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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/07/2025, n. 6289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6289 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 30326/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE XIV CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA “A”
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Giani Presidente dott. Lorena Casiraghi Giudice dott. Mariachiara Vanini Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 30326/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentata da (C.F. CP_1 Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
, in persona dei propri legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese P.IVA_2 dall'avv. PENNISI FABIO e dell'avv. SIMBULA MASSIMO, con domicilio digitale presso il loro indirizzo di posta elettronica certificata, come da delega in atti;
- Attrici - contro
C.F. ), contumace Controparte_2 P.IVA_3
- Convenuto -
§ § §
CONCLUSIONI
Per l'AT:
“Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale per tutti i motivi esposti nel presente atto e nei successivi occorrendi, disattesa ogni contraria istanza, accertare e dichiarare la nullità dei marchi indicati in narrativa (segnatamente i 24 marchi elencati da pagina 19 a pagina 21 dell'atto di citazione). Con vittoria di spese e compensi oltre accessori di legge”.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 14 A. In fatto.
A.1 Con atto di citazione in data 06.05.2022, (di seguito anche solo ) Parte_2 Pt_2 ha adito il Tribunale di Milano – Sezione specializzata per le imprese “A”, chiedendo di accertare la nullità di ventiquattro marchi indicati in narrativa, poiché registrati in mala fede e del tutto identici all'originale marchio '948, gravato da diritto di pegno costituito a garanzia di un debito di € 6.250.000,00 in capo a Controparte_3
In punto di fatto, l' AT ha allegato che:
- è titolare di un credito di nominale di € 6.250.000,00 nei confronti di Controparte_4
società di diritto lussemburghese (nel frattempo cancellata dal Controparte_3 locale registro delle imprese, come si evince da doc. 19) e di Controparte_5
(denominazione da poco mutata in ), società
[...] Controparte_6 con sede legale in Roma, codice fiscale e P.IVA n. ; P.IVA_4
- tale ingente debito è garantito dalla costituzione in pegno in favore dell'AT del marchio comunitario registrato presso lo European Union Intellectual Property Office
(EUIPO) con il n. 002742948 corrispondente alla firma della nota stilista Parte_3 sotto raffigurato, noto come “marchio '948;
[...]
- in data 04.10.2007, la costituiva il marchio '948 in pegno in favore Controparte_3 di a garanzia di un debito di € 3.000.000,00 (doc. 04), successivamente Parte_4 ceduto, tramite cessione d'azienda, a Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio;
- il marchio '948 veniva costituito, successivamente, oggetto di pegno a garanzia di due ulteriori debiti in capo a , che rispettivamente ammontavano a € Controparte_3
3.000.000,00 e € 250.000,00 (doc. 5 e doc. 6);
- a seguito di alcune cessioni del credito, il complessivo credito di € 6.250.000,00 veniva ceduto alla società attrice;
CP_4
- gli atti di pegno venivano trascritti nel registro dei marchi comunitari tenuto dall'Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (docc. 12, 13, 14);
- la società cedeva tutti i marchi a Controparte_7 CP_5 Controparte_3
(doc. 14);
pagina 2 di 14 - , rappresentata dal procuratore oggi legale Controparte_3 Persona_1 rappresentante della convenuta cedeva alla prima Controparte_2 Pt_4 Pt_4 titolare dei diritti di pegno, i crediti derivanti da una licenza sul marchio (doc. CP_5
15);
- da tale cessione emergeva che la società (controllata al 99% da Parte_5 CP_3
), dichiarata fallita dal Tribunale di Perugia nel 2013, era licenziataria esclusiva
[...] del marchio (doc. 16); CP_5
- il contratto di licenza esclusiva sui marchi non confluiva nel fallimento;
CP_5
- in data 23.01.2014 cedeva i marchi a Controparte_3 CP_5 Controparte_8 società con sede in SE (doc. 14), che deteneva il 100% delle quote della società
(oggi ); Controparte_5 Controparte_6
- in data 30.3.2015 risultava essere il licenziatario generale del Controparte_5 marchio (doc. 17); CP_5
- in data 20.7.2015 originaria titolare del credito in questione, CP_9 Controparte_3
e sottoscrivevano un accordo con cui, da un lato, veniva Controparte_5 riconosciuto alla debitrice principale una dilazione nel pagamento dell'ingente credito
(mai adempiuto) e, dall'altro, la se ne accollava il debito senza Controparte_5 liberazione della medesima (doc. 18);
- in data 28.07.2016, con atti contestuali, cedeva a Controparte_8 Controparte_5 il marchio '948 e a tutti gli altri marchi facenti capo alla casa di
[...] Controparte_2 moda;
- in data 23.11.2018 avviava avanti all'EUIPO il procedimento di Controparte_2 decadenza per non uso del marchio '948 e ne proponeva un altro, non avendo ottenuto soddisfazione dal primo (doc. 23);
- in data 12.08.2019 l'intero pacchetto di quote della (nel Controparte_5 frattempo ridenominata veniva ceduto dal socio unico Controparte_6 Controparte_8 al socio unico (doc. 20); Persona_2
- nella domanda di decadenza del marchio '948, la Convenuta deduceva la decadenza del marchio concesso in pegno all'AT per asserito non uso quinquennale da parte del titolare, ai sensi dell'art. 18 Reg. EU 1001/2017; l'interesse all'azione giustificato dalla titolarità in capo a di marchi fortemente confondibili con il '948; l'asserito CP_2 uso a far data dal 2006 da parte della di un marchio differente dal '948 Controparte_10 in quanto oggetto di restyling;
- l'asserito abbandono del marchio tradizionale per quello oggetto di restyling è smentito da pagina 3 di 14 diverse prove di effettivo uso anche nel quinquennio precedente la domanda;
- l'uso del 'nuovo' marchio deve farsi risalire ad epoca ben successiva al 2006, essendo provato il deposito di detto segno distintivo da parte della Convenuta solo successivamente al 2011;
- da un punto di vista fattuale, il restyling è consistito esclusivamente nel capovolgimento delle due lettere “n” presenti all'interno della firma tradizionale e in una maggiore inclinazione della lettera “G”;
Il marchio oggetto di Il marchio tradizione incluso restyling il n. '948 dato in pegno
- come si evince dal raffronto tra i due marchi, le modifiche apparivano irrilevanti, comunque non percettibili dal consumatore essendo il suo un giudizio sintetico di insieme;
- non è veritiero che il restyling del marchio risaliva al 2006, poiché il primo CP_5 marchio contenente la “nuova” grafica è stato depositato il 16 dicembre 2011 quindi ben 3 anni dopo la costituzione del pegno sul '948 per ben € 4,5 milioni;
- l'EUIPO accoglieva solo in parte la domanda di annullamento, restringendo la protezione del marchio solo rispetto ad alcuni prodotti delle classi per cui era stato rivendicato (doc.
24);
- la Convenuta impugnava la decisione avanti alla Commissione di ricorso dell'EUIPO e il procedimento è tuttora pendente (doc. 25);
- l'AT interveniva con il deposito di sue memorie in entrambi i procedimenti al fine di vedere rigettata la domanda di decadenza del marchio, unica garanzia del proprio credito
(docc. 26 e 27);
- nelle more della definizione di tale procedimento davanti all'EUIPO, la Convenuta proponeva nuova istanza di decadenza del marchio sul presupposto del suo mancato uso dal 2017 (doc. 38);
pagina 4 di 14 - nonostante i vari passaggi formali di titolarità del marchio, gli imprenditori a capo delle diverse società erano i medesimi e i vari trasferimenti del marchio erano puramente formali, volti ad evitare aggressioni dai creditori sociali sui diritti di proprietà industriale, unico asset di valore consistente;
- la titolarità o l'uso dei vari marchi della omonima casa di moda nel corso del tempo venivano imputati a società poi dichiarate fallite o cancellate dal registro delle imprese dopo la cessione dei marchi;
- vi era uno strettissimo collegamento tra: (cedente di tutti i marchi Controparte_3
a ; (controllata al 99% da , CP_5 Controparte_8 Parte_5 Controparte_3 nonché licenziataria di tutti i marchi;
(cessionaria di tutti i CP_5 Controparte_8 marchi da e a propria volta cedente degli stessi a CP_5 Controparte_3 CP_2
, tranne il '948 ceduto a;
[...] Controparte_5 Controparte_5
(all'epoca della cessione, partecipata al 100% da presunta cedente del '948 e CP_8 coobbligata al pagamento del debito nei confronti dell'attrice); Controparte_2
(cessionaria di tutti i marchi guarda caso tranne il '948); CP_5
- la Corte Suprema di Cassazione accertava definitivamente che la Controparte_3 fosse società esterovestita e che detta società avesse effettuato delle operazioni fiscali elusive della normativa tributaria proprio in relazione all'uso di un marchio (doc. 28);
- il legale rappresentante di Phonix 1946, il sig. dal 2007 al 2012 è stato Testimone_1 responsabile amministrativo di (doc. 29); nel 2012 rappresentava la Parte_5 in un accordo con il creditore originario da cui origina il pegno Controparte_3
(doc. 6); dal 2013 a tutt'oggi è responsabile amministrativo di Controparte_5
(doc. 29); dal 10.12.2015 è legale rappresentante di (doc. 30); Controparte_2
- al momento della separazione dei destini dei marchi dal marchio '948, il sig. CP_5 era allo stesso tempo legale rappresentante di e responsabile Per_1 CP_2 amministrativo di Controparte_5
- risulta tuttora titolare di diversi marchi identici al marchio tradizionale CP_2
'948, depositati o rinnovati successivamente all'asserito restyling del marchio, CP_5 che denotano la volontà di continuare ad usare la grafica tradizionale attraverso titoli solo formalmente diversi dal marchio '948 (docc. 33, 34, 35, 36, 37);
- i suddetti marchi sono identici al n. '948 dal punto di vista figurativo, denominativo e fonetico;
- usa tuttora il “marchio tradizionale” – identico al '948 – sul CP_2 CP_5 proprio sito Web a fini evidentemente pubblicitari, comunque evocativi della stilista pagina 5 di 14 e dell'immagine della (doc. 31) e similmente, viene fatto uso Parte_3 CP_10 commerciale dello stesso logo tradizionale sui siti web dei licenziatari del marchio
(doc. 32); CP_5
- tali marchi venivano registrati in mala fede ai sensi dell'art. 19 c.p.i, dovendosene dichiarare la nullità ai sensi dell'art. 25 co. 1 lett. b) c.p.i. e dell'art. 59 paragrafo 1 lett b) del Regolamento UE 2017/1001, in quanto volti, allo stesso momento a separare formalmente il marchio oggetto di pegno da quelli registrati successivamente ed a svuotare quest'ultimo di ogni valore, così da rendere infruttuosa ogni azione di recupero del credito garantito dal pegno.
A.2 Alla prima udienza in data 31.1.2023, il giudice – dato atto della regolare notificazione dell'atto di citazione alla Convenuta e della sua mancata costituzione – ne ha dichiarato la contumacia;
quindi, su richiesta attorea, ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Medio tempore, il fascicolo è stato assegnato a questo giudice.
All'udienza dell'1.4.2025, l'Attore ha precisato le proprie conclusioni e il giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 co. 1 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
B. In diritto.
B.1 L'AT ha chiesto di dichiarare la nullità - in quanto registrati in malafede - di 24 marchi di titolarità di Controparte_2
La mala fede consisterebbe nella volontà della Convenuta di svuotare di valore economico il marchio '948, sul quale la stessa AT detiene un diritto di pegno a garanzia del credito che vanta nei confronti di (soggetto estraneo all'odierno procedimento). Controparte_3
Nel dettaglio, l'AT ha allegato che la malafede si rinviene nella volontà di Controparte_2 di registrare i marchi al fine di “separare formalmente il marchio oggetto di pegno da quelli registrati successivamente” e di “svuotare di ogni valore il marchio oggetto di pegno, imputato ad una c.d. bad company”. Invero, “tale condotta mira a rendere infruttuosa ogni azione di recupero del credito, ivi inclusa l'eventuale esecuzione sul bene oggetto di garanzia” (pag. 18 atto di citazione).
Di seguito, si elencano i 24 marchi oggetto della domanda di nullità.
pagina 6 di 14 pagina 7 di 14 pagina 8 di 14 pagina 9 di 14 B.2 Anzitutto, occorre premettere che l'AT non ha depositato la registrazione di tutti i 24 marchi di cui chiede la nullità, essendosi limitata a versare in atti prova della registrazione di soli
5 marchi, ossia del marchio italiano n. 1287729 (doc. 33), del marchio UE n. 5735238 (doc. 34), del marchio messicano n. 1039861 (doc. 35), del marchio messicano n. 1054122 (doc. 36), del marchio messicano n. 1044632 (doc. 37).
Va, altresì, premesso che più della metà dei marchi di cui si chiede di accertare la nullità (in particolare 15 su 24 marchi), sono -asseritamente- registrati fuori dal territorio nazionale e europeo (ad esempio, Messico, Cina, Brasile, Regno Unito, Canada etc.).
Da queste due premesse, consegue che -al più- il Tribunale potrebbe valutare la validità di due marchi, quello italiano n. 1287729 (doc. 33) e quello UE n. 5735238 (doc. 34); di talché, in riferimento agli altri 22 marchi la domanda attorea va sicuramente rigettata.
B.3 La domanda attorea è comunque integralmente infondata, mancando la prova della registrazione in malafede dei marchi oggetto di causa.
In termini generali, giova rammentare che le cause di nullità del marchio registrato sono enumerate dall'art. 25 c.p.i., a mente del quale il marchio è nullo se non corrisponde al tipo di segno indicato nell'art. 7 c.p.i., se non è nuovo ai sensi dell'art. 12 c.p.i., se è in contrasto con il disposto degli articoli 9, 10, 11, 11 bis, 13, 14, comma 1, e 19, comma 2 c.p.i., se è in contrasto con l'art. 8 c.p.i., se la registrazione è stata effettuata a nome di chi non ne aveva diritto ex art. 118 co. 3 c.p.i.
In particolare, il marchio registrato può essere affetto da due differenti cause di nullità, che concorrono e vanno tenute distinte: la nullità per registrazione del marchio in malafede ex art. 19
c.p.i. e la nullità per difetto di novità del segno ex art. 12 c.p.i.
La registrazione in malafede presuppone “la presenza di una disposizione d'animo o di un'intenzione disonesta, essa deve inoltre essere intesa nel contesto del diritto dei marchi, che è quello del commercio” (Tribunale I grado UE n. 250/2022), potendo essa dedursi “dalle circostanze oggettive e dal suo operato concreto, dal ruolo o dalla posizione rivestita, dalla conoscenza che aveva dell'uso del segno anteriore, dalle relazioni di natura contrattuale, precontrattuale o post contrattuale che intratteneva con il richiedente la dichiarazione di nullità, dall'esistenza di doveri o obblighi reciproci e, più in generale, da tutte le situazioni oggettive di conflitto d'interessi in cui il richiedente il marchio si è trovato ad operare” (Tribunale I Grado
UE n. 350/2022).
La declaratoria di nullità ex art. 12 c.p.i., invece, ha come presupposto la valutazione dei requisiti di registrabilità del marchio posteriore alla luce dell'esistenza degli anteriori diritti su marchi o altri segni distintivi.
pagina 10 di 14 L'art. 19 c.p.i. costituisce una norma di chiusura che abbraccia diverse fattispecie, non espressamente tipizzate dal legislatore ma di elaborazione giurisprudenziale.
La sanzione di nullità della registrazione del marchio in malafede, infatti, agisce come correttivo alla disciplina di carattere generale, che prevede – quale ipotesi fisiologica – che fino a che la fattispecie costitutiva di un diritto di privativa non è stata completata, la legge presume che un terzo possa registrare lo stesso segno in buona fede, risolvendo un eventuale conflitto conferendo il diritto di privativa a chi ha perfezionato il procedimento di registrazione.
La registrazione di un marchio in malafede richiede la prova di un'intenzione soggettiva atta a creare nocumento ad un terzo, sia egli individuabile in un soggetto determinato o in una genericità di concorrenti operanti nel medesimo mercato. La condotta del terzo deve esprimere non la mera consapevolezza di violare l'altrui diritto, ma un abuso specificamente volto a pregiudicare le altrui aspettative di tutela, eventualmente avvantaggiandosi di rapporti di collaborazione o di fiducia (cfr. Trib. Bologna, sentenza n. 159/2018).
La nullità del marchio registrato in malafede, dunque, colpisce il terzo che, a conoscenza dell'altrui scelta di fare domanda di registrazione del marchio, preceda l'interessato nel perfezionamento della fattispecie acquisitiva del diritto, così valorizzandosi il dato della conoscenza dell'altrui intendimento alla registrazione del segno, approfittando peraltro di situazioni pregresse (quali, ad esempio, relazioni qualificate tra registrante e danneggiato) che facilitano la consapevolezza dell'imminenza del perfezionamento della registrazione.
È stato ricondotto nell'alveo dell'art. 19, c. 2 c.p.i. anche il caso in cui il diritto di privativa venga conseguito con riferimento ad un segno la cui notorietà sia in fieri e che si accinga, quindi, a costituire un'anteriorità atta a precludere la registrazione, giusto l'art. 12, lett. a), c.p.i, dove ad essere colpito è l'interesse al conseguimento del diritto di esclusiva a favore del preutente (cfr.
Cass. Civ., sentenza n. 10390/2018; Trib. Napoli, Sez. spec. Impresa, sentenza n. 5579/2023).
È inoltre possibile ravvisare la registrazione di un marchio in malafede qualora l'attività del terzo non sia volta a ledere “l'aspettativa di un soggetto determinato, quanto, piuttosto, a creare un intralcio più o meno diffuso alla registrazione del segno, come si riscontra nel caso dell'accaparramento dei marchi, finalizzato a creare difficoltà ai concorrenti nella individuazione di un segno distintivo da impiegare nella loro attività imprenditoriale”, quando dunque vi sia una finalità anticoncorrenziale (cfr. Cass. Civ., sentenza n. 10390/2018).
Ancora, un'ulteriore ipotesi di registrazione di un marchio in malafede ricorre nel caso in cui venga registrato un marchio che sia stato dismesso dal titolare (a causa di una registrazione scaduta e non rinnovata o di decadenza del marchio), ma che continui a vivere nel ricordo del pubblico di riferimento. Ciò che è meritevole di protezione, in questo caso, è la persistente pagina 11 di 14 notorietà del segno, pur in presenza del fatto che ha determinato la cessazione del diritto stesso, che precluderebbe la nuova registrazione da parte di terzi soggetti (cfr. Cass. Civ., sentenza n.
10390/2018; Trib. UE, sentenza 8 maggio 2014, T- 327/12).
La Corte di Giustizia europea, inoltre, in relazione alla sussistenza della malafede nella registrazione di un marchio, ha affermato che “il giudice nazionale deve prendere in considerazione tutti i fattori pertinenti propri del caso di specie ed esistenti al momento del deposito della domanda di registrazione di un segno come marchio comunitario, in particolare il fatto che il richiedente sappia o debba sapere che un terzo utilizza, in almeno uno Stato membro, un segno identico o simile per un prodotto identico o simile e confondibile con il segno di cui viene chiesta la registrazione;
l'intenzione del richiedente di impedire a tali terzi di continuare ad utilizzare un siffatto segno, nonché il grado di tutela giuridica di cui godono il segno del terzo ed il segno di cui viene chiesta la registrazione” (cfr. Corte di Giustizia europea, sentenza dell'11 giugno 2009, C-529/07).
B.4 Ebbene, alla luce delle suddette considerazioni generali, è evidente l'insussistenza nel caso di specie dei presupposti necessari a configurare una registrazione del marchio in malafede da parte della Convenuta.
L'AT, infatti, agisce a tutela del proprio credito e, conseguentemente, del proprio diritto di garanzia iscritto sul marchio '948, ma non vanta -pacificamente- alcun diritto CP_5 anteriore di privativa né alcuna legittima aspettativa di registrazione dei marchi impugnati;
in altre parole, l'AT né aveva intenzione di registrare tali marchi né è stata lesa nell'aspettativa di registrazione dei marchi la cui notorietà fosse in fieri.
Inoltre, le Parti non sono tra loro concorrenti sul mercato, dato che l'AT è società che si occupa principalmente di realizzare operazioni di cartolarizzazione di crediti, mentre la
Convenuta è società titolare dei marchi del gruppo che opera nel settore della moda;
CP_5 tant'è che alcuna condotta anticoncorrenziale della Convenuta, finalizzata a creare difficoltà nell'individuazione di un segno distintivo da impiegare nella propria attività imprenditoriale, è stata financo allegata dall'AT.
Manca, dunque, la dimostrazione di un'intenzione soggettiva in capo a volta a Controparte_2 creare nocumento a dato che la condotta del terzo deve esprimere – non la mera Controparte_4 consapevolezza di violare l'altrui diritto, ma – un abuso specificamente volto a pregiudicare le altrui aspettative di tutela, eventualmente avvantaggiandosi di rapporti di collaborazione o di fiducia.
Né tale prova può essere qui raggiunta mediante un ragionamento presuntivo basato su circostanze oggettive e note.
pagina 12 di 14 Invero, la separazione del marchio '948 dagli altri marchi di titolarità di CP_5 [...] non costituisce un elemento sufficiente a “dimostrare il disegno di voler creare una CP_2 bad company (nella quale lasciare le passività) e una good company (nella quale far confluire gli asset attivi)” (p. 17 dell'atto di citazione) idonea a far dedurre inequivocabilmente la malafede della Convenuta.
Né tantomeno l'AT ha fornito prova della circostanza che “non è vero che il restyling del marchio risalirebbe al 2006” (p. 15 dell'atto di citazione) e che “ abbia CP_5 CP_2 registrato successivamente al 2006 diversi marchi consistenti nella grafica tradizionale e ne sia tuttora titolare” (p. 17 dell'atto di citazione).
Del resto, diversamente da quanto vorrebbe l'AT, alcunché può desumersi dal mero fatto che le società e abbiano mutato denominazione poco prima Parte_5 Controparte_3 della rispettiva dichiarazione di fallimento e cancellazione dal registro delle imprese del
SE (doc. 16 e 19 - p. 12 dell'atto di citazione).
Né alcuna prova – per quanto la circostanza appaia irrilevante – è stata fornita a supporto dell'asserito collegamento tra i vari soggetti al vertice delle società Controparte_7 [...]
e CP_3 Controparte_8 Controparte_5 Controparte_2
Pertanto, non sussistono elementi gravi, precisi e concordati per fondare un ragionamento presuntivo circa la malafede della Convenuta (cfr. sul punto Corte d'Appello di Milano, sentenza
21/06/2007, in Giur. annotata dir. ind. 2007, 1, 853: “affinché sia riconoscibile valore giuridico alle presunzioni semplici, è necessario che gli elementi presi in considerazione siano non solo gravi, precisi e concordanti (carattere nella specie non ravvisabile), ma siano anche e comunque tali da lasciare apparire l'esistenza del fatto ignoto come una conseguenza ragionevolmente probabile del fatto noto, dovendosi ravvisare una connessione tra i fatti accertati e quelli ignoti tale da convincere − sulla base di un gradiente adeguato e di consolidate regole di esperienza − della congruenza di tale inferenza. Deve peraltro evidenziarsi che è poi comunque illegittima la
c.d. doppia presunzione, poiché consistendo le presunzioni nelle conseguenze che la legge o il
Giudice trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignoto, intanto esse possono essere ammesse in quanto sia certo il fatto noto, laddove invece, se anche quest'ultimo è, a sua volta, ignoto, poiché, essendo privo del carattere di certezza e concretezza, deve fare riferimento ad altro fatto noto, la presunzione invocata risulta illegittima e non può essere ammessa. Al giudice, quindi, in mancanza di un fatto noto, è precluso fare riferimento ad un fatto presunto e far derivare da questo un'altra presunzione (c.d. Praesumptum de praesumpto, o presunzione di secondo grado)”.
B.5 Per tutte le ragioni suesposte, la domanda di va rigettata. Controparte_4
pagina 13 di 14 Nessuna statuizione va fatta con riferimento spese di lite, essendo la Convenuta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta la domanda articolata dall'AT Controparte_4
2. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Mariachiara Vanini dott. Silvia Giani
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE XIV CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA “A”
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Giani Presidente dott. Lorena Casiraghi Giudice dott. Mariachiara Vanini Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 30326/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentata da (C.F. CP_1 Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
, in persona dei propri legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese P.IVA_2 dall'avv. PENNISI FABIO e dell'avv. SIMBULA MASSIMO, con domicilio digitale presso il loro indirizzo di posta elettronica certificata, come da delega in atti;
- Attrici - contro
C.F. ), contumace Controparte_2 P.IVA_3
- Convenuto -
§ § §
CONCLUSIONI
Per l'AT:
“Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale per tutti i motivi esposti nel presente atto e nei successivi occorrendi, disattesa ogni contraria istanza, accertare e dichiarare la nullità dei marchi indicati in narrativa (segnatamente i 24 marchi elencati da pagina 19 a pagina 21 dell'atto di citazione). Con vittoria di spese e compensi oltre accessori di legge”.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 14 A. In fatto.
A.1 Con atto di citazione in data 06.05.2022, (di seguito anche solo ) Parte_2 Pt_2 ha adito il Tribunale di Milano – Sezione specializzata per le imprese “A”, chiedendo di accertare la nullità di ventiquattro marchi indicati in narrativa, poiché registrati in mala fede e del tutto identici all'originale marchio '948, gravato da diritto di pegno costituito a garanzia di un debito di € 6.250.000,00 in capo a Controparte_3
In punto di fatto, l' AT ha allegato che:
- è titolare di un credito di nominale di € 6.250.000,00 nei confronti di Controparte_4
società di diritto lussemburghese (nel frattempo cancellata dal Controparte_3 locale registro delle imprese, come si evince da doc. 19) e di Controparte_5
(denominazione da poco mutata in ), società
[...] Controparte_6 con sede legale in Roma, codice fiscale e P.IVA n. ; P.IVA_4
- tale ingente debito è garantito dalla costituzione in pegno in favore dell'AT del marchio comunitario registrato presso lo European Union Intellectual Property Office
(EUIPO) con il n. 002742948 corrispondente alla firma della nota stilista Parte_3 sotto raffigurato, noto come “marchio '948;
[...]
- in data 04.10.2007, la costituiva il marchio '948 in pegno in favore Controparte_3 di a garanzia di un debito di € 3.000.000,00 (doc. 04), successivamente Parte_4 ceduto, tramite cessione d'azienda, a Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio;
- il marchio '948 veniva costituito, successivamente, oggetto di pegno a garanzia di due ulteriori debiti in capo a , che rispettivamente ammontavano a € Controparte_3
3.000.000,00 e € 250.000,00 (doc. 5 e doc. 6);
- a seguito di alcune cessioni del credito, il complessivo credito di € 6.250.000,00 veniva ceduto alla società attrice;
CP_4
- gli atti di pegno venivano trascritti nel registro dei marchi comunitari tenuto dall'Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (docc. 12, 13, 14);
- la società cedeva tutti i marchi a Controparte_7 CP_5 Controparte_3
(doc. 14);
pagina 2 di 14 - , rappresentata dal procuratore oggi legale Controparte_3 Persona_1 rappresentante della convenuta cedeva alla prima Controparte_2 Pt_4 Pt_4 titolare dei diritti di pegno, i crediti derivanti da una licenza sul marchio (doc. CP_5
15);
- da tale cessione emergeva che la società (controllata al 99% da Parte_5 CP_3
), dichiarata fallita dal Tribunale di Perugia nel 2013, era licenziataria esclusiva
[...] del marchio (doc. 16); CP_5
- il contratto di licenza esclusiva sui marchi non confluiva nel fallimento;
CP_5
- in data 23.01.2014 cedeva i marchi a Controparte_3 CP_5 Controparte_8 società con sede in SE (doc. 14), che deteneva il 100% delle quote della società
(oggi ); Controparte_5 Controparte_6
- in data 30.3.2015 risultava essere il licenziatario generale del Controparte_5 marchio (doc. 17); CP_5
- in data 20.7.2015 originaria titolare del credito in questione, CP_9 Controparte_3
e sottoscrivevano un accordo con cui, da un lato, veniva Controparte_5 riconosciuto alla debitrice principale una dilazione nel pagamento dell'ingente credito
(mai adempiuto) e, dall'altro, la se ne accollava il debito senza Controparte_5 liberazione della medesima (doc. 18);
- in data 28.07.2016, con atti contestuali, cedeva a Controparte_8 Controparte_5 il marchio '948 e a tutti gli altri marchi facenti capo alla casa di
[...] Controparte_2 moda;
- in data 23.11.2018 avviava avanti all'EUIPO il procedimento di Controparte_2 decadenza per non uso del marchio '948 e ne proponeva un altro, non avendo ottenuto soddisfazione dal primo (doc. 23);
- in data 12.08.2019 l'intero pacchetto di quote della (nel Controparte_5 frattempo ridenominata veniva ceduto dal socio unico Controparte_6 Controparte_8 al socio unico (doc. 20); Persona_2
- nella domanda di decadenza del marchio '948, la Convenuta deduceva la decadenza del marchio concesso in pegno all'AT per asserito non uso quinquennale da parte del titolare, ai sensi dell'art. 18 Reg. EU 1001/2017; l'interesse all'azione giustificato dalla titolarità in capo a di marchi fortemente confondibili con il '948; l'asserito CP_2 uso a far data dal 2006 da parte della di un marchio differente dal '948 Controparte_10 in quanto oggetto di restyling;
- l'asserito abbandono del marchio tradizionale per quello oggetto di restyling è smentito da pagina 3 di 14 diverse prove di effettivo uso anche nel quinquennio precedente la domanda;
- l'uso del 'nuovo' marchio deve farsi risalire ad epoca ben successiva al 2006, essendo provato il deposito di detto segno distintivo da parte della Convenuta solo successivamente al 2011;
- da un punto di vista fattuale, il restyling è consistito esclusivamente nel capovolgimento delle due lettere “n” presenti all'interno della firma tradizionale e in una maggiore inclinazione della lettera “G”;
Il marchio oggetto di Il marchio tradizione incluso restyling il n. '948 dato in pegno
- come si evince dal raffronto tra i due marchi, le modifiche apparivano irrilevanti, comunque non percettibili dal consumatore essendo il suo un giudizio sintetico di insieme;
- non è veritiero che il restyling del marchio risaliva al 2006, poiché il primo CP_5 marchio contenente la “nuova” grafica è stato depositato il 16 dicembre 2011 quindi ben 3 anni dopo la costituzione del pegno sul '948 per ben € 4,5 milioni;
- l'EUIPO accoglieva solo in parte la domanda di annullamento, restringendo la protezione del marchio solo rispetto ad alcuni prodotti delle classi per cui era stato rivendicato (doc.
24);
- la Convenuta impugnava la decisione avanti alla Commissione di ricorso dell'EUIPO e il procedimento è tuttora pendente (doc. 25);
- l'AT interveniva con il deposito di sue memorie in entrambi i procedimenti al fine di vedere rigettata la domanda di decadenza del marchio, unica garanzia del proprio credito
(docc. 26 e 27);
- nelle more della definizione di tale procedimento davanti all'EUIPO, la Convenuta proponeva nuova istanza di decadenza del marchio sul presupposto del suo mancato uso dal 2017 (doc. 38);
pagina 4 di 14 - nonostante i vari passaggi formali di titolarità del marchio, gli imprenditori a capo delle diverse società erano i medesimi e i vari trasferimenti del marchio erano puramente formali, volti ad evitare aggressioni dai creditori sociali sui diritti di proprietà industriale, unico asset di valore consistente;
- la titolarità o l'uso dei vari marchi della omonima casa di moda nel corso del tempo venivano imputati a società poi dichiarate fallite o cancellate dal registro delle imprese dopo la cessione dei marchi;
- vi era uno strettissimo collegamento tra: (cedente di tutti i marchi Controparte_3
a ; (controllata al 99% da , CP_5 Controparte_8 Parte_5 Controparte_3 nonché licenziataria di tutti i marchi;
(cessionaria di tutti i CP_5 Controparte_8 marchi da e a propria volta cedente degli stessi a CP_5 Controparte_3 CP_2
, tranne il '948 ceduto a;
[...] Controparte_5 Controparte_5
(all'epoca della cessione, partecipata al 100% da presunta cedente del '948 e CP_8 coobbligata al pagamento del debito nei confronti dell'attrice); Controparte_2
(cessionaria di tutti i marchi guarda caso tranne il '948); CP_5
- la Corte Suprema di Cassazione accertava definitivamente che la Controparte_3 fosse società esterovestita e che detta società avesse effettuato delle operazioni fiscali elusive della normativa tributaria proprio in relazione all'uso di un marchio (doc. 28);
- il legale rappresentante di Phonix 1946, il sig. dal 2007 al 2012 è stato Testimone_1 responsabile amministrativo di (doc. 29); nel 2012 rappresentava la Parte_5 in un accordo con il creditore originario da cui origina il pegno Controparte_3
(doc. 6); dal 2013 a tutt'oggi è responsabile amministrativo di Controparte_5
(doc. 29); dal 10.12.2015 è legale rappresentante di (doc. 30); Controparte_2
- al momento della separazione dei destini dei marchi dal marchio '948, il sig. CP_5 era allo stesso tempo legale rappresentante di e responsabile Per_1 CP_2 amministrativo di Controparte_5
- risulta tuttora titolare di diversi marchi identici al marchio tradizionale CP_2
'948, depositati o rinnovati successivamente all'asserito restyling del marchio, CP_5 che denotano la volontà di continuare ad usare la grafica tradizionale attraverso titoli solo formalmente diversi dal marchio '948 (docc. 33, 34, 35, 36, 37);
- i suddetti marchi sono identici al n. '948 dal punto di vista figurativo, denominativo e fonetico;
- usa tuttora il “marchio tradizionale” – identico al '948 – sul CP_2 CP_5 proprio sito Web a fini evidentemente pubblicitari, comunque evocativi della stilista pagina 5 di 14 e dell'immagine della (doc. 31) e similmente, viene fatto uso Parte_3 CP_10 commerciale dello stesso logo tradizionale sui siti web dei licenziatari del marchio
(doc. 32); CP_5
- tali marchi venivano registrati in mala fede ai sensi dell'art. 19 c.p.i, dovendosene dichiarare la nullità ai sensi dell'art. 25 co. 1 lett. b) c.p.i. e dell'art. 59 paragrafo 1 lett b) del Regolamento UE 2017/1001, in quanto volti, allo stesso momento a separare formalmente il marchio oggetto di pegno da quelli registrati successivamente ed a svuotare quest'ultimo di ogni valore, così da rendere infruttuosa ogni azione di recupero del credito garantito dal pegno.
A.2 Alla prima udienza in data 31.1.2023, il giudice – dato atto della regolare notificazione dell'atto di citazione alla Convenuta e della sua mancata costituzione – ne ha dichiarato la contumacia;
quindi, su richiesta attorea, ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Medio tempore, il fascicolo è stato assegnato a questo giudice.
All'udienza dell'1.4.2025, l'Attore ha precisato le proprie conclusioni e il giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 co. 1 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
B. In diritto.
B.1 L'AT ha chiesto di dichiarare la nullità - in quanto registrati in malafede - di 24 marchi di titolarità di Controparte_2
La mala fede consisterebbe nella volontà della Convenuta di svuotare di valore economico il marchio '948, sul quale la stessa AT detiene un diritto di pegno a garanzia del credito che vanta nei confronti di (soggetto estraneo all'odierno procedimento). Controparte_3
Nel dettaglio, l'AT ha allegato che la malafede si rinviene nella volontà di Controparte_2 di registrare i marchi al fine di “separare formalmente il marchio oggetto di pegno da quelli registrati successivamente” e di “svuotare di ogni valore il marchio oggetto di pegno, imputato ad una c.d. bad company”. Invero, “tale condotta mira a rendere infruttuosa ogni azione di recupero del credito, ivi inclusa l'eventuale esecuzione sul bene oggetto di garanzia” (pag. 18 atto di citazione).
Di seguito, si elencano i 24 marchi oggetto della domanda di nullità.
pagina 6 di 14 pagina 7 di 14 pagina 8 di 14 pagina 9 di 14 B.2 Anzitutto, occorre premettere che l'AT non ha depositato la registrazione di tutti i 24 marchi di cui chiede la nullità, essendosi limitata a versare in atti prova della registrazione di soli
5 marchi, ossia del marchio italiano n. 1287729 (doc. 33), del marchio UE n. 5735238 (doc. 34), del marchio messicano n. 1039861 (doc. 35), del marchio messicano n. 1054122 (doc. 36), del marchio messicano n. 1044632 (doc. 37).
Va, altresì, premesso che più della metà dei marchi di cui si chiede di accertare la nullità (in particolare 15 su 24 marchi), sono -asseritamente- registrati fuori dal territorio nazionale e europeo (ad esempio, Messico, Cina, Brasile, Regno Unito, Canada etc.).
Da queste due premesse, consegue che -al più- il Tribunale potrebbe valutare la validità di due marchi, quello italiano n. 1287729 (doc. 33) e quello UE n. 5735238 (doc. 34); di talché, in riferimento agli altri 22 marchi la domanda attorea va sicuramente rigettata.
B.3 La domanda attorea è comunque integralmente infondata, mancando la prova della registrazione in malafede dei marchi oggetto di causa.
In termini generali, giova rammentare che le cause di nullità del marchio registrato sono enumerate dall'art. 25 c.p.i., a mente del quale il marchio è nullo se non corrisponde al tipo di segno indicato nell'art. 7 c.p.i., se non è nuovo ai sensi dell'art. 12 c.p.i., se è in contrasto con il disposto degli articoli 9, 10, 11, 11 bis, 13, 14, comma 1, e 19, comma 2 c.p.i., se è in contrasto con l'art. 8 c.p.i., se la registrazione è stata effettuata a nome di chi non ne aveva diritto ex art. 118 co. 3 c.p.i.
In particolare, il marchio registrato può essere affetto da due differenti cause di nullità, che concorrono e vanno tenute distinte: la nullità per registrazione del marchio in malafede ex art. 19
c.p.i. e la nullità per difetto di novità del segno ex art. 12 c.p.i.
La registrazione in malafede presuppone “la presenza di una disposizione d'animo o di un'intenzione disonesta, essa deve inoltre essere intesa nel contesto del diritto dei marchi, che è quello del commercio” (Tribunale I grado UE n. 250/2022), potendo essa dedursi “dalle circostanze oggettive e dal suo operato concreto, dal ruolo o dalla posizione rivestita, dalla conoscenza che aveva dell'uso del segno anteriore, dalle relazioni di natura contrattuale, precontrattuale o post contrattuale che intratteneva con il richiedente la dichiarazione di nullità, dall'esistenza di doveri o obblighi reciproci e, più in generale, da tutte le situazioni oggettive di conflitto d'interessi in cui il richiedente il marchio si è trovato ad operare” (Tribunale I Grado
UE n. 350/2022).
La declaratoria di nullità ex art. 12 c.p.i., invece, ha come presupposto la valutazione dei requisiti di registrabilità del marchio posteriore alla luce dell'esistenza degli anteriori diritti su marchi o altri segni distintivi.
pagina 10 di 14 L'art. 19 c.p.i. costituisce una norma di chiusura che abbraccia diverse fattispecie, non espressamente tipizzate dal legislatore ma di elaborazione giurisprudenziale.
La sanzione di nullità della registrazione del marchio in malafede, infatti, agisce come correttivo alla disciplina di carattere generale, che prevede – quale ipotesi fisiologica – che fino a che la fattispecie costitutiva di un diritto di privativa non è stata completata, la legge presume che un terzo possa registrare lo stesso segno in buona fede, risolvendo un eventuale conflitto conferendo il diritto di privativa a chi ha perfezionato il procedimento di registrazione.
La registrazione di un marchio in malafede richiede la prova di un'intenzione soggettiva atta a creare nocumento ad un terzo, sia egli individuabile in un soggetto determinato o in una genericità di concorrenti operanti nel medesimo mercato. La condotta del terzo deve esprimere non la mera consapevolezza di violare l'altrui diritto, ma un abuso specificamente volto a pregiudicare le altrui aspettative di tutela, eventualmente avvantaggiandosi di rapporti di collaborazione o di fiducia (cfr. Trib. Bologna, sentenza n. 159/2018).
La nullità del marchio registrato in malafede, dunque, colpisce il terzo che, a conoscenza dell'altrui scelta di fare domanda di registrazione del marchio, preceda l'interessato nel perfezionamento della fattispecie acquisitiva del diritto, così valorizzandosi il dato della conoscenza dell'altrui intendimento alla registrazione del segno, approfittando peraltro di situazioni pregresse (quali, ad esempio, relazioni qualificate tra registrante e danneggiato) che facilitano la consapevolezza dell'imminenza del perfezionamento della registrazione.
È stato ricondotto nell'alveo dell'art. 19, c. 2 c.p.i. anche il caso in cui il diritto di privativa venga conseguito con riferimento ad un segno la cui notorietà sia in fieri e che si accinga, quindi, a costituire un'anteriorità atta a precludere la registrazione, giusto l'art. 12, lett. a), c.p.i, dove ad essere colpito è l'interesse al conseguimento del diritto di esclusiva a favore del preutente (cfr.
Cass. Civ., sentenza n. 10390/2018; Trib. Napoli, Sez. spec. Impresa, sentenza n. 5579/2023).
È inoltre possibile ravvisare la registrazione di un marchio in malafede qualora l'attività del terzo non sia volta a ledere “l'aspettativa di un soggetto determinato, quanto, piuttosto, a creare un intralcio più o meno diffuso alla registrazione del segno, come si riscontra nel caso dell'accaparramento dei marchi, finalizzato a creare difficoltà ai concorrenti nella individuazione di un segno distintivo da impiegare nella loro attività imprenditoriale”, quando dunque vi sia una finalità anticoncorrenziale (cfr. Cass. Civ., sentenza n. 10390/2018).
Ancora, un'ulteriore ipotesi di registrazione di un marchio in malafede ricorre nel caso in cui venga registrato un marchio che sia stato dismesso dal titolare (a causa di una registrazione scaduta e non rinnovata o di decadenza del marchio), ma che continui a vivere nel ricordo del pubblico di riferimento. Ciò che è meritevole di protezione, in questo caso, è la persistente pagina 11 di 14 notorietà del segno, pur in presenza del fatto che ha determinato la cessazione del diritto stesso, che precluderebbe la nuova registrazione da parte di terzi soggetti (cfr. Cass. Civ., sentenza n.
10390/2018; Trib. UE, sentenza 8 maggio 2014, T- 327/12).
La Corte di Giustizia europea, inoltre, in relazione alla sussistenza della malafede nella registrazione di un marchio, ha affermato che “il giudice nazionale deve prendere in considerazione tutti i fattori pertinenti propri del caso di specie ed esistenti al momento del deposito della domanda di registrazione di un segno come marchio comunitario, in particolare il fatto che il richiedente sappia o debba sapere che un terzo utilizza, in almeno uno Stato membro, un segno identico o simile per un prodotto identico o simile e confondibile con il segno di cui viene chiesta la registrazione;
l'intenzione del richiedente di impedire a tali terzi di continuare ad utilizzare un siffatto segno, nonché il grado di tutela giuridica di cui godono il segno del terzo ed il segno di cui viene chiesta la registrazione” (cfr. Corte di Giustizia europea, sentenza dell'11 giugno 2009, C-529/07).
B.4 Ebbene, alla luce delle suddette considerazioni generali, è evidente l'insussistenza nel caso di specie dei presupposti necessari a configurare una registrazione del marchio in malafede da parte della Convenuta.
L'AT, infatti, agisce a tutela del proprio credito e, conseguentemente, del proprio diritto di garanzia iscritto sul marchio '948, ma non vanta -pacificamente- alcun diritto CP_5 anteriore di privativa né alcuna legittima aspettativa di registrazione dei marchi impugnati;
in altre parole, l'AT né aveva intenzione di registrare tali marchi né è stata lesa nell'aspettativa di registrazione dei marchi la cui notorietà fosse in fieri.
Inoltre, le Parti non sono tra loro concorrenti sul mercato, dato che l'AT è società che si occupa principalmente di realizzare operazioni di cartolarizzazione di crediti, mentre la
Convenuta è società titolare dei marchi del gruppo che opera nel settore della moda;
CP_5 tant'è che alcuna condotta anticoncorrenziale della Convenuta, finalizzata a creare difficoltà nell'individuazione di un segno distintivo da impiegare nella propria attività imprenditoriale, è stata financo allegata dall'AT.
Manca, dunque, la dimostrazione di un'intenzione soggettiva in capo a volta a Controparte_2 creare nocumento a dato che la condotta del terzo deve esprimere – non la mera Controparte_4 consapevolezza di violare l'altrui diritto, ma – un abuso specificamente volto a pregiudicare le altrui aspettative di tutela, eventualmente avvantaggiandosi di rapporti di collaborazione o di fiducia.
Né tale prova può essere qui raggiunta mediante un ragionamento presuntivo basato su circostanze oggettive e note.
pagina 12 di 14 Invero, la separazione del marchio '948 dagli altri marchi di titolarità di CP_5 [...] non costituisce un elemento sufficiente a “dimostrare il disegno di voler creare una CP_2 bad company (nella quale lasciare le passività) e una good company (nella quale far confluire gli asset attivi)” (p. 17 dell'atto di citazione) idonea a far dedurre inequivocabilmente la malafede della Convenuta.
Né tantomeno l'AT ha fornito prova della circostanza che “non è vero che il restyling del marchio risalirebbe al 2006” (p. 15 dell'atto di citazione) e che “ abbia CP_5 CP_2 registrato successivamente al 2006 diversi marchi consistenti nella grafica tradizionale e ne sia tuttora titolare” (p. 17 dell'atto di citazione).
Del resto, diversamente da quanto vorrebbe l'AT, alcunché può desumersi dal mero fatto che le società e abbiano mutato denominazione poco prima Parte_5 Controparte_3 della rispettiva dichiarazione di fallimento e cancellazione dal registro delle imprese del
SE (doc. 16 e 19 - p. 12 dell'atto di citazione).
Né alcuna prova – per quanto la circostanza appaia irrilevante – è stata fornita a supporto dell'asserito collegamento tra i vari soggetti al vertice delle società Controparte_7 [...]
e CP_3 Controparte_8 Controparte_5 Controparte_2
Pertanto, non sussistono elementi gravi, precisi e concordati per fondare un ragionamento presuntivo circa la malafede della Convenuta (cfr. sul punto Corte d'Appello di Milano, sentenza
21/06/2007, in Giur. annotata dir. ind. 2007, 1, 853: “affinché sia riconoscibile valore giuridico alle presunzioni semplici, è necessario che gli elementi presi in considerazione siano non solo gravi, precisi e concordanti (carattere nella specie non ravvisabile), ma siano anche e comunque tali da lasciare apparire l'esistenza del fatto ignoto come una conseguenza ragionevolmente probabile del fatto noto, dovendosi ravvisare una connessione tra i fatti accertati e quelli ignoti tale da convincere − sulla base di un gradiente adeguato e di consolidate regole di esperienza − della congruenza di tale inferenza. Deve peraltro evidenziarsi che è poi comunque illegittima la
c.d. doppia presunzione, poiché consistendo le presunzioni nelle conseguenze che la legge o il
Giudice trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignoto, intanto esse possono essere ammesse in quanto sia certo il fatto noto, laddove invece, se anche quest'ultimo è, a sua volta, ignoto, poiché, essendo privo del carattere di certezza e concretezza, deve fare riferimento ad altro fatto noto, la presunzione invocata risulta illegittima e non può essere ammessa. Al giudice, quindi, in mancanza di un fatto noto, è precluso fare riferimento ad un fatto presunto e far derivare da questo un'altra presunzione (c.d. Praesumptum de praesumpto, o presunzione di secondo grado)”.
B.5 Per tutte le ragioni suesposte, la domanda di va rigettata. Controparte_4
pagina 13 di 14 Nessuna statuizione va fatta con riferimento spese di lite, essendo la Convenuta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta la domanda articolata dall'AT Controparte_4
2. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Mariachiara Vanini dott. Silvia Giani
pagina 14 di 14