Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/03/2025, n. 3180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3180 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
n. 20863/2021 r.g.a.c.
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 20863/2021 RGAC e vertente
TRA
e , elettivamente domiciliate in Alvignano alla Parte_1 Parte_2
Via Tommaselli 53 presso l'avv. Alfredo D'Onofrio, dal quale sono rappresentate e difese come da procura allegata telematicamente all'atto di citazione
ATTRICI E
e Controparte_1 Controparte_2
ciascuno in persona del l.r.p.t.; ope legis rappresentati e difesi
[...] dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale domiciliano in Napoli alla Via Armando Diaz 11
, in persona del l.r.p.t., con sede in Roma alla Controparte_3
Via Barberini 38
CONVENUTI
Oggetto: Usucapione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e va rigettata.
e hanno convenuto nel presente giudizio il Parte_1 Parte_2 Contro e l , chiedendo: “1. Accertare e dichiarare che, le particelle 5255, Controparte_2
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Comune di Mondragone rientrano nel patrimonio disponibile dello Stato giusto atto di affranco del 1937, ovvero per sdemanializzazione tacita - stante la perdita d'uso pubblico demaniale marittimo delle stesse
- e per l'effetto dichiararne l'intervenuta usucapione per possesso ultraventennale, in favore delle attrici e avendo su dette particelle e per la superficie posseduta Parte_1 Parte_2 animo domini un rapporto di esclusività ultraventennale pubblico, pacifico ed ininterrotto per quanto esposto sopra;
2. Ordinare alla Compente conservatoria dei registi immobiliari di Santa Maria CV, di procedere alla relativa trascrizione al Compente Ufficio Tecnico Erariale di Caserta e di eseguire la voltura ed accatastamento con esonero di ogni responsabilità a riguardo, il tutto in favore delle attrici;
3.
Condannare i convenuti singolarmente e/o in solido al pagamento delle spese di lite in favore delle attrici con attribuzione all'avvocato anticipatorio;
”; si sono costituiti gli enti convenuti chiedendo di rigettare la domanda perché infondata, con vittoria delle spese di lite;
nel corso della istruttoria è stata prodotta documentazione, ed è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio dall'ing. ; ora la causa va decisa. Persona_1
Le particelle catastali che le attrici ritengono di avere usucapito, pacificamente sino al 1935 appartenevano al demanio marittimo, e dunque non erano usucapibili. Il 17/9/1935 in Napoli venne stipulato un atto denominato “atto di affranco” tra un rappresentante del Demanio dello Stato, uno del Ministero dei Lavori Pubblici, uno del Ministero delle Comunicazioni, ed il Podestà del Comune di Mondragone;
all'art. 3 i rappresentati delle amministrazioni dello Stato ed il rappresentante del Comune di Mondragone accettavano le conclusioni cui era pervenuta una Commissione Interministeriale “con la sua relazione del 15 giugno 1932 in base alla quale venne stabilita la delimitazione delle zone da attribuirsi rispettivamente al Comune ed allo Stato sia pel Demanio patrimoniale che per quello di demanio pubblico marittimo …”; ed in base alle planimetrie allegate a quella convenzione, gli attori collocano quelle particelle catastali nel demanio patrimoniale (zona colorata in rosa nelle planimetrie, come chiarito dal successivo art. 4 dell'atto), per cui sarebbero usucapibili. Secondo gli enti convenuti, invece, l'atto di affranco del 1935 non sarebbe stato idoneo a far passare quelle particelle catastali nel demanio patrimoniale, che sarebbero ancora incluse nel demanio marittimo.
Quando l'atto di affranco del 1935 venne stipulato, vigeva il Codice per la Marina Mercantile del 1877, che all'art. 157 così disponeva: “Le spiagge ed il lido del mare, compresi i porti, le darsene, i canali, i fossi, i seni e le rade, dipendono dall'amministrazione marittima per tutto quanto riguarda il loro uso e la polizia marittima. Le parti di spiaggia e delle altre pertinenze demaniali sovraindicate, che, per dichiarazione dell'amministrazione marittima fossero riconosciute non più necessarie all'uso pubblico, potranno fare passaggio dai beni del pubblico demanio a quelli del patrimonio dello Stato.” E ciò significava che, perché un arenile potesse da bene di uso pubblico divenire bene patrimoniale, occorreva una speciale dichiarazione dell'autorità marittima: una dichiarazione a forma libera, colla quale però l'autorità marittima doveva chiaramente affermare che quel bene non era più necessario all'uso pubblico. Si veda Cass. 3950/1999: “La disposizione dell'art. 157 del codice della marina mercantile del 1877 valorizzava, ai fini del passaggio dei beni dal pubblico demanio marittimo al patrimonio dello Stato, l'aspetto sostanziale della vicenda attinente ai beni stessi, nel pagina 2 di 4 senso che la loro non necessarietà in fatto all'uso pubblico, della quale l'Amministrazione doveva fornire un mero riconoscimento, era condizione sufficiente per il transito dal demanio al patrimonio.”. L'atto di affranco stesso non costituiva valida dichiarazione dell'autorità marittima, nel senso sopra indicato;
infatti l'art. 5 stabiliva “Entro due mesi dall'avvenuta approvazione della presente convenzione da parte dei Ministeri competenti per le Amministrazioni dello Stato e da parte del Commissario per la Liquidazione degli Usi Civici e del Ministero di Agricoltura e Foreste pel Comune di Mondragone saranno apposti i termini lapidei delimitanti le singole zone come sopra assegnate …”; e l'art. 7:
“La presente convenzione sia nei riguardi dell'Amministrazione dello Stato che del Comune di Mondragone è sottoposta alla superiore approvazione, come per legge”. Tali disposizioni vanno interpretate nel senso che la sdemanializzazione stabilita con la convenzione, per essere efficace, doveva approvata dai Ministeri e dal Comune coinvolti nell'accordo; tra questi Ministeri vi era quello delle Comunicazioni, che costituiva l'amministrazione marittima, la cui approvazione sarebbe consistita appunto nel dichiarare che le particelle catastali in questione non erano più necessarie all'uso pubblico. Ma tale dichiarazione non risulta essere mai stata rilasciata: agli atti è stato acquisito soltanto decreto di omologazione del Real Commissario per la liquidazione degli Usi Civici del 24/8/1936, decreto approvato con del Controparte_5
12/9/1936, registrato alla Corte dei Conti l'1/10/1936; si tratta solo di una delle approvazioni previste dall'art. 5 della convenzione, e certamente non della necessaria dichiarazione proveniente dall'autorità marittima (il non era l'autorità Parte_3 marittima).
Per quanto detto, deve ritenersi che l'atto di affrancazione del 1935 non sia mai divenuto efficace, e conseguentemente i beni che le attrici non possono avere usucapito le particelle catastali oggetto di domanda, poiché queste continuano ad appartenere al demanio marittimo.
Nella recente ordinanza della Corte di Cassazione 31901/2024 si legge: “In tema di demanio marittimo, la sdemanializzazione dei beni quali spiagge e arenili non può realizzarsi in forma tacita ma necessita, ai sensi dell'art. 35 del codice della navigazione, della redazione di un decreto ministeriale avente carattere costitutivo, il quale deve seguire alla verifica in concreto della non utilizzabilità delle zone per pubblici usi del mare. Tale disciplina si differenzia da quanto stabilito per il demanio in generale dall'art. 829 codice civile. Nel caso di contestazione sulla proprietà di un terreno formalmente intestato al , erroneamente attribuito al Marittimo Controparte_6 CP_2 anziché al Demanio Pubblico ordinario a seguito di una voltura catastale, assume rilevanza l'esame approfondito della documentazione storica, inclusi i verbali di delimitazione degli arenili e le relazioni delle commissioni interministeriali che hanno definito le zone da assegnarsi allo Stato e al L'interpretazione degli atti di CP_7 affranco e delle convenzioni relative a tali beni deve seguire le regole ermeneutiche dettate dagli artt. 1362 e ss. cod. civ., verificando la formulazione delle singole pattuizioni in coordinamento con l'intero contesto contrattuale, senza limitarsi al mero pagina 3 di 4 elemento letterale. La questione della sdemanializzazione dei beni del demanio marittimo sotto la vigenza del codice della Marina mercantile del 1877 (art. 157) e dell'articolo 35 del codice della navigazione del 1942 richiede un approfondimento di natura nomofilattica, anche alla luce della rara giurisprudenza di legittimità formatasi sulla questione.”; in attesa che la Corte di Cassazione si pronunci, comunque, valgono le conclusioni cui si è qui pervenuti.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 20863/2021 rgac vertente Contro tra: e attrici;
e , Parte_1 Parte_2 Controparte_2 convenuti;
così provvede:
1) Rigetta la domanda di usucapione;
2) Condanna le attrici a rimborsare agli enti convenuti le spese del giudizio, che liquida in € 10.000, oltre spese generali, Iva e Cpa se dovuti. Così deciso in Napoli in data 29/3/2025 Il Giudice
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