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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 23/09/2025, n. 1002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1002 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di L'Aquila
riunita in camera di conSIlio nelle persone dei sotto indicati Magistrati:
Dott.ssa Barbara Del Bono Presidente rel.
Dott.ssa Francesca Coccoli ConSIliere
Dott.ssa Mariangela Fuina ConSIliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 1071/2022 R.G., promossa da:
(c.f. in qualità di erede di Parte_1 C.F._1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Coletti, in forza di procura Persona_1 in calce all'atto di citazione in riassunzione;
APPELLANTE
Contro
(c.f. ), e Controparte_1 C.F._2 CP_2
(c.f. ), in proprio e quali eredi della SI.ra , C.F._3 Persona_2 rappresentate e difese dall'Avv. Umberto Paris, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
APPELLATE
E
(c.f. ), in proprio e quale erede della Controparte_3 C.F._4 SI.ra ; Persona_2 APPELLATA CONTUMACE
E
, quale erede di , e Controparte_4 Persona_1 CP_5
, in qualità di genitore esercente la potestà sui figli minori avuti con
[...] PE
, eredi di quest'ultimo, e;
[...] CP_6 Persona_3
APPELLATI CONTUMACI
per la riforma della sentenza n. 180/2022 resa dal Tribunale di L'Aquila, pubblicata in data 12 aprile 2022, notificata a mezzo pec in data 19 aprile 2022.
All'udienza tenutasi in data 27 maggio 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. mediante lo scambio delle note scritte in sostituzione dell'udienza, le parti costituite hanno depositato le proprie note nel rispetto del termine loro assegnato, rassegnando le rispettive conclusioni e la Corte ha trattenuto la causa in decisione previa assegnazione del doppio termine ex art 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
FATTO E DIRITTO
1) Con sentenza n. 180/2022, pubblicata in data 12 aprile 2022 il Tribunale di L'Aquila decideva sulla domanda proposta dalle odierne appellate, e Controparte_1 diretta a far dichiarare l'apertura della successione di , CP_2 Persona_4 padre di queste, deceduto il 19 gennaio 2015 senza lasciare testamento, con conseguente ricostruzione dell'asse ereditario facente capo al de cuius e redazione di un progetto di divisione e predisposizione delle singole quote da assegnare in via esclusiva ad ognuno dei coeredi, , moglie, , figlia, e Parte_2 Controparte_3 PE
, figlio.
[...]
1.1 Si costituiva aderendo alla domanda di divisione mentre Persona_1 [...]
e rimanevano contumaci. Parte_2 Controparte_3
1.2 Nel corso del giudizio di primo grado veniva disposta ctu con la predisposizione del progetto divisionale e la causa veniva decisa.
2). La sentenza di primo grado: il Tribunale di L'Aquila disponeva la divisione dei beni relitti del defunto secondo il progetto divisionale redatto dal Persona_5
pag. 2/9 consulente tecnico d'ufficio, disponendo altresì le intere spese della ctu e la metà delle spese del giudizio a carico della massa ereditaria, condannando il per Persona_1 la residua parte delle competenze di primo grado a rifonderle in favore delle allora attrici.
Il Tribunale di L'Aquila dava atto che il progetto divisionale era stato approvato dalle allora attrici, oggi appellate, ma non dal;
che non era sorta Persona_1 contestazione sulle quote di spettanza di ciascuno dei coeredi, né sui beni da dividere né sui frutti delle locazioni di alcuni immobili.
Il Giudice di prime cure rappresentava che le uniche contestazioni al progetto divisionale predisposto dal ctu erano state sollevate da , in sede di Persona_1 comparsa conclusionale, ed erano relative alla valutazione di alcuni immobili come effettuata dell'ausiliario del Giudice in quanto questi avrebbe sopravvalutato alcuni beni rispetto alle quotazioni OMI e dei siti specialistici.
Il Tribunale riteneva tali contestazioni generiche ed evidenziava che il CTU aveva valutato gli immobili dopo aver fatto sopralluoghi e avendo considerato le caratteristiche di ciascun immobile, ritenendo al contrario che le osservazioni dell'allora parte convenuta si basassero su valori generici indicati dall'OMI senza alcuna specifica indicazione del valore da attribuire agli immobili e senza indicazione dell'incidenza delle valutazioni sulle quote da attribuire a ciascun coerede.
3) Appello: avverso la predetta sentenza propone appello sulla base di Persona_1 un unico motivo che si andrà a riassumere.
3.1) Vizio di motivazione;
erronea valutazione delle risultanze probatorie;
omesso/insufficiente esame delle eccezioni, dei rilievi e delle deduzioni avanzate dalla parte convenuta /appellante.
Con tale motivo l'appellante si duole essenzialmente del fatto che il Giudice di prime cure abbia fatto proprie le risultanze della ctu in maniera acritica omettendo, quindi, di considerare le contestazioni mosse in sede di comparsa conclusionale all'elaborato peritale in quanto i valori attribuiti in quella sede non corrisponderebbero all'effettivo stato degli immobili e dei luoghi.
pag. 3/9 In particolare, parte appellante lamenta che gli immobili siti in Barisciano, in L'Aquila fraz. Tempera, sono stati sovrastimati dal ctu rispetto alle quotazioni OMI, mentre per i terreni agricoli risulterebbero non accessibili.
3.2) Si sono costituite nel presente giudizio e Controparte_1 CP_2 eccependo preliminarmente l'improcedibilità dell'appello per il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 165 c.p.c. – tardiva costituzione in giudizio dell'appellante -, nonché l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c., e chiedendo il rigetto nel merito del proposto appello.
Con ordinanza del 23 aprile 2024 la causa veniva rimessa sul ruolo per la verifica del procedimento notificatorio dell'atto di appello ai sensi dell'art. 140 c.p.c. nei confronti della SI.ra , coerede, e per il rinnovo della notifica dell'atto di appello Controparte_3 nei confronti di questa.
Verificata la regolarità dell'avvenuta notifica a , che non si costituiva, Controparte_3 la causa veniva poi interrotta per avvenuto decesso di . Persona_1
A seguito di riassunzione del giudizio da parte dell'erede la stessa Parte_1 proseguiva con la notifica del ricorso in riassunzione a tutti gli eredi anche di PE
, quindi ai figli dello stesso avuti con la moglie divorziata
[...] CP_5
quindi trattenuta nuovamente in decisione con concessione dei termini ex art.
[...]
190 c.p.c. ridotti.
4) Motivi della decisione.
4.1) Prima di procedere alla disamina del merito dell'appello, la Corte prende atto dell'avvenuta rinuncia da parte appellata, Controparte_7 CP_2 all'eccezione di improcedibilità dell'appello per mancato rispetto dei termini di cui all'art. 165 c.p.c. – tardiva costituzione in giudizio dell'appellante –, rinuncia effettuata in sede di comparsa conclusionale del 22 marzo 2024.
4.2) Circa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. sollevata dalle appellate, la Corte ritiene di doverla rigettare in considerazione del principio espresso dalla Corte di Cassazione a Sez. Un. (n. 27199/2017) secondo il quale: : “Gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione pag. 4/9 delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”; sempre sul tema, la Cassazione in un altro recente arresto ha precisato: “In tema di appello, il requisito della specificità dei motivi, di cui all'art. 342 c.p.c., deve ritenersi sussistente, secondo una verifica da effettuarsi in concreto, quando l'atto di impugnazione consenta di individuare con certezza le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate in modo da consentire al Giudice di comprendere con certezza il contenuto delle censure ed alle controparti di svolgere senza alcun pregiudizio la propria attività difensiva, mentre non è richiesta né l'indicazione delle norme di diritto che si assumono violate, né una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'impugnazione” (Cass. Civ. n. 5114/2022).
Tornando al caso di specie, parte appellante nel suo atto introduttivo ha evidenziato adeguatamente le critiche mosse alla sentenza impugnata in ragione dell'asserito errore in cui sarebbe incorso il primo Giudice nel far proprie le risultanze della ctu e permettendo anche a parte appellata di svolgere idonea difesa atta a contraddire quanto affermato con l'atto di appello.
4.3) Quanto al merito del gravame, codesta Corte ritiene di dover rigettare il proposto appello essendo privo di fondamento in considerazione del fatto che le quotazioni OMI prese in considerazione dall'appellante al fine di evidenziare la sopravvalutazione effettuata dal ctu di alcuni immobili oggetto di divisione ereditaria non possono avere una reale ed effettiva valenza probatoria.
A tale riguardo la Corte rappresenta che per costante giurisprudenza di legittimità, seppure espressa in materia tributaria, condivisa da questo Collegio, si è statuito che:
“le quotazioni OMI, risultanti dal sito web dell'Agenzia delle Entrate, non costituiscono una fonte tipica di prova del valore venale in comune commercio del bene oggetto di accertamento, ma solo strumento di ausilio e indirizzo per l'esercizio delle potestà di pag. 5/9 valutazione estimativa, sicché, quali nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza, sono idonee solamente a condurre ad indicazioni di valori di larga massima;
il riferimento alle stime effettuato sulla base delle medesime non è, quindi, idoneo e sufficiente a rettificare il valore dell'immobile, tenuto conto che quest'ultimo può variare in funzione di molteplici fattori (Cass. 18/04/2018, n. 9474)” (Cass. Civ.
Sent. n. 35180/2022, in parte motiva) e recentemente: “L'elemento, che da solo non può supportare l'accertamento, è lo scostamento dai valori OMI. Ciò perché esso si traduce in un dato, a sua volta presunto, e non in un fatto, per trattarsi di “valori normali” di mercato, estrapolati da uno studio statistico su una pluralità di atti registrati, di cui tuttavia, proprio perché finalizzati a estrarre un dato numerico di valore medio mediante la rilevazione di prezzi riferibili ad immobili il più possibile omogenei, non può di per sé garantire la perfetta sovrapponibilità con la specifica compravendita, potendo intervenire una pluralità di componenti peculiari nella condizione dell'immobile” (Cass. Civ. Ord. n. 20976/2023, in parte motiva).
Determinate le caratteristiche proprie della quotazione OMI, a parere della Corte
l'operato del Consulente tecnico d'ufficio, prima, e il recepimento da parte del Giudice delle conclusioni di questi in tema di valutazione degli immobili, appare scevro da ogni errore, ivi compresa l'asserita sopravvalutazione degli stessi, completo e pienamente condiviso da questo Collegio giudicante.
Il ctu nel determinare il valore commerciale dei beni immobili oggetto di divisione ha tenuto conto del “valore di mercato in una libera contrattazione di compravendita e consiste nella composizione di un certo numero di “classi di valori” ottenuti da beni simili, a cui corrisponde una scala di prezzi di mercato noti (…) Si tratta da ciò di formulare un giudizio di equivalenza, che scaturisce dal confronto con una serie di beni analoghi e di prezzi noti. Il procedimento adottato sarà del tipo sintetico e si baserà sui parametri tecnici, quali l'estensione della superficie commerciale misurata in mq assumendo il corrispondente prezzo unitario medio di mercato corrente nella zona dell'immobile da stimare” – Metodologia di stima della massa ereditaria-.
Nell'elaborato peritale, inoltre, il ctu inoltre precisa “per la valutazione della massa ereditaria, lo scrivente, dopo le necessarie verifiche e indagini di mercato atti a stabilire il più probabile valore dei beni oggetto di stima, ha ritenuto necessario pag. 6/9 procedere, come precedentemente detto, con il metodo sintetico comparativo, prendendo a riferimento valori di compravendite effettuate per beni di simili caratteristiche siti nelle stessa zona, nonché di quanto riportato nella documentazione tecnica disponibile (ultimi numeri dalla pubblicazione specialistica “Consulente immobiliare”, pubblicazioni di intermediazione a carattere nazionale, pubblicazioni
OMI, ecc.)” – Entità della Massa Ereditaria - tenendo ulteriormente in considerazione elementi quali l'ubicazione, l'accessibilità, la posizione, la destinazione urbanistica delle aree, nonché dello stato di fatto in cui si trovano.
Pertanto questa Corte condivide appieno la metodologia utilizzata dal ctu nella valutazione dei beni immobili rientranti nella massa ereditaria, metodologia che ha tenuto conto di tutti gli elementi necessari idonei a tal fine, valutazioni compiute non solo tenendo conto delle indagini di mercato, ma anche dello stato di fatto degli immobili, verificato attraverso i sopralluoghi effettuati presso ciascun immobile.
Parte appellante al di fuori che invocare le quotazioni OMI che, alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, non può assurgere a un unico parametro in tema di valutazione degli immobili, non ha fornito altre e ulteriori circostanze tali da far emergere errori reali nella valutazione operata dal ctu, fatta poi propria dal Giudice di prime cure.
Pertanto l'appello deve essere rigettato.
4.4) La Corte ritiene di rigettare anche la domanda formulata da parte appellata di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96, 1° e 3° comma, c.p.c. in quanto non se ne ravvisano i presupposti stante l'assenza nel caso di specie della concreta presenza di mala fede o colpa grave in capo all'appellante, e in considerazione del fatto che l'agire in giudizio per fa valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si rilevi infondata (Cass.
Civ. Ord. n. 19948/2023).
4.5) Stante il rigetto della domanda, in applicazione del principio di soccombenza, le spese di lite vengono poste interamente a carico di appellante in Parte_1 riassunzione, in favore delle parti appellate costituite, secondo la liquidazione indicata in dispositivo, fatta esclusione per la fase istruttoria non svolta in secondo grado,
pag. 7/9 secondo i valori medi in applicazione del D.M. n. 147/2022 per i procedimenti di valore come indicato in citazione.
Trova applicazione la norma di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (vedi Cass. S.U. n. 14594 del 2016,
Cass. n. 18523 del 2014); pertanto trattandosi di appello proposto dopo il 31 gennaio 2013,
l'appellante soccombente sarà altresì tenuto al versamento di un importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo sull'appello proposto da Parte_1
appellante in riassunzione, quale erede di , avverso la
[...] Persona_1 sentenza n. 180/2022 pubblicata il 12 aprile 2022 del Tribunale di L'Aquila, nei confronti di , , eredi costituite, Controparte_1 CP_2
, , , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 in qualità di genitore esercente la potestà sui figli minori avuti con , Persona_1 eredi di quest'ultimo, e , così provvede: CP_6 Persona_3
1) Dichiara la contumacia di , Controparte_3 _4
, , in qualità di genitore
[...] Controparte_5 esercente la potestà sui figli minori avuti con , eredi di Persona_1 quest'ultimo, e;
CP_6 Persona_3
2) Rigetta l'appello;
2) Condanna il al pagamento delle spese e competenze Parte_1 del presente grado di giudizio in favore di e Controparte_8
, che si liquidano in € 14.239,00, oltre Iva, Cap e spese CP_2 generali come per legge;
3) Dichiara che il è tenuta al versamento di ulteriore importo pari Parte_1
a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di conSIlio tenutasi da remoto 22 settembre 2025 su relazione della Dott. Barbara Del Bono.
pag. 8/9 .
Il Presidente Est.
Dott. Barbara Del Bono
pag. 9/9