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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 29/04/2025, n. 689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 689 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4133/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Romeo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4133/2019 promossa da:
, (C.F. , domiciliato in Fondi (LT) Via Trento n. Parte_1 C.F._1
39 ; rappresentato e difeso dall'avv. SPIRITO FRANCESCO giusta procura in atti.
ATTRICE
contro
(C.F. ), in persona del rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
legale pro tempore, domiciliato in Siracusa Viale Santa Panagia m. 136/R; rappresentato e difeso dall'avv. DALLE DONNE STEFANO e dall'avv. ROBERTO LENARES giusta procura in atti.
pagina 1 di 13 (C.F. ), in persona del rappresentante legale pro tempore, domiciliato in CP_2 P.IVA_2
V.LE MONTEDOTO,18 SIRACUSAE;
rappresentato e difeso dall'avv. VANCHERI VALERIO
giusta procura in atti.
(C.F. ), domiciliato in VIALE Parte_2 C.F._2
SANTA PANAGIA 136/N 96100 SIRACUSA;
rappresentato e difeso dall'avv. BOSCO DANIELE
giusta procura in atti.
CONVENUTI
e nei confronti di
(C.F. ), domiciliato in VIA DELLA Controparte_3 P.IVA_3
BRUNELLA 1 21100 VARESE;
rappresentato e difeso dall'avv. NITOPI DOMENICO giusta procura in atti.
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 05/02/2025 le parti hanno concluso come in verbale.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio, Parte_1 dinanzi all'intestato Tribunale, l' la Controparte_1 Controparte_4
e il dott. onde ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti a
[...] Parte_2
seguito della asserita non corretta esecuzione degli interventi chirurgici al ginocchio destro cui è stata sottoposta presso le convenute strutture.
pagina 2 di 13 A sostegno della domanda parte attrice ha dedotto che: in data 18.9.2012, affetta da gonartrosi destra, è stata ricoverata presso la di Siracusa per sottoporsi al primo Controparte_4
intervento di impianto di protesi completa eseguito dal dott. in data Parte_2
20.9.2012 è stata dimessa con terapia farmacologica e riabilitazione. L'attrice, persistendo la sintomatologia dolorosa, in data 30.10.2013 ha effettuato un controllo neurochirurgico presso il Centro
IN Morgagni di Catania il 12.4.2011 e in data 8 giugno 2014 è stata sottoposta un secondo intervento chirurgico presso la U.O. Ortopedia e Traumatologia Istituto Villa Aprica di revisione protesi ginocchio destro. Nonostante il secondo intervento chirurgico la sig.ra ha continuato a Parte_3
lamentare forti dolori al ginocchio destro, con zoppia e difficoltà a salire e scendere le scale, per cui attualmente non è in grado di deambulare senza uso di bastoni canadesi e solo per pochi tragitti.
La sig.ra ha quindi introdotto dinanzi al Tribunale di Como un procedimento per Pt_1
accertamento tecnico preventivo, al cui esito è stata depositata, dai CTU designati, una relazione che ha escluso qualsiasi profilo di responsabilità delle strutture sanitarie convenute nel presente giudizio.
Parte attrice, indi, ha agito dinanzi al Tribunale di Siracusa assumendo che per negligenza, imperizia e imprudenza dei sanitari della Controparte_5 non è stato eseguito a regola d'arte l'assemblaggio della protesi iniziale e per colpa dei sanitari dell' di Como è stata impiantata una protesi non idonea, sovradimensionata Controparte_1
rispetto alla superficie ossea della paziente. Per tali ragioni ha chiesto la condanna Parte_1
delle strutture sanitarie convenute e del dott. al risarcimento del danno Parte_2
patrimoniale e non patrimoniale pari ad euro 500.000,00 oltre interessi e rivalutazione.
In data 17.09.2019, si è costituito con comparsa di costituzione e di risposta con chiamata di terzo in causa per garanzia, il dr. , contestando quanto dedotto, eccepito ed Parte_2
argomentato ex adverso, chiedendo il differimento della prima udienza al fine di poter chiamare in causa la propria assicurazione Controparte_3
Nelle date del 21.02.2020 e 26.02.2020, si sono costituite rispettivamente la
[...]
e la le quali hanno chiesto il rigetto delle domande attoree, in quanto Controparte_3 CP_2
infondate in fatto ed in diritto.
In data 30.12.2020 l' , chiedendo il rigetto dell'avversa Controparte_1
domanda.
Resosi necessario, per la natura tecnica dell'accertamento, lo svolgimento di una C.T.U medico- legale e ritenuti superflui, all'esito, ulteriori accertamenti istruttori, all'udienza del 5.2.2025 le parti pagina 3 di 13 hanno rassegnato le rispettive conclusioni e la causa, quindi, è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Ciò premesso, oggetto del presente giudizio è l'accertamento della responsabilità dei convenuti,
, dott. Controparte_4 Controparte_1 Parte_2
per i danni, patrimoniali e non patrimoniali, asseritamente subiti dall'attrice
[...] Pt_1
in conseguenza dell'imperita esecuzione di due interventi chirurgici e, segnatamente, un
[...]
CP_ primo intervento eseguito dal dott. presso la di per inserimento Parte_2 Controparte_4 di protesi al ginocchio destro e un secondo intervento presso l' di revisione Controparte_1
protesi.
L'attrice, infatti, a fondamento della domanda risarcitoria, ha dedotto l'errata condotta dei sanitari consistente nel primo intervento nel risultato “incompleto e mal riuscito… causato da una imperfetta cementazione, tale da portare ad un nuovo intervento di revisione della protesi” mentre nel secondo intervento per essere stata “impiantata una componente tibiale decisamente sovradimensionata rispetto alla superficie ossea tibiale, procurando dolorabilità, deficit alla flessione e limitazione alla deambulazione a causa di un bilanciamento articolare non rispettato” (cfr. pag. 7 e 8 dell'atto di citazione).
Tanto puntualizzato, occorre sin da subito chiarire la natura della responsabilità sanitaria e illustrare il relativo regime di ripartizione dell'onere della prova.
È ius receptum che la responsabilità della azienda sanitaria nei confronti del paziente per inadempimento o per inesatto adempimento della prestazione ha natura contrattuale e può conseguire, a norma dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento di quelle obbligazioni che sono direttamente a carico dell'ente debitore o, a norma dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico professionale svolta direttamente dal sanitario, che assume la veste di ausiliario necessario del debitore
(cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1620 del 3.2.2012). Pertanto, anche il soggetto gestore della struttura sanitaria risponde per i danni derivanti al paziente da praticati trattamenti sanitari, con conseguente obbligazione al relativo risarcimento, costituendo criterio di imputazione a suo carico la circostanza che l'attività sanitaria rivolta all'adempimento risulti svolta da persone inserite nell'organizzazione, di cui esso si avvale per rendere la prestazione.
Quanto al riparto dell'onere della prova, conformemente al principio enunciato dalle Sezioni Unite
(Sentenza n. 13533 del 30.10.2001), il paziente che agisce in giudizio deve allegare e provare il rapporto di cura, il danno ed il nesso causale, mentre ha solo l'onere di allegare e non di provare pagina 4 di 13 l'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, restando a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento ovvero che, pur esistendo un inadempimento, esso non è stato eziologicamente rilevante, perché dipeso da causa a sé non imputabile (cfr. Sez. U, Sentenza n. 577 dell'11.1.2008 e Sez. 3,
Sentenza n. 17143 del 9.10.2012 e Sez. 3, Sentenza n. 21177 del 20.10.2015). L'inadempimento o l'inesatto adempimento sussistono ove si sia tenuto un comportamento non conforme alla diligenza, prudenza e perizia richieste: si argomenta, in via presuntiva, l'imputabilità dell'evento pregiudizievole alla condotta colposa del sanitario sul quale, pertanto, ricade l'onere di provare di aver eseguito la prestazione con diligenza, prudenza e perizia, ossia che l'esito negativo dell'intervento è derivato da un evento imprevisto o imprevedibile o, comunque, non accertabile secondo l'ordinaria diligenza professionale ex art. 1176, secondo comma, c.c..
La responsabilità del medico inizialmente ascritta nell'alveo della responsabilità extracontrattuale, successivamente è stata qualificata come responsabilità contrattuale da contatto sociale qualificato. Con la legge 8 marzo 2017, n. 24 è stato chiarito, invece, che l'esercente la professione sanitaria, non scelto dal paziente personalmente ma che interviene perché inserito nell'organico del personale della struttura, risponde del proprio operato ai sensi dell'art. 2043 c.c. (art. 7, comma 3); la responsabilità del sanitario
è qualificabile come contrattuale ai sensi dell'art. 1218 c.c. solo nell'ipotesi in cui abbia agito nell'adempimento di una obbligazione assunta direttamente con il paziente. Ne consegue che il paziente per ottenere il risarcimento non può limitarsi alla semplice allegazione dell'inadempimento, seppur qualificato, ma deve offrire la prova rigorosa della colpa professionale del medico convenuto.
Tuttavia, nel caso di specie parte attrice ha evocato in giudizio gli istituti sanitari convenuti e il dott.
per fatti avvenuti nel 2012 e nel 2014 e quindi relativi ad un momento - antecedente Parte_2 all'entrata in vigore della legge Gelli-Bianco (L. 24/2017) e pertanto tale disciplina non può trovare applicazione.
Ne deriva quindi che tanto la struttura sanitaria quanto il medico rispondono a titolo di responsabilità contrattuale.
Orbene, premesso ciò occorre verificare se, nel caso in esame, il danno lamentato da parte attrice sia imputabile quanto al primo intervento alla condotta del dott. presso la casa di Parte_2
e quanto al secondo intervento all' di Como. Controparte_4 Controparte_1
In particolare, occorre verificare se i danni lamentati dall'attrice siano riconducibili sotto il profilo causale agli interventi eseguiti presso la dal dott. e dai Controparte_4 Parte_2 sanitari dell' di Como. Controparte_1
pagina 5 di 13 Orbene, tanto rilevato in punto di diritto e venendo ora allo specifico caso che occupa, osserva il decidente come sia risultato anzitutto incontestato, e comunque sia documentato in atti, che la si sia rivolta dapprima alla ove è stata ricoverato, in data Pt_1 Controparte_4
17.9.2012, per essere ivi sottoposta a un intervento chirurgico di artoprotesi al ginocchio destro, essendo affetta da “gonartrosi di grado avanzato con appuntimenti osteofitosici sulla superficie articolare patellare, a livello marginale in corrispondenza del piatto tibiale mediale e delle eminenza intercondiloidee” (cfr. pag. 8 relazione ctu).
Secondo quanto evidenziato dai CC.TT.UU. nominati in corso di causa - i cui rilievi devono ritenersi integralmente condivisibili, in quanto, come si dirà più ampiamente nel prosieguo, puntualmente e logicamente argomentati, in coerenza con le risultanze documentali presenti in atti- la situazione dell'attrice, dell'età di 60 anni al momento del primo intervento, si presentava, in particolare, nei termini di una gonartrosi dx di grado avanzato e tale circostanza - sostanzialmente incontroversa, del resto, tra i contendenti - senz'altro ha giustificato la scelta, operata presso la struttura convenuta del ricorso a un intervento di artroprotesi del ginocchio, pacificamente posto in essere dal CP_4
dott. , non risultando praticabili, a fronte della suddetta situazione presentata dal Parte_2
paziente, altri e diversi trattamenti, di tipo meramente conservativo.
Dall'elaborato peritale è emerso che l'artoprotesi impiantata presso la è Controparte_4
correttamente inserita. Nello specifico i CTU hanno esposto che “la dimensione del piatto tibiale protesico è leggermente inferiore al piatto tibiale (nella sua parte posteriore) ma ciò non può avere dei risvolti biomeccanici proprio perché il sottodimensionamento è di lieve entità ed inoltre è doveroso precisare che le dimensioni disponibili delle componenti protesiche devono essere adattate al singolo caso clinico e pertanto, a volte, non è possibile applicare una componente protesica che sia “identica” al piatto tibiale del soggetto. I CTU, a sostegno delle proprie conclusioni, hanno evidenziato che la perizianda ha subito il medesimo intervento anche al ginocchio sinistro e dagli esiti della radiografia emerge che “anche la protesi al ginocchio sinistro sembra sottodimensionata, ma come dimostrato dal buon esito osservato in corso di visita, ciò non ha comportato alcun esito biomeccanico negativo” (cfr. pag. 24-25 della relazione in atti).
In seguito al primo intervento l'attrice è stata sottoposta a fisiochinesiterapia e ad altre cure mediche che, secondo la prospettazione attorea, non hanno portato alcun beneficio, sicché, stante la perduranza della gonalgia dx, l'attrice ha deciso di sottoporsi ad indagini strumentali e visite mediche specialistiche e, in data 08/06/14, è stata ricoverata nel Reparto di Ortopedia dell' Controparte_1
pagina 6 di 13 con diagnosi: mobilizzazione protesi ginocchio dx e dimessa in data 16/06/14 con diagnosi: CP_1
revisione artroprotesi ginocchio dx.
Ebbene, secondo i nominati CTU il deficit funzionale del ginocchio destro va ricollegato al secondo intervento presso la nel giugno 2014, in quanto non solo è stata posizionata una Controparte_6
componente tibiale sovradimensionata, ma, dai referti clinici, non sono emersi elementi tali da far ritenere necessario per la paziente tale secondo intervento, in quanto non si reperta, in atti, alcuna prova dell'avvenuta mobilizzazione.
Gli ausiliari del giudice, infatti, hanno avuto modo di accertate che, dall'esame delle cartelle cliniche, alla dimissione dal reparto di riabilitazione della il ROM al Controparte_4
ginocchio operato era 0°-85°, cioè del tutto accettabile quale immediato esito dell'intervento effettuato
e ancora migliorabile con opportuna FKT”. A ciò si aggiunga che a pag. 13 della cartella clinica di del giugno 2014, alla voce anamnesi si legge : “Sottoposta ad intervento di protesi totale CP_1
del ginocchio dx a settembre 2012, poi sempre rigidità nonostante trattamento riabilitativo prolungato.
Da 4 mesi (cioè dopo 20 mesi dalla dimissione dalla ) dolore che consente la Controparte_4 deambulazione. Ricovero per intervento di revisione.” Di conseguenza, fino a 4 mesi prima del ricovero a e per ben 20 mesi dalla dimissione dalla , la paziente CP_1 Controparte_4
non ha accusato dolore.
Invece, in seguito all'intervento eseguito presso , stando a quanto si legge in anamnesi CP_1
nella cartella clinica della (ricovero del 29/01/2015 ) da circa tre mesi ( cioè da Controparte_7
novembre 2014, quindi due anni dopo la dimissione dalla e 5 mesi dopo la Controparte_4
dimissione da ) la paziente accusava rigidità al ginocchio operato cioè la medesima CP_1 sintomatologia accusata all'ingresso a . CP_1
Sull'opportunità di eseguire il secondo intervento presso i CTU hanno evidenziato che CP_1
“al momento del ricovero a non c'erano segni radiologici di mobilizzazione, il che induce CP_1
a non pochi dubbi circa la correttezza dell'indicazione alla revisione che, fra l'altro, esitò in una protesi sovradimensionata con probabile conflitto con il ligamento collaterale esterno inducendo ulteriore causa di flogosi (sia pur asettica) e quindi di ulteriore stimolo alla già esistente reattività individuale, già dopo il primo intervento foriera di reazione fibrotica condizionante la lamentata rigidità articolare” (cfr. pag.89 della relazione di ctu in atti).
Nello specifico che non vi fosse alcuna mobilizzazione risulta anche dimostrato da quanto indicato nella descrizione dell'intervento eseguito presso : “in anestesia la mobilità del ginocchio CP_1
pagina 7 di 13 non si modifica. Preparazione campo sterile. Incisione sulla precedente cicatrice prolungata prossimalmente e distalmente, artrotomia pararotulea. La rotula è bassoposta e non correggibile dopo asportazione di abbondante tessuto aderenziale. Si distacca la tuberosità tibiale anteriore, ispezione, lisi aderenze mediali, laterali e posteriori, ottenendo una flessione di 90 gradi a fatica. La componente femorale appare correttamente posizionata, la componente tibiale appare di dimensioni ridotte soprattutto in antero-posteriore, il piatto mobile si lussa lateralmente (cfr. pag. 94 relazione ctu).
Alla luce delle risultanze peritali, pertanto, emerge un duplice profilo di responsabilità professionale per i Sanitari di e, segnatamente, per avere posto in essere un intervento non CP_1
indicato e mal eseguito, in quanto risulta impiantata una protesi sovradimensionata che ha contribuito concausalmente al progredire della già esordita artrofibrosi, quale complicanza non iatrogena in esito al trauma chirurgico.
Deve, pertanto, ritenersi certamente escluso il nesso di causa fra l'intervento eseguito presso la casa di cura e il quadro menomativo della periziata ed invece sussistente il nesso causale tra il CP_4 trattamento sanitario praticato presso la e i danni subiti dall'attrice e riscontrati Controparte_6
nella CTU.
In virtù di quanto sin qui osservato, risulta dunque ampiamente acclarata, ad avviso del decidente, la responsabilità nei confronti della della struttura convenuta , dovendosi Pt_1 CP_1 senz'altro ricondurre, alla stregua del criterio del “più probabile che non”, alla censurata condotta sanitaria di la situazione menomativa riportata dalla predetta all'esito del CP_1 Pt_1
trattamento ricevuto presso tale struttura, situazione che non può, d'altro canto, addebitarsi, in ragione di quanto già sopra evidenziato, alla . Controparte_4
Nessun dubbio, quindi, può esservi in ordine al fatto che solo l'istituto clinico debba CP_1 rispondere per i danni subiti dall'attrice, dovendo ritenersi provata la responsabilità medica della convenuta stessa in ordine all'intervento chirurgico eseguito nel giugno del 2014.
Affermata la responsabilità della convenuta , occorre valutare gli aspetti relativi alla CP_1
quantificazione del danno.
Ed invero, venendo proprio alla specifica disamina della condizione residuata a carico della per come riscontrata ed ampiamente descritta dai CC.TT.UU., osserva il giudicante come Pt_1 questi ultimi abbiano anzitutto rilevato, in sede di visita peritale, quale sia l'attuale situazione anatomo- funzionale dell'attrice (si v. esame obiettivo del collegio peritale), evidenziando una “subanchilosi per
pagina 8 di 13 artrofibrosi al ginocchio dx sede di pregressi interventi di protesizzazione, successiva revisione e tentativi di mobilizzazione”.
E come hanno spiegato, ancora, i consulenti officiati, tali attuali postumi riportati dalla paziente, sono con molta probabilità in rapporto causale con gli interventi chirurgici per cui è causa. Si ritiene corretto l'intervento eseguito presso la . Si ritiene non indicato e male Controparte_4 effettuato quello eseguito presso l' , in quanto 1) la mobilizzazione non CP_1 Controparte_1
è provata e 2) fu impiantata una protesi sovradimensionata che contribuì concausalmente al progredire della già esordita artrofibrosi quale complicanza non iatrogena in esito al trauma chirurgico. Non è corretto affermare che l'intervento eseguito presso la di Como abbia potuto o Controparte_6
meno interrompere ogni nesso causale tra il primo intervento e la patologia oggi lamentata dalla ricorrente in quanto non si ravvisa nesso di causalità fra l'attività dei chirurghi della CP_4
e l'esito sfavorevole che, si ribadisce, appare dovuto a complicanza non iatrogena
[...]
conseguita al primo atto chirurgico e accelerata nel suo evolvere dalla non indicata e tecnicamente errata revisione protesica effettuata a (cfr. pag. 101 -102 relazione peritale). CP_1
Ciò posto, ai fini della quantificazione del danno, i c.t.u. nominati nel presente giudizio hanno accertato che, a causa dell'intervento imperito eseguito presso l'Istituto IN , la CP_1
ha subito un danno da inabilità temporanea assoluta di giorni 27; che sono altresì derivati Pt_1
giorni 30 di invalidità temporanea parziale al 50%; che, per quanto attiene i postumi residuati essi vanno visti nel maggior danno disfunzionale del ginocchio quale esito di una non indicata revisione della protesi dovendosi però operare un calcolo differenziale tra le attuali rilevanze disfunzionali e quelle che sarebbero derivate dalla lesione originaria correttamente trattata.
In particolare, gli ausiliari del giudice hanno evidenziato che dopo il primo intervento (pur correttamente effettuato) al termine della riabilitazione presso , il ROM su Controparte_4
Kinetec era 0°-110° come si rileva in cartella e, a quanto si legge nella cartella di , solo 3- CP_1
4 mesi prima di tale secondo ricovero, la paziente accusò la rigidità che la condusse alla revisione protesica (peraltro non indicata). Quindi, considerare il primo intervento come perfettamente riuscito non è esatto poiché ad esso, per complicanza non iatrogena né iatrogenica residuò un apprezzabile deficit funzionale caratterizzato da dolore e difficoltà deambulatoria che culminò in rigidità 3-4 mesi prima del ricovero a . I CC.TT.UU., secondo le indicazioni delle linee guida della SIMLA CP_1
(Società Italiana di Medicina Legale), hanno individuato la percentuale del 23% quale deficit funzionale derivante all'esito del primo intervento (cfr. pag. 90 della relazione in atti), mentre il danno pagina 9 di 13 complessivo finale derivato a causa della condotta colposa dei sanitari dell' Istituto Controparte_1
è stato accertato nella misura del 25 %.
Nella specie, tuttavia, va risarcito il solo danno differenziale, stante il rapporto di concorrenza fra la condizione preesistente (non imputabile ai sanitati della casa di cura per le ragioni sopra CP_4 indicate) e l'aggravamento dovuto alla colpa medica, siccome suggerito dalla più recente giurisprudenza (in particolare, da Cass. n. 28986/2019, Cass. n. 2126/2024), ovverosia calcolando il differenziale dei valori monetari. Il danno differenziale da risarcire è, quindi, pari a: 25% anchilosi del ginocchio fra 175 e 180° – 23 % protesi di ginocchio in classe III = 2%.
Applicando le tabelle milanesi oggi in vigore, ne discende che sono dovuti alla a titolo di Pt_1 danno da inabilità temporanea €. 4830,00 (considerando il punto base di €. 115,00 si ottiene il risultato di €. 3.105,00 a titolo di inabilità assoluta per giorni 27 e di €. 1725,00 a titolo di inabilità parziale al
50% per giorni 30); a titolo di danno biologico differenziale €. 15.372,00 (dato dalla differenza dei valori monetari €. 108.012,00 per l'invalidità complessiva finale del 25% ed €. 92.640,00 per l'invalidità del 23% riconducibile alle pregresse condizioni della paziente).
Il danno complessivamente liquidato in € 20.202,00 dovrà essere devalutato alla data dell'evento (8 giugno 2014) e sul risultato andranno applicati gli interessi al tasso legale sulle somme via via rivalutate anno per anno.
Quanto al pregiudizio estetico va precisato che esso non rappresenta una autonoma voce di danno ma è di norma ricompreso nel danno biologico, per gli aspetti più strettamente inerenti la integrità fisica, e nel danno morale per quanto concerne le sofferenze psichiche che ne derivano;
il pregiudizio estetico può assumere un rilievo “ autonomo “ solo ove vada ad incidere sulla vita di relazione del soggetto ( cfr. ex multis Cass. Civ. n. 3035/2018 ).
La parte che ne chiede la liquidazione, così come per ogni altro elemento che vada ad incidere sulla vita di relazione, deve allegare e dimostrare, senza poter fare ricorso a mere enunciazioni generiche, astratte o ipotetiche ( così ancora Cass. Civ. n. 3035/2018 ): a) La concreta incidenza sulla vita di relazione;
b) Che, per le specifiche circostanze del caso concreto, il danneggiato abbia subito un pregiudizio alla vita di relazione diverso e maggiore rispetto ad ogni altro soggetto che dovesse trovarsi nelle medesime condizioni: con riferimento al danno dinamico relazionale la più recente giurisprudenza, con orientamento del tutto condivisibile, ha affermato che: “ la misura standard…può essere aumentata, nella sua componente dinamico relazionale, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e affatto peculiari: le conseguenze da ritenersi normali e
pagina 10 di 13 indefettibili secondo l'id qoad plerumque accidit ( ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire ) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento…( cfr. Cass. Civ. Sez. III n. 24473 in data 4.11.2020 e in termini analoghi Cass. Civ.
Sez. III n. 25843 in data 13.11.2020 ).
Nel caso di specie non sono state dimostrate specifiche limitazioni alla vita di relazione senza contare che, gran parte delle limitazioni funzionali obiettivamente rilevate “artofibrosi ginocchio destro” sono solo in parte riconducibili agli inadempimenti dell' ed in ogni Controparte_1 caso in parte compatibili con la patologia iniziale che affliggeva la sig.ra “gonartrosi di Pt_1 grado avanzato”. In ogni caso, non è stato dimostrato, ed invero neppure allegato, che la ricorrente abbia subito pregiudizi alla vita di relazione diversi da quelli che avrebbe patito ogni altra persona portatrice della medesima invalidità. Nessun aumento a titolo di personalizzazione del danno deve quindi essere riconosciuto.
Con riferimento al danno conseguente all' incapacità lavorativa specifica deve osservarsi che lo stesso nella corrente interpretazione giurisprudenziale ha natura di danno patrimoniale e rappresenta la perdita in proiezione futura della capacità di guadagno conseguente alla invalidità derivata dal sinistro.
Trattandosi di danno di natura patrimoniale ai fini della relativa liquidazione il richiedente deve dimostrare non solo l'incidenza delle lesioni subite sulla propria specifica capacità lavorativa ma, in concreto, la diminuzione o il mancato conseguimento dei redditi in conseguenza del sinistro;
se infatti la parte, malgrado la sussistenza di lesioni potenzialmente idonee ad incidere sulla propria capacità lavorativa, riesca ad organizzarsi e a evitare ogni pregiudizio economico, è evidente che, di fatto, nessun danno patrimoniale sarà prevedibile e quindi nessun danno dovrà essere risarcito ( cfr. Cass.
Civ. n. 32649/2021; Cass. Civ. n. 24209/2019; Corte di Appello di Brescia n. 684/2020; Corte di
Appello di Palermo n. 808/2020; Corte di Appello di Bari n. 2493/2019; Trib. Brescia n. 2421/2021).
Ebbene, nella fattispecie in esame la domanda risarcitoria conseguente alla perdita della capacità lavorativa è del tutto generica, in quanto parte attrice ha allegato solo 4 buste paga risalenti a periodi di molto antecedenti la data del sinistro. In particolare, l'ultima busta paga risale al marzo 2012 ed in ogni caso non risulta dimostrato che successivamente dopo il 2014 i redditi dall'attrice siano diminuiti e, in ipotesi, in quale misura. Il danno patrimoniale da invalidità lavorativa specifica non è quindi stato dimostrato.
Nessun altro danno è stato dimostrato.
La regolamentazione delle spese di lite va operata secondo il principio della soccombenza come segue.
pagina 11 di 13 Nei rapporti tra l'attrice da un lato, e la il dott. Parte_1 Controparte_4
e deve disporsi la condanna dell'attrice Parte_2 Controparte_8
al rimborso delle spese processuali sostenute dai convenuti.
Per quanto concerne, invece, il rapporto processuale tra e l' Parte_1 Controparte_1
quest'ultima va condannata al pagamento delle spese processuali sostenute dall'attrice.
[...]
Le spese di lite vanno liquidate in applicazione del criterio del decisum (scaglione di valore tra €
5,2001,00 ed € 26.000,00), e tenuto conto dei parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 e s.m.i.
Le spese della CTU assunta in corso di causa, per come liquidate con separato decreto, vanno infine definitivamente poste a carico della convenuta . Controparte_9
P.Q.M.
il Tribunale di Siracusa, II sezione civile, in composizione monocratica definitivamente pronunciando nella causa civile indicata in epigrafe, ogni ulteriore e diversa richiesta, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede:
ACCERTA la responsabilità contrattuale dell' in relazione ai danni Controparte_1 per cui è causa e per l'effetto CONDANNA l' in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a pagare a a titolo di risarcimento la somma di euro € Parte_1
20.202,00 da devalutare alla data dell'evento (8 giugno 2014) e con l'applicazione degli interessi al tasso legale sulle somme via via rivalutate anno per anno fino alla data della presente sentenza;
RIGETTA le domande risarcitorie avanzate da nei confronti di e del dott. Parte_1 CP_4
; Parte_2
RIGETTA ogni ulteriore domanda risarcitoria proposta da Parte_1
CONDANNA parte attrice alla rifusione, in favore di delle spese di lite che liquida in euro CP_4
5.077,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
CONDANNA parte attrice alla rifusione, in favore del dr. delle spese di lite che liquida in euro 5.077,00 per Parte_4
compensi, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
CONDANNA parte attrice alla rifusione, in favore di delle Controparte_10
spese di lite che liquida in euro 5.077,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
pagina 12 di 13 CONDANNA l' alla rifusione, in favore di parte attrice, delle spese di Controparte_1
lite che liquida in euro 5.077,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Pone definitivamente a carico della convenuta le spese di consulenza, Controparte_1
siccome liquidate con decreto del 21.10.2022.
Così deciso in Siracusa, il 29 aprile 2025
Il GIUDICE
dott. Alessia Romeo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Romeo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4133/2019 promossa da:
, (C.F. , domiciliato in Fondi (LT) Via Trento n. Parte_1 C.F._1
39 ; rappresentato e difeso dall'avv. SPIRITO FRANCESCO giusta procura in atti.
ATTRICE
contro
(C.F. ), in persona del rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
legale pro tempore, domiciliato in Siracusa Viale Santa Panagia m. 136/R; rappresentato e difeso dall'avv. DALLE DONNE STEFANO e dall'avv. ROBERTO LENARES giusta procura in atti.
pagina 1 di 13 (C.F. ), in persona del rappresentante legale pro tempore, domiciliato in CP_2 P.IVA_2
V.LE MONTEDOTO,18 SIRACUSAE;
rappresentato e difeso dall'avv. VANCHERI VALERIO
giusta procura in atti.
(C.F. ), domiciliato in VIALE Parte_2 C.F._2
SANTA PANAGIA 136/N 96100 SIRACUSA;
rappresentato e difeso dall'avv. BOSCO DANIELE
giusta procura in atti.
CONVENUTI
e nei confronti di
(C.F. ), domiciliato in VIA DELLA Controparte_3 P.IVA_3
BRUNELLA 1 21100 VARESE;
rappresentato e difeso dall'avv. NITOPI DOMENICO giusta procura in atti.
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 05/02/2025 le parti hanno concluso come in verbale.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio, Parte_1 dinanzi all'intestato Tribunale, l' la Controparte_1 Controparte_4
e il dott. onde ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti a
[...] Parte_2
seguito della asserita non corretta esecuzione degli interventi chirurgici al ginocchio destro cui è stata sottoposta presso le convenute strutture.
pagina 2 di 13 A sostegno della domanda parte attrice ha dedotto che: in data 18.9.2012, affetta da gonartrosi destra, è stata ricoverata presso la di Siracusa per sottoporsi al primo Controparte_4
intervento di impianto di protesi completa eseguito dal dott. in data Parte_2
20.9.2012 è stata dimessa con terapia farmacologica e riabilitazione. L'attrice, persistendo la sintomatologia dolorosa, in data 30.10.2013 ha effettuato un controllo neurochirurgico presso il Centro
IN Morgagni di Catania il 12.4.2011 e in data 8 giugno 2014 è stata sottoposta un secondo intervento chirurgico presso la U.O. Ortopedia e Traumatologia Istituto Villa Aprica di revisione protesi ginocchio destro. Nonostante il secondo intervento chirurgico la sig.ra ha continuato a Parte_3
lamentare forti dolori al ginocchio destro, con zoppia e difficoltà a salire e scendere le scale, per cui attualmente non è in grado di deambulare senza uso di bastoni canadesi e solo per pochi tragitti.
La sig.ra ha quindi introdotto dinanzi al Tribunale di Como un procedimento per Pt_1
accertamento tecnico preventivo, al cui esito è stata depositata, dai CTU designati, una relazione che ha escluso qualsiasi profilo di responsabilità delle strutture sanitarie convenute nel presente giudizio.
Parte attrice, indi, ha agito dinanzi al Tribunale di Siracusa assumendo che per negligenza, imperizia e imprudenza dei sanitari della Controparte_5 non è stato eseguito a regola d'arte l'assemblaggio della protesi iniziale e per colpa dei sanitari dell' di Como è stata impiantata una protesi non idonea, sovradimensionata Controparte_1
rispetto alla superficie ossea della paziente. Per tali ragioni ha chiesto la condanna Parte_1
delle strutture sanitarie convenute e del dott. al risarcimento del danno Parte_2
patrimoniale e non patrimoniale pari ad euro 500.000,00 oltre interessi e rivalutazione.
In data 17.09.2019, si è costituito con comparsa di costituzione e di risposta con chiamata di terzo in causa per garanzia, il dr. , contestando quanto dedotto, eccepito ed Parte_2
argomentato ex adverso, chiedendo il differimento della prima udienza al fine di poter chiamare in causa la propria assicurazione Controparte_3
Nelle date del 21.02.2020 e 26.02.2020, si sono costituite rispettivamente la
[...]
e la le quali hanno chiesto il rigetto delle domande attoree, in quanto Controparte_3 CP_2
infondate in fatto ed in diritto.
In data 30.12.2020 l' , chiedendo il rigetto dell'avversa Controparte_1
domanda.
Resosi necessario, per la natura tecnica dell'accertamento, lo svolgimento di una C.T.U medico- legale e ritenuti superflui, all'esito, ulteriori accertamenti istruttori, all'udienza del 5.2.2025 le parti pagina 3 di 13 hanno rassegnato le rispettive conclusioni e la causa, quindi, è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Ciò premesso, oggetto del presente giudizio è l'accertamento della responsabilità dei convenuti,
, dott. Controparte_4 Controparte_1 Parte_2
per i danni, patrimoniali e non patrimoniali, asseritamente subiti dall'attrice
[...] Pt_1
in conseguenza dell'imperita esecuzione di due interventi chirurgici e, segnatamente, un
[...]
CP_ primo intervento eseguito dal dott. presso la di per inserimento Parte_2 Controparte_4 di protesi al ginocchio destro e un secondo intervento presso l' di revisione Controparte_1
protesi.
L'attrice, infatti, a fondamento della domanda risarcitoria, ha dedotto l'errata condotta dei sanitari consistente nel primo intervento nel risultato “incompleto e mal riuscito… causato da una imperfetta cementazione, tale da portare ad un nuovo intervento di revisione della protesi” mentre nel secondo intervento per essere stata “impiantata una componente tibiale decisamente sovradimensionata rispetto alla superficie ossea tibiale, procurando dolorabilità, deficit alla flessione e limitazione alla deambulazione a causa di un bilanciamento articolare non rispettato” (cfr. pag. 7 e 8 dell'atto di citazione).
Tanto puntualizzato, occorre sin da subito chiarire la natura della responsabilità sanitaria e illustrare il relativo regime di ripartizione dell'onere della prova.
È ius receptum che la responsabilità della azienda sanitaria nei confronti del paziente per inadempimento o per inesatto adempimento della prestazione ha natura contrattuale e può conseguire, a norma dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento di quelle obbligazioni che sono direttamente a carico dell'ente debitore o, a norma dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico professionale svolta direttamente dal sanitario, che assume la veste di ausiliario necessario del debitore
(cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1620 del 3.2.2012). Pertanto, anche il soggetto gestore della struttura sanitaria risponde per i danni derivanti al paziente da praticati trattamenti sanitari, con conseguente obbligazione al relativo risarcimento, costituendo criterio di imputazione a suo carico la circostanza che l'attività sanitaria rivolta all'adempimento risulti svolta da persone inserite nell'organizzazione, di cui esso si avvale per rendere la prestazione.
Quanto al riparto dell'onere della prova, conformemente al principio enunciato dalle Sezioni Unite
(Sentenza n. 13533 del 30.10.2001), il paziente che agisce in giudizio deve allegare e provare il rapporto di cura, il danno ed il nesso causale, mentre ha solo l'onere di allegare e non di provare pagina 4 di 13 l'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, restando a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento ovvero che, pur esistendo un inadempimento, esso non è stato eziologicamente rilevante, perché dipeso da causa a sé non imputabile (cfr. Sez. U, Sentenza n. 577 dell'11.1.2008 e Sez. 3,
Sentenza n. 17143 del 9.10.2012 e Sez. 3, Sentenza n. 21177 del 20.10.2015). L'inadempimento o l'inesatto adempimento sussistono ove si sia tenuto un comportamento non conforme alla diligenza, prudenza e perizia richieste: si argomenta, in via presuntiva, l'imputabilità dell'evento pregiudizievole alla condotta colposa del sanitario sul quale, pertanto, ricade l'onere di provare di aver eseguito la prestazione con diligenza, prudenza e perizia, ossia che l'esito negativo dell'intervento è derivato da un evento imprevisto o imprevedibile o, comunque, non accertabile secondo l'ordinaria diligenza professionale ex art. 1176, secondo comma, c.c..
La responsabilità del medico inizialmente ascritta nell'alveo della responsabilità extracontrattuale, successivamente è stata qualificata come responsabilità contrattuale da contatto sociale qualificato. Con la legge 8 marzo 2017, n. 24 è stato chiarito, invece, che l'esercente la professione sanitaria, non scelto dal paziente personalmente ma che interviene perché inserito nell'organico del personale della struttura, risponde del proprio operato ai sensi dell'art. 2043 c.c. (art. 7, comma 3); la responsabilità del sanitario
è qualificabile come contrattuale ai sensi dell'art. 1218 c.c. solo nell'ipotesi in cui abbia agito nell'adempimento di una obbligazione assunta direttamente con il paziente. Ne consegue che il paziente per ottenere il risarcimento non può limitarsi alla semplice allegazione dell'inadempimento, seppur qualificato, ma deve offrire la prova rigorosa della colpa professionale del medico convenuto.
Tuttavia, nel caso di specie parte attrice ha evocato in giudizio gli istituti sanitari convenuti e il dott.
per fatti avvenuti nel 2012 e nel 2014 e quindi relativi ad un momento - antecedente Parte_2 all'entrata in vigore della legge Gelli-Bianco (L. 24/2017) e pertanto tale disciplina non può trovare applicazione.
Ne deriva quindi che tanto la struttura sanitaria quanto il medico rispondono a titolo di responsabilità contrattuale.
Orbene, premesso ciò occorre verificare se, nel caso in esame, il danno lamentato da parte attrice sia imputabile quanto al primo intervento alla condotta del dott. presso la casa di Parte_2
e quanto al secondo intervento all' di Como. Controparte_4 Controparte_1
In particolare, occorre verificare se i danni lamentati dall'attrice siano riconducibili sotto il profilo causale agli interventi eseguiti presso la dal dott. e dai Controparte_4 Parte_2 sanitari dell' di Como. Controparte_1
pagina 5 di 13 Orbene, tanto rilevato in punto di diritto e venendo ora allo specifico caso che occupa, osserva il decidente come sia risultato anzitutto incontestato, e comunque sia documentato in atti, che la si sia rivolta dapprima alla ove è stata ricoverato, in data Pt_1 Controparte_4
17.9.2012, per essere ivi sottoposta a un intervento chirurgico di artoprotesi al ginocchio destro, essendo affetta da “gonartrosi di grado avanzato con appuntimenti osteofitosici sulla superficie articolare patellare, a livello marginale in corrispondenza del piatto tibiale mediale e delle eminenza intercondiloidee” (cfr. pag. 8 relazione ctu).
Secondo quanto evidenziato dai CC.TT.UU. nominati in corso di causa - i cui rilievi devono ritenersi integralmente condivisibili, in quanto, come si dirà più ampiamente nel prosieguo, puntualmente e logicamente argomentati, in coerenza con le risultanze documentali presenti in atti- la situazione dell'attrice, dell'età di 60 anni al momento del primo intervento, si presentava, in particolare, nei termini di una gonartrosi dx di grado avanzato e tale circostanza - sostanzialmente incontroversa, del resto, tra i contendenti - senz'altro ha giustificato la scelta, operata presso la struttura convenuta del ricorso a un intervento di artroprotesi del ginocchio, pacificamente posto in essere dal CP_4
dott. , non risultando praticabili, a fronte della suddetta situazione presentata dal Parte_2
paziente, altri e diversi trattamenti, di tipo meramente conservativo.
Dall'elaborato peritale è emerso che l'artoprotesi impiantata presso la è Controparte_4
correttamente inserita. Nello specifico i CTU hanno esposto che “la dimensione del piatto tibiale protesico è leggermente inferiore al piatto tibiale (nella sua parte posteriore) ma ciò non può avere dei risvolti biomeccanici proprio perché il sottodimensionamento è di lieve entità ed inoltre è doveroso precisare che le dimensioni disponibili delle componenti protesiche devono essere adattate al singolo caso clinico e pertanto, a volte, non è possibile applicare una componente protesica che sia “identica” al piatto tibiale del soggetto. I CTU, a sostegno delle proprie conclusioni, hanno evidenziato che la perizianda ha subito il medesimo intervento anche al ginocchio sinistro e dagli esiti della radiografia emerge che “anche la protesi al ginocchio sinistro sembra sottodimensionata, ma come dimostrato dal buon esito osservato in corso di visita, ciò non ha comportato alcun esito biomeccanico negativo” (cfr. pag. 24-25 della relazione in atti).
In seguito al primo intervento l'attrice è stata sottoposta a fisiochinesiterapia e ad altre cure mediche che, secondo la prospettazione attorea, non hanno portato alcun beneficio, sicché, stante la perduranza della gonalgia dx, l'attrice ha deciso di sottoporsi ad indagini strumentali e visite mediche specialistiche e, in data 08/06/14, è stata ricoverata nel Reparto di Ortopedia dell' Controparte_1
pagina 6 di 13 con diagnosi: mobilizzazione protesi ginocchio dx e dimessa in data 16/06/14 con diagnosi: CP_1
revisione artroprotesi ginocchio dx.
Ebbene, secondo i nominati CTU il deficit funzionale del ginocchio destro va ricollegato al secondo intervento presso la nel giugno 2014, in quanto non solo è stata posizionata una Controparte_6
componente tibiale sovradimensionata, ma, dai referti clinici, non sono emersi elementi tali da far ritenere necessario per la paziente tale secondo intervento, in quanto non si reperta, in atti, alcuna prova dell'avvenuta mobilizzazione.
Gli ausiliari del giudice, infatti, hanno avuto modo di accertate che, dall'esame delle cartelle cliniche, alla dimissione dal reparto di riabilitazione della il ROM al Controparte_4
ginocchio operato era 0°-85°, cioè del tutto accettabile quale immediato esito dell'intervento effettuato
e ancora migliorabile con opportuna FKT”. A ciò si aggiunga che a pag. 13 della cartella clinica di del giugno 2014, alla voce anamnesi si legge : “Sottoposta ad intervento di protesi totale CP_1
del ginocchio dx a settembre 2012, poi sempre rigidità nonostante trattamento riabilitativo prolungato.
Da 4 mesi (cioè dopo 20 mesi dalla dimissione dalla ) dolore che consente la Controparte_4 deambulazione. Ricovero per intervento di revisione.” Di conseguenza, fino a 4 mesi prima del ricovero a e per ben 20 mesi dalla dimissione dalla , la paziente CP_1 Controparte_4
non ha accusato dolore.
Invece, in seguito all'intervento eseguito presso , stando a quanto si legge in anamnesi CP_1
nella cartella clinica della (ricovero del 29/01/2015 ) da circa tre mesi ( cioè da Controparte_7
novembre 2014, quindi due anni dopo la dimissione dalla e 5 mesi dopo la Controparte_4
dimissione da ) la paziente accusava rigidità al ginocchio operato cioè la medesima CP_1 sintomatologia accusata all'ingresso a . CP_1
Sull'opportunità di eseguire il secondo intervento presso i CTU hanno evidenziato che CP_1
“al momento del ricovero a non c'erano segni radiologici di mobilizzazione, il che induce CP_1
a non pochi dubbi circa la correttezza dell'indicazione alla revisione che, fra l'altro, esitò in una protesi sovradimensionata con probabile conflitto con il ligamento collaterale esterno inducendo ulteriore causa di flogosi (sia pur asettica) e quindi di ulteriore stimolo alla già esistente reattività individuale, già dopo il primo intervento foriera di reazione fibrotica condizionante la lamentata rigidità articolare” (cfr. pag.89 della relazione di ctu in atti).
Nello specifico che non vi fosse alcuna mobilizzazione risulta anche dimostrato da quanto indicato nella descrizione dell'intervento eseguito presso : “in anestesia la mobilità del ginocchio CP_1
pagina 7 di 13 non si modifica. Preparazione campo sterile. Incisione sulla precedente cicatrice prolungata prossimalmente e distalmente, artrotomia pararotulea. La rotula è bassoposta e non correggibile dopo asportazione di abbondante tessuto aderenziale. Si distacca la tuberosità tibiale anteriore, ispezione, lisi aderenze mediali, laterali e posteriori, ottenendo una flessione di 90 gradi a fatica. La componente femorale appare correttamente posizionata, la componente tibiale appare di dimensioni ridotte soprattutto in antero-posteriore, il piatto mobile si lussa lateralmente (cfr. pag. 94 relazione ctu).
Alla luce delle risultanze peritali, pertanto, emerge un duplice profilo di responsabilità professionale per i Sanitari di e, segnatamente, per avere posto in essere un intervento non CP_1
indicato e mal eseguito, in quanto risulta impiantata una protesi sovradimensionata che ha contribuito concausalmente al progredire della già esordita artrofibrosi, quale complicanza non iatrogena in esito al trauma chirurgico.
Deve, pertanto, ritenersi certamente escluso il nesso di causa fra l'intervento eseguito presso la casa di cura e il quadro menomativo della periziata ed invece sussistente il nesso causale tra il CP_4 trattamento sanitario praticato presso la e i danni subiti dall'attrice e riscontrati Controparte_6
nella CTU.
In virtù di quanto sin qui osservato, risulta dunque ampiamente acclarata, ad avviso del decidente, la responsabilità nei confronti della della struttura convenuta , dovendosi Pt_1 CP_1 senz'altro ricondurre, alla stregua del criterio del “più probabile che non”, alla censurata condotta sanitaria di la situazione menomativa riportata dalla predetta all'esito del CP_1 Pt_1
trattamento ricevuto presso tale struttura, situazione che non può, d'altro canto, addebitarsi, in ragione di quanto già sopra evidenziato, alla . Controparte_4
Nessun dubbio, quindi, può esservi in ordine al fatto che solo l'istituto clinico debba CP_1 rispondere per i danni subiti dall'attrice, dovendo ritenersi provata la responsabilità medica della convenuta stessa in ordine all'intervento chirurgico eseguito nel giugno del 2014.
Affermata la responsabilità della convenuta , occorre valutare gli aspetti relativi alla CP_1
quantificazione del danno.
Ed invero, venendo proprio alla specifica disamina della condizione residuata a carico della per come riscontrata ed ampiamente descritta dai CC.TT.UU., osserva il giudicante come Pt_1 questi ultimi abbiano anzitutto rilevato, in sede di visita peritale, quale sia l'attuale situazione anatomo- funzionale dell'attrice (si v. esame obiettivo del collegio peritale), evidenziando una “subanchilosi per
pagina 8 di 13 artrofibrosi al ginocchio dx sede di pregressi interventi di protesizzazione, successiva revisione e tentativi di mobilizzazione”.
E come hanno spiegato, ancora, i consulenti officiati, tali attuali postumi riportati dalla paziente, sono con molta probabilità in rapporto causale con gli interventi chirurgici per cui è causa. Si ritiene corretto l'intervento eseguito presso la . Si ritiene non indicato e male Controparte_4 effettuato quello eseguito presso l' , in quanto 1) la mobilizzazione non CP_1 Controparte_1
è provata e 2) fu impiantata una protesi sovradimensionata che contribuì concausalmente al progredire della già esordita artrofibrosi quale complicanza non iatrogena in esito al trauma chirurgico. Non è corretto affermare che l'intervento eseguito presso la di Como abbia potuto o Controparte_6
meno interrompere ogni nesso causale tra il primo intervento e la patologia oggi lamentata dalla ricorrente in quanto non si ravvisa nesso di causalità fra l'attività dei chirurghi della CP_4
e l'esito sfavorevole che, si ribadisce, appare dovuto a complicanza non iatrogena
[...]
conseguita al primo atto chirurgico e accelerata nel suo evolvere dalla non indicata e tecnicamente errata revisione protesica effettuata a (cfr. pag. 101 -102 relazione peritale). CP_1
Ciò posto, ai fini della quantificazione del danno, i c.t.u. nominati nel presente giudizio hanno accertato che, a causa dell'intervento imperito eseguito presso l'Istituto IN , la CP_1
ha subito un danno da inabilità temporanea assoluta di giorni 27; che sono altresì derivati Pt_1
giorni 30 di invalidità temporanea parziale al 50%; che, per quanto attiene i postumi residuati essi vanno visti nel maggior danno disfunzionale del ginocchio quale esito di una non indicata revisione della protesi dovendosi però operare un calcolo differenziale tra le attuali rilevanze disfunzionali e quelle che sarebbero derivate dalla lesione originaria correttamente trattata.
In particolare, gli ausiliari del giudice hanno evidenziato che dopo il primo intervento (pur correttamente effettuato) al termine della riabilitazione presso , il ROM su Controparte_4
Kinetec era 0°-110° come si rileva in cartella e, a quanto si legge nella cartella di , solo 3- CP_1
4 mesi prima di tale secondo ricovero, la paziente accusò la rigidità che la condusse alla revisione protesica (peraltro non indicata). Quindi, considerare il primo intervento come perfettamente riuscito non è esatto poiché ad esso, per complicanza non iatrogena né iatrogenica residuò un apprezzabile deficit funzionale caratterizzato da dolore e difficoltà deambulatoria che culminò in rigidità 3-4 mesi prima del ricovero a . I CC.TT.UU., secondo le indicazioni delle linee guida della SIMLA CP_1
(Società Italiana di Medicina Legale), hanno individuato la percentuale del 23% quale deficit funzionale derivante all'esito del primo intervento (cfr. pag. 90 della relazione in atti), mentre il danno pagina 9 di 13 complessivo finale derivato a causa della condotta colposa dei sanitari dell' Istituto Controparte_1
è stato accertato nella misura del 25 %.
Nella specie, tuttavia, va risarcito il solo danno differenziale, stante il rapporto di concorrenza fra la condizione preesistente (non imputabile ai sanitati della casa di cura per le ragioni sopra CP_4 indicate) e l'aggravamento dovuto alla colpa medica, siccome suggerito dalla più recente giurisprudenza (in particolare, da Cass. n. 28986/2019, Cass. n. 2126/2024), ovverosia calcolando il differenziale dei valori monetari. Il danno differenziale da risarcire è, quindi, pari a: 25% anchilosi del ginocchio fra 175 e 180° – 23 % protesi di ginocchio in classe III = 2%.
Applicando le tabelle milanesi oggi in vigore, ne discende che sono dovuti alla a titolo di Pt_1 danno da inabilità temporanea €. 4830,00 (considerando il punto base di €. 115,00 si ottiene il risultato di €. 3.105,00 a titolo di inabilità assoluta per giorni 27 e di €. 1725,00 a titolo di inabilità parziale al
50% per giorni 30); a titolo di danno biologico differenziale €. 15.372,00 (dato dalla differenza dei valori monetari €. 108.012,00 per l'invalidità complessiva finale del 25% ed €. 92.640,00 per l'invalidità del 23% riconducibile alle pregresse condizioni della paziente).
Il danno complessivamente liquidato in € 20.202,00 dovrà essere devalutato alla data dell'evento (8 giugno 2014) e sul risultato andranno applicati gli interessi al tasso legale sulle somme via via rivalutate anno per anno.
Quanto al pregiudizio estetico va precisato che esso non rappresenta una autonoma voce di danno ma è di norma ricompreso nel danno biologico, per gli aspetti più strettamente inerenti la integrità fisica, e nel danno morale per quanto concerne le sofferenze psichiche che ne derivano;
il pregiudizio estetico può assumere un rilievo “ autonomo “ solo ove vada ad incidere sulla vita di relazione del soggetto ( cfr. ex multis Cass. Civ. n. 3035/2018 ).
La parte che ne chiede la liquidazione, così come per ogni altro elemento che vada ad incidere sulla vita di relazione, deve allegare e dimostrare, senza poter fare ricorso a mere enunciazioni generiche, astratte o ipotetiche ( così ancora Cass. Civ. n. 3035/2018 ): a) La concreta incidenza sulla vita di relazione;
b) Che, per le specifiche circostanze del caso concreto, il danneggiato abbia subito un pregiudizio alla vita di relazione diverso e maggiore rispetto ad ogni altro soggetto che dovesse trovarsi nelle medesime condizioni: con riferimento al danno dinamico relazionale la più recente giurisprudenza, con orientamento del tutto condivisibile, ha affermato che: “ la misura standard…può essere aumentata, nella sua componente dinamico relazionale, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e affatto peculiari: le conseguenze da ritenersi normali e
pagina 10 di 13 indefettibili secondo l'id qoad plerumque accidit ( ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire ) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento…( cfr. Cass. Civ. Sez. III n. 24473 in data 4.11.2020 e in termini analoghi Cass. Civ.
Sez. III n. 25843 in data 13.11.2020 ).
Nel caso di specie non sono state dimostrate specifiche limitazioni alla vita di relazione senza contare che, gran parte delle limitazioni funzionali obiettivamente rilevate “artofibrosi ginocchio destro” sono solo in parte riconducibili agli inadempimenti dell' ed in ogni Controparte_1 caso in parte compatibili con la patologia iniziale che affliggeva la sig.ra “gonartrosi di Pt_1 grado avanzato”. In ogni caso, non è stato dimostrato, ed invero neppure allegato, che la ricorrente abbia subito pregiudizi alla vita di relazione diversi da quelli che avrebbe patito ogni altra persona portatrice della medesima invalidità. Nessun aumento a titolo di personalizzazione del danno deve quindi essere riconosciuto.
Con riferimento al danno conseguente all' incapacità lavorativa specifica deve osservarsi che lo stesso nella corrente interpretazione giurisprudenziale ha natura di danno patrimoniale e rappresenta la perdita in proiezione futura della capacità di guadagno conseguente alla invalidità derivata dal sinistro.
Trattandosi di danno di natura patrimoniale ai fini della relativa liquidazione il richiedente deve dimostrare non solo l'incidenza delle lesioni subite sulla propria specifica capacità lavorativa ma, in concreto, la diminuzione o il mancato conseguimento dei redditi in conseguenza del sinistro;
se infatti la parte, malgrado la sussistenza di lesioni potenzialmente idonee ad incidere sulla propria capacità lavorativa, riesca ad organizzarsi e a evitare ogni pregiudizio economico, è evidente che, di fatto, nessun danno patrimoniale sarà prevedibile e quindi nessun danno dovrà essere risarcito ( cfr. Cass.
Civ. n. 32649/2021; Cass. Civ. n. 24209/2019; Corte di Appello di Brescia n. 684/2020; Corte di
Appello di Palermo n. 808/2020; Corte di Appello di Bari n. 2493/2019; Trib. Brescia n. 2421/2021).
Ebbene, nella fattispecie in esame la domanda risarcitoria conseguente alla perdita della capacità lavorativa è del tutto generica, in quanto parte attrice ha allegato solo 4 buste paga risalenti a periodi di molto antecedenti la data del sinistro. In particolare, l'ultima busta paga risale al marzo 2012 ed in ogni caso non risulta dimostrato che successivamente dopo il 2014 i redditi dall'attrice siano diminuiti e, in ipotesi, in quale misura. Il danno patrimoniale da invalidità lavorativa specifica non è quindi stato dimostrato.
Nessun altro danno è stato dimostrato.
La regolamentazione delle spese di lite va operata secondo il principio della soccombenza come segue.
pagina 11 di 13 Nei rapporti tra l'attrice da un lato, e la il dott. Parte_1 Controparte_4
e deve disporsi la condanna dell'attrice Parte_2 Controparte_8
al rimborso delle spese processuali sostenute dai convenuti.
Per quanto concerne, invece, il rapporto processuale tra e l' Parte_1 Controparte_1
quest'ultima va condannata al pagamento delle spese processuali sostenute dall'attrice.
[...]
Le spese di lite vanno liquidate in applicazione del criterio del decisum (scaglione di valore tra €
5,2001,00 ed € 26.000,00), e tenuto conto dei parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 e s.m.i.
Le spese della CTU assunta in corso di causa, per come liquidate con separato decreto, vanno infine definitivamente poste a carico della convenuta . Controparte_9
P.Q.M.
il Tribunale di Siracusa, II sezione civile, in composizione monocratica definitivamente pronunciando nella causa civile indicata in epigrafe, ogni ulteriore e diversa richiesta, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede:
ACCERTA la responsabilità contrattuale dell' in relazione ai danni Controparte_1 per cui è causa e per l'effetto CONDANNA l' in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a pagare a a titolo di risarcimento la somma di euro € Parte_1
20.202,00 da devalutare alla data dell'evento (8 giugno 2014) e con l'applicazione degli interessi al tasso legale sulle somme via via rivalutate anno per anno fino alla data della presente sentenza;
RIGETTA le domande risarcitorie avanzate da nei confronti di e del dott. Parte_1 CP_4
; Parte_2
RIGETTA ogni ulteriore domanda risarcitoria proposta da Parte_1
CONDANNA parte attrice alla rifusione, in favore di delle spese di lite che liquida in euro CP_4
5.077,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
CONDANNA parte attrice alla rifusione, in favore del dr. delle spese di lite che liquida in euro 5.077,00 per Parte_4
compensi, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
CONDANNA parte attrice alla rifusione, in favore di delle Controparte_10
spese di lite che liquida in euro 5.077,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
pagina 12 di 13 CONDANNA l' alla rifusione, in favore di parte attrice, delle spese di Controparte_1
lite che liquida in euro 5.077,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Pone definitivamente a carico della convenuta le spese di consulenza, Controparte_1
siccome liquidate con decreto del 21.10.2022.
Così deciso in Siracusa, il 29 aprile 2025
Il GIUDICE
dott. Alessia Romeo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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