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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 07/05/2025, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 647/2024
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi all'udienza del 7.5.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Bovalino, alla Via Fratelli Bandiera II^ trav. snc, presso lo studio dell'Avv. PELLE FRANCESCO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
contro
Controparte_1
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore;
P.IVA_1
contumace
OGGETTO: iscrizione nell'elenco dei braccianti agricoli.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicato, premesso di essere lavoratore agricolo regolarmente iscritto negli elenchi anagrafici di competenza con la qualifica di bracciante agricolo e di aver, in tale qualità, lavorato alle dipendenze dell'azienda agricola RR MA negli anni 2019, 2020, 2021 e 2022; lamentato che, con riferimento agli anni
2019, 2020 e 2021, l' , con distinti provvedimenti datati 22.3.2023 e CP_2
notificati in data 3.4.2023, gli comunicava il disconoscimento del rapporto lavorativo instaurato con l'azienda agricola summenzionata per tali anni;
dedotto di aver presentato i ricorsi amministrativi di prima e seconda istanza, nei termini stabiliti dalla legge, e che il primo ricorso veniva rigettato, mentre il secondo rimaneva privo di riscontro;
allegato che per l'anno 2022 non veniva iscritto nell'elenco dei braccianti dei lavoratori agricoli e che per tale motivo proponeva i relativi ricorsi amministrativi avverso la mancata iscrizione;
rivendicata l'effettiva sussistenza del rapporto lavorativo e il diritto all'iscrizione nell'elenco dei braccianti agricoli;
concludeva chiedendo “In via principale: a) accertarsi e dichiararsi che il ricorrente ha regolarmente lavorato in agricoltura in qualità di bracciante agricolo per gli anni 2019,2020,2021 e 2022, per i periodi e numero di giornate regolarmente denunciate, alle dipendenze della ditta RR MA nei terreni nella disponibilità aziendale;
b) accertarsi e dichiararsi che lo stesso ha diritto ad essere re-iscritto negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del comune di residenza per gli anni in questione e per il corrispondente numero di giornate lavorative denunciato;
c) condannarsi l' in persona del legale rappresentante CP_2
p.t., con sede legale in (00144) Roma, via Ciro il Grande 21, a provvedere alla relativa iscrizione. In via subordinata: d) accertarsi e dichiararsi che il ricorrente ha svolto attività di lavoro agricolo in qualità di coadiuvante familiare della ditta in questione per gli anni oggetto di causa;
e) accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente ad essere iscritto negli
Pag. 2 di 11 appositi elenchi anagrafici con la corrispondente qualifica per gli anni oggetto di contestazione e per il corrispondente numero di giornate lavorative;
f) per l'effetto, condannare l' in persona del legale CP_2
rappresentante p.t., a provvedere alla relativa iscrizione negli appositi elenchi e per i rispettivi periodi”, con vittoria di spese.
Non si costituiva in giudizio l di cui deve essere dichiarata la CP_2
contumacia, attesa la regolare notifica del ricorso.
Sollevata d'ufficio la questione relativa alla possibile decadenza dall'azione giudiziaria intrapresa, ex art. 22 D.L. n. 7/70, e concesso termine alla parte per dedurre sul punto ai sensi dell'art. 101, c. 2, c.p.c., la causa all'odierna udienza è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce di cui è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, deve essere accertata la tempestività del ricorso ai sensi di quanto disposto dall'art. 22 D.L. n.7/1970.
Quanto alla natura della decadenza ivi richiamata, osserva il Tribunale, che essa, come ripetutamente precisato dalla giurisprudenza di legittimità, è di ordine pubblico e, pertanto, rilevabile d'ufficio (cfr. Cass. 17 marzo 2008,
n. 7148). Con ordinanza del 17.8.2024, difatti, la questione veniva sollevata d'ufficio, con concessione in favore della parte di un termine per dedurre sulla stessa, ai sensi dell'art. 101, c. 2 c.p.c.
1.1 In primo luogo è opportuno soffermarsi sulla domanda relativa alla reiscrizione nell'elenco dei braccianti agricoli con riferimento agli anni
2019, 2020 e 2021.
Con riferimento alla disciplina dell'impugnativa dei provvedimenti con cui l' procede alla cancellazione dei lavoratori dagli elenchi, l'art. 22 del CP_2
Pag. 3 di 11 DL n. 7/70, reintrodotto con d.l. n.98 del 2011 prevede, in materia di accertamento dello status di lavoratori agricoli, che “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
Deve ritenersi, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, che tale termine decadenziale rivesta natura sostanziale, senza possibilità di sanatoria ex art. 8 legge n. 533 del 1973 e senza che la disposizione in esame possa ritenersi implicitamente abrogata dall'art. 148 disp. att. c.p.c.
La previsione normativa di un tale specifico termine di decadenza non può suscitare dubbi di illegittimità costituzionale per disparità di trattamento, potendosi rinvenire nell'ordinamento altre ipotesi analoghe, né per violazione degli articoli 24 e 113 Cost., atteso che la previsione di un termine per l'esercizio della azione giudiziaria non si risolve in un ostacolo apprezzabile e ingiustificato per la tutela della posizione assicurativa dell'interessato (da ultimo Corte Cost. 10 maggio 2005 n. 192; Cass. Civ., sez. lav. 10 agosto 2004 n. 15460).
Lo stesso ricorrente ha allegato e provato che i provvedimenti di disconoscimento gli sono stati notificati personalmente in data 4.8.2023, ai sensi dell'art. 38, c. 7 D.L. 98/11, per come novellato a seguito dell'adozione del D.L. 76/20.
Appare dunque opportuno evidenziare che il sistema delle impugnazioni amministrative avverso i provvedimenti di iscrizione/non iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli è stato modificato dal D.Lgs. 11.8.93 n. 375, che ha non solo attribuito a soggetti diversi la competenza a decidere sui
Pag. 4 di 11 ricorsi degli interessati, ma ha anche introdotto il diverso principio del silenzio-rigetto per le ipotesi di mancata adozione, nei termini fissati dalla legge, di un provvedimento da parte del soggetto competente. L'art. 11 del
D.Lgs. 375/93 prevede, infatti: “1. Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
2. Contro le decisioni della commissione
l'interessato e il dirigente della competente sede dello SCAU — oggi CP_2
cfr. art. 19 L. 729/94 — possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione Centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”.
La giurisprudenza di legittimità, condivisa da questo giudicante, ha recentemente affermato che "In caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal d.lgs. 11 agosto 1993 n. 375, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla l. 11 marzo
1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del
Pag. 5 di 11 loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza" (Cass. civile, 27 dicembre 2011, n. 29070).
Interpretando in combinato disposto le due previsioni, quindi, il D.L. n. 7 del 1970, art. 22, nel riferimento da esso fatto ai provvedimenti definitivi, notificati o altrimenti conosciuti dall'interessato, va inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto di tempestivo gravame amministrativo, sia dei provvedimenti (di quegli stessi organi) che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso.
Nel primo caso il dies a quo di decorrenza del termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria coinciderà con la scadenza del termine
(30 giorni) stabilito dal D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11 per la presentazione del primo dei due previsti rimedi amministrativi;
senza che osti al possibile verificarsi della decadenza la previsione (L. n. 573 del 1973, art. 8) di improcedibilità della domanda giudiziale in caso di mancato preventivo esperimento dei ricorsi amministrativi, dal momento che la
"procedimentalizzazione" delle varie fasi attiene alle modalità di tutela del diritto, ma non costituisce impedimento al suo esercizio (così Cass. n.
813/2007).
Nel secondo caso, occorre distinguere, come già detto, l'ipotesi della definizione del procedimento contenzioso con un provvedimento espresso da quella del silenzio serbato dall'autorità preposta alla decisione per tutto il tempo stabilito dal D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11.
Pag. 6 di 11 In ipotesi, come quella del caso di specie, in cui il ricorso di seconda istanza rimanga privo di riscontro, pertanto, il termine di 120 giorni per la proposizione del ricorso giudiziario deve essere necessariamente computato a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla proposizione del ricorso amministrativo, in quanto solo in questo momento maturerà il silenzio- rigetto da parte dell'amministrazione.
Orbene, nel caso di specie risulta che i provvedimenti di disconoscimento venivano notificati al ricorrente in data 3.4.2023. Seguiva dunque la tempestiva presentazione del ricorso amministrativo di prima istanza, in data 29.4.2023.
L' , con provvedimento del 27.6.2023, tempestivamente notificato alla CP_2
parte in data 7.7.2023, ossia entro il termine di 90 giorni dalla proposizione del ricorso, lo rigettava. Il ricorrente, dunque, in data 4.8.2023 presentava tempestivamente ricorso in seconda istanza avverso il rigetto.
Da tale data, dunque, decorreva il termine di novanta giorni, allo scadere del quale deve ritenersi perfezionato il silenzio-rigetto dell'amministrazione. Detto termine scadeva in data 2.11.2023, momento dal quale doveva essere computato il termine di 120 giorni per la proposizione del ricorso giudiziario. Tale termine veniva dunque a scadere in data 1.3.2024.
Ne consegue che il ricorso deve senz'altro ritenersi tardivo e dunque inammissibile con riferimento agli anni 2019, 2020 e 2021.
Non è difatti condivisibile la ricostruzione fornita dal ricorrente che pretenderebbe di far decorrere il termine di 120 giorni dal 91° giorno successivo all'infruttuosa proposizione del ricorso amministrativo.
Pag. 7 di 11 Per pacifica giurisprudenza di legittimità, difatti, detto termine decorre senz'altro dal novantesimo giorno successivo alla presentazione del ricorso, termine entro il quale la Commissione avrebbe dovuto pronunciarsi (si veda sul punto, ex multis, Cass. 12809/2011).
1.2 Con riferimento all'anno 2022, il ricorrente ha allegato di non essere stato iscritto negli elenchi annuali dei braccianti agricoli, pubblicati dal
31.3.2023 al 15.4.2023.
Anche nel caso di mancata iscrizione valgono i medesimi principi sopra evidenziati, trovando applicazione la stessa rigida procedimentalizzazione prevista nell'ipotesi dell'impugnazione della cancellazione. Sul punto è sufficiente richiamare il granitico orientamento della Corte di Cassazione, cui si intende aderire in questa sede: “In caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal d.lgs. 11 agosto 1993 n. 375, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla l.
11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza” (Cass. n.
29070/2011).
Pag. 8 di 11 Come allegato dallo stesso ricorrente, avuta contezza della mancata iscrizione nell'elenco dei braccianti agricoli, egli, in data 28.4.2023, proponeva tempestivo ricorso di prima istanza, che tuttavia veniva rigettato con provvedimento del 25.7.2023, notificatogli solo in data 17.8.2023.
Il ricorrente sostiene dunque di aver proposto tempestivo ricorso di seconda istanza in data 14.9.2023, rispetto al quale maturava il silenzio-rigetto in data 14.12.2023, con conseguente scadenza del termine per proporre il ricorso in via giudiziaria in data 12.4.2024.
Anche tale ricostruzione tuttavia è erronea.
In fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio, difatti, la Corte di Cassazione, con orientamento in questa sede richiamato e condiviso, ha specificato che “
6. La tesi di parte ricorrente secondo cui l'avvenuta adozione in data 17/11/2006, cioè entro il termine di 90 giorni, del provvedimento espresso di rigetto da parte della commissione poi notificato con raccomandata del 31/1/2007 pervenuta al lavoratore alcuni giorni dopo, comporta che il termine per ricorrere al giudice debba decorrere da tale ultima data, risulta del tutto infondata. La giurisprudenza di questa Corte ha affermato infatti che, per le decisioni espresse, vale la regola della notifica del provvedimento - salva la possibilità, per chi eccepisca la decadenza, di provare che l'interessato ne ha acquisito altrimenti conoscenza - mentre, per l'ipotesi di decisione tacita di rigetto, vale solamente la regola del momento dell'acquisita conoscenza;
momento che va identificato nella scadenza dei termini assegnati dalla disposizione in esame all'autorità competente per provvedere sul ricorso, trattandosi di scadenza prevista direttamente dalla
Pag. 9 di 11 legge e che deve, per tale ragione, ritenersi conosciuta o, comunque, conoscibile dall'interessato. Al tempo stesso, la suddetta scadenza segna la soglia oltre la quale la presentazione di un ricorso amministrativo tardivo, pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria, non può essere recuperata per lo spostamento in avanti del dies a quo del ripetuto termine di decadenza;
così come irrilevante, agli stessi fini, resta la decisione tardiva sul ricorso, a sua volta inidonea a costituire una
"riapertura" del termine decadenziale (per una fattispecie analoga alla presente: v. Cass. n. 13092 del 2009)” (cfr. Cass. n. 7180/2017).
È evidente difatti che con riferimento al computo dei termini è irrilevante che il provvedimento di rigetto del ricorso di prima istanza sia stato tardivamente notificato al ricorrente in data 17.8.2023.
Ciò che rileva è che il silenzio-rigetto è maturato allo scadere del novantesimo giorno successivo alla proposizione del ricorso amministrativo e quindi in data 27.7.2023. Da tale data, dunque, decorreva il termine di giorni trenta per la proposizione del ricorso amministrativo di seconda istanza, che scadeva dunque in data 26.8.2023. In tale ultima data il provvedimento di rigetto è divenuto definitivo, risultando al riguardo irrilevante la proposizione tardiva del ricorso di seconda istanza, con conseguente decorrenza del termine di 120 giorni per la proposizione del ricorso giudiziario.
Ne consegue dunque che anche con riferimento all'anno 2022 il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto tardivo.
1.3 La definitività dei provvedimenti di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli e della mancata iscrizione negli stessi, per mancata proposizione, nei termini, del ricorso giudiziario, preclude ogni possibilità
Pag. 10 di 11 di valutare, in sede giurisdizionale, la sussistenza dei rapporti di lavoro subordinato agricolo per cui è causa, con conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
2. Le spese di lite devono essere integralmente compensate, attesa la contumacia della parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara la contumacia dell' , in persona del legale rappresentante pro CP_2
tempore;
- dichiara inammissibile il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite.
Locri, 07/05/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
Pag. 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 647/2024
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi all'udienza del 7.5.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Bovalino, alla Via Fratelli Bandiera II^ trav. snc, presso lo studio dell'Avv. PELLE FRANCESCO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
contro
Controparte_1
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore;
P.IVA_1
contumace
OGGETTO: iscrizione nell'elenco dei braccianti agricoli.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicato, premesso di essere lavoratore agricolo regolarmente iscritto negli elenchi anagrafici di competenza con la qualifica di bracciante agricolo e di aver, in tale qualità, lavorato alle dipendenze dell'azienda agricola RR MA negli anni 2019, 2020, 2021 e 2022; lamentato che, con riferimento agli anni
2019, 2020 e 2021, l' , con distinti provvedimenti datati 22.3.2023 e CP_2
notificati in data 3.4.2023, gli comunicava il disconoscimento del rapporto lavorativo instaurato con l'azienda agricola summenzionata per tali anni;
dedotto di aver presentato i ricorsi amministrativi di prima e seconda istanza, nei termini stabiliti dalla legge, e che il primo ricorso veniva rigettato, mentre il secondo rimaneva privo di riscontro;
allegato che per l'anno 2022 non veniva iscritto nell'elenco dei braccianti dei lavoratori agricoli e che per tale motivo proponeva i relativi ricorsi amministrativi avverso la mancata iscrizione;
rivendicata l'effettiva sussistenza del rapporto lavorativo e il diritto all'iscrizione nell'elenco dei braccianti agricoli;
concludeva chiedendo “In via principale: a) accertarsi e dichiararsi che il ricorrente ha regolarmente lavorato in agricoltura in qualità di bracciante agricolo per gli anni 2019,2020,2021 e 2022, per i periodi e numero di giornate regolarmente denunciate, alle dipendenze della ditta RR MA nei terreni nella disponibilità aziendale;
b) accertarsi e dichiararsi che lo stesso ha diritto ad essere re-iscritto negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del comune di residenza per gli anni in questione e per il corrispondente numero di giornate lavorative denunciato;
c) condannarsi l' in persona del legale rappresentante CP_2
p.t., con sede legale in (00144) Roma, via Ciro il Grande 21, a provvedere alla relativa iscrizione. In via subordinata: d) accertarsi e dichiararsi che il ricorrente ha svolto attività di lavoro agricolo in qualità di coadiuvante familiare della ditta in questione per gli anni oggetto di causa;
e) accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente ad essere iscritto negli
Pag. 2 di 11 appositi elenchi anagrafici con la corrispondente qualifica per gli anni oggetto di contestazione e per il corrispondente numero di giornate lavorative;
f) per l'effetto, condannare l' in persona del legale CP_2
rappresentante p.t., a provvedere alla relativa iscrizione negli appositi elenchi e per i rispettivi periodi”, con vittoria di spese.
Non si costituiva in giudizio l di cui deve essere dichiarata la CP_2
contumacia, attesa la regolare notifica del ricorso.
Sollevata d'ufficio la questione relativa alla possibile decadenza dall'azione giudiziaria intrapresa, ex art. 22 D.L. n. 7/70, e concesso termine alla parte per dedurre sul punto ai sensi dell'art. 101, c. 2, c.p.c., la causa all'odierna udienza è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce di cui è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, deve essere accertata la tempestività del ricorso ai sensi di quanto disposto dall'art. 22 D.L. n.7/1970.
Quanto alla natura della decadenza ivi richiamata, osserva il Tribunale, che essa, come ripetutamente precisato dalla giurisprudenza di legittimità, è di ordine pubblico e, pertanto, rilevabile d'ufficio (cfr. Cass. 17 marzo 2008,
n. 7148). Con ordinanza del 17.8.2024, difatti, la questione veniva sollevata d'ufficio, con concessione in favore della parte di un termine per dedurre sulla stessa, ai sensi dell'art. 101, c. 2 c.p.c.
1.1 In primo luogo è opportuno soffermarsi sulla domanda relativa alla reiscrizione nell'elenco dei braccianti agricoli con riferimento agli anni
2019, 2020 e 2021.
Con riferimento alla disciplina dell'impugnativa dei provvedimenti con cui l' procede alla cancellazione dei lavoratori dagli elenchi, l'art. 22 del CP_2
Pag. 3 di 11 DL n. 7/70, reintrodotto con d.l. n.98 del 2011 prevede, in materia di accertamento dello status di lavoratori agricoli, che “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
Deve ritenersi, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, che tale termine decadenziale rivesta natura sostanziale, senza possibilità di sanatoria ex art. 8 legge n. 533 del 1973 e senza che la disposizione in esame possa ritenersi implicitamente abrogata dall'art. 148 disp. att. c.p.c.
La previsione normativa di un tale specifico termine di decadenza non può suscitare dubbi di illegittimità costituzionale per disparità di trattamento, potendosi rinvenire nell'ordinamento altre ipotesi analoghe, né per violazione degli articoli 24 e 113 Cost., atteso che la previsione di un termine per l'esercizio della azione giudiziaria non si risolve in un ostacolo apprezzabile e ingiustificato per la tutela della posizione assicurativa dell'interessato (da ultimo Corte Cost. 10 maggio 2005 n. 192; Cass. Civ., sez. lav. 10 agosto 2004 n. 15460).
Lo stesso ricorrente ha allegato e provato che i provvedimenti di disconoscimento gli sono stati notificati personalmente in data 4.8.2023, ai sensi dell'art. 38, c. 7 D.L. 98/11, per come novellato a seguito dell'adozione del D.L. 76/20.
Appare dunque opportuno evidenziare che il sistema delle impugnazioni amministrative avverso i provvedimenti di iscrizione/non iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli è stato modificato dal D.Lgs. 11.8.93 n. 375, che ha non solo attribuito a soggetti diversi la competenza a decidere sui
Pag. 4 di 11 ricorsi degli interessati, ma ha anche introdotto il diverso principio del silenzio-rigetto per le ipotesi di mancata adozione, nei termini fissati dalla legge, di un provvedimento da parte del soggetto competente. L'art. 11 del
D.Lgs. 375/93 prevede, infatti: “1. Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
2. Contro le decisioni della commissione
l'interessato e il dirigente della competente sede dello SCAU — oggi CP_2
cfr. art. 19 L. 729/94 — possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione Centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”.
La giurisprudenza di legittimità, condivisa da questo giudicante, ha recentemente affermato che "In caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal d.lgs. 11 agosto 1993 n. 375, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla l. 11 marzo
1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del
Pag. 5 di 11 loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza" (Cass. civile, 27 dicembre 2011, n. 29070).
Interpretando in combinato disposto le due previsioni, quindi, il D.L. n. 7 del 1970, art. 22, nel riferimento da esso fatto ai provvedimenti definitivi, notificati o altrimenti conosciuti dall'interessato, va inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto di tempestivo gravame amministrativo, sia dei provvedimenti (di quegli stessi organi) che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso.
Nel primo caso il dies a quo di decorrenza del termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria coinciderà con la scadenza del termine
(30 giorni) stabilito dal D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11 per la presentazione del primo dei due previsti rimedi amministrativi;
senza che osti al possibile verificarsi della decadenza la previsione (L. n. 573 del 1973, art. 8) di improcedibilità della domanda giudiziale in caso di mancato preventivo esperimento dei ricorsi amministrativi, dal momento che la
"procedimentalizzazione" delle varie fasi attiene alle modalità di tutela del diritto, ma non costituisce impedimento al suo esercizio (così Cass. n.
813/2007).
Nel secondo caso, occorre distinguere, come già detto, l'ipotesi della definizione del procedimento contenzioso con un provvedimento espresso da quella del silenzio serbato dall'autorità preposta alla decisione per tutto il tempo stabilito dal D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11.
Pag. 6 di 11 In ipotesi, come quella del caso di specie, in cui il ricorso di seconda istanza rimanga privo di riscontro, pertanto, il termine di 120 giorni per la proposizione del ricorso giudiziario deve essere necessariamente computato a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla proposizione del ricorso amministrativo, in quanto solo in questo momento maturerà il silenzio- rigetto da parte dell'amministrazione.
Orbene, nel caso di specie risulta che i provvedimenti di disconoscimento venivano notificati al ricorrente in data 3.4.2023. Seguiva dunque la tempestiva presentazione del ricorso amministrativo di prima istanza, in data 29.4.2023.
L' , con provvedimento del 27.6.2023, tempestivamente notificato alla CP_2
parte in data 7.7.2023, ossia entro il termine di 90 giorni dalla proposizione del ricorso, lo rigettava. Il ricorrente, dunque, in data 4.8.2023 presentava tempestivamente ricorso in seconda istanza avverso il rigetto.
Da tale data, dunque, decorreva il termine di novanta giorni, allo scadere del quale deve ritenersi perfezionato il silenzio-rigetto dell'amministrazione. Detto termine scadeva in data 2.11.2023, momento dal quale doveva essere computato il termine di 120 giorni per la proposizione del ricorso giudiziario. Tale termine veniva dunque a scadere in data 1.3.2024.
Ne consegue che il ricorso deve senz'altro ritenersi tardivo e dunque inammissibile con riferimento agli anni 2019, 2020 e 2021.
Non è difatti condivisibile la ricostruzione fornita dal ricorrente che pretenderebbe di far decorrere il termine di 120 giorni dal 91° giorno successivo all'infruttuosa proposizione del ricorso amministrativo.
Pag. 7 di 11 Per pacifica giurisprudenza di legittimità, difatti, detto termine decorre senz'altro dal novantesimo giorno successivo alla presentazione del ricorso, termine entro il quale la Commissione avrebbe dovuto pronunciarsi (si veda sul punto, ex multis, Cass. 12809/2011).
1.2 Con riferimento all'anno 2022, il ricorrente ha allegato di non essere stato iscritto negli elenchi annuali dei braccianti agricoli, pubblicati dal
31.3.2023 al 15.4.2023.
Anche nel caso di mancata iscrizione valgono i medesimi principi sopra evidenziati, trovando applicazione la stessa rigida procedimentalizzazione prevista nell'ipotesi dell'impugnazione della cancellazione. Sul punto è sufficiente richiamare il granitico orientamento della Corte di Cassazione, cui si intende aderire in questa sede: “In caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal d.lgs. 11 agosto 1993 n. 375, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla l.
11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza” (Cass. n.
29070/2011).
Pag. 8 di 11 Come allegato dallo stesso ricorrente, avuta contezza della mancata iscrizione nell'elenco dei braccianti agricoli, egli, in data 28.4.2023, proponeva tempestivo ricorso di prima istanza, che tuttavia veniva rigettato con provvedimento del 25.7.2023, notificatogli solo in data 17.8.2023.
Il ricorrente sostiene dunque di aver proposto tempestivo ricorso di seconda istanza in data 14.9.2023, rispetto al quale maturava il silenzio-rigetto in data 14.12.2023, con conseguente scadenza del termine per proporre il ricorso in via giudiziaria in data 12.4.2024.
Anche tale ricostruzione tuttavia è erronea.
In fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio, difatti, la Corte di Cassazione, con orientamento in questa sede richiamato e condiviso, ha specificato che “
6. La tesi di parte ricorrente secondo cui l'avvenuta adozione in data 17/11/2006, cioè entro il termine di 90 giorni, del provvedimento espresso di rigetto da parte della commissione poi notificato con raccomandata del 31/1/2007 pervenuta al lavoratore alcuni giorni dopo, comporta che il termine per ricorrere al giudice debba decorrere da tale ultima data, risulta del tutto infondata. La giurisprudenza di questa Corte ha affermato infatti che, per le decisioni espresse, vale la regola della notifica del provvedimento - salva la possibilità, per chi eccepisca la decadenza, di provare che l'interessato ne ha acquisito altrimenti conoscenza - mentre, per l'ipotesi di decisione tacita di rigetto, vale solamente la regola del momento dell'acquisita conoscenza;
momento che va identificato nella scadenza dei termini assegnati dalla disposizione in esame all'autorità competente per provvedere sul ricorso, trattandosi di scadenza prevista direttamente dalla
Pag. 9 di 11 legge e che deve, per tale ragione, ritenersi conosciuta o, comunque, conoscibile dall'interessato. Al tempo stesso, la suddetta scadenza segna la soglia oltre la quale la presentazione di un ricorso amministrativo tardivo, pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria, non può essere recuperata per lo spostamento in avanti del dies a quo del ripetuto termine di decadenza;
così come irrilevante, agli stessi fini, resta la decisione tardiva sul ricorso, a sua volta inidonea a costituire una
"riapertura" del termine decadenziale (per una fattispecie analoga alla presente: v. Cass. n. 13092 del 2009)” (cfr. Cass. n. 7180/2017).
È evidente difatti che con riferimento al computo dei termini è irrilevante che il provvedimento di rigetto del ricorso di prima istanza sia stato tardivamente notificato al ricorrente in data 17.8.2023.
Ciò che rileva è che il silenzio-rigetto è maturato allo scadere del novantesimo giorno successivo alla proposizione del ricorso amministrativo e quindi in data 27.7.2023. Da tale data, dunque, decorreva il termine di giorni trenta per la proposizione del ricorso amministrativo di seconda istanza, che scadeva dunque in data 26.8.2023. In tale ultima data il provvedimento di rigetto è divenuto definitivo, risultando al riguardo irrilevante la proposizione tardiva del ricorso di seconda istanza, con conseguente decorrenza del termine di 120 giorni per la proposizione del ricorso giudiziario.
Ne consegue dunque che anche con riferimento all'anno 2022 il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto tardivo.
1.3 La definitività dei provvedimenti di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli e della mancata iscrizione negli stessi, per mancata proposizione, nei termini, del ricorso giudiziario, preclude ogni possibilità
Pag. 10 di 11 di valutare, in sede giurisdizionale, la sussistenza dei rapporti di lavoro subordinato agricolo per cui è causa, con conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
2. Le spese di lite devono essere integralmente compensate, attesa la contumacia della parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara la contumacia dell' , in persona del legale rappresentante pro CP_2
tempore;
- dichiara inammissibile il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite.
Locri, 07/05/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
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