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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/01/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6997/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
La dr.ssa Julie Martini in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Milano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Contestuale ex art. 429 c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6997/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CONTI Parte_1 C.F._1
LEDA presso lo studio della quale in Milano, Piazza Grandi n. 11, ha eletto domicilio come da procura in atti contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VIVIAN CRISTIANA e CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA SAVARE' 1 20123 MILANO come da procura in atti
RESISTENTE
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente in data 4.6.2024, ha Parte_1
convenuto avanti al Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, al CP_1
fine di sentire accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o l'invalidità dei provvedimenti di diniego emessi da in data 29.2.2024 e notificati il 6.3.2024 e, per CP_1
l'effetto, ordinare a di ammettere la sua domanda di intervento del Fondo di CP_1
pagina 1 di 4 Garanzia per il Tfr e di intervento del Fondo di Garanzia per la liquidazione dei crediti a suo favore.
, costituitosi regolarmente in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso, rilevando CP_1
come parte ricorrente non avesse mai prodotto le buste paga “necessarie per stabilire le voci che possono essere messe a carico del fondo di garanzia” e non avesse dato prova dei fatti costitutivi del diritto invocato.
Il Giudice ha istruito la causa con l'acquisizione di ulteriore documentazione, che parte ricorrente ha depositato in atti il 25.10.2024 (dichiarazione del Curatore fallimentare della società Toastamore S.r.l., datrice di lavoro del dal 14.7.2020 al Pt_1
23.7.2021).
Successivamente, nel corso del giudizio, ha dato atto che “sulla scorta della CP_1
documentazione depositata da controparte, con specificazione degli importi dovuti a titolo di TFR e di crediti diversi (tre mensilità) ha provveduto alla liquidazione CP_1
delle relative spettanze come da documentazione che si allega” liquidando al ricorrente l'importo di euro 937,52 per TFR e di euro 2.174,11 per crediti da lavoro, chiedendo la cessazione della materia del contendere a spese compensate.
Con nota del 19.11.2024 parte ricorrente ha dato atto di non accettare la dichiarazione di cessata materia del contendere richiesta da per aver l'Ente soddisfatto solo CP_1
parzialmente quanto richiesto, liquidando euro 937,52 a fonte di una richiesta, comprovata anche dalla dichiarazione del responsabile del fallimento n. 58/21 ( in atti ) di euro 4.317,09 di cui 903.41 a titolo tfr , 1031,92 maggio 21, 1031,92 giugno 21 ed
1031,92 luglio 21.
Con nota del 31.12.2024 ha dedotto che “quanto erogato da in data CP_1 CP_1
14/11/2024 pari ad euro 2819,66 al lordo delle ritenute fiscali e 2174,11 al netto delle ritenute è il massimo importo erogabile a carico dal fondo di garanzia come disposto dalla norma di riferimento, ex art. dlgs 80/92 art. 2 c. : "Il pagamento effettuato dal
Fondo ai sensi del comma 1 non può essere superiore ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto pagina 2 di 4 delle trattenute previdenziali e assistenziali". ha rilevato che nella dichiarazione CP_1
rilasciata dal Curatore del fallimento TA (prodotta in atti dal ricorrente) si evince che le mensilità ammesse al passivo sono quelle di Maggio 2021=1013,92; di
Giugno 2021= 1013,92 e di Luglio 2021=1384,84, per un totale di euro 3.412,68; e che ha determinato l'importo massimo erogabile, per effetto della citata norma di CP_1
riferimento, nella somma di euro 2.819,66 al lordo delle ritenute. L'Ente ha infine allegato la circolare 7/2021 nella quale sono esposti i massimali CIGS per il 2021; per gli importi di retribuzione inferiore a 2159,49 l'importo mensile erogabile, al netto della riduzione art.26 L.41/86 (5,84%) è pari a 939,89 euro;
939,89X3 mesi=2819,67.
All'udienza del 28.1.2025, il giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione, il procuratore parte ricorrente ha preso atto della normativa citata da ed ha chiesto CP_1
la condanna dell'istituto al pagamento delle spese di lite.
*
Preliminarmente, deve rilevarsi che ha dato dimostrazione di aver liquidato il CP_1
14.11.2024 al ricorrente l'importo netto di euro 937,52 per TFR, rispetto al quale non vi
è alcuna contestazione da parte del , e l'importo netto di euro 2.174,11 per Pt_1
crediti da lavoro.
ha pure dimostrato che quanto erogato a titolo di crediti da lavoro, contrariamente CP_1
a quanto preteso dal ricorrente, “è il massimo importo erogabile a carico dal fondo di garanzia come disposto dalla norma di riferimento, ex art. dlgs 80/92 art. 2 c.”. Tale norma dispone che "Il pagamento effettuato dal Fondo ai sensi del comma 1 non può essere superiore ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali" deducendo che, sulla base della circolare 7/2021 nella quale sono esposti i massimali CIGS per il 2021, per gli importi di retribuzione inferiore a 2159,49 l'importo mensile erogabile, al netto della riduzione art.26 L.41/86 (5,84%) è pari a 939,89 euro con l'effetto che l'importo massimo riconoscibile al lavoratore ammonta all'importo pagina 3 di 4 lordo di euro 2.819,67 (euro 939,89X3 mesi) che è l'importo lordo riconosciuto al ricorrente.
Tenuto conto che la domanda del ricorrente è stata riconosciuta da nel corso del CP_1
giudizio solo a seguito di integrazione documentale e non integralmente, in ragione della normativa applicabile, rilevato che il ricorrente risulta in parte soccombente, si ritiene che sussistano giustificate ragioni per compensare nella misura di 1/3 le spese di lite tra le parti e per condannare al pagamento al ricorrente dei residui 2/3 da distrarsi in CP_1
favore del procuratore antistatario, nell'importo come liquidato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni altra istanza eccezione o deduzione respinta, così provvede:
1. Dichiara la cessazione della materia del contendere per l'importo netto di euro
3.111,63;
2. Rigetta nel resto il ricorso,
3. condanna a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano CP_1
in € 1.000,00, oltre spese generali, IVA, CPA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Milano, il 28 gennaio 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dr. Julie Martini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
La dr.ssa Julie Martini in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Milano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Contestuale ex art. 429 c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6997/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CONTI Parte_1 C.F._1
LEDA presso lo studio della quale in Milano, Piazza Grandi n. 11, ha eletto domicilio come da procura in atti contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VIVIAN CRISTIANA e CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA SAVARE' 1 20123 MILANO come da procura in atti
RESISTENTE
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente in data 4.6.2024, ha Parte_1
convenuto avanti al Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, al CP_1
fine di sentire accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o l'invalidità dei provvedimenti di diniego emessi da in data 29.2.2024 e notificati il 6.3.2024 e, per CP_1
l'effetto, ordinare a di ammettere la sua domanda di intervento del Fondo di CP_1
pagina 1 di 4 Garanzia per il Tfr e di intervento del Fondo di Garanzia per la liquidazione dei crediti a suo favore.
, costituitosi regolarmente in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso, rilevando CP_1
come parte ricorrente non avesse mai prodotto le buste paga “necessarie per stabilire le voci che possono essere messe a carico del fondo di garanzia” e non avesse dato prova dei fatti costitutivi del diritto invocato.
Il Giudice ha istruito la causa con l'acquisizione di ulteriore documentazione, che parte ricorrente ha depositato in atti il 25.10.2024 (dichiarazione del Curatore fallimentare della società Toastamore S.r.l., datrice di lavoro del dal 14.7.2020 al Pt_1
23.7.2021).
Successivamente, nel corso del giudizio, ha dato atto che “sulla scorta della CP_1
documentazione depositata da controparte, con specificazione degli importi dovuti a titolo di TFR e di crediti diversi (tre mensilità) ha provveduto alla liquidazione CP_1
delle relative spettanze come da documentazione che si allega” liquidando al ricorrente l'importo di euro 937,52 per TFR e di euro 2.174,11 per crediti da lavoro, chiedendo la cessazione della materia del contendere a spese compensate.
Con nota del 19.11.2024 parte ricorrente ha dato atto di non accettare la dichiarazione di cessata materia del contendere richiesta da per aver l'Ente soddisfatto solo CP_1
parzialmente quanto richiesto, liquidando euro 937,52 a fonte di una richiesta, comprovata anche dalla dichiarazione del responsabile del fallimento n. 58/21 ( in atti ) di euro 4.317,09 di cui 903.41 a titolo tfr , 1031,92 maggio 21, 1031,92 giugno 21 ed
1031,92 luglio 21.
Con nota del 31.12.2024 ha dedotto che “quanto erogato da in data CP_1 CP_1
14/11/2024 pari ad euro 2819,66 al lordo delle ritenute fiscali e 2174,11 al netto delle ritenute è il massimo importo erogabile a carico dal fondo di garanzia come disposto dalla norma di riferimento, ex art. dlgs 80/92 art. 2 c. : "Il pagamento effettuato dal
Fondo ai sensi del comma 1 non può essere superiore ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto pagina 2 di 4 delle trattenute previdenziali e assistenziali". ha rilevato che nella dichiarazione CP_1
rilasciata dal Curatore del fallimento TA (prodotta in atti dal ricorrente) si evince che le mensilità ammesse al passivo sono quelle di Maggio 2021=1013,92; di
Giugno 2021= 1013,92 e di Luglio 2021=1384,84, per un totale di euro 3.412,68; e che ha determinato l'importo massimo erogabile, per effetto della citata norma di CP_1
riferimento, nella somma di euro 2.819,66 al lordo delle ritenute. L'Ente ha infine allegato la circolare 7/2021 nella quale sono esposti i massimali CIGS per il 2021; per gli importi di retribuzione inferiore a 2159,49 l'importo mensile erogabile, al netto della riduzione art.26 L.41/86 (5,84%) è pari a 939,89 euro;
939,89X3 mesi=2819,67.
All'udienza del 28.1.2025, il giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione, il procuratore parte ricorrente ha preso atto della normativa citata da ed ha chiesto CP_1
la condanna dell'istituto al pagamento delle spese di lite.
*
Preliminarmente, deve rilevarsi che ha dato dimostrazione di aver liquidato il CP_1
14.11.2024 al ricorrente l'importo netto di euro 937,52 per TFR, rispetto al quale non vi
è alcuna contestazione da parte del , e l'importo netto di euro 2.174,11 per Pt_1
crediti da lavoro.
ha pure dimostrato che quanto erogato a titolo di crediti da lavoro, contrariamente CP_1
a quanto preteso dal ricorrente, “è il massimo importo erogabile a carico dal fondo di garanzia come disposto dalla norma di riferimento, ex art. dlgs 80/92 art. 2 c.”. Tale norma dispone che "Il pagamento effettuato dal Fondo ai sensi del comma 1 non può essere superiore ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali" deducendo che, sulla base della circolare 7/2021 nella quale sono esposti i massimali CIGS per il 2021, per gli importi di retribuzione inferiore a 2159,49 l'importo mensile erogabile, al netto della riduzione art.26 L.41/86 (5,84%) è pari a 939,89 euro con l'effetto che l'importo massimo riconoscibile al lavoratore ammonta all'importo pagina 3 di 4 lordo di euro 2.819,67 (euro 939,89X3 mesi) che è l'importo lordo riconosciuto al ricorrente.
Tenuto conto che la domanda del ricorrente è stata riconosciuta da nel corso del CP_1
giudizio solo a seguito di integrazione documentale e non integralmente, in ragione della normativa applicabile, rilevato che il ricorrente risulta in parte soccombente, si ritiene che sussistano giustificate ragioni per compensare nella misura di 1/3 le spese di lite tra le parti e per condannare al pagamento al ricorrente dei residui 2/3 da distrarsi in CP_1
favore del procuratore antistatario, nell'importo come liquidato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni altra istanza eccezione o deduzione respinta, così provvede:
1. Dichiara la cessazione della materia del contendere per l'importo netto di euro
3.111,63;
2. Rigetta nel resto il ricorso,
3. condanna a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano CP_1
in € 1.000,00, oltre spese generali, IVA, CPA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Milano, il 28 gennaio 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dr. Julie Martini
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