Articolo 8 della Legge 21 marzo 2001, n. 74
Articolo 7Articolo 8 bis
Versione
13 aprile 2001
>
Versione
14 ottobre 2020
Art. 8. (Modifiche alla legge
18 febbraio 1992, n. 162) 1. All' articolo 1, comma 4, della legge 18 febbraio 1992, n. 162 , le parole: "1.000 milioni annui" sono sostituite dalle seguenti: "800 milioni annue", e le parole: "500 milioni annui" sono sostituite dalle seguenti: "300 milioni annue".
2. All' articolo 3, comma 1, della legge 18 febbraio 1992, n. 162 , le parole: "500 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "900 milioni", le parole: "300 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "600 milioni" e le parole: "200 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "300 milioni".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 marzo 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Fassino

Nota all'art. 8, commi 1 e 2:
- Il testo dell' art. 1, comma 4, della legge n. 162 del 1992 , cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 1. (Omissis).
4. Gli oneri derivanti dal rimborso delle retribuzioni ai lavoratori volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, pari a lire 800 milioni annue e dal finanziamento del fondo di cui al comma 3, pari a lire 300 milioni annue sono posti a carico dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Ministero versa annualmente agli enti previdenziali gli importi da questi rimborsati ai datori di lavoro, ai sensi del comma 2.".
Nota all'art. 8, commi 1 e 2:
- Il testo dell' art. 3, comma 1, della legge n. 162 del 1992 , cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 3. - 1. Al CAI e' concesso un contributo annuo a carico dello Stato di lire 900 milioni, da destinare, quanto a lire 600 milioni, al pagamento dei premi per l'assicurazione contro i rischi di morte, invalidita' permanente e responsabilita' civile verso terzi, ivi compresi gli altri soccorritori, dei volontari del Corpo impegnati nelle operazioni di soccorso o nelle esercitazioni; quanto a lire 300 milioni, alla realizzazione e gestione, presso la sede centrale del CAI, di un centro di coordinamento delle attivita' del Corpo.".
Entrata in vigore il 14 ottobre 2020