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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 04/08/2025, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione II Civile
Il Collegio, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig.ri :
1) dr. Vincenza Randazzo Presidente
2) dr. Antonino Zappalà Consigliere
3) dr. Maria Grazia Lau Consigliere relatore ausiliario h a e m e s s o l a s e g u e n t e
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta in grado di appello al n. 882/2021 concernente l'impugnativa della sentenza n. 1639/2020, pubblicata in data 10.11.2020, emessa dal Tribunale di Messina,
avente ad oggetto: usucapione;
vertente tra
, nata a [...] il [...], ( ), Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliata in Messina, Piazza Duomo n. 32, presso lo studio dell'Avv. Roberto
Bonavita, che la rappresenta e difende, per procura in atti;
-appellante-
contro
nato a [...] il [...] c.f. elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliato in Messina via S. Cecialia n. 98 is. 115 presso lo studio legale , Parte_2
rappresentato e difeso dall' Avv. Fabrizio Ferraro per procura in atti;
- appellato -
Controparte_2
[...]
;
[...]
Controparte_3
CP_4
Controparte_5
[...]
[...]
[...]
Controparte_6
- appellati contumaci -
Conclusioni dei procuratori delle parti rese all'udienza, a trattazione scritta, del
20.2.2025: “I procuratori precisano le conclusioni riportandosi agli atti ai verbali e scritti
difensivi, con il rigetto di ogni contraria istanza, difesa ed eccezione”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Per quanto in questa sede ancora rileva, con atto di citazione notificato in data 25.1.2008
, premettendo di essere comproprietario "iure hereditatis" di alcuni immobili Controparte_1
siti in Messina - Vill. Salice, oggetto di illegittima immissione nel possesso ad opera di Pt_1
e di altri convenuti, ne rivendicava la esclusiva proprietà e chiedeva ordinarsi il
[...]
rilascio e lo sgombero. Si costituiva, tra gli altri, anche eccependo la Parte_1
carenza di legittimazione attiva dell' Arch. in ordine alla azione di Controparte_1
rivendicazione avanzata in citazione per mancanza agli atti della prova diabolica e in riconvenzionale spiegava domanda di usucapione dell'immobile sito in Messina vicolo San
Giacomo catasto foglio 54 particella 117 e 118.
La causa veniva istruita documentalmente e mediante l'assunzione delle prove orali.
2 Con sentenza n.1639/2020 il Tribunale di Messina rigettava sia la domanda principale che quella riconvenzionale, con compensazione delle spese di lite.
Avverso la superiore statuizione, con atto notificato il 9.12.2021, proponeva gravame
, insistendo per l'accoglimento della domanda di usucapione dell'immobile Parte_1
sito in Messina villaggio Salice vicolo S. Giacomo in catasto al foglio 54 partt. 117 e 118 ,
reiterando la richiesta di ammissione dei mezzi di prova con i capitolati e tutti i testi indicati in primo grado, accolti ma limitati dal Tribunale.
Con comparsa del 28.3.2022 si costituiva , contestando e contrastando il Controparte_1
gravame, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado, vinte le spese.
Disposta l'integrazione del contradditorio nei confronti di e Controparte_7 [...]
, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.2.2025, resa a trattazione CP_8
scritta, la causa veniva assunta in decisione, con i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Con un articolato gravame l'appellante lamenta erronea valutazione dei fatti e delle prove in atti ai fini del riconoscimento della maturata usucapione, reiterando la richiesta di ammissione dei mezzi di prova con i capitolati e tutti i testi indicati in primo grado, accolti ma limitati dal Tribunale.
Ritiene che il Giudice di primo grado abbia errato nell'inquadrare la situazione di fatto dell'originario godimento dei beni per cui è causa come detenzione non qualificata in virtù
dell'instaurazione di un rapporto agricolo con il proprietario, in quanto le dichiarazioni testimoniali rese all'instaurazione di un rapporto agricolo si riferiscono agli altri convenuti,
mentre invece non ha mai dichiarato che le particelle reclamate in Parte_1
usucapione vennero e lei concesse in affitto e il suo possesso ultraventennale sarebbe confermato dalle testimonianze rese dai testi e Testimone_1 Testimone_2
Il gravame è infondato.
3 L' appellante non ha spiegato le concrete ragioni poste a fondamento del preteso errore in cui sarebbe incorso il primo Giudice, che si sarebbero dovute sostanziare esplicitando il contenuto dei fatti e/o dei capitoli di prova che se ammessi avrebbero potuto dare un contributo diverso e/o aggiuntivo rispetto a quello dato o non dato dai testi escussi e dai documenti e atti depositati in giudizio che, quali mezzi di prova, concorrono paritariamente alla formazione della prova. Ne consegue l' inammissibilità delle domande istruttorie.
Le risultanze dell'istruttoria depongono per un potere di fatto esercitato da Parte_1
sui beni oggetto di causa riconducibile alla mera detenzione e pertanto, non è configurabile l'acquisto della proprietà a titolo originario per intervenuta usucapione.
In primo luogo si evidenzia che il teste che secondo la prospettazione Testimone_3
dell'appellante avrebbe confermato il possesso ultraventennale, non ha mai deposto in giudizio, per avere il procuratore di rinunciato all'audizione all'udienza del 23.6.2014. Pt_1
Il teste ha affermato: “Non so precisare che tipo di rapporto vi fosse tra il Testimone_4
padre di e l'arch. . Posso però affermare che il portava Persona_1 CP_9 CP_1 Pt_1
ai i frutti del terreno che venivano ivi coltivati dal ”. CP_1 Pt_1
Anche con riferimento alla posizione della , così come del resto per quella degli altri Pt_1
occupanti, esiste la prova in atti che il possesso dei terreni da parte dei conduttori trovava origine in una concessione offerta dai proprietari i quali, tuttavia, sui medesimi terreni,
avevano sempre mantenuto un atteggiamento “uti dominus”. Il teste Testimone_1
riferisce che “Sul terreno in questione non ho mai visto altri soggetti all'infuori della GN
, tranne che in una sola circostanza, quando si presentò l'arch. , che Pt_1 Controparte_1
qui riconosco, il quale mi disse di andare via in quanto il terreno è di sua proprietà”. La
circostanza, diffusamante richiamata nel gravame, secondo la quale la - e prima il Pt_1
di lei padre – coltivassero, da tempo, anche tramite propri incaricati, il fondo in questione,
è assolutamente insufficiente a stabilire un rapporto con il bene tale da condurre all'interversio possessionis. In altri termini, coltivare il fondo (che, in giudizio, si assume
4 essere proprio) non appare compatibile con un comportamento possessorio inteso inequivocabilmente come esercizio sulla cosa, per tutto il tempo previsto dalla legge, di un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di altro diritto reale, manifestato con il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene o comunque tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria, in contrapposizione all'inerzia del titolare.
La Suprema Corte ha avuto modo di affermare che: “In relazione alla domanda di
accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso
agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso "uti dominus" del bene, la sua
mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale
fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime,
comunque, un'attività idonea a – realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che
costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà”. Corte di Cassazione II Sez. Civ. n.
1796 del 20/01/2022.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate ex D.M. 147/2022, come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta in grado di appello al n. 882/2021
concernente l'impugnativa della sentenza n. 1639/2020, pubblicata in data 10.11.2020,
emessa dal Tribunale di Messina, avente ad oggetto: usucapione, ogni contraria istanza disattesa e/o assorbita, così provvede:
- dichiara la contumacia di , Controparte_2 Controparte_2 CP_2
, ,
[...] Controparte_3 CP_4 CP_5 [...]
, ; Controparte_10 Controparte_6 Controparte_6
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1
5 del presente grado, liquidate in euro 4.000,00 pero onorari, oltre rimborso forfettario spese 15% cpa e iva;
- nulla per le spese nei confronti di , Controparte_2 Controparte_2 [...]
, , CP_2 Controparte_3 CP_4 CP_5 CP_5
, , attesa la
[...] CP_6 Controparte_6 Controparte_6
contumacia;
- ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo all' appellante .
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 24.7.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
( dr. Maria Grazia Lau) ( dr. Vincenza Randazzo)
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