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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 02/05/2025, n. 1974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1974 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
LAVORO
N.R.G. 9671/2024
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta la delega conferita mediante decreto del 12.3.2025
dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
RUSSO ESTER,
ricorrente contro
(c.f. ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1
difesa dall'Avv.to GIOVANNI D'APONTE, resistente nonché contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.to Emanuela Calamia;
CP_2 P.IVA_2
non costituita CP_3
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.07.2024, il ricorrente proponeva impugnativa avverso la intimazione di pagamento n. 071 2024 9012083226000 notificata il 13/06/2024 in relazione ai seguenti atti: Avviso di addebito n. 37120180012099004000, notificato in data 08/10/2018, Avviso di addebito n. 37120190006657671000, notificato in data
06/07/2019.
Parte ricorrente deduceva principalmente la mancata notifica degli avvisi di addebito sottesi alla intimazione di pagamento nonché la decadenza dalla potestà di iscrizione a ruolo ex art. 25 D.lgs. n. 46/99 e la prescrizione dei crediti contributivi oggetto di riscossione.
L'opponente chiedeva quindi di accertare e dichiarare la nullità e/o la illegittimità
dell'opposta intimazione di pagamento, con condanna della parte avversa al pagamento delle spese di lite.
Si costituivano in giudizio tempestivamente l' e Controparte_1
l' . CP_2
La on si costituiva. CP_4
Il presente procedimento, con decreto del 12.3.2025, è stato delegato per la trattazione e decisione al sottoscritto GOP, dott.ssa Lucia Perna.
All'esito dell'udienza del 29.4.2025 che si è svolta mediante trattazione scritta ex art. 127
ter c.p.c., la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di motivazione.
In ordine all'individuazione del contraddittore, si rileva che per le questioni che riguardino la sola attività esecutiva la legittimazione passiva compete esclusivamente all'agente della riscossione (v. Cass. n. 2617 del 2007; Cass. n. 6450 del 2002); tuttavia,
laddove l'oggetto del giudizio riguardi anche la persistenza del credito vantato, come nel caso in cui il contribuente eccepisca l'estinzione dell'obbligazione venuta in essere dopo
CP_ la formazione del titolo esecutivo, l' è legittimato processuale passivo in quanto titolare del rapporto obbligatorio.
Pag. 2 di 10 La non si è costituita, comunque va, altresì, rilevata la sua carenza di CP_5
legittimazione passiva, in quanto la stessa è cessionaria dei crediti maturati fino al CP_2
2008, ex art.13 della legge 448/98, nel cui ambito non rientrano quelli per cui è causa.
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato per le ragioni di seguito esposte in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt.
24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. ex multis Cass. Sez. Lav. 9309/2020). Secondo
la giurisprudenza di legittimità (Cass. 17214/2016), infatti, “il principio della "ragione
più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle
questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di
economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la
conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più
agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario
esaminare previamente le altre (in tal senso fra le più recenti Cass. 12.11.2015 n. 23160;
Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002)”. La Suprema Corte (Cass. Sez.
un. 9936/2014), inoltre, ha evidenziato come tale principio possa trovare applicazione anche in presenza di questioni pregiudiziali.
Pag. 3 di 10 Ciò premesso, “a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella/avviso e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte
(ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza)”. (v. Corte di Cassazione, Ordinanza 02
settembre 2020, n. 18256).
L'autonoma impugnabilità delle intimazioni di pagamento D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 50 discende implicitamente dalla giurisprudenza di questa Corte riguardo al D.Lgs. n. 546
del 1992, art. 19 (Cass. 21045/07) ed è stata comunque espressamente affermata dalle sezioni unite nella sentenza n. 8979/08.
Il termine per proporre l'opposizione decorre dal momento in cui l'esistenza dell'atto esecutivo sia resa palese alle parti del processo esecutivo, ossia da quello in cui l'interessato ne abbia avuto legale conoscenza, ovvero abbia avuto conoscenza di un atto successivo che necessariamente presupponga il primo, con la conseguenza che l'opposizione proposta contro un atto successivo, implicando la legale conoscenza
Pag. 4 di 10 dell'atto precedente, fa decorrere il termine per l'impugnazione di quest'ultimo (Cass. n.
252 del 2008; Cass. n. 17780 del 2007; Cass. n. 2665 del 2003; Cass. n. 10119 del 2000;
Cass. n. 8473 del 1998; Cass. n. 3785 del 1997).
Inoltre, si consideri che l'opposizione avverso un atto successivo all'avviso di addebito
(ad es. intimazione di pagamento, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc.), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo.
Nel caso di specie l' ha provato la notifica degli avvisi di addebito oggetto di CP_2
giudizio.
Ebbene, dalla documentazione prodotta nel giudizio emerge che i predetti atti sono stati notificati a mezzo del servizio postale con sottoscrizione del relativo avviso di ricevimento ed a mezzo PEC all'indirizzo che risulta dichiarato al Registro delle Imprese.
Detti atti presupposti di quello oggi impugnato risultano dunque notificati e ogni censura relativa alle pretese contributive reclamate dall' (ivi inclusa quella relativa alla CP_2
prescrizione dei crediti verificatasi prima della notificazione della cartella ovvero la decadenza ex art. 25 del D. lgs. n. 46 del 1999) è preclusa in conseguenza dell'omessa tempestiva impugnazione giudiziale. Si deve concludere per l'incontrovertibilità dei predetti atti in ragione del consolidarsi della pretesa creditoria.
Si evidenzia infatti che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione della cartella di pagamento/avviso di addebito nel termine posto dall'art. 24
d.lgs 46/1999, determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità e incontestabilità della
Pag. 5 di 10 pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella (cfr. Cass. 4506/2007;
Cass. n. 12263/2007 e da ultimo Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del 05/02/2009; n. 8900
del 14/04/2010).
Sul punto, si rileva che la Suprema Corte ha chiarito come “La cartella esattoriale può
essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt.
32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario,
senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile,
l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata” (cfr. Cass. Civ. n.11708/2011).
Sul punto va rilevato che non è rilevante che i soggetti che abbiano ricevuto gli atti non rientrino nello stato di famiglia del ricevente, in quanto la legge presume la conoscibilità
dell'atto notificato nella residenza del destinatario e ricevuto da soggetto appartenente alla sua cerchia familiare (cfr. Cass. n. 15973/2014 dove si chiarisce che la notifica
Pag. 6 di 10 effettuata all'indirizzo del destinatario fa presumere la conoscenza con onere del ricorrente di prova contraria che colui che riceve l'atto è completamente estraneo alla sfera familiare, non essendo sufficiente che lo stesso non rientri nello stato di famiglia).
Ed invero non avendo l'Agente postale alcun obbligo o onere di identificare il soggetto ciò che è rilevante è solo che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario (Cass. n. 20651/2013).
Per quanto riguarda dette missive, pure assimilabili a diffide e messe in mora di pagamento, la cui spedizione a mezzo posta è regolata dalle regole ordinarie del servizio postale, per l'individuazione del momento perfezionativo della notifica si richiama il principio secondo cui la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione è
assolta dal notificante mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, poiché, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, la cartella esattoriale deve ritenersi a lui ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ.,
fondata sulle univoche e concludenti circostanze (integranti i requisiti di cui all'art. 2729
cod. civ.) della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, superabile solo ove il destinatario medesimo dimostri di essersi trovato, senza colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. Civ. n. 10232 del 18 maggio 2016, Cass. n. 9111/12 e n.
272/14).
Sicchè, devono essere disattese le doglianze relative alla notifica dei predetti avvisi di addebito.
Inoltre, anche nel caso di notificazione eseguita dall'agente postale, la relata di notificazione fa fede fino a querela di falso, che nella specie non risulta essere stata proposta, per le attestazioni che riguardano l'attività svolta, comprensiva della qualifica
Pag. 7 di 10 del soggetto cui l'atto è stato consegnato (ex multis, Cass. n. 2421/14 e n. 16289/15 e, più
specificatamente in ordine al soggetto rinvenuto presso il domicilio del destinatario, n.
1906 del 29/01/2000).
Ancora, quanto alla notifica a mezzo PEC, si rileva che la regolarità di tale notifica discende dall'art. 30, co. 4, D.L. n. 78 del 31.05.2010, convertito in L. n. 122/2010, che ha introdotto la possibilità della notifica via PEC, stabilendo che: "l'avviso di addebito è
notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero ... dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento'".
Ad ogni modo, il ricorrente obietta che l'indirizzo PEC dell' non si evince dai CP_2
pubblici registri.
Tuttavia, si ritiene inconferente nel caso di specie il richiamo alla specifica normativa che disciplina le notifiche degli atti giudiziari. L'art. 30, D.L. n. 78 del 31.05.2010, convertito in L. n. 122/2010, intitolato "Potenziamento dei processi di riscossione dell' CP_2
regola compiutamente tale diverso settore sia in ordine alle modalità alternative di notifica dell'avviso di addebito, di cui si è detto, sia in ordine al contenuto dell'atto. Si
tratta evidentemente di ambiti e settori differenti, rispondenti a specifiche esigenze le cui finalità sono perseguite dalla disciplina dedicata a ciascuno e, dunque, non sovrapponibili per il comune ricorso alla notifica telematica, in assenza di specifico richiamo normativo previsto.
Inoltre, l'indirizzo mittente “ t” è ictu oculi Email_1
riconducibile all' . CP_2
Pag. 8 di 10 Pertanto, ogni censura relativa alle pretese contributive reclamate dall' (ivi inclusa CP_2
quella relativa alla prescrizione dei crediti verificatasi prima della notificazione degli avvisi ovvero la tardiva iscrizione a ruolo) è preclusa in conseguenza dell'omessa tempestiva impugnazione giudiziale. Eventuali doglianze relative agli atti presupposti notificati andavano proposti con la relativa impugnazione giudiziale, nel cui difetto il credito è divenuto irretrattabile, con conseguente inammissibilità delle contestazioni in questa sede, in ragione del consolidarsi della pretesa creditoria.
Per quanto attiene all'asserita intervenuta prescrizione dei crediti contributivi, si evidenzia che la disciplina della prescrizione è governata oggi dalla L. n. 335/1995.
Sul punto si richiama la pronuncia della Corte di Cassazione n. 15116/15, che così ha motivato: “a fronte della prova della regolare notificazione delle cartelle, l'impugnazione del ruolo non può avere carattere "recuperatorio, non potendo l'opponente essere rimesso in termini per impugnare nel merito le cartelle esattoriali (ex art. 24 D.Lgs 46/99). Il
contribuente, però, rimane legittimato ad agire ex art. 615 c.p.c. ove voglia contestare la mancanza di un valido titolo esecutivo ovvero l'insorgenza di fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo medesimo. Conseguentemente, nel caso in cui le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate, il debitore - che non le abbia impugnate nel termine decadenziale - non può più impugnarle per far valere la prescrizione del credito verificatasi prima della notificazione della cartella. Se, però, come nel nostro caso, il debitore affermi che la prescrizione quinquennale si sia perfezionata successivamente alla notifica, allora questi può agire ex art. 615 c.p.c. per contestare il diritto del creditore ad agire in executivis a fronte dell'intervenuta prescrizione del credito portato nel titolo esecutivo (fatto estintivo successivo al formarsi del titolo esecutivo)”.
Pag. 9 di 10 L'opposizione, in tal caso, non essendo nell'art. 615 fissato alcun termine finale, è sempre proponibile fino all'esaurimento della procedura esecutiva.
A questo riguardo, si rileva che, nel caso di specie, l'intimazione n. 071 2024
9012083226000 per cui è causa è stata notificata il 13/06/2024 nei termini di legge,
considerando la sospensione dei termini di prescrizione previsti dalla normativa Covid,
ed ha interrotto tempestivamente il termine di prescrizione rispetto agli avvisi di addebito n. 37120180012099004000 e n. 37120190006657671000.
Pertanto, il ricorso viene rigettato.
In considerazione delle complessive difese svolte dalle parti, le spese vengono compensate.
P.Q.M.
il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto del 12.3.2025 dal
Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sul ricorso N.R.G. 9671/2024, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese.
Aversa, 30.04.2025
Il GOP
dott.ssa Lucia Perna
Pag. 10 di 10
LAVORO
N.R.G. 9671/2024
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta la delega conferita mediante decreto del 12.3.2025
dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
RUSSO ESTER,
ricorrente contro
(c.f. ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1
difesa dall'Avv.to GIOVANNI D'APONTE, resistente nonché contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.to Emanuela Calamia;
CP_2 P.IVA_2
non costituita CP_3
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.07.2024, il ricorrente proponeva impugnativa avverso la intimazione di pagamento n. 071 2024 9012083226000 notificata il 13/06/2024 in relazione ai seguenti atti: Avviso di addebito n. 37120180012099004000, notificato in data 08/10/2018, Avviso di addebito n. 37120190006657671000, notificato in data
06/07/2019.
Parte ricorrente deduceva principalmente la mancata notifica degli avvisi di addebito sottesi alla intimazione di pagamento nonché la decadenza dalla potestà di iscrizione a ruolo ex art. 25 D.lgs. n. 46/99 e la prescrizione dei crediti contributivi oggetto di riscossione.
L'opponente chiedeva quindi di accertare e dichiarare la nullità e/o la illegittimità
dell'opposta intimazione di pagamento, con condanna della parte avversa al pagamento delle spese di lite.
Si costituivano in giudizio tempestivamente l' e Controparte_1
l' . CP_2
La on si costituiva. CP_4
Il presente procedimento, con decreto del 12.3.2025, è stato delegato per la trattazione e decisione al sottoscritto GOP, dott.ssa Lucia Perna.
All'esito dell'udienza del 29.4.2025 che si è svolta mediante trattazione scritta ex art. 127
ter c.p.c., la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di motivazione.
In ordine all'individuazione del contraddittore, si rileva che per le questioni che riguardino la sola attività esecutiva la legittimazione passiva compete esclusivamente all'agente della riscossione (v. Cass. n. 2617 del 2007; Cass. n. 6450 del 2002); tuttavia,
laddove l'oggetto del giudizio riguardi anche la persistenza del credito vantato, come nel caso in cui il contribuente eccepisca l'estinzione dell'obbligazione venuta in essere dopo
CP_ la formazione del titolo esecutivo, l' è legittimato processuale passivo in quanto titolare del rapporto obbligatorio.
Pag. 2 di 10 La non si è costituita, comunque va, altresì, rilevata la sua carenza di CP_5
legittimazione passiva, in quanto la stessa è cessionaria dei crediti maturati fino al CP_2
2008, ex art.13 della legge 448/98, nel cui ambito non rientrano quelli per cui è causa.
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato per le ragioni di seguito esposte in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt.
24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. ex multis Cass. Sez. Lav. 9309/2020). Secondo
la giurisprudenza di legittimità (Cass. 17214/2016), infatti, “il principio della "ragione
più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle
questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di
economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la
conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più
agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario
esaminare previamente le altre (in tal senso fra le più recenti Cass. 12.11.2015 n. 23160;
Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002)”. La Suprema Corte (Cass. Sez.
un. 9936/2014), inoltre, ha evidenziato come tale principio possa trovare applicazione anche in presenza di questioni pregiudiziali.
Pag. 3 di 10 Ciò premesso, “a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella/avviso e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte
(ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza)”. (v. Corte di Cassazione, Ordinanza 02
settembre 2020, n. 18256).
L'autonoma impugnabilità delle intimazioni di pagamento D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 50 discende implicitamente dalla giurisprudenza di questa Corte riguardo al D.Lgs. n. 546
del 1992, art. 19 (Cass. 21045/07) ed è stata comunque espressamente affermata dalle sezioni unite nella sentenza n. 8979/08.
Il termine per proporre l'opposizione decorre dal momento in cui l'esistenza dell'atto esecutivo sia resa palese alle parti del processo esecutivo, ossia da quello in cui l'interessato ne abbia avuto legale conoscenza, ovvero abbia avuto conoscenza di un atto successivo che necessariamente presupponga il primo, con la conseguenza che l'opposizione proposta contro un atto successivo, implicando la legale conoscenza
Pag. 4 di 10 dell'atto precedente, fa decorrere il termine per l'impugnazione di quest'ultimo (Cass. n.
252 del 2008; Cass. n. 17780 del 2007; Cass. n. 2665 del 2003; Cass. n. 10119 del 2000;
Cass. n. 8473 del 1998; Cass. n. 3785 del 1997).
Inoltre, si consideri che l'opposizione avverso un atto successivo all'avviso di addebito
(ad es. intimazione di pagamento, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc.), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo.
Nel caso di specie l' ha provato la notifica degli avvisi di addebito oggetto di CP_2
giudizio.
Ebbene, dalla documentazione prodotta nel giudizio emerge che i predetti atti sono stati notificati a mezzo del servizio postale con sottoscrizione del relativo avviso di ricevimento ed a mezzo PEC all'indirizzo che risulta dichiarato al Registro delle Imprese.
Detti atti presupposti di quello oggi impugnato risultano dunque notificati e ogni censura relativa alle pretese contributive reclamate dall' (ivi inclusa quella relativa alla CP_2
prescrizione dei crediti verificatasi prima della notificazione della cartella ovvero la decadenza ex art. 25 del D. lgs. n. 46 del 1999) è preclusa in conseguenza dell'omessa tempestiva impugnazione giudiziale. Si deve concludere per l'incontrovertibilità dei predetti atti in ragione del consolidarsi della pretesa creditoria.
Si evidenzia infatti che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione della cartella di pagamento/avviso di addebito nel termine posto dall'art. 24
d.lgs 46/1999, determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità e incontestabilità della
Pag. 5 di 10 pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella (cfr. Cass. 4506/2007;
Cass. n. 12263/2007 e da ultimo Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del 05/02/2009; n. 8900
del 14/04/2010).
Sul punto, si rileva che la Suprema Corte ha chiarito come “La cartella esattoriale può
essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt.
32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario,
senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile,
l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata” (cfr. Cass. Civ. n.11708/2011).
Sul punto va rilevato che non è rilevante che i soggetti che abbiano ricevuto gli atti non rientrino nello stato di famiglia del ricevente, in quanto la legge presume la conoscibilità
dell'atto notificato nella residenza del destinatario e ricevuto da soggetto appartenente alla sua cerchia familiare (cfr. Cass. n. 15973/2014 dove si chiarisce che la notifica
Pag. 6 di 10 effettuata all'indirizzo del destinatario fa presumere la conoscenza con onere del ricorrente di prova contraria che colui che riceve l'atto è completamente estraneo alla sfera familiare, non essendo sufficiente che lo stesso non rientri nello stato di famiglia).
Ed invero non avendo l'Agente postale alcun obbligo o onere di identificare il soggetto ciò che è rilevante è solo che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario (Cass. n. 20651/2013).
Per quanto riguarda dette missive, pure assimilabili a diffide e messe in mora di pagamento, la cui spedizione a mezzo posta è regolata dalle regole ordinarie del servizio postale, per l'individuazione del momento perfezionativo della notifica si richiama il principio secondo cui la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione è
assolta dal notificante mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, poiché, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, la cartella esattoriale deve ritenersi a lui ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ.,
fondata sulle univoche e concludenti circostanze (integranti i requisiti di cui all'art. 2729
cod. civ.) della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, superabile solo ove il destinatario medesimo dimostri di essersi trovato, senza colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. Civ. n. 10232 del 18 maggio 2016, Cass. n. 9111/12 e n.
272/14).
Sicchè, devono essere disattese le doglianze relative alla notifica dei predetti avvisi di addebito.
Inoltre, anche nel caso di notificazione eseguita dall'agente postale, la relata di notificazione fa fede fino a querela di falso, che nella specie non risulta essere stata proposta, per le attestazioni che riguardano l'attività svolta, comprensiva della qualifica
Pag. 7 di 10 del soggetto cui l'atto è stato consegnato (ex multis, Cass. n. 2421/14 e n. 16289/15 e, più
specificatamente in ordine al soggetto rinvenuto presso il domicilio del destinatario, n.
1906 del 29/01/2000).
Ancora, quanto alla notifica a mezzo PEC, si rileva che la regolarità di tale notifica discende dall'art. 30, co. 4, D.L. n. 78 del 31.05.2010, convertito in L. n. 122/2010, che ha introdotto la possibilità della notifica via PEC, stabilendo che: "l'avviso di addebito è
notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero ... dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento'".
Ad ogni modo, il ricorrente obietta che l'indirizzo PEC dell' non si evince dai CP_2
pubblici registri.
Tuttavia, si ritiene inconferente nel caso di specie il richiamo alla specifica normativa che disciplina le notifiche degli atti giudiziari. L'art. 30, D.L. n. 78 del 31.05.2010, convertito in L. n. 122/2010, intitolato "Potenziamento dei processi di riscossione dell' CP_2
regola compiutamente tale diverso settore sia in ordine alle modalità alternative di notifica dell'avviso di addebito, di cui si è detto, sia in ordine al contenuto dell'atto. Si
tratta evidentemente di ambiti e settori differenti, rispondenti a specifiche esigenze le cui finalità sono perseguite dalla disciplina dedicata a ciascuno e, dunque, non sovrapponibili per il comune ricorso alla notifica telematica, in assenza di specifico richiamo normativo previsto.
Inoltre, l'indirizzo mittente “ t” è ictu oculi Email_1
riconducibile all' . CP_2
Pag. 8 di 10 Pertanto, ogni censura relativa alle pretese contributive reclamate dall' (ivi inclusa CP_2
quella relativa alla prescrizione dei crediti verificatasi prima della notificazione degli avvisi ovvero la tardiva iscrizione a ruolo) è preclusa in conseguenza dell'omessa tempestiva impugnazione giudiziale. Eventuali doglianze relative agli atti presupposti notificati andavano proposti con la relativa impugnazione giudiziale, nel cui difetto il credito è divenuto irretrattabile, con conseguente inammissibilità delle contestazioni in questa sede, in ragione del consolidarsi della pretesa creditoria.
Per quanto attiene all'asserita intervenuta prescrizione dei crediti contributivi, si evidenzia che la disciplina della prescrizione è governata oggi dalla L. n. 335/1995.
Sul punto si richiama la pronuncia della Corte di Cassazione n. 15116/15, che così ha motivato: “a fronte della prova della regolare notificazione delle cartelle, l'impugnazione del ruolo non può avere carattere "recuperatorio, non potendo l'opponente essere rimesso in termini per impugnare nel merito le cartelle esattoriali (ex art. 24 D.Lgs 46/99). Il
contribuente, però, rimane legittimato ad agire ex art. 615 c.p.c. ove voglia contestare la mancanza di un valido titolo esecutivo ovvero l'insorgenza di fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo medesimo. Conseguentemente, nel caso in cui le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate, il debitore - che non le abbia impugnate nel termine decadenziale - non può più impugnarle per far valere la prescrizione del credito verificatasi prima della notificazione della cartella. Se, però, come nel nostro caso, il debitore affermi che la prescrizione quinquennale si sia perfezionata successivamente alla notifica, allora questi può agire ex art. 615 c.p.c. per contestare il diritto del creditore ad agire in executivis a fronte dell'intervenuta prescrizione del credito portato nel titolo esecutivo (fatto estintivo successivo al formarsi del titolo esecutivo)”.
Pag. 9 di 10 L'opposizione, in tal caso, non essendo nell'art. 615 fissato alcun termine finale, è sempre proponibile fino all'esaurimento della procedura esecutiva.
A questo riguardo, si rileva che, nel caso di specie, l'intimazione n. 071 2024
9012083226000 per cui è causa è stata notificata il 13/06/2024 nei termini di legge,
considerando la sospensione dei termini di prescrizione previsti dalla normativa Covid,
ed ha interrotto tempestivamente il termine di prescrizione rispetto agli avvisi di addebito n. 37120180012099004000 e n. 37120190006657671000.
Pertanto, il ricorso viene rigettato.
In considerazione delle complessive difese svolte dalle parti, le spese vengono compensate.
P.Q.M.
il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto del 12.3.2025 dal
Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sul ricorso N.R.G. 9671/2024, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese.
Aversa, 30.04.2025
Il GOP
dott.ssa Lucia Perna
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