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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/03/2025, n. 1960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1960 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14557/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott. ssa Rossella Filippi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso ex art.281 decies c.p.c. iscritto al n. r.g. 14557/2024 promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUOCCO ANDREA e , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA LUSTRO, 29 71121 FOGGIA presso il difensore avv. RUOCCO
ANDREA
ricorrente contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BETTONI ANNA e MOCCI Controparte_1 P.IVA_1
FRANCESCO ( ) CORSO EUROPA, 13 20122 MILANO;
elettivamente C.F._2 domiciliato in CORSO EUROPA, 13 20122 MILANO presso il difensore avv. BETTONI ANNA resistente
CONCLUSIONI
Per il ricorrente a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi, con conseguente diritto del ricorrente di restituire soltanto le somme ricevute in prestito ai tassi BOT ex art. 117, comma 7, TUB.
b) In via subordinata, accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c.
c) Con condanna della Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario.
Salvezze illimitate.
Per il resistente pagina 1 di 7 Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, così provvedere:
In via pregiudiziale/preliminare: accertare e dichiarare l'improcedibilità delle domande avversarie per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande avversarie in ragione dell'illegittimo frazionamento delle domande operato, ovvero per la mancanza di interesse ad agire in quanto il rapporto è estinto a far data dal mese di 31 ottobre 2022; accertare e dichiarare la prescrizione di ogni pretesa restitutoria avversaria antecedente il 23 maggio
2014; rigettare le domande formulate da parte ricorrente in quanto infondate, in fatto e in diritto, per tutti i motivi di cui in narrativa;
In subordine: accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'azione avversaria per violazione dei canoni di correttezza e buona fede;
In ogni caso: condannare parte ricorrente al pagamento delle spese, competenze e onorari del presente procedimento;
In via istruttoria: rigettare tutte le istanze istruttorie avversarie.
pagina 2 di 7 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1 esponendo: che il ricorrente ha stipulato in data 16.1.2008 con un contratto di Controparte_1 finanziamento per l'acquisto di un autoveicolo;
che con il contratto è stata concessa una linea di credito con carta cosiddetta revolving che prevede in punto interessi una clausola nulla per indeterminatezza;
che infatti il contratto si limita a prevedere un limite massimo del tasso di interesse senza indicare come le parti abbiano concordato la percentuale applicabile all'interno di tale range, né, tanto meno quale delle parti abbia avuto il potere di procedere a tale quantificazione;
che la nullità della clausola di determinazione degli interessi comporta il diritto del ricorrente a restituire le somme mutuate ai tassi BOT comma 7 TUB.
Rilevava altresì che il contratto di apertura di credito tramite carta è stato collocato tramite un venditore di elettrodomestici appartenente alla grande distribuzione e che, pertanto, il detto contratto viola le norme sul collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari, atteso che per la promozione e per la conclusione del contratto di finanziamento gli intermediari finanziari devono avvalersi degli agenti in attività finanziaria disciplinati dal decreto legislativo 374/99; che la violazione delle norme sul collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari comporta la nullità assoluta del contratto di finanziamento tramite carta di credito per violazione della disciplina pubblicistica di settore con conseguente diritto del ricorrente a restituire le somme mutuate al tasso legale di cui all'art. 1284 comma III c.c. e non a quelli convenuti nel contratto.
Chiedeva, quindi, in via principale che venisse accolta la domanda di nullità della clausola di determinazione degli interessi con conseguente diritto del ricorrente di restituire soltanto le somme ricevute in prestito ai tassi BOT ex art. 117 comma 7 TUB;
in via subordinata chiedeva l'accoglimento della domanda di accertamento della nullità del contratto di finanziamento revolving con conseguente diritto alla restituzione delle sole somme ricevute in prestito al tasso legale ai sensi dell'art. 1284 comma terzo c.c.
Si costituiva esponendo: che il rapporto tra le parti ha avuto inizio il 10.9.2008 con Controparte_1 la sottoscrizione del contratto 3594128 contratto di prestito finalizzato all'acquisto di un autoveicolo presso un rivenditore autorizzato;
che tale contratto prevedeva altresì l'emissione di una carta di credito con un limite massimo iniziale di € 5.100,00 utilizzabile per acquisti e prelievi;
che il contratto prevedeva che al rapporto di concessione della carta sarebbe stato applicato un TAN tra il 13% e il
21% massimo ed un TAEG del 13,80%; che il cliente è stato messo la corrente in merito all'importo massimo utilizzabile e in data 17.5.2008 decideva in totale autonomia di attivare la carta che veniva inviata da identificata col numero n. 5432518954270219 ; al momento dell'invio della carta, a CP_1 seguito della verifica del merito creditizio, comunicava al cliente le condizioni migliorative CP_1 applicabili al rapporto, riportate negli estratti conto, il rapporto veniva estinto il 2.5.2023.
Ciò premesso rilevava l'improcedibilità della domanda proposta dal ricorrente per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
l'inammissibilità della domanda in ragione dell'illegittimo frazionamento delle domande operato e/o per la mancanza di interesse ad agire in quanto in assenza di domanda di ripetizione il ricorrente non ha alcun interesse ad ottenere una pronuncia di mero accertamento della dedotta nullità del contratto e/o delle condizioni contrattuali;
che le eventuali pretese restitutorie sono estinte per prescrizione.
pagina 3 di 7 Con riferimento all'asserita indeterminatezza del tasso di interesse rilevava che in sede di proposta il cliente si era impegnato a corrispondere ad il tasso massimo indicato nella proposta Controparte_1 (nel caso di specie del 21%); che al momento dell'invio della carta ha comunicato al cliente le CP_1 condizioni migliorative di utilizzo come risulta dall'estratto conto da cui emerge un TAN del 17%; che il procedimento di attivazione della carta prevedeva la trasmissione a domicilio di una lettera informativa e successivamente l'invio del documento di sintesi contenente le condizioni applicabili al rapporto e, poi, un'altra missiva con la carta che doveva essere attivata dal cliente;
che al momento dell'invio della carta ha comunicato al cliente le condizioni specifiche ossia un TAN del 17%; CP_1 che nel contratto era espressamente prevista la facoltà dello ius variandi.
Rilevava l'infondatezza della domanda subordinata volta ad accertare la nullità del contratto per la parte relativa alla concessione della carta con riferimento alla circostanza che ai sensi dell'art.3 decreto legislativo 29 settembre 99 n. 374 avrebbe dovuto avvalersi necessariamente di un agente CP_1 in attività finanziaria, con conseguente nullità del contratto per violazione di una norma imperativa.
Rilevava, infatti, che l 'attività bancaria fuori sede consiste nella promozione di prodotti e servizi bancari e nel collocamento dei medesimi svolti al di fuori della sede o delle succursali della banca o della finanziaria;
per promozione si intende la pubblicizzazione e la consulenza nei confronti dei potenziali clienti, mentre con l'espressione collocamento si qualifica la raccolta delle proposte contrattuali firmate dai clienti la prima eventuale istruttoria ed il successivo inoltro delle proposte alla finanziaria. Nel corso degli anni il legislatore italiano ha dapprima sottoposto a riserva l'attività di promozione di collocamento di prodotti bancari e, successivamente, previsto una serie di deroghe funzionali ad ampliare il novero dei soggetti non vigilati, autorizzati ad effettuare attività di promozione di prodotti bancari. Tra i principali interventi normativi la legge 7.3.96 n. 108 recante disposizioni in materia di usura che ha introdotto la figura del mediatore creditizio prevedendo l'art. 16 comma 5 1a riserva di delega per dettare con regolamento le relative norme di attuazione. La delega è stata esercitata col DPR 28 luglio 2000 n. 287 che ha sostanzialmente regolato l'attività dei mediatori creditizi e l'istituzione del relativo albo tenuto dall'UIC il quale, con successivo provvedimento del 4 agosto 2000, ha dettato le norme per l'iscrizione all'albo. L'altro provvedimento di riferimento, sulla cui base parte ricorrente fonda le contestazione è il decreto legislativo 29 settembre 1999 n. 374 in tema di
“ estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ad attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio a norma dell'art. 15 legge 6.2.1996 n. 52”. Con tale provvedimento emanato al fine “di estendere l'ambito di applicazione delle disposizioni antiriciclaggio a soggetti attività sinora non disciplinati” è stata introdotta la figura dell'agente in attività finanziaria dando delega all'art.1 per dettare con regolamento la normativa secondaria. In particolare l'art. 1 prevede che la normativa in materia di antiriciclaggio si applichi tra l'altro alle seguenti attività «agenzia in attività finanziaria prevista dall'art. 106 decreto legislativo 1.9.93 n. 385 recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di seguito indicato come:
“tub”, all'iscrizione all'elenco previsto dall'articolo tre »; L'art. 3 prevede «che l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria indicata nell'art. 1 comma uno lettera n) è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituto presso l'UIC»; Il comma due di tale norma precisa che «il ministro del Tesoro del bilancio e della programmazione economica con regolamento adottato sentito l'UIC specifica il contenuto dell'attività indicata al comma uno, stabilisce le condizioni di compatibilità con lo svolgimento di altre attività professionali, prevede in quali circostanze ricorre l'esercizio nei confronti del pubblico e nei disciplina l'esercizio nel territorio della
Repubblica da parte di soggetti aventi sede legale all'estero». La delega prevista dall'art. 1 del decreto legislativo 29 settembre 99 n. 374 è stata esercitata col DM 13/12/2001 n. 485 (regolamento emanato ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 25 settembre n. 374 in materia di agenzia in attività finanziaria) pagina 4 di 7 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 40 del 16 Febbraio 2002 recante, tra l'altro, le disposizioni di attuazione per la tenuta del relativo elenco che prevede un'espressa deroga per le carte di pagamento la cui distribuzione non è riservata agli agenti iscritti nell'albo. In particolare l'art. 2 comma due del regolamento attuativo stabilisce che “ non integra esercizio di agenzia in attività finanziaria : a) la distribuzione di carte di pagamento …”; ai sensi del citato regolamento attuativo, quindi, la distribuzione di carte di pagamento quale quella in oggetto è consentita in deroga alla disciplina di cui sopra non integrando esercizio di agenzia in attività finanziaria. Deve ritenersi che il riferimento operato dall'art. 2 comma due lettera a) al concetto di distribuzione non possa che includere anche l'attività di raccolta delle proposte contrattuali senza la quale non sarebbe possibile procedere all'emissione della carta di pagamento. Rilevava che soltanto con le modifiche legislative intervenute ad opera del decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141, il rilascio di carta di credito è stato espressamente escluso dalla deroga prevista per il collocamento di prestiti finalizzati;
in particolare l'art. 12 prevede che «non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria né di mediazione creditizia: a) la promozione e la conclusione da parte di fornitori di beni e servizi di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con le banche, gli intermediari finanziari. In tali contratti non sono ricompresi quelli relativi al rilascio di carta di credito». L'espresso divieto introdotto successivamente col decreto legislativo citato conferma l'esistenza di una deroga per il periodo antecedente. Nella denegata ipotesi che dovesse ritenersi violata la normativa in materia di antiriciclaggio rilevava che la violazione non potrebbe mai riverberarsi sulla validità del contratto ma semmai determinare l'applicazione di sanzioni amministrative a carico dell'intermediario comminate dall'autorità competente.
Rilevava altresì l'inammissibilità dell'azione avversaria per violazione dei principi di correttezza e buona fede;
chiedeva che, accertata l'improcedibilità delle domande per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, nel merito le stesse venissero rigettate con il pagamento delle spese di lite.
La causa veniva rimessa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies terzo comma c.p.c.
Preliminarmente si rileva che la presente controversia non rientra tra quelle per cui è obbligatoria il tentativo di mediazione ex art. 5 legge 210/28.
Risulta documentato che l'attore ha concluso in data 16.1.2008 il contratto di prestito Parte_1 finalizzato, doc. 1 ricorrente;
il ricorrente ha altresì documentato che, contestualmente alla stipulazione di tale contratto, sottoscriveva un contratto di apertura di credito della quale avrebbe usufruito utilizzando una carta di credito;
ciò premesso ha, quindi, chiesto di dichiarare la nullità parziale del tasso di interesse concordato col contratto di apertura di credito in ragione del fatto che il tasso di interesse indicato nelle condizioni generali di contratto sottoscritte è indeterminato.
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità delle domande proposte da parte ricorrente per illegittimo frazionamento.
La resistente ha infatti dedotto che la proposizione della sola domanda di nullità, senza contestuale domanda di condanna alla restituzione degli interessi corrisposti in esecuzione del contratto in forza delle clausole contestate come nulle determinerebbe un abusivo frazionamento delle domande, da sanzionare ritenendo le domande di accertamento proposte in questo giudizio inammissibili.
Sul punto si rileva che la proposizione di un autonomo giudizio di condanna alla ripetizione dell'indebito successivamente rispetto al presente giudizio di accertamento della nullità è meramente eventuale, e che sarà quindi solo il giudice che verrà eventualmente successivamente adito per decidere sulla domanda di condanna alla ripetizione dell'indebito a dover considerare se la ricorrente ha pagina 5 di 7 abusivamente frazionato le sue domande;
ciò non preclude in astratto l'ammissibilità delle domande di accertamento e dichiarazione di una nullità contrattuale, senza contestuale proposizione di azione di ripetizione dei pagamenti eseguiti in esecuzione del contratto dichiarato totalmente o parzialmente nullo.
Infondata anche l'eccezione di carenza di interesse ad agire del ricorrente in quanto l'unico modo che il ricorrente ha per far valere la nullità, totale o parziale, del contratto da lui concluso è agire in giudizio per ottenere la dichiarazione di tale nullità.
Infondata anche l'eccezione preliminare di merito di prescrizione quinquennale della domanda di dichiarazione della nullità, atteso che ai sensi dell'art. 1422 c.c. l'azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a termine prescrizione, di tal che in assenza di norma di legge successiva o speciale che preveda un diverso regime prescrizionale per le nullità di protezione, l'analogia proposta da parte resistente con la disciplina dell'annullamento non pare consentita siccome compiuta in violazione dell'art. 12, comma 1, delle disposizioni sulla legge in generale preliminari alla disciplina del codice civile.
Irrilevante appare l'eccezione preliminare di merito di prescrizione delle pretese restitutorie di parte ricorrente, non avendo proposto parte ricorrente alcuna domanda di ripetizione.
Infondata anche l'ulteriore l'eccezione di inammissibilità della domanda di parte ricorrente articolata in ragione della ritenuta violazione dei principi di correttezza e buona fede derivanti dall'uso protratto da parte del ricorrente della carta revolving fornita dalla resistente, senza contestare l'invalidità del contratto in forza del quale tale carta di credito è stata ottenuta, atteso che l'azione di nullità è imprescrittibile e la mancata proposizione di tale azione, salvi gli effetti della prescrizione eventuale collegata azione di ripetizione dell'indebito, non incide sulla sussistenza del diritto riconosciuto al contraente di agire in giudizio per ottenere la dichiarazione di nullità, totale e parziale, del contratto privo dei requisiti per la sua valida stipulazione.
Quanto al merito della presente controversia, si ritiene fondata la domanda di declaratoria di nullità atteso che nelle condizioni economiche il tasso relativo alla carta revolving viene indicato in una forbice da 13% a 21%.
Ai sensi dell'art. 124 TUB nella versione vigente alla data di stipulazione del contratto e dell'art. 117 comma III TUB e dell'art. 1284 comma III c.c. la misura del tasso di interesse ultra legale applicato a un rapporto contrattuale deve essere convenuta per iscritto tra le parti a pena di nullità e senza alcuna possibilità di determinazione equipollente del valore del tasso per formazione progressiva o comportamento concludente.
Ne consegue che non assume rilievo la difesa della resistente secondo cui la pattuizione del tasso sarebbe valida atteso che sarebbe stata indicata nella misura massima nelle condizioni contrattuali e poi successivamente precisata nelle comunicazioni della banca. Nessuna disposizione di legge prevede una sanatoria nei casi di mancata pattuizione per iscritto della misura del tasso di interesse corrispettivo convenzionale ultra legale applicato in corso di esecuzione di un rapporto contrattuale derivante dal comportamento serbato dalle parti nella fase esecutiva del contratto.
Ai sensi dell'art. 124 TUB e dell'art. 117 comma III TUB i contratti di credito al consumo devono essere convenuti per iscritto e, come chiarito dall'articolo 124 comma IV tub nella versione vigente alla data di stipulazione del contratto, nessuna somma può essere addebitata al consumatore se non sulla base di espresse previsioni contrattuali. Pertanto nel caso di specie deve ritenersi che le parti non pagina 6 di 7 abbiano validamente convenuto per iscritto la misura del tasso di interesse poi applicato al contratto di apertura di credito mediante l'uso della carta revolving avendo la resistente predisposto condizioni generali di contratto nelle quali il tasso di interesse poteva da lei essere arbitrariamente determinato nell'ambito di un differenziale sostanzialmente indeterminato. La clausola così predisposta è in palese violazione delle norme richiamate non avendo le parti convenute per iscritto la misura del tasso di interesse e poi applicato in corso di esecuzione del contratto.
Di conseguenza deve essere dichiarata la nullità parziale del contratto di apertura di credito tramite l'uso di carta revolving stipulato tra ricorrente e la resistente e deve essere accertato che, ai sensi dell'articolo 124.5 tub il TAEG sostitutivo che deve essere applicato al rapporto di apertura di credito mediante uso di carta revolving è pari, per tutta la durata del rapporto, al tasso nominale minimo dei buoni ordinari del Tesoro annuali emessi nei 12 mesi precedenti alla data di conclusione del contratto del 16.1.2008 e tenuto conto della formulazione di tale disposizione vigente alla data da ultimo indicata.
L'accoglimento della domanda principale proposta da parte ricorrente comporta l'assorbimento della domanda che la ricorrente ha scelto di articolare solo in via subordinata .
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo a favore del difensore di parte ricorrente che si dichiara antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza o eccezione disattesa: in accoglimento della domanda principale di parte ricorrente dichiara la nullità della clausola determinativa del tasso di interesse convenuto nel contratto di credito al consumo tramite apertura credito eseguito mediante l'utilizzo di carta di credito revolving stipulato da con Parte_1 [...] il 16.1.2008 ed accerta l'applicabilità a tale contratto del tasso di interesse legale CP_1 corrispondente al tasso nominale minimo dei buoni ordinari del Tesoro annuali emessi nei 12 mesi precedenti alla data di conclusione del contratto;
condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore che liquida in euro Controparte_1
3.000,00 per compensi, oltre spese generale oneri e accessori da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente che si dichiara antistatario.
Milano, 7 marzo 2025
La Giudice
dott.ssa Rossella Filippi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott. ssa Rossella Filippi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso ex art.281 decies c.p.c. iscritto al n. r.g. 14557/2024 promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUOCCO ANDREA e , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA LUSTRO, 29 71121 FOGGIA presso il difensore avv. RUOCCO
ANDREA
ricorrente contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BETTONI ANNA e MOCCI Controparte_1 P.IVA_1
FRANCESCO ( ) CORSO EUROPA, 13 20122 MILANO;
elettivamente C.F._2 domiciliato in CORSO EUROPA, 13 20122 MILANO presso il difensore avv. BETTONI ANNA resistente
CONCLUSIONI
Per il ricorrente a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi, con conseguente diritto del ricorrente di restituire soltanto le somme ricevute in prestito ai tassi BOT ex art. 117, comma 7, TUB.
b) In via subordinata, accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c.
c) Con condanna della Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario.
Salvezze illimitate.
Per il resistente pagina 1 di 7 Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, così provvedere:
In via pregiudiziale/preliminare: accertare e dichiarare l'improcedibilità delle domande avversarie per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande avversarie in ragione dell'illegittimo frazionamento delle domande operato, ovvero per la mancanza di interesse ad agire in quanto il rapporto è estinto a far data dal mese di 31 ottobre 2022; accertare e dichiarare la prescrizione di ogni pretesa restitutoria avversaria antecedente il 23 maggio
2014; rigettare le domande formulate da parte ricorrente in quanto infondate, in fatto e in diritto, per tutti i motivi di cui in narrativa;
In subordine: accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'azione avversaria per violazione dei canoni di correttezza e buona fede;
In ogni caso: condannare parte ricorrente al pagamento delle spese, competenze e onorari del presente procedimento;
In via istruttoria: rigettare tutte le istanze istruttorie avversarie.
pagina 2 di 7 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1 esponendo: che il ricorrente ha stipulato in data 16.1.2008 con un contratto di Controparte_1 finanziamento per l'acquisto di un autoveicolo;
che con il contratto è stata concessa una linea di credito con carta cosiddetta revolving che prevede in punto interessi una clausola nulla per indeterminatezza;
che infatti il contratto si limita a prevedere un limite massimo del tasso di interesse senza indicare come le parti abbiano concordato la percentuale applicabile all'interno di tale range, né, tanto meno quale delle parti abbia avuto il potere di procedere a tale quantificazione;
che la nullità della clausola di determinazione degli interessi comporta il diritto del ricorrente a restituire le somme mutuate ai tassi BOT comma 7 TUB.
Rilevava altresì che il contratto di apertura di credito tramite carta è stato collocato tramite un venditore di elettrodomestici appartenente alla grande distribuzione e che, pertanto, il detto contratto viola le norme sul collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari, atteso che per la promozione e per la conclusione del contratto di finanziamento gli intermediari finanziari devono avvalersi degli agenti in attività finanziaria disciplinati dal decreto legislativo 374/99; che la violazione delle norme sul collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari comporta la nullità assoluta del contratto di finanziamento tramite carta di credito per violazione della disciplina pubblicistica di settore con conseguente diritto del ricorrente a restituire le somme mutuate al tasso legale di cui all'art. 1284 comma III c.c. e non a quelli convenuti nel contratto.
Chiedeva, quindi, in via principale che venisse accolta la domanda di nullità della clausola di determinazione degli interessi con conseguente diritto del ricorrente di restituire soltanto le somme ricevute in prestito ai tassi BOT ex art. 117 comma 7 TUB;
in via subordinata chiedeva l'accoglimento della domanda di accertamento della nullità del contratto di finanziamento revolving con conseguente diritto alla restituzione delle sole somme ricevute in prestito al tasso legale ai sensi dell'art. 1284 comma terzo c.c.
Si costituiva esponendo: che il rapporto tra le parti ha avuto inizio il 10.9.2008 con Controparte_1 la sottoscrizione del contratto 3594128 contratto di prestito finalizzato all'acquisto di un autoveicolo presso un rivenditore autorizzato;
che tale contratto prevedeva altresì l'emissione di una carta di credito con un limite massimo iniziale di € 5.100,00 utilizzabile per acquisti e prelievi;
che il contratto prevedeva che al rapporto di concessione della carta sarebbe stato applicato un TAN tra il 13% e il
21% massimo ed un TAEG del 13,80%; che il cliente è stato messo la corrente in merito all'importo massimo utilizzabile e in data 17.5.2008 decideva in totale autonomia di attivare la carta che veniva inviata da identificata col numero n. 5432518954270219 ; al momento dell'invio della carta, a CP_1 seguito della verifica del merito creditizio, comunicava al cliente le condizioni migliorative CP_1 applicabili al rapporto, riportate negli estratti conto, il rapporto veniva estinto il 2.5.2023.
Ciò premesso rilevava l'improcedibilità della domanda proposta dal ricorrente per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
l'inammissibilità della domanda in ragione dell'illegittimo frazionamento delle domande operato e/o per la mancanza di interesse ad agire in quanto in assenza di domanda di ripetizione il ricorrente non ha alcun interesse ad ottenere una pronuncia di mero accertamento della dedotta nullità del contratto e/o delle condizioni contrattuali;
che le eventuali pretese restitutorie sono estinte per prescrizione.
pagina 3 di 7 Con riferimento all'asserita indeterminatezza del tasso di interesse rilevava che in sede di proposta il cliente si era impegnato a corrispondere ad il tasso massimo indicato nella proposta Controparte_1 (nel caso di specie del 21%); che al momento dell'invio della carta ha comunicato al cliente le CP_1 condizioni migliorative di utilizzo come risulta dall'estratto conto da cui emerge un TAN del 17%; che il procedimento di attivazione della carta prevedeva la trasmissione a domicilio di una lettera informativa e successivamente l'invio del documento di sintesi contenente le condizioni applicabili al rapporto e, poi, un'altra missiva con la carta che doveva essere attivata dal cliente;
che al momento dell'invio della carta ha comunicato al cliente le condizioni specifiche ossia un TAN del 17%; CP_1 che nel contratto era espressamente prevista la facoltà dello ius variandi.
Rilevava l'infondatezza della domanda subordinata volta ad accertare la nullità del contratto per la parte relativa alla concessione della carta con riferimento alla circostanza che ai sensi dell'art.3 decreto legislativo 29 settembre 99 n. 374 avrebbe dovuto avvalersi necessariamente di un agente CP_1 in attività finanziaria, con conseguente nullità del contratto per violazione di una norma imperativa.
Rilevava, infatti, che l 'attività bancaria fuori sede consiste nella promozione di prodotti e servizi bancari e nel collocamento dei medesimi svolti al di fuori della sede o delle succursali della banca o della finanziaria;
per promozione si intende la pubblicizzazione e la consulenza nei confronti dei potenziali clienti, mentre con l'espressione collocamento si qualifica la raccolta delle proposte contrattuali firmate dai clienti la prima eventuale istruttoria ed il successivo inoltro delle proposte alla finanziaria. Nel corso degli anni il legislatore italiano ha dapprima sottoposto a riserva l'attività di promozione di collocamento di prodotti bancari e, successivamente, previsto una serie di deroghe funzionali ad ampliare il novero dei soggetti non vigilati, autorizzati ad effettuare attività di promozione di prodotti bancari. Tra i principali interventi normativi la legge 7.3.96 n. 108 recante disposizioni in materia di usura che ha introdotto la figura del mediatore creditizio prevedendo l'art. 16 comma 5 1a riserva di delega per dettare con regolamento le relative norme di attuazione. La delega è stata esercitata col DPR 28 luglio 2000 n. 287 che ha sostanzialmente regolato l'attività dei mediatori creditizi e l'istituzione del relativo albo tenuto dall'UIC il quale, con successivo provvedimento del 4 agosto 2000, ha dettato le norme per l'iscrizione all'albo. L'altro provvedimento di riferimento, sulla cui base parte ricorrente fonda le contestazione è il decreto legislativo 29 settembre 1999 n. 374 in tema di
“ estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ad attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio a norma dell'art. 15 legge 6.2.1996 n. 52”. Con tale provvedimento emanato al fine “di estendere l'ambito di applicazione delle disposizioni antiriciclaggio a soggetti attività sinora non disciplinati” è stata introdotta la figura dell'agente in attività finanziaria dando delega all'art.1 per dettare con regolamento la normativa secondaria. In particolare l'art. 1 prevede che la normativa in materia di antiriciclaggio si applichi tra l'altro alle seguenti attività «agenzia in attività finanziaria prevista dall'art. 106 decreto legislativo 1.9.93 n. 385 recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di seguito indicato come:
“tub”, all'iscrizione all'elenco previsto dall'articolo tre »; L'art. 3 prevede «che l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria indicata nell'art. 1 comma uno lettera n) è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituto presso l'UIC»; Il comma due di tale norma precisa che «il ministro del Tesoro del bilancio e della programmazione economica con regolamento adottato sentito l'UIC specifica il contenuto dell'attività indicata al comma uno, stabilisce le condizioni di compatibilità con lo svolgimento di altre attività professionali, prevede in quali circostanze ricorre l'esercizio nei confronti del pubblico e nei disciplina l'esercizio nel territorio della
Repubblica da parte di soggetti aventi sede legale all'estero». La delega prevista dall'art. 1 del decreto legislativo 29 settembre 99 n. 374 è stata esercitata col DM 13/12/2001 n. 485 (regolamento emanato ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 25 settembre n. 374 in materia di agenzia in attività finanziaria) pagina 4 di 7 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 40 del 16 Febbraio 2002 recante, tra l'altro, le disposizioni di attuazione per la tenuta del relativo elenco che prevede un'espressa deroga per le carte di pagamento la cui distribuzione non è riservata agli agenti iscritti nell'albo. In particolare l'art. 2 comma due del regolamento attuativo stabilisce che “ non integra esercizio di agenzia in attività finanziaria : a) la distribuzione di carte di pagamento …”; ai sensi del citato regolamento attuativo, quindi, la distribuzione di carte di pagamento quale quella in oggetto è consentita in deroga alla disciplina di cui sopra non integrando esercizio di agenzia in attività finanziaria. Deve ritenersi che il riferimento operato dall'art. 2 comma due lettera a) al concetto di distribuzione non possa che includere anche l'attività di raccolta delle proposte contrattuali senza la quale non sarebbe possibile procedere all'emissione della carta di pagamento. Rilevava che soltanto con le modifiche legislative intervenute ad opera del decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141, il rilascio di carta di credito è stato espressamente escluso dalla deroga prevista per il collocamento di prestiti finalizzati;
in particolare l'art. 12 prevede che «non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria né di mediazione creditizia: a) la promozione e la conclusione da parte di fornitori di beni e servizi di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con le banche, gli intermediari finanziari. In tali contratti non sono ricompresi quelli relativi al rilascio di carta di credito». L'espresso divieto introdotto successivamente col decreto legislativo citato conferma l'esistenza di una deroga per il periodo antecedente. Nella denegata ipotesi che dovesse ritenersi violata la normativa in materia di antiriciclaggio rilevava che la violazione non potrebbe mai riverberarsi sulla validità del contratto ma semmai determinare l'applicazione di sanzioni amministrative a carico dell'intermediario comminate dall'autorità competente.
Rilevava altresì l'inammissibilità dell'azione avversaria per violazione dei principi di correttezza e buona fede;
chiedeva che, accertata l'improcedibilità delle domande per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, nel merito le stesse venissero rigettate con il pagamento delle spese di lite.
La causa veniva rimessa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies terzo comma c.p.c.
Preliminarmente si rileva che la presente controversia non rientra tra quelle per cui è obbligatoria il tentativo di mediazione ex art. 5 legge 210/28.
Risulta documentato che l'attore ha concluso in data 16.1.2008 il contratto di prestito Parte_1 finalizzato, doc. 1 ricorrente;
il ricorrente ha altresì documentato che, contestualmente alla stipulazione di tale contratto, sottoscriveva un contratto di apertura di credito della quale avrebbe usufruito utilizzando una carta di credito;
ciò premesso ha, quindi, chiesto di dichiarare la nullità parziale del tasso di interesse concordato col contratto di apertura di credito in ragione del fatto che il tasso di interesse indicato nelle condizioni generali di contratto sottoscritte è indeterminato.
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità delle domande proposte da parte ricorrente per illegittimo frazionamento.
La resistente ha infatti dedotto che la proposizione della sola domanda di nullità, senza contestuale domanda di condanna alla restituzione degli interessi corrisposti in esecuzione del contratto in forza delle clausole contestate come nulle determinerebbe un abusivo frazionamento delle domande, da sanzionare ritenendo le domande di accertamento proposte in questo giudizio inammissibili.
Sul punto si rileva che la proposizione di un autonomo giudizio di condanna alla ripetizione dell'indebito successivamente rispetto al presente giudizio di accertamento della nullità è meramente eventuale, e che sarà quindi solo il giudice che verrà eventualmente successivamente adito per decidere sulla domanda di condanna alla ripetizione dell'indebito a dover considerare se la ricorrente ha pagina 5 di 7 abusivamente frazionato le sue domande;
ciò non preclude in astratto l'ammissibilità delle domande di accertamento e dichiarazione di una nullità contrattuale, senza contestuale proposizione di azione di ripetizione dei pagamenti eseguiti in esecuzione del contratto dichiarato totalmente o parzialmente nullo.
Infondata anche l'eccezione di carenza di interesse ad agire del ricorrente in quanto l'unico modo che il ricorrente ha per far valere la nullità, totale o parziale, del contratto da lui concluso è agire in giudizio per ottenere la dichiarazione di tale nullità.
Infondata anche l'eccezione preliminare di merito di prescrizione quinquennale della domanda di dichiarazione della nullità, atteso che ai sensi dell'art. 1422 c.c. l'azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a termine prescrizione, di tal che in assenza di norma di legge successiva o speciale che preveda un diverso regime prescrizionale per le nullità di protezione, l'analogia proposta da parte resistente con la disciplina dell'annullamento non pare consentita siccome compiuta in violazione dell'art. 12, comma 1, delle disposizioni sulla legge in generale preliminari alla disciplina del codice civile.
Irrilevante appare l'eccezione preliminare di merito di prescrizione delle pretese restitutorie di parte ricorrente, non avendo proposto parte ricorrente alcuna domanda di ripetizione.
Infondata anche l'ulteriore l'eccezione di inammissibilità della domanda di parte ricorrente articolata in ragione della ritenuta violazione dei principi di correttezza e buona fede derivanti dall'uso protratto da parte del ricorrente della carta revolving fornita dalla resistente, senza contestare l'invalidità del contratto in forza del quale tale carta di credito è stata ottenuta, atteso che l'azione di nullità è imprescrittibile e la mancata proposizione di tale azione, salvi gli effetti della prescrizione eventuale collegata azione di ripetizione dell'indebito, non incide sulla sussistenza del diritto riconosciuto al contraente di agire in giudizio per ottenere la dichiarazione di nullità, totale e parziale, del contratto privo dei requisiti per la sua valida stipulazione.
Quanto al merito della presente controversia, si ritiene fondata la domanda di declaratoria di nullità atteso che nelle condizioni economiche il tasso relativo alla carta revolving viene indicato in una forbice da 13% a 21%.
Ai sensi dell'art. 124 TUB nella versione vigente alla data di stipulazione del contratto e dell'art. 117 comma III TUB e dell'art. 1284 comma III c.c. la misura del tasso di interesse ultra legale applicato a un rapporto contrattuale deve essere convenuta per iscritto tra le parti a pena di nullità e senza alcuna possibilità di determinazione equipollente del valore del tasso per formazione progressiva o comportamento concludente.
Ne consegue che non assume rilievo la difesa della resistente secondo cui la pattuizione del tasso sarebbe valida atteso che sarebbe stata indicata nella misura massima nelle condizioni contrattuali e poi successivamente precisata nelle comunicazioni della banca. Nessuna disposizione di legge prevede una sanatoria nei casi di mancata pattuizione per iscritto della misura del tasso di interesse corrispettivo convenzionale ultra legale applicato in corso di esecuzione di un rapporto contrattuale derivante dal comportamento serbato dalle parti nella fase esecutiva del contratto.
Ai sensi dell'art. 124 TUB e dell'art. 117 comma III TUB i contratti di credito al consumo devono essere convenuti per iscritto e, come chiarito dall'articolo 124 comma IV tub nella versione vigente alla data di stipulazione del contratto, nessuna somma può essere addebitata al consumatore se non sulla base di espresse previsioni contrattuali. Pertanto nel caso di specie deve ritenersi che le parti non pagina 6 di 7 abbiano validamente convenuto per iscritto la misura del tasso di interesse poi applicato al contratto di apertura di credito mediante l'uso della carta revolving avendo la resistente predisposto condizioni generali di contratto nelle quali il tasso di interesse poteva da lei essere arbitrariamente determinato nell'ambito di un differenziale sostanzialmente indeterminato. La clausola così predisposta è in palese violazione delle norme richiamate non avendo le parti convenute per iscritto la misura del tasso di interesse e poi applicato in corso di esecuzione del contratto.
Di conseguenza deve essere dichiarata la nullità parziale del contratto di apertura di credito tramite l'uso di carta revolving stipulato tra ricorrente e la resistente e deve essere accertato che, ai sensi dell'articolo 124.5 tub il TAEG sostitutivo che deve essere applicato al rapporto di apertura di credito mediante uso di carta revolving è pari, per tutta la durata del rapporto, al tasso nominale minimo dei buoni ordinari del Tesoro annuali emessi nei 12 mesi precedenti alla data di conclusione del contratto del 16.1.2008 e tenuto conto della formulazione di tale disposizione vigente alla data da ultimo indicata.
L'accoglimento della domanda principale proposta da parte ricorrente comporta l'assorbimento della domanda che la ricorrente ha scelto di articolare solo in via subordinata .
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo a favore del difensore di parte ricorrente che si dichiara antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza o eccezione disattesa: in accoglimento della domanda principale di parte ricorrente dichiara la nullità della clausola determinativa del tasso di interesse convenuto nel contratto di credito al consumo tramite apertura credito eseguito mediante l'utilizzo di carta di credito revolving stipulato da con Parte_1 [...] il 16.1.2008 ed accerta l'applicabilità a tale contratto del tasso di interesse legale CP_1 corrispondente al tasso nominale minimo dei buoni ordinari del Tesoro annuali emessi nei 12 mesi precedenti alla data di conclusione del contratto;
condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore che liquida in euro Controparte_1
3.000,00 per compensi, oltre spese generale oneri e accessori da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente che si dichiara antistatario.
Milano, 7 marzo 2025
La Giudice
dott.ssa Rossella Filippi
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