Ordinanza collegiale 27 gennaio 2026
Sentenza 20 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 20/03/2026, n. 1901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1901 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01901/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05822/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5822 del 2025, proposto da
OV RI, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Riccardi, Francesco Riccardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato LU Tellone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 1536 del 26.2.2025 del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - INPS;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 il dott. LU Di TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 3.11.2025 e depositato in pari data, il nominato in epigrafe ricorre ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), del c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza in epigrafe, con cui il Tribunale di Napoli – sezione lavoro e previdenza ha accertato il diritto al beneficio della rivalutazione contributiva per esposizione ultradecennale all’amianto ex art. 13 L. 257/92 per il periodo dal 1.2.1976 al 31.12.1992 e, per l’effetto, ha condannato l’Inps a corrispondere il rateo di pensione in godimento rideterminato alla luce del predetto riconoscimento, calcolando l’esatto importo dovuto, con decorrenza dall’1.2.2018 e alla corresponsione altresì degli arretrati per il periodo di cui sopra, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 1.2.2018 al soddisfo.
Espone che la sentenza di cui sopra è stata notificata all’ente intimato in data 5.3.2025 e alla stessa non è stata data esecuzione, nonostante la notifica di atto di diffida stragiudiziale in data 31.7.2025.
Conclude con le richieste di accoglimento del ricorso, di conseguente condanna dell’Inps all’adempimento mediante corresponsione dell’indennizzo, prescrivendo, se del caso, le relative modalità, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l’emanazione dello stesso in luogo dell’amministrazione.
L’Inps si è costituita evidenziando di aver provveduto, con provvedimento del 10.10.2024, ad accreditare i benefici contributivi per esposizione alle polveri di amianto ed a ricostruire la pensione del ricorrente con nuovo provvedimento con un ricalcolo di € 8.680,34. Aggiunge che il pagamento delle differenze economiche spettanti sui ratei arretrati di pensione è avvenuto nel mese di novembre 2024.
Con ordinanza n. 534 del 27.1.2026 il T.A.R. ha chiesto all’INPS di depositare una relazione sull’ottemperanza alla sentenza in epigrafe ed ha rinviato la causa all’udienza del 10.3.2026.
L’Inps ha depositato quanto richiesto in data 9.3.2026 in esecuzione della precitata ordinanza.
Alla camera di consiglio del 10.3.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Dall’esame degli atti di causa emerge che l’Inps ha adottato il provvedimento del 10.10.2024 con cui, in esecuzione della sentenza ottemperanda, ha accreditato i benefici contributivi per esposizione alle polveri di amianto e ha provveduto a ricostruire la pensione del ricorrente, aggiungendo che il pagamento delle differenze economiche spettanti sui ratei arretrati di pensione è avvenuto nel mese di novembre 2024.
Per l’effetto, risultando ottemperata la sentenza in data antecedente alla proposizione del rimedio processuale azionato, si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
La definizione in rito del giudizio consente di disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli (Sezione Quinta) dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA AB, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere
LU Di TA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU Di TA | MA AB |
IL SEGRETARIO