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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 24/03/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, composto dai magistrati: dott. Davide Storti PRESIDENTE dott.ssa Flavia Mazzini GIUDICE dott. Lorenzo Pini GIUDICE rel.
Nell'ambito del procedimento iscritto al n. 155/2024 Proc. Unit. avviato su domanda di
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, Parte_4 Parte_5
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 19.12.2024 , , Parte_1 Parte_2
e domandavano che fosse dichiarata Parte_3 Parte_4 Parte_5
l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale a carico della soc. Controparte_1 con sede in Montelabbate (PU), via Pantanelli n. 165, ed esercente l'attività di installazione, costruzione, assemblaggio, manutenzione, riparazione di impianti idraulici, di riscaldamento, di condizionamento, ecc. commercio all'ingrosso e al dettaglio.
Il ricorso veniva regolarmente comunicato via PEC ad opera della Cancelleria ai sensi dell'art. 40 co. 6 cod. crisi.
1 Ciò posto, e rilevato preliminarmente che:
(-) la parte debitrice è certamente soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1 e 121 cod. crisi, trattandosi di impresa costituita ex art. 2249 cod. civ. in forma di società a responsabilità limitata e quindi di imprenditore commerciale (tra le tante, vd. cass. n. 25730/16);
(-) sussiste ex art. 27 co. 2 cod. crisi la competenza del Tribunale adito, avendo - la parte debitrice - sede legale in Montelabbate (PU) e quindi nel circondario del suddetto
Ufficio;
rilevato, in particolare, quanto alla legittimazione ex art. 37 co. 2 cod. crisi, che:
(-) si afferma creditrice verso l'impresa a titolo competenze salariali e Tfr;
Parte_1
(-) il credito complessivo della parte ricorrente, così come documentato dalla sentenza n.
257/24 emessa dal Tribunale di Pesaro in data 07.11.2024 ammonta a circa euro
17.848,96 compresi compensi legali, accessori e spese di recupero (vd. atto di precetto);
(-) si afferma creditrice verso l'impresa a titolo competenze Parte_2 salariali e Tfr;
(-) il credito complessivo della parte ricorrente, così come documentato dalla sentenza n.
260/24 emessa dal Tribunale di Pesaro in data 07.11.2024 ammonta a circa euro
11.551,57 compresi compensi legali, accessori e spese di recupero (vd. atto di precetto);
(-) si afferma creditore verso l'impresa a titolo competenze salariali e Parte_3
Tfr;
(-) il credito complessivo della parte ricorrente, così come documentato dalla sentenza n.
259/24 emessa dal Tribunale di Pesaro in data 07.11.2024 ammonta a circa euro
16.842,39 compresi compensi legali, accessori e spese di recupero (vd. atto di precetto);
(-) si afferma creditrice verso l'impresa a titolo competenze salariali e Parte_4
Tfr;
(-) il credito complessivo della parte ricorrente, così come documentato dalla sentenza n.
258/24 emessa dal Tribunale di Pesaro in data 07.11.2024 ammonta a circa euro
14.533,27 compresi compensi legali, accessori e spese di recupero (vd. atto di precetto);
(-) si afferma creditrice verso l'impresa a titolo competenze salariali e Parte_5
Tfr;
2 (-) il credito complessivo della parte ricorrente, così come documentato dalla sentenza n.
261/24 emessa dal Tribunale di Pesaro in data 07.11.2024 ammonta a circa euro
11.617,12 compresi compensi legali, accessori e spese di recupero (vd. atto di precetto)
(-) i ricorrenti, pertanto, risultano tutti creditori in forza di provvedimenti giudiziali sicché per costoro sussiste, senza dubbio, la legittimazione alla domanda;
rilevato, quanto allo stato di insolvenza ex artt. 121 e 2 co. 1 lett. b) cod. crisi, che:
(-) come noto esso si manifesta per il tramite di inadempimenti tali da dimostrare che il debitore, a causa di una impotenza funzionale e non transitoria, non sia più in grado di far fronte con regolarità alle proprie obbligazioni, peraltro prescindendo dal numero dei creditori essendo sufficiente anche un solo inadempimento ad integrare la situazione oggettiva richiesta dalla norma (tra le tante, vd. cass. n. 9297/19);
(-) nel caso di specie:
il credito vantato dai ricorrenti non è stato onorato nonostante la minaccia di esecuzione forzata con i vari precetti;
la parte debitrice non si costituiva nemmeno nel giudizio avanti al giudice del lavoro;
non risultano depositati i bilanci relativi agli esercizi successivi al 2021;
la società, non costituendosi, non ha introdotto elementi idonei a giustificare l'apparente condizione di insolvenza;
(-) l'art. 121 cod. crisi addossa all'imprenditore l'onere di dar prova del mancato superamento delle soglie dimensionali proprie della cd impresa minore di cui all'art. 2 co.
1 lett. d) cod. crisi.
(-) nel caso di specie, nessuno si costituiva per la parte resistente e ciò già basterebbe.
In ogni caso, dal bilancio relativo all'esercizio 2021 – l'unico in atti – emerge un attivo patrimoniale di quasi 850 mila euro, ampiamente superiore alla soglia di legge prevista per l'impresa minore;
(-) l'ammontare dei debiti esigibili dei creditori ricorrenti (circa 70 mila euro) oltrepassa infine la soglia di cui all'art. 49, co. 5, cod. crisi;
(-) ricorre quindi la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
3
P. Q. M.
Il Tribunale
(-) dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della soc. Controparte_1 con sede in Montelabbate (PU), via Pantanelli n. 165 (REA – PS 189897); nomina il dott. Lorenzo Pini Giudice Delegato per la procedura e Curatore l'avv. Federica Maria
Panicali con invito, rivolto a quest'ultima, ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. cpc:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 cod. crisi;
stabilisce il giorno 30.06.2025 alle ore 10,45 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
4 assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 cod. crisi mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, cod. crisi;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, cod. crisi autorizza la prenotazione a debito ex art. 146 DPR 115/02 ove ne sussistano i presupposti di legge
Pesaro, il 07/03/2025
Il Giudice est.
L. Pini
Il Presidente
D. Storti
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, composto dai magistrati: dott. Davide Storti PRESIDENTE dott.ssa Flavia Mazzini GIUDICE dott. Lorenzo Pini GIUDICE rel.
Nell'ambito del procedimento iscritto al n. 155/2024 Proc. Unit. avviato su domanda di
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, Parte_4 Parte_5
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 19.12.2024 , , Parte_1 Parte_2
e domandavano che fosse dichiarata Parte_3 Parte_4 Parte_5
l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale a carico della soc. Controparte_1 con sede in Montelabbate (PU), via Pantanelli n. 165, ed esercente l'attività di installazione, costruzione, assemblaggio, manutenzione, riparazione di impianti idraulici, di riscaldamento, di condizionamento, ecc. commercio all'ingrosso e al dettaglio.
Il ricorso veniva regolarmente comunicato via PEC ad opera della Cancelleria ai sensi dell'art. 40 co. 6 cod. crisi.
1 Ciò posto, e rilevato preliminarmente che:
(-) la parte debitrice è certamente soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1 e 121 cod. crisi, trattandosi di impresa costituita ex art. 2249 cod. civ. in forma di società a responsabilità limitata e quindi di imprenditore commerciale (tra le tante, vd. cass. n. 25730/16);
(-) sussiste ex art. 27 co. 2 cod. crisi la competenza del Tribunale adito, avendo - la parte debitrice - sede legale in Montelabbate (PU) e quindi nel circondario del suddetto
Ufficio;
rilevato, in particolare, quanto alla legittimazione ex art. 37 co. 2 cod. crisi, che:
(-) si afferma creditrice verso l'impresa a titolo competenze salariali e Tfr;
Parte_1
(-) il credito complessivo della parte ricorrente, così come documentato dalla sentenza n.
257/24 emessa dal Tribunale di Pesaro in data 07.11.2024 ammonta a circa euro
17.848,96 compresi compensi legali, accessori e spese di recupero (vd. atto di precetto);
(-) si afferma creditrice verso l'impresa a titolo competenze Parte_2 salariali e Tfr;
(-) il credito complessivo della parte ricorrente, così come documentato dalla sentenza n.
260/24 emessa dal Tribunale di Pesaro in data 07.11.2024 ammonta a circa euro
11.551,57 compresi compensi legali, accessori e spese di recupero (vd. atto di precetto);
(-) si afferma creditore verso l'impresa a titolo competenze salariali e Parte_3
Tfr;
(-) il credito complessivo della parte ricorrente, così come documentato dalla sentenza n.
259/24 emessa dal Tribunale di Pesaro in data 07.11.2024 ammonta a circa euro
16.842,39 compresi compensi legali, accessori e spese di recupero (vd. atto di precetto);
(-) si afferma creditrice verso l'impresa a titolo competenze salariali e Parte_4
Tfr;
(-) il credito complessivo della parte ricorrente, così come documentato dalla sentenza n.
258/24 emessa dal Tribunale di Pesaro in data 07.11.2024 ammonta a circa euro
14.533,27 compresi compensi legali, accessori e spese di recupero (vd. atto di precetto);
(-) si afferma creditrice verso l'impresa a titolo competenze salariali e Parte_5
Tfr;
2 (-) il credito complessivo della parte ricorrente, così come documentato dalla sentenza n.
261/24 emessa dal Tribunale di Pesaro in data 07.11.2024 ammonta a circa euro
11.617,12 compresi compensi legali, accessori e spese di recupero (vd. atto di precetto)
(-) i ricorrenti, pertanto, risultano tutti creditori in forza di provvedimenti giudiziali sicché per costoro sussiste, senza dubbio, la legittimazione alla domanda;
rilevato, quanto allo stato di insolvenza ex artt. 121 e 2 co. 1 lett. b) cod. crisi, che:
(-) come noto esso si manifesta per il tramite di inadempimenti tali da dimostrare che il debitore, a causa di una impotenza funzionale e non transitoria, non sia più in grado di far fronte con regolarità alle proprie obbligazioni, peraltro prescindendo dal numero dei creditori essendo sufficiente anche un solo inadempimento ad integrare la situazione oggettiva richiesta dalla norma (tra le tante, vd. cass. n. 9297/19);
(-) nel caso di specie:
il credito vantato dai ricorrenti non è stato onorato nonostante la minaccia di esecuzione forzata con i vari precetti;
la parte debitrice non si costituiva nemmeno nel giudizio avanti al giudice del lavoro;
non risultano depositati i bilanci relativi agli esercizi successivi al 2021;
la società, non costituendosi, non ha introdotto elementi idonei a giustificare l'apparente condizione di insolvenza;
(-) l'art. 121 cod. crisi addossa all'imprenditore l'onere di dar prova del mancato superamento delle soglie dimensionali proprie della cd impresa minore di cui all'art. 2 co.
1 lett. d) cod. crisi.
(-) nel caso di specie, nessuno si costituiva per la parte resistente e ciò già basterebbe.
In ogni caso, dal bilancio relativo all'esercizio 2021 – l'unico in atti – emerge un attivo patrimoniale di quasi 850 mila euro, ampiamente superiore alla soglia di legge prevista per l'impresa minore;
(-) l'ammontare dei debiti esigibili dei creditori ricorrenti (circa 70 mila euro) oltrepassa infine la soglia di cui all'art. 49, co. 5, cod. crisi;
(-) ricorre quindi la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
3
P. Q. M.
Il Tribunale
(-) dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della soc. Controparte_1 con sede in Montelabbate (PU), via Pantanelli n. 165 (REA – PS 189897); nomina il dott. Lorenzo Pini Giudice Delegato per la procedura e Curatore l'avv. Federica Maria
Panicali con invito, rivolto a quest'ultima, ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. cpc:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 cod. crisi;
stabilisce il giorno 30.06.2025 alle ore 10,45 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
4 assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 cod. crisi mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, cod. crisi;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, cod. crisi autorizza la prenotazione a debito ex art. 146 DPR 115/02 ove ne sussistano i presupposti di legge
Pesaro, il 07/03/2025
Il Giudice est.
L. Pini
Il Presidente
D. Storti
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