CA
Sentenza 5 giugno 2024
Sentenza 5 giugno 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 05/06/2024, n. 1648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1648 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1111/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Distefano Presidente dott.ssa Francesca Mammone Consigliera dott.ssa Francesca Vullo Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di reclamo iscritto al n. r.g. 1111/2024 promosso
DA
(C.F. ), quale Parte_1 C.F._1 titolare dell' Parte_2
con il patrocinio dell'avv. BOSCO SIRIANA elettivamente
[...] domiciliato in PIAZZA MARCONI 21 20081 ABBIATEGRASSO presso il difensore avv. BOSCO SIRIANA
RECLAMANTE
CONTRO
pagina 1 di 5 LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE dell'impresa individuale
[...]
(C.F. Parte_2 P.IVA_1
RECLAMATA CONTUMACE
ED ALTRESI' CON L'INTERVENTO
Del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI
MILANO
avente ad oggetto: Opposizione sentenza di apertura della liquidazione giudiziale sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
Revocare la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale n. 168/2024 pubblicata il 15/03/2024
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto
Con sentenza n. 168/2024 pubblicata il 15/03/2024 il tribunale di Milano, nella contumacia del debitore, ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della , impresa individuale cancellata dal Parte_2 registro delle imprese in data 27.3.23, su iniziativa del Pubblico Ministero a cui erano stati trasmessi gli atti dallo stesso tribunale fallimentare che, investito del ricorso del creditore ai sensi degli artt. 37, 40 CCII, aveva Controparte_1 dichiarato l'improcedibilità del giudizio a seguito della rinuncia agli atti da parte del creditore ricorrente. Ha proposto reclamo il sig. . Parte_1
pagina 2 di 5 Alla prima udienza la liquidazione giudiziale è stata dichiarata contumace. La Procura Generale, non comparsa, ha depositato una nota con la quale ha chiesto il rigetto del reclamo. All' esito dell'udienza la Corte si è riservata di decidere.
*** Questi i motivi di reclamo
1) Omessa notifica al socio legale rappresentante. Il reclamante lamenta che, benché il tribunale avesse disposto la notifica anche al socio illimitatamente responsabile, il decreto di fissazione udienza non era stato notificato all'indirizzo di residenza del sig. indicato nel certificato anagrafico, Pt_1 con conseguente violazione del diritto di difesa del sig. che, non Pt_1 avendo avuto contezza del procedimento, non si era costituito nella procedura pre liquidatoria;
2) L'assoggettamento dell' impresa i alla procedura di Parte Parte_1 liquidazione giudiziale risulterebbe precluso dalla circostanza, evincibile dalla visura camerale, che l'impresa del sig. era già stata dichiarata fallita Pt_1 con sentenza n 941/2019. In particolare, come emerge dalle annotazioni apposte nella visura, la precedente procedura concorsuale è stata chiusa con decreto del tribunale di Milano in data 14.7.22 ai sensi dell'art. 118 n. 4 l. fall. per impossibilità a soddisfare anche solo in parte i creditori. Per tale ragione la ditta individuale era stata formalmente cancellata dal registro delle imprese in data 27.03.2023. Il reclamante evidenzia che il debitore che non prosegue nella propria attività di impresa non può essere nuovamente sottoposto a una procedura fallimentare/liquidatoria ed altresì che nel caso di specie non è neppure configurabile uno dei casi di riapertura della procedura fallimentare previsti dall'art. 121 l. fall. ora 236 CCII essendovi una situazione di conclamata inutilità della procedura per insufficienza dell'attivo ex art 233 co 1 lett. d CCII.
* Il 1° motivo non è fondato. La notifica del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale e del decreto di fissazione di udienza è stata eseguito dall'ufficiale giudiziario presso la sede della società risultante dal registro delle imprese e, stante l'esito negativo della stessa, mediante il deposito presso la casa comunale, secondo i dettami dell'art. 40 co 8 CCII. E' invece fondato il 2° motivo. pagina 3 di 5 Il reclamante ha prodotto la sentenza n. 941 del 27.11.2019 con la quale il tribunale di Milano aveva dichiarato il fallimento dell'impresa individuale i e il decreto di chiusura della procedura del 14.7.22. Non vi è Parte_1 altresì prova di debiti contratti dall'imprenditore successivamente alla chiusura del fallimento. I debiti erariali indicati nella cartella e la cui evidenza Org_1 aveva indotto il tribunale fallimentare a trasmettere in data 2.2.24 la gli atti al PM ai sensi dell'art. 38 CCII sono i medesimi riportati nel rendiconto finale dal curatore precedentemente nominato (doc. 6). In assenza di evidenze contrarie deve pertanto ritenersi che l'impresa, successivamente alla chiusura del fallimento, sia rimasta inattiva. Poiché non è consentito assoggettare a una procedura di liquidazione giudiziale un imprenditore già fallito, a maggior ragione per debiti erariali già oggetto di ammissione al passivo, la sentenza qui reclamata deve essere revocata. Per completezza si osserva che, ove ricorressero i presupposti di cui all'art. 121 co. 1 l. fall., potrà essere disposta la riapertura del fallimento. Il reclamo deve pertanto essere accolto e la sentenza di I grado revocata. Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili. Ai sensi dell'art. 147 d.P.R. 115/2002 dichiara che l'apertura della procedura non è imputabile ad alcuna delle parti.
P.Q.M.
La Corte di appello di Milano, definitivamente decidendo, ogni diversa e contraria istanza disattesa: 1) revoca la sentenza n. 168/2024, pubblicata il 15.03.2024 del Tribunale di Milano che ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale dell'impresa individuale XI Parte_2
2) visto l'art. 53 CCI, dispone: a. che ogni 30 giorni, fino al passaggio in giudicato della presente sentenza, la Xi di depositi nella cancelleria del Parte_1
Tribunale di Milano una situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata dell'impresa, trasmettendone contestualmente una copia al curatore;
b. che, con la stessa cadenza, la Xi provveda ad Par Parte_1 inviare al curatore una breve relazione informativa ed esplicativa sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle pagina 4 di 5 più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad €5.000, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino. Il curatore potrà chiedere chiarimenti e documentazione relativa alle operazioni risultanti dalla relazione;
e rammenta: c. che per stipulare mutui, transazioni, patti compromissori, alienazioni e acquisti di beni immobili, rilasciare garanzie, rinunciare alle liti, compiere ricognizioni di diritti di terzi, consentire cancellazioni di ipoteche e restituzioni di pegni, accettare eredità e donazioni e compiere gli altri atti di straordinaria amministrazione è necessaria la previa autorizzazione del tribunale;
d. che il tribunale, se accerta la violazione degli obblighi previsti dall'art. 53 CCI e dal presente provvedimento, priva il debitore della possibilità di compiere gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria;
3) visto l'art. 147 d.p.r. n. 115/2002, accerta che l'apertura della procedura non è imputabile ad alcuna delle parti;
4) dichiara irripetibili le spese;
5) manda alla cancelleria per le notificazioni e per la pubblicità previste dall'art. 51, comma 12, CCI.
Così deciso in Milano il 23 maggio 2024
Il Consigliere est Francesca Vullo
Il Presidente Francesco Distefano
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Distefano Presidente dott.ssa Francesca Mammone Consigliera dott.ssa Francesca Vullo Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di reclamo iscritto al n. r.g. 1111/2024 promosso
DA
(C.F. ), quale Parte_1 C.F._1 titolare dell' Parte_2
con il patrocinio dell'avv. BOSCO SIRIANA elettivamente
[...] domiciliato in PIAZZA MARCONI 21 20081 ABBIATEGRASSO presso il difensore avv. BOSCO SIRIANA
RECLAMANTE
CONTRO
pagina 1 di 5 LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE dell'impresa individuale
[...]
(C.F. Parte_2 P.IVA_1
RECLAMATA CONTUMACE
ED ALTRESI' CON L'INTERVENTO
Del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI
MILANO
avente ad oggetto: Opposizione sentenza di apertura della liquidazione giudiziale sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
Revocare la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale n. 168/2024 pubblicata il 15/03/2024
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto
Con sentenza n. 168/2024 pubblicata il 15/03/2024 il tribunale di Milano, nella contumacia del debitore, ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della , impresa individuale cancellata dal Parte_2 registro delle imprese in data 27.3.23, su iniziativa del Pubblico Ministero a cui erano stati trasmessi gli atti dallo stesso tribunale fallimentare che, investito del ricorso del creditore ai sensi degli artt. 37, 40 CCII, aveva Controparte_1 dichiarato l'improcedibilità del giudizio a seguito della rinuncia agli atti da parte del creditore ricorrente. Ha proposto reclamo il sig. . Parte_1
pagina 2 di 5 Alla prima udienza la liquidazione giudiziale è stata dichiarata contumace. La Procura Generale, non comparsa, ha depositato una nota con la quale ha chiesto il rigetto del reclamo. All' esito dell'udienza la Corte si è riservata di decidere.
*** Questi i motivi di reclamo
1) Omessa notifica al socio legale rappresentante. Il reclamante lamenta che, benché il tribunale avesse disposto la notifica anche al socio illimitatamente responsabile, il decreto di fissazione udienza non era stato notificato all'indirizzo di residenza del sig. indicato nel certificato anagrafico, Pt_1 con conseguente violazione del diritto di difesa del sig. che, non Pt_1 avendo avuto contezza del procedimento, non si era costituito nella procedura pre liquidatoria;
2) L'assoggettamento dell' impresa i alla procedura di Parte Parte_1 liquidazione giudiziale risulterebbe precluso dalla circostanza, evincibile dalla visura camerale, che l'impresa del sig. era già stata dichiarata fallita Pt_1 con sentenza n 941/2019. In particolare, come emerge dalle annotazioni apposte nella visura, la precedente procedura concorsuale è stata chiusa con decreto del tribunale di Milano in data 14.7.22 ai sensi dell'art. 118 n. 4 l. fall. per impossibilità a soddisfare anche solo in parte i creditori. Per tale ragione la ditta individuale era stata formalmente cancellata dal registro delle imprese in data 27.03.2023. Il reclamante evidenzia che il debitore che non prosegue nella propria attività di impresa non può essere nuovamente sottoposto a una procedura fallimentare/liquidatoria ed altresì che nel caso di specie non è neppure configurabile uno dei casi di riapertura della procedura fallimentare previsti dall'art. 121 l. fall. ora 236 CCII essendovi una situazione di conclamata inutilità della procedura per insufficienza dell'attivo ex art 233 co 1 lett. d CCII.
* Il 1° motivo non è fondato. La notifica del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale e del decreto di fissazione di udienza è stata eseguito dall'ufficiale giudiziario presso la sede della società risultante dal registro delle imprese e, stante l'esito negativo della stessa, mediante il deposito presso la casa comunale, secondo i dettami dell'art. 40 co 8 CCII. E' invece fondato il 2° motivo. pagina 3 di 5 Il reclamante ha prodotto la sentenza n. 941 del 27.11.2019 con la quale il tribunale di Milano aveva dichiarato il fallimento dell'impresa individuale i e il decreto di chiusura della procedura del 14.7.22. Non vi è Parte_1 altresì prova di debiti contratti dall'imprenditore successivamente alla chiusura del fallimento. I debiti erariali indicati nella cartella e la cui evidenza Org_1 aveva indotto il tribunale fallimentare a trasmettere in data 2.2.24 la gli atti al PM ai sensi dell'art. 38 CCII sono i medesimi riportati nel rendiconto finale dal curatore precedentemente nominato (doc. 6). In assenza di evidenze contrarie deve pertanto ritenersi che l'impresa, successivamente alla chiusura del fallimento, sia rimasta inattiva. Poiché non è consentito assoggettare a una procedura di liquidazione giudiziale un imprenditore già fallito, a maggior ragione per debiti erariali già oggetto di ammissione al passivo, la sentenza qui reclamata deve essere revocata. Per completezza si osserva che, ove ricorressero i presupposti di cui all'art. 121 co. 1 l. fall., potrà essere disposta la riapertura del fallimento. Il reclamo deve pertanto essere accolto e la sentenza di I grado revocata. Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili. Ai sensi dell'art. 147 d.P.R. 115/2002 dichiara che l'apertura della procedura non è imputabile ad alcuna delle parti.
P.Q.M.
La Corte di appello di Milano, definitivamente decidendo, ogni diversa e contraria istanza disattesa: 1) revoca la sentenza n. 168/2024, pubblicata il 15.03.2024 del Tribunale di Milano che ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale dell'impresa individuale XI Parte_2
2) visto l'art. 53 CCI, dispone: a. che ogni 30 giorni, fino al passaggio in giudicato della presente sentenza, la Xi di depositi nella cancelleria del Parte_1
Tribunale di Milano una situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata dell'impresa, trasmettendone contestualmente una copia al curatore;
b. che, con la stessa cadenza, la Xi provveda ad Par Parte_1 inviare al curatore una breve relazione informativa ed esplicativa sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle pagina 4 di 5 più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad €5.000, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino. Il curatore potrà chiedere chiarimenti e documentazione relativa alle operazioni risultanti dalla relazione;
e rammenta: c. che per stipulare mutui, transazioni, patti compromissori, alienazioni e acquisti di beni immobili, rilasciare garanzie, rinunciare alle liti, compiere ricognizioni di diritti di terzi, consentire cancellazioni di ipoteche e restituzioni di pegni, accettare eredità e donazioni e compiere gli altri atti di straordinaria amministrazione è necessaria la previa autorizzazione del tribunale;
d. che il tribunale, se accerta la violazione degli obblighi previsti dall'art. 53 CCI e dal presente provvedimento, priva il debitore della possibilità di compiere gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria;
3) visto l'art. 147 d.p.r. n. 115/2002, accerta che l'apertura della procedura non è imputabile ad alcuna delle parti;
4) dichiara irripetibili le spese;
5) manda alla cancelleria per le notificazioni e per la pubblicità previste dall'art. 51, comma 12, CCI.
Così deciso in Milano il 23 maggio 2024
Il Consigliere est Francesca Vullo
Il Presidente Francesco Distefano
pagina 5 di 5