Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 04/04/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
Ricorso per Liquidaz. Giudiziale n. 174 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pescara il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
Dott. Elio Bongrazio Presidente
Dott.ssa Federica Colantonio Giudice rel.
Dott.ssa Daniela Angelozzi Giudice ha pronunciato la seguente
Sentenza vista la richiesta del P.M. che il 04/12/2024 presentava istanza di apertura della liquidazione giudiziale della società con sede in Pescara, via Raiale n. 285 (c.f. CP_1
) deducendo che “la stessa non ha mai adempiuto agli obblighi tributari relativi P.IVA_1
al versamento delle imposte, accrescendo la propria esposizione debitoria, e ponendosi in una condizione tale da non poter ragionevolmente soddisfare le proprie obbligazioni, e considerato che tale situazione integra gli estremi di una possibile bancarotta”; convocati davanti al giudice appositamente delegato P.M. e società CP_1 evidenziato che all'udienza del 04/03/2025 compariva il solo Sostituto Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Pescara, Dott.ssa , insistendo nell'istanza, Persona_1
mentre nessuno compariva per la società convenuta, nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza avvenuta mediante deposito presso la
[...]
stante l'impossibilità di procedere tramite Pec, giacchè “Pec non Controparte_2 presente o più pec associate al destinatario” e stante l'impossibilità di notifica a mezzo dell'inserimento in Area Web in quanto il sistema generava il seguente messaggio
“impossibile inoltrare in Area Web, logiche di perfezionamento non previste”; considerato che competente territorialmente è sicuramente il Tribunale di Pescara in quanto la sede legale della debitrice si trova nel circondario di questo ufficio;
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ritenuto che
sussistono i presupposti per l'assoggettabilità della società debitrice alla procedura di liquidazione giudiziale non avendo questa dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) del CCII, né tale possesso risulta altrimenti dimostrato, essendo l'ultimo bilancio depositato riferito all'annualità 2014; osservato, infatti, che per la Cassazione “l'onere della prova dell'inammissibilità del fallimento incombe dunque sul debitore contro il quale sia stata presentata la relativa istanza, anche se l'onere della prova della sua qualità di imprenditore commerciale incombe sul creditore istante. E benché non abbiano certamente valore di prova legale, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi sono la base documentale imprescindibile della dimostrazione che il debitore ha l'onere di fornire per sottrarsi alla dichiarazione del fallimento. Sicché la mancata produzione dei bilanci non può che risolversi in danno del debitore, a meno che la prova dell'inammissibilità del fallimento non possa desumersi da documenti altrettanto significativi.
Infatti, le norme che distribuiscono tra le parti l'onere della prova individuano la parte cui la decisione risulterà sfavorevole anche se risultasse solo incerto alcuno dei fatti rilevanti, posto che il procedimento giurisdizionale non può concludersi con un non liquet e quindi una decisione deve essere comunque assunta, pur quando manchino tutte le informazioni necessarie ad accertare i fatti costitutivi o modificativi o impeditivi o estintivi dei diritti controversi” (Cass. Civ., 15 maggio 2009, n. 11309; Cass. Civ. 31 maggio 2012, n. 8769); rilevato, quanto al requisito oggettivo di cui all'art. 2 comma 1° lett. b) del CCII, che dagli atti risulta che:
- la società, costituita nel 2020, presenta debiti risultanti da iscrizioni a ruolo, per gli anni
2021, 2022 e 2023, per complessivi € 551.894,15 (trattasi, in gran parte, di debiti nei confronti dell'INPS);
- i ricavi conseguiti negli ultimi esercizi (rilevati dall'importo imponibile del fatturato risultante dal quadro VE delle dichiarazioni IVA) sono passati da € 793.686,00 per l'esercizio
2021, ad € 1.800,603,00 per l'esercizio 2022, per poi ridursi ad € 33.726,00 per l'esercizio
2024;
Pag. 2 a 5 - la società è priva di patrimonio immobiliare ed è risultata sconosciuta all'indirizzo indicato nel Registro delle Imprese;
anche il legale rappresentante della società è risultato sconosciuto presso il proprio indirizzo di residenza;
considerato che
dagli elementi sopra esposti emerge la sussistenza di una situazione di conclamata insolvenza della debitrice, la cui irreversibilità discende dalla mancanza di risorse finanziarie per fronteggiarla;
rilevato che dalla visura camerale agli atti risulta che la società non è stata ad oggi cancellata;
considerato, infine, che i debiti scaduti e non pagati dal debitore come risultanti dagli atti eccedono la soglia di € 30.000,00 posta dall'art. 49 comma 5° del CCII.
Ricorrono, dunque, le condizioni che impongono la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale della debitrice.
p.q.m.
il Tribunale dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale di (c.f. CP_1
), con sede in Pescara, via Raiale n. 285 CAP 65128, P.IVA_1
NOMINA
Giudice Delegato alla procedura il giudice Dott. Elio Bongrazio e Curatore l'avv. Iachini
Bellisarii Luigi, con studio Strada Comunale Piana N. 3 65129 Pescara, inscritto all'albo
Gestori della Crisi d'Impresa e in possesso dei requisiti necessari, anche alla luce delle precedenti relazioni, per l'espletamento dell'incarico
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
Pag. 3 a 5 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
FISSA il giorno 01/07/2025 h. 10.00 per lo svolgimento dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, che avrà luogo davanti al predetto Giudice Delegato, nell'aula 9 posta al primo piano del corpo C del Palazzo di Giustizia di Pescara, via Lo Feudo n. 1; avvertendo il soggetto sottoposto a liquidazione che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 comma IV del CCII e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
DISPONE che il Curatore proceda, ai sensi dell'art. 193 del CCII, all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa, nonché su tutti gli altri beni della fallita ovunque essi si trovino e che, non appena possibile, rediga l'inventario a norma dell'art. 195 del CCII dei beni esistenti nei locali di pertinenza della debitrice (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 193 del CCII ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto;
Pag. 4 a 5 ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso della fallita, termine perentorio fino a trenta prima della data dell'adunanza di cui sopra per la trasmissione delle domande di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, ai sensi dell'art. 201 del CCII all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del curatore, avvisando che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (termine che on vi
è ragione di prorogare) verranno trattate come domande tardive a norma dell'art. 208 del
CCII.
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale,
comunicata al Liquidatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle
Imprese.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del 01/04/2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa Federica Colantonio
Il Presidente
Dott. Elio Bongrazio
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