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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 07/04/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO Sezione controversie di lavoro e previdenza ed assistenza
La Corte, in persona dei magistrati: dr. Maura Stassano Presidente dr. Rocco Pavese Consigliere rel. avv. Mauro Casale Giudice ausiliario ha pronunciato in data 31.3.25, in grado di appello, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 168/2023 R. G., vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Ivan Artico ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Terzigno (Na) alla via Amati n. 13
APPELLANTE
E
e CP_1 Controparte_2 CP_3
APPELLATI
Oggetto: retribuzione
SVOLGIMENTO del PROCESSO e MOTIVI della DECISIONE
1. Con sentenza n. 1402/22, pubblicata il 5.10.22, il Tribunale di Nocera
Inferiore, in composizione monocratica e in funzione di g.l., ha accolto per quanto di ragione la domanda proposta da (avente ad oggetto Parte_1
pagamento di retribuzione e accessori, per il totale di € 12.600,00) nei confronti di , e e condannato in solido le parti CP_1 Controparte_2 CP_3
soccombenti al pagamento della somma di € 12.600,00 oltre spese di lite
1 (liquidate in € 3.000,00 oltre IVA, CPA, CU se versato e rimborso forfettario al
15%), con attribuzione.
° 2. A sostegno della decisione, il Tribunale ha osservato, in sintesi:
• che il ricorso, data la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 414 c.p.c., non era nullo;
• che le mansioni di (operaio addetto alla pizzeria e Parte_1
successivamente pizzaiolo) erano state confermate dall'espletamento della prova testimoniale (dichiarazioni testi: , , e nonché Tes_1 Tes_2 Tes_3 Tes_4
); Tes_5
• che aveva eseguito prestazioni lavorative per la struttura Parte_1
alberghiera della società Nelson s.r.l a seguito del trasferimento d'azienda avutasi nel 2015 (da pizzeria “da Salvatore” a società Nelton sas di ER LO & C sas e successivamente alla;
CP_3
• che si procedeva, ex art. 432 cpc, ad una valutazione equitativa delle prestazioni lavorative di , stante l'impossibilità di un quantum preciso;
Pt_1
• che competeva al ricorrente la somma netta di € (1.200,00 x 10anni, mesi6=)
12.600,00, di cui ¼ inteso a titolo di TFR, spese secondo soccombenza;
• che i convenuti andavano condannati in solido;
• che la riconvenzionale, per mancata specificazione temporale degli episodi di
“minacce, ingiurie e vessazioni”, era inammissibile.
°
3. ha proposto appello avverso la sentenza, con ricorso Parte_1
depositato il 29.3.2023, dolendosi dell'inesatta valutazione del quantum, fatta dal giudice di prime cure in via equitativa. Al riguardo ha dedotto, in sintesi:
• che il Tribunale non aveva analizzato i conteggi allegati al ricorso, non considerando la precisa individuazione del quantum, appunto contenuta in ricorso, circa l'effettiva quantità e qualità di lavoro svolto;
2 • che andava dichiarata l'esistenza di un unico centro di imputazione di interessi in capo a , e CP_1 Controparte_2 CP_3
• che andava dichiarata l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato sin dal mese di settembre 2007 e il mancato pagamento;
• che i convenuti andavano quindi condannati, in solido o alternativamente, al pagamento della complessiva somma di € 280.267,88, oltre interessi e rivalutazione come per legge, e spese secondo soccombenza;
• che, in subordine (nell'ipotesi in cui la Corte ritenesse necessario accertare il quantum), era necessaria in via istruttoria una CTU contabile.
° 4. All'esito dell'udienza 31.3.25, la Corte ha deciso come da separato dispositivo.
° 5. L'appello, pur tempestivamente proposto nel termine di legge, non supera il vaglio di procedibilità in quanto risulta assente la prova della notificazione del ricorso in appello. Difatti, “nel rito del lavoro, l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine di legge, e improcedibile se e omessa la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza e non e consentita al giudice, in base ad una presunta "interpretazione costituzionalmente orientata", l'assegnazione all'appellante di un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica relativa ad un'altra udienza di discussione, ne sull'inerzia della parte puo influire, come possibile sanatoria, la precedente esecuzione di una regolare notificazione del provvedimento di fissazione dell'udienza per la decisione sulla richiesta di inibitoria ex art. 283
c.p.c., trattandosi di attivita che ha esaurito la propria valenza propulsiva nell'ambito della fase cautelare”. (Cass. Sez. L., ordinanza 3145/2024)
°
3 6. Il tenore della decisione comporta l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo -pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione proposta- a norma dell'art. 13comma 1 quater d.P.R. 115/02.
Va infine rilevato che, per mero errore materiale, nel dispositivo pronunciato il
31.3.25 sono stati indicati il Tribunale di Salerno in luogo di quello, esatto, di
Nocera Inferiore, nonché il numero di sentenza impugnata 1482, in luogo di quello, esatto 1402. Il suddetto errore materiale appare senz'altro emendabile ex officio da questa Corte, mediante inserimento delle espressioni erronee con carattere tipografico barrato, e indicazione delle espressioni esatte con carattere normale, nel dispositivo che segue.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore Salerno-Sezione lavoro e previdenza n. 1402
1482/22, pubblicata il 5.10.22, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
I. dichiara improcedibile l'appello;
II. nulla per le spese;
III. dichiara l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato, dovuto per l'impugnazione proposta,
a norma dell'art. 13comma 1 quater d.P.R. 115/02.
Così deciso in Salerno, camera di consiglio 31.3.25
Il Consigliere est. Il Presidente
dr. Rocco Pavese dr. Maura Stassano
4
La Corte, in persona dei magistrati: dr. Maura Stassano Presidente dr. Rocco Pavese Consigliere rel. avv. Mauro Casale Giudice ausiliario ha pronunciato in data 31.3.25, in grado di appello, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 168/2023 R. G., vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Ivan Artico ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Terzigno (Na) alla via Amati n. 13
APPELLANTE
E
e CP_1 Controparte_2 CP_3
APPELLATI
Oggetto: retribuzione
SVOLGIMENTO del PROCESSO e MOTIVI della DECISIONE
1. Con sentenza n. 1402/22, pubblicata il 5.10.22, il Tribunale di Nocera
Inferiore, in composizione monocratica e in funzione di g.l., ha accolto per quanto di ragione la domanda proposta da (avente ad oggetto Parte_1
pagamento di retribuzione e accessori, per il totale di € 12.600,00) nei confronti di , e e condannato in solido le parti CP_1 Controparte_2 CP_3
soccombenti al pagamento della somma di € 12.600,00 oltre spese di lite
1 (liquidate in € 3.000,00 oltre IVA, CPA, CU se versato e rimborso forfettario al
15%), con attribuzione.
° 2. A sostegno della decisione, il Tribunale ha osservato, in sintesi:
• che il ricorso, data la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 414 c.p.c., non era nullo;
• che le mansioni di (operaio addetto alla pizzeria e Parte_1
successivamente pizzaiolo) erano state confermate dall'espletamento della prova testimoniale (dichiarazioni testi: , , e nonché Tes_1 Tes_2 Tes_3 Tes_4
); Tes_5
• che aveva eseguito prestazioni lavorative per la struttura Parte_1
alberghiera della società Nelson s.r.l a seguito del trasferimento d'azienda avutasi nel 2015 (da pizzeria “da Salvatore” a società Nelton sas di ER LO & C sas e successivamente alla;
CP_3
• che si procedeva, ex art. 432 cpc, ad una valutazione equitativa delle prestazioni lavorative di , stante l'impossibilità di un quantum preciso;
Pt_1
• che competeva al ricorrente la somma netta di € (1.200,00 x 10anni, mesi6=)
12.600,00, di cui ¼ inteso a titolo di TFR, spese secondo soccombenza;
• che i convenuti andavano condannati in solido;
• che la riconvenzionale, per mancata specificazione temporale degli episodi di
“minacce, ingiurie e vessazioni”, era inammissibile.
°
3. ha proposto appello avverso la sentenza, con ricorso Parte_1
depositato il 29.3.2023, dolendosi dell'inesatta valutazione del quantum, fatta dal giudice di prime cure in via equitativa. Al riguardo ha dedotto, in sintesi:
• che il Tribunale non aveva analizzato i conteggi allegati al ricorso, non considerando la precisa individuazione del quantum, appunto contenuta in ricorso, circa l'effettiva quantità e qualità di lavoro svolto;
2 • che andava dichiarata l'esistenza di un unico centro di imputazione di interessi in capo a , e CP_1 Controparte_2 CP_3
• che andava dichiarata l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato sin dal mese di settembre 2007 e il mancato pagamento;
• che i convenuti andavano quindi condannati, in solido o alternativamente, al pagamento della complessiva somma di € 280.267,88, oltre interessi e rivalutazione come per legge, e spese secondo soccombenza;
• che, in subordine (nell'ipotesi in cui la Corte ritenesse necessario accertare il quantum), era necessaria in via istruttoria una CTU contabile.
° 4. All'esito dell'udienza 31.3.25, la Corte ha deciso come da separato dispositivo.
° 5. L'appello, pur tempestivamente proposto nel termine di legge, non supera il vaglio di procedibilità in quanto risulta assente la prova della notificazione del ricorso in appello. Difatti, “nel rito del lavoro, l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine di legge, e improcedibile se e omessa la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza e non e consentita al giudice, in base ad una presunta "interpretazione costituzionalmente orientata", l'assegnazione all'appellante di un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica relativa ad un'altra udienza di discussione, ne sull'inerzia della parte puo influire, come possibile sanatoria, la precedente esecuzione di una regolare notificazione del provvedimento di fissazione dell'udienza per la decisione sulla richiesta di inibitoria ex art. 283
c.p.c., trattandosi di attivita che ha esaurito la propria valenza propulsiva nell'ambito della fase cautelare”. (Cass. Sez. L., ordinanza 3145/2024)
°
3 6. Il tenore della decisione comporta l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo -pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione proposta- a norma dell'art. 13comma 1 quater d.P.R. 115/02.
Va infine rilevato che, per mero errore materiale, nel dispositivo pronunciato il
31.3.25 sono stati indicati il Tribunale di Salerno in luogo di quello, esatto, di
Nocera Inferiore, nonché il numero di sentenza impugnata 1482, in luogo di quello, esatto 1402. Il suddetto errore materiale appare senz'altro emendabile ex officio da questa Corte, mediante inserimento delle espressioni erronee con carattere tipografico barrato, e indicazione delle espressioni esatte con carattere normale, nel dispositivo che segue.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore Salerno-Sezione lavoro e previdenza n. 1402
1482/22, pubblicata il 5.10.22, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
I. dichiara improcedibile l'appello;
II. nulla per le spese;
III. dichiara l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato, dovuto per l'impugnazione proposta,
a norma dell'art. 13comma 1 quater d.P.R. 115/02.
Così deciso in Salerno, camera di consiglio 31.3.25
Il Consigliere est. Il Presidente
dr. Rocco Pavese dr. Maura Stassano
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