CA
Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/11/2025, n. 3603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3603 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. 97/ 2022
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa MA ON RZ Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
Dott. Ssa Sara Foderaro Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 05/11/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 97/ 2022 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. BARSANTI RAOUL ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio dello stesso in VIA MUZIO CLEMENTI 68 ROMA ,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
e CP_1 CP_2
APPELLATI CONTUMACI
Oggetto: appello avverso a sentenza del tribunale di Roma n. 6760 del 12.7.21 Conclusioni : come da scritti difensivi
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso al tribunale di Roma conveniva in giudizio l' e la Parte_1 CP_1 [...] formulando le seguenti conclusioni: Controparte_3 Controparte_4
“a) in via preliminare - anche inaudita altera parte, ovvero previa fissazione di udienza ad hoc nel più breve tempo possibile –, sospendere l'esecutività dell'avviso di addebito opposto;
b) in ogni caso, in via principale, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o la nullità e/o
l'illegittimità dell'avviso di addebito opposto e, comunque, l'infondatezza delle pretese avanzate dall' e, conseguentemente, annullare l'avviso medesimo, nonché ogni altro atto ad esso CP_1 inerente, presupposto, conseguente o consequenziale”.
A sostegno delle proprie domande la Società opponente deduceva l'inesistenza e/o la nullità della notifica dell'avviso di addebito, avendo l' inviato all'indirizzo di posta elettronica certificata CP_1
un mero file con l'estensione “.pdf”, privo della firma digitale e, finanche, della Email_1 certificazione di autenticità e conformità dello stesso all'avviso di addebito per cui è causa. Deduceva la nullità e il difetto di motivazione dell'avviso di addebito , la mancata specifica indicazione delle modalità di calcolo di contributi e sanzioni, l'omessa specificazione della data di iscrizione a ruolo per verificare la decadenza, la sproporzione tra l'importo riportato nell'avviso di addebito e le violazioni contestate alla società .
L' si costituiva contestando le avverse deduzioni e restava contumace CP_1 CP_2
Il Tribunale rilevava la fondatezza formale e sostanziale della pretesa azionata dall' con CP_1
l'avviso di addebito opposto e rigettava il ricorso. Avverso detta sentenza proponeva appello la società .
Nuovamente nell'atto di appello , la deduceva l'inammissibilità e/o nullità dell'avviso Parte_1 di addebito per difetto di motivazione ed inesistenza di un titolo idoneo o, comunque, per inesistenza di un idoneo presupposto per l'emissione del titolo esecutivo, giacché, in realtà, esso non conteneva alcun valido accertamento.
Con il primo motivo di appello , nello specifico, lamentava l'omessa sottoscrizione dell'avviso di addebito rilevando che, in assenza della firma digitale , era rinvenibile un vizio insanabile della notifica poiché solo il formato P7m avrebbe garantito la genuinità dell'atto esattoriale;
con il secondo motivo di appello lamentava la carenza di motivazione dell'avviso di addebito essendo stati meramente riportati i codici delle irregolarità riscontrate e mancando qualsivoglia riferimento alla data di iscrizione a ruolo nonché ai criteri di determinazione di contributi e sanzioni;
contestava la legittimità dell'operato dell' che per inadempienze di minimo importo ( euro 663,92 ) peraltro CP_1 comunque sanate successivamente , sia pure in ritardo rispetto alla prescrizione del versamento nei successivi 15 giorni, aveva agito per il recupero della somma di euro 54.627,60 . Deduceva il carattere non grave della violazione accertata , affatto ostativa al rilascio del DURC
CP_ L' e non si costituivano ed erano dichiarati contumaci CP_2
L'appello è inammissibile e comunque infondato. L'appello è inammissibile perché nell'atto la società “non dialoga” con i contenuti del provvedimento impugnato limitandosi a reiterare le argomentazioni già articolate nel ricorso di primo grado e sulle quali il tribunale ha preso specifica posizione . Il tribunale si è infatti pronunciato sulla validità della notifica a mezzo pec, sulla non necessarietà della firma digitale e del formato p7m per avvisi di addebito e cartelle di pagamento , sulla idoneità della motivazione dell'avviso di addebito con riferimento alle denunce contributive e alle violate scadenze dei pagamenti , sulla perdita delle agevolazioni contributive correlate alla mancata regolarizzazione delle omissioni nei termini , sul superamento del limite dei 150 euro individuato come tetto massimo di scostamento senza travolgere le condizioni per l'ottenimento del
DURC favorevole
L'appello è peraltro infondato anche nel merito
Quanto al formato telematico del file, la sua eventuale irritualità non comporta la nullità della notifica perché essa ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e quindi garantito il raggiungimento dello scopo legale (Cass. S.U. 7665/2016). Il carattere immodificabile. p7m riguarda le sole ipotesi in cui è prevista e disciplinata in modo specifico la procedura di notificazione di atti giudiziari che prevedono la firma digitale;
si tratta infatti del formato che presiede alla firma e rende l'atto unico e non modificabile. Ma l'avviso di pagamento è un atto che non necessita di alcuna firma in calce, richiamando solo gli estremi della posizione del contribuente e la sua posizione debitoria.
Né si può automaticamente traslare nell'ambito della procedura amministrativa una disposizione prevista per il processo civile telematico. L'avviso di addebito per sua natura non è atto oggetto di sottoscrizione. Nè l'originale deve essere un documento informatico, cosa che non è affatto richiesta dalla legge. Né la legge prevede che la copia informatica mandata via pec debba essere sottoscritta.
In proposito alla luce delle disposizioni del D.P.R. n. 68 del 2005 e s.m. (Codice dell'amministrazione digitale) si rileva che oggetto della notifica e mezzo pec è sempre un documento informatico. Quest'ultimo può essere (virtualmente) lo stesso documento originale, sia una copia di altro documento "nativo" che a sua volta può essere sia cartaceo che informatico. Poiché la notifica in questione non richiede né relate né attestazioni di conformità, trovano applicazione a) il principio generale di validità probatoria dei documenti informatici (art. 20 comma 1); b) il principio per cui la corrispondenza tra la copia informatica e l'originale si presume in mancanza di disconoscimento espresso (art. 22, comma 3); c) il principio per cui il disconoscimento ex artt. 2712 e 2719 c.c. deve avvenire in prima udienza e difesa (Cass. 882/2018,) e deve essere specifico (ossia riferirsi specificamente alla conformità della copia all'originale (cfr. Cass. n. 882/2018, n. 13425/2014, n.
2374/2014) e circostanziato (ossia deve indicare gli elementi di difformità, Cass. n. 17526/2016, n.
3122/2015, n. 2117/2011). Nella specie non vi è stato alcun disconoscimento specifico. Si rileva quindi che, anche alla stregua di quanto dedotto in ricorso dalla società ricorrente, risulta l'esistenza e l'avvenuta notifica del suindicato avviso di addebito. Pertanto, risulta evidente la regolarità della notifica dell'avviso di addebito numero 39720190018699061000 contestato . In ogni caso si applica anche rispetto alle notifiche via pec il principio consolidato che qualsivoglia ipotesi di vizio della notificazione stessa è da considerarsi sanato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 160 e 156, comma
3, c.p.c., allorquando è provato che il contribuente ha avuto piena cognizione dell'atto, entrato nella sua sfera di conoscenza. Posto, che la funzione dell'attività di notifica è quella di portare a conoscenza del destinatario l'atto che lo riguarda, è evidente che nessuna conseguenza può derivare dall'eventuale ipotesi di vizio, allorquando la stessa è superata dallo stesso raggiungimento dello scopo (Cass. 29 aprile 2015, n. 8674; Cass., 26 gennaio 2015, n. 1301; 14 gennaio 2015, n. 416; 19 dicembre 2014,
n. 27089). Gli esposti principi sono stati confermati anche dalle sezioni unite della Suprema Corte, con la sentenza n. 7665 dell'aprile 2016, la quale, proprio nell'ambito della notificazione a mezzo
PEC, ha chiarito che "…L'eccezione non è fondata. Opera, infatti, nella fattispecie l'insegnamento, condiviso e consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “il principio, sancito in via generale dall'art. 156 c.p.c., secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, vale anche per le notificazioni, anche in relazione alle quali pertanto la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario" (Cass. Civ. Sez. I, Sentenza n. 20625 del 31 agosto 2017, Cass. Civ., Sez. Lav., Sentenza n. 13857 del 2014; conf., Sez. Trib., n. 1184 del 2001 e n. 1548 del 2002). La società appellante, pur deducendo la nullità insanabile delle comunicazioni in questione, non ha infatti specificamente contestato di averla ricevuta, con conseguente applicabilità del principio generale di cui all'art. 156, comma 3, c.p.c.,
La società contesta anche la sentenza per difetto di motivazione sull'eccepita decadenza dell'agente della riscossione dal diritto di procedere esecutivamente. La censura è infondata.
Nella riscossione dei crediti contributivi trova applicazione l'articolo 25 del d.lgs. 46/1999 che prevede che: “I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza:
a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento;
in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell'ente;
b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo.”.
Detta norma pone, pacificamente, una decadenza di natura meramente processuale dal potere di iscrizione a ruolo, sicché non determina effetti estintivi dell'obbligo contributivo determinati dal verificarsi della decadenza in questione (Cass. 27726/2019), né esime il giudice dalla verifica della fondatezza della pretesa contributiva, nell'an e nel quantum (Cass. 1558/2020).
Nel merito del difetto di motivazione , come correttamente indicato dall' , costituito nel giudizio CP_1 di primo grado , l'atto conteneva tutti gli elementi dai quali la società poteva desumere agevolmente la pretesa azionata: la società era ben individuata e così pure la tipologia del credito con l'informazione della gestione previdenziale di riferimento , era indicato l'anno ed il periodo di riferimento del credito;
l'importo del credito distinto per singolo periodo e ripartito tra quota capitale, sanzioni calcolate come per legge e interessi;
l'importo totale dei crediti contenuti nell'avviso comprensivi dei compensi del servizio di riscossione;
l'indicazione dell'Agente della Riscossione CP_ competente;
la sottoscrizione del responsabile dell'ufficio dell' che ha accertato l'omissione contributiva e che ha emesso l'atto. L'invito ad adempiere al pagamento entro 60 giorni
L'avviso di addebito impugnato, per € 54.627,60, è stato emesso per le inadempienze relativi ai periodi 08/2015 e 09/2015 e da 01/2016 a 12/2018. Le predette inadempienze derivano tutte da note di rettifica per venir meno delle agevolazioni contributive ,ex art 1 Comma 1175 Legge 296 del
27.12.2006 non pagate. Il DM 30.1.2015, recante “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva”, dopo aver individuato all'art. 1 i soggetti abilitati alla verifica di regolarità contributiva “in relazione alle finalità per le quali è richiesto il possesso del … DURC” e all'art. 2
l'oggetto della verifica (“la regolarità contributiva nei confronti dell' dell'INAIL e… delle CP_1
Casse edili”), stabilisce all'art. 3, per quanto qui interessa, che: “
1. La verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti dovuti dall'impresa in relazione ai lavoratori subordinati e a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, che operano nell'impresa stessa
… scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata,
a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive.
Ed invero, l'art. 4 del medesimo decreto ministeriale, rubricato “Assenza di regolarità”, prevede che:
“
1. Qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale e fatte salve le ipotesi di esclusione di cui all'art. 9, l' l'INAIL e le Casse edili trasmettono tramite PEC, all'interessato CP_1
o al soggetto da esso delegato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, l'invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo.
2. L'interessato, avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun Ente, può regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito di cui al comma 1.
L'invito a regolarizzare impedisce ulteriori verifiche e ha effetto per tutte le interrogazioni intervenute durante il predetto termine di 15 giorni e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dall'interrogazione che lo ha originato.
3. La regolarizzazione entro il termine di 15 giorni genera il Documento in formato «pdf» di cui all'art. 7 [DURC positivo].
4. Decorso inutilmente il termine di 15 giorni di cui al comma 2 la risultanza negativa della verifica
è comunicata ai soggetti che hanno effettuato l'interrogazione con indicazione degli importi a debito
e delle cause di irregolarità”.
Orbene, dal combinato disposto dell'art. 3, co. 2, lett. a) e dell'art. 4, discende dunque – per quanto qui interessa – che, in caso di riscontrata irregolarità contributiva, l'ente creditore emette un invito alla regolarizzazione e il contribuente può allora ottenere un DURC positivo ove, nei 15 gg. previsti, egli regolarizzi la propria posizione o, in alternativa, presenti istanza di rateizzazione.
Ove il contribuente non si avvalga nel termine suddetto di alcuna di tali alternative (né ricorrano le altre condizioni previste dall'art. 3, co. 2 e 3, d.m. 30.1.2015), il DURC verrà emesso negativo, con ogni conseguenza in punto di decadenza dalle agevolazioni contributive, come previsto dalla norma di cui all'art. 1, co. 1175, l. n. 296/2006 (applicabile in via generale a tutte le agevolazioni contributive), il quale dispone che “A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva”. E con ogni ulteriore conseguenza in punto di recupero delle agevolazioni contributive non più spettanti, previa emissione di note di rettifica.
Senza tralasciare che l'art. 4 non impone all'ente creditore che abbia emesso un invito alla regolarizzazione, di attendere lo scadere dei 15 gg. per procedere, eventualmente mediante riscossione, al recupero dei contributi rispetto ai quali il contribuente sia già risultato inadempiente al momento della verifica di regolarità contributiva.
Tanto premesso in diritto, con riguardo al caso di specie, deve evidenziarsi che l'avviso di addebito opposto risulta essere stato emesso – come si evince espressamente dal “dettaglio degli addebiti e degli importi dovuti” – in ragione di note di rettifica relative a contributi dovuti per il periodo da agosto 2015 a dicembre 2018 in ragione di un importo complessivo di € 54627,60 per sorte e sanzioni, oltre oneri di riscossione, pacificamente derivanti da revoca di agevolazioni contributive.
In ultimo sanzioni e interessi legali sono definiti sulla scorta di previsioni primarie sicchè anche in relazione a queste causali alcuna ulteriore specifica doveva essere riportata nell'avviso di addebito opposto
L'appello deve essere dunque respinto . La contumacia di e rende superflua ogni CP_1 CP_2 statuizione sulle spese di lite .Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.
30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata
Difatti la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n.
22035/2014 e di recente Cass. n. 25386/2016).
PQM
Rigetta l'appello. Nulla sulle spese Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
La Presidente
MA ON RZ
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa MA ON RZ Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
Dott. Ssa Sara Foderaro Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 05/11/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 97/ 2022 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. BARSANTI RAOUL ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio dello stesso in VIA MUZIO CLEMENTI 68 ROMA ,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
e CP_1 CP_2
APPELLATI CONTUMACI
Oggetto: appello avverso a sentenza del tribunale di Roma n. 6760 del 12.7.21 Conclusioni : come da scritti difensivi
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso al tribunale di Roma conveniva in giudizio l' e la Parte_1 CP_1 [...] formulando le seguenti conclusioni: Controparte_3 Controparte_4
“a) in via preliminare - anche inaudita altera parte, ovvero previa fissazione di udienza ad hoc nel più breve tempo possibile –, sospendere l'esecutività dell'avviso di addebito opposto;
b) in ogni caso, in via principale, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o la nullità e/o
l'illegittimità dell'avviso di addebito opposto e, comunque, l'infondatezza delle pretese avanzate dall' e, conseguentemente, annullare l'avviso medesimo, nonché ogni altro atto ad esso CP_1 inerente, presupposto, conseguente o consequenziale”.
A sostegno delle proprie domande la Società opponente deduceva l'inesistenza e/o la nullità della notifica dell'avviso di addebito, avendo l' inviato all'indirizzo di posta elettronica certificata CP_1
un mero file con l'estensione “.pdf”, privo della firma digitale e, finanche, della Email_1 certificazione di autenticità e conformità dello stesso all'avviso di addebito per cui è causa. Deduceva la nullità e il difetto di motivazione dell'avviso di addebito , la mancata specifica indicazione delle modalità di calcolo di contributi e sanzioni, l'omessa specificazione della data di iscrizione a ruolo per verificare la decadenza, la sproporzione tra l'importo riportato nell'avviso di addebito e le violazioni contestate alla società .
L' si costituiva contestando le avverse deduzioni e restava contumace CP_1 CP_2
Il Tribunale rilevava la fondatezza formale e sostanziale della pretesa azionata dall' con CP_1
l'avviso di addebito opposto e rigettava il ricorso. Avverso detta sentenza proponeva appello la società .
Nuovamente nell'atto di appello , la deduceva l'inammissibilità e/o nullità dell'avviso Parte_1 di addebito per difetto di motivazione ed inesistenza di un titolo idoneo o, comunque, per inesistenza di un idoneo presupposto per l'emissione del titolo esecutivo, giacché, in realtà, esso non conteneva alcun valido accertamento.
Con il primo motivo di appello , nello specifico, lamentava l'omessa sottoscrizione dell'avviso di addebito rilevando che, in assenza della firma digitale , era rinvenibile un vizio insanabile della notifica poiché solo il formato P7m avrebbe garantito la genuinità dell'atto esattoriale;
con il secondo motivo di appello lamentava la carenza di motivazione dell'avviso di addebito essendo stati meramente riportati i codici delle irregolarità riscontrate e mancando qualsivoglia riferimento alla data di iscrizione a ruolo nonché ai criteri di determinazione di contributi e sanzioni;
contestava la legittimità dell'operato dell' che per inadempienze di minimo importo ( euro 663,92 ) peraltro CP_1 comunque sanate successivamente , sia pure in ritardo rispetto alla prescrizione del versamento nei successivi 15 giorni, aveva agito per il recupero della somma di euro 54.627,60 . Deduceva il carattere non grave della violazione accertata , affatto ostativa al rilascio del DURC
CP_ L' e non si costituivano ed erano dichiarati contumaci CP_2
L'appello è inammissibile e comunque infondato. L'appello è inammissibile perché nell'atto la società “non dialoga” con i contenuti del provvedimento impugnato limitandosi a reiterare le argomentazioni già articolate nel ricorso di primo grado e sulle quali il tribunale ha preso specifica posizione . Il tribunale si è infatti pronunciato sulla validità della notifica a mezzo pec, sulla non necessarietà della firma digitale e del formato p7m per avvisi di addebito e cartelle di pagamento , sulla idoneità della motivazione dell'avviso di addebito con riferimento alle denunce contributive e alle violate scadenze dei pagamenti , sulla perdita delle agevolazioni contributive correlate alla mancata regolarizzazione delle omissioni nei termini , sul superamento del limite dei 150 euro individuato come tetto massimo di scostamento senza travolgere le condizioni per l'ottenimento del
DURC favorevole
L'appello è peraltro infondato anche nel merito
Quanto al formato telematico del file, la sua eventuale irritualità non comporta la nullità della notifica perché essa ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e quindi garantito il raggiungimento dello scopo legale (Cass. S.U. 7665/2016). Il carattere immodificabile. p7m riguarda le sole ipotesi in cui è prevista e disciplinata in modo specifico la procedura di notificazione di atti giudiziari che prevedono la firma digitale;
si tratta infatti del formato che presiede alla firma e rende l'atto unico e non modificabile. Ma l'avviso di pagamento è un atto che non necessita di alcuna firma in calce, richiamando solo gli estremi della posizione del contribuente e la sua posizione debitoria.
Né si può automaticamente traslare nell'ambito della procedura amministrativa una disposizione prevista per il processo civile telematico. L'avviso di addebito per sua natura non è atto oggetto di sottoscrizione. Nè l'originale deve essere un documento informatico, cosa che non è affatto richiesta dalla legge. Né la legge prevede che la copia informatica mandata via pec debba essere sottoscritta.
In proposito alla luce delle disposizioni del D.P.R. n. 68 del 2005 e s.m. (Codice dell'amministrazione digitale) si rileva che oggetto della notifica e mezzo pec è sempre un documento informatico. Quest'ultimo può essere (virtualmente) lo stesso documento originale, sia una copia di altro documento "nativo" che a sua volta può essere sia cartaceo che informatico. Poiché la notifica in questione non richiede né relate né attestazioni di conformità, trovano applicazione a) il principio generale di validità probatoria dei documenti informatici (art. 20 comma 1); b) il principio per cui la corrispondenza tra la copia informatica e l'originale si presume in mancanza di disconoscimento espresso (art. 22, comma 3); c) il principio per cui il disconoscimento ex artt. 2712 e 2719 c.c. deve avvenire in prima udienza e difesa (Cass. 882/2018,) e deve essere specifico (ossia riferirsi specificamente alla conformità della copia all'originale (cfr. Cass. n. 882/2018, n. 13425/2014, n.
2374/2014) e circostanziato (ossia deve indicare gli elementi di difformità, Cass. n. 17526/2016, n.
3122/2015, n. 2117/2011). Nella specie non vi è stato alcun disconoscimento specifico. Si rileva quindi che, anche alla stregua di quanto dedotto in ricorso dalla società ricorrente, risulta l'esistenza e l'avvenuta notifica del suindicato avviso di addebito. Pertanto, risulta evidente la regolarità della notifica dell'avviso di addebito numero 39720190018699061000 contestato . In ogni caso si applica anche rispetto alle notifiche via pec il principio consolidato che qualsivoglia ipotesi di vizio della notificazione stessa è da considerarsi sanato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 160 e 156, comma
3, c.p.c., allorquando è provato che il contribuente ha avuto piena cognizione dell'atto, entrato nella sua sfera di conoscenza. Posto, che la funzione dell'attività di notifica è quella di portare a conoscenza del destinatario l'atto che lo riguarda, è evidente che nessuna conseguenza può derivare dall'eventuale ipotesi di vizio, allorquando la stessa è superata dallo stesso raggiungimento dello scopo (Cass. 29 aprile 2015, n. 8674; Cass., 26 gennaio 2015, n. 1301; 14 gennaio 2015, n. 416; 19 dicembre 2014,
n. 27089). Gli esposti principi sono stati confermati anche dalle sezioni unite della Suprema Corte, con la sentenza n. 7665 dell'aprile 2016, la quale, proprio nell'ambito della notificazione a mezzo
PEC, ha chiarito che "…L'eccezione non è fondata. Opera, infatti, nella fattispecie l'insegnamento, condiviso e consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “il principio, sancito in via generale dall'art. 156 c.p.c., secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, vale anche per le notificazioni, anche in relazione alle quali pertanto la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario" (Cass. Civ. Sez. I, Sentenza n. 20625 del 31 agosto 2017, Cass. Civ., Sez. Lav., Sentenza n. 13857 del 2014; conf., Sez. Trib., n. 1184 del 2001 e n. 1548 del 2002). La società appellante, pur deducendo la nullità insanabile delle comunicazioni in questione, non ha infatti specificamente contestato di averla ricevuta, con conseguente applicabilità del principio generale di cui all'art. 156, comma 3, c.p.c.,
La società contesta anche la sentenza per difetto di motivazione sull'eccepita decadenza dell'agente della riscossione dal diritto di procedere esecutivamente. La censura è infondata.
Nella riscossione dei crediti contributivi trova applicazione l'articolo 25 del d.lgs. 46/1999 che prevede che: “I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza:
a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento;
in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell'ente;
b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo.”.
Detta norma pone, pacificamente, una decadenza di natura meramente processuale dal potere di iscrizione a ruolo, sicché non determina effetti estintivi dell'obbligo contributivo determinati dal verificarsi della decadenza in questione (Cass. 27726/2019), né esime il giudice dalla verifica della fondatezza della pretesa contributiva, nell'an e nel quantum (Cass. 1558/2020).
Nel merito del difetto di motivazione , come correttamente indicato dall' , costituito nel giudizio CP_1 di primo grado , l'atto conteneva tutti gli elementi dai quali la società poteva desumere agevolmente la pretesa azionata: la società era ben individuata e così pure la tipologia del credito con l'informazione della gestione previdenziale di riferimento , era indicato l'anno ed il periodo di riferimento del credito;
l'importo del credito distinto per singolo periodo e ripartito tra quota capitale, sanzioni calcolate come per legge e interessi;
l'importo totale dei crediti contenuti nell'avviso comprensivi dei compensi del servizio di riscossione;
l'indicazione dell'Agente della Riscossione CP_ competente;
la sottoscrizione del responsabile dell'ufficio dell' che ha accertato l'omissione contributiva e che ha emesso l'atto. L'invito ad adempiere al pagamento entro 60 giorni
L'avviso di addebito impugnato, per € 54.627,60, è stato emesso per le inadempienze relativi ai periodi 08/2015 e 09/2015 e da 01/2016 a 12/2018. Le predette inadempienze derivano tutte da note di rettifica per venir meno delle agevolazioni contributive ,ex art 1 Comma 1175 Legge 296 del
27.12.2006 non pagate. Il DM 30.1.2015, recante “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva”, dopo aver individuato all'art. 1 i soggetti abilitati alla verifica di regolarità contributiva “in relazione alle finalità per le quali è richiesto il possesso del … DURC” e all'art. 2
l'oggetto della verifica (“la regolarità contributiva nei confronti dell' dell'INAIL e… delle CP_1
Casse edili”), stabilisce all'art. 3, per quanto qui interessa, che: “
1. La verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti dovuti dall'impresa in relazione ai lavoratori subordinati e a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, che operano nell'impresa stessa
… scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata,
a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive.
Ed invero, l'art. 4 del medesimo decreto ministeriale, rubricato “Assenza di regolarità”, prevede che:
“
1. Qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale e fatte salve le ipotesi di esclusione di cui all'art. 9, l' l'INAIL e le Casse edili trasmettono tramite PEC, all'interessato CP_1
o al soggetto da esso delegato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, l'invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo.
2. L'interessato, avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun Ente, può regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito di cui al comma 1.
L'invito a regolarizzare impedisce ulteriori verifiche e ha effetto per tutte le interrogazioni intervenute durante il predetto termine di 15 giorni e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dall'interrogazione che lo ha originato.
3. La regolarizzazione entro il termine di 15 giorni genera il Documento in formato «pdf» di cui all'art. 7 [DURC positivo].
4. Decorso inutilmente il termine di 15 giorni di cui al comma 2 la risultanza negativa della verifica
è comunicata ai soggetti che hanno effettuato l'interrogazione con indicazione degli importi a debito
e delle cause di irregolarità”.
Orbene, dal combinato disposto dell'art. 3, co. 2, lett. a) e dell'art. 4, discende dunque – per quanto qui interessa – che, in caso di riscontrata irregolarità contributiva, l'ente creditore emette un invito alla regolarizzazione e il contribuente può allora ottenere un DURC positivo ove, nei 15 gg. previsti, egli regolarizzi la propria posizione o, in alternativa, presenti istanza di rateizzazione.
Ove il contribuente non si avvalga nel termine suddetto di alcuna di tali alternative (né ricorrano le altre condizioni previste dall'art. 3, co. 2 e 3, d.m. 30.1.2015), il DURC verrà emesso negativo, con ogni conseguenza in punto di decadenza dalle agevolazioni contributive, come previsto dalla norma di cui all'art. 1, co. 1175, l. n. 296/2006 (applicabile in via generale a tutte le agevolazioni contributive), il quale dispone che “A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva”. E con ogni ulteriore conseguenza in punto di recupero delle agevolazioni contributive non più spettanti, previa emissione di note di rettifica.
Senza tralasciare che l'art. 4 non impone all'ente creditore che abbia emesso un invito alla regolarizzazione, di attendere lo scadere dei 15 gg. per procedere, eventualmente mediante riscossione, al recupero dei contributi rispetto ai quali il contribuente sia già risultato inadempiente al momento della verifica di regolarità contributiva.
Tanto premesso in diritto, con riguardo al caso di specie, deve evidenziarsi che l'avviso di addebito opposto risulta essere stato emesso – come si evince espressamente dal “dettaglio degli addebiti e degli importi dovuti” – in ragione di note di rettifica relative a contributi dovuti per il periodo da agosto 2015 a dicembre 2018 in ragione di un importo complessivo di € 54627,60 per sorte e sanzioni, oltre oneri di riscossione, pacificamente derivanti da revoca di agevolazioni contributive.
In ultimo sanzioni e interessi legali sono definiti sulla scorta di previsioni primarie sicchè anche in relazione a queste causali alcuna ulteriore specifica doveva essere riportata nell'avviso di addebito opposto
L'appello deve essere dunque respinto . La contumacia di e rende superflua ogni CP_1 CP_2 statuizione sulle spese di lite .Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.
30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata
Difatti la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n.
22035/2014 e di recente Cass. n. 25386/2016).
PQM
Rigetta l'appello. Nulla sulle spese Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
La Presidente
MA ON RZ