Articolo 41 della Legge 18 aprile 1975, n. 148
Articolo 40Articolo 42
Versione
20 maggio 1975
Art. 41.
Ai fini dell'ammissione agli esami di idoneita' ed ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione il servizio reso dal personale sanitario presso gli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico, presso gli ospedali psichiatrici e gli altri istituti di cura per malattie mentali, presso gli ospedali militari, presso i centri di cui all' articolo 2 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 , presso i centri trasfusionali che operano entro gli enti ospedalieri, anche se convenzionati, presso gli istituti provinciali di assistenza all'infanzia e presso i consorzi provinciali antitubercolari e' equiparato al corrispondente servizio prestato presso gli enti ospedalieri.
Ai fini dell'ammissione ai concorsi ospedalieri ed ai fini della valutazione come titolo nei concorsi stessi il servizio reso dal personale laureato dei ruoli speciali della carriera direttiva addetto alle attivita' sanitarie presso gli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico, presso gli ospedali psichiatrici e gli altri istituti di cura per malattie mentali, presso gli ospedali militari, presso i centri trasfusionali che operano entro gli enti ospedalieri, anche se convenzionati e' equiparato al corrispondente servizio prestato presso gli enti ospedalieri.
Ai fini dell'ammissione ai primi esami di idoneita' banditi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge il servizio gia' prestato presso laboratori provinciali di igiene e profilassi dai sanitari ospedalieri in servizio non di ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, e' equiparato al corrispondente servizio prestato presso gli enti ospedalieri.
Ai soli fini dell'ammissione agli esami di idoneita' il servizio di ruolo reso in qualita' di ufficiale sanitario, medico condotto ovvero sanitario presso enti che gestiscono forme obbligatorie di assicurazione sociale e' valutato, in ragione del 50 per cento del periodo di effettivo servizio prestato, come servizio reso presso gli enti ospedalieri nella qualifica di assistente sempreche' i sanitari abbiano conseguito la libera docenza o la specializzazione nelle relative discipline.
Ai soli fini dell'ammissione agli esami di idoneita' il servizio reso in qualita' di medico specialista consulente presso pubblici ospedali e' valutato, in ragione del 25 per cento del periodo di effettiva durata della convenzione, come servizio non di ruolo reso presso enti ospedalieri nella qualifica di assistente della specialita'. I servizi prestati in qualita' di consulente presso piu' ospedali non sono fra loro cumulabili se contemporanei.
Fermo restando quanto disposto dagli articoli 78 , 80 e 84 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 , cosi' come modificati dalla presente legge, i servizi di cui ai precedenti commi quarto e quinto non sono valutabili come titolo nei concorsi di assunzione.
Con decreto del Ministro per la sanita', da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sara' indicato a quali qualifiche e servizi ospedalieri corrispondono le qualifiche ed i servizi resi presso gli enti di cui al presente articolo.
Entrata in vigore il 20 maggio 1975