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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 19/03/2025, n. 927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 927 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
QUARTA SEZIONE CIVILE
R.G. 7766/2023
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – IV Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del Dott. Armando Pacione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7739/2020 R.G., avente ad oggetto: giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo su oneri condominiali vertente
tra
in persona del suo legale rappresentante p.t., Parte_1
P. I.V.A. rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Iacone P.IVA_1
e dall'Avv. Caterina Gatta con studio sito in Caserta al Passaggio Pio
IX n. 17,. -domicilio eletto-
attore
CONTRO
in persona dell'amministratore Controparte_1
p.t., CF rappresentato e difeso dall'Avv. Carmela P.IVA_2
Affinita; con studio in Caserta , alla via Alois n. 15, – domicilio eletto-
convenuto
CONCLUSIONI
Come da conclusioni rispettivamente precisate e rese alla udienza di precisazione delle conclusioni SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Sotto il profilo dello svolgimento del processo, va evidenziato che:
Il Tribunale di S Maria C.V. emetteva in favore del
[...]
ingiunzione di pagamento n° 1559/2020 nei Controparte_1
confronti della la società proprietaria di locali Parte_1
situati nel fabbricato condominiale sito in Caserta, al Corso Trieste
182, per la somma complessiva di € 9.310,65 per oneri condominiali relativi al consuntivo 2017 alle quote condominiali ordinarie del 2018
e le competenze tecniche Arch. € 421,00, il tutto come dal Per_1
verbale assembleare di approvazione del bilancio consuntivo al
31.12.2017 e relativo piano di riparto;
dall'approvazione del bilancio preventivo per l'anno 2018 e relativo piano di riparto;
dal bilancio preventivo per l'anno 2019; dal riparto spese straordinarie.
Avverso l'ingiunzione ha proposto opposizione la Parte_2
[...
deducendo con riferimento al bilancio consuntivo al 31.12.2017
l'assenza di un bilancio e relativo piano di riparti approvati dalla assemblea.
Argomenta sul punto che non risulta prodotto, al di fuori di una serie di documenti scollegati, lo stato di ripartizione quale approvato dall'assemblea ai sensi dell'art. 63 disp att cc .
Con riferimento ai saldi attinenti a gestioni precedenti eccepisce che la loro debenza sia stata già accertata in precedenti e definitivi decreti ingiuntivi con conseguente ne bis in idem.
Circa sempre l'annualità 2017, contesta che emergerebbe dal bilancio depositato la voce “Addebito personale ”, che appare Pt_1
pag. 2/7 estremamente generico e indeterminato e non risulta esser mai stato approvato.
Cotesta altresì che non possono addebitarsi all'odierna opponente spese, sia ordinarie che straordinarie, attinenti alla manutenzione del garage, posto che non rientrano nella proprietà dell'opponente.
Infine per le somme addebitate di cui al preventivo 2018 e 2019 eccepisce la assenza di un bilancio con relativo piano di riparto approvati dall'assemblea e quindi l'inapplicabilità dell'art. 63 disp. att. c.c.
Si costituiva nel giudizio di opposizione, l'opposto
[...]
che conteste le avverse eccezioni e deduzioni Controparte_1
chiedeva il rigetto della opposizione con conferma della ingiunzione n° 1559/2020 emessa dal Tribunale di S Maria C V
Concessi i termini 183 6° comma cpc, in assenza di richieste istruttorie all'udienza del 19.09.2022, il Giudice fissava udienza per la precisazione delle conclusioni.
Alla udienza del 29.11.2024. le parti con note scritte precisavano le conclusioni e la causa veniva riservata per la decisone con concessione di termini ex art 190 cpc
MOTIVI DELLA DECISIONE
La opposizione proposta è destituita di fondamento e pertanto va rigettata.
In tema di opposizione al decreto ingiuntivo con cui viene dedotto un credito condominiale fondato sul bilancio che risulta approvato anche nel riparto dalla assemblea è noto che il condomino opponente non può far valere questioni attinenti alla validità della delibera condominiale, ma solo questioni riguardanti l'efficacia della medesima. ( cass civ sez II 22573/16)
pag. 3/7 Inoltre, con la nota decisione a Sezioni Unite 26629/09 è stato chiarito che il giudice dell'opposizione deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia della deliberazione assembleare, senza poter sindacare, neppure in via incidentale, la sua validità, essendo tale sindacato riservato al giudice davanti al quale detta delibera sia stata impugnata (nel medesimo senso, Cass., Sez. 2, n.
3354 del 19/02/2016; Cass., Sez. 2, n. 4672 del 23/02/2017; in senso conforme: Cass., Sez. 2, n. 6436 del 19/03/2014; Cass., Sez. 2, n. 8685 del 28/03/2019; da ultimo Cass., Sez. 2, n. 21240 del 09/08/2019); egli può accogliere l'opposizione solo se la delibera condominiale abbia perduto la sua efficacia, per essere stata annullata o per esserne stata sospesa l'esecuzione dal giudice dell'impugnazione (Cass., Sez. 2, n.
19938 del 14/11/2012; Cass., Sez. 6 - 2, n. 7741 del 24/03/2017).
Orbene nel caso in esame parte opponente, su cui incombeva il relativo onere di allegazione, non ha fornito alcune elemento volto a dimostrare che le deliberazioni dedotte nel procedimento monitorio a sostegno della relativa domanda, avevano perso efficacia o fossero in qualche modo nulle in senso assoluto, atteso che solo in tale ipotesi il giudice della cognizione poteva ricavarne la loro radicale inefficacia.
La contrariamente alle produzioni in atti, si e Parte_1
limitata a dedurre che mancassero i riparti e ed i bilanci asseritamente approvati dalla assemblea condominiale con conseguente invalidità delle deliberazioni poste a sostegno della ingiunzione
Occorre evidenziare che al giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo è preclusa la possibilità di sindacare l'invalidità delle delibere impugnate a meno che la delibera o le delibere su cui si fondi il decreto ingiuntivo siano radicalmente nulle.
Solo in questo ultimo caso il giudice dell'opposizione potrebbe verificare incidentalmente la nullità radicale della delibera stessa
(Cassazione 23688/2014).
pag. 4/7 Ciò posto occorre ricordare che in tema di deliberazioni condominiali, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'articolo 1135, numeri 2) e 3), Codice civile e che è sottratta al metodo maggioritario;
sono, invece, meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condòmini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate senza modificare i criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione, ma in violazione degli stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio delle attribuzioni assembleari, che non sono contrarie a norme imperative, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'articolo 1137, secondo comma, Codice civile ( cass SS UU
9839/21).
Pertanto i vizi dedotti dall'opponente in ogni caso andavano dedotti ed eccepiti non in via di eccezione come argomentato ma in via di azione , con apposita domanda riconvenzionale in ogni caso ai sensi dell'art 1137 comma secondo cc
Ne consegue che sotto tale profilo le doglianze dedotte dalla
[...]
oltre ad essere smentite dagli atti acquisiti al giudizio, Parte_1
risultano inammissibili.
Nel caso in esame , conformemente al consolidato orientamento del giudice della legittimità , il codominio opposto con riferimento al credito dedotto nel procedimento monitorio ha soddisfatto l'onere probatorio su esso gravante con la produzione del verbale dell'assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, nonché dei relativi documenti
Infatti parte opposta ha dimostrato che la domanda è fondata, e cioè
pag. 5/7 che il credito preteso sussiste, è esigibile e che il ne è CP_1
titolare; di contro parte opponente non ha fornito la prova di fatti estintivi della obbligazione a nulla rilevando la produzione delle pregresse ingiunzioni che all'evidenza non risultano essere la duplicazione di poste creditorie dedotte nel procedimento monitorio di cui è causa ( il decreto opposto fa riferimento a crediti risultanti dal consuntivo di gestione dell'anno 2017 ) .
Risulta sfornita della necessaria ed idonea allegazione anche la circostanza, meramente dichiarata, di non essere proprietaria di locali garages o box,
Ebbene, la delibera condominiale di approvazione della spesa costituisce titolo sufficiente del credito del e legittima non CP_1
solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del opponente a pagare le somme nel processo oppositorio a CP_1
cognizione piena ed esauriente, il cui ambito è ristretto alla verifica della perdurante esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere che, come evidenziato, nel caso in esame sussiste .
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo facendo applicazione dei minimi previsti dal
D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e successive modifiche in considerazione della natura del giudizio e della non particolare complessità delle questioni trattate .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione avverso l'ingiunzione n° 1559/2020 emessa dal Tribunale di S Maria C V che pertanto viene confermata pag. 6/7 - condanna in persona del suo legale Parte_1
rappresentante P.T. al pagamento in favore del
[...]
delle spese del giudizio che si liquidano in Controparte_1 complessive €.2.540,00 otre rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge con attribuzione all'Avv. Carmela Affinita come richiesto in sede di precisazione delle conclusioni
Santa Maria C. V., 19.3.2025
Il Giudice
Dott Armando Pacione
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
QUARTA SEZIONE CIVILE
R.G. 7766/2023
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – IV Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del Dott. Armando Pacione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7739/2020 R.G., avente ad oggetto: giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo su oneri condominiali vertente
tra
in persona del suo legale rappresentante p.t., Parte_1
P. I.V.A. rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Iacone P.IVA_1
e dall'Avv. Caterina Gatta con studio sito in Caserta al Passaggio Pio
IX n. 17,. -domicilio eletto-
attore
CONTRO
in persona dell'amministratore Controparte_1
p.t., CF rappresentato e difeso dall'Avv. Carmela P.IVA_2
Affinita; con studio in Caserta , alla via Alois n. 15, – domicilio eletto-
convenuto
CONCLUSIONI
Come da conclusioni rispettivamente precisate e rese alla udienza di precisazione delle conclusioni SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Sotto il profilo dello svolgimento del processo, va evidenziato che:
Il Tribunale di S Maria C.V. emetteva in favore del
[...]
ingiunzione di pagamento n° 1559/2020 nei Controparte_1
confronti della la società proprietaria di locali Parte_1
situati nel fabbricato condominiale sito in Caserta, al Corso Trieste
182, per la somma complessiva di € 9.310,65 per oneri condominiali relativi al consuntivo 2017 alle quote condominiali ordinarie del 2018
e le competenze tecniche Arch. € 421,00, il tutto come dal Per_1
verbale assembleare di approvazione del bilancio consuntivo al
31.12.2017 e relativo piano di riparto;
dall'approvazione del bilancio preventivo per l'anno 2018 e relativo piano di riparto;
dal bilancio preventivo per l'anno 2019; dal riparto spese straordinarie.
Avverso l'ingiunzione ha proposto opposizione la Parte_2
[...
deducendo con riferimento al bilancio consuntivo al 31.12.2017
l'assenza di un bilancio e relativo piano di riparti approvati dalla assemblea.
Argomenta sul punto che non risulta prodotto, al di fuori di una serie di documenti scollegati, lo stato di ripartizione quale approvato dall'assemblea ai sensi dell'art. 63 disp att cc .
Con riferimento ai saldi attinenti a gestioni precedenti eccepisce che la loro debenza sia stata già accertata in precedenti e definitivi decreti ingiuntivi con conseguente ne bis in idem.
Circa sempre l'annualità 2017, contesta che emergerebbe dal bilancio depositato la voce “Addebito personale ”, che appare Pt_1
pag. 2/7 estremamente generico e indeterminato e non risulta esser mai stato approvato.
Cotesta altresì che non possono addebitarsi all'odierna opponente spese, sia ordinarie che straordinarie, attinenti alla manutenzione del garage, posto che non rientrano nella proprietà dell'opponente.
Infine per le somme addebitate di cui al preventivo 2018 e 2019 eccepisce la assenza di un bilancio con relativo piano di riparto approvati dall'assemblea e quindi l'inapplicabilità dell'art. 63 disp. att. c.c.
Si costituiva nel giudizio di opposizione, l'opposto
[...]
che conteste le avverse eccezioni e deduzioni Controparte_1
chiedeva il rigetto della opposizione con conferma della ingiunzione n° 1559/2020 emessa dal Tribunale di S Maria C V
Concessi i termini 183 6° comma cpc, in assenza di richieste istruttorie all'udienza del 19.09.2022, il Giudice fissava udienza per la precisazione delle conclusioni.
Alla udienza del 29.11.2024. le parti con note scritte precisavano le conclusioni e la causa veniva riservata per la decisone con concessione di termini ex art 190 cpc
MOTIVI DELLA DECISIONE
La opposizione proposta è destituita di fondamento e pertanto va rigettata.
In tema di opposizione al decreto ingiuntivo con cui viene dedotto un credito condominiale fondato sul bilancio che risulta approvato anche nel riparto dalla assemblea è noto che il condomino opponente non può far valere questioni attinenti alla validità della delibera condominiale, ma solo questioni riguardanti l'efficacia della medesima. ( cass civ sez II 22573/16)
pag. 3/7 Inoltre, con la nota decisione a Sezioni Unite 26629/09 è stato chiarito che il giudice dell'opposizione deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia della deliberazione assembleare, senza poter sindacare, neppure in via incidentale, la sua validità, essendo tale sindacato riservato al giudice davanti al quale detta delibera sia stata impugnata (nel medesimo senso, Cass., Sez. 2, n.
3354 del 19/02/2016; Cass., Sez. 2, n. 4672 del 23/02/2017; in senso conforme: Cass., Sez. 2, n. 6436 del 19/03/2014; Cass., Sez. 2, n. 8685 del 28/03/2019; da ultimo Cass., Sez. 2, n. 21240 del 09/08/2019); egli può accogliere l'opposizione solo se la delibera condominiale abbia perduto la sua efficacia, per essere stata annullata o per esserne stata sospesa l'esecuzione dal giudice dell'impugnazione (Cass., Sez. 2, n.
19938 del 14/11/2012; Cass., Sez. 6 - 2, n. 7741 del 24/03/2017).
Orbene nel caso in esame parte opponente, su cui incombeva il relativo onere di allegazione, non ha fornito alcune elemento volto a dimostrare che le deliberazioni dedotte nel procedimento monitorio a sostegno della relativa domanda, avevano perso efficacia o fossero in qualche modo nulle in senso assoluto, atteso che solo in tale ipotesi il giudice della cognizione poteva ricavarne la loro radicale inefficacia.
La contrariamente alle produzioni in atti, si e Parte_1
limitata a dedurre che mancassero i riparti e ed i bilanci asseritamente approvati dalla assemblea condominiale con conseguente invalidità delle deliberazioni poste a sostegno della ingiunzione
Occorre evidenziare che al giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo è preclusa la possibilità di sindacare l'invalidità delle delibere impugnate a meno che la delibera o le delibere su cui si fondi il decreto ingiuntivo siano radicalmente nulle.
Solo in questo ultimo caso il giudice dell'opposizione potrebbe verificare incidentalmente la nullità radicale della delibera stessa
(Cassazione 23688/2014).
pag. 4/7 Ciò posto occorre ricordare che in tema di deliberazioni condominiali, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'articolo 1135, numeri 2) e 3), Codice civile e che è sottratta al metodo maggioritario;
sono, invece, meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condòmini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate senza modificare i criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione, ma in violazione degli stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio delle attribuzioni assembleari, che non sono contrarie a norme imperative, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'articolo 1137, secondo comma, Codice civile ( cass SS UU
9839/21).
Pertanto i vizi dedotti dall'opponente in ogni caso andavano dedotti ed eccepiti non in via di eccezione come argomentato ma in via di azione , con apposita domanda riconvenzionale in ogni caso ai sensi dell'art 1137 comma secondo cc
Ne consegue che sotto tale profilo le doglianze dedotte dalla
[...]
oltre ad essere smentite dagli atti acquisiti al giudizio, Parte_1
risultano inammissibili.
Nel caso in esame , conformemente al consolidato orientamento del giudice della legittimità , il codominio opposto con riferimento al credito dedotto nel procedimento monitorio ha soddisfatto l'onere probatorio su esso gravante con la produzione del verbale dell'assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, nonché dei relativi documenti
Infatti parte opposta ha dimostrato che la domanda è fondata, e cioè
pag. 5/7 che il credito preteso sussiste, è esigibile e che il ne è CP_1
titolare; di contro parte opponente non ha fornito la prova di fatti estintivi della obbligazione a nulla rilevando la produzione delle pregresse ingiunzioni che all'evidenza non risultano essere la duplicazione di poste creditorie dedotte nel procedimento monitorio di cui è causa ( il decreto opposto fa riferimento a crediti risultanti dal consuntivo di gestione dell'anno 2017 ) .
Risulta sfornita della necessaria ed idonea allegazione anche la circostanza, meramente dichiarata, di non essere proprietaria di locali garages o box,
Ebbene, la delibera condominiale di approvazione della spesa costituisce titolo sufficiente del credito del e legittima non CP_1
solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del opponente a pagare le somme nel processo oppositorio a CP_1
cognizione piena ed esauriente, il cui ambito è ristretto alla verifica della perdurante esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere che, come evidenziato, nel caso in esame sussiste .
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo facendo applicazione dei minimi previsti dal
D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e successive modifiche in considerazione della natura del giudizio e della non particolare complessità delle questioni trattate .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione avverso l'ingiunzione n° 1559/2020 emessa dal Tribunale di S Maria C V che pertanto viene confermata pag. 6/7 - condanna in persona del suo legale Parte_1
rappresentante P.T. al pagamento in favore del
[...]
delle spese del giudizio che si liquidano in Controparte_1 complessive €.2.540,00 otre rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge con attribuzione all'Avv. Carmela Affinita come richiesto in sede di precisazione delle conclusioni
Santa Maria C. V., 19.3.2025
Il Giudice
Dott Armando Pacione
pag. 7/7