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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 11/12/2025, n. 1940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1940 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Silvana Domenica Ferrentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 803/2025 R.G.
TRA rappresentato e difeso dall'avv. CALVELLI Parte_1
ANTONELLO;
Ricorrente
E
rappresentato Controparte_1
e difeso dall'avv. AVENA GILDA;
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico
Preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte istante ha depositato atto di dissenso e quindi, nei termini dettati dall'art
445 bis cpc, l'odierno ricorso, nel quale ha dedotto che:
- di aver depositato ATP per ottenere l'accertamento dei requisiti sanitari per l'assegno di invalidità civile;
- che il CTU aveva depositato la relazione resa in sede di
ATP, riconoscendo solo una invalidità del 68%, e che lo stesso CTU non aveva tento conto, della documentazione agli atti, copiosa, che attestava molteplici e gravi infermità;
Ha quindi concluso perché, accertata la sussistenza dei requisiti sanitari, l' venisse condannato al CP_2 pagamento delle prestazioni con accessori come per legge.
Si è costituito l'ente previdenziale, eccependo nel merito l'infondatezza della domanda alla luce delle risultanze della CTU già espletata.
Acquisito il procedimento di Accertamento Tecnico
Preventivo già espletato fra le parti, la causa veniva istruita con C.T.U. medico legale.
All'esito del deposito delle note ex art.127 ter cpc,il procedimento è stato definito con sentenza all'esito della camera di consiglio.
Il ricorso va accolto.
Il consulente d'ufficio,espletate le necessarie indagini, rappresentava che le patologie da cui era affetta la parte ricorrente la avevano resa invalida al
78% con decorrenza dalla domanda amministrativa(30.11.2023).
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise.
Ricorrono nella specie le condizioni sanitarie che legittimano il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità.
La domanda di condanna dei ratei della prestazione è inammissibile esulando dall'oggetto del presente procedimento(Cass 9755 del 2019)
Le spese di CTU e di lite sono poste a carico dell' . CP_2
PQM
Dichiara parte ricorrente invalida al 78% con decorrenza dal 30.11.2023.
Condanna l' in persona del legale rappresentante al CP_2 pagamento delle spese di CTU liquidate come da separato decreto e delle spese di lite che liquida in € 1933,50 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario con distrazione.
Cosenza,11.12.2025 IL GIUDICE dott.ssa Silvana D.Ferrentino