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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 09/11/2025, n. 1353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1353 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 783/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, riunita in camera di consiglio e composta da: dott. Guido Federico Presidente dott.ssa AN OR Consigliere est. dott.ssa Paola Mureddu Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 783/2023
promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Giampiero Paoli e dall'Avv. Chiara Frinconi
APPELLANTE
Contro
(C.F. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Enrico di Bonaventura
APPELLATO con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA presso la Corte di pagina 1 di 8 Appello
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 637/2023 del Tribunale di Macerata pubblicata il 21.07.2023
CONCLUSIONI
Dell'appellante: “…., ogni contraria istanza e deduzione disattesa, in integrale riforma della sentenza n. 637/2023 del Tribunale di Macerata del 13-21/7/2023: in via principale: a) accertare e dichiarare la falsità delle dichiarazioni, definite scritture private ricognizioni di debito, sottoscritte da nelle Parte_2 apparenti date del 23/4/2010 e dell'11/11/2010, con le quali
[...] apparentemente si riconosce debitore di euro 600.000,00 e di euro Parte_2
300.000,00, con ogni conseguenziale statuizione;
b) condannare il convenuto, odierno appellato, al risarcimento da liquidarsi in separato Controparte_1 giudizio;
c) condannare il convenuto appellato, al pagamento Controparte_1 delle spese, compenso, rimborso forfettario spese generali, cap ed iva, di entrambi i gradi del giudizio, in favore di ”. Parte_1
Dell'appellato:
“…reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, voglia accogliere le seguenti conclusioni:
1) Rigettare l'appello proposto dalla sig.ra per i motivi spiegati Parte_1 in narrativa;
2) Per l'effetto confermare l'impugnata sentenza;
3) Dichiarare, comunque, l'intervenuto giudicato in ordine alle parti di sentenza non impugnate.
Con vittoria di spese e compensi di difesa”.
Del Procuratore Generale: chiede il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
FATTI DI CAUSA
I.) Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Macerata respingeva la domanda proposta da nei confronti di diretta Parte_1 Controparte_1
pagina 2 di 8 ad ottenere l'accertamento della falsità, per abusivo riempimento di foglio in bianco, di due scritture private di ricognizione di debito, datate 23/04/2010 ed
11/11/2010, sottoscritte da in favore di Parte_2 CP_1
; veniva quindi respinta anche la conseguente domanda di condanna
[...] generica per il risarcimento dei danni;
il primo giudice, infine, disponeva la restituzione al convenuto dell'originale delle due scritture private oggetto del presente giudizio, la menzione della sentenza sull'originale dei documenti e condannava alla pena pecuniaria di €. 20,00 e al pagamento delle Parte_1 spese processuali in favore della controparte.
II.) Ha proposto appello lamentando che nella sentenza non Parte_1 sono state correttamente individuate la natura e la funzione probatoria delle circostanze addotte da parte attrice ed evidenziando la esistenza di elementi indiziari che non sarebbero volti a provare il falso ideologico delle scritture ma, più precisamente, sarebbero diretti a far accertare che le scritture contenenti il riconoscimento di debito sono, in realtà, dei fogli firmati in bianco e poi abusivamente riempiti.
III.) Si è costituito rilevando l'infondatezza dei motivi di Controparte_1 appello e chiedendone la reiezione con conferma della sentenza del Tribunale di
Macerata.
IV.) Assegnati i termini ex art. 352 c.p.c. per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle note di replica, la causa è stata trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.) Con unico ed articolato motivo di appello la sig.ra censura la Parte_1 sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha respinto la domanda attorea per aver ritenuto non provato il fatto dell'abusivo riempimento di foglio in bianco.
In particolare, il giudice di primo grado ha ritenuto che i fatti prospettati da parte attrice fossero diretti a provare l'insussistenza del diritto sotteso alle scritture ricognitive di debito e non la circostanza dell'abusivo riempimento: ad pagina 3 di 8 avviso dell'appellante, invece, le circostanze dedotte e gli elementi valorizzati nel giudizio di primo grado sono idonee a corroborare un ragionamento presuntivo all'esito del quale deve ritenersi provato l'abusivo riempimento delle scritture.
1.1) L'appellante, a fondamento del proprio ragionamento presuntivo, evidenzia le seguenti circostanze:
-un'indagine da parte della polizia giudiziaria su tutti i conti correnti sia di che di dalla quale è emerso che nei dieci anni CP_1 Parte_2 antecedenti alla morte di non aveva Parte_2 Controparte_1 redditi tali da poter essere in grado di prestare somme di denaro, men che meno il rilevante importo di complessivi €. 900.000,00, oggetto delle due ricognizioni di debito impugnate, e che tra gli stessi non risultavano nemmeno piccoli movimenti di denaro;
- , nell'anno 2007, al momento dell'acquisto di un immobile da Controparte_1
non ha rilevato in alcun modo il proprio preesistente e Parte_2 consistente credito, solo successivamente oggetto di ricognizione;
-la seconda scrittura (11.11.2010) è stata elaborata in maniera non logica in quanto vi è riferimento al solo debito di cui veniva effettuato il riconoscimento, senza nulla dire in merito al debito già riconosciuto pochi mesi prima (mediante la prima scrittura del 23.4.2010) con evidente incertezza su quale possa essere la fonte e la entità del credito;
-le due scritture, apparentemente redatte e sottoscritte in data diverse, non possono che essere redatte in realtà in una unica soluzione in considerazione del fatto che entrambe presentano il medesimo contenuto (ad eccezione della somma oggetto del debito riconosciuto) e formato, nonché lo stesso refuso (…si si riconosce…).
1.2) Le predette circostanze, secondo l'appellante, consentono di affermare ragionevolmente che quei riconoscimenti di debito sono, in realtà, fogli firmati in bianco e poi “riempiti” con un testo predisposto successivamente;
né a diversa conclusione si potrebbe pervenire in base alle deposizioni del teste
[...]
– il quale ha riferito che le scritture sarebbero state predisposte da Tes_1
e poi lette a (in presenza del Controparte_1 Parte_2
pagina 4 di 8 testimone) - avendo egli reso una testimonianza contraddittoria ed inverosimile, intrisa di “non ricordo”, contrastante con le dichiarazioni rese da e (in un altro procedimento) – dalle quali Testimone_2 Testimone_3 era emerso che e non avevano la possibilità Testimone_1 Controparte_1 di entrare in casa di - e con la documentazione medica Parte_2
(attestante una situazione diversa da quella riferita dal teste) e risultando il suddetto testimone inattendibile a causa dei contrasti con la odierna appellante, già oggetto di una controversia giudiziale conclusasi in modo sfavorevole per
. Testimone_1
2.) L'appello non è meritevole di accoglimento.
2.1) Invero, premesso che ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c. il giudice può ritenere provato un fatto ignoto sulla base di un ragionamento presuntivo, purché fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti, si osserva che – come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile, sez. II, n.
9054/2022) – “…per la configurazione di una presunzione giuridicamente valida ai sensi degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto - in forza di una regola d'esperienza - come conseguenza meramente probabile, secondo un criterio di normalità (Cass. n. 22656/2011); in altre parole, è sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'id quod plerumque accidit (in virtù di una inferenza di natura probabilistica), sicché il giudice può trarre il suo libero convincimento dall'apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purché dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza, mentre è da escludere che possa attribuirsi valore probatorio ad una presunzione fondata su dati meramente ipotetici”.
2.2) Alla luce di tale principio si ritiene che le circostanze valorizzate dall'appellante non siano idonee a raggiungere il risultato probatorio auspicato, poiché non consentono di ritenere provato l'abusivo riempimento del foglio in pagina 5 di 8 bianco con sufficiente gravità ed univocità in base alla regola dell'id quod plerumque accidit.
Invero i fatti allegati, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, non consentono di escludere che vi fosse la volontà di di Parte_2 rendere, comunque, quelle dichiarazioni, pur se non veritiere: infatti tutte le circostanze indicate, complessivamente valutate, riguardano la mancanza di disponibilità economiche da parte di , la difficoltà di individuare Controparte_1 la fonte e la entità degli asseriti debiti, i rapporti tra e Parte_2 [...]
e quindi evidenziano elementi che attengono alla eventuale CP_1 inesistenza delle posizioni debitorie riconosciute e che, quindi, se possono assumere rilievo al fine di accertare la insussistenza del rapporto fondamentale che la ricognizione di consente di presumere fino a prova contraria ( ex art. 1988
c.c.), non appaiono invece decisivi nel presente procedimento di querela di falso, poiché non sono idonei a dimostrare, neanche in via presuntiva, che la sottoscrizione è stata apposta su un foglio non ancora riempito e che il riempimento è avvenuto (absque pactis) in mancanza di preventiva autorizzazione del sottoscrittore (tra le altre Cass. 23401/2024), atteso che le parti – come osservato dal Tribunale – potevano essere d'accordo sul riempimento, a prescindere dalla verità sostanziale del contenuto delle scritture, circostanza, peraltro, non del tutto inverosimile tenuto conto di quanto accertato dal primo giudice - e non contestato in questa sede – in ordine ai rapporti conflittuali tra la famiglia di origine del sottoscrittore e la Parte_2 moglie , odierna appellante. Parte_1
In mancanza di specifici e contrari elementi probatori, i fatti valorizzati non sono idonei e sufficienti al fine di dimostrare che la sottoscrizione è stata apposta su un foglio in bianco e, comunque, di escludere, univocamente, la volontà di di sottoscrivere i predetti riconoscimenti di debito. Parte_2
2.3) Né a diversa conclusione si ritiene di poter pervenire sulla base della formulazione testuale delle scritture e della presenza dell'identico refuso, trattandosi di circostanze che possono evidenziare la predisposizione del medesimo testo (riprodotto in entrambe le occasioni con lo stesso errore pagina 6 di 8 materiale, modificando solo l'importo del debito riconosciuto e la data) e che, tuttavia, non dimostrano l'assenza di volontà di rendere le dichiarazioni né quindi l'abusivo riempimento delle scritture di cui si tratta.
2.4) Per le considerazioni svolte, e a prescindere dalle dichiarazioni rese dal teste , contestate dall'appellante, non sono ravvisabili i Testimone_1 presupposti previsti dagli artt. 2727 e 2729 c.c. per ritenere dimostrato, in via presuntiva, l'abusivo riempimento lamentato dall'appellante, stante la non univocità degli elementi dedotti, sopra esaminati: d'altra parte neanche le condizioni di salute desumibili dalla documentazione prodotta - dalla quale si evince che in data 9.12.2010 era “allettato in permanenza” Parte_2 con la terapia continua dell'ossigeno, in seguito ad un “recente ictus cerebrale” - evidenzia elementi utili a sostegno dell'assunto difensivo poiché descrive una situazione verificatasi in epoca successiva a quella in cui sono state redatte le due scritture in contestazione.
2.5) L'infondatezza dell'unico motivo di appello, basata sulle argomentazioni svolte - che, per il loro carattere dirimente, assorbono l'esame delle altre questioni trattate - determina l'integrale rigetto dell'impugnazione.
3.) La condanna alle spese del grado segue la soccombenza, in ossequio al disposto dell'art. 91 c.p.c., che vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario (v. atto di costituzione, anche del nuovo avvocato, e note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c.), secondo i parametri minimi previsti dal DM n. 55/2014 e succ. modif. per le controversie di valore indeterminabile di bassa complessità, avuto riguardo alla natura delle questioni trattate e alla attività svolta, escludendo il compenso per la fase di trattazione/istruttoria, in mancanza della relativa attività processuale.
4.) Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va infine dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
pagina 7 di 8
La Corte di Appello di Ancona, respinta ogni contraria e diversa istanza ed eccezione, rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Macerata n. 637/2023, pubblicata il 21.7.2023 e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna l'appellante a versare alla controparte le spese di lite del presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi € 3.473,00 per compenso ed €
100,00 per esborsi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per la impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Ancona, 22 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa AN OR
Il Presidente
Dott. Guido Federico
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, riunita in camera di consiglio e composta da: dott. Guido Federico Presidente dott.ssa AN OR Consigliere est. dott.ssa Paola Mureddu Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 783/2023
promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Giampiero Paoli e dall'Avv. Chiara Frinconi
APPELLANTE
Contro
(C.F. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Enrico di Bonaventura
APPELLATO con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA presso la Corte di pagina 1 di 8 Appello
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 637/2023 del Tribunale di Macerata pubblicata il 21.07.2023
CONCLUSIONI
Dell'appellante: “…., ogni contraria istanza e deduzione disattesa, in integrale riforma della sentenza n. 637/2023 del Tribunale di Macerata del 13-21/7/2023: in via principale: a) accertare e dichiarare la falsità delle dichiarazioni, definite scritture private ricognizioni di debito, sottoscritte da nelle Parte_2 apparenti date del 23/4/2010 e dell'11/11/2010, con le quali
[...] apparentemente si riconosce debitore di euro 600.000,00 e di euro Parte_2
300.000,00, con ogni conseguenziale statuizione;
b) condannare il convenuto, odierno appellato, al risarcimento da liquidarsi in separato Controparte_1 giudizio;
c) condannare il convenuto appellato, al pagamento Controparte_1 delle spese, compenso, rimborso forfettario spese generali, cap ed iva, di entrambi i gradi del giudizio, in favore di ”. Parte_1
Dell'appellato:
“…reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, voglia accogliere le seguenti conclusioni:
1) Rigettare l'appello proposto dalla sig.ra per i motivi spiegati Parte_1 in narrativa;
2) Per l'effetto confermare l'impugnata sentenza;
3) Dichiarare, comunque, l'intervenuto giudicato in ordine alle parti di sentenza non impugnate.
Con vittoria di spese e compensi di difesa”.
Del Procuratore Generale: chiede il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
FATTI DI CAUSA
I.) Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Macerata respingeva la domanda proposta da nei confronti di diretta Parte_1 Controparte_1
pagina 2 di 8 ad ottenere l'accertamento della falsità, per abusivo riempimento di foglio in bianco, di due scritture private di ricognizione di debito, datate 23/04/2010 ed
11/11/2010, sottoscritte da in favore di Parte_2 CP_1
; veniva quindi respinta anche la conseguente domanda di condanna
[...] generica per il risarcimento dei danni;
il primo giudice, infine, disponeva la restituzione al convenuto dell'originale delle due scritture private oggetto del presente giudizio, la menzione della sentenza sull'originale dei documenti e condannava alla pena pecuniaria di €. 20,00 e al pagamento delle Parte_1 spese processuali in favore della controparte.
II.) Ha proposto appello lamentando che nella sentenza non Parte_1 sono state correttamente individuate la natura e la funzione probatoria delle circostanze addotte da parte attrice ed evidenziando la esistenza di elementi indiziari che non sarebbero volti a provare il falso ideologico delle scritture ma, più precisamente, sarebbero diretti a far accertare che le scritture contenenti il riconoscimento di debito sono, in realtà, dei fogli firmati in bianco e poi abusivamente riempiti.
III.) Si è costituito rilevando l'infondatezza dei motivi di Controparte_1 appello e chiedendone la reiezione con conferma della sentenza del Tribunale di
Macerata.
IV.) Assegnati i termini ex art. 352 c.p.c. per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle note di replica, la causa è stata trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.) Con unico ed articolato motivo di appello la sig.ra censura la Parte_1 sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha respinto la domanda attorea per aver ritenuto non provato il fatto dell'abusivo riempimento di foglio in bianco.
In particolare, il giudice di primo grado ha ritenuto che i fatti prospettati da parte attrice fossero diretti a provare l'insussistenza del diritto sotteso alle scritture ricognitive di debito e non la circostanza dell'abusivo riempimento: ad pagina 3 di 8 avviso dell'appellante, invece, le circostanze dedotte e gli elementi valorizzati nel giudizio di primo grado sono idonee a corroborare un ragionamento presuntivo all'esito del quale deve ritenersi provato l'abusivo riempimento delle scritture.
1.1) L'appellante, a fondamento del proprio ragionamento presuntivo, evidenzia le seguenti circostanze:
-un'indagine da parte della polizia giudiziaria su tutti i conti correnti sia di che di dalla quale è emerso che nei dieci anni CP_1 Parte_2 antecedenti alla morte di non aveva Parte_2 Controparte_1 redditi tali da poter essere in grado di prestare somme di denaro, men che meno il rilevante importo di complessivi €. 900.000,00, oggetto delle due ricognizioni di debito impugnate, e che tra gli stessi non risultavano nemmeno piccoli movimenti di denaro;
- , nell'anno 2007, al momento dell'acquisto di un immobile da Controparte_1
non ha rilevato in alcun modo il proprio preesistente e Parte_2 consistente credito, solo successivamente oggetto di ricognizione;
-la seconda scrittura (11.11.2010) è stata elaborata in maniera non logica in quanto vi è riferimento al solo debito di cui veniva effettuato il riconoscimento, senza nulla dire in merito al debito già riconosciuto pochi mesi prima (mediante la prima scrittura del 23.4.2010) con evidente incertezza su quale possa essere la fonte e la entità del credito;
-le due scritture, apparentemente redatte e sottoscritte in data diverse, non possono che essere redatte in realtà in una unica soluzione in considerazione del fatto che entrambe presentano il medesimo contenuto (ad eccezione della somma oggetto del debito riconosciuto) e formato, nonché lo stesso refuso (…si si riconosce…).
1.2) Le predette circostanze, secondo l'appellante, consentono di affermare ragionevolmente che quei riconoscimenti di debito sono, in realtà, fogli firmati in bianco e poi “riempiti” con un testo predisposto successivamente;
né a diversa conclusione si potrebbe pervenire in base alle deposizioni del teste
[...]
– il quale ha riferito che le scritture sarebbero state predisposte da Tes_1
e poi lette a (in presenza del Controparte_1 Parte_2
pagina 4 di 8 testimone) - avendo egli reso una testimonianza contraddittoria ed inverosimile, intrisa di “non ricordo”, contrastante con le dichiarazioni rese da e (in un altro procedimento) – dalle quali Testimone_2 Testimone_3 era emerso che e non avevano la possibilità Testimone_1 Controparte_1 di entrare in casa di - e con la documentazione medica Parte_2
(attestante una situazione diversa da quella riferita dal teste) e risultando il suddetto testimone inattendibile a causa dei contrasti con la odierna appellante, già oggetto di una controversia giudiziale conclusasi in modo sfavorevole per
. Testimone_1
2.) L'appello non è meritevole di accoglimento.
2.1) Invero, premesso che ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c. il giudice può ritenere provato un fatto ignoto sulla base di un ragionamento presuntivo, purché fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti, si osserva che – come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile, sez. II, n.
9054/2022) – “…per la configurazione di una presunzione giuridicamente valida ai sensi degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto - in forza di una regola d'esperienza - come conseguenza meramente probabile, secondo un criterio di normalità (Cass. n. 22656/2011); in altre parole, è sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'id quod plerumque accidit (in virtù di una inferenza di natura probabilistica), sicché il giudice può trarre il suo libero convincimento dall'apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purché dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza, mentre è da escludere che possa attribuirsi valore probatorio ad una presunzione fondata su dati meramente ipotetici”.
2.2) Alla luce di tale principio si ritiene che le circostanze valorizzate dall'appellante non siano idonee a raggiungere il risultato probatorio auspicato, poiché non consentono di ritenere provato l'abusivo riempimento del foglio in pagina 5 di 8 bianco con sufficiente gravità ed univocità in base alla regola dell'id quod plerumque accidit.
Invero i fatti allegati, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, non consentono di escludere che vi fosse la volontà di di Parte_2 rendere, comunque, quelle dichiarazioni, pur se non veritiere: infatti tutte le circostanze indicate, complessivamente valutate, riguardano la mancanza di disponibilità economiche da parte di , la difficoltà di individuare Controparte_1 la fonte e la entità degli asseriti debiti, i rapporti tra e Parte_2 [...]
e quindi evidenziano elementi che attengono alla eventuale CP_1 inesistenza delle posizioni debitorie riconosciute e che, quindi, se possono assumere rilievo al fine di accertare la insussistenza del rapporto fondamentale che la ricognizione di consente di presumere fino a prova contraria ( ex art. 1988
c.c.), non appaiono invece decisivi nel presente procedimento di querela di falso, poiché non sono idonei a dimostrare, neanche in via presuntiva, che la sottoscrizione è stata apposta su un foglio non ancora riempito e che il riempimento è avvenuto (absque pactis) in mancanza di preventiva autorizzazione del sottoscrittore (tra le altre Cass. 23401/2024), atteso che le parti – come osservato dal Tribunale – potevano essere d'accordo sul riempimento, a prescindere dalla verità sostanziale del contenuto delle scritture, circostanza, peraltro, non del tutto inverosimile tenuto conto di quanto accertato dal primo giudice - e non contestato in questa sede – in ordine ai rapporti conflittuali tra la famiglia di origine del sottoscrittore e la Parte_2 moglie , odierna appellante. Parte_1
In mancanza di specifici e contrari elementi probatori, i fatti valorizzati non sono idonei e sufficienti al fine di dimostrare che la sottoscrizione è stata apposta su un foglio in bianco e, comunque, di escludere, univocamente, la volontà di di sottoscrivere i predetti riconoscimenti di debito. Parte_2
2.3) Né a diversa conclusione si ritiene di poter pervenire sulla base della formulazione testuale delle scritture e della presenza dell'identico refuso, trattandosi di circostanze che possono evidenziare la predisposizione del medesimo testo (riprodotto in entrambe le occasioni con lo stesso errore pagina 6 di 8 materiale, modificando solo l'importo del debito riconosciuto e la data) e che, tuttavia, non dimostrano l'assenza di volontà di rendere le dichiarazioni né quindi l'abusivo riempimento delle scritture di cui si tratta.
2.4) Per le considerazioni svolte, e a prescindere dalle dichiarazioni rese dal teste , contestate dall'appellante, non sono ravvisabili i Testimone_1 presupposti previsti dagli artt. 2727 e 2729 c.c. per ritenere dimostrato, in via presuntiva, l'abusivo riempimento lamentato dall'appellante, stante la non univocità degli elementi dedotti, sopra esaminati: d'altra parte neanche le condizioni di salute desumibili dalla documentazione prodotta - dalla quale si evince che in data 9.12.2010 era “allettato in permanenza” Parte_2 con la terapia continua dell'ossigeno, in seguito ad un “recente ictus cerebrale” - evidenzia elementi utili a sostegno dell'assunto difensivo poiché descrive una situazione verificatasi in epoca successiva a quella in cui sono state redatte le due scritture in contestazione.
2.5) L'infondatezza dell'unico motivo di appello, basata sulle argomentazioni svolte - che, per il loro carattere dirimente, assorbono l'esame delle altre questioni trattate - determina l'integrale rigetto dell'impugnazione.
3.) La condanna alle spese del grado segue la soccombenza, in ossequio al disposto dell'art. 91 c.p.c., che vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario (v. atto di costituzione, anche del nuovo avvocato, e note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c.), secondo i parametri minimi previsti dal DM n. 55/2014 e succ. modif. per le controversie di valore indeterminabile di bassa complessità, avuto riguardo alla natura delle questioni trattate e alla attività svolta, escludendo il compenso per la fase di trattazione/istruttoria, in mancanza della relativa attività processuale.
4.) Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va infine dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
pagina 7 di 8
La Corte di Appello di Ancona, respinta ogni contraria e diversa istanza ed eccezione, rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Macerata n. 637/2023, pubblicata il 21.7.2023 e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna l'appellante a versare alla controparte le spese di lite del presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi € 3.473,00 per compenso ed €
100,00 per esborsi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per la impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Ancona, 22 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa AN OR
Il Presidente
Dott. Guido Federico
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