Cass. civ., sez. I, sentenza 21/04/1999, n. 3950
CASS
Sentenza 21 aprile 1999

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La "causa petendi" delle azioni a difesa della proprietà o della comproprietà è lo stesso diritto vantato dall'attore e non il titolo (usucapione, contratto, successione, ecc.) che ne costituisce la fonte; sicché, la specificazione del modo di acquisto del diritto reale a difesa del quale si agisce non comporta, in quanto rivolta a determinare più compiutamente la "causa petendi", mutamento della domanda e della situazione giuridica con essa fatta valere e non dà luogo in appello alla proposizione di una domanda, nuova preclusa dall'art. 345 cod. proc. civ. (nella specie, una società, contestando il risultato della procedura di delimitazione svolta ai sensi dell'art. 32 cod. nav., convenne in giudizio l'Amministrazione per ottenere l'accertamento e la dichiarazione della sua proprietà sulle aree in contestazione, in quanto trasferitele con atto del 1910. La convenuta, con domanda riconvenzionale, chiese a sua volta il riconoscimento della proprietà sulle stesse zone, sostenendo prima la nullità del menzionato atto, poi la sopravvenuta ridemanializzazione delle aree. La S.C., in virtù dell'enunciato principio, ha escluso che la seconda tesi addotta dalla convenuta Amministrazione costituisse una domanda nuova, come tale inammissibile in appello).

In tema di demanio marittimo, allorquando l'Amministrazione agisce per ottenere l'accertamento della ridemanializzazione di determinate aree, al fine di soddisfare l'onere della prova, non è sufficiente che essa affermi la generica appartenenza del bene ad una determinata categoria normativamente prevista come demaniale o le determinate caratteristiche del bene stesso, ma è necessario che provi il fatto nuovo che ha determinato la pretesa ridemanializzazione, compresa l'attuale, effettiva destinazione delle aree in contestazione alla pubblica funzione, la quale ultima costituisce il requisito essenziale che contraddistingue un bene demaniale.

La disposizione dell'art. 157 del codice della marina mercantile del 1877 valorizzava, ai fini del passaggio dei beni dal pubblico demanio marittimo al patrimonio dello Stato, l'aspetto sostanziale della vicenda attinente ai beni stessi, nel senso che la loro non necessarietà in fatto all'uso pubblico, della quale l'Amministrazione doveva fornire un mero riconoscimento, era condizione sufficiente per il transito dal demanio al patrimonio. Diversamente, sulla stessa materia, il vigente art. 35 cod. nav. valorizza l'aspetto formale della menzionata transizione, laddove pretende, oltre al medesimo riconoscimento da parte del capo del compartimento, un apposito decreto ministeriale (la S.C. ha così confermato la sentenza del merito che aveva ritenuto valida una transazione del 1910 con la quale l'Amministrazione aveva trasferito ad una società privata parte dell'arenile di Genova, dopo che il Ministero della Marina Mercantile aveva dichiarato di "nulla ostare, rispetto agli interessi marittimi, al passaggio ai beni patrimoniali delle zone di pertinenza marittima").

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 21/04/1999, n. 3950
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3950
    Data del deposito : 21 aprile 1999

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