Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 27/05/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1096/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott. Sabrina Cicero Giudice
Dott. Francesca Ajello Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 07/04/2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]N. 4/A 34015 MUGGIA ITALIA con l'Avv. MARINCICH LORELLA presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]N. 22 34100 TRIESTE ITALIA con l'Avv. MODUGNO MIRIAM presso la quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli:
- , nata a [...] il [...]. Persona_1
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 07/04/2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
“1. Affido condiviso della IA ad entrambi i genitori. Persona_1
2. Collocamento prevalente della IA presso la madre e residenza anagrafica della minore Persona_1 fissata presso la madre stessa.
3. La minore starà con il padre secondo il seguente calendario: due pernotti settimanali (con Persona_1 settimana intesa da lunedì a domenica), coincidenti con il turno “smontante notte” e “libero” del padre;
si introduce il terzo pernotto qualora al suddetto ulteriore turno “smontante notte” – “libero”, nella medesima settimana, seguisse una giornata festiva (da intendersi, in base alla tipologia di lavoro dei ricorrenti, solo da venerdì notte su sabato oppure sabato notte su domenica). Detta regola viene così distribuita: a) il giorno di turno “smontante notte” il padre andrà a prendere all'asilo (o scuola), Per_1 la terrà con sé il pomeriggio con pernotto e la riaccompagnerà al mattino all'asilo (o scuola); sino a che la minore andrà all'asilo nido, il padre a sua discrezione (come parimenti la madre), potrà prelevare la minore alle ore 12.45-13.00 (anziché all'orario di uscita ordinario 15.30-16.00); b) il giorno successivo a quello di cui al punto a), coincidente con il “turno libero” del padre, lo stesso potrà decidere se prendere all'asilo nido alle ore 12.45-13.00, ovvero se farle saltare la frequenza dell'asilo nido per l'intera Per_1 giornata per offrirle attività di svago alternative (ciò sino a quando la minore frequenterà l'asilo nido, mentre da quando andrà alla scuola materna e a seguire, la IA verrà prelevata dal padre al termine delle attività scolastiche). Il padre, quella stessa giornata di cui al punto b), terrà con sé la IA con pernotto e la riaccompagnerà all'asilo nido/scuola il mattino seguente, se in detta giornata, coincidente con il turno “reperibile” del padre, questi avrà il turno “pomeriggio/notte”. Inoltre, se la giornata di “turno reperibile” paterna, successiva a quella in cui egli ha avuto la IA per il pernotto, coincidesse con un giorno festivo, il padre potrà tenere la bambina sino all'ora di pranzo, con orario che verrà concordato tra i genitori di volta in volta. È da intendersi che anche la madre, qualora libera da impegni lavorativi, nelle proprie giornate di visita possa tenere la IA con sé senza farle frequentare l'asilo nido (o frequentandolo sino alle ore 12.45/13.00), offrendole attività di svago alternative.
4. Fermo il calendario concordato alla condizione sub 3), il padre potrà spostare il pernotto della “giornata smontante” in quello della “giornata reperibile”, quando egli saprà anticipatamente di non dover lavorare in quella giornata. Tale variante sarà possibile solo previo accordo dei signori e , tenuto conto Per_1 Pt_1 anche dei turni lavorativi di quest'ultima. In ogni caso, i ricorrenti potranno apportare di volta in volta delle modifiche al calendario di cui alla condizione sub 3) e di cui alla presente condizione, previo accordo tra gli stessi.
5. Ciascun genitore è autorizzato, nei tempi di propria spettanza, a farsi adiuvare dai nonni di riferimento (e, quindi, dai nonni materni nei tempi di spettanza materni e dai nonni paterni nei tempi di spettanza paterni).
6. Nei rispettivi periodi di collocamento della minore presso l'uno o l'altro genitore, in caso di impedimento del genitore per tutto il tempo di sua spettanza con la IA (dunque per tutto l'arco temporale Per_1 della visita), sarà preferito l'altro genitore - qualora libero da impegni - a tenere con sé la IA, ed accordato al genitore che sia stato impedito il recupero nella prima giornata utile successiva a quella persa.
Nel caso di impedimento parziale, quindi per una frazione del tempo di visita, il genitore momentaneamente impossibilitato potrà farsi coadiuvare e temporaneamente sostituire dai nonni o terza persona di fiducia, se l'altro genitore non fosse libero e disponibile a tenere la bambina ed in tal caso i genitori si accorderanno di fare un cambio di turno (ai fini del recupero del tempo). Fermo in ogni caso quanto sopra pattuito nella presente condizione, qualora future eventuali posizioni lavorative del sig.
dovessero comportare provvisorie variazioni di orario o di turno di lavoro questa eventualità non Per_1 andrà ad incidere sull'assetto della attuale calendarizzazione di visite padre - IA in termini di numero di giornate di visita accordate al padre che rimarrà fermo nella sua totalità così come qui concordate;
in tale ultima ipotesi, i ricorrenti si accorderanno sul calendario di visita paterno con un preavviso di almeno cinque giorni e tenuto conto anche dei turni lavorativi della NO . Pt_1
7. I genitori di si autorizzano reciprocamente sin d'ora che - soltanto sino a quando la IA Persona_1 frequenterà l'asilo nido - nei tempi di spettanza di ciascuno, il genitore in quel momento collocatario, se libero dagli impegni di lavoro, possa tenere con sé la IA già dal mattino per garantirle un'attività extra- domestica, senza farle frequentare l'asilo nido, dandone comunicazione all'altro genitore.
8. Ciascun genitore, in quel momento non collocatario, avrà il diritto di contattare la IA mediante chiamata o videochiamata, preferibilmente in orario serale, prima della cena (della minore), con impegno dell'altro genitore a favorire e garantire detto contatto, o in diverso orario concordato tra i genitori.
9. Fino al terzo anno di età della minore (dunque, sino al 26.01.2026), i genitori osserveranno sempre il regime ordinario di cui alle condizioni sub 3) e sub 4) del presente ricorso, salvo deroghe migliorative concordate tra i genitori di volta in volta;
in ogni caso, per il periodo di ferie, la permanenza della IA
con ciascun genitore non potrà superare i sette giorni consecutivi e sarà uguale con ciascun Per_1 genitore. In applicazione di eventuali deroghe migliorative, se un genitore fruirà di giorni in più rispetto al calendario ordinario, l'altro genitore potrà fruire di un periodo complessivo della stessa durata in applicazione del diritto al recupero.
10. Dal compimento del quarto anno di età della minore (dunque, dal 27.01.2026), ciascun Per_1 genitore potrà trascorrere dei periodi di vacanza con la IA nei seguenti termini: una settimana d'inverno
(da intendersi vacanze di Natale e/o vacanze di Carnevale), e due settimane d'estate, queste ultime non consecutive (e dunque, 7 giorni + 7 giorni). I periodi di vacanza andranno previamente comunicati e concordati tra i ricorrenti con congruo anticipo. Nel caso di scelta di periodi coincidenti o in caso di disaccordo sulla scelta del periodo, la priorità di scelta spetterà alla madre negli anni dispari e al padre negli anni pari. 11. I genitori si impegnano reciprocamente a consegnarsi sempre l'un l'altro, il documento di identità e la tessera sanitaria della IA , al momento del suo passaggio da un genitore all'altro. Per_1
12. Sulle premesse che il signor è uscito dalla casa familiare ed ha reperito altra autonoma Per_1 abitazione per la quale ha contratto un mutuo che ammonta attualmente ad € 634,91, che l'intera somma dell'assegno unico, adesso ammontante ad € 123,50 mensili, viene trattenuta interamente dalla NO
, che il signor provvede integralmente al pagamento della retta dell'asilo nido della Pt_1 Parte_2 IA pari ad € 158,00 mensili, oltre alla quota una tantum di iscrizione di € 200,00 annui, Per_1
l'esborso a carico del padre per la IA , a titolo di contributo al suo mantenimento, viene Per_1 determinato nella misura massima pari ad € 410,00 mensili da rivalutarsi annualmente in base agli indici
Istat e, pertanto, egli si impegna a corrispondere il contributo al mantenimento nella misura di € 269,25 mensili;
ne deriva che laddove l'assegno unico venisse revocato o ridotto, oppure non fosse più dovuta la spesa per l'asilo nido, o la stessa venisse ridotta, il signor sarà obbligato a versare alla NO Per_1 Pt_1
l'importo massimo di € 410,00 mensili, rivalutabili annualmente ex indici Istat ovvero l'importo necessario fino alla concorrenza di massimo € 410,00 mensili, rivalutabili annualmente ex indici Istat. Il signor Per_1 si impegna a versare il contributo al mantenimento per la IA, così determinato, alla NO Parte_1
a mezzo bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese;
le spese straordinarie per la IA , di Per_1 cui al Protocollo del Tribunale di Trieste dd. 18.05.2015 che le Parti dichiarano di aver letto ed accettato, verranno suddivise nella misura del 50% tra ciascun genitore, così come andranno suddivise al 50% tra ciascun genitore anche le spese delle giacche invernali (un piumino per ogni stagione invernale).
13. Ogni tipo di variazione circa gli importi relativi a contributi per la minore (ad esempio, l'assegno unico, la dote famiglia, il contributo Inps e il bonus asilo nido), così come ogni eventuale variazione reddituale ed economica di ciascun genitore, dovrà essere reciprocamente comunicata tra i ricorrenti e tempestivamente documentata.
14. Ciascun genitore si impegna – nel tempo di collocamento della IA minore con sé – a rispettarne gli impegni formativi, religiosi, sportivi e ludici, accompagnandola alle varie attività che vengano preventivamente concordate tra le parti.
15. In deroga alla normale calendarizzazione, la IA trascorrerà la giornata del suo compleanno Per_1 ad anni alterni con ciascun genitore, fermo sempre il diritto del genitore che non l'avrà con sé di vedere la IA per darle il regalo e farle gli auguri. Sempre in deroga alla normale calendarizzazione, ogni anno ciascun genitore potrà trascorrere con la IA l'intero giorno del proprio compleanno con Per_1 pernotto, nonché l'intero giorno - ma senza pernotto - in occasione, rispettivamente, della festa della mamma e della festa del papà.
16. I signori e si danno il reciproco consenso per rilascio/rinnovo dei documenti Parte_1 Parte_2 validi per l'espatrio per la IA . Persona_1
17. I ricorrenti si impegnano reciprocamente a fornirsi ogni comunicazione utile (se necessario anche munita di documentazione giustificativa) riguardante la IA perseguendo un dialogo Per_1 costruttivo, non imperativo, non giudicante e sempre di confronto. 18. Sulla premessa che allo stato esiste un libretto di risparmio di intestato alla minore CP_1
su cui sono accantonate somme di risparmio destinate alla minore, le Parti sono d'accordo Persona_1 nel chiudere il detto libretto e nel creare concordemente un diverso prodotto di risparmio / investimento con le somme ivi in giacenza sempre destinato alla IA minore , prodotto che le Parti si Persona_1 riservano di individuare concordemente, comunque prevedendo sin d'ora che il prodotto avrà il vincolo di firma congiunta di entrambi i genitori fino alla maggiore età della IA . Le somme così Persona_1 accantonate verranno utilizzate esclusivamente a firma congiunta, con conseguente vincolo di inutilizzabilità disgiunta da parte dei ricorrenti stessi sino alla maggiore età della IA , e ciò fatto Per_1 salvo diverso futuro accordo che dovesse essere assunto dai ricorrenti stessi.
19. Con la sottoscrizione del presente accordo le Parti dichiarano e danno atto di aver definito ogni e qualsivoglia questione tra loro pendente ed inerente i reciproci rapporti, nonché gli apporti anche economici conferiti l'un l'altra. Pertanto, ferme le obbligazioni scaturenti dal presente ricorso, i ricorrenti si dichiarano reciprocamente soddisfatti e dichiarano di non avere più alcunchè a pretendere l'uno dall'altra, avendo così definito ogni aspetto e questione connessi e/o discendenti e/o dipendenti, anche in modo indiretto, dalla loro relazione e convivenza, dagli apporti anche economici reciprocamente conferiti a qualsivoglia titolo l'uno nei confronti dell'altra, con conseguente reciproca rinuncia di ogni domanda, pretesa e azione, l'uno nei confronti dell'altra, anche di natura risarcitoria e/o restitutoria, per tutti i predetti titoli ed accettazione reciproca delle predette rinunce. Il signor dichiara altresì di Parte_2 rinunciare ad ogni pretesa e azione nei confronti della NO per gli importi relativi Parte_1 all'assegno unico dalla stessa interamente percepiti sino ad ora, nonché per le spese dell'asilo nido dallo stesso sostenute interamente sino ad ora;
la NO accetta l'anzidetta rinuncia. Parte_1
20. Dal momento del deposito in Tribunale del presente ricorso tutte le condizioni quivi previste entrano in vigore, con conseguente impegno delle parti a darne puntuale e tempestiva attuazione.
21. Le spese legali devono intendersi compensate e gli avv.ti Lorella Marincich e Miriam Modugno rinunciano al vincolo della solidarietà professionale”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Trieste, il 23 maggio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Francesca Ajello Dott. Anna Lucia Fanelli