Sentenza 20 ottobre 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 20/10/2020, n. 2155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2155 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2020 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/10/2020
N. 02155/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00385/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 385 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Sia Casa di Cura S. Anna S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Comande', con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Nunzio Morello n. 40;
contro
Regione Sicilia-Assessorato alla Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale n. 6;
Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Teodoro Caldarone, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Santo Botta in Palermo, viale Regina Margherita n.42;
per l'annullamento
quanto al ricorso principale:
- della nota prot. n. 89796 del 11 dicembre 2014 dell'ASP di Agrigento, ricevuta il successivo 17 dicembre 2014, nella parte in cui invita e diffida la società ricorrente al pagamento delle somme relative al periodo ottobre 2007- dicembre 2012 entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della stessa;
- del D.A. n. 170/2013 emesso dall'Assessorato per la Salute della Regione Sicilia pubblicato sulla GURS n. 7 dell' 8 febbraio 2013, quale atto presupposto al procedimento avviato con la nota sopra citata;
- ove occorra delle direttive assessoriali di cui alla nota Assessorato della Salute non identificata, non conosciuta, in quanto citate nella suddetta nota di avvio del procedimento
e delle successive direttive della Direzione Aziendale di cui alla nota prot. n. 85736 del 26 novembre 2014;
- ove occorra, del provvedimento con cui si è proceduto alla rivalorizzazione della produzione relativa al periodo ottobre 2007- dicembre 2012 ed alla conseguente quantificazione del credito asseritamente vantato dall'ASP, non conosciuto;
- di ogni atto consequenziale e presupposto;
quanto al primo ricorso per motivi aggiunti:
- della nota prot. n. 22966 del 7 aprile 2015 dell'ASP di Agrigento, nella parte in cui dispone il riavvio della procedura di recupero delle somme relative al periodo ottobre 2007- dicembre 2012;
- della nota prot. n. A13/17845 del 27 febbraio 2015 dell'Assessorato regionale Salute, ad oggi sconosciuta e di cui è avuto contezza in quanto richiamata nella suddetta nota, con la quale sono state confermate le direttive prot. n. 4462613 giugno 2014 e n. 76051/3 ottobre 2014, da intendersi ove occorra anch'essa impugnate, volte alla definizione c/o avvio delle procedure di recupero;
- di ogni altro atto relativo alla suddetta procedura di recupero ad oggi non conosciuto;
quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti:
- della nota prot. n. 22966 del 7 aprile 2015 dell'ASP di Agrigento, nella parte in cui dispone il riavvio della procedura di recupero delle somme relative al periodo ottobre 2007- dicembre 2012;
- della nota prot. n. A13/17845 del 27 febbraio 2015 dell'Assessorato regionale Salute, ad oggi sconosciuta e di cui è avuto contezza in quanto richiamata nella suddetta nota, con la quale sono state confermate le direttive prot. n. 4462613 giugno 2014 e n. 76051/3 ottobre 2014, da intendersi ove occorra anch'essa impugnate, volte alla definizione c/o avvio delle procedure di recupero;
- di ogni altro atto relativo alla suddetta procedura di recupero ad oggi non conosciuto;
quanto al terzo ricorso per motivi aggiunti:
- della nota prot. A.I.3/82070 del 28 ottobre 2015 dell’Assessorato Regionale alla Salute, con cui viene disposto il riavvio dell’iter procedurale per il recupero delle somme relative al periodo ottobre 2007-dicembre 2012 dopo la sospensione temporanea dell’iter procedurale disposta con precedente nota del 7 ottobre 2015;
- della nota prot. n. 79512 del 23 novembre 2015 con cui l’ASP di Agrigento ha diffidato la ricorrente al pagamento delle somme relative ai presunti indebiti derivanti dal DA n. 170/2013.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Siciliana-Assessorato alla Salute e dell’Asp di Agrigento;
Vista la nota con la quale la difesa erariale ha chiesto che la causa venisse posta in decisione senza discussione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2020 il dott. Bartolo Salone; nessuno è presente per le parti, come indicato nel verbale;
PREMESSO che, così come risulta dagli atti di causa:
- la Regione Siciliana, con D.A. n. 1977/2007, in attuazione del Piano di contenimento e riqualificazione del sistema sanitario regionale per il triennio 2007/2009, stabiliva che a far data dal 1° ottobre 2007, a modifica dei valori tariffari precedentemente determinati con il decreto n. 24059/1997 e con il decreto n. 7104/2005, le tariffe massime applicabili in Sicilia per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale sarebbero state quelle previste dal D.M. 12 settembre 2006, con conseguente contestazione in sede giurisdizionale di tale D.A. da parte di alcuni laboratori e sospensione dell’efficacia di tale atto da parte del T.A.R. Sicilia;
- l’Assessore regionale alla Salute, conseguentemente, effettuata una rinnovata valutazione in merito alla precedente statuizione sul medesimo oggetto effettuata con il D.A. n. 1977/2007, con D.A. 27 febbraio 2008 ripristinava le precedenti tariffe;
- i giudizi si concludevano con la sentenza del C.G.A. n. 521/2012, di rigetto dell’appello promosso avverso le pronunce di primo grado – le quali avevano respinto i ricorsi – con conseguente ripristino, da parte dell’Assessorato regionale, con il gravato D.A. n. 170/2013, delle tariffe previste dal D.A. n. 1977/2007;
- l’Assessorato della Salute, con nota prot. n. 44626 del 3 giugno 2014, invitava, quindi, le Aziende sanitarie ad avviare l’iter per il recupero delle somme scaturenti dalla differenza fra quanto già liquidato per il periodo ottobre 2007/dicembre 2012 e quanto, invece, risultante dalla diversa valorizzazione delle prestazioni di cui al D.A. n. 1977/2007 ripristinate con il citato D.A. n. 170/2013, con conseguente invio, da parte dell’Azienda intimata, della gravata nota, contestata dalla ricorrente in via extragiudiziale, senza alcun riscontro;
CONSIDERATO che:
- con il ricorso introduttivo in epigrafe, la società istante ha impugnato, al fine dell’annullamento, previa sospensione cautelare, la nota dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, con la quale è stato preannunciato il recupero delle somme per differenze tariffarie, in compensazione delle liquidazioni mensili nonché il presupposto D.A. n. 170/2013 dell’Assessorato regionale della Salute e le direttive del medesimo Assessorato, e – fatte alcune precisazioni sulla giurisdizione di questo T.A.R. e sulla tempestività del ricorso, con particolare riferimento all’impugnazione del D.A. n. 170/2013 – deduce l’illegittimità di tale procedura di recupero, per i motivi di:
I) “ violazione e falsa applicazione dell'art. 97 cost. - violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 9 e 10 l. n. 241/1990, come recepita dalla l.r. n. 10/91 - violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e ss. della l.r. n. 10/91 e s.m.i. - violazione dei principi in tema di partecipazione al procedimento amministrativo - eccesso di potere per illogicità e difetto di istruttoria ” in quanto la condotta dell’amministrazione si pone in contrasto con le garanzie partecipative del privato;
II) “ violazione e falsa applicazione del limite soggettivo del giudicato cautelare - violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. - eccesso di potere ” poichè il D.A. 27 febbraio 2008, che ha disciplinato le tariffe per il periodo ottobre 2007/dicembre 2012, ha operato una rinnovata valutazione in merito alla precedente statuizione sul medesimo oggetto effettuata con il D.A. n. 1977/2007, e non si pone, quindi, quale atto di mera esecuzione di un’ordinanza cautelare, i cui effetti restano, peraltro, all’interno del relativo giudizio; in ogni caso, manca anche l’ulteriore presupposto per la reviviscenza delle tariffe, in quanto il Piano di rientro è stato oggetto di rituale impugnazione;
III) “ lesione del principio del legittimo affidamento - eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, difetto di istruttoria e sviamento dalla causa ” in quanto la scelta operata dall’Assessorato, con l’adozione del D.A. 27 febbraio 2008, ha ingenerato un legittimo affidamento negli operatori del settore in ordine all’applicazione di determinate tariffe per cinque anni;
IV) “ in ordine alla quantificazione operata dall’ASP ”, poiché la quantificazione delle somme da restituire non è accompagnata da idoneo supporto documentale;
CONSIDERATO che si sono costituiti in giudizio l’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento e l’Assessorato regionale della Salute che, con successiva memoria difensiva, ha eccepito l’irricevibilità del ricorso per tardiva impugnazione del D.A. n. 170/2013 e, quanto al recupero delle somme, l’inammissibilità per difetto di giurisdizione;
CONSIDERATO che:
- parte ricorrente, con un primo ricorso per motivi aggiunti, ha impugnato, al fine dell’annullamento, la nota prot. n. 22966 del 7 aprile dell’A.S.P. di Agrigento, nella parte in cui viene disposto il riavvio della procedura di recupero delle somme relative al periodo ottobre 2007-dicembre 2012, denunciandone l’illegittimità in via derivata sulla base dei medesimi motivi di censura articolati con il ricorso introduttivo;
- con un secondo ricorso per motivi aggiunti, ha impugnato, al fine dell’annullamento, previo accoglimento dell’istanza cautelare, gli stessi atti gravati con il ricorso introduttivo, deducendo la nuova censura di “ illegittimità per carenza dei presupposti ” sostenendo che il D.A. n. 170/2013 sarebbe stato adottato sulla base, tra l’altro, della sentenza del C.G.A. n. 783/2012, revocata, per errore di fatto, con sentenza del C.G.A. n. 428/2015, con sospensione del relativo giudizio in attesa della definizione del giudizio R.G. n. 2081/2007, promosso avverso il Piano di rientro, e pendente davanti a questo T.A.R.;
- con un terzo ricorso per motivi aggiunti, ha impugnato, al fine dell’annullamento, previa sospensione cautelare, la nota del 28 ottobre 2015 dell’Assessorato – unitamente alla nota prot. n. 79512 del 23 novembre 2015 con cui l’A.S.P. di Agrigento ha diffidato la ricorrente al pagamento delle somme relative ai presunti indebiti derivanti dal DA n. 170/2013 – nella parte in cui ha disposto i recuperi delle differenze retributive, deducendo il vizio di invalidità derivata, nonché il vizio autonomo di “ illegittimità originaria per manifesta illogicità – errata interpretazione della nota prot. n. A.I.3./76503 del 7 ottobre 2015 ”, sostenendo che la sospensione delle procedure di recupero, precedentemente disposta, doveva intendersi protratta sino alla definizione del merito del giudizio davanti al C.G.A., e non anche, come ritenuto dall’Assessorato, fino alla definizione della fase relativa all’incidente di esecuzione;
RITENUTO che il ricorso introduttivo (e parimenti il primo ricorso per motivi aggiunti, in quanto fondato sugli stessi motivi di doglianza) è in parte inammissibile per difetto di giurisdizione, come eccepito dalla difesa erariale e, in parte, infondato.
La ricorrente ha impugnato, oltre agli atti adottati dall’A.S.P. tendenti al recupero delle somme, anche il presupposto D.A. n. 170/2013, avente ad oggetto il “Ripristino con effetto retroattivo dei valori tariffari di cui al decreto assessoriale n. 1977 del 28 settembre 2007”: rispetto a tale impugnazione, la difesa dell’Assessorato ne ha eccepito la tardività.
L’eccezione è fondata.
Se gli atti a contenuto generale e astratto normalmente non sono autonomamente impugnabili – e possono formare oggetto di impugnazione unitamente all’atto applicativo – a tale regola generale fa però eccezione l’ipotesi in cui la disciplina generale contiene disposizioni immediatamente precettive per il destinatario, che incidono sulla sua sfera giuridica indipendentemente da un atto applicativo.
Nel caso in esame, il D.A. n. 170/2013 presenta un contenuto immediatamente incidente sulla sfera giuridica delle strutture sanitarie, in quanto sono stati ripristinati i valori tariffari di cui al D.A. n. 1977/2007 (art. 1), ed è stato fatto obbligo alle Aziende di procedere al recupero delle eventuali maggiori somme nei confronti delle strutture specialistiche (art. 2).
Conseguentemente, la ricorrente avrebbe dovuto tempestivamente impugnare tale atto generale nel termine decadenziale decorrente dalla scadenza del termine per la pubblicazione nella G.U.R.S. (avvenuta in data 8 febbraio 2013), termine abbondantemente scaduto alla data di notifica del ricorso introduttivo (26-27 gennaio 2015).
Va rilevato che, in ogni caso, le censure mosse avverso il D.A. n. 170/2013 sono infondate, come più volte statuito da questo T.A.R. e da questa Sezione, per le ragioni che seguono.
Con il D.A. n. 1977/2007, in attuazione del patto Stato-Regione di contenimento e di riqualificazione del sistema sanitario regionale del 28 settembre 2006, è stato integralmente recepito il contenuto dell’art. 3 del D.M. 12 settembre 2006, nonché l’art. 1 co. 796, lett. o), della l. n. 296/2006.
A seguito dell’impugnazione di tale decreto da parte di alcune strutture private interessate, e delle ordinanze cautelari di sospensione dei suoi effetti – motivate in conseguenza dei dubbi di legittimità costituzionale dell’art. 1 co. 796, lett. o), della legge n. 296 del 2006, già sollevati dinanzi alla Consulta, ed in attesa della decisione della Corte Costituzionale – l’Assessorato ha adottato il D.A. n. 336/2008 con il quale ha sospeso, in modo generalizzato, l’efficacia delle tariffe determinate con il D.A. n. 1977/2007, nelle more della definizione delle controversie nelle quali erano state adottate le ordinanze cautelari di sospensione dell’efficacia di tale ultimo D.A..
Con l’impugnato D.A. n. 170/2013, l’Assessorato ha stabilito il venir meno dei presupposti ai quali erano collegati gli effetti sospensivi disposti con il D.A. n. 336/2008, con conseguente ripristino dei valori tariffari di cui al D.A. n. 1977/2007, con la decorrenza stabilita in quest’ultimo decreto e con lo stesso D.A. n. 170/2013 ha invitato le Aziende a procedere al recupero di quanto indebitamente corrisposto.
Con il complessivo gravame la ricorrente chiede l’annullamento del D.A. n. 170/2013, articolando diverse censure.
Va quindi esaminato il secondo motivo del ricorso introduttivo avverso il su citato D.A. n. 170/2013.
Lo stesso non è fondato.
Come ritenuto dalla Sezione su ricorso analogo “… 4.1. E’ innanzitutto infondata la censura con la quale i ricorrenti sostengono che il provvedimento impugnato violerebbe il principio di irretroattività degli effetti degli atti amministrativi.
In realtà, come già in precedenza statuito, l’atto impugnato non ha effetti retroattivi, ma costituisce il naturale sviluppo di quanto già stabilito con il decreto del 27 febbraio 2008 n. 336.
In tale decreto n.336/2008 l’amministrazione regionale resistente ha precisato di disporre la sospensione degli effetti del decreto n. 1977/2007 – nelle more della definizione del giudizio di merito dei ricorsi, proposti avverso tale decreto, nei quali questo Tribunale aveva accolto le istanze cautelari avanzate – con espressa riserva di ripetizione di quanto sarebbe stato corrisposto in misura maggiore, in applicazione dei valori tariffari previgenti.
Al verificarsi della condizione risolutiva prevista nel decreto n. 336/2008, in conseguenza della reiezione dei ricorsi proposti avverso il decreto n. 1977/2007, e quindi del venir meno degli effetti delle sospensive ivi adottate, ha perduto effetto la sospensione disposta con il decreto n.336 ed ha preso vigore la riserva di ripetizione in esso contenuta.
Orbene sul punto il CGA, con la citata sentenza n.11/2015 ha statuito che “la pendenza di ulteriori ricorsi relativi alla materia in questione (quale che ne sia l’oggetto, se diretti cioè all’annullamento del decreto 1977/2007, ovvero alla revocazione di decisioni al riguardo già intervenute) non può avere alcuna rilevanza.
La sospensione del DA n. 366/2008 non è stata condizionata alla definitività del precedente decreto n. 1977, ma al venir meno delle ordinanze di sospensione, tutte specificatamente indicate, che erano state adottate dal TAR Sicilia.
Sicché il venir meno degli effetti di tali sospensive (essendo stati i relativi giudizi definiti con la reiezione dei ricorsi, sia in primo che in secondo grado) ha determinato la realizzazione della condizione adottata con il decreto 366/2008, il quale dunque ha perduto efficacia, con conseguente reviviscenza ab origine delle tariffe “sospese” di cui al DA n. 1977/2007. Del che appunto ha dato atto con il decreto oggi impugnato l’Amministrazione intimata”.
In altre parole “la pretesa “retroattività” di effetti collegata all’asserito “ripristino” delle originarie tariffe deve ritenersi assolutamente insussistente, trattandosi, con evidenza, nella specie, non di “ripristino” di esse, ma di loro “reviscenza” ipso iure, connessa al venir meno dell’effetto “sospensivo”, in ragione dell’avveramento della condizione prevista.
Sotto questo profilo appare inconferente ai fini del decidere quanto già in precedenza sostenuto da parte ricorrente, e più specificamente argomentato in sede di riassunzione, ossia che nell’ambito di altro giudizio, avente oggetto analogo al presente, il CGA con sentenza n.428/2015 ha cassato “in via rescindente” la propria sentenza n.783/2012 ritenendo pregiudiziale in quel giudizio la definizione del giudizio n. 2081/2007 (Piano di Rientro).
Infatti, agli effetti del presente giudizio, la caducazione dell’effetto sospensivo disposto con il decreto n. 336/2008 si è verificata indipendentemente dall’esito delle decisioni del C.G.A. ed indipendentemente dall’adozione dello stesso decreto impugnato al quale deve riconoscersi natura meramente ricognitiva.
E’ quindi del tutto irrilevante il fatto che il “piano di rientro” - impugnato da altri ricorrenti in altro giudizio - sia o meno divenuto inoppugnabile e d’altra parte, come osservato dal giudice d’appello “Ove poi in conseguenza di tali ricorsi pendenti dovessero essere adottati provvedimenti giurisdizionali favorevoli ai ricorrenti, l’amministrazione non potrà non tenerne conto nella definizione degli specifici rapporti che li riguardano”.
Ma ciò, con tutta evidenza, impinge unicamente sulla concreta esecuzione del D.A. n.170/2013 e non già sulla legittimità dello stesso, non ravvisandosi ragioni per sospendere il presente giudizio in attesa della definizione del giudizio RG. 2081/07, come in via gradata richiesto dai ricorrenti.
Infatti la circostanza che i ricorrenti possano avere ragioni da opporre al recupero delle somme frattanto erogate in applicazione delle tariffe previgenti è questione che esula del tutto dalla legittimità del provvedimento impugnato, che ha contenuto, come si è detto, semplicemente ricognitivo …” (cfr. T.A.R. Sicilia, Sez. III, 23 marzo 2017, n. 806, confermata dal C.G.A. con sentenza 23 aprile 2019, n, 336; nello stesso senso, T.A.R. Sicilia, Sez. III, 20 aprile 2018, n. 909).
Come anche rilevato dal Giudice di appello, “… il Collegio deve dare atto del proprio precedente di cui alla sentenza 111/2015.
Con questa sentenza il Consiglio ebbe (già) a rilevare e chiarire come la sospensione amministrativa del 2008 fosse avvenuta in dichiarata esecuzione dei provvedimenti cautelari e fosse legata ad essi, nel senso che le tariffe del 2007 sarebbero state ripristinate se e quando tali ordinanze cautelari fossero venute meno. Senza che il ripristino di tali tariffe fosse condizionato, anche, alla previa reiezione nel merito di tutti i numerosi ricorsi all’epoca pendenti, con sentenze passate in giudicato.
Questo Collegio, nel ribadire tale lettura, deve aggiungere come il significato che i ricorrenti vorrebbero accordare alla sospensione amministrativa del 2008 – nel senso di ancorarne (e perpetuarne) l’effetto sino a quando l’intero contenzioso non avesse trovato una fine definitiva - sia, invece, privo di fondamento e conducente ad un esito del tutto abnorme. Infatti, nell’interpretazione data dai ricorrenti, quello del 2008 più che un (normale) atto conformativo della P.A. ad una pronuncia cautelare del giudice, avrebbe finito per assumere i caratteri di una sospensione sine die, una sorta di larvata misura di autotutela in manifesta contraddizione con le linee fondanti il Piano per il rientro del 2007 che pure la Regione aveva sottoscritto.
Ne consegue che la sola interpretazione conforme dell’atto del 2008 è quella già accolta dal Consiglio nella sentenza 111/2015 …” (cfr. C.G.A. n. 336/2019 cit.).
Anche il terzo motivo non è fondato.
Con il D.A. n. 336/2008, l’Assessorato ha precisato di disporre la sospensione degli effetti del decreto n. 1977/2007 – nelle more della definizione dei giudizi proposti avverso tale decreto, nei quali questo Tribunale aveva accolto le istanze cautelari – con espressa riserva di ripetizione di quanto sarebbe stato corrisposto in misura maggiore, in applicazione dei valori tariffari previgenti (v. D.A. n. 336/2008, in atti), donde non sussiste la dedotta violazione del principio dell’affidamento, visto che la parte ricorrente era stata resa edotta ed era quindi pienamente consapevole del carattere provvisorio e instabile del decreto in questione a lei favorevole.
Per quanto attiene alle doglianze avverso la nota dell’A.S.P. (primo e quarto motivo) e all’impugnazione delle direttive assessoriali, per tale parte il ricorso introduttivo è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.
La ricorrente ha contestato anche le modalità con le quali l’Amministrazione regionale ha fornito indicazioni alle Aziende Sanitarie per il recupero delle somme che sarebbero state indebitamente corrisposte; nonché, la nota con la quale l’A.S.P. ha disposto il riavvio – dopo la sospensione comunicata con nota del 15 gennaio 2015 – della procedura di recupero (nota impugnata con il primo ricorso per motivi aggiunti).
Con riguardo a questo genere di contestazioni – che si ripetono con i gravami aggiuntivi – non sussiste la giurisdizione di questo giudice, a seguito delle modifiche correttive al vigente contesto normativo operate in virtù della sentenza della Corte Costituzionale n. 204/2004.
Invero, tale parte di controversia attiene alla determinazione dell’entità di un credito che l’amministrazione sanitaria, complessivamente considerata, assume di avere nei confronti dell’odierna ricorrente e alle concrete modalità del suo recupero; questioni tutte che, evidentemente, non dipendono dall’esercizio di alcun potere pubblicistico, ma attengono al mero rapporto creditorio tra le parti, e la contestazione del quantum, oggetto di futuro recupero da parte dell’A.S.P., non è intermediato dalla spendita di poteri autoritativi (cfr. Cass. SS.UU. 18 dicembre 2008 n. 29536; C.G.A. 19 gennaio 2010 n. 32; Consiglio di Stato, III, 15 gennaio 2013 n. 192).
Deve, inoltre, osservarsi che la ricorrente, oltre ad avere contestato tardivamente il D.A. n. 170/2013 – i cui effetti al momento dell’impugnativa si erano, pertanto, consolidati – ha contestato un atto, che questa Sezione ha già ritenuto avere obiettivamente una natura ricognitiva (v. T.A.R. Sicilia, Sez. III, n. 909/2018 cit.).
Il secondo ricorso per motivi aggiunti – con cui è stata mossa un’ulteriore doglianza avverso il D.A. n. 170/2013 – è infondato.
Infatti, parte ricorrente, al fine di muovere un’ulteriore contestazione avverso il citato decreto assessoriale, fa leva sulla sentenza del C.G.A. n. 428/2015 resa nell’ambito di un altro giudizio.
Con detta sentenza il C.G.A. ha cassato “in via rescindente” la propria sentenza n.783/2012, con la quale si era ritenuto inammissibile il ricorso originario avverso i decreti regionali del 2007 relativi sia al tariffario Bindi, sia agli sconti, sul presupposto, non corretto, che non fosse stato impugnato il presupposto Piano di Rientro; dando contestualmente atto della pendenza del giudizio avverso tale Piano davanti a questo T.A.R. (R.G. n. 2081/2007).
Quanto alla fase rescissoria, il C.G.A. ha disposto la sospensione del giudizio di appello, ritenendo pregiudiziale la definizione del citato giudizio R.G. n. 2081/2007.
Orbene, il secondo ricorso per motivi aggiunti si basa esclusivamente su tale sentenza, in quanto la difesa di parte ricorrente evidenzia che la decisione n. 783/2012, oggetto di rescissione, si pone(va) quale presupposto del D.A. n. 170/2013, laddove, per contro, la pendenza di giudizi avverso il Piano di rientro non incide in alcun modo sulla caducazione dell’effetto sospensivo a suo tempo disposto con il D.A. 27 febbraio 2008, il quale, realizzatasi la condizione ivi prevista (il venir meno delle ordinanze di sospensione, specificatamente indicate, adottate dal T.A.R. Sicilia), ha perduto efficacia (v., sul punto anche C.G.A. n. 111/2015).
Quanto evidenziato dalla ricorrente, pertanto, potrebbe incidere, al più, sulla concreta esecuzione del D.A. n. 170/2013, ma non certo sulla legittimità dello stesso.
Deve rilevarsi, per completezza, che il C.G.A., con sentenza n. 335/2019, ha in parte respinto, in parte dichiarato inammissibile, il ricorso per revocazione n. 186/2013, avente a oggetto, tra l’altro, il D.A. n. 1977/2007, con conseguente definitività di tale atto.
Per quanto attiene all’ulteriore profilo di censura – secondo cui, in pendenza del ricorso promosso davanti al T.A.R. Lazio avverso il Piano di rientro, difetterebbe un ulteriore presupposto della contestata reviviscenza delle tariffe – deve rilevarsi che, con sentenza n. 6793 del 18 giugno 2018, il T.A.R. Lazio, Sez. III quater, ha rigettato il ricorso R.G. n. 10973/2007 (citato dalla ricorrente), evidenziando che “… il gravato decreto assessorile n. 170 del 2013 si limita a far rivivere il decreto n. 1977 del 2007 (a sua volta sospeso in sede giurisdizionale) di cui si è tuttavia riconosciuta ed anzi confermata, anche in questa stessa sede, la piena legittimità ” (cfr. T.A.R. Lazio, sez. III quater, sentenza n. 6793/2018).
Il secondo ricorso per motivi aggiunti deve, pertanto, essere rigettato.
Il terzo ricorso per motivi aggiunti è inammissibile per difetto di giurisdizione.
Con tale ricorso la società istante ha impugnato la nota del 28 ottobre 2015, con la quale l’Assessorato ha disposto il riavvio dell’iter per il recupero delle differenze tariffarie, deducendo sia il vizio di invalidità derivata sia un motivo autonomo.
Orbene, venendo in rilievo un atto contenente indicazioni sulle concrete modalità di recupero delle differenze tariffarie, è sufficiente rinviare, quanto al difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, a quanto sopra già rilevato.
D’altro canto, l’esito sfavorevole sia per il ricorso introduttivo, sia per il primo e il secondo ricorso per motivi aggiunti, comporta, conseguentemente, la stessa sorte per il terzo ricorso per motivi aggiunti, nella parte in cui si è dedotto il vizio di invalidità derivata.
RITENUTO, conclusivamente, che il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, deve essere in parte dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario e, per il resto – con riferimento al D.A. n. 170/2013 – va rigettato, in quanto infondato;
RITENUTO che le spese di giudizio sono liquidate a favore delle resistenti Amministrazioni ai sensi del D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della media complessità delle questioni giuridiche affrontate e della tendenziale serialità del contenzioso, avendo riguardo ai minimi tariffari relativamente alla fase studio e alla fase introduttiva, nonché alla fase decisionale; non si procede alla liquidazione della fase istruttoria/trattazione, in quanto tale fase non è stata concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e integrato dai motivi aggiunti, in parte lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione; per il resto, lo rigetta.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana e dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, liquidandole in € 1.700,00 (euro millesettecento/00), oltre accessori come per legge, in favore di ciascuna parte pubblica.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2020 con l'intervento dei magistrati:
Maria Cristina Quiligotti, Presidente
Anna Pignataro, Consigliere
Bartolo Salone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Bartolo Salone | Maria Cristina Quiligotti |
IL SEGRETARIO