Articolo 1 della Legge 16 marzo 1983, n. 75
Versione
8 aprile 1983
Art. 1. Articolo unico

A coloro cui siano state riconosciute le qualifiche di partigiano e patriota previste dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518 , e successive integrazioni e modifiche, e a quanti hanno partecipato alla guerra di liberazione inquadrati nei reparti regolari delle forze armate, ai deportati politici e agli internati militari che abbiano rifiutato ogni collaborazione con i nazi-fascisti, e' concesso dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, un diploma d'onore attestante la qualifica di combattente per la liberta' d'Italia 1943-1945 - conforme al modello che sara' stabilito con determinazione del Ministro della difesa - sul quale sara' fatta menzione anche della qualifica speciale riconosciuta.

Entrata in vigore il 8 aprile 1983