Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/02/2025, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
RGL n. 2597/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 21/02/2025 nella causa n. 2597/2024 RGL, promossa da:
di , c.f. , Parte_1 Persona_1 P.IVA_1 con sede legale in Torino, via F.lli Carle 38, elettivamente domiciliata in Torino, via Principi d'Acaja 15, presso lo studio dell'avv. ELISA MARCHINO dalla quale è rappresentata e difesa con l'avv. DEBORAH VEGRO per procura allegata al ricorso
PARTE RICORRENTE
contro
:
, già Controparte_1 [...]
, c.f. , con sede in Torino, via dell'Arcivescovado 9, CP_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. ROBERTO QUARANTA con le Dott.sse
ANTONELLA DE MARTE, , LAURA GRASSO e ANNARITA FRIZZI Controparte_3 per procura allegata al ricorso
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente:
Voglia il Tribunale Ill.mo,
1
in accoglimento del presente ricorso e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via preliminare e urgente: sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia provvisoriamente esecutiva dell'ordinanza ingiunzione n. 86/2024 oggetto di opposizione, per i motivi di cui in narrativa;
in via istruttoria: ammettere prove per testi su tutti i capitoli di prova da 1) a 34) di cui alle premesse in fatto, da ritenersi qui integralmente riportate e precedute dal rituale “vero che”. Si indicano sin d'ora a testi, con riserva di altri indicarne: domiciliato in Torino;
, domiciliata Testimone_1 Testimone_2 in Torino;
, domiciliato in Torino. Atteso il rigetto dell'istanza di Tes_3 accesso agli atti, si chiede al Tribunale di ordinare ex art. 210 c.p.c. all' di esibire tutta la documentazione oggetto dell'istanza e in P_ particolare le dichiarazioni tutte rese dalla IGnora in data Testimone_2
03.02.2022. nel merito: in via preliminare/principale: attesa l'inosservanza del termine previsto dall'art. 14 secondo comma l. 689/81 dichiarare l'estinzione dell'obbligazione di pagamento delle sanzioni dovute per la presunta violazione e dichiarare nulla e/o annullare e/o emettere ordinanza di archiviazione e comunque dichiarare inefficace l'ordinanza-ingiunzione n. 86/2024 (doc. 1) prot. N° 10654 del 12/02/2024 emessa dall' , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Torino, via Arcivescovado n. 9, C.F. , e notificata alla in data P.IVA_3 Parte_1
22.02.2024 e le sanzioni con essa comminate nonché ogni altro atto connesso e collegato e in particolare il verbale di accertamento e notificazione TO00001/2021-907-01 del 28/03/2022, accertando e dichiarando che nulla è dovuto dal 2017 per le causali di cui all'ordinanza-ingiunzione impugnata in via di subordine: per le ragioni di merito di cui in parte narrativa, dichiarare nulla e/o annullare e/o emettere ordinanza di archiviazione e comunque dichiarare inefficace l'ordinanza-ingiunzione n. 86/2024 (doc. 1) prot. N° 10654 del 12/02/2024 emessa dall' , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Torino, via Arcivescovado n. 9, C.F. , e notificata alla in data P.IVA_3 Parte_1
22.02.2024 e le sanzioni con essa comminate nonché ogni altro atto connesso e collegato e in particolare il verbale di accertamento e notificazione TO00001/2021-907-01 del 28/03/2022, accertando e dichiarando che nulla è dovuto dal 2017 per le causali di cui all'ordinanza-ingiunzione impugnata ovvero, in via di ulteriore subordine, in ogni caso dichiarare nulla e/o annullare e/o dichiarare inefficace l'ordinanza-ingiunzione n. 86/2024 (doc. 1) prot. N° 10654 del 12/02/2024 e conseguentemente rideterminare l'entità delle sanzioni dovute in misura pari al minimo edittale e comunque nel limite del massimo previsto
2 RGL n. 2597/2024
dalla legge e sulla base realtà dei fatti che verrà accertata in corso di causa, anche in considerazione degli errori di calcolo dedotti in narrativa;
in via di ulteriore subordine: concedere la rateizzazione del pagamento. Con integrale rifusione delle spese legali, oltre rimborso spese forfettario e oneri di legge.
Per parte convenuta:
Nel merito, che venga rigettato il ricorso presentato avverso l'ordinanza 86/2024 con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite che andranno liquidati, ai sensi dell'art. 9, comma 2, D.lgs.vo 149/2015 il quale dispone che “in caso di esito favorevole della lite, all'ispettorato sono riconosciute dal Giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, con la riduzione del 20% dell'importo complessivo ivi previsto”. In via istruttoria:
- considerato esaustivo l'assunto probatorio, si chiede che la causa possa essere decisa semplicemente attraverso la disamina della documentazione prodotta dall'Amministrazione resistente, che comprova inequivocabilmente la sussistenza dell'illecito contestato.
- Nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice non ritenga la causa matura per la decisione, si chiede di essere ammessi alla prova diretta con testi e le circostanze di seguito indicate. In particolare si chiede che l'On. Giudice voglia autorizzare l'escussione testimoniale del IG. , sulle circostanze Testimone_2 di fatto indicate nella presente memoria ed in particolare sui capitoli di prova, come di seguito articolati,
- Ci si oppone alla prova testi così come articolata dai ricorrenti, per incapacità a testimoniare ex art. 246 cpc essendo il IG. marito della Testimone_1 ricorrente ed avendo o potendo avere, il IG. un interesse un Tes_3 interesse concreto ed attuale che potrebbe legittimare la sua partecipazione in giudizio.
- Nella denegata ipotesi di ammissione, si chiede d'essere abilitati alla prova contraria diretta ed indiretta sui medesimi capitoli di prova formulati dal ricorrente
- Ci si rimette altresì agli ampi poteri del Giudice, ai sensi dell'art. 421, comma 2, c.p.c., onde disporre, se del caso, l'ammissione di ogni altro mezzo di prova che lo stesso dovesse ritenere opportuno, ivi comprendendo la necessità di sentire l'Ispettore del lavoro sugli atti di indagine compiuti. Persona_2
In particolare, per la IG.ra : Testimone_2
1. Vero che nel periodo 01.06.2017 – 31.12.2017 lavorò presso Parte_1 di per il tramite della Cooperativa Soc. M & G. Coop
[...] Persona_1
Multiservizi;
3 RGL n. 2597/2024
2. Vero che poi lavorò, nel periodo 04.01.2018 – 31.12.2020 presso
[...] della IG.ra , per il tramite della Coop M.G Co Parte_1 Persona_1
Service Srl 3. Vero che infine lavorò, nel periodo 15.02.2021 – 31.12.2021 sempre presso la della , per il tramite della Coop MI Srl;
Parte_1 Persona_1
4. Vero che in tutti e tre i periodi temporali fu sempre alle dirette dipendenze della IG.ra , con organizzazione del lavoro e coordinamento Persona_1 gestito da quest'ultima.
5. Vero che si occupava principalmente della vendita al dettaglio delle composizioni floreali che preparava insieme alla IG.ra . Per_1
6. Vero che tutte le attrezzature utilizzate erano della e quindi Parte_1 della
Persona_1
7. Vero che sul luogo di lavoro, ovvero presso la , compilava un Parte_1 registro presenze che poi inviava tramite email alla Soc. Cooperativa
8. Vero che tutte le indicazioni operative le venivano impartite dalla Persona_1
[...] mentre solo formalmente era assunta dalle varie cooperative 9. Vero che presso la non c'era nessun referente delle Parte_1 cooperative ma solo la IG.ra . Persona_1
10. Vero che nel secondo colloquio che ebbe con l'ispettrice dichiarò che la MI non le aveva pagato ancora i contributi e che confermava in toto la dichiarazione resa l'11.02.2021 con cui ribadiva anche che le direttive quando lavorava da
, le venivano impartite dalla . Parte_1 Per_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. propone opposizione ex art. 22 L. Parte_2
689/1981 avverso l'ordinanza ingiunzione dell' P_ Controparte_4
(oggi ) n. 86/2024 del
[...] Controparte_1
12 febbraio 2024, con la quale l'ITL le ordinava il pagamento di € 68.352,47, di cui:
- € 45.120,00 a titolo di sanzione per aver “illecitamente utilizzato la lavoratrice per il periodo dal 1 gennaio 2019 al 31 Testimone_2 dicembre 2019 per 519 giornate lavorate, somministrata illecitamente dalla società M&G Co Service srl, e dal 15 febbraio 2021 al 28 febbraio
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2021 per 233 giornate lavorate, somministrata illecitamente dalla società
MI srl”, applicando una sanzione di € 60,00 per ogni giornata di occupazione,
- € 23.200,00 a titolo di sanzione per aver “utilizzato illecitamente la lavoratrice dal 1 giugno 2017 al 31 dicembre 2017 per Testimone_2
167 giornate lavorate, somministrata illecitamente dalla società M&G
Multiservizi e dal 4 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 per 297 giornate, somministrata illecitamente dalla società M&G Co Service srl”, applicando una sanzione di € 50,00 per ogni giornata di occupazione,
- € 11,17 per spese di notificazione,
- € 21,30 per recupero di spese postali e di notifica.
In particolare, a veniva contestato di aver utilizzato la lavoratrice Parte_1 in forza di tre contratti d'appalto carenti dei requisiti dell'art. 29 D.Lgs.
276/2003: il primo del 27 settembre 2016 con il Controparte_5 secondo del 1° dicembre 2017 con M&G Co Service s.r.l. e il terzo del 12 gennaio
2021 con MI s.r.l. (rispettivamente doc.ti 4, 5 e 6 ricorrente).
La ricorrente ha eccepito: (1) la decadenza per il superamento del termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 L. 689/1981 per la notifica della contestazione, (2)
l'assenza nel merito delle violazioni contestate per la genuinità dei contratti d'appalto, (3) la mancata impugnazione giudiziale della certificazione del contratto concluso con M&G Co Service, (4) l'errata indicazione nell'ordinanza ingiunzione di un periodo di 233 giornate di occupazione tra il 15 e il 28 febbraio
2021 e (5) l'illegittima suddivisione delle contestate violazioni in due distinti capi con due sanzioni separate, che sommate supererebbero il massimo edittale.
L' si è costituito contestando i motivi dell'opposizione. P_
Le istanze istruttorie formulate da entrambe le parti sono state respinte con ordinanza del 12 dicembre 2024, perché le produzioni documentali sono sufficienti alla decisione della causa.
2. Quanto all'eccepito superamento del termine di 90 giorni per la contestazione della violazione, previsto dall'art. 14 L. 689/1981, si deve rilevare che il termine decorre dal momento in cui la violazione è accertata, e non dalla mera
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acquisizione del fatto materiale da cui la violazione discende (Cass. civ., Sez. II,
11 settembre 2024, n. 24401). Al Giudice spetta quindi una verifica sulla ragionevolezza del tempo impiegato dall' per l'accertamento. P_
Dalla documentazione analitica dell'attività di accertamento in atti non emergono né l'inerzia della parte convenuta, né il compimento di accertamenti superflui.
Il primo accesso ispettivo nei locali della ricorrente avvenne l'11 febbraio 2021
e allora l' richiese i contratti d'appalto con MI s.r.l. ed P_ CP_6
e le relative fatture. In tale occasione, infatti, la IG.ra fece
[...] Per_1 riferimento soltanto a e alla MI s.r.l., senza menzionare le Controparte_6 altre due società con le quali – come poté emergere soltanto nel corso degli accertamenti successivi – aveva concluso i contratti di appalto Parte_1 relativi alle prestazioni lavorative della IG.ra . Tes_2
Il successivo 3 marzo 2021 il consulente di parte ricorrente fece pervenire le fatture pagate per gli appalti da tra il 2017 e il 2021 e il contratto Parte_1 con MI s.r.l. del 2021, mentre MI trasmise il contratto di lavoro della IG.ra
[...]
e la comunicazione obbligatoria (doc.ti 4-5 convenuta). Tes_2
Nei mesi di marzo, aprile e maggio 2021 l' richiese a MI e a M&G Co P_
Service i fogli presenza da giugno 2017 a dicembre 2020 a corredo delle fatture precedentemente trasmesse da , senza però ottenere risposta. Parte_1
Pur non essendo agli atti le richieste inviate dall' alle due società, se P_ ne dà atto nel verbale dell'11 giugno 2021, avverso il quale la ricorrente non ha proposto querela di falso (doc. 6 convenuta).
Con il medesimo verbale, l' chiese anche a i fogli P_ Parte_1 presenza, che MI ed M&G Co Service non avevano trasmesso e che la ricorrente inviò il 23 giugno 2021, ma senza il foglio di aprile 2020 (doc. 9 ricorrente).
Successivamente, il 10 settembre 2021, l' richiese a P_ Parte_1 il contratto d'appalto con M&G Coop. per il periodo giugno-novembre 2017 (doc.
8 convenuta) e la società lo trasmise il 17 settembre 2021 (doc. 13 ricorrente).
Con verbale del 2 dicembre 2021, comunicato il 13 dicembre 2021, l' P_ chiese alla ricorrente di esibire le fatture ricevute da MI nel 2021 e i relativi fogli presenza (doc. 11 convenuta). Il consulente di inviò le fatture il Parte_1
20 dicembre 2021, precisando però che non esistevano fogli presenze (doc. 10
6 RGL n. 2597/2024
convenuta), nonostante avesse già in precedenza inviato quelli di gennaio e febbraio 2021.
Il 28 gennaio 2022 l' convocò per il 2 febbraio 2022 la lavoratrice P_
, che confermò le dichiarazioni precedenti, precisando che a Testimone_2 impartirle direttive era la IG.ra (accomandataria della società Per_1 ricorrente) e aggiungendo che MI non versava i contributi da maggio 2021 (doc.
12 convenuta). Successivamente, il 7 febbraio 2022 la IG.ra inviò il Tes_2 contratto di lavoro sottoscritto con MI e alcuni dei fogli ore, che le società non avevano esibito nonostante le richieste dell' (doc. 14 convenuta). Il P_
2 marzo 2022 infine la lavoratrice inviò, su richiesta dell' , le buste P_ paga, segnalando che mancava quella di settembre 2021 (ibidem).
Il 7 marzo 2022 la ricorrente presentò una memoria difensiva all' P_
(doc. 15 convenuta) e, infine, il 22 marzo 2022 la IG.ra trasmise la Tes_2 busta paga di settembre 2021 che era “finalmente riuscita a ottenere dalla MI”
(doc. 16 convenuta).
Sei giorni dopo l' redasse il verbale di accertamento, notificato alla P_ ricorrente il 7 aprile 2022 (doc. 17 convenuta).
Dal riepilogo delle attività di accertamento emerge che esse sono state svolte dall' in modo continuativo e senza ritardi. La durata complessiva delle P_ operazioni è dipesa dalla complessità dell'accertamento, dovuta al numero dei soggetti la cui posizione era oggetto di valutazione e alle mancate risposte di alcuni di loro agli inviti di esibizione documentale dell' , considerato P_ tra l'altro che in sede di primo accesso ispettivo la IG.ra non aveva Per_1 indicato correttamente le società con le quali aveva stipulato i contratti d'appalto e che il suo consulente dichiarò all'ispettorato che non vi erano fogli presenza nel rapporto con MI s.r.l., così costringendo l' a recuperare i fogli P_ presenza – che invece esistevano (cfr. doc.ti 7 e 11 ricorrente) – dalla lavoratrice.
Soltanto a seguito dell'ultimo invio di documenti da parte della lavoratrice, risalente al 22 marzo 2022, l' fu posto in condizione di valutare P_ compiutamente i fatti oggetto di accertamento (comprese, per ragioni di economia, le violazioni ulteriori connesse: cfr. Cass. civ., Sez. II, 18 ottobre
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2024, n. 27009) e da tale data deve pertanto decorrere il termine di novanta giorni per la notifica della contestazione.
L'eccezione della ricorrente sul punto è perciò infondata.
3. Quanto alla certificazione del contratto del 1° dicembre 2017, stipulato da con M&G Co Service, si osserva che l'art. 76 D.Lgs. 276/2003 Parte_1 attribuisce il potere di certificazione dei contratti alle commissioni istituite
“presso gli enti bilaterali costituiti nell'ambito territoriale di riferimento ovvero a livello nazionale quando la commissione di certificazione sia costituita nell'ambito di organismi bilaterali a competenza nazionale”.
Gli enti bilaterali sono definiti dall'art. 2, comma 1, lett. h) D.Lgs. cit. come
“organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative (…)”.
La certificazione è efficace “anche verso i terzi, fino al momento in cui sia stato accolto, con sentenza di merito, uno dei ricorsi giurisdizionali esperibili ai sensi dell'art. 80, fatti salvi i provvedimenti cautelari” (art. 79, comma 1 D.Lgs. cit.).
La certificazione può dunque essere impugnata dinanzi al Giudice del lavoro per erronea qualificazione del contratto, difformità tra programma negoziale e sua attuazione o per vizi del consenso ovvero dinanzi al Giudice amministrativo per violazione del procedimento o eccesso di potere.
È pacifico che, nel caso di specie, la certificazione non sia stata contestata nelle forme dell'art. 80 D.Lgs. 276/2003 e ci si deve allora chiedere se l' P_ possa limitarsi a eccepire l'illegittimità della certificazione in questa sede o se debba necessariamente impugnarla con uno dei rimedi previsti dal citato art. 80
e quindi previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi alla stessa commissione che l'ha rilasciata.
Il profilo sollevato dall' non rientra tuttavia tra quelli elencati dall'art. P_
80, che presuppongono tutti l'esercizio di un potere certificativo esistente, mentre nel caso di specie è eccepita un'assoluta carenza di potere certificativo dell'ente per assenza del requisito essenziale della maggiore rappresentatività comparativa delle associazioni che lo hanno costituito.
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Non può evidentemente applicarsi in tal caso il procedimento previsto dall'art. 80, che imporrebbe un tentativo di conciliazione proprio dinanzi a quell'ente certificatore di cui si contesta in radice la legittimazione.
Ne consegue che la questione di illegittimità della certificazione emessa da un soggetto non abilitato può essere sollevata e affrontata direttamente nel presente giudizio.
L'onere di provare l'abilitazione dell'ente certificatore, secondo il canone dell'art. 2697 c.c., grava sulla parte interessata a valersi della certificazione, anche perché altrimenti si imporrebbe all' la prova di un fatto negativo. Nel P_ caso di specie, l' ha allegato che l'ente ENBLI di Roma non è un ente P_ bilaterale abilitato alla certificazione ex art. 2, comma 1, lett. h) D.Lgs.
276/2003, perché non è stato costituito da associazioni di datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative.
non ha fornito alcuna allegazione né alcuna prova della Parte_1 rappresentatività delle associazioni che hanno costituito ENBLI.
La certificazione è pertanto inefficace e inopponibile all' , in quanto P_ emessa da un soggetto non abilitato.
Si rende dunque necessario l'accertamento della genuinità anche con riguardo all'appalto di cui al contratto del 1° dicembre 2017.
4. Nel merito, la ricorrente sostiene che i tre contratti di appalto stipulati rispettivamente con M&G Co. Service e MI siano genuini Controparte_5
e non celino una somministrazione illecita di lavoro.
L'art. 29 D.Lgs. 276/2003 distingue il contratto di appalto dalla somministrazione di lavoro (riservata alle agenzie autorizzate), perché nell'appalto l'organizzazione di mezzi e il rischio d'impresa gravano sull'appaltatore, mentre nella somministrazione l'agenzia di somministrazione si limita a mettere un proprio dipendente a disposizione di un utilizzatore, il quale esercita sul lavoratore poteri di direzione e controllo.
La rappresentante legale della società ricorrente ha dichiarato in occasione del primo accesso ispettivo dell'11 febbraio 2021: “Sono socia accomandataria della società Il Pensiero Fiorito s.a.s. (…) In negozio lavoro io con la IG.ra Tes_2
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. (…) Ero stata contattata dalla di Roma che mi aveva Per_1 Controparte_6 proposto una persona che avrebbe lavorato per me, ma della quale loro avrebbero gestito il rapporto di lavoro diretto con la dipendente. La IG.ra
[...]
per il tramite della ha iniziato a lavorare qui come commessa Tes_2 CP_6 da giugno 2017 in modo ininterrotto fino a dicembre 2020. (…) Ogni mese inviavo alla il numero delle ore lavorate dalla IG.ra e loro CP_6 Tes_2 ci inviavano la fattura. (…) Ho deciso di avvalermi di questa modalità di gestione perché non volevo avere la responsabilità di gestire un rapporto di lavoro e ciò che ne consegue, in base alle mie eIGenze ho preferito semplicemente pagare la fattura per le prestazioni rese e non la gestione del rapporto di lavoro. La MI come la gestisce interamente il rapporto di lavoro con la IG.ra Controparte_6
, hanno provveduto loro all'assunzione, all'elaborazione delle buste paga Tes_2
e al pagamento degli stipendi. Le indicazioni operative alla IG.ra vengono date da me” (doc. 2 convenuta).
Dalle affermazioni della IG.ra emerge con chiarezza la reale natura Per_1 dei rapporti intercorrenti tra le parti dei contratti d'appalto succedutisi nel tempo: alla serviva una commessa, ma l'accomandataria non Parte_1 voleva sobbarcarsi gli oneri e i rischi connessi alla posizione del datore di lavoro e ha preferito impiegare la IG.ra utilizzandola come propria dipendente, Tes_2 ma lasciando che il rapporto di lavoro fosse formalmente intestato alle tre società di cui si è detto.
A fronte delle contestazioni sollevate sul punto da parte ricorrente, occorre notare che la dichiarazione sopra riportata è stata pacificamente sottoscritta dalla IG.ra , qualificatasi accomandataria della società ricorrente, e ha Per_1 perciò valore di confessione stragiudiziale fatta alla parte, con gli effetti di cui all'art. 2735 c.c.
Tale ricostruzione dei rapporti trova conferma anche nelle dichiarazioni rese dalla lavoratrice: “La MI mi gestisce il rapporto formale di lavoro, mentre le indicazioni operative dalla IGnora . Eventuali malattie e giorni di ferie Per_1 vengono da me richiesti alla MI. Questa stessa modalità era attuata anche quando lavoravo con la che mi gestiva il rapporto di lavoro Controparte_6 formale” (doc. 3 convenuta). Il riferimento alla va inteso alle due CP_6
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società ed M&G Co. Service, con le quali Controparte_5 Parte_1 aveva stipulato i contratti per il periodo indicato dalla dichiarante.
Ancora nelle dichiarazioni rese successivamente all'Ispettorato la lavoratrice ha confermato: “Ribadisco che le direttive me le impartisce la IGnora la Per_1 responsabile del negozio, il mio lavoro consiste principalmente nella vendita al dettaglio delle composizioni floreali che preparo io insieme alla IGnora
” (doc. 12 convenuta). Per_1
A fronte di tali univoche dichiarazioni, non emerge dagli atti alcuna prova del fatto che l'organizzazione del lavoro della IG.ra dipendesse dalle Tes_2 società M&G Coop., , che si occupavano esclusivamente Controparte_7 della gestione formale del rapporto di lavoro. In tal senso deve leggersi anche l'affermazione della lavoratrice secondo cui ferie e malattie venivano da lei
“richieste” a MI o M&G: è evidente che il riferimento è agli aspetti formali della malattia e delle ferie. Tanto emerge peraltro anche dalla chat Whatsapp prodotta come doc. 7 da parte ricorrente, in cui la si limita a comunicare orari di Tes_2 lavoro e ferie ex post, e quindi ai soli fini della predisposizione delle buste paga, ma non certo perché attendesse da MI direttive o autorizzazioni.
Anche il contenuto dei contratti prodotti corrobora la riconduzione dei rapporti effettivamente intercorsi al modello della somministrazione di lavoro anziché all'appalto.
In particolare, con riguardo al contratto con M&G Coop. del 27 settembre 2016
l'oggetto dell'appalto è formulato in modo assai vago. Nelle premesse si discorre di “servizi di gestione (di seguito indicati come 'SERVIZI COMPLEMENTARI') e, precisamente, gestione dei servizi complementari terziarizzati” in relazione a una attività con “complesse strutture commerciali e logistiche”, che ben poco hanno a che fare con la reale conformazione dell'impresa della ricorrente, per come dalla stessa descritta nel ricorso (doc. 3 ricorrente, lett. b) e c) della premessa).
L'art. 2 del contratto afferma poi che l'incarico conferito all'appaltatore è quello di fornire non meglio precisati “servizi di gestione complementare”, che si riducono alla “gestione add[etto] preparazione composizioni floreali (fiorista)”.
L'art. 3 prevede che l'appaltatore esegua l'incarico con organizzazione e rischio a proprio carico, ma – al di là della formula di stile – non è chiaro in che cosa
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debba consistere l'organizzazione e quale sia il rischio cui si espone M&G Coop., che si limitava in concreto a mettere la lavoratrice a disposizione della ricorrente, gestendo esclusivamente gli aspetti formali del rapporto di lavoro e percependo un corrispettivo che dipendeva esclusivamente dalle ore di lavoro svolte dalla IG.ra . Tes_2
Quanto al contratto con M&G Co. Service del 1° dicembre 2017 (doc. 4 ricorrente), secondo le premesse l'incarico avrebbe ad oggetto un'attività della committente e secondo l'art. 2 un “servizio” descritto Parte_1 nell'allegato A. Nell'allegato è indicato il “servizio di composizioni floreali”, nominando poi specificamente quale “preposto” al servizio la IG.ra , Tes_2 che lavorava ormai già da tempo quale commessa nel negozio della ricorrente, ma secondo il contratto avrebbe dovuto “relazionare ad M&G l'andamento del
Servizio e gli eventi maggiormente IGnificativi” e addirittura “impartire ordini e direttive ai dipendenti dell'appaltatore”. È evidente che si tratta anche in questo caso di previsioni di mero stile, che non hanno nulla a che fare con l'effettivo svolgimento del rapporto, in cui la IG.ra doveva rispettare le direttive Tes_2
e gli ordini della IG.ra , e non certo impartire ordini o direttive ad altri Per_1 per conto di M&G, essendo l'unica commessa del negozio. Anche le previsioni dell'art. 5 del contratto, che fanno riferimento all'organizzazione di mezzi, non lasciano intendere quali siano i mezzi organizzati dall'appaltatore, né risulta che vi siano mai state direttive o ordini impartiti da M&G Co. Service alla lavoratrice, mentre dalle dichiarazioni rese in sede ispettiva è provato l'esercizio dei poteri datoriali da parte della rappresentante legale della ricorrente. È infine chiaro che la prestazione effettivamente voluta e ricevuta dalla ricorrente non fosse affatto la realizzazione di composizioni floreali, bensì la disponibilità di una lavoratrice senza l'intestazione formale del rapporto di lavoro.
Analoghe considerazioni possono svolgersi con riferimento infine al terzo contratto, stipulato il 12 gennaio 2021 con MI s.r.l., che ha contenuto pressoché identico al precedente (doc. 6 convenuta).
Nessuno dei contratti era pertanto un appalto genuino, trattandosi invece di somministrazioni di lavoro da parte di soggetti non autorizzati, in violazione degli artt. 4, 29, comma 1 e 18, comma 5-bis D.Lgs. 276/2003.
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5.1 Le residue eccezioni proposte dalla ricorrente concernono il calcolo delle sanzioni irrogate dall' . P_
In particolare, contesta la correttezza dell'indicazione dei giorni Parte_1 di occupazione, dai quali discende direttamente l'importo della sanzione, relativamente al periodo dal 15 al 28 febbraio 2021. L'ordinanza ingiunzione riporta infatti al capo 1 la seguente formulazione: “Poiché: ha illecitamente utilizzato la lavoratrice dal 15 febbraio 2021 al 28 febbraio Parte_3
2021 per 233 giornate lavorate (…)”.
L' ha osservato che si tratta di un errore materiale riconoscibile dalla P_ ricorrente.
È chiaro che l' ha commesso un errore nella formulazione della P_ contestazione contenuta nell'ordinanza ingiunzione opposta, perché dal 15 al 28 febbraio 2021 le giornate sono 14 e non 233. Dei 14 giorni peraltro, secondo la ricorrente, soltanto 12 erano lavorativi e l'affermazione non è contestata dall' . La ricorrente non era tuttavia nelle condizioni di comprendere P_ se fosse erronea l'indicazione delle date e corretta quella del numero di giornate
(come sostiene oggi l' ) o se invece fosse corretta l'indicazione delle P_ date ed errato il calcolo dei giorni.
Tale incertezza non poteva essere risolta facendo riferimento al verbale unico di accertamento e notificazione, che fu notificato alla rappresentante legale della ricorrente unitamente alla contestazione di illecito amministrativo ex art. 14 L.
689/1981, nella quale è presente la medesima formulazione errata.
L'impossibilità di riconoscere con certezza l'errore materiale nell'ordinanza ingiunzione impone l'accoglimento del ricorso sul punto e la conseguente riduzione della sanzione in relazione a 221 giorni (=233-12), essendo sanzionabili unicamente le 12 giornate lavorative comprese tra il 15 ed il 28 febbraio 2021.
Per il capo 1 l' ha applicato una sanzione complessiva di € 45.120, P_ corrispondente a € 60,00 al giorno per 752 giornate. Detraendo 221 giornate, la sanzione per il capo 1 deve essere rideterminata in € 31.860,00, pari ad € 60,00
13 RGL n. 2597/2024
per 531 giornate (art. 18, comma 5-bis D.Lgs. 276/2003 vigente ratione temporis e art. 1, comma 445 L. 145/2018).
5.2 La ricorrente contesta inoltre l'illegittimità della suddivisione in due capi di una condotta che assume invece essere unitaria, con la conseguenza che l' avrebbe così irrogato per un unico illecito una sanzione superiore al P_ limite massimo di € 50.000,00 previsto dall'art. 18, comma 5-quinquies D.Lgs.
276/2003.
L'eccezione è infondata.
La fattispecie sanzionata dall'art. 18, comma 5-bis D.Lgs. 276/2003 è integrata dalla condotta di chi somministra o utilizza la prestazione di lavoro in forza di un contratto di appalto in mancanza dei requisiti di cui all'art. 29, comma 1 D.Lgs. cit. Si tratta quindi di una condotta permanente, tanto che la sanzione è prevista in misura fissa in rapporto ai giorni di durata della violazione (Cass. pen., Sez.
III, 17 giugno 2015, n. 25313).
Nel caso di specie – contrariamente a quanto sostiene la ricorrente – possono essere individuate tre condotte distinte, considerato che ha Parte_1 stipulato tre contratti di appalto con tre società diverse, ancorché sempre riferiti alla medesima lavoratrice. Benché infatti l'illecito si perfezioni soltanto nel momento di effettivo impiego del lavoratore e non per la mera stipula del contratto di appalto illecito, la norma sanzionatoria presuppone l'esistenza di un contratto, perché l'illecito è integrato solo se il contenuto del contratto è difforme dall'art. 29 D.Lgs. cit. e la sanzione colpisce le parti del contratto stesso. Ad ogni diverso contratto corrisponde perciò un'autonoma condotta, che diviene sanzionabile se e quando al contratto stesso si dà esecuzione impiegando il lavoratore.
I tre contratti stipulati da avevano termine finale, ma si Parte_1 rinnovavano tacitamente e la mera mancata disdetta del contratto non costituisce di per sé una condotta nuova e distinta rispetto alla stipula iniziale, considerato che il rapporto prosegue inalterato tra i medesimi soggetti alle medesime condizioni e il lavoratore continua a essere impiegato senza soluzione di continuità.
14 RGL n. 2597/2024
Pertanto, benché non sia corretta la suddivisione in due capi operata dall' , anche considerando le tre condotte come sopra individuate, le P_ sanzioni in effetti irrogate con l'ordinanza ingiunzione non supererebbero il massimo di legge: al contratto con corrispondono 167 Controparte_5 giornate di occupazione, con sanzione di € 8.350,00 = 50 x 167; alla seconda
816 giornate, con sanzione di € 45.990,00 = (50 x 297) + (60 x 519); alla terza
12 giornate, con sanzione di € 720,00 = 60 x 12, tenuto conto della riduzione di cui al paragrafo precedente.
D'altronde una rideterminazione complessiva delle sanzioni, che tenesse conto del carattere permanente delle condotte accertate, si risolverebbe in un aumento degli importi dovuti. Il contratto con M&G Co. Service, infatti, ha avuto esecuzione dal 4 gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 e l'aggravamento delle sanzioni previste dall'art. 18 D.Lgs. 276/2003 ad opera dell'art. 1, comma 445
L. 145/2018 è entrato in vigore il 1° gennaio 2019, quando la condotta non era ancora definitivamente consumata. Ne consegue che si dovrebbe irrogare la sanzione più grave per l'intero periodo di durata della condotta, in applicazione dell'art. 1 L. 689/1981, perché la definitiva consumazione della condotta permanente coincide con il momento della sua cessazione (Cass. pen., S.U. 19 luglio 2018, n. 40986; Cass. civ., Sez. II, 31 maggio 2023, n. 15352).
La considerazione unitaria della condotta iniziata prima della modifica normativa e protrattasi oltre la sua entrata in vigore non comporterebbe quindi tanto il superamento della soglia fissata dall'art. 18, comma 5-quinquies D.Lgs.
276/2003, quanto piuttosto l'applicazione della sanzione più grave per la sua intera durata. Non si può in ogni caso provvedere in questa sede a una rideterminazione della sanzione in senso deteriore per la ricorrente, che esulerebbe dalle domande delle parti.
6. Le spese di lite vanno rifuse alla parte ricorrente parzialmente vittoriosa e sono liquidate come segue a valori medi:
- fase di studio: € 3.245,00
- fase introduttiva: € 1.701,00
15 RGL n. 2597/2024
Ex art. 91, comma 1 c.p.c. non spettano le spese per la fase decisionale, giacché la domanda è accolta in misura inferiore alla proposta conciliativa del Giudice formulata all'udienza del 2 ottobre 2024 e rifiutata dalla ricorrente.
Considerato inoltre che l'accoglimento parziale dell'opposizione ha comportato una riduzione del 20% circa dell'importo oggetto dell'ordinanza ingiunzione opposta, è giustificata la compensazione delle spese di lite per quattro quinti.
P.Q.M.
Visti gli artt. 429 c.p.c. e 22 L. 689/81, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione:
- in parziale accoglimento dell'opposizione, modifica l'ordinanza ingiunzione impugnata limitatamente alla sanzione, che ridetermina in € 55.060,00 complessivi per entrambi i capi;
- condanna l' alla Controparte_1 rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, compensate per quattro quinti e liquidate nel resto in € 989,20, oltre spese forf. 15%, C.P.A. e
I.V.A. come per legge.
La Giudice dr.ssa Lucia Mancinelli
Minuta redatta dal m.o.t. dott. Francesco Mosetto.
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