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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/05/2025, n. 2193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2193 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
LAVORO
N.R.G. 1035/2024
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta la delega conferita mediante decreto del 12.03.2025
dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
MANGINI ILARIA
ricorrente contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.to BRANCACCIO CP_1 P.IVA_1
ANTONIO resistente non costituita Controparte_2
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.01.2024, la ricorrente proponeva impugnativa avverso l'avviso di addebito n. 37120230007619139000, notificato via pec il 15.12.2023,
relativo al versamento dei contributi I.V.S. calcolati in regime ordinario, anziché in regime forfettario, quale regime di appartenenza secondo le dichiarazioni dei redditi presentate presso l'Agenzia delle Entrate, per le mensilità 10-12 del 2016; 10-12 del 2017; 10-12 del 2018; 10-12 del 2019; 10-12 del 2020; 10-12 del 2021; 01-03 del 2022;
04-06 del 2022; 07- 09 del 2022.
Tale avviso è stato emesso a decorrere dalle dichiarazioni 2017, anno di imposta 2016, e
2018, anno di imposta 2017, nelle quali era stata omessa l'indicazione della tipologia di regime a cui si era aderito nell'anno di riferimento, senza la compilazione del quadro
LM previsto per la dichiarazione dei redditi in regime forfettario.
Per le suddette annualità la ricorrente ha provveduto a trasmettere le dichiarazioni integrative, le quali sono state lavorate dall'Agenzia delle Entrate il 16.02.2023
relativamente alla pratica relativa alla dichiarazione integrativa del 2017 (anno di imposta 2016) e il 19.06.2023 relativamente alla pratica relativa alla dichiarazione integrativa del 2018 (anno di imposta 2017).
L'opponente chiedeva quindi di accertare e dichiarare la nullità e/o la illegittimità
dell'opposto avviso di addebito, con condanna della parte avversa al pagamento delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio tempestivamente l' che resisteva al ricorso con varie CP_1
argomentazioni e ne chiedeva il rigetto.
La non si è costituita;
tuttavia, la stessa non è legittimata passiva nel CP_2
processo, in quanto è cessionaria dei crediti maturati fino al 2008, ex art.13 della CP_1
legge 448/98, nel cui ambito non rientrano quelli per cui è causa.
Il presente procedimento, con decreto del 12.03.2025, è stato delegato per la trattazione e decisione al sottoscritto GOP, dott.ssa Lucia Perna.
All'esito dell'udienza del 13/05/2025 che si è svolta mediante trattazione scritta ex art.
Pag. 2 di 6 Il ricorso risulta depositato tempestivamente nel termine di 40 giorni dalla notifica dell'atto opposto, rilevando la data del deposito e non quella della successiva iscrizione a ruolo a cura dell'Ufficio.
Il ricorso, inoltre, è fondato e va pertanto accolto per le ragioni di seguito esposte in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt.
24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. ex multis Cass. Sez. Lav.
9309/2020). Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 17214/2016), infatti, “il
principio della "ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a
quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva
aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate
dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della
questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza
che sia necessario esaminare previamente le altre (in tal senso fra le più recenti Cass.
12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002)”. La
Suprema Corte (Cass. Sez. un. 9936/2014), inoltre, ha evidenziato come tale principio possa trovare applicazione anche in presenza di questioni pregiudiziali.
Pag. 3 di 6 Preliminarmente, si rileva che in data 25.01.2023, l ha notificato via pec alla CP_1
ricorrente l'avviso di addebito n. 37120220017568338000 con cui richiedeva alla stessa il versamento di € 9.701,29 stante l'omesso versamento dei contributi ordinari per i seguenti trimestri: 01-03/2016; 04-06/2016; 07- 09/2016; 01-03/2017; 04-06/2017; 07-
09/2017; 01-03/2018; 04-06/2018; 07- 09/2018; 01-03/2020; 04-06/2020; 07- 09/2020;
01-03/2021; 04-06/2021; 07- 09/2021.
Tale avviso di addebito non è stato opposto nei termini di legge, sicché è divenuto definitivo.
Si evidenzia che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione della cartella nel termine posto dall'art. 24 d.lgs 46/1999, determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella (cfr. Cass. 4506/2007; Cass. n.
12263/2007 e da ultimo Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del 05/02/2009; n. 8900 del
14/04/2010).
Tuttavia, si ritiene che l'avviso di addebito n. 37120220017568338000 non sia idoneo a spiegare effetti nel presente giudizio, nel quale è stato opposto un diverso atto impositivo relativo a diverse mensilità ed annualità, tanto da rappresentare atto diverso con efficacia indipendente dal precedente, sebbene emesso per la stessa causale
(riscossione di contributi del regime ordinario e non forfettario).
Ancora, quanto alla riscossione dei contributi ordinari per gli anni successivi al 2017,
parte ricorrente ha provato che le dichiarazioni per gli anni 2018-2022 sono state corredate del quadro LM. Mentre, per le dichiarazioni delle annualità 2016-2017 nelle quali il quadro LM risultava omesso, la ricorrente ha provveduto a trasmettere le
Pag. 4 di 6 dichiarazioni integrative, le quali sono state lavorate dall'Agenzia delle Entrate il
16.02.2023 relativamente alla pratica relativa alla dichiarazione integrativa del 2017
(anno di imposta 2016) e il 19.06.2023 relativamente alla pratica relativa alla dichiarazione integrativa del 2018 (anno di imposta 2017).
Dalle predette dichiarazioni risulta la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del regime forfettario e, cioè, ricavi non superiori alle specifiche soglie di legge, spese per il personale dipendente non superiori a € 5.000 lordi, costo complessivo degli stock dei beni strumentali al lordo degli ammortamenti non superiore a € 20.000. Sicché, la ricorrente ha provato di avere i requisiti per fruire dell'agevolazione. Inoltre, non risultano presentate dichiarazione iva per i medesimi anni.
Al riguardo, si rileva che anche la stessa , nell'allegare il messaggio Hermes n. CP_1
3334/2023, ha fatto salvo il caso in cui il contribuente dimostri l'essenziale ed obiettiva riconoscibilità dell'errore ai sensi degli artt. 1427 e ss. c.c. (Cass. 31 gennaio 2019, n.
2921).
Sul punto, si rileva anche che l' non ha allegato cause di esclusione ovvero CP_1
ostative all'applicazione del regime forfettario relative alla posizione fiscale della ricorrente.
Quanto all'avviso bonario notificato a mezzo racc. A.R. in data 13/01/2021, si rileva che lo stesso non rientra espressamente nell'elenco degli atti impugnabili contenuto nell'art. 19 del Decreto Legislativo n. 546/1992.
Pertanto, il ricorso viene accolto.
Stante la peculiarità del caso di specie, si compensano le spese.
P.Q.M.
Pag. 5 di 6 il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto del 12.03.2025
dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sul ricorso R.G.L. n. 1035/2024, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto, annulla l'avviso di addebito n.
37120230007619139000, notificato il 15.12.2023;
- si compensano le spese.
Aversa, 14.05.2025
Il GOP
dott.ssa Lucia Perna
Pag. 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
127 ter c.p.c., la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di motivazione.
LAVORO
N.R.G. 1035/2024
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta la delega conferita mediante decreto del 12.03.2025
dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
MANGINI ILARIA
ricorrente contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.to BRANCACCIO CP_1 P.IVA_1
ANTONIO resistente non costituita Controparte_2
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.01.2024, la ricorrente proponeva impugnativa avverso l'avviso di addebito n. 37120230007619139000, notificato via pec il 15.12.2023,
relativo al versamento dei contributi I.V.S. calcolati in regime ordinario, anziché in regime forfettario, quale regime di appartenenza secondo le dichiarazioni dei redditi presentate presso l'Agenzia delle Entrate, per le mensilità 10-12 del 2016; 10-12 del 2017; 10-12 del 2018; 10-12 del 2019; 10-12 del 2020; 10-12 del 2021; 01-03 del 2022;
04-06 del 2022; 07- 09 del 2022.
Tale avviso è stato emesso a decorrere dalle dichiarazioni 2017, anno di imposta 2016, e
2018, anno di imposta 2017, nelle quali era stata omessa l'indicazione della tipologia di regime a cui si era aderito nell'anno di riferimento, senza la compilazione del quadro
LM previsto per la dichiarazione dei redditi in regime forfettario.
Per le suddette annualità la ricorrente ha provveduto a trasmettere le dichiarazioni integrative, le quali sono state lavorate dall'Agenzia delle Entrate il 16.02.2023
relativamente alla pratica relativa alla dichiarazione integrativa del 2017 (anno di imposta 2016) e il 19.06.2023 relativamente alla pratica relativa alla dichiarazione integrativa del 2018 (anno di imposta 2017).
L'opponente chiedeva quindi di accertare e dichiarare la nullità e/o la illegittimità
dell'opposto avviso di addebito, con condanna della parte avversa al pagamento delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio tempestivamente l' che resisteva al ricorso con varie CP_1
argomentazioni e ne chiedeva il rigetto.
La non si è costituita;
tuttavia, la stessa non è legittimata passiva nel CP_2
processo, in quanto è cessionaria dei crediti maturati fino al 2008, ex art.13 della CP_1
legge 448/98, nel cui ambito non rientrano quelli per cui è causa.
Il presente procedimento, con decreto del 12.03.2025, è stato delegato per la trattazione e decisione al sottoscritto GOP, dott.ssa Lucia Perna.
All'esito dell'udienza del 13/05/2025 che si è svolta mediante trattazione scritta ex art.
Pag. 2 di 6 Il ricorso risulta depositato tempestivamente nel termine di 40 giorni dalla notifica dell'atto opposto, rilevando la data del deposito e non quella della successiva iscrizione a ruolo a cura dell'Ufficio.
Il ricorso, inoltre, è fondato e va pertanto accolto per le ragioni di seguito esposte in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt.
24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. ex multis Cass. Sez. Lav.
9309/2020). Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 17214/2016), infatti, “il
principio della "ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a
quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva
aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate
dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della
questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza
che sia necessario esaminare previamente le altre (in tal senso fra le più recenti Cass.
12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002)”. La
Suprema Corte (Cass. Sez. un. 9936/2014), inoltre, ha evidenziato come tale principio possa trovare applicazione anche in presenza di questioni pregiudiziali.
Pag. 3 di 6 Preliminarmente, si rileva che in data 25.01.2023, l ha notificato via pec alla CP_1
ricorrente l'avviso di addebito n. 37120220017568338000 con cui richiedeva alla stessa il versamento di € 9.701,29 stante l'omesso versamento dei contributi ordinari per i seguenti trimestri: 01-03/2016; 04-06/2016; 07- 09/2016; 01-03/2017; 04-06/2017; 07-
09/2017; 01-03/2018; 04-06/2018; 07- 09/2018; 01-03/2020; 04-06/2020; 07- 09/2020;
01-03/2021; 04-06/2021; 07- 09/2021.
Tale avviso di addebito non è stato opposto nei termini di legge, sicché è divenuto definitivo.
Si evidenzia che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione della cartella nel termine posto dall'art. 24 d.lgs 46/1999, determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella (cfr. Cass. 4506/2007; Cass. n.
12263/2007 e da ultimo Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del 05/02/2009; n. 8900 del
14/04/2010).
Tuttavia, si ritiene che l'avviso di addebito n. 37120220017568338000 non sia idoneo a spiegare effetti nel presente giudizio, nel quale è stato opposto un diverso atto impositivo relativo a diverse mensilità ed annualità, tanto da rappresentare atto diverso con efficacia indipendente dal precedente, sebbene emesso per la stessa causale
(riscossione di contributi del regime ordinario e non forfettario).
Ancora, quanto alla riscossione dei contributi ordinari per gli anni successivi al 2017,
parte ricorrente ha provato che le dichiarazioni per gli anni 2018-2022 sono state corredate del quadro LM. Mentre, per le dichiarazioni delle annualità 2016-2017 nelle quali il quadro LM risultava omesso, la ricorrente ha provveduto a trasmettere le
Pag. 4 di 6 dichiarazioni integrative, le quali sono state lavorate dall'Agenzia delle Entrate il
16.02.2023 relativamente alla pratica relativa alla dichiarazione integrativa del 2017
(anno di imposta 2016) e il 19.06.2023 relativamente alla pratica relativa alla dichiarazione integrativa del 2018 (anno di imposta 2017).
Dalle predette dichiarazioni risulta la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del regime forfettario e, cioè, ricavi non superiori alle specifiche soglie di legge, spese per il personale dipendente non superiori a € 5.000 lordi, costo complessivo degli stock dei beni strumentali al lordo degli ammortamenti non superiore a € 20.000. Sicché, la ricorrente ha provato di avere i requisiti per fruire dell'agevolazione. Inoltre, non risultano presentate dichiarazione iva per i medesimi anni.
Al riguardo, si rileva che anche la stessa , nell'allegare il messaggio Hermes n. CP_1
3334/2023, ha fatto salvo il caso in cui il contribuente dimostri l'essenziale ed obiettiva riconoscibilità dell'errore ai sensi degli artt. 1427 e ss. c.c. (Cass. 31 gennaio 2019, n.
2921).
Sul punto, si rileva anche che l' non ha allegato cause di esclusione ovvero CP_1
ostative all'applicazione del regime forfettario relative alla posizione fiscale della ricorrente.
Quanto all'avviso bonario notificato a mezzo racc. A.R. in data 13/01/2021, si rileva che lo stesso non rientra espressamente nell'elenco degli atti impugnabili contenuto nell'art. 19 del Decreto Legislativo n. 546/1992.
Pertanto, il ricorso viene accolto.
Stante la peculiarità del caso di specie, si compensano le spese.
P.Q.M.
Pag. 5 di 6 il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto del 12.03.2025
dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sul ricorso R.G.L. n. 1035/2024, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto, annulla l'avviso di addebito n.
37120230007619139000, notificato il 15.12.2023;
- si compensano le spese.
Aversa, 14.05.2025
Il GOP
dott.ssa Lucia Perna
Pag. 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
127 ter c.p.c., la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di motivazione.