Decreto cautelare 27 marzo 2026
Sentenza breve 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza breve 27/04/2026, n. 7529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7529 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07529/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03679/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3679 del 2026, proposto da
Ditta Individuale Conti Massimo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Romina Magnani, con domicilio eletto presso il suo studio in Cesena, piazza Almerici 4;
contro
Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in persona del Ministro, legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ismea - Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonino Galletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
per l'annullamento
della comunicazione di inammissibilità della domanda n. INN24-3BO9V511-CONTI MASSIMO pubblicata e non notificata in data 19.02.2026 del seguente tenore:” con riferimento all’oggetto si comunica che a seguito del riesame della domanda non sono state riscontrate valide ragioni per riaprire il procedimento istruttorio e pertanto l’esito già comunicato resta confermato” ;
della successiva graduatoria nazionale di pubblicazione delle domande ammesse;
di ogni atto conseguente e successivo, connesso e/o conseguenziale;
e per quanto occorrer possa del Bando “Fondo per l’innovazione in agricoltura -Avviso di apertura del portale di accesso alle agevolazioni e istruzioni operative per l’anno 2024”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e di Ismea - Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 il dott. LV TT NT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. circa i presupposti per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e RI
Nell’odierno giudizio, parte ricorrente espone di aver presentato, in data 04/12/2024, domanda di ammissione al Fondo per l’innovazione in agricoltura, secondo le previsioni del decreto del 9 agosto 2023 (“Criteri e modalità di attuazione del Fondo per l'innovazione in agricoltura. (23A05618) pubblicato in GU n.240 del 13-10-2023), finalizzato alla realizzazione e lo sviluppo di progetti di innovazione finalizzati all'incremento della produttività nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura attraverso la diffusione delle migliori tecnologie disponibili per la gestione digitale dell'impresa, per l'utilizzo di macchine, di soluzioni robotiche, di sensoristica e di piattaforme e infrastrutture 4.0, per il risparmio dell'acqua e la riduzione dell'impiego di sostanze chimiche, nonché' per l'utilizzo di sottoprodotti.
L’importo della erogazione del contributo a fondo perduto ammontava a complessivi euro 129.350,00 a fronte di costi ammissibili totali pari ad €. 199.000,00.
Il 31.07.2025 I.S.M.E.A. comunicava ex art. 10 bis la sussistenza di motivi ostativi all’ammissione della domanda ( “ I preventivi di spesa allegati non risultano completi in quanto il preventivo rilasciato dal fornitore AM UC non riporta, per entrambi i beni oggetto di acquisto, il prezzo di vendita e la dichiarazione di conformità del bene oggetto di investimento rispetto ad una delle macrocategorie di cui all’art. 5 del decreto in contrasto con quanto previsto all’art. 6.2. dell’Avviso ”.
Venivano quindi depositate memorie integrative, indicando che i preventivi allegati alla domanda erano presenti ed erano stati caricati correttamente in istanza ed il secondo dei preventivi mancava di una parte di facciata di scansione per un errore nell’apparecchio di facciata di scansione. Sotto il profilo sostanziale deduceva che tale pagina conteneva il prezzo del preventivo in questione, che tuttavia non era il più basso, ma il più alto rispetto al preventivo finanziabile; che le caratteristiche richieste erano indicate dalla documentazione; che il preventivo rappresentava un corretto raffronto rispetto alla attrezzatura finanziabile.
Nonostante tali contributi procedimentali, l’istanza veniva respinta con il provvedimento impugnato mediante il ricorso introduttivo dell’odierno giudizio, che risulta affidato ad articolate ragioni di censura con le quali viene fatta valere l’illegittimità del diniego per difetto di motivazione e dei presupposti.
Si è costituita l’ISMEA, che rappresenta di aver provveduto, nelle more, all’autotutela, riammettendo la odierna ricorrente al procedimento e chiedendo che sia quindi dichiarata la cessata materia del contendere ovvero la sopravvenuta carenza d’interesse al ricorso, con conseguente estinzione del giudizio; ISMEA chiede che – in ragione della spiegata condotta processuale e della complessità del procedimento amministrativo sotteso al riconoscimento dell’agevolazione consistente nell’esame e nell’istruttoria di migliaia di domande per ogni tipologia di agevolazione – sia disposta l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Nella camera di consiglio del 22 aprile 2026, entrambe le parti hanno confermato le circostanze dedotte da ISMEA, insistendo la ricorrente sulle spese di lite e l’Istituto sulla compensazione; quindi, sentite le parti sul punto, la causa è stata trattenuta per essere decisa con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 del c.p.a.
Avendo riguardo all’avvenuta riammissione della ricorrente al prosieguo della procedura ed alla sostanziale conformità dell’assetto sostanziale d’interessi alle deduzioni del ricorso, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Invero, dalla nota ISMEA del 1 aprile 2026, depositata agli atti di causa il 9 aprile successivo, emerge che l’Istituto “in relazione alla domanda in oggetto e al ricorso al TAR notificato il 23 marzo u.s.”, ha svolto ulteriori attività di verifica “effettuate a seguito di un supplemento di istruttoria”, con esito positivo e riserva di verifica solo di “insussistenza delle cause di esclusione attraverso l’acquisizione del casellario giudiziale e le verifiche ai fini antimafia” ai fini del completamento del procedimento di ammissione alle agevolazioni.
Appare evidente la natura pienamente satisfattiva della determinazione sopravvenuta rispetto (non già al conseguimento del beneficio, ma) alle ragioni di censura.
Quanto alle spese, il celere esercizio dell’autotutela da parte dell’Istituto rispetto alla data di notifica del ricorso (23 marzo 2026); la sussistenza di obiettive circostanze di fatto che avevano in un primo tempo legittimato l’esclusione della domanda della ricorrente per fatti a quest’ultima riconducibili; la complessità del procedimento come dedotto da ISMEA; tutte queste ragioni, costituiscono giusta ragione per disporne la compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA NI, Presidente
LV TT NT, Consigliere, Estensore
Emiliano Raganella, Consigliere
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| LV TT NT | MA NI |
IL SEGRETARIO