.05.2025 le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e chiedevano disporsi la sostituzione della già fissata udienza di comparizione delle parti in presenza con il deposito telematico di note scritte di udienza. Il Giudice Relatore revocava l'udienza di comparizione personale delle parti e assegnava termine per il deposito di note scritte di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Con le note scritte depositate entro il termine ex art. 127 ter cpc assegnato le parti precisavano congiuntamente le conclusioni, come in epigrafe indicate, e il Giudice Relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione regolarmente omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Le spese di lite sono compensate tra le parti in ragione dell'accordo intervenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, preso atto ed in conformità all'accordo delle parti, così provvede:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dai signori e , trascrizione i cui estremi sono Parte_1 CP_1 precisati in narrativa;
pagina 2 di 3 ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di provvedere alle incombenze di legge.
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite;
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 25.7.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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