Sentenza 21 aprile 1999
Massime • 3
La "causa petendi" delle azioni a difesa della proprietà o della comproprietà è lo stesso diritto vantato dall'attore e non il titolo (usucapione, contratto, successione, ecc.) che ne costituisce la fonte; sicché, la specificazione del modo di acquisto del diritto reale a difesa del quale si agisce non comporta, in quanto rivolta a determinare più compiutamente la "causa petendi", mutamento della domanda e della situazione giuridica con essa fatta valere e non dà luogo in appello alla proposizione di una domanda, nuova preclusa dall'art. 345 cod. proc. civ. (nella specie, una società, contestando il risultato della procedura di delimitazione svolta ai sensi dell'art. 32 cod. nav., convenne in giudizio l'Amministrazione per ottenere l'accertamento e la dichiarazione della sua proprietà sulle aree in contestazione, in quanto trasferitele con atto del 1910. La convenuta, con domanda riconvenzionale, chiese a sua volta il riconoscimento della proprietà sulle stesse zone, sostenendo prima la nullità del menzionato atto, poi la sopravvenuta ridemanializzazione delle aree. La S.C., in virtù dell'enunciato principio, ha escluso che la seconda tesi addotta dalla convenuta Amministrazione costituisse una domanda nuova, come tale inammissibile in appello).
In tema di demanio marittimo, allorquando l'Amministrazione agisce per ottenere l'accertamento della ridemanializzazione di determinate aree, al fine di soddisfare l'onere della prova, non è sufficiente che essa affermi la generica appartenenza del bene ad una determinata categoria normativamente prevista come demaniale o le determinate caratteristiche del bene stesso, ma è necessario che provi il fatto nuovo che ha determinato la pretesa ridemanializzazione, compresa l'attuale, effettiva destinazione delle aree in contestazione alla pubblica funzione, la quale ultima costituisce il requisito essenziale che contraddistingue un bene demaniale.
La disposizione dell'art. 157 del codice della marina mercantile del 1877 valorizzava, ai fini del passaggio dei beni dal pubblico demanio marittimo al patrimonio dello Stato, l'aspetto sostanziale della vicenda attinente ai beni stessi, nel senso che la loro non necessarietà in fatto all'uso pubblico, della quale l'Amministrazione doveva fornire un mero riconoscimento, era condizione sufficiente per il transito dal demanio al patrimonio. Diversamente, sulla stessa materia, il vigente art. 35 cod. nav. valorizza l'aspetto formale della menzionata transizione, laddove pretende, oltre al medesimo riconoscimento da parte del capo del compartimento, un apposito decreto ministeriale (la S.C. ha così confermato la sentenza del merito che aveva ritenuto valida una transazione del 1910 con la quale l'Amministrazione aveva trasferito ad una società privata parte dell'arenile di Genova, dopo che il Ministero della Marina Mercantile aveva dichiarato di "nulla ostare, rispetto agli interessi marittimi, al passaggio ai beni patrimoniali delle zone di pertinenza marittima").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/04/1999, n. 3950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3950 |
| Data del deposito : | 21 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Mario Rosario VIGNALE - Presidente -
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. Walter CELENTANO - Consigliere -
Dott. Fabrizio FORTE - Consigliere -
Dott. Angelo SPIRITO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
AEDES SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BANCO DI SANTO SPIRITO 48, presso l'avvocato GIOVANNI BARDANZELLU, che la rappresenta e difende, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
contro
IMMOBILIARE MOTONAUTICA SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA COSSERIA 5, presso l'avvocato ROMANELLI GUIDO FRANCESCO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARIO BUCELLO, GIUSEPPE PERICU, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
NUOVO LIDO GENOVA SpA;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n. 13041/96 proposto da:
NUOVO LIDO ELFRA Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA COSSERIA 5, presso l'avvocato ENRICO ROMANELLI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CORRADO PAPONE, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, IMMOBILIARE MOTONAUTICA SpA, AEDES SpA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1029/95 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 30/10/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/01/99 dal Consigliere Dott. Angelo SPIRITO;
udito per il resistente, Immobiliare Motonautica, l'Avvocato Gustavo Romanelli, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
uditi per il resistente e ricorrente incidentale, Nuova DO Elfra, gli Avvocati Romanelli e Papone, che hanno chiesto il rigetto del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 29 luglio 1976, l'Immobiliare Motonautica s.p.a. convenne in giudizio davanti al Tribunale di Genova l'Amministrazione del Demanio Marittimo, in persona del Ministro delle Finanze, e la NU DO di Genova s.p.a., esponendo di essere proprietaria di un tratto di moli e banchine lungo il Corso Italia, per acquisto fattone nel 1965 dalla venditrice NU DO s.p.a.. Quest'ultima ne aveva a sua volta acquistata la proprietà, nel 1947, dalla società DE, la quale nei primi anni del secolo aveva effettuato una "lottizzazione privata" nella zona di Genova Albaro. I complessi interventi avevano reso necessarie opere di interramento delle scogliere e delle spiagge, sicché tra l'DE e l'Amministrazione del Demanio si pervenne alla composizione delle controversie insorte. In particolare, il Ministero della Marina Mercantile, con provvedimento del 23 agosto 1909, n. 4160, dispose il passaggio dei beni al patrimonio dello Stato e poi, con atto di transazione dell'11 agosto 1910, lo Stato cedette all'DE tutti i diritti sugli arenili che erano stati occupati dalla società, nonché gli specchi acquei che la stessa aveva interrato lungo la scogliera tra Genova e Sturla, nella località DO d'Albaro Spiaggetta e S. Nazzaro a mare, internamente alle zone indicate in una planimetria facente parte integrante del contratto. L'alienazione venne stipulata a trattativa privata, per il corrispettivo di lire 100.000.
La proprietà - continuava in citazione l'Immobiliare Motonautica - non era stata mai posta in discussione da alcuno;
anzi, la stessa Avvocatura dello Stato, in occasione di una causa promossa dal Comune nei confronti dell'DE, della NU DO e di altri, aveva chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Genova (sentenza del 26 giugno 1965) l'estromissione dell'Amministrazione del Demanio marittimo perché estranea alla controversia, in quanto convenuta dal Comune sull'errato presupposto che fosse proprietaria dei moli e delle banchine acquistati dall'DE fin dal 1910.
Dunque, non era stato mai richiesto alcun canone, ne' era stato mai emesso alcun provvedimento concessorio, finché, nel 1976, la Capitaneria di Porto, a seguito dell'espletamento delle procedure per la delimitazione dell'area demaniale e sul falso presupposto che i beni in oggetto appartenessero al Demanio marittimo, intimò alla società di effettuare un deposito cauzionale di lire 12 milioni. Con l'azione in esame l'Immobiliare chiese, pertanto, al Tribunale di Genova che fosse dichiarato il suo diritto di proprietà nei confronti dell'Amministrazione e che questa fosse condannata al risarcimento del danno per gli illegittimi comportamenti tenuti. Quanto alla NU DO, essa venne citata agli effetti della salvaguardia della garanzia per evizione, ex art. 1485 c.c. Costituitasi, l'Amministrazione delle Finanze negò che i beni del Demanio marittimo potessero essere acquistati da un privato e sostenne che un qualsiasi contratto di trasferimento (del genere di quello enunciato dalla società) era da ritenersi radicalmente nullo. Nè, peraltro, alla soluzione della vertenza giudiziaria tra Comune, DE ed altri (cui faceva riferimento la controparte) poteva darsi un significato favorevole alla proprietà privata dei beni, in quanto, nell'occasione, il tema da decidere non era quello della demanialità dei beni. L'Amministrazione chiese, quindi, il rigetto della domanda, la declaratoria dell'abusiva occupazione da parte della società delle aree che, in causa, sarebbero state riconosciute come beni del demanio marittimo, con condanna della società stessa al pagamento degli indennizzi per l'occupazione abusiva, oltre all'immediato rilascio.
La NU DO, costituitasi anch'essa, chiese ed ottenne la chiamata in causa dell'DE, ex art. 1485 c.c.; chiese, inoltre, che fosse dichiarato il diritto di proprietà dell'Immobiliare Motonautica sui moli e le banchine in oggetto. La stessa richiesta fu formulata dalla costituita DE.
All'esito dell'istruttoria, il Tribunale dichiarò accertato il diritto di proprietà dell'attrice sul tratto di molo e banchina acquistato dalla venditrice NU DO nel 1965; rigettò la domanda riconvenzionale dell'Amministrazione e quella risarcitoria dell'attrice; condannò l'Amministrazione alle spese in favore dell'attrice e dichiarò interamente compensate le spese nei confronti delle altre due parti in causa.
Contro la decisione del primo giudice proposero appello sia l'Amministrazione delle Finanze, sia, incidentalmente, la NU DO (quest'ultima, in relazione alla compensazione delle spese statuita tra essa e l'Amministrazione).
Entrambi gli appelli sono stati respinti dalla Corte d'appello di Genova, con la sentenza del 30 ottobre 1995, la quale, condannata l'Amministrazione a rimborsare all'Immobiliare Motonautica le spese del giudizio d'appello, ha dichiarato interamente compensate tra le parti le spese relative agli altri rapporti processuali. Contro la citata sentenza della Corte genovese propone ora ricorso per cassazione l'Amministrazione delle Finanze (la quale svolge tre motivi), nonché, incidentalmente, la NU DO (attraverso la formulazione di un unico motivo).
Motivi della decisione
I ricorsi vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c. A - Il ricorso dell'Amministrazione delle Finanze.
1.1 - Per ragioni di priorità logica, va prima trattato il terzo motivo del ricorso, con il quale l'Amministrazione - denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 157 del codice della Marina Mercantile, 877, 427, 430, 1104 e 1116 c.c. del 1865, nonché 1421, 1422, 948, 949 e 2697 c.c. vigente, oltre l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione - sostiene che l'atto transattivo del 1910 era nullo per mancanza di un atto formale di sdemanializzazione delle aree che della transazione costituivano l'oggetto. Infatti, diversamente da quanto affermato nella sentenza impugnata, la dichiarazione (prevista dall'art. 157 del codice della Marina Mercantile del 1877 con la quale l'Amministrazione marittima riconosceva che le parti di spiaggia e le altre pertinenze demaniali non erano più necessarie all'uso pubblico, costituiva (così come ai sensi dell'art. 35 cod. nav.) un atto intermedio del procedimento di sclassificazione, ma non era essa stessa il provvedimento di sclassificazione. Non essendo dunque intervenuto il provvedimento di sdemanializzazione - continua l'Amministrazione ricorrente - o, quanto meno, non essendo stata data la prova dell'esistenza di un tale provvedimento, l'atto di transazione è affetto da nullità assoluta sia per le aree che, in teoria, avrebbero potuto essere trasferite al patrimonio ed alienate, sia per quelle necessariamente demaniali, quali il lido del mare. Il citato art. 157 stabiliva che "parti" della spiaggia "potranno fare passaggio" al patrimonio dello Stato, cioè quelle non immediatamente contigue al lido e non l'intero arenile unitamente allo stesso lido, con gli interramenti realizzati sugli specchi acquei. Conclude, infine, l'Amministrazione sostenendo che i beni del demanio marittimo sfuggivano, nella pregressa legislazione, e sfuggono oggi a qualsiasi forma di sdemanializzazione tacita, sicché il loro possesso è improduttivo di effetti nei confronti della P.A.
1.2 - Il motivo è infondato e va respinto.
La sentenza impugnata spiega che con l'atto del 11 agosto 1910 il Demanio dello Stato cedette all'DE "a titolo di transazione ... tutti i diritti ad esso spettanti sugli arenili ... occupati dalla detta Società" ed alienò "sempre a titolo di transazione, alla Società medesima, gli specchi acquei da questa interriti ... lungo la scogliera fra Genova e Sturla, nella località .... internamente alle zone tinteggiate in verde e contraddistinte rispettivamente colle lettere ..." nell'allegata planimetria. Nelle premesse dell'atto è esposto che da parte della Finanza nulla ostava "in ordine ai servizi doganali e demaniali alla cessione degli spazi acquei e scogliere predetti, le quali, a seguito di dichiarazione formale del Ministero della Marina Mercantile emessa in data 23 agosto 1909 n. 4160, fecero passaggio fra i Belli del Patrimonio dello Stato".
Della medesima "nota del 23 agosto 1909", indicata stavolta con il numero 4760 (e non 4160), è fatta pure menzione nella relazione n. 24279 trasmessa il 24 giugno 1910 dal Ministro delle Finanze al Consiglio di Stato per il parere, nella quale si afferma che il Ministero della Marina Mercantile "non essendo di sua competenza l'accettare la transazione e tanto meno decidere sull'ammontare del prezzo" aveva rinviato tutti gli atti al Ministero delle Finanze, "dichiarando nulla ostare, rispetto agli interessi marittimi, al passaggio ai beni patrimoniali delle zone di pertinenza marittima che, per effetto della transazione, sarebbero passati in proprietà dell'DE".
Nella sentenza impugnata si dà pure atto che le ricerche indirizzate, nel corso dell'istruttoria di primo grado, all'acquisizione dell'atto del 23 agosto 1909 sono state vane;
che, comunque, esso non costituiva parte integrante della convenzione intervenuta tra l'Intendente di finanza e la società, bensì un provvedimento del complesso procedimento amministrativo, funzionale, come presupposto di validità, all'attività negoziale dell'Amministrazione; che il suo mancato reperimento non può esser fatto ridondare, sul piano probatorio, a svantaggio della parte privata che non era tenuta alla conservazione dell'atto stesso (peraltro, ad essa non indirizzato); che una serie di organi (la Capitaneria di Porto, il Genio Civile, il Consiglio di Stato, l'Avvocatura Erariale, ecc.) erano intervenuti, all'epoca, per accertare, in fatto ed in diritto, la correttezza della che l'Amministrazione andava a stipulare con l'DE.
1.3 - Il quesito che è stato prima sottoposto alla Corte genovese e che viene oggi reiterato consiste nello stabilire se l'atto del 23 agosto 1909 (mai reperito) costituisse un valido presupposto affinché alcuni beni del demanio marittimo potessero transitare nel patrimonio dello Stato e, quindi, costituire oggetto di trasferimento in favore dell'DE.
Va innanzitutto osservato - quanto all'accenno che si fa nel motivo di ricorso circa il fatto che del provvedimento amministrativo in oggetto non è stata data prova - che il giudice del merito ha fornito adeguata spiegazione in relazione all'esistenza dell'atto stesso, che risulta richiamato (sebbene con numeri diversi) sia nella convenzione stipulata, sia in altri atti dell'Amministrazione che alla convenzione risultano allegati. Va, altresì, rilevato che il privato che stipula atti con la P.A. pone un legittimo affidamento circa il fatto che l'Ente stipulante sia munito dei poteri (attinenti all'organo contraente o alla qualità dei beni in contrattazione) necessari a fornire un valido consenso. Sicché, se, successivamente alla stipula, viene posta in discussione la validità del contratto, in relazione alla carenza dei poteri dell'organo contraente o alla qualità dei beni che hanno costituito oggetto della contrattazione, spetta all'Amministrazione provare tali ultime circostanze, non potendosi addossare al privato l'onere della prova riguardante atti o fatti che esulano dalla propria sfera di interessi e che, peraltro, non sono a lui indirizzati.
Così, nella specie, fermo restando l'accertamento circa l'effettiva esistenza dell'atto ed il suo tenore, la circostanza che esso non sia stato acquisito agli atti processuali non può essere posta a sfavore della società, soprattutto se si considera che l'atto stesso è in possesso (o dovrebbe esserlo) della sua controparte.
Venendo, poi, al contenuto dell'atto, la soluzione circa la sua idoneità a realizzare la sdemanializzazione dei beni, sì da consentirne il trasferimento al privato, viene dall'interpretazione dell'art. 157 del codice della Marina Mercantile del 1877 e dal confronto di detta norma con l'art. 35 dell'attuale codice della navigazione.
In particolare, l'art. 157, dopo avere individuato i beni che "dipendono dall'Amministrazione marittima" (spiagge e lido del mare, compresi i porti, le darsene, i canali, i fossi, i seni e le rade), stabiliva che "le parti di spiaggia e delle altre pertinenze demaniali sovraindicate, che per dichiarazione dell'Amministrazione marittima fossero riconosciute non più necessarie all'uso pubblico, potranno fare passaggio dai beni del pubblico demanio a quelli del patrimonio dello Stato".
L'art. 35 del codice della navigazione ("Esclusione di zone dal demanio marittimo") stabilisce che "le zone demaniali che dal capo del compartimento non siano ritenute utilizzabili per pubblici usi del mare sono escluse dal demanio marittimo con decreto del ministro per le comunicazioni (ora Ministro per la marina mercantile, ai sensi del D.C.P.S. 13 luglio 1946, n. 26, e del D.Lgs. C.P.S. 31 marzo 1947, n. 396) di concerto con quello per le finanze". La differenza precettiva tra le due norme è evidente: quella abrogata prevedeva il passaggio dei beni dal demanio al patrimonio mediante il mero riconoscimento, contenuto in una dichiarazione dell'Amministrazione marittima, del venir meno della loro necessità per l'uso pubblico;
quella vigente prevede prima un analogo riconoscimento da parte del capo del compartimento e, poi, un decreto ministeriale di esclusione dal demanio marittimo.
Correttamente, dunque, il giudice di merito ha ritenuto che i beni in questione furono oggetto di una valida convenzione tra privato e P.A., in quanto sottratti al demanio e passati al patrimonio dello Stato mediante il riconoscimento del venir meno della loro necessità all'uso pubblico, reso con il più volte menzionato provvedimento dell'Amministrazione marittima del 23 agosto 1909.
Nè è fondata la tesi dell'Amministrazione ricorrente, secondo cui quest'ultimo provvedimento costituiva un presupposto per la sclassificazione (analogo all'attuale riconoscimento del capo del compartimento), ma non la sclassificazione stessa, la quale anche allora necessitava di un apposito provvedimento che non risulta essere stato mai emesso. La lettura dell'art. 157 del codice della marina mercantile, così come quella delle altre norme dello stesso codice, esclude che, oltre al riconoscimento del venir meno della pubblica necessità fosse necessario un apposito e successivo atto di sdemanializzazione. Piuttosto, a differenza dall'attuale normativa, l'art. 157 esaltava l'aspetto sostanziale della vicenda attinente ai beni, nel senso che la non necessarietà, in fatto, all'uso pubblico era condizione sufficiente per il transito dal demanio al patrimonio, della quale l'Amministrazione doveva fornire un mero riconoscimento;
il vigente art. 35 cod. nav. valorizza, invece, l'aspetto formale della menzionata transizione, laddove pretende, oltre al medesimo riconoscimento da parte del capo del compartimento, un apposito decreto ministeriale.
2.1 - Quanto al primo motivo di ricorso formulato dall'Amministrazione, va premesso che, in grado d'appello, essa aveva chiesto, in via principale, che fosse accertata la nullità e l'illiceità dell'atto transattivo dell'11 agosto 1910 nella parte concernente l'alienazione delle aree demaniali attualmente occupate dall'attrice, nonché, previa disapplicazione dell'altrettanto illecito provvedimento di sdemanializzazione del 23 agosto 1909, n. 4160, la dichiarazione di appartenenza fin da allora al demanio marittimo delle aree in questione. In subordine, la stessa Amministrazione aveva chiesto che fosse dichiarata l'appartenenza attuale (a far data dalla propria domanda riconvenzionale contenuta nella comparsa di risposta in primo grado) delle aree stesse al demanio marittimo.
La Corte genovese, dopo aver respinto la domanda principale, svolge, in relazione alla domanda subordinata, un lungo ed articolato discorso, che può così riassumersi:
- nell'originaria domanda riconvenzionale proposta dall'Amministrazione (contenuta nelle due comparse conclusionali formulate nel primo grado di giudizio) non è riconoscibile una richiesta rivolta alla dichiarazione dell'appartenenza attuale dell'area in contestazione o di parte di essa al demanio, efficace anche nell'ipotesi che, disattesa l'eccezione di nullità, fosse stato giudicato valido il vecchio titolo d'acquisto da parte del soggetto privato;
- la domanda proposta in via subordinata nell'atto d'appello è, dunque, nuova, sotto il profilo della causa petendi;
- già il primo giudice ha affermato che, se anche si volesse ritenere come implicitamente eccepita la "ridemanializzazione" delle aree (eccezione che a quel giudice, attraverso l'esame degli atti, non risultava essere stata affatto formulata), nessuna prova ha fornito a riguardo l'Amministrazione, la quale solo dal 1975 ha avanzato una siffatta pretesa, mentre nella sentenza del 26 giugno 1965, emessa all'esito della controversia risarcitoria promossa dal Comune di Genova, aveva negato l'appartenenza al demanio di quegli stessi moli e delle stesse banchine;
- neppure in appello l'Amministrazione ha allegato e provato concretamente l'intervenuta trasformazione e comunque la mutazione dei luoghi successivamente ai momenti della vicenda presi a punto di riferimento dal Tribunale, "di guisa che si ponesse il problema di una ridemanializzazione ipso jure";
- comunque, ritenutane la natura di domanda riconvenzionale, piuttosto che quella di eccezione, la subordinata in parola, di cui all'atto d'appello, va, in quanto nuova, rigettata d'ufficio, ex art.345 c.p.c., "non mancandosi peraltro di notare che, nel merito, ad essa viene opposto da parte dell'attrice appellata, fra le altre argomentazioni, l'assorbente rilievo che l'attuale legislazione, art.28 c.n. e 822 c.c., non comprende moli e banchine tra i beni necessariamente appartenenti al demanio marittimo;
ciò che effettivamente corrisponde ai testi normativi richiamati". 2.2 - Nel primo motivo di ricorso - con il quale si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c. e la conseguente, omessa pronuncia, anche in relazione agli artt. 948, 949, e 2697 c.c. e 32 cod. nav., nonché l'insufficiente e contraddittoria motivazione - l'Amministrazione censura la sentenza impugnata per aver fatto un'impropria applicazione del precetto dell'art. 345 c.p.c., in quanto la sua linea processuale era stata tesa sin dall'origine non solo a contestare la validità dell'atto di cessione del 1910, ma anche ad affermare la demanialità dei beni in ragione dell'attuale stato e natura dei luoghi. Peraltro, lo stesso giudizio aveva tratto origine dal procedimento di delimitazione ex art. 32 cod. nav., il quale non consiste in una mera ricognizione degli atti e documenti esistenti, ma si risolve essenzialmente in una verifica dello stato dei luoghi, ai fini di accertare l'attuale estensione del demanio, ai sensi degli artt. 28 e 29 cod. nav., salva la competenza dell'Autorità giudiziaria in caso di contestazione dei risultati del verbale conclusivo. Tuttavia - continua la ricorrente - anche ad ammettere che il motivo d'appello (dichiarato inammissibile dalla Corte territoriale) eccedesse il contenuto della domanda riconvenzionale proposta dall'Amministrazione in primo grado, questa non era tenuta a proporre un'esplicita domanda in tal senso, in quanto era sufficiente per una sua completa difesa chiedere il rigetto della domanda della società, appartenendo fin dall'origine alla materia del contendere ogni eccezione ed argomentazione finalizzata a tale rigetto. Al più, quella dell'Amministrazione doveva essere ritenuta come un'eccezione (non domanda) riconvenzionale, ritualmente proponibile anche con l'atto d'appello:
infatti, la società aveva chiesto l'accertamento e la dichiarazione del diritto di proprietà sui beni rivendicati dal Demanio, sicché a questo non rimaneva che addurre gli elementi che determinano l'inefficacia dei fatti posti dall'attrice a fondamento della sua pretesa o che abbiano provocato la modificazione o l'estinzione del diritto.
Con il secondo motivo di ricorso l'Amministrazione - nel dedurre la violazione e falsa applicazione degli artt. 28 cod. nav. e 822 c.c., anche in relazione agli artt. 29 cod. nav. e 934 c.c., nonché
l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione - si rivolge contro quelle ulteriori considerazioni svolte sul punto dalla Corte genovese (pur ritenendo che esse non possano valere come pronuncia implicita) e sostiene l'inconferenza del richiamo alla sentenza del Tribunale di Genova del 1965 (in quel procedimento non erano in discussione ne' la validità del titolo di acquisto delle aree, ne' l'attuale demanialità di queste ultime), nonché l'erroneità dell'affermazione secondo cui l'attuale legislazione (artt. 28 cod. nav. e 822 c.c.) non comprende moli e banchine tra i beni necessariamente appartenenti al demanio marittimo. A tale ultimo proposito, l'Amministrazione fa rilevare che le banchine ed i moli compongono i porti e che questi ultimi fanno espressamente parte del demanio marittimo;
comunque, moli e banchine derivano la loro demanialità, prima che dalla loro natura, dalla loro insistenza su area demaniale. In altre parole, l'area in questione è demaniale per le sue caratteristiche fisiche (art. 28 lett. a, c.c.) e la demanialità si estende per accessione (art. 934 c.c.) alle opere che su essa insistono, da considerare pertinenze del demanio marittimo (art. 29 cod. nav.). 2.3 - Entrambi i motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati.
Vanno preliminarmente corretti alcuni errori di diritto in cui è incorsa la sentenza impugnata, pur dovendosi, sin da ora, riconoscere che la conclusione cui essa è pervenuta sul punto è incensurabile.
Sicuramente, infatti, il giudice di merito ha fatto una scorretta applicazione della preclusione sancita dall'art. 345 c.p.c., secondo cui nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove. È noto, infatti, che l'elemento distintivo tra la domanda riconvenzionale, che rientra nel divieto sancito dall'art 345 c.p.c., e l'eccezione riconvenzionale, la quale può essere invece proposta per la prima volta nel giudizio di appello, consiste nel fatto che con la prima di esse si chiede al giudice un provvedimento positivo sfavorevole all'attore, che va oltre il rigetto della domanda da lui avanzata, mentre con la seconda, pur venendo ampliato il tema della causa, non è richiesto al giudice alcun provvedimento, ma si tende solo a paralizzare la domanda dell'attore, opponendogli una situazione giuridica idonea a privare di efficacia il diritto da lui fatto valere in giudizio (tra le tante, cfr. Cass. 17 marzo 1981, n. 1545). A tale principio va raffrontato l'altro secondo cui la causa petendi delle azioni a difesa della proprietà o della comproprietà è lo stesso diritto vantato dall'attore e non il titolo (usucapione, contratto, successione, ecc.) che ne costituisce la fonte;
sicché, la specificazione del modo di acquisto del diritto reale a difesa del quale si agisce, in quanto rivolta a determinare più compiutamente la causa petendi, non comporta mutamento della domanda e della situazione giuridica con essa fatta valere e non dà luogo in appello alla proposizione di una domanda nuova preclusa dall'art. 345 c.p.c. (tra le varie, cfr. Cass. 27 aprile 1982, n. 2621). Nella specie, l'Immobiliare Motonautica, contestando il risultato della procedura di delimitazione svolta dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 32 cod. nav., chiamò in giudizio l'Amministrazione stessa per ottenere l'accertamento e la dichiarazione della sua proprietà sulle aree in contestazione. Dal canto suo, la convenuta, costituitasi, chiese il rigetto della domanda dell'attrice e propose, a sua volta, domanda riconvenzionale, con la quale chiese che le stesse aree fossero riconosciute come beni del demanio marittimo, che fosse dichiarata abusiva l'occupazione della società e che questa fosse condannata al rilascio ed all'indennizzo per l'abusiva occupazione.
Coordinando i principi giuridici esposti in precedenza, è facile desumere che causa petendi della domanda riconvenzionale già in primo grado proposta dall'Amministrazione era costituita dal diritto demaniale rivendicato sulle aree e non dal titolo in virtù del quale quel diritto era preteso. In altri termini, ciò che rileva ai fini processuali ed, in particolare, al fine della costituzione di un valido contraddittorio tra le parti, è che sin dall'origine l'Amministrazione rivendicò la demanialità delle aree: che tale rivendicazione avvenisse in ragione della nullità dell'atto del 1910, oppure in ragione dell'attuale ridemanializzazione dei beni, non rileva ai fini delimitazione della domanda e delle sue caratteristiche essenziali. Sicché, in grado d'appello non v'era neppure motivo di discutere (ed in tal senso è fondata la questione impostata dalla ricorrente) se quella proposta dalla ricorrente fosse una domanda riconvenzionale (come tale inammissibile, ai sensi del primo comma dell'art. 345 c.p.c.), oppure un'eccezione ammissibile in appello.
Altrettanto errata è l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui l'attuale legislazione non comprenderebbe i moli e le banchine tra i beni necessariamente demaniali. Per confutarla è sufficiente leggere le disposizioni di cui agli artt.822 c.c. e 28 cod. nav., che comprendono tra i beni che fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti. Siccome i porti sono costituiti, tra l'altro, di moli e banchine, anche questi beni hanno sicuramente natura demaniale. Nonostante quanto finora osservato, la sentenza impugnata non merita cassazione, in ragione del fondamentale, conclusivo ed incensurabile (in questa sede) accertamento di fatto al quale essa è pervenuta: ossia, la mancanza di ogni prova fornita dall'Amministrazione riguardo all'attuale ridemanializzazione delle aree in contestazione. Accertamento che ha efficacia assorbente in relazione alle altre affermazioni e che, come autonoma ratio decidendi, rende inammissibili, per carenza di interesse, le doglianze rivolte dall'Amministrazione nei confronti di quelle stesse affermazioni.
Si è detto in precedenza che l'Amministrazione, nel rivendicare come demaniali le aree costiere in contestazione, ha fondato la propria tesi sulle loro caratteristiche morfologiche e sostanziali, che condurrebbero a comprenderle necessariamente nel demanio marittimo. Quando è stato affermato dalla controparte che, in passato, le aree erano state cedute dal Demanio alla società DE, l'Amministrazione ha impostato la propria strategia processuale sulla nullità del contratto del 1910 per mancanza di un formale atto di sdemanializzazione;
contemporaneamente, essa ha insistito sull'attuale demanialità (ridemanializzazione) delle aree in virtù di quelle caratteristiche alle quali s'è fatto riferimento. Ora, è noto che i beni demaniali sono compresi (insieme con i beni patrimoniali indisponibili) nella più vasta categoria dei beni pubblici, ossia tra quei beni appartenenti allo Stato o ad altri enti pubblici e destinati alla soddisfazione di interessi pubblici. In questa ampia categoria parte della dottrina include anche i beni appartenenti ai privati, ma assoggettati ad una particolare disciplina per il perseguimento di fini pubblici. La destinazione a tali ultimi fini costituisce, dunque, il requisito essenziale che contraddistingue un bene demaniale, a prescindere dal suo inserimento tra le categorie normativamente previste, sicché, in relazione a beni artificiali, viene esclusa la demanialità di un bene quando manchino il requisito obiettivo della sua effettiva destinazione alla pubblica funzione ed il requisito subiettivo della manifestazione di volontà dell'ente pubblico diretto ad acquistare il bene ed a sottoporlo al regime demaniale.
Da quanto premesso consegue che l'Amministrazione, per ottenere l'accertamento della ridemanializzazione delle aree in contestazione avrebbe dovuto provare il fatto nuovo che ha realizzato tale fenomeno, compresa l'attuale, effettiva destinazione delle stesse alla pubblica funzione, senza fermarsi alla generica affermazione dell'appartenenza del bene ad una determinata categoria prevista normativamente come demaniale o di determinate caratteristiche morfologiche del bene stesso. In altri termini, come la sdemanializzazione è frutto dell'accertamento dell'inutilizzabilità del bene per pubblici usi (in relazione a demani diversi da quello marittimo si ammette anche la sdemanializzazione implicita, ossia per fatto concludente della P.A.), così la ridemanializzazione presuppone l'accertamento della rinnovata adibizione agli stessi fini.
Nulla di tutto ciò ha provato l'Amministrazione - come ha ritenuto la Corte di merito nel suo giudizio insindacabile in sede di legittimità - la quale anche nel ricorso in esame lamenta il fatto che non sono state accolte le sue istanze istruttorie dirette a tale prova, ma non fa alcun cenno (come avrebbe dovuto fare) delle istanze delle quali si trattava e del loro contenuto.
Nei termini finora trattati, non è inutile l'osservazione fatta nella sentenza impugnata circa la rilevanza della più volte citata controversia risarcitoria tra Comune di Genova ed Amministrazione delle Finanze, ove fino al 1965 (epoca in cui fu emessa sentenza di estromissione dell'Amministrazione - su sua richiesta - in quanto non proprietaria delle aree) sicuramente non s'era verificato alcun fatto nuovo che facesse propendere per una ridemanializzazione della zona. Il ricorso dell'Amministrazione delle Finanze va, pertanto, respinto.
B - Il ricorso incidentale della società NU DO.
Come s'è visto in precedenza, l'Immobiliare Motonautica, nel promuove l'azione nei confronti della P.A., citò in giudizio anche la società NU DO (sua diretta dante causa), agli effetti della salvaguardia della garanzia per evizione, ex art. 1485 c.c. Il Tribunale condannò la P.A. alle spese in favore dell'Immobiliare e compensò interamente le spese nei confronti sia della NU DO, sia dell'DE (dante causa della NU DO), che in corso di causa era stata chiamata anch'essa in giudizio a fini di garanzia. La NU DO propose appello incidentale per la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva compensato le spese tra essa e l'Amministrazione delle Finanze, affinché le spese del primo grado di giudizio fossero poste a carico di quest'ultima. La Corte ligure ha respinto l'appello "atteso il carattere accessorio del rapporto processuale fra l'attrice e la NU DO ... rispetto a quello Motonautica / Amministrazione". Per lo stesso motivo ha disposto analoga compensazione anche delle spese del giudizio d'appello. La NU DO propone ora ricorso incidentale, sostenendo che le spese di lite sopportate dovevano essere poste, sia per il primo che per il secondo grado, a carico dell'Amministrazione soccombente. Il ricorso va respinto.
È pur vero che il criterio della soccombenza opera anche al fine di individuare chi debba sopportare le spese del chiamato in garanzia, pure quando (come nella specie) nei suoi confronti non sia stata proposta alcuna domanda o emessa alcuna pronuncia di merito, con la conseguenza che le spese processuali del chiamato che non sia rimasto soccombente non possono gravare ne' sul chiamato, ne' sul chiamante, quand'anche quest'ultimo non sia rimasto soccombente ne' nei confronti del chiamato, ne' nei confronti della controparte. Tale principio, però, non esclude che il giudice possa avvalersi del suo potere discrezionale (insindacabile in cassazione) di dichiarare (come è avvenuto nella specie) compensate per giusti motivi le spese tra soccombente e chiamato (Cass. 26 aprile 1994, n. 3956). C - In conclusione, rigettati entrambi i ricorsi,
l'Amministrazione delle Finanze va condannata al pagamento delle spese processuali in favore dell'Immobiliare motonautica. Sussistono, invece, i giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese di lite tra la NU DO e l'Amministrazione, nonché tra l'DE e l'Amministrazione.
Per questi motivi
La Corte rigetta entrambi i ricorsi;
condanna l'Amministrazione delle Finanze al pagamento in favore dell'Immobiliare Motonautica delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessive L 16.408.700=, di cui L sedici milioni per onorari difensivi;
dichiara interamente compensate le spese di lite tra la NU DO e l'Amministrazione delle Finanze, nonché tra l'DE e l'Amministrazione delle Finanze.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 1999