TRIB
Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 18/02/2025, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 516 /2017 r.g.a.c.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Martina Fusco;
rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il giudice
Dott.ssa Martina Fusco
n.516 / 2017 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Martina Fusco, in funzione di giudice unico, pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 516 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2017 , vertente
TRA
, C.F./P.I. , rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1 C.F._1
ALFANO MARIO, presso cui elettivamente domicilia;
OPPONENTE
E
, C.F./P.I. , in persona del legale rapp.te p.t., e rapp.to e difeso, CP_1 P.IVA_1
giusta procura in atti, dall'avv. PESENTI MARCO, presso cui elettivamente domicilia;
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a d.i.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n°
27002).
In data 28.11.2016 il Tribunale di Nocera Inferiore emetteva, in favore di , il Decreto CP_1
Ingiuntivo n. 1729/2016, con il quale ingiungeva a di pagare in favore dell'istante la Parte_1
somma di €. 16.703,79 oltre interessi convenzionali da dì del dovuto al soddisfo.
Nel ricorso monitorio, in particolare, la deduceva di essere cessionaria del credito, in virtù CP_1
di contratto di cessione del 01/08/2015, vantato dalla SPV PROJECT 130 S.r.l. della somma di €
€7.755,34 a titolo di residuo non pagato del contratto di finanziamento n. 40050025 stipulato con la del credito pari a € 8.948,45 di cui € 4.462,00 in linea capitale, € Controparte_2
1.441,11 a titolo di rate scadute e non pagate, in virtù del titolo di credito ceduto dalla CREDITECH
S.p.a. e riguardante il contratto di finanziamento n.7677285 stipulato con la COMPASS S.p.a.
Il sig. proponeva opposizione avverso il D.I. n. 1729/2016 convenendo innanzi a Parte_1
Codesto Tribunale la per ivi sentire accertare e dichiarare la nullità ed illegittimità del CP_1
D.I. opposto e per l'effetto revocare lo stesso.
A sostegno della propria opposizione lamentava l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento da parte della banca della mediazione obbligatoria;
la carenza dello ius postulandi in capo all'avv. Rosa Aiello;
la carenza di titolarità attiva della obbligazione dedotta in giudizio;
la prescrizione ex art. 2948 c.c. del credito reclamato a titolo di interessi;
l'inesistenza della prova del credito (disconoscimento delle sottoscrizioni dei contratti, esibiti in fotocopia); vessatorietà delle clausole che prevedono interessi compensativi, in quanto l'opponente va certamente qualificato come consumatore debitore e la è il professionista creditore;
la nullità del contratto ex art. 124 CP_1
TUB per l'omessa indicazione analitica dello scopo del finanziamento;
la violazione degli artt. 1283
e 1284 cod. civ.; la nullità per indeterminatezza degli interessi ultralegali e/o mancata approvazione per iscritto;
la nullità ex art. 1815, comma II, c.c. delle clausole relative agli interessi compensativi e moratori e l'illegittima applicazione e richiesta di interessi anatocistici.
Si costituiva in giudizio la la quale contestava tutto quanto ex adverso dedotto ed CP_1
eccepito, perché inammissibile, infondata in fatto e diritto oltre che non provata.
Veniva assegnato alla parte onerata per legge termine per l'introduzione della procedura di mediazione obbligatoria.
La causa veniva pertanto rinviata per la discussione ex art 281 sexies c.p.c.. L'udienza del 22/01/2025 era sostituita dal deposito di note di trattazione scritta: il giudice, lette le note, decide la controversia con la presente sentenza, allegata al provvedimento ex art 127 ter c.p.c..
L'opposizione va rigettata. L'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria è superata dall'intervenuto svolgimento della procedura in atti.
Parimenti superata appare l'eccezione di carenza di jus postulandi perché regolarmente depositata in atti è la procura alle liti conferita dal soggetto nominato procuratore speciale della società opposta.
Sulla contestazione avanzata dalla parte opponente in ordine al difetto di legittimazione ad agire della banca ingiungente l'opposta ha prontamente dimostrato non solo l'esistenza dei contratti di cessione del credito, ma anche l'inclusione dei crediti per cui si agisce all'interno delle cessioni medesime
(vedasi allegati alla memoria ex art 183 co 6 II termine c.p.c., che fanno espressamente riferimento ai contratti depositati) e la regolarità della comunicazione dello stesso al debitore ceduto, giusta raccomandata A/R del 01/08/2015, relativa al contratto nr. 40050025 e A/R del 22/02/2016, relativa al contratto nr. 7677285 (raccomandate non oggetto di disconoscimento all'esito della produzione in giudizio). E tanto in ossequio alla giurisprudenza maggioritaria, sia di legittimità che di merito, che richiede di provare sia la notifica, sia l'inclusione del credito nella cessione, anche mediante produzione dello stralcio dell'elenco allegato al contratto medesimo.
Deve, pertanto, concludersi, per l'infondatezza della relativa eccezione proposta.
Sempre preliminarmente, va rigettata l'eccezione di parte opponente sulla prescrizione del credito ex art. 2948 c.c., in quanto, secondo costante orientamento giurisprudenziale, “la rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicché deve escludersi, per tali tipologie di interessi, l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4, cod. civ. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti” (Sez. 1, Sentenza n. 18951 del 08/08/2013).
Parimenti, ancora più recentemente (Cass. civ. ordinanza n. 4232 del 10/02/2023), è stato statuito che
“nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c..”
Ne discende che con riferimento ad entrambi i debiti le lettere di messa in mora interruttive, così come il procedimento monitorio, sono intervenute, ad interrompere la prescrizione, ben prima del decorso dei 10 anni dall'ultima rata addebitabile secondo gli estratti conto depositati in atti.
Tutti questi elementi sono sufficienti a provare il rapporto creditorio tra le parti. Nel merito, in premessa, si rileva che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore- opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Proprio in ragione della sua posizione processuale di convenuto in senso sostanziale ai sensi dell'art. 167 c.p.c., l'opponente è, quindi, altresì gravato dall'onere di contestazione specifica dei fatti posti a fondamento della domanda proposta dal creditore ingiungente.
Nel caso di specie, la genericità del tenore delle eccezioni di cui all'atto di opposizione ha sicuro rilievo ai sensi dell'art 115 c.p.c., per cui il Giudice "deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti”, nonché "i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita" (art 115
с.р.с.).
In particolare, dal citato art 115 c.p.c. emerge l'onere delle parti di fornire adeguata e tempestiva prova ai fatti che si pongono alla base delle proprie pretese (o difese), ai sensi degli artt 163 e 167 c.p.c.
Applicando il disposto dell'art 115 c.p.c. (che rafforza il regime preclusivo del processo civile) al procedimento di opposizione, deriva, come si è detto, in capo a parte opponente, convenuta in senso sostanziale, l'onere di specifica contestazione dei fatti costitutivi della domanda attorea che non può, dunque, limitarsi alla generica contestazione del quantum del credito e ciò in quanto la non contestazione, a cui equivale la contestazione generica, è un "comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti" (cfr. Cass. Sez. III, Sentenza n. 10031/2004).
Ebbene nel caso in esame, la parte si è limitata, in maniera generica, a contestare la mancata indicazione degli interessi in contratto, oltre che la vessatorietà delle clausole che prevedono interessi compensativi e moratori e l'illegittima applicazione e richiesta di interessi anatocistici.
A fronte della genericità delle contestazioni sollevate, si ritiene, al contrario, che la parte opposta abbia fondato la sua pretesa su adeguata prova scritta.
La contestazione in ordine all'assenza del rapporto appare smentita, in maniera inequivoca, sulla scorta della documentazione depositata dall'opposta che prova, al contrario, la sussistenza di un rapporto tra le parti, così come si evince dai contratti di finanziamento n. 40050025 stipulato tra il sig. e la e il contratto di finanziamento n. 7677285 stipulato tra il Pt_1 Controparte_2
sig. e la Compass Banca S.p.A., sottoscritti dall'opponente e prodotti nel fascicolo del giudizio Pt_1
monitorio. Tali contratti erano poi oggetto di più cessioni del credito, fino ad arrivare alla cessionaria opposta dell'odierno procedimento. Controparte_1
A ciò deve aggiungersi che emerge, dagli estratti conto depositati in atti, che il abbia in effetti Pt_1
pagato parte delle rate dei finanziamenti in questione: egli ha, quindi, dato esecuzione ai contratti, con conseguente inammissibilità di qualunque doglianza in ordine al mancato riconoscimento dello stesso (in termini, Cass. civ. sentenza n. 10849 del 28/06/2012)
Provato senza dubbio il credito, sarebbe spettato al debitore dimostrare la differenza tra quanto richiesto dalla parte opposta e quanto dovuto.
Sul punto, le S.U. della Corte di Cassazione, con sentenza n. 13533/2001 hanno chiarito che "In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento."
In sostanza, qualora venga dedotto l'inadempimento di una prestazione contrattuale, ferma la prova del contratto, a colui che agisce in giudizio è richiesta esclusivamente l'allegazione dell'inadempimento, mentre spetterà alla controparte provare l'estinzione della prestazione a suo carico.
Ebbene nel caso in esame, la parte opponente non ha assolto il proprio onere di provare fatti estintivi o modificativi della pretesa, al contrario, compiutamente provata dall'opposta.
Assolutamente infondata appare, sul punto, la generica eccezione di usurarietà degli interessi applicati: dalla stessa prospettazione dell'opponente nulla emerge circa il possibile superamento delle soglie di legge nel corso dello svolgimento dei rapporti, in quanto neppure sono stati indicati il TEG negoziale e il TEGM di riferimento.
Né, tantomeno, rileva qualunque violazione ai sensi dell'art 124 TUB, essendo sufficiente, ai fini della normativa in questione, la “descrizione analitica” degli stessi, correttamente compiuta nel caso di specie, mediante richiamo alla tipologia di beni oggetto del contratto (auto/moto).
Stesso dato emerge anche con riferimento all'asserito anatocismo, in quanto nessuna deduzione gli opponenti hanno fatto circa il piano di ammortamento dedotto in contratto, e i suoi profili di eventuale e asserito illegittimità.
Infine, dalla lettura del contratto, non emerge la sussistenza di alcuna clausola vessatoria.
L'assoluta genericità delle eccezioni esaminate, rilevante ai sensi del disposto dell'art 115 c.p.c. sopra riportato, ne determina il rigetto: l'ammissione di una CTU si sarebbe palesata assolutamente esplorativa, secondo l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, e avrebbe liberato ingiustamente l'opponente dall'onere di allegazione sul medesimo spettante.
Per tale motivo, l'opposizione va rigettata, e il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del DM
147/2022, secondo il valore della controversia, tenuto conto dell'assenza di questioni in fatto e in diritto di particolare complessità e dell'assenza di istruttoria (con conseguente applicazione dei parametri minimi per la fase di trattazione e istruttoria): per tale ragione la nota spese allegata va parzialmente disattesa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e per l'effetto integralmente conferma il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara definitivamente esecutivo;
b) Condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.400,00, oltre Iva e Cpa, come per legge, e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso); depositato telematicamente in data 18/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Fusco
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Martina Fusco;
rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il giudice
Dott.ssa Martina Fusco
n.516 / 2017 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Martina Fusco, in funzione di giudice unico, pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 516 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2017 , vertente
TRA
, C.F./P.I. , rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1 C.F._1
ALFANO MARIO, presso cui elettivamente domicilia;
OPPONENTE
E
, C.F./P.I. , in persona del legale rapp.te p.t., e rapp.to e difeso, CP_1 P.IVA_1
giusta procura in atti, dall'avv. PESENTI MARCO, presso cui elettivamente domicilia;
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a d.i.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n°
27002).
In data 28.11.2016 il Tribunale di Nocera Inferiore emetteva, in favore di , il Decreto CP_1
Ingiuntivo n. 1729/2016, con il quale ingiungeva a di pagare in favore dell'istante la Parte_1
somma di €. 16.703,79 oltre interessi convenzionali da dì del dovuto al soddisfo.
Nel ricorso monitorio, in particolare, la deduceva di essere cessionaria del credito, in virtù CP_1
di contratto di cessione del 01/08/2015, vantato dalla SPV PROJECT 130 S.r.l. della somma di €
€7.755,34 a titolo di residuo non pagato del contratto di finanziamento n. 40050025 stipulato con la del credito pari a € 8.948,45 di cui € 4.462,00 in linea capitale, € Controparte_2
1.441,11 a titolo di rate scadute e non pagate, in virtù del titolo di credito ceduto dalla CREDITECH
S.p.a. e riguardante il contratto di finanziamento n.7677285 stipulato con la COMPASS S.p.a.
Il sig. proponeva opposizione avverso il D.I. n. 1729/2016 convenendo innanzi a Parte_1
Codesto Tribunale la per ivi sentire accertare e dichiarare la nullità ed illegittimità del CP_1
D.I. opposto e per l'effetto revocare lo stesso.
A sostegno della propria opposizione lamentava l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento da parte della banca della mediazione obbligatoria;
la carenza dello ius postulandi in capo all'avv. Rosa Aiello;
la carenza di titolarità attiva della obbligazione dedotta in giudizio;
la prescrizione ex art. 2948 c.c. del credito reclamato a titolo di interessi;
l'inesistenza della prova del credito (disconoscimento delle sottoscrizioni dei contratti, esibiti in fotocopia); vessatorietà delle clausole che prevedono interessi compensativi, in quanto l'opponente va certamente qualificato come consumatore debitore e la è il professionista creditore;
la nullità del contratto ex art. 124 CP_1
TUB per l'omessa indicazione analitica dello scopo del finanziamento;
la violazione degli artt. 1283
e 1284 cod. civ.; la nullità per indeterminatezza degli interessi ultralegali e/o mancata approvazione per iscritto;
la nullità ex art. 1815, comma II, c.c. delle clausole relative agli interessi compensativi e moratori e l'illegittima applicazione e richiesta di interessi anatocistici.
Si costituiva in giudizio la la quale contestava tutto quanto ex adverso dedotto ed CP_1
eccepito, perché inammissibile, infondata in fatto e diritto oltre che non provata.
Veniva assegnato alla parte onerata per legge termine per l'introduzione della procedura di mediazione obbligatoria.
La causa veniva pertanto rinviata per la discussione ex art 281 sexies c.p.c.. L'udienza del 22/01/2025 era sostituita dal deposito di note di trattazione scritta: il giudice, lette le note, decide la controversia con la presente sentenza, allegata al provvedimento ex art 127 ter c.p.c..
L'opposizione va rigettata. L'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria è superata dall'intervenuto svolgimento della procedura in atti.
Parimenti superata appare l'eccezione di carenza di jus postulandi perché regolarmente depositata in atti è la procura alle liti conferita dal soggetto nominato procuratore speciale della società opposta.
Sulla contestazione avanzata dalla parte opponente in ordine al difetto di legittimazione ad agire della banca ingiungente l'opposta ha prontamente dimostrato non solo l'esistenza dei contratti di cessione del credito, ma anche l'inclusione dei crediti per cui si agisce all'interno delle cessioni medesime
(vedasi allegati alla memoria ex art 183 co 6 II termine c.p.c., che fanno espressamente riferimento ai contratti depositati) e la regolarità della comunicazione dello stesso al debitore ceduto, giusta raccomandata A/R del 01/08/2015, relativa al contratto nr. 40050025 e A/R del 22/02/2016, relativa al contratto nr. 7677285 (raccomandate non oggetto di disconoscimento all'esito della produzione in giudizio). E tanto in ossequio alla giurisprudenza maggioritaria, sia di legittimità che di merito, che richiede di provare sia la notifica, sia l'inclusione del credito nella cessione, anche mediante produzione dello stralcio dell'elenco allegato al contratto medesimo.
Deve, pertanto, concludersi, per l'infondatezza della relativa eccezione proposta.
Sempre preliminarmente, va rigettata l'eccezione di parte opponente sulla prescrizione del credito ex art. 2948 c.c., in quanto, secondo costante orientamento giurisprudenziale, “la rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicché deve escludersi, per tali tipologie di interessi, l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4, cod. civ. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti” (Sez. 1, Sentenza n. 18951 del 08/08/2013).
Parimenti, ancora più recentemente (Cass. civ. ordinanza n. 4232 del 10/02/2023), è stato statuito che
“nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c..”
Ne discende che con riferimento ad entrambi i debiti le lettere di messa in mora interruttive, così come il procedimento monitorio, sono intervenute, ad interrompere la prescrizione, ben prima del decorso dei 10 anni dall'ultima rata addebitabile secondo gli estratti conto depositati in atti.
Tutti questi elementi sono sufficienti a provare il rapporto creditorio tra le parti. Nel merito, in premessa, si rileva che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore- opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Proprio in ragione della sua posizione processuale di convenuto in senso sostanziale ai sensi dell'art. 167 c.p.c., l'opponente è, quindi, altresì gravato dall'onere di contestazione specifica dei fatti posti a fondamento della domanda proposta dal creditore ingiungente.
Nel caso di specie, la genericità del tenore delle eccezioni di cui all'atto di opposizione ha sicuro rilievo ai sensi dell'art 115 c.p.c., per cui il Giudice "deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti”, nonché "i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita" (art 115
с.р.с.).
In particolare, dal citato art 115 c.p.c. emerge l'onere delle parti di fornire adeguata e tempestiva prova ai fatti che si pongono alla base delle proprie pretese (o difese), ai sensi degli artt 163 e 167 c.p.c.
Applicando il disposto dell'art 115 c.p.c. (che rafforza il regime preclusivo del processo civile) al procedimento di opposizione, deriva, come si è detto, in capo a parte opponente, convenuta in senso sostanziale, l'onere di specifica contestazione dei fatti costitutivi della domanda attorea che non può, dunque, limitarsi alla generica contestazione del quantum del credito e ciò in quanto la non contestazione, a cui equivale la contestazione generica, è un "comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti" (cfr. Cass. Sez. III, Sentenza n. 10031/2004).
Ebbene nel caso in esame, la parte si è limitata, in maniera generica, a contestare la mancata indicazione degli interessi in contratto, oltre che la vessatorietà delle clausole che prevedono interessi compensativi e moratori e l'illegittima applicazione e richiesta di interessi anatocistici.
A fronte della genericità delle contestazioni sollevate, si ritiene, al contrario, che la parte opposta abbia fondato la sua pretesa su adeguata prova scritta.
La contestazione in ordine all'assenza del rapporto appare smentita, in maniera inequivoca, sulla scorta della documentazione depositata dall'opposta che prova, al contrario, la sussistenza di un rapporto tra le parti, così come si evince dai contratti di finanziamento n. 40050025 stipulato tra il sig. e la e il contratto di finanziamento n. 7677285 stipulato tra il Pt_1 Controparte_2
sig. e la Compass Banca S.p.A., sottoscritti dall'opponente e prodotti nel fascicolo del giudizio Pt_1
monitorio. Tali contratti erano poi oggetto di più cessioni del credito, fino ad arrivare alla cessionaria opposta dell'odierno procedimento. Controparte_1
A ciò deve aggiungersi che emerge, dagli estratti conto depositati in atti, che il abbia in effetti Pt_1
pagato parte delle rate dei finanziamenti in questione: egli ha, quindi, dato esecuzione ai contratti, con conseguente inammissibilità di qualunque doglianza in ordine al mancato riconoscimento dello stesso (in termini, Cass. civ. sentenza n. 10849 del 28/06/2012)
Provato senza dubbio il credito, sarebbe spettato al debitore dimostrare la differenza tra quanto richiesto dalla parte opposta e quanto dovuto.
Sul punto, le S.U. della Corte di Cassazione, con sentenza n. 13533/2001 hanno chiarito che "In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento."
In sostanza, qualora venga dedotto l'inadempimento di una prestazione contrattuale, ferma la prova del contratto, a colui che agisce in giudizio è richiesta esclusivamente l'allegazione dell'inadempimento, mentre spetterà alla controparte provare l'estinzione della prestazione a suo carico.
Ebbene nel caso in esame, la parte opponente non ha assolto il proprio onere di provare fatti estintivi o modificativi della pretesa, al contrario, compiutamente provata dall'opposta.
Assolutamente infondata appare, sul punto, la generica eccezione di usurarietà degli interessi applicati: dalla stessa prospettazione dell'opponente nulla emerge circa il possibile superamento delle soglie di legge nel corso dello svolgimento dei rapporti, in quanto neppure sono stati indicati il TEG negoziale e il TEGM di riferimento.
Né, tantomeno, rileva qualunque violazione ai sensi dell'art 124 TUB, essendo sufficiente, ai fini della normativa in questione, la “descrizione analitica” degli stessi, correttamente compiuta nel caso di specie, mediante richiamo alla tipologia di beni oggetto del contratto (auto/moto).
Stesso dato emerge anche con riferimento all'asserito anatocismo, in quanto nessuna deduzione gli opponenti hanno fatto circa il piano di ammortamento dedotto in contratto, e i suoi profili di eventuale e asserito illegittimità.
Infine, dalla lettura del contratto, non emerge la sussistenza di alcuna clausola vessatoria.
L'assoluta genericità delle eccezioni esaminate, rilevante ai sensi del disposto dell'art 115 c.p.c. sopra riportato, ne determina il rigetto: l'ammissione di una CTU si sarebbe palesata assolutamente esplorativa, secondo l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, e avrebbe liberato ingiustamente l'opponente dall'onere di allegazione sul medesimo spettante.
Per tale motivo, l'opposizione va rigettata, e il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del DM
147/2022, secondo il valore della controversia, tenuto conto dell'assenza di questioni in fatto e in diritto di particolare complessità e dell'assenza di istruttoria (con conseguente applicazione dei parametri minimi per la fase di trattazione e istruttoria): per tale ragione la nota spese allegata va parzialmente disattesa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e per l'effetto integralmente conferma il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara definitivamente esecutivo;
b) Condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.400,00, oltre Iva e Cpa, come per legge, e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso); depositato telematicamente in data 18/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Fusco