Art. 8. (Modifiche alla legge
18 febbraio 1992, n. 162) 1. All' articolo 1, comma 4, della legge 18 febbraio 1992, n. 162 , le parole: "1.000 milioni annui" sono sostituite dalle seguenti: "800 milioni annue", e le parole: "500 milioni annui" sono sostituite dalle seguenti: "300 milioni annue".
2. All' articolo 3, comma 1, della legge 18 febbraio 1992, n. 162 , le parole: "500 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "900 milioni", le parole: "300 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "600 milioni" e le parole: "200 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "300 milioni".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 marzo 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Nota all'art. 8, commi 1 e 2:
- Il testo dell' art. 1, comma 4, della legge n. 162 del 1992 , cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 1. (Omissis).
4. Gli oneri derivanti dal rimborso delle retribuzioni ai lavoratori volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, pari a lire 800 milioni annue e dal finanziamento del fondo di cui al comma 3, pari a lire 300 milioni annue sono posti a carico dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Ministero versa annualmente agli enti previdenziali gli importi da questi rimborsati ai datori di lavoro, ai sensi del comma 2.".
Nota all'art. 8, commi 1 e 2:
- Il testo dell' art. 3, comma 1, della legge n. 162 del 1992 , cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 3. - 1. Al CAI e' concesso un contributo annuo a carico dello Stato di lire 900 milioni, da destinare, quanto a lire 600 milioni, al pagamento dei premi per l'assicurazione contro i rischi di morte, invalidita' permanente e responsabilita' civile verso terzi, ivi compresi gli altri soccorritori, dei volontari del Corpo impegnati nelle operazioni di soccorso o nelle esercitazioni; quanto a lire 300 milioni, alla realizzazione e gestione, presso la sede centrale del CAI, di un centro di coordinamento delle attivita' del Corpo.".
18 febbraio 1992, n. 162) 1. All' articolo 1, comma 4, della legge 18 febbraio 1992, n. 162 , le parole: "1.000 milioni annui" sono sostituite dalle seguenti: "800 milioni annue", e le parole: "500 milioni annui" sono sostituite dalle seguenti: "300 milioni annue".
2. All' articolo 3, comma 1, della legge 18 febbraio 1992, n. 162 , le parole: "500 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "900 milioni", le parole: "300 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "600 milioni" e le parole: "200 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "300 milioni".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 marzo 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Nota all'art. 8, commi 1 e 2:
- Il testo dell' art. 1, comma 4, della legge n. 162 del 1992 , cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 1. (Omissis).
4. Gli oneri derivanti dal rimborso delle retribuzioni ai lavoratori volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, pari a lire 800 milioni annue e dal finanziamento del fondo di cui al comma 3, pari a lire 300 milioni annue sono posti a carico dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Ministero versa annualmente agli enti previdenziali gli importi da questi rimborsati ai datori di lavoro, ai sensi del comma 2.".
Nota all'art. 8, commi 1 e 2:
- Il testo dell' art. 3, comma 1, della legge n. 162 del 1992 , cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 3. - 1. Al CAI e' concesso un contributo annuo a carico dello Stato di lire 900 milioni, da destinare, quanto a lire 600 milioni, al pagamento dei premi per l'assicurazione contro i rischi di morte, invalidita' permanente e responsabilita' civile verso terzi, ivi compresi gli altri soccorritori, dei volontari del Corpo impegnati nelle operazioni di soccorso o nelle esercitazioni; quanto a lire 300 milioni, alla realizzazione e gestione, presso la sede centrale del CAI, di un centro di coordinamento delle attivita' del Corpo.".