CASS
Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/06/2025, n. 22589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22589 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano TERZA SEZIONE PENALE Composta da VI Di OL - Presidente - Sent. n. 742/2025 Cinzia Vergine CC – 08/05/2025 NU AI - Relatore - R.G.N. 6431/2025 TO OR M. EA MA ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da IZ FI IA NI, nato a [...] il [...] avverso l’ordinanza del 25/07/2024 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NU AI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
udito per il ricorrente l’avv. S. Memola che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. 1. Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Roma ha rigetto la richiesta di riesame, ex art. 355 cod.proc.pen., avverso il decreto di sequestro probatorio emesso dal P.M. in data 28/05/2024 e il decreto di convalida del decreto di perquisizione e sequestro di iniziativa della polizia giudiziaria, in data 28/05/2024, avente ad oggetto n. 1 Block notes di colore giallo verde e Block notes con 5 pagine manoscritte, nell’ambito di indagini nei confronti di IZ FI IA NI per il reato di cui all’art. 518 cod.pen. perché trovato in possesso “libricino Penale Sent. Sez. 3 Num. 22589 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: GAI EMANUELA Data Udienza: 08/05/2025 2 dell’oro del baldacchino del 1632-1633”, bene culturale di provenienza delittuosa in quanto illecitamente sottratta all'archivio storico della Fabbrica di San Pietro in Vaticano. 2. Ha proposto ricorso per cassazione IZ FI IA NI, a mezzo del difensore, e ne ha chiesto l’annullamento deducendo sette motivi di ricorso, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. c.p.p.. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in relazione all’art. 324 cod.proc.pen. per l’omessa o tardiva notifica del decreto di convalida di sequestro, emesso in data 28/05/2024, notificato in data 5 luglio 2024, omessa notificazione del decreto di sequestro probatorio disposto dal P.M. di cui l’indagato è venuto a conoscenza in occasione della notifica del decreto di restituzione di cose sequestrate. Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione al ritenuto della fattispecie contestata posto che il libricino in questione sarebbe stato ricevuto dall’indagato a tiolo di donazione, assenza di collegamento tra i beni sequestrati e il reato ipotizzato di ricettazione, mancanza di motivazione. Con il terzo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in relazione alla violazione del principio di proporzionalità che impone che il sequestro probatorio sia limitato ai beni strettamente necessari per l'accertamento dei fatti, essendo stato violato, tale principio, in relazione al mantenimento del sequestro su beni personali dell'indagato tra cui appunti personali e block notes. Con il quarto motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in relazione all’omessa motivazione in relazione alla pertinenzialità dei beni sequestrati rispetto al reato ipotizzato. Con il quinto motivo deduce la violazione degli artt. 13 e 24 Cost. in relazione alla perquisizione e sequestri effettuati presso i box e l'abitazione dell'indagato. Violazione dei principi costituzionali di libertà personale e inviolabilità del domicilio avendo avuto oggetto il sequestro anche beni personali e luoghi non espressamente indicati nel provvedimento autorizzativo. Con il sesto motivo deduce la violazione del principio di legalità e il divieto di analogia in avendo giustificato i sequestri eseguiti dalla polizia giudiziaria richiamando l'art. 22 dei Patti Lateranensi, che regola la collaborazione 3 tra la Città del Vaticano e l'Italia. Tuttavia, l'applicazione di tale norma sarebbe inappropriata nel contesto del sequestro probatorio poiché si riferirebbe espressamente alla punizione dei delitti commessi in territorio Vaticano. Con il settimo motivo deduce la violazione del principio del in quanto l'indagato sarebbe stato già assolto nel 2015 con la formula piena per i fatti che riguardano beni simili a quelli oggi sottoposti a sequestro. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l’inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso risulta fondato con limitato riguardo alla finalità probatoria del sequestro operato, nel resto i motivi di ricorso sono manifestamente infondati. 5. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Come osserva il Procuratore generale nella requisitoria scritta, nessuna disposizione di legge impone la notifica all’indagato del decreto di sequestro probatorio, sia d’iniziativa, ai sensi dell’art. 253 cod.proc.pen., sia nel caso di convalida di sequestro d’iniziativa della P.G., ai sensi dell’art. 355 cod.proc.pen. In tema di sequestro probatorio, l'omissione o il ritardo nell'adempimento relativo alla notifica del decreto di convalida alla persona alla quale le cose sono state sequestrate non incide sulla legittimità del provvedimento mancando una previsione espressa in tal senso, purchè l'interessato sia stato posto in condizione di presentare la richiesta di riesame (Sez. 2, n. 47165 del 19/09/2019, Rv. 277803 – 01), essendo finalizzata, la notifica, a consentire il ricorso per riesame che decorre dalla notificazione e, in caso di mancata notificazione, dalla data in cui lo stesso abbia avuto conoscenza del provvedimento di convalida (Sez. 2, n. 38721 del 06/06/2014, Rv. 260518 – 01). 6. Il secondo motivo di ricorso che contesta la motivazione sul è parimenti manifestamente infondato. Va rammentato che il giudizio in ordine alla misura cautelare reale resta pur sempre, in necessaria coerenza con la fase delle indagini preliminari che è di delibazione non piena, ancorato alla verifica delle condizioni dì legittimità della misura cautelare reale, da parte del Tribunale del riesame, che non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità del soggetto indagato in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo della congruità degli elementi rappresentati con esclusivo riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti esperibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria (Sez. 2, n. 25320 del 4 05/05/2016, P.M. in proc. Bulgarella, Rv. 267007; Sez. 3, n. 15254 del 10/03/2015, Privitera, Rv. 263053; Sez. 5, n. 24589 del 18/04/2011 Misseri, Rv. 250397). Diversamente, si finirebbe con lo utilizzare surrettiziamente la procedura incidentale di riesame per una preventiva verifica del fondamento dell'accusa, con evidente usurpazione di poteri che sono per legge riservati al giudice del procedimento principale (cfr. Sez. 6, n. 316 del 04/02/1993, Francesconi, Rv. 193854; Sez. 3, 14/10/1994, Petriccione, Sez.3, n. 1970 del 26/04/1996, Beltrami, Ciò premesse, l’ordinanza impugnata contiene una concisa ma congrua motivazione in punto tenuto conto della fase processuale essendo, il IZ, stato trovato in possesso di un bene (il libricino d’oro) che era stato sottratto alla Fabbrica di San Pietro in Vaticano, corpo del reato di ricettazione di beni culturali per cui è indagato, da cui la necessità di espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe e ulteriori dell’attività di ricettazione di beni culturali. 7. L’ordinanza impugnata risulta invece carente in relazione all’ulteriore presupposto della concreta finalità probatoria perseguita con l'apposizione del vincolo sui beni sequestrati n. 1 Block notes di colore giallo verde e Block notes con 5 pagine manoscritte, nonché su quanto appreso nel box di pertinenza della abitazione del ricorrente contrassegnato con i n. 209, 424 e 439 genericamente indicato con l’indicazione “altri beni culturali”. In accoglimento del quarto motivo di ricorso, l’ordinanza va pertanto annullata in ordine alla sussistenza della relazione di immediatezza tra la "res" sequestrata ed il reato oggetto di indagine. 8. Il terzo motivo di ricorso che deduce la violazione del principio di proporzionalità ovvero della necessaria limitazione del sequestro ai beni strettamente necessari per l'accertamento dei fatti con riferimento al mantenimento del sequestro su beni personali dell'indagato tra cui appunti personali e block notes risulta connesso al punto relativo all’accertamento della finalità probatoria oggetto di annullamento ed è pertanto assorbito dal disposto annullamento. 9. I restanti motivi di ricorso risultano inammissibili. Il quinto motivo di ricorso risulta manifestamente infondato. Nessuna violazione dei principi costituzionali di libertà personale e inviolabilità del domicilio è sussistente in presenza di atto motivato dell’A.G. come prescrivono gli artt. 13 e 14 Cost. e con le forme e garanzie previste dalla legge. Il sesto motivo di ricorso di violazione dell’art. 22 dei Patti Lateranensi è inammissibile e non tiene conto che si procede in Italia nei confronti del ricorrente per il reato di ricettazione di beni culturali. Il sesto motivo di ricorso è inammissibile per genericità lamentando la 5 violazione del principio del perché sarebbe stato assolto per fatti che riguardano beni simili a quelli oggi sottoposti a sequestro. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla finalita' probatoria dei sequestri e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così è deciso, 08/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente NU AI VI Di OL
udita la relazione svolta dal consigliere NU AI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
udito per il ricorrente l’avv. S. Memola che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. 1. Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Roma ha rigetto la richiesta di riesame, ex art. 355 cod.proc.pen., avverso il decreto di sequestro probatorio emesso dal P.M. in data 28/05/2024 e il decreto di convalida del decreto di perquisizione e sequestro di iniziativa della polizia giudiziaria, in data 28/05/2024, avente ad oggetto n. 1 Block notes di colore giallo verde e Block notes con 5 pagine manoscritte, nell’ambito di indagini nei confronti di IZ FI IA NI per il reato di cui all’art. 518 cod.pen. perché trovato in possesso “libricino Penale Sent. Sez. 3 Num. 22589 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: GAI EMANUELA Data Udienza: 08/05/2025 2 dell’oro del baldacchino del 1632-1633”, bene culturale di provenienza delittuosa in quanto illecitamente sottratta all'archivio storico della Fabbrica di San Pietro in Vaticano. 2. Ha proposto ricorso per cassazione IZ FI IA NI, a mezzo del difensore, e ne ha chiesto l’annullamento deducendo sette motivi di ricorso, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. c.p.p.. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in relazione all’art. 324 cod.proc.pen. per l’omessa o tardiva notifica del decreto di convalida di sequestro, emesso in data 28/05/2024, notificato in data 5 luglio 2024, omessa notificazione del decreto di sequestro probatorio disposto dal P.M. di cui l’indagato è venuto a conoscenza in occasione della notifica del decreto di restituzione di cose sequestrate. Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione al ritenuto della fattispecie contestata posto che il libricino in questione sarebbe stato ricevuto dall’indagato a tiolo di donazione, assenza di collegamento tra i beni sequestrati e il reato ipotizzato di ricettazione, mancanza di motivazione. Con il terzo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in relazione alla violazione del principio di proporzionalità che impone che il sequestro probatorio sia limitato ai beni strettamente necessari per l'accertamento dei fatti, essendo stato violato, tale principio, in relazione al mantenimento del sequestro su beni personali dell'indagato tra cui appunti personali e block notes. Con il quarto motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in relazione all’omessa motivazione in relazione alla pertinenzialità dei beni sequestrati rispetto al reato ipotizzato. Con il quinto motivo deduce la violazione degli artt. 13 e 24 Cost. in relazione alla perquisizione e sequestri effettuati presso i box e l'abitazione dell'indagato. Violazione dei principi costituzionali di libertà personale e inviolabilità del domicilio avendo avuto oggetto il sequestro anche beni personali e luoghi non espressamente indicati nel provvedimento autorizzativo. Con il sesto motivo deduce la violazione del principio di legalità e il divieto di analogia in avendo giustificato i sequestri eseguiti dalla polizia giudiziaria richiamando l'art. 22 dei Patti Lateranensi, che regola la collaborazione 3 tra la Città del Vaticano e l'Italia. Tuttavia, l'applicazione di tale norma sarebbe inappropriata nel contesto del sequestro probatorio poiché si riferirebbe espressamente alla punizione dei delitti commessi in territorio Vaticano. Con il settimo motivo deduce la violazione del principio del in quanto l'indagato sarebbe stato già assolto nel 2015 con la formula piena per i fatti che riguardano beni simili a quelli oggi sottoposti a sequestro. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l’inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso risulta fondato con limitato riguardo alla finalità probatoria del sequestro operato, nel resto i motivi di ricorso sono manifestamente infondati. 5. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Come osserva il Procuratore generale nella requisitoria scritta, nessuna disposizione di legge impone la notifica all’indagato del decreto di sequestro probatorio, sia d’iniziativa, ai sensi dell’art. 253 cod.proc.pen., sia nel caso di convalida di sequestro d’iniziativa della P.G., ai sensi dell’art. 355 cod.proc.pen. In tema di sequestro probatorio, l'omissione o il ritardo nell'adempimento relativo alla notifica del decreto di convalida alla persona alla quale le cose sono state sequestrate non incide sulla legittimità del provvedimento mancando una previsione espressa in tal senso, purchè l'interessato sia stato posto in condizione di presentare la richiesta di riesame (Sez. 2, n. 47165 del 19/09/2019, Rv. 277803 – 01), essendo finalizzata, la notifica, a consentire il ricorso per riesame che decorre dalla notificazione e, in caso di mancata notificazione, dalla data in cui lo stesso abbia avuto conoscenza del provvedimento di convalida (Sez. 2, n. 38721 del 06/06/2014, Rv. 260518 – 01). 6. Il secondo motivo di ricorso che contesta la motivazione sul è parimenti manifestamente infondato. Va rammentato che il giudizio in ordine alla misura cautelare reale resta pur sempre, in necessaria coerenza con la fase delle indagini preliminari che è di delibazione non piena, ancorato alla verifica delle condizioni dì legittimità della misura cautelare reale, da parte del Tribunale del riesame, che non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità del soggetto indagato in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo della congruità degli elementi rappresentati con esclusivo riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti esperibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria (Sez. 2, n. 25320 del 4 05/05/2016, P.M. in proc. Bulgarella, Rv. 267007; Sez. 3, n. 15254 del 10/03/2015, Privitera, Rv. 263053; Sez. 5, n. 24589 del 18/04/2011 Misseri, Rv. 250397). Diversamente, si finirebbe con lo utilizzare surrettiziamente la procedura incidentale di riesame per una preventiva verifica del fondamento dell'accusa, con evidente usurpazione di poteri che sono per legge riservati al giudice del procedimento principale (cfr. Sez. 6, n. 316 del 04/02/1993, Francesconi, Rv. 193854; Sez. 3, 14/10/1994, Petriccione, Sez.3, n. 1970 del 26/04/1996, Beltrami, Ciò premesse, l’ordinanza impugnata contiene una concisa ma congrua motivazione in punto tenuto conto della fase processuale essendo, il IZ, stato trovato in possesso di un bene (il libricino d’oro) che era stato sottratto alla Fabbrica di San Pietro in Vaticano, corpo del reato di ricettazione di beni culturali per cui è indagato, da cui la necessità di espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe e ulteriori dell’attività di ricettazione di beni culturali. 7. L’ordinanza impugnata risulta invece carente in relazione all’ulteriore presupposto della concreta finalità probatoria perseguita con l'apposizione del vincolo sui beni sequestrati n. 1 Block notes di colore giallo verde e Block notes con 5 pagine manoscritte, nonché su quanto appreso nel box di pertinenza della abitazione del ricorrente contrassegnato con i n. 209, 424 e 439 genericamente indicato con l’indicazione “altri beni culturali”. In accoglimento del quarto motivo di ricorso, l’ordinanza va pertanto annullata in ordine alla sussistenza della relazione di immediatezza tra la "res" sequestrata ed il reato oggetto di indagine. 8. Il terzo motivo di ricorso che deduce la violazione del principio di proporzionalità ovvero della necessaria limitazione del sequestro ai beni strettamente necessari per l'accertamento dei fatti con riferimento al mantenimento del sequestro su beni personali dell'indagato tra cui appunti personali e block notes risulta connesso al punto relativo all’accertamento della finalità probatoria oggetto di annullamento ed è pertanto assorbito dal disposto annullamento. 9. I restanti motivi di ricorso risultano inammissibili. Il quinto motivo di ricorso risulta manifestamente infondato. Nessuna violazione dei principi costituzionali di libertà personale e inviolabilità del domicilio è sussistente in presenza di atto motivato dell’A.G. come prescrivono gli artt. 13 e 14 Cost. e con le forme e garanzie previste dalla legge. Il sesto motivo di ricorso di violazione dell’art. 22 dei Patti Lateranensi è inammissibile e non tiene conto che si procede in Italia nei confronti del ricorrente per il reato di ricettazione di beni culturali. Il sesto motivo di ricorso è inammissibile per genericità lamentando la 5 violazione del principio del perché sarebbe stato assolto per fatti che riguardano beni simili a quelli oggi sottoposti a sequestro. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla finalita' probatoria dei sequestri e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così è deciso, 08/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente NU AI VI Di OL