TAR Roma, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 2574
TAR
Ordinanza collegiale 3 febbraio 2023
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TAR
Sentenza 10 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità del decreto per carenza ed eccesso di potere

    Il decreto si è mosso nei limiti fissati dalla norma primaria, effettuando la ricognizione numerica degli apparecchi e ripartendo pro quota la somma di 500 milioni in modo proporzionale al numero censito.

  • Rigettato
    Illegittimità del decreto per illogicità

    La norma primaria non autorizzava l’Agenzia ad intervenire sul riparto a valle del prelievo.

  • Rigettato
    Illegittimità del decreto per irragionevolezza

    La scelta del legislatore non trasmoda in irragionevolezza, trattandosi di imposta indiretta straordinaria che assume come presupposto l’immissione in commercio dell’apparecchio e la sua astratta idoneità all’operatività/redditività potenziale. Inoltre, l'incidenza effettiva del tributo, all'interno della filiera, è proporzionale alla quota di compenso detenuto dal singolo operatore.

  • Rigettato
    Violazione dell’art.1, co.649 L.n.190/2014 per mancata indicazione della modalità di ripartizione all’interno della filiera

    La legge, nella disciplina introdotta dall'art.1, co.921 L.n.208/2015, disciplina il riparto interno alla filiera in proporzione ai compensi contrattuali già pattuiti per il 2015.

  • Inammissibile
    Illegittimità delle note inviate dal concessionario senza rinegoziazione

    La giurisdizione compete al giudice ordinario e non al giudice amministrativo, trattandosi di controversia estranea alla sfera di potere dell’Amministrazione e rientrante in un rapporto privatistico tra gestore e concessionario.

  • Rigettato
    Violazione dell’art.23 Cost. per riserva di legge

    La legge disciplina in modo chiaro e compiuto il presupposto, il quantum debeatur e i criteri di riparto del tributo, anche alla luce della novella interpretativa.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 3 e 53 Cost. per violazione dei principi di capacità contributiva e uguaglianza

    La scelta del legislatore rientra nella sua discrezionalità, non trasmodando in irragionevolezza. L’incidenza effettiva del tributo all’interno della filiera è proporzionale alla quota di compenso detenuto dal singolo operatore.

  • Rigettato
    Violazione degli artt.41 e 42 Cost. per funzione espropriativa e ostacolo alla libera iniziativa economica

    L'art.1, co.649 L.n.190/2014 non svuota di contenuto economico il bene della ricorrente né incide eccessivamente sulle facoltà del diritto di proprietà. La portata del tributo è stata ridimensionata dall'art.1, co.920-921 L.n.208/2015.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 2574
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 2574
    Data del deposito : 10 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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