Articolo 131 della Legge 23 dicembre 1976, n. 874
Articolo 130Articolo 132
Versione
15 gennaio 1977
Art. 131.
L'Azienda di Stato per i servizi telefonici e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a pagare le spese relative all'anno finanziario 1977, ai termini del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884 , convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 , in conformita' degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (appendice n. 2).
Entrata in vigore il 15 gennaio 1977