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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 31/05/2025, n. 1099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1099 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
Seconda Sezione
N. R.G. 2326/2024
il Giudice, Dr.ssa Maria Teresa Latella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3
(C.F. , Parte_4 C.F._4
(C.F. ), Parte_5 C.F._5
(C.F. ), Parte_6 C.F._6
(C.F. ), Parte_7 CodiceFiscale_7
(C.F. ), Parte_8 C.F._8
Con l'Avv. Francesco Ioghà (C.F. ) C.F._9
Contro
(C.F. ), in persona dell'Amministratore pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore Dott.ssa , CP_2
Con l'Avv. Giulia Spirito (C.F. C.F._10 Conclusioni delle parti
Per Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , : Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
-) preliminarmente, per i motivi esposti in narrativa, sospendere anche inaudita altera parte o mediante fissazione di apposita udienza l'efficacia della delibera assembleare del 18 dicembre 2023;
-) nel merito, per tutti i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare nulla e/o annullabile la delibera dell'assemblea del 18 dicembre 2023 adottata dal CP_3
in relazione ai punti 3, 7, 8 dell'ordine del giorno;
[...]
-) con condanna delle spese legali del presente giudizio, oltre iva e cpa.
Per : Controparte_3
Voglia l'Ill. Tribunale:
- rigettare ogni domanda di parte attrice, siccome destituita di fondamento, per i motivi di cui in narrativa, con ogni miglior statuizione;
- condannare gli attori in via solidale tra loro al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 comma 1 c.p.c. o in subordine ex art. 96 comma 3 c.p.c.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1.Svolgimento del processo
Pag. 2 di 9 Con citazione del 21.03.2024, i Sig.ri Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, convenivano in giudizio il Parte_8 Controparte_4
[...
in Cologno Monzese, chiedendo l'annullamento della delibera assembleare assunta in data 18.12.2023,ovvero la declaratoria di nullità in relazione a tre dei punti all'ordine del giorno:
- approvazione consuntivo 2022/2023;
- approvazione preventivo 2023/2024;
- manutenzione parti ammalorate della facciata e approvazione preventivo di spesa.
In particolare i condomini allegavano che:
1 la delibera assembleare era nulla in quanto non era stato costituito il fondo speciale ex art. 1135 c.c.;
2 la delibera era nulla in quanto conteneva degli addebiti personali;
3 la delibera approvava il bilancio d'esercizio che conteneva debiti che non esistevano;
4 la delibera era nulla in quanto l'assemblea condominiale non ha mai approvato i criteri di ripartizione della quota involontaria dell'acqua calda sanitaria ed in quanto vi erano errori di calcolo sulle quote dell'acqua calda involontaria e volontaria e sulle quote del riscaldamento;
5 la delibera era nulla per l'errata imputazione a bilancio della fattura di per Parte_9
euro 2.269,20;
6 la delibera approvativa del bilancio d'esercizio era nulla in quanto non è stato rispettato il principio di competenza;
7 la delibera approvativa del bilancio era nulla in quanto nel registro di contabilità non sussiste il fondo copertura morosità non è mai stato approvato dall'assemblea
8 nel bilancio erano contenute spese per l'amministratore non incluse nell'emolumento;
9 errata imputazione a bilancio d'esercizio di spese di acqua potabile;
10 vi era un errata imputazione al bilancio d'esercizio di spese del supercondominio inesistenti.
Introdotta la mediazione, che aveva esito negativo , chiedevano altresì la sospensiva della delibera , “per gli evidenti motivi di nullità assoluta e per i gravissimi pregiudizi che potrebbero derivare ai condomini in caso di esecuzione della stessa”.
Pag. 3 di 9 Si costituiva il contestando punto per punto le eccezioni degli attori e dando CP_3
atto che in ogni caso la delibera era stata sostituita da analoga successiva in data
27.9.2024 che aveva ratificato il medesimo consuntivo 2024 e la delibera impugnata, sostituendola senza mai essere a sua volta impugnata. .
Evidenziava l'intento persecutorio degli attori nei confronti dell'amministratore CP_2 nominato dall'assemblea nel maggio 2021 senza il consenso del Sig. ( cfr p. Parte_8
3 comparsa di risposta), che da allora aveva impugnato davanti a codesto Tribunale tutte le delibere assembleari assunte dal a partire da febbraio 2021 Controparte_1
con un numero di ben10 giudizi pendenti o già definiti a suo sfavore , in diversi dei quali costituendosi previa ammissione al gratuito patrocinio ( cfr p.5 comparsa id risposta).
All'esito il Giudice, ritenuti non integrati i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, rigettava l'istanza di sospensione della delibera impugnata ed altresì le istanze istruttorie degli attori. La causa era quindi trattenuta in decisione.
---000---
Si premette che è agli atti la delibera del 27.9.2024 da cui emerge che, all'unanimità dei presenti , venivano confermati i criteri legali di ripartizione dell'acqua calda come da norma UNI 10200, i criteri di ripartizione delle spese di riscaldamento in essere dall'installazione delle valvole ed inoltre veniva ratificata la delibera 18.12.2023 di approvazione del consuntivo 2022/2023.
Non è contestato che quest'ultima sia rimasta inimpugnata ed allora in proposito può certamente dirsi che è cessata la materia del contendere quanto alle ipotesi in cui – in relazione alla delibera 18.12.2023- era prospettato un motivo di annullabilità , ma non evidentemente di nullità ( Cfr sul punto chiaramente Tribunale Roma sent. 12564 del
26.8.2022) .
Ciò posto, va chiarito quanto ai motivi di illegittimità/illiceità capaci di viziare la deliberazione assembleari in termini di nullità, come la Corte di legittimità abbia da tempo fatto presente che “in tema di condominio negli edifici, debbono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con
Pag. 4 di 9 oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto; debbono, invece,
qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione della assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto” (Cass., Sez. U., Sent. n. 4806 del
7.3.2005).
Peraltro “in tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della L. n. 220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico – questa ultima da valutarsi in relazione al "difetto assoluto di attribuzioni" –, contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'"ordine pubblico" o al "buon costume".
(Cass., Sez. U., Sent. n. 9839 del 14.4.2021).
E così dunque deve ritenersi nulla la delibera che , in caso di consuntivo, imputi ai condomini spese personali ( perché tra l'altro contraria al principio di verità ( cfr
Tribunale Bergamo sent 1.2.2019 sez.IV)
Mentre un rendiconto semplicemente mal redatto e che non rispetta i criteri normativi
– ma che tuttavia non comporti una alterazione della situazione patrimoniale del
– è semplicemente annullabile CP_1
Quanto alle spese extra che l'amministratore abbia richiesto col compenso la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha in più occasioni (ex multis sent. 28 aprile
2010 n. 10204) confermato il carattere omnicomprensivo del compenso determinato in favore dell'amministratore all'atto del conferimento dell'incarico e per lo svolgimento
Pag. 5 di 9 dei suoi incarichi istituzionali, non ritenendo fondate ulteriori pretese per prestazioni straordinarie, se non specificatamente approvate dall'assemblea. Ricomprendere nel compenso dell'amministratore anche tutte le attività straordinarie non significa però che non vi siano casi in cui non possa ritenersi legittimo un compenso ad hoc per attività
“straordinarie” svolte dall'amministratore, purchè ciò avvenga esplicitamente con delibera ed in relazione all'attività annuale , potendosì così in difetto eventualmente ipotizzare solo un caso di annullabilità.
In base ai menzionati principi può dunque ora affermarsi la sussistenza di un vizio di nullità insanabile quanto alle ipotesi sub 1,2,3 ,10 sopra menzionate ed un caso di annullabilità- sanato dalla successiva ratifica - in relazione alle altre ipotesi .
In ogni caso si passeranno in rassegna le singole ipotesi contestate.
Quanto dunque alla mancata costituzione del fondo obbligatorio per lavori di straordinaria amministrazione parte convenuta ha eccepito che i lavori deliberati fossero in realtà di ordinaria amministrazione. E' nota la distinzione , e la rilevanza, in condominio tra le due tipologie e che la manutenzione ordinaria riguarda gli interventi regolari e preventivi che consentono di mantenere in buone condizioni le strutture e gli impianti, la manutenzione straordinaria include lavori più complessi, con carattere innovativo e che richiedono modifiche strutturali o miglioramenti significativi, di norma la richiesta di autorizzazioni urbanistiche od edilizie e comportano costi maggiori e una pianificazione più attenta.
Nella specie l'intervento approvato riguardava lavori “in corda” su alcune parti di alcune delle facciate con” rimozione delle parti ammalorate senza sverniciatura , ricostruzione della parti rimosse e rasatura “ per un importo di 66.000,00 euro.Non è provata la richiesta di autorizzazioni urbanistiche od edilizie e non è contestata la mancata emissione di rate straordinarie.
Si può convenire con il sulla natura ordinaria delle spese e la non necessità CP_3
del fondo , alla luce delle circostanze evidenziate, della natura dei lavori “parziali” descritti e tenuto conto che l'importo, tra l'altro scelto nella misura ridotta, va
Pag. 6 di 9 rapportato all'entità del condominio ( ed al valore del consuntivo, di quasi 500.000,00 euro).
Quanto al punto 2 risulta che il Condominio, in data 2 maggio 2024, bonificava al Sig.
l'intero importo di € 1.233,17, di cui è lamentata l'erronea apposizione in Pt_5
consuntivo , facendo così cessare la materia del contendere sul punto.
Quanto al punto 3, l'addebito riguarda la spesa di 200,00 euro per raccomandate e della somma di euro 11.795,64 per fondo AL
La giustifica a tali postazioni è stata documentata dal convenuto ( doc 26-29 e rispettivamente 14 e 24 proveniente da AL ) e dunque la contestazione è infondata.
Quanto al punto 4 la questione è in realtà stata già oggetto del giudizio n.9501/2022 in relazione al quale viene prodotta la relazione di CTU acquisita che conferma il corretto conteggio in base alla normativa UNI ed alle quote millesimali : in ogni caso l'erronea ripartizione ( peraltro con effetti minimi sulle quote degli attori come gli stessi riconoscono.vedi p.23 note conclusive ) da luogo ad annullabilità del consuntivo con l'effetto che l'ipotizzato vizio è comunque superato dalla ratifica ( sulla natura del vizio cfr. Tribunale Roma sent. n.6163 del 18.4.2023).Quanto alla solo formale approvazione dei criteri già in atto essa è comunque sopravvenuta confermandoli donde l'assenza di un pregiudizio nell'affermarne la mancanza.
Quanto ai punti 5 e 6 inerenti nella sostanza il mancato rispetto dei requisiti formali del bilancio l'asserito vizio è superato , come nell'ipotesi precedente, dalla ratifica ma in ogni caso , e con riferimento al secondo, non è allegata una specifica ragione di pregiudizio che giustificherebbe l'interesse all'impugnazione.
Quanto al punto 7 anche in tal caso la questione è già stata affrontata e decisa in altri giudizi intentati dall'attore , ma in ogni caso non essendo il fondo cassa morosi obbligatorio, ogni vizio nell'erronea contabilizzazione o mancata istituzione risulta sanato dalla ratifica , considerato gli stessi attori hanno anche approvato , proprio con la delibera impugnata , la relativa restituzione.
Pag. 7 di 9 Quanto al punto 8 dal verbale di nomina dell'amministratore ed allegato A) emerge il diritto ai compensi extra per partecipazione ad udienze e rimborso forfettario (cfr. doc.
16 comparsa di risposta) . In ogni caso come già detto il compenso extra spetta all'amministratore se previso anticipatamente ed approvato con delibera assembleare
(qui intervenuta come già detto per ben due volte).
Quanto al punto 9 valgono le medesime considerazioni di cui al punto 4 circa la sanatoria degli erronei conteggi ( qui in relazione al calcolo per teste degli occupanti l'appartamento U56).
Quanto al punto 10 effettivamente dalla documentazione prodotta dal convenuto emerge che nell'assemblea 4.4.2023 del supercondominio erano approvati i rendiconti dei precedenti anni dal 2019 al 2022 e che in relazione al condominio Controparte_4
risultava a debito - rispettivamente per gli anni 2019 e 2022 ( doc. 49 e
[...]
52) – la somma indicata in consuntivo ed oggetto dell'odierna contestazione ( seppure con uno scarto ridotto ma giustificabile dall'aver proceduto con accantonamento prima del 4 aprile , e comunque privo di reale pregiudizio per gli attori)
L'infondatezza delle censure al rendiconto comporta il venir mento per assorbimento , degli effetti “ a cascata” lamentati dagli attori sulle successive gestioni.
La domanda , per le ragioni che precedono deve dunque essere rigettata ad eccezione della contestazione sub 2 per cui è cessata la materia del contendere avendo provveduto il condominio a corrispondere al sig. la somma erroneamente appostata. Pt_5
Ne segue che le spese sono per un quarto compensate e per la restante parte poste a carico degli attori e si liquidano in dispositivo per tre fasi di giudizio e su parametri minimi rapportati al valore del rendiconto ( cass 25721 del 4.9.2023) comprensive della fase cautelare oltre alle spese di mediazione
Non sussistono i presupposti per la condanna ex art 96 cpc ( anche alla luce della parziale compensazione)
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere quanto alla contestazione sub 2 di cui in parte
Pag. 8 di 9 motiva
Rigetta la domanda quanto agli ulteriori motivi di impugnazione
Rigetta o dichiara assorbita ogni altra domanda od eccezione
Previa parziale compensazione condanna gli attori al pagamento delle spese di lite pari ad euro 6000,00 per compensi oltre accessori per legge oltre alle spese di mediazione pari ad euro 1000,00 per compensi ed euro 280,00 per spese
Monza 31.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Latella
Pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
Seconda Sezione
N. R.G. 2326/2024
il Giudice, Dr.ssa Maria Teresa Latella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3
(C.F. , Parte_4 C.F._4
(C.F. ), Parte_5 C.F._5
(C.F. ), Parte_6 C.F._6
(C.F. ), Parte_7 CodiceFiscale_7
(C.F. ), Parte_8 C.F._8
Con l'Avv. Francesco Ioghà (C.F. ) C.F._9
Contro
(C.F. ), in persona dell'Amministratore pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore Dott.ssa , CP_2
Con l'Avv. Giulia Spirito (C.F. C.F._10 Conclusioni delle parti
Per Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , : Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
-) preliminarmente, per i motivi esposti in narrativa, sospendere anche inaudita altera parte o mediante fissazione di apposita udienza l'efficacia della delibera assembleare del 18 dicembre 2023;
-) nel merito, per tutti i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare nulla e/o annullabile la delibera dell'assemblea del 18 dicembre 2023 adottata dal CP_3
in relazione ai punti 3, 7, 8 dell'ordine del giorno;
[...]
-) con condanna delle spese legali del presente giudizio, oltre iva e cpa.
Per : Controparte_3
Voglia l'Ill. Tribunale:
- rigettare ogni domanda di parte attrice, siccome destituita di fondamento, per i motivi di cui in narrativa, con ogni miglior statuizione;
- condannare gli attori in via solidale tra loro al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 comma 1 c.p.c. o in subordine ex art. 96 comma 3 c.p.c.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1.Svolgimento del processo
Pag. 2 di 9 Con citazione del 21.03.2024, i Sig.ri Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, convenivano in giudizio il Parte_8 Controparte_4
[...
in Cologno Monzese, chiedendo l'annullamento della delibera assembleare assunta in data 18.12.2023,ovvero la declaratoria di nullità in relazione a tre dei punti all'ordine del giorno:
- approvazione consuntivo 2022/2023;
- approvazione preventivo 2023/2024;
- manutenzione parti ammalorate della facciata e approvazione preventivo di spesa.
In particolare i condomini allegavano che:
1 la delibera assembleare era nulla in quanto non era stato costituito il fondo speciale ex art. 1135 c.c.;
2 la delibera era nulla in quanto conteneva degli addebiti personali;
3 la delibera approvava il bilancio d'esercizio che conteneva debiti che non esistevano;
4 la delibera era nulla in quanto l'assemblea condominiale non ha mai approvato i criteri di ripartizione della quota involontaria dell'acqua calda sanitaria ed in quanto vi erano errori di calcolo sulle quote dell'acqua calda involontaria e volontaria e sulle quote del riscaldamento;
5 la delibera era nulla per l'errata imputazione a bilancio della fattura di per Parte_9
euro 2.269,20;
6 la delibera approvativa del bilancio d'esercizio era nulla in quanto non è stato rispettato il principio di competenza;
7 la delibera approvativa del bilancio era nulla in quanto nel registro di contabilità non sussiste il fondo copertura morosità non è mai stato approvato dall'assemblea
8 nel bilancio erano contenute spese per l'amministratore non incluse nell'emolumento;
9 errata imputazione a bilancio d'esercizio di spese di acqua potabile;
10 vi era un errata imputazione al bilancio d'esercizio di spese del supercondominio inesistenti.
Introdotta la mediazione, che aveva esito negativo , chiedevano altresì la sospensiva della delibera , “per gli evidenti motivi di nullità assoluta e per i gravissimi pregiudizi che potrebbero derivare ai condomini in caso di esecuzione della stessa”.
Pag. 3 di 9 Si costituiva il contestando punto per punto le eccezioni degli attori e dando CP_3
atto che in ogni caso la delibera era stata sostituita da analoga successiva in data
27.9.2024 che aveva ratificato il medesimo consuntivo 2024 e la delibera impugnata, sostituendola senza mai essere a sua volta impugnata. .
Evidenziava l'intento persecutorio degli attori nei confronti dell'amministratore CP_2 nominato dall'assemblea nel maggio 2021 senza il consenso del Sig. ( cfr p. Parte_8
3 comparsa di risposta), che da allora aveva impugnato davanti a codesto Tribunale tutte le delibere assembleari assunte dal a partire da febbraio 2021 Controparte_1
con un numero di ben10 giudizi pendenti o già definiti a suo sfavore , in diversi dei quali costituendosi previa ammissione al gratuito patrocinio ( cfr p.5 comparsa id risposta).
All'esito il Giudice, ritenuti non integrati i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, rigettava l'istanza di sospensione della delibera impugnata ed altresì le istanze istruttorie degli attori. La causa era quindi trattenuta in decisione.
---000---
Si premette che è agli atti la delibera del 27.9.2024 da cui emerge che, all'unanimità dei presenti , venivano confermati i criteri legali di ripartizione dell'acqua calda come da norma UNI 10200, i criteri di ripartizione delle spese di riscaldamento in essere dall'installazione delle valvole ed inoltre veniva ratificata la delibera 18.12.2023 di approvazione del consuntivo 2022/2023.
Non è contestato che quest'ultima sia rimasta inimpugnata ed allora in proposito può certamente dirsi che è cessata la materia del contendere quanto alle ipotesi in cui – in relazione alla delibera 18.12.2023- era prospettato un motivo di annullabilità , ma non evidentemente di nullità ( Cfr sul punto chiaramente Tribunale Roma sent. 12564 del
26.8.2022) .
Ciò posto, va chiarito quanto ai motivi di illegittimità/illiceità capaci di viziare la deliberazione assembleari in termini di nullità, come la Corte di legittimità abbia da tempo fatto presente che “in tema di condominio negli edifici, debbono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con
Pag. 4 di 9 oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto; debbono, invece,
qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione della assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto” (Cass., Sez. U., Sent. n. 4806 del
7.3.2005).
Peraltro “in tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della L. n. 220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico – questa ultima da valutarsi in relazione al "difetto assoluto di attribuzioni" –, contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'"ordine pubblico" o al "buon costume".
(Cass., Sez. U., Sent. n. 9839 del 14.4.2021).
E così dunque deve ritenersi nulla la delibera che , in caso di consuntivo, imputi ai condomini spese personali ( perché tra l'altro contraria al principio di verità ( cfr
Tribunale Bergamo sent 1.2.2019 sez.IV)
Mentre un rendiconto semplicemente mal redatto e che non rispetta i criteri normativi
– ma che tuttavia non comporti una alterazione della situazione patrimoniale del
– è semplicemente annullabile CP_1
Quanto alle spese extra che l'amministratore abbia richiesto col compenso la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha in più occasioni (ex multis sent. 28 aprile
2010 n. 10204) confermato il carattere omnicomprensivo del compenso determinato in favore dell'amministratore all'atto del conferimento dell'incarico e per lo svolgimento
Pag. 5 di 9 dei suoi incarichi istituzionali, non ritenendo fondate ulteriori pretese per prestazioni straordinarie, se non specificatamente approvate dall'assemblea. Ricomprendere nel compenso dell'amministratore anche tutte le attività straordinarie non significa però che non vi siano casi in cui non possa ritenersi legittimo un compenso ad hoc per attività
“straordinarie” svolte dall'amministratore, purchè ciò avvenga esplicitamente con delibera ed in relazione all'attività annuale , potendosì così in difetto eventualmente ipotizzare solo un caso di annullabilità.
In base ai menzionati principi può dunque ora affermarsi la sussistenza di un vizio di nullità insanabile quanto alle ipotesi sub 1,2,3 ,10 sopra menzionate ed un caso di annullabilità- sanato dalla successiva ratifica - in relazione alle altre ipotesi .
In ogni caso si passeranno in rassegna le singole ipotesi contestate.
Quanto dunque alla mancata costituzione del fondo obbligatorio per lavori di straordinaria amministrazione parte convenuta ha eccepito che i lavori deliberati fossero in realtà di ordinaria amministrazione. E' nota la distinzione , e la rilevanza, in condominio tra le due tipologie e che la manutenzione ordinaria riguarda gli interventi regolari e preventivi che consentono di mantenere in buone condizioni le strutture e gli impianti, la manutenzione straordinaria include lavori più complessi, con carattere innovativo e che richiedono modifiche strutturali o miglioramenti significativi, di norma la richiesta di autorizzazioni urbanistiche od edilizie e comportano costi maggiori e una pianificazione più attenta.
Nella specie l'intervento approvato riguardava lavori “in corda” su alcune parti di alcune delle facciate con” rimozione delle parti ammalorate senza sverniciatura , ricostruzione della parti rimosse e rasatura “ per un importo di 66.000,00 euro.Non è provata la richiesta di autorizzazioni urbanistiche od edilizie e non è contestata la mancata emissione di rate straordinarie.
Si può convenire con il sulla natura ordinaria delle spese e la non necessità CP_3
del fondo , alla luce delle circostanze evidenziate, della natura dei lavori “parziali” descritti e tenuto conto che l'importo, tra l'altro scelto nella misura ridotta, va
Pag. 6 di 9 rapportato all'entità del condominio ( ed al valore del consuntivo, di quasi 500.000,00 euro).
Quanto al punto 2 risulta che il Condominio, in data 2 maggio 2024, bonificava al Sig.
l'intero importo di € 1.233,17, di cui è lamentata l'erronea apposizione in Pt_5
consuntivo , facendo così cessare la materia del contendere sul punto.
Quanto al punto 3, l'addebito riguarda la spesa di 200,00 euro per raccomandate e della somma di euro 11.795,64 per fondo AL
La giustifica a tali postazioni è stata documentata dal convenuto ( doc 26-29 e rispettivamente 14 e 24 proveniente da AL ) e dunque la contestazione è infondata.
Quanto al punto 4 la questione è in realtà stata già oggetto del giudizio n.9501/2022 in relazione al quale viene prodotta la relazione di CTU acquisita che conferma il corretto conteggio in base alla normativa UNI ed alle quote millesimali : in ogni caso l'erronea ripartizione ( peraltro con effetti minimi sulle quote degli attori come gli stessi riconoscono.vedi p.23 note conclusive ) da luogo ad annullabilità del consuntivo con l'effetto che l'ipotizzato vizio è comunque superato dalla ratifica ( sulla natura del vizio cfr. Tribunale Roma sent. n.6163 del 18.4.2023).Quanto alla solo formale approvazione dei criteri già in atto essa è comunque sopravvenuta confermandoli donde l'assenza di un pregiudizio nell'affermarne la mancanza.
Quanto ai punti 5 e 6 inerenti nella sostanza il mancato rispetto dei requisiti formali del bilancio l'asserito vizio è superato , come nell'ipotesi precedente, dalla ratifica ma in ogni caso , e con riferimento al secondo, non è allegata una specifica ragione di pregiudizio che giustificherebbe l'interesse all'impugnazione.
Quanto al punto 7 anche in tal caso la questione è già stata affrontata e decisa in altri giudizi intentati dall'attore , ma in ogni caso non essendo il fondo cassa morosi obbligatorio, ogni vizio nell'erronea contabilizzazione o mancata istituzione risulta sanato dalla ratifica , considerato gli stessi attori hanno anche approvato , proprio con la delibera impugnata , la relativa restituzione.
Pag. 7 di 9 Quanto al punto 8 dal verbale di nomina dell'amministratore ed allegato A) emerge il diritto ai compensi extra per partecipazione ad udienze e rimborso forfettario (cfr. doc.
16 comparsa di risposta) . In ogni caso come già detto il compenso extra spetta all'amministratore se previso anticipatamente ed approvato con delibera assembleare
(qui intervenuta come già detto per ben due volte).
Quanto al punto 9 valgono le medesime considerazioni di cui al punto 4 circa la sanatoria degli erronei conteggi ( qui in relazione al calcolo per teste degli occupanti l'appartamento U56).
Quanto al punto 10 effettivamente dalla documentazione prodotta dal convenuto emerge che nell'assemblea 4.4.2023 del supercondominio erano approvati i rendiconti dei precedenti anni dal 2019 al 2022 e che in relazione al condominio Controparte_4
risultava a debito - rispettivamente per gli anni 2019 e 2022 ( doc. 49 e
[...]
52) – la somma indicata in consuntivo ed oggetto dell'odierna contestazione ( seppure con uno scarto ridotto ma giustificabile dall'aver proceduto con accantonamento prima del 4 aprile , e comunque privo di reale pregiudizio per gli attori)
L'infondatezza delle censure al rendiconto comporta il venir mento per assorbimento , degli effetti “ a cascata” lamentati dagli attori sulle successive gestioni.
La domanda , per le ragioni che precedono deve dunque essere rigettata ad eccezione della contestazione sub 2 per cui è cessata la materia del contendere avendo provveduto il condominio a corrispondere al sig. la somma erroneamente appostata. Pt_5
Ne segue che le spese sono per un quarto compensate e per la restante parte poste a carico degli attori e si liquidano in dispositivo per tre fasi di giudizio e su parametri minimi rapportati al valore del rendiconto ( cass 25721 del 4.9.2023) comprensive della fase cautelare oltre alle spese di mediazione
Non sussistono i presupposti per la condanna ex art 96 cpc ( anche alla luce della parziale compensazione)
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere quanto alla contestazione sub 2 di cui in parte
Pag. 8 di 9 motiva
Rigetta la domanda quanto agli ulteriori motivi di impugnazione
Rigetta o dichiara assorbita ogni altra domanda od eccezione
Previa parziale compensazione condanna gli attori al pagamento delle spese di lite pari ad euro 6000,00 per compensi oltre accessori per legge oltre alle spese di mediazione pari ad euro 1000,00 per compensi ed euro 280,00 per spese
Monza 31.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Latella
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