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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/04/2025, n. 2181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2181 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Repubblica Italiana
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile
composto dai magistrati
Dr.ssa Sonia Di Gesu Presidente
Dr.ssa Eleonora Guarnera Giudice
Dr.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n 406/2024 R.G., avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa
DA
, nata a [...] il [...], nella qualità di tutrice di Parte_1
, nata a [...] il [...] ( ), rappr. Persona_1 C.F._1
e dif. dall'avv. Di Stefano Dario ( ), presso il cui studio è C.F._2
elettivamente domiciliata.
Ricorrente
CONTRO
, nato a [...] [...] ( ), Controparte_1 C.F._3
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 09.04.2025 sulle conclusioni precisate come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato ex art. 473 bis. 12 c.p.c. in data 12/01/2024, n.q. di Parte_1
Tutore della figlia , proponeva a questo Tribunale ricorso per la separazione Persona_1
della stessa dal coniuge . Controparte_1
Premetteva che e contraevano matrimonio in Adrano il Persona_1 Controparte_1
22.07.2000, dal quale in data 16.03.2002 nasceva il figlio a seguito delle Per_2
complicanze dovute al parto cesareo, veniva colpita da tetraparesi Persona_1
rigidoplastica e da allora si trova in stato vegetativo.
Con decreto di autorizzazione emesso da questo Tribunale il 16.10.203, veniva autorizzata alla proposizione del ricorso de quo, e chiedeva pronunciarsi la separazione dei coniugi, stante il totale disinteresse morale e materiale del nei confronti della figlia. CP_1
, seppur regolarmente citato, non compariva in giudizio. Controparte_1
All'udienza del 07.04.2025 presenziava solo il procuratore di parte ricorrente, quindi il
Giudice delegato, constatata l'impossibilità di un tentativo di conciliazione, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il pubblico ministero chiedeva pronunziarsi la separazione dei coniugi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione, proveniente dalla tutrice di , è fondata e deve Persona_1
essere accolta.
La separazione di fatto tra i coniugi e , l'omessa Persona_1 Controparte_1
comparizione di quest'ultimo per il tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto dal nella conduzione del presente giudizio CP_1
sono tutti elementi che comprovano il venir meno della comunione materiale e spirituale.
Peraltro, per la pronuncia in tema di separazione dei coniugi non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti.
La ricorrente deduceva in seno al ricorso che le condizioni di salute della Zingale, divenuta disabile grave in stato vegetativo a seguito delle complicanze dovute al parto cesareo, non sono suscettibili di miglioramento;
deduceva, altresì, il totale disinteresse del nei CP_1
confronti della coniuge, evincibile dal fatto che lo stesso, inizialmente nominato tutore della stessa, nel 2017 aveva chiesto di essere sostituito, e aveva smesso persino di andarla a trovare, lasciando che ad accudirla fosse esclusivamente la famiglia di origine. Deduceva, altresì, che da tempo intrattiene una stabile relazione extraconiugale. CP_1
In diritto si deve premettere che la giurisprudenza di legittimità, con un orientamento ormai pacifico, ha esteso la disciplina della tutela processuale dell'incapace anche al procedimento di separazione;
sul punto, cfr. Cass. Civ. Sent. n. 14669/2018, secondo cui
“Sussiste la legittimazione attiva dell'interdetto infermo di mente, tramite il proprio rappresentante legale, a promuovere il giudizio di separazione personale, in applicazione analogica di quanto stabilito dal legislatore - con riferimento al divorzio - dall'art. 4, comma 5, d.lgs. 898/70, che espressamente disciplina la sola ipotesi in cui l'incapace abbia il ruolo di convenuto. Trattasi di opzione ermeneutica costituzionalmente orientata, volta ad evitare che l'interdetto sia privato in fatto di un diritto personalissimo di particolare rilievo, che la legge attribuisce ad entrambi i coniugi senza disparità di trattamento, nei casi previsti, ed il cui esercizio può rendersi necessario per assicurare l'adeguata protezione del soggetto incapace”.
Nel caso di specie, è provato che il resistente ha chiesto di essere sostituito dalla funzione di tutore sin dal 26.10.17 (cfr. nota congiunta in atti), e che dall'anno 2010 risiede Per_1 presso l'abitazione della madre, attuale tutrice, come da dichiarazione della stessa in seno al verbale di udienza dinnanzi al G.T. del 13.03.23; inoltre, ciò si evince dalla copiosa corrispondenza indirizzata alla presso il domicilio della madre in Adrano, via delle Per_1
Primule n. 13. Per contro, risulta provato che risiede presso quella che un tempo CP_1
era la casa familiare in Adrano, via Pignataro;
il contegno mantenuto nel corso del presente giudizio rende manifesta la disaffezione nei confronti della coniuge, sicchè sussistono i presupposti per pronunciare la separazione dei coniugi, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale. Quanto alle statuizioni afferenti la prole, va rilevato che il figlio della coppia, , è ormai ultra-maggiorenne ed economicamente indipendente, Persona_3
per come dedotto in seno al ricorso.
Le spese processuali vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale pronuncia la separazione personale dei coniugi e Persona_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio in Adrano il 22.07.2000, alle condizioni di cui
[...]
al ricorso introduttivo.
Dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Ordina la trasmissione della presente sentenza a cura della cancelleria all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Adrano per l'annotazione nel registro degli atti di matrimonio dello Stato civile del Comune suddetto atto (N. 61 P II S. A, anno 2000), ai sensi del DPR
396/2000.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del Tribunale, il 11/04/2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mariaconcetta Gennaro Sonia Di Gesu