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Decreto 3 giugno 2025
Decreto 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, decreto 03/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
n. 7153/2025 v.g.
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione IV Civile fallimentare – procedure concorsuali – esecuzioni
DECRETO
EX ART. 14 TERDECIES L. N. 3/2012
Il Giudice, letto il ricorso ex art. 14 terdecies della L. n. 3/2012 depositato in data 31.3.2025 da e per mezzo del quale è stato Parte_1 Parte_2 Parte_3
chiesto che i crediti non integralmente soddisfatti rispettivamente in seno alle procedure di liquidazione del patrimonio nn. 77/2020, 78/2020 e 79/2020 l.p. siano dichiarati inesigibili nei loro confronti;
visto il proprio decreto depositato in data 9.4.2025; rilevato che il Liquidatore ha documentato di aver comunicato ai creditori concorrenti non integralmente soddisfatti il ricorso ed il decreto succitati;
visti gli atti delle procedure di liquidazione del patrimonio nn. 77/2020, 78/2020 e
79/2020 l.p., il cui fascicolo è stato acquisito ex officio; letta la relazione depositata dal Liquidatore su richiesta di questo Giudice in data
7.5.2025; preso atto dei certificati dei carichi pendenti e del Casellario Giudiziale intestati alle ricorrenti, acquisiti ex officio;
1 ritenuta la tempestività del ricorso, posto che le procedure di liquidazione del patrimonio nn. 77/2020, 78/2020 e 79/2020 l.p. sono state dichiarate chiuse con decreto del 20.2.2025; ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 14 terdecies, comma I, della L. n.
3/2012 posto che, come emerge dagli atti e dai documenti complessivamente acquisiti, risulta che:
i debitori hanno cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonché adoperandosi per il proficui svolgimento delle operazioni (cfr. in particolare quanto evidenziato dal Liquidatore nella propria relazione ove si dà atto di un contegno delle ricorrenti improntato a collaborazione e trasparenza);
i debitori non hanno in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura (cfr. in particolare quanto evidenziato dal Liquidatore nella propria relazione);
i debitori non hanno beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda;
i debitori non sono stati condannati con sentenza passata in giudicato per uno dei reati previsti dall'art. 16 della L. n. 3/2012 (cfr. certificati penali acquisiti);
i debitori hanno svolto, nei quattro anni di cui all'articolo 14 undecies della L. n.
3/2012, un'attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o in ogni caso hanno cercato un'occupazione e non hanno rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego (al riguardo si osserva in particolare che nel periodo di riferimento, ha goduto di Parte_1
un trattamento pensionistico mentre le ulteriori ricorrenti hanno svolto attività di lavoro subordinato);
2 sono stati soddisfatti, almeno in parte (sul punto cfr. Cass. SS.UU., 18.11.2011, n.
24215), i creditori per titolo e causa anteriori al decreto di apertura della liquidazione, come indicato dal Liquidatore in particolare alle pp. 5 ss., da intendersi qui integralmente richiamate;
ritenuta l'insussistenza delle cause ostative di cui all'art. 14 terdecies, comma II, della
L. n. 3/2012 posto che, come emerge dagli atti e dai documenti complessivamente acquisiti, risulta che:
il sovraindebitamento dei debitori non è imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle loro capacità patrimoniali, posto che la situazione di sovraindebitamento ha avuto origine sostanzialmente da rilascio di alcune garanzie fideiussorie in relazione all'attività di impresa esercitata da un familiare per importi che il liquidatore ha dichiarato essere proporzionati alla posizione patrimoniale e reddituale delle garanti al momento della concessione delle garanzie (cfr. anche la relazione particolareggiata ex art. 14 ter, c. III, della L.
n. 3/2012);
i debitori nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione o nel corso della stessa non hanno posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri (cfr. in particolare la relazione del
Liquidatore oltreché la relazione particolareggiata ex art. 14 ter, c. III, della L. n.
3/2012); rilevato che i creditori concorsuali non integralmente soddisfatti non hanno svolto opposizioni o contestazioni alle richiesta del debitore;
preso atto del finale parere favorevole del Liquidatore;
ritenuto dunque che, alla luce di tutto quanto osservato, il ricorso è fondato e merita accoglimento;
3
p.q.m.
Il Tribunale, visto l'art. 14 terdecies della L. n. 3/2012, così provvede:
dichiara inesigibili nei confronti di e Parte_1 Parte_2 Pt_3
i crediti non integralmente soddisfatti rispettivamente in seno alle
[...]
procedure di liquidazione del patrimonio nn. 77/2020, 78/2020 e 79/2020 l.p.;
dispone che il Liquidatore provveda a comunicare a tutti i creditori il presente decreto;
nulla sulle spese.
Brescia, 03/06/2025
Il Giudice
Alessandro Pernigotto
4
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione IV Civile fallimentare – procedure concorsuali – esecuzioni
DECRETO
EX ART. 14 TERDECIES L. N. 3/2012
Il Giudice, letto il ricorso ex art. 14 terdecies della L. n. 3/2012 depositato in data 31.3.2025 da e per mezzo del quale è stato Parte_1 Parte_2 Parte_3
chiesto che i crediti non integralmente soddisfatti rispettivamente in seno alle procedure di liquidazione del patrimonio nn. 77/2020, 78/2020 e 79/2020 l.p. siano dichiarati inesigibili nei loro confronti;
visto il proprio decreto depositato in data 9.4.2025; rilevato che il Liquidatore ha documentato di aver comunicato ai creditori concorrenti non integralmente soddisfatti il ricorso ed il decreto succitati;
visti gli atti delle procedure di liquidazione del patrimonio nn. 77/2020, 78/2020 e
79/2020 l.p., il cui fascicolo è stato acquisito ex officio; letta la relazione depositata dal Liquidatore su richiesta di questo Giudice in data
7.5.2025; preso atto dei certificati dei carichi pendenti e del Casellario Giudiziale intestati alle ricorrenti, acquisiti ex officio;
1 ritenuta la tempestività del ricorso, posto che le procedure di liquidazione del patrimonio nn. 77/2020, 78/2020 e 79/2020 l.p. sono state dichiarate chiuse con decreto del 20.2.2025; ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 14 terdecies, comma I, della L. n.
3/2012 posto che, come emerge dagli atti e dai documenti complessivamente acquisiti, risulta che:
i debitori hanno cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonché adoperandosi per il proficui svolgimento delle operazioni (cfr. in particolare quanto evidenziato dal Liquidatore nella propria relazione ove si dà atto di un contegno delle ricorrenti improntato a collaborazione e trasparenza);
i debitori non hanno in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura (cfr. in particolare quanto evidenziato dal Liquidatore nella propria relazione);
i debitori non hanno beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda;
i debitori non sono stati condannati con sentenza passata in giudicato per uno dei reati previsti dall'art. 16 della L. n. 3/2012 (cfr. certificati penali acquisiti);
i debitori hanno svolto, nei quattro anni di cui all'articolo 14 undecies della L. n.
3/2012, un'attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o in ogni caso hanno cercato un'occupazione e non hanno rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego (al riguardo si osserva in particolare che nel periodo di riferimento, ha goduto di Parte_1
un trattamento pensionistico mentre le ulteriori ricorrenti hanno svolto attività di lavoro subordinato);
2 sono stati soddisfatti, almeno in parte (sul punto cfr. Cass. SS.UU., 18.11.2011, n.
24215), i creditori per titolo e causa anteriori al decreto di apertura della liquidazione, come indicato dal Liquidatore in particolare alle pp. 5 ss., da intendersi qui integralmente richiamate;
ritenuta l'insussistenza delle cause ostative di cui all'art. 14 terdecies, comma II, della
L. n. 3/2012 posto che, come emerge dagli atti e dai documenti complessivamente acquisiti, risulta che:
il sovraindebitamento dei debitori non è imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle loro capacità patrimoniali, posto che la situazione di sovraindebitamento ha avuto origine sostanzialmente da rilascio di alcune garanzie fideiussorie in relazione all'attività di impresa esercitata da un familiare per importi che il liquidatore ha dichiarato essere proporzionati alla posizione patrimoniale e reddituale delle garanti al momento della concessione delle garanzie (cfr. anche la relazione particolareggiata ex art. 14 ter, c. III, della L.
n. 3/2012);
i debitori nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione o nel corso della stessa non hanno posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri (cfr. in particolare la relazione del
Liquidatore oltreché la relazione particolareggiata ex art. 14 ter, c. III, della L. n.
3/2012); rilevato che i creditori concorsuali non integralmente soddisfatti non hanno svolto opposizioni o contestazioni alle richiesta del debitore;
preso atto del finale parere favorevole del Liquidatore;
ritenuto dunque che, alla luce di tutto quanto osservato, il ricorso è fondato e merita accoglimento;
3
p.q.m.
Il Tribunale, visto l'art. 14 terdecies della L. n. 3/2012, così provvede:
dichiara inesigibili nei confronti di e Parte_1 Parte_2 Pt_3
i crediti non integralmente soddisfatti rispettivamente in seno alle
[...]
procedure di liquidazione del patrimonio nn. 77/2020, 78/2020 e 79/2020 l.p.;
dispone che il Liquidatore provveda a comunicare a tutti i creditori il presente decreto;
nulla sulle spese.
Brescia, 03/06/2025
Il Giudice
Alessandro Pernigotto
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