Articolo 3 della Legge 13 dicembre 1972, n. 816
Articolo 2
Versione
13 gennaio 1973
Art. 3.
All'onere complessivo di lire 1.800 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1972 si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
All'onere di lire 800 milioni relativo all'anno finanziario 1973 si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 13 gennaio 1973