TAR Roma, sez. 3B, sentenza 24/12/2025, n. 23772
TAR
Decreto presidenziale 14 dicembre 2022
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TAR
Ordinanza presidenziale 13 giugno 2023
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TAR
Sentenza 24 dicembre 2025

Argomenti

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  • Rigettato
    Contrasto con principi costituzionali nazionali ed eurounitari

    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 140/2024, ha ritenuto il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato, finalizzato alla razionalizzazione della spesa sanitaria e alla garanzia della dotazione di dispositivi medici, configurandosi come contributo solidaristico giustificato dall'esigenza di assicurare la copertura delle spese sanitarie in un contesto di crisi economica. La riserva di legge è stata rispettata individuando chiaramente soggetti e oggetto della prestazione. La Corte ha escluso la violazione del principio di irretroattività e di affidamento, poiché le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di ripiano.

  • Rigettato
    Contrasto con altre norme dell'ordinamento

    Le censure sono state ritenute infondate, rinviando alle motivazioni della sentenza della Corte Costituzionale n. 140/2024 per quanto attiene alla presunta incostituzionalità delle norme di base. Il Tribunale ha altresì escluso la violazione dei principi di irretroattività e affidamento, poiché le imprese erano consapevoli fin dal 2015 del meccanismo di ripiano. Le procedure di gara non sono state alterate, poiché il payback opera esternamente sul fatturato complessivo e non incide sul prezzo dei prodotti acquistati.

  • Rigettato
    Vizi propri degli atti impugnati

    Le censure sono infondate. Il Tribunale ha ribadito che il sistema del payback era sostanzialmente noto fin dall'entrata in vigore del d.l. n. 78/2015. La fissazione del tetto di spesa nazionale al 4,4% era nota, e tale misura è stata confermata per tutte le regioni nel 2019. Pertanto, le imprese avrebbero dovuto considerare questa misura come parametro di riferimento. La Corte Costituzionale ha escluso la violazione dei principi di irretroattività e affidamento, poiché le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di ripiano. Il payback non altera le procedure di evidenza pubblica poiché opera esternamente sul fatturato complessivo.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Tribunale ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. Ha ritenuto che gli atti regionali impugnati abbiano carattere meramente attuativo-esecutivo e non siano espressione di un potere autoritativo, ma di un accertamento tecnico dei presupposti di natura economico-aziendale-contabile sul quantum debeatur, involgendo un diritto soggettivo a contenuto patrimoniale. Pertanto, la controversia si radica nel quadro di un rapporto ormai paritario, collocato a valle del potere autoritativo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 3B, sentenza 24/12/2025, n. 23772
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 23772
    Data del deposito : 24 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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