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Sentenza 18 novembre 2024
Sentenza 18 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 18/11/2024, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott.ssa Consuelo Mighela Presidente
dott.ssa Valentina Santa Cruz Giudice
dott. Gabriele Bordiga Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.366 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024, promosso da:
, nata a [...], il [...], elettivamente domiciliata in VIA Parte_1
CAGLIARI 212A in ORISTANO, presso lo studio dell'Avv. MELONI PAOLA che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso introduttivo
Ricorrente
contro
, nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato Controparte_1 in VIA CAGLIARI in ORISTANO, presso lo studio dell'Avv. LODDO ELENA MARIA che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce alla memoria di costituzione,
Resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti:
“Dichiarare la separazione personale tra i coniugi sig.ri e , Parte_1 Controparte_1 autorizzandoli a vivere separatamente, con l'obbligo di reciproco rispetto;
Pagina 1 • Dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento;
• Dichiarare, decorso il termine previsto dalla legge 55/2015 nell'ipotesi di proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistendo i requisiti di fatto e di legge per la richiesta della cessazione degli effetti civili del matrimonio, ex art 3 legge 1/0 n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
• Disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile di affinché Pt_2 proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art.69 del d.p.r. 396/2000.
• Con Vittoria di spese ed onorari.”
Nell'interesse del Pubblico Ministero:
“Esaminati gli atti del procedimento in oggetto, visto l'accordo raggiunto dalle parti conclude chiedendo che il Tribunale voglia disporre in conformità alle condizioni congiuntamente verbalizzate da e .” Parte_1 Controparte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03.05.2024, ritualmente notificato, ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale allo scopo di ottenere la pronuncia della separazione e cumulativamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra la stessa e il coniuge . Controparte_1
A fondamento di quanto richiesto, la ricorrente ha esposto che:
• i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in il 29.04.1990 (atto n. 6, Pt_2
parte II, serie A, anno 1990)
• dall'unione coniugale è nato (17.06.1990). Per_1
Ella ha, inoltre, formulato le seguenti domande:
“Dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento;
dichiarare, decorso il termine previsto dalla legge 55/2015 nell'ipotesi di proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistendo i requisiti di fatto e di legge per la richiesta della cessazione degli effetti civili del matrimonio, ex art 3 legge 1/0 n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
Pagina 2 disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile di affinché proceda alle Pt_2 annotazioni prescritte ai sensi dell'art.69 del d.p.r. 396/2000.
con vittoria di spese ed onorari.”
Si è costituito il resistente, il quale non si è opposto alla domanda di separazione e ha dichiarato di aderire alle conclusioni rassegnate dalla controparte.
Le parti sono comparse innanzi al Giudice delegato all'udienza del 19.09.2024; e nella stessa hanno confermato le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo - come sopra riportate - e, contestualmente hanno dato atto che il figlio , che convive stabilmente con il padre, è Per_1
economicamente indipendente.
Conseguentemente, non è stata ritenuta necessaria l'adozione di provvedimenti temporanei e urgenti.
Ai sensi dell'art. 473bis.22, ult. co., c.p.c., pertanto, sono state fatte precisare le conclusioni, è stata ordinata la discussione orale della causa nella stessa udienza e, all'esito della formulazione di conclusioni conformi come sopra riportate, la causa è stata trattenuta in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
La domanda di separazione personale deve essere accolta, in quanto fondata.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
.
[...]
Devono essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni stabilite dalle parti in quanto eque e conformi agli interessi dei figli nonché degli stessi coniugi.
Va, innanzitutto, rilevato che è maggiorenne e che, secondo quanto risulta pacifico tra le parti Per_1
convive stabilmente con il padre. Il raggiungimento della maggiore età costituisce ragione per cui non può assumersi alcuna statuizione in ordine alle condizioni di affidamento o collocamento dei figli.
Sotto il profilo economico, si evidenzia che per circostanza non contestata, è economicamente Per_1
indipendente, lavora stagionalmente presso il Consorzio di Bonifica di Oristano e percepisce la disoccupazione nei periodi di inattività. Occorre sottolineare, inoltre, che entrambi i coniugi hanno
Pagina 3 redditi propri e sono economicamente indipendenti, svolgendo la l'attività di colf/badante per Pt_1
la quale percepisce uno stipendio mensile pari a euro 1.000,00 e, il è operaio presso il CP_1
Consorzio di Bonifica e svolge saltuariamente lavori come muratore. Per tale ragione rinunciano reciprocamente ad obblighi di mantenimento. Il Tribunale nulla osserva sul punto, trattandosi di diritti liberamente disponibile dalle parti.
Unico profilo che va ulteriormente rilevato è quello per cui le parti hanno richiesto negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale anche domanda cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Posto che tale domanda è procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale e contestuale verifica della non ripresa della convivenza tra i coniugi, ciò comporta che il giudizio debba proseguire in relazione all'ulteriore domanda di divorzio.
Per l'effetto, la causa deve essere rinviata con separata ordinanza al Giudice Istruttore per l'ulteriore corso, sospesa la regolamentazione sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
• Pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...], il Parte_1
16.03.1969 e , nato a [...], il [...], Controparte_1 mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza
(atto n. 6, parte II, serie A, anno 1990 - Comune di . Pt_2
• Sull'accordo delle parti:
Prende atto che entrambi i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento.
• Rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza resa all'esito dell'ulteriore corso della causa.
• Provvede sull'ulteriore corso come da separata ordinanza.
Così deciso in Oristano, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
14.11.2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Gabriele Bordiga Dott.ssa Consuelo Mighela
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