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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/09/2025, n. 13259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13259 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 21395/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona della Giudice Dott.ssa Maria Carmela Magarò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 DECIES C.P.C.
nella causa civile promossa da:
nato il [...] nella città di San Paolo, Stato di San Paolo Parte_1
(Brasile); nato il [...], nella città di Santo Andrè, stato Parte_2 di San Paolo (Brasile), per suo conto e con la sig.ra Controparte_1
nell'esercizio della potestà genitoriale sulle loro figlie minori
[...] Persona_1
, nata il [...] nel comune di Sao Josè Do Rio Preto, Stato di San Paolo (Brasile)
[...]
e nata il [...], nel comune di Sao Josè Do Rio Preto, Controparte_2 stato di San Paolo (Brasile); nato il [...] nel Parte_3 comune di Sao Bernardo Do Campo, stato di San Paolo (Brasile), per suo conto e con la sig.ra nell'esercizio della potestà genitoriale sulle loro figlie minori Controparte_3 [...] cittadina brasiliana nata a [...]è Do Rio Preto, Stato di San Paolo Persona_2
(Brasile) il 18.09.2008 e nata a [...]è Do Rio Preto, Stato Parte_4 di San Paolo (Brasile) il 18.01.2012, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Daniela Cozzolino del Foro di Napoli;
- ricorrenti -
nei confronti del in persona Controparte_4 dei Ministri pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
- resistenti -
con l'intervento del Pubblico Ministero;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
***
I ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della discendenza dal cittadino italiano nato in Italia a Mompeo (RI) in [...] 15 Persona_3 giugno 1896, successivamente emigrato in Brasile ed ivi deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana, come si evince dal certificato negativo di naturalizzazione versato in atti.
Il convenuto, nel costituirsi, dichiara di non opporsi all'accoglimento della CP_4 domanda, evidenziando le difficoltà del consolato in considerazione dell'enorme numero di richieste e invocando un provvedimento di compensazione delle spese.
Con sentenza n. 142/2025 del 24.6.24 depositata il 31.7.25 la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge n. 91 del 1992, sollevate da questo Tribunale, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento, per una fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio, per cui la causa viene decisa nel merito.
La domanda è fondata.
Ciò posto, nel merito, la linea di discendenza viene documentata puntualmente dalla parte ricorrente.
Dall'esame di tale documentazione, emerge che non vi furono passaggi di trasmissione della cittadinanza italiana per via femminile prima dell'entrata in vigore della Costituzione italiana nel 1948 e, dunque, nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione stessa sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo. In altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato il venir meno dei limiti precedentemente (e illegittimamente) imposti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – in questo modo adeguato ai valori costituzionali – deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione
Italiana.
In linea di principio, pertanto, la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del
07/08/1990, devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Tuttavia, i ricorrenti hanno dato prova di aver effettuato tentativi di prenotazione mediante la compilazione del modulo di richiesta di appuntamento della cittadinanza indirizzato al
Consolato Generale d'Italia a San Paolo, Brasile per la presentazione della documentazione attestante la propria discendenza, al fine di ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana, senza ottenere alcun riscontro.
Invero, è stata prodotta in atti copia della pagina web del consolato da cui risulta che, al momento della domanda giudiziale, erano in corso di evasione le istanze poste in lista d'attesa nel 2011.
Emerge quindi il notevole superamento dei tempi previsti dalla legge per la conclusione del procedimento amministrativo con conseguente sussistenza dell'interesse ad agire dei ricorrenti per il riconoscimento di un proprio diritto soggettivo.
Le spese di lite possono tuttavia compensarsi, considerato che il ritardo dell'amministrazione discende dalla oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati ad un esorbitante numero di richieste.
Inoltre, in punto di diritto, si osserva che secondo un orientamento cui si ritiene di aderire “la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito ( S.U 2572/12 ) .
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al , e per esso all' ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_4 procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite compensate.
Così deciso in Roma, in data 27.09.2025
La Giudice
Dott.ssa Maria Carmela Magarò
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona della Giudice Dott.ssa Maria Carmela Magarò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 DECIES C.P.C.
nella causa civile promossa da:
nato il [...] nella città di San Paolo, Stato di San Paolo Parte_1
(Brasile); nato il [...], nella città di Santo Andrè, stato Parte_2 di San Paolo (Brasile), per suo conto e con la sig.ra Controparte_1
nell'esercizio della potestà genitoriale sulle loro figlie minori
[...] Persona_1
, nata il [...] nel comune di Sao Josè Do Rio Preto, Stato di San Paolo (Brasile)
[...]
e nata il [...], nel comune di Sao Josè Do Rio Preto, Controparte_2 stato di San Paolo (Brasile); nato il [...] nel Parte_3 comune di Sao Bernardo Do Campo, stato di San Paolo (Brasile), per suo conto e con la sig.ra nell'esercizio della potestà genitoriale sulle loro figlie minori Controparte_3 [...] cittadina brasiliana nata a [...]è Do Rio Preto, Stato di San Paolo Persona_2
(Brasile) il 18.09.2008 e nata a [...]è Do Rio Preto, Stato Parte_4 di San Paolo (Brasile) il 18.01.2012, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Daniela Cozzolino del Foro di Napoli;
- ricorrenti -
nei confronti del in persona Controparte_4 dei Ministri pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
- resistenti -
con l'intervento del Pubblico Ministero;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
***
I ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della discendenza dal cittadino italiano nato in Italia a Mompeo (RI) in [...] 15 Persona_3 giugno 1896, successivamente emigrato in Brasile ed ivi deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana, come si evince dal certificato negativo di naturalizzazione versato in atti.
Il convenuto, nel costituirsi, dichiara di non opporsi all'accoglimento della CP_4 domanda, evidenziando le difficoltà del consolato in considerazione dell'enorme numero di richieste e invocando un provvedimento di compensazione delle spese.
Con sentenza n. 142/2025 del 24.6.24 depositata il 31.7.25 la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge n. 91 del 1992, sollevate da questo Tribunale, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento, per una fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio, per cui la causa viene decisa nel merito.
La domanda è fondata.
Ciò posto, nel merito, la linea di discendenza viene documentata puntualmente dalla parte ricorrente.
Dall'esame di tale documentazione, emerge che non vi furono passaggi di trasmissione della cittadinanza italiana per via femminile prima dell'entrata in vigore della Costituzione italiana nel 1948 e, dunque, nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione stessa sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo. In altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato il venir meno dei limiti precedentemente (e illegittimamente) imposti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – in questo modo adeguato ai valori costituzionali – deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione
Italiana.
In linea di principio, pertanto, la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del
07/08/1990, devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Tuttavia, i ricorrenti hanno dato prova di aver effettuato tentativi di prenotazione mediante la compilazione del modulo di richiesta di appuntamento della cittadinanza indirizzato al
Consolato Generale d'Italia a San Paolo, Brasile per la presentazione della documentazione attestante la propria discendenza, al fine di ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana, senza ottenere alcun riscontro.
Invero, è stata prodotta in atti copia della pagina web del consolato da cui risulta che, al momento della domanda giudiziale, erano in corso di evasione le istanze poste in lista d'attesa nel 2011.
Emerge quindi il notevole superamento dei tempi previsti dalla legge per la conclusione del procedimento amministrativo con conseguente sussistenza dell'interesse ad agire dei ricorrenti per il riconoscimento di un proprio diritto soggettivo.
Le spese di lite possono tuttavia compensarsi, considerato che il ritardo dell'amministrazione discende dalla oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati ad un esorbitante numero di richieste.
Inoltre, in punto di diritto, si osserva che secondo un orientamento cui si ritiene di aderire “la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito ( S.U 2572/12 ) .
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al , e per esso all' ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_4 procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite compensate.
Così deciso in Roma, in data 27.09.2025
La Giudice
Dott.ssa Maria Carmela Magarò